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| Gazzetta n. 75 del 30 marzo 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |  | COMUNICATO |  | Proposta  di  riconoscimento  della  denominazione d'origine protetta «Squacquerone di Romagna» |  | 
 |  |  |  | Il  Ministero  delle  politiche  agricole  e  forestali esaminata l'istanza  intesa  ad  ottenere  la  protezione  della  denominazione d'origine protetta «Squacquerone di Romagna», ai sensi del reg. (CEE) 2081/92    del    Consiglio    del    14 luglio    1992,   presentata dall'Associazione  Squacquerone  di Romagna con sede in Bologna - via Aldo  Moro  n.  22 esprime parere favorevole e formula la proposta di disciplinare di produzione nel testo di seguito riportato. Le  eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla presente  proposta  dovranno  essere  presentate,  nel rispetto della disciplina  fissata  dal  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 26 ottobre   1972,  n.  642  «disciplina  dell'imposta  di  bollo»  e successive   modifiche,  al  Ministero  delle  politiche  agricole  e forestali  -  Dipartimento  delle  politiche  di sviluppo - Direzione generale  per  la qualita' dei prodotti agroalimentari - QPA III, via XX settembre  n.  20  - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana della  presente  proposta,  dai  soggetti interessati e costituiranno oggetto  di  opportuna  valutazione  da parte del predetto Ministero, prima  della  trasmissione  della suddetta proposta di riconoscimento alla Commissione europea.
 Decorso  tale  termine,  in assenza delle suddette osservazioni o dopo  la  loro  valutazione ove pervenute, la predetta proposta sara' notificata, per la registrazione ai sensi dell'art. 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92, ai competenti organi comunitari.
 |  |  |  | PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE «SQUACQUERONE DI ROMAGNA DOP» 
 Art. 1.
 
 Denominazione
 
 La  denominazione  d'origine  protetta  (D.O.P.)  Squacquerone di Romagna  DOP e' riservata al formaggio che risponde alle condizioni e ai  requisiti  stabiliti  dal  reg.  (CEE)  n.  2081/92 e al presente disciplinare di produzione.
 
 Art. 2.
 
 Descrizione del prodotto
 
 Lo  Squacquerone di Romagna DOP e' un formaggio a pasta molle e a maturazione rapida, prodotto con latte vaccino, proveniente dall'area indicata  nell'art.  3.  Al  momento  dell'immissione  al  consumo il formaggio  Squacquerone  di  Romagna  DOP  deve possedere le seguenti caratteristiche:
 caratteristiche morfologiche:
 peso: il peso del formaggio Squacquerone di Romagna DOP varia da 1 hg a 2 kg;
 aspetto:  il  formaggio Squacquerone di Romagna DOP, ha pasta di  colore  bianco,  madreperlaceo,  deve presentarsi senza crosta ne buccia;
 forma:  dipende dal contenitore in cui viene posto, in quanto la  sua  consistenza  molto  cremosa, non gli consente di presentarsi compatto.
 caratteristiche fisico-chimiche:
 grasso su S.S.: compreso tra il 46 e il 55%;
 umidita': tra il 58 e il 65%.
 Caratteristiche microbiologiche:
 pH: compreso tra 4,95 e 5,30;
 caratteristiche organolettiche:
 sapore:  gradevole, dolce, con una punta acidula, il salato e' presente ma non in modo evidente;
 aroma:   delicato,  tipicamente  di  latte,  con  una  nota erbacea;
 colore:   bianco   candido   uniforme,  che  dipende  dalle caratteristiche del latte;
 consistenza   della   pasta:   morbida,  cremosa,  adesiva, deliquescente, di elevata spalmabilita'.
 
 Art. 3.
 
 Zona di produzione
 
 La zona di produzione dello Squacquerone di Romagna DOP coinvolge le seguenti province della regione Emilia-Romagna:
 provincia di Ravenna,
 provincia di Forli-Cesena,
 provincia di Rimini,
 provincia di Bologna.
 
 Art. 4.
 
