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| Gazzetta n. 75 del 30 marzo 2006 (vai al sommario) |  | CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO |  | PROVVEDIMENTO 16 marzo 2006 |  | Accordo  generale  di  cooperazione  tra  il Governo, le regioni e le province  autonome  di  Trento  e Bolzano per la partecipazione delle regioni   e  delle  province  autonome  alla  formazione  degli  atti comunitari. Accordo, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131. (Repertorio atti n. 2537). |  | 
 |  |  |  | LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO
 
 Nell'odierna seduta del 16 marzo 2006;
 Visto l'art. 117, comma 5, della Costituzione;
 Visto  l'art.  5 della legge 5 giugno 2003, n. 131 il quale demanda ad  un  accordo  generale  di  cooperazione tra lo Stato e le regioni l'individuazione  delle modalita' per la partecipazione delle regioni in materia comunitaria;
 Visto  l'art.  5  della legge 4 febbraio 2005, n. 11 concernente la partecipazione delle regioni e delle province autonome alle decisioni relative alla formazione di atti normativi e comunitari;
 Visto   il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri 9 gennaio   2006  recante:  «Regolamento  per  il  funzionamento  del Comitato interministeriale per gli affari comunitari europei (CIACE), istituito  presso  la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 2 della legge 4 febbraio 2005, n. 11;
 Visto  il decreto ministeriale 9 gennaio 2006 recante: «Regolamento per  il  funzionamento  del  Comitato  tecnico  permanente, istituito presso   il   Dipartimento   per  il  coordinamento  delle  politiche comunitarie  dall'art.  2,  comma  4, della legge 4 febbraio 2005, n. 11»;
 Considerati   gli   esiti   delle   riunioni,  a  livello  tecnico, intervenuti  in  materia  di  partecipazione  delle  regioni  e delle province  autonome  di  Trento  e Bolzano alle decisioni dirette alla formazione  degli  atti  comunitari nelle materie di loro competenza, nel   corso  dei  quali,  al  fine  di  dare  attuazione  al  dettato costituzionale,   i  rappresentanti  delle  Amministrazioni  centrali interessate   e   delle  regioni  e  delle  province  autonome  hanno congiuntamente  elaborato il testo della proposta di accordo prevista dall'art. 5 della legge 5 giugno 2003, n. 131;
 Considerato  che, nelle sedute di questa Conferenza del 4 marzo, 20 maggio,  15  luglio  e  29 luglio  2004,  l'esame  del punto e' stato rinviato;
 Considerato  che,  nel  corso  dell'incontro  intervenuto l'8 marzo 2006,  i  rappresentanti  delle Amministrazioni statali interessate e delle   regioni   e  delle  province  autonome  hanno  congiuntamente elaborato il testo della proposta di accordo in questione;
 Vista  la nota n. 1539/06/1.4.12.1 del 9 marzo 2006 con la quale la segreteria  di  questa  conferenza  ha trasmesso alle Amministrazioni statali  interessate  ed  alle  regioni  il  testo  della proposta di accordo, cosi' come concordato in sede tecnica;
 Considerato   che,   nel   corso   dell'odierna  seduta  di  questa Conferenza,   le   regioni   hanno   espresso  avviso  favorevole  al conseguimento  dell'accordo  nella  formulazione  inviata  il 9 marzo 2006;
 Acquisito,  pertanto,  l'assenso del Governo e dei presidenti delle regioni e delle province autonome;
 
 Sancisce accordo
 
 ai sensi dell'art. 5 della legge 5 giugno 2003, n. 131 tra il Governo e le regioni e le province autonome nei seguenti termini:
 Art. 1.
 
 Ambito di efficacia dell'accordo
 
 1.  Il  presente  accordo  e' diretto a dare attuazione all'art. 5, comma   1,   della  legge  5 giugno  2003,  n.  131,  in  materia  di partecipazione delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano  alla formazione degli atti comunitari attinenti alle materie nelle quali le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai  sensi  dell'art.  117,  commi  3  e  4,  della Costituzione hanno competenza legislativa.
 2.  A  tale  scopo  la delegazione che partecipa alle attivita' del consiglio,  dei gruppi di lavoro e dei comitati del consiglio e della commissione, e' composta secondo le disposizioni che seguono.
 |  |  |  | Art. 2. 
 Composizione della delegazione del Governo relativa all'attivita' del
 consiglio
 
