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| Gazzetta n. 75 del 30 marzo 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |  | COMUNICATO |  | Proposta  di  riconoscimento  della  denominazione d'origine protetta «Formaggio di Fossa di Sogliano al Rubicone e Talamello». |  | 
 |  |  |  | Il  Ministero  delle  politiche  agricole  e  forestali esaminata l'istanza  intesa  ad  ottenere  la  protezione  della  denominazione d'origine  protetta  «Formaggio  di  Fossa  di Sogliano al Rubicone e Talamello»,  ai sensi del regolamento (CEE) 2081/92 del Consiglio del 14 luglio  1992,  presentata  dal Consorzio del Formaggio di Fossa di Sogliano  al  Rubicone  Talamello  - Cartoceto - S. Agata Feltria con sede in Sogliano al Rubicone (Forli-Cesena), Piazza Garibaldi esprime parere favorevole e formula la proposta di disciplinare di produzione nel testo di seguito riportato. Le  eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla presente  proposta  dovranno  essere  presentate,  nel rispetto della disciplina  fissata  dal  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 26 ottobre  1972,  n.  642,  «disciplina  dell'imposta  di  bollo»  e successive   modifiche,  al  Ministero  delle  politiche  agricole  e forestali  -  Dipartimento  delle  politiche  di sviluppo - Direzione generale  per  la qualita' dei prodotti agroalimentari - QPA III, via XX settembre  n.  20  - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana della  presente  proposta,  dai  soggetti interessati e costituiranno oggetto  di  opportuna  valutazione  da parte del predetto Ministero, prima  della  trasmissione  della suddetta proposta di riconoscimento alla Commissione europea.
 Decorso  tale  termine,  in assenza delle suddette osservazioni o dopo  la  loro  valutazione ove pervenute, la predetta proposta sara' notificata, per la registrazione ai sensi dell'art. 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92, ai competenti organi comunitari.
 |  |  |  | PROPOSTA  DI  DISCIPLINARE  DI  PRODUZIONE  «FORMAGGIO  DI  FOSSA  DI SOGLIANO AL RUBICONE E TALAMELLO» DOP
 
 Art. 1.
 
 Denominazione
 
 La  denominazione  di  origine  protetta  «Formaggio  di Fossa di Sogliano  al  Rubicone  e  Talamello»  e'  riservata al formaggio che risponde   ai   requisiti  stabiliti  dal  presente  disciplinare  di produzione.
 
 Art. 2.
 
 Caratteristiche al consumo del prodotto finito
 
 All'atto  della  sua immissione al consumo il «Formaggio di Fossa di  Sogliano  al  Rubicone  e  Talamello» D.O.P. presenta le seguenti caratteristiche.
 La  parte  esterna  del  prodotto  finito varia dal colore bianco avorio  al giallo ambrato. Alla fine della stagionatura il «Formaggio di  Fossa di Sogliano al Rubicone e Talamello» D.O.P. si presenta con forme  irregolari, caratterizzate da arrotondamenti e depressioni. La superficie si presenta prevalentemente umida e grassa, in alcuni casi puo'  essere  ricoperta  di  grasso  condensato  e  muffe  facilmente asportabili   con   leggera   raschiatura.  La  presenza  di  piccole screpolature  ed  eventuali macchie giallo ocra, piu' o meno intense, sulla  superficie,  rientra  nelle  caratteristiche  del prodotto. La buccia e' assente o appena accennata.
 La   pasta  interna  e'  di  consistenza  semi  dura,  facilmente friabile, di colore bianco ambrato o leggermente paglierino.
 L'odore  e'  caratteristico e persistente, a volte intenso, ricco di  aromi  che  ricordano  il  sottobosco  con  sentori di muffa e di tartufo.
 Il  sapore  varia  a  seconda  della  composizione  del formaggio stagionato, secondo le seguenti caratteristiche:
 il  pecorino  presenta  un  gusto aromatico e sapore fragrante, intenso  e  gradevole,  leggermente  piccante,  in  modo  piu' o meno accentuato;
 il   vaccino   e'  fine  e  delicato,  moderatamente  salato  e leggermente acidulo, con una punta di amaro;
 il  misto  presenta  sapore  gradevole  ed  equilibrato  tra il saporito e l'amabile con sentori amarognoli.
 La quantita' di grasso sulla sostanza secca e' superiore al 32 %.
 Le  forme  avranno  un peso proporzionale al calo fisiologico che subiscono le forme fresche, di cui all'art. 5.
 
 Art. 3.
 
 Zona di produzione e di infossatura
 
 La  zona  di  produzione  del  «Formaggio di Fossa di Sogliano al Rubicone  e  Talamello»  D.O.P.  comprende  l'intero territorio delle province  di  Forli-Cesena,  Rimini,  Ravenna, Pesaro-Urbino; Ancona; Macerata;  Ascoli  Piceno  e  parte del territorio della provincia di Bologna,    limitatamente    ai    comuni   di:   Borgo   Tossignano, Casalfiumanese,  Castel  San  Pietro  Terme,  Castel  del Rio, Dozza, Fontanelice, Imola, Loiano, Monghidoro, Monterenzio, Pianoro.
 
 Art. 4.
 
 Origine del prodotto
 
 Ogni  fase  del processo produttivo viene monitorata documentando per  ognuna  gli  input  e  gli  output. In questo modo, e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi gestiti dalla struttura di controllo delle fosse, degli allevatori, dei produttori, degli infossatori, dei porzionatori    e   dei   confezionatori,   nonche'   attraverso   la dichiarazione  tempestiva alla struttura di controllo delle quantita' prodotte,  e'  garantita  la  tracciabilita'  del  prodotto. Tutte le persone  fisiche  o  giuridiche,  iscritte nei relativi elenchi, sono assoggettate  al  controllo  da  parte  della struttura di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.
 
 Art. 5.
 
 Descrizione del processo produttivo
 
 Le  razze  bovine  per  la  produzione  del latte sono la Frisona Italiana,  la  Bruna  Alpina,  la  Pezzata Rossa e relative meticcie, mentre  il  latte  ovino  deve provenire da allevamenti ovini situati nella   zona  di  produzione  individuata  all'art.  3  del  presente disciplinare. Gli animali possono effettuare sia la stabulazione, sia il  pascolo.  L'alimentazione base del bestiame stabulato deve essere costituita da foraggi composti da graminacee e leguminose raccolto da prati   monofiti,  oligofiti  e  polifiti  dei  territori  regionali, individuati  all'art. 3, che attraverso il clima e le caratteristiche del  suolo  determinano  la  qualita' della produzione del latte. Gli animali  al pascolo utilizzano le stesse essenze foraggere utilizzate per  la  fienagione  ed  i  pascoli  polifiti spontanei dei territori compresi  nel  disciplinare  di produzione ricchi di flora con specie vegetali erbacee, arbustive e arboree. I foraggi