 Origine
 
 Ogni  fase  del processo produttivo viene monitorata documentando per  ognuna  gli  input  e  gli  output. In questo modo, e attraverso l'iscrizione   in   appositi  elenchi,  gestiti  dalla  struttura  di controllo,  degli  allevatori,  dei centri di raccolta del latte, dei produttori,  dei  confezionatori, nonche' attraverso la dichiarazione tempestiva, alla struttura di controllo, delle quantita' prodotte, e' garantita la tracciabilita' del prodotto. Tutte le persone, fisiche o giuridiche,  iscritte  nei  relativi  elenchi,  sono  assoggettate al controllo  da  parte  della  struttura  di  controllo, secondo quanto disposto  dal  disciplinare  di  produzione  e  dal relativo piano di controllo.
 
 Art. 5.
 
 Metodo di ottenimento
 
 Lo  Squacquerone  di  Romagna  DOP  si  produce  durante tutto il periodo dell'anno.
 Il  metodo  di  ottenimento del formaggio Squacquerone di Romagna DOP e' il seguente:
 
 5.1. Materia prima.
 
 Lo  Squacquerone  di  Romagna  DOP  e' un formaggio a pasta molle ottenuto  esclusivamente  con latte vaccino intero, proveniente dalla zona tipica designata nell'art. 3.
 Le  razze  bovine  allevate  nell'area  di interesse il cui latte interviene nella produzione del formaggio Squacquerone di Romagna DOP sono  la  Frisona  Italiana, la Bruna e la Romagnola. L'alimentazione delle  bovine e' composta da due grandi categorie: foraggi per il 60% e mangimi per il 40%.
 I  foraggi  sono costituiti da essenze botaniche coltivate che in parte  o  come  insieme  di  fusto, foglie vengono somministrati agli animali.  La  caratteristica  tipica  dei  foraggi e' la ricchezza di fibra.  I  foraggi  utilizzabili,  prodotti  per  almeno  il  60% nel comprensorio di produzione dello Squacquerone di Romagna DOP, sono:
 insilati;
 fieni;
 foraggi disidratati.
 I  mangimi hanno la funzione di concentrare principi nutritivi ad elevato valore energetico e possono essere:
 proteici:
 leguminose in granella: soia, piselli;
 sottoprodotti  derivati  dall'estrazione  dell'olio  di soia, quali panelli e farine;
 fibrosi;
 energetici:
 granelle di mais, orzo, frumento, sorgo;
 olii vegetali: olio di soia;
 cruscami e sottoprodotti dell'industria molitoria.
 Per   ottenere   lo   Squacquerone   di   Romagna   DOP   con  le caratteristiche   indicate  all'art.  2  del  presente  disciplinare, occorre che il latte non contenga conservanti.
 Nell'alimentazione   delle   bovine   da   latte  destinato  alla produzione del formaggio Squacquerone di Romagna DOP e' vietato l'uso di residui della lavorazione di cavoli e la barbabietola da foraggio. Il  latte  impiegato  deve presentare un tenore di materia grassa non inferiore  al  3,5%  peso/volume  e un tenore di materia proteica non inferiore al 3% peso/volume.
 Il latte deve essere raccolto entro 48 ore dalla prima mungitura, al  momento  del  ritiro  dalla  stalla,  il  latte  deve  avere  una temperatura non superiore a 6 °C.
 Il  latte  consegnato  allo  stabilimento  di trasformazione deve avere  una  temperatura  non  superiore  a  10°C. e conservato ad una temperatura non superiore a 6 °C.
 Prima  della  sua  lavorazione  il latte crudo viene sottoposto a trattamento di pastorizzazione o termizzazione.
 Laddove  sia  registrata  una  caratteristica  ipoacida del latte manifestata  da  un  pH  superiore  o  uguale a 6.60 e' consentita la pratica  della  prematurazione del latte, che consiste nel conservare in  stoccaggio  il latte ad una temperatura compresa tra gli 8 e i 12 °C per 12/24 ore.
 E'  altresi'  consentito  un  trattamento termico precedente alla prematurazione del latte.
 La  pastorizzazione del latte per la produzione di un formaggio a brevissima  maturazione, come lo Squacquerone di Romagna DOP, avviene secondo il metodo HTST, un trattamento termico in flusso continuo per 15 secondi a temperature di 71,7°C.
 Puo'  essere inoltre applicato il metodo di pastorizzazione LTLT, o    trattamenti    termici    equivalenti.   In   alternativa   alla pastorizzazione,  si puo' applicare la termizzazione, in tale caso il saggio della fosfatasi avra' reazione positiva.
 