 1.  Nella  delegazione del Governo che partecipa alle attivita' del consiglio   dell'Unione   europea,   nelle   materie   di  competenza legislativa  regionale, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono rappresentate:
 da  un  presidente  di regione o un suo delegato, designato dalle regioni a statuto ordinario;
 da  un  presidente  delle  regioni  a  statuto  speciale  e delle province  autonome  di  Trento e di Bolzano, o da un delegato da loro designato.
 2.  I  rappresentanti  regionali  possono  essere  accompagnati  da collaboratori tecnici regionali da essi designati.
 3.  Qualora  disposizioni  comunitarie  impongano  limiti  numerici spetta  al capo delegazione garantire la partecipazione effettiva dei delegati  in  ragione  degli  argomenti posti all'esame del consiglio dell'Unione  europea;  a tal fine il capo delegazione potra' disporre la partecipazione anche a rotazione delle rappresentanze, assicurando la  partecipazione  di  un  rappresentante dello Stato e di uno delle regioni, ferma restando la composizione della delegazione.
 4.  Le  regioni  e  le  province  autonome  di  Trento e di Bolzano comunicano alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed al Ministero degli  affari  esteri  la  lista  dei  rappresentanti  regionali  che parteciperanno alla delegazione del Governo.
 |  |  |  | Art. 3. 
 Composizione  della rappresentanza del Governo nei gruppi di lavoro e
 nei comitati del consiglio e della commissione.
 
 1. Nelle delegazioni del Governo che partecipano alle attivita' dei gruppi  di  lavoro e dei comitati del consiglio dell'Unione europea e della  commissione,  le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,  nelle  materie  di  propria  competenza  legislativa,  sono rappresentate:
 da   un  esperto  regionale  nominato  dalle  regioni  a  statuto ordinario;
 da  un  esperto delle regioni a statuto speciale e delle province autonome  di  Trento  e  di Bolzano, individuato dai presidenti delle stesse.
 2.  Ai fini della partecipazione ai gruppi di lavoro e nei comitati del  consiglio e della commissione, le regioni e le province autonome individuano  un  elenco  di  esperti che viene acquisito, con cadenza semestrale  in  sede  di  Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; in assenza  di dette designazioni l'elenco si intende confermato per una sola volta.
 3.  Qualora  disposizioni  comunitarie  impongano  limiti numerici, spetta  al  capo  delegazione,  garantire la partecipazione effettiva degli  esperti  in ragione degli argomenti posti all'esame dei gruppi di  lavoro  e  dei  comitati del consiglio e della commissione; a tal fine  il  capo  delegazione potra' disporre la partecipazione anche a rotazione  delle  rappresentanze, assicurando la partecipazione di un rappresentante  dello Stato e di uno delle regioni, ferma restando la composizione della delegazione.
 4.   E'   fatta   salva,   qualora  le  condizioni  lo  consentano, l'eventualita'  di  una  rappresentanza piu' ampia da determinarsi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome  di  Trento e di Bolzano, su istanza di una regione  o  provincia  autonoma in considerazione del rilievo e della specificita'  delle  competenze  regionali  ovvero  in  ragione delle peculiarita'   delle   autonomie   speciali,  nelle  materie  oggetto dell'attivita' del consiglio e della commissione.
 |  |  |  | Art. 4. 
 Criteri per la determinazione del capo delegazione
 
 1.   Nelle  materie  di  cui  all'art.  117,  quarto  comma,  della Costituzione,  la  funzione  di  capo  delegazione  e'  attribuita al rappresentante  del  Governo,  rispettivamente a livello politico o a livello  tecnico,  secondo l'organo cui la delegazione del Governo e' destinata  a  partecipare,  salva  diversa determinazione assunta, su istanza  delle  regioni  o  delle  province  autonome  di Trento e di Bolzano,  mediante  apposita intesa con il Governo da raggiungersi in sede di conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
 |  |  |  | Art. 5. 
 Disposizioni  per  le  regioni  a  statuto speciale e per le province
 autonome di Trento e di Bolzano
 
 1.  Per  le  regioni  a  statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano resta fermo:
 a) quanto disposto dall'art. 11 della legge 131 del 2003;
 b) quanto  previsto  dal  presente  Accordo, con riferimento alle materie  per  le  quali  l'art.  117  della  Costituzione attribuisce potesta'  legislativa  residuale  ovvero concorrente alle regioni, si applica  anche  alle  materie  per  le quali e' riconosciuta potesta' legislativa  esclusiva  ovvero  concorrente  dai  rispettivi  statuti speciali, limitatamente alle questioni di competenza per i rispettivi territori.
 |  |  |  | Art. 6. 
 Disposizioni finali
 
 1.  Lo  Stato,  le  regioni  e  le province autonome di Trento e di Bolzano,  nell'ambito  delle  rispettive  competenze,  si impegnano a rimuovere   tutti   gli   ostacoli   di  carattere  amministrativo  e burocratico,  anche nei rapporti con le strutture comunitarie, per la piena operativita' del presente accordo.
 2.   L'applicazione   del   presente  accordo  non  comporta  oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
 3.  Le  spese  di  missione  di  ogni  delegato sono a carico delle amministrazioni di appartenenza.
 Roma, 16 marzo 2006
 
 Il presidente: La Loggia
 
 Il segretario: Carpino
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