 5.2. Fasi di trasformazione.
 
 Riscaldamento:  il  latte  pastorizzato o termizzato va portato a una temperatura di coagulazione compresa tra 35 ° e 40 °C.
 Acidificazione:  per  consentire  la produzione e maturazione del formaggio  Squacquerone  di Romagna DOP si aggiungono, sotto forma di innesti,  batteri lattici autoctoni, provenienti e ottenuti nell'area di cui all'art. 3.
 L'innesto  naturale  deve avere una acidita' non superiore a 16 ° SH   su  50  ml  ed  essere  utilizzato  entro  4  giorni  dalla  sua preparazione.
 La specie batterica utilizzata e' lo Streptococcus thermophilus.
 Coagulazione:  si  ottiene  utilizzando caglio di vitello liquido con  titolo presamico tra 1:10.000; 1:40.000 nella quantita' di 30/50 ml per Hl di latte in tempi compresi tra 10 e 30 minuti.
 Il  caglio  di  vitello  impiegato  deve  presentare un contenuto minimo  pari  al 75% di chimosina. A coagulazione avvenuta si procede alla  rottura  della  cagliata  fino  all'ottenimento  di grumi della grossezza di circa una noce.
 Il  coagulo  deve essere in grado di incorporare nelle sue maglie una quantita' di umidita' in modo da conferire la tipica cremosita' e spalmabilita'.
 Dopo la rottura, la cagliata viene lasciata riposare per un tempo non  inferiore ai 5 minuti, sempre ad una temperatura compresa tra 35 °-40 °C; successivamente si procedera' ad agitazione fino a quando il valore di pH si attestera' tra i 5,9 e i 6,2.
 Formatura:  la  fase  seguente,  denominata «formatura», consiste nello  scarico  della  cagliata all'interno di appositi stampi forati che vengono rivoltati almeno una volta nel corso delle 24 ore al fine favorire la separazione del siero.
 Gli  stampi  vengono lasciati a temperatura ambiente per un tempo massimo di 3 ore, dopodiche' vengono posti in una cella a temperatura refrigerata non superiore ai 15 °C.
 Salatura:  viene  effettuata  in salamoia al 16-24% di cloruro di sodio.  La  salamoia,  durante  il  processo di salatura, deve essere mantenuta  ad  una  temperatura  inferiore  a  20  °C.  Il  tempo  di permanenza  del  formaggio in salamoia e' compreso tra 10 e 40 minuti per 1 kg di prodotto.
 Il  processo  di  salatura  e'  anche  ammesso, con l'aggiunta di cloruro  di sodio nella misura da 400 a 800 grammi per ogni 100 litri di latte, esclusivamente prima della fase di cagliatura.
 Maturazione: si compie in un intervallo di tempo compreso tra 1 e 4 giorni in ambienti con temperatura di 3-6 °C.
 Confezionamento:  lo  Squacquerone  di  Romagna  DOP  deve essere confezionato all'interno della zona indicata all'art. 3.
 Il  formaggio  Squacquerone  di  Romagna  DOP  e' confezionato in contenitori  di  materiale  plastico  e/o con involucri protettivi di carta.
 Sulla  confezione  deve  essere  riportata  la  corretta dicitura prevista dal presente disciplinare.
 
 Art. 6.
 
 Legame con l'ambiente
 
 L'area  interessata alla produzione del formaggio Squacquerone di Romagna  DOP  e'  caratterizzata  da  suoli  in aree morfologicamente rilevate  della  pianura  alluvionale,  ad alterazione biochimica con riorganizzazione interna dei carbonati.
 L'uso   dei  suoli,  da  un  punto  di  vista  agricolo,  prevede cerealicoltura,  foraggicoltura e colture specializzate intensive. Le elevate  rese  delle produzioni agricole non comportano la necessita' di supporti energetici consistenti.
 I  suoli di queste aree sono piuttosto profondi, a tessitura fine e  media,  con  buona  disponibilita'  di  ossigeno,  calcarei  o non calcarei  in  superficie  e calcarei negli orizzonti profondi. Questi suoli  si  sono  formati  in  sedimenti  fluviali  a tessitura media, solitamente  organizzati  in  strati o con laminazioni. Rispetto agli stessi suoli originari, i suoli si sono differenziati per alterazione di  tipo  biochimico,  incipiente  o  debolmente  sviluppata  a causa dell'epoca   relativamente   recente  a  cui  risale  la  fine  della deposizione  dei  sedimenti.  Oltre che per le lavorazioni agricole e per   l'incorporamento   di   sostanze   organiche   negli  orizzonti superficiali,  il differenziamento in orizzonti risulta innanzi tutto dalla  riorganizzazione  delle  particelle  di  suolo per l'attivita' biologica, ad opera di radici e animali scavatori.
 Il   clima   che   caratterizza   la  zona  di  produzione  dello Squacquerone  di  Romagna  DOP  prevede  un  regime termico temperato subcontinentale.  Le  temperature  medie  annuali  diminuiscono dalla fascia   costiera   verso   occidente  da  14  a  12  °C.  mentre  le precipitazioni  tendono  ad aumentare variando da 650 a 800 mm annui. Le  piogge  sono  concentrate  nel  periodo  autunno  -  primaverile. L'alternarsi  di  stagioni  piovose  e  di  periodi  caldi  e secchi, favorisce  inoltre  la  solubilizzazione e la mobilizzazione dei sali solubili  e la riorganizzazione all'interno del suolo dei precipitati cartonatici,  sotto  forma  di cristalli, concrezioni, concentrazioni soffici.
 Quest'area  fin  dai  tempi  piu'  lontani, vedeva la presenza di aziende agricole caratterizzate soprattutto da produzioni vegetali, e l'allevamento  dei pochi capi aveva la duplice funzione da latte e da lavoro.  Il  latte  usato  per  il  consumo  umano,  veniva  in parte trasformato  in  Squacquerone di Romagna per consentirne una maggiore conservabilita'   nel   tempo  e  aveva  la  funzione  di  integrare, attraverso  lo  scambio di prodotti, il reddito dell'agricoltore. Una delle  caratteristiche tipiche del formaggio e' la mancanza di nervo, legata  al  tipo  di  latte  non  particolarmente ricco in proteine e grassi, che piu' comunemente si otteneva da allevamenti marginali. Le tecniche di produzione sono rimaste molto simili a quelle del passato e devono prevedere tempi di lavorazione che cambiano con la stagione: maggiori in inverno e piu' brevi in estate in modo da evitare il piu' possibile  il  problema  della gessatura del formaggio, ovverosia una compattezza  eccessiva della pasta. Solo i produttori di Squacquerone di  Romagna  che  conoscono  il formaggio e le tecniche di produzione dalle  sue  origini  riescono  ad avere, rispetto alla tradizione, un prodotto  con  parametri  adeguati  che  possa  essere definito tale: ovvero  un  formaggio dal colore bianco madreperla, dalla consistenza cremoso-gelatinosa, dal gusto e aroma spiccato di latte.
 Gli  studi  inerenti  il  formaggio  Squacquerone di Romagna DOP, prodotto  nell'area  tipica,  iniziarono  nel  1999  e in particolare vennero  approfondire  le  ricerche  inerenti  la  microflora lattica tipica  di  questo formaggio, prelevando campioni di latte, cagliata, innesti  naturali  e  formaggio  durante  la  lavorazione. I campioni raccolti  in un arco di tempo di alcuni mesi per verificare eventuali differenze  stagionali,  furono sottoposti a numerose analisi chimico fisiche  e  batteriologiche, che hanno permesso di definire un quadro abbastanza  preciso  delle  caratteristiche salienti del latte, della tecnologia   di   lavorazione   e   soprattutto   della  composizione quali-quantitativa  dei  migliori  innesti  naturali  utilizzati.  In merito  a questo, si e' potuto constatare una indubbia uniformita' di specie  batteriche  presenti,  dovute  al legame con l'ambiente della zona  tipica  di produzione. Dal punto di vista tassonomico la specie riscontrata  in  tutti  gli  innesti  naturali  studiati e che quindi caratterizza  la microflora lattica tipica del formaggio Squacquerone di  Romagna  DOP  e'  lo  Streptococcus  thermophilus. I vari biotipi isolati mostrano peculiari caratteristiche fisiologiche e biochimiche non  sovrapponibili  a  quelle dei ceppi selezionati delle collezioni internazionali,   evidenziando  ancora  una  volta  l'unicita'  e  la tipicita'  delle  collezioni batteriche proprie delle differenti aree geografiche,  dove  la  selezione  naturale  ha  operato favorendo la colonizzazione  di  poche  e  ben definite specie con caratteristiche genotipiche   e  fenotipiche  particolari.  I  biotipi  autoctoni  di Streptococcus  thermophilus  dotati di caratteristiche attitudini per lo  Squacquerone di Romagna DOP sono stati isolati da alcuni campioni di  latte  crudo  prelevati  in  numerose stalle della zona tipica di produzione  del  formaggio,  sono  pertanto  di  origine  autoctona e costituiscono nel loro insieme l'associazione microbica tipica che la selezione   naturale   e   operata  dall'uomo,  hanno  indotto  nella particolare nicchia ecologica che caratterizza questi territori.
 Le prime tracce certe e documentate della produzione di formaggio Squacquerone  risalgono  al  1800  come  dimostra  la  corrispondenza inviata  dal  cardinale  Bellisomi  vescovo  di  Cesena,  al  vicario generale  della  diocesi cesenate (15 febbraio 1800) dove si chiedono informazioni   su  una  partita  di  Squacquerone  proveniente  dalla Romagna.
 
 Art. 7.
 
 Controlli
 
 Il   controllo   sulla   conformita'   del   prodotto  e'  svolto conformemente  a  quanto  stabilito  dall'art.  10  del  reg.  CEE n. 2081/92.
 
 Art. 8.
 
 Etichettatura
 
 L'imballo   primario   dello   Squacquerone  di  Romagna  DOP  e' costituito  da  carta  per  alimenti  o appositi contenitori idonei a contenere  il  prodotto, caratterizzato dalla particolare consistenza molle e cremosa.
 Il formaggio ottenuto dall'applicazione del presente disciplinare rechera'  sulla  confezione  la  dicitura  «SQUACQUERONE DI ROMAGNA - denominazione  d'origine protetta» o «SQUACQUERONE DI ROMAGNA - DOP», accompagnata  dal  logo  comunitario  previsto dal Regolamento CEE n. 1726/98   per   i   prodotti   a  denominazione  d'origine  protetta. L'etichetta  dovra'  inoltre  riportare il nome, la ragione sociale e l'indirizzo dell'azienda produttrice/confezionatrice.
 Il  prodotto  deve  essere conservato ad una temperatura compresa tra 0 °C e +6 °C. La temperatura massima di conservazione deve essere indicata in etichetta.
 Il   marchio,   che   verra'   riportato  sull'involucro  esterno protettivo   del   formaggio;   corrispondera'   alla  denominazione: Squacquerone  di  Romagna  in  caratteri San Extra Bold Inclinato con colori  ammessi blu pantone 2747 e bianco di dimensioni proporzionali alla confezione.
 
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 Sull'involucro  e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista.
 
 Art. 9.
 
 Prodotti trasformati
 
 I   prodotti  per  la  cui  preparazione  e'  utilizzata  la  DOP «Squacquerone   di   Romagna»,   anche   a  seguito  di  processi  di elaborazione  e  di trasformazione, possono essere immessi al consumo in  confezioni  recanti il riferimento alla detta denominazione senza l'apposizione del logo comunitario, a condizione che:
 il  prodotto  a  denominazione protetta, certificato come tale, costituisca  il  componente  elusivo  della categoria merceologica di appartenenza;
 gli  utilizzatori  del  prodotto a denominazione protetta siano autorizzati  dai  titolari  del  diritto  di proprieta' intellettuale conferito  con  la  registrazione  della  D.O.P. riuniti in consorzio incaricato  alla  tutela  dal  Ministero  delle  politiche agricole e forestali.  Lo  stesso  Consorzio  incaricato  provvedera'  anche  ad iscriverli  in appositi registri ed a vigilare sul corretto uso della denominazione  di  origine  protetta.  In  assenza di un Consorzio di tutela  incaricato  le predette funzioni saranno svolte dal Ministero delle  politiche  agricole  e forestali in quanto autorita' nazionale preposta all'attuazione del reg. CEE n. 2081/92.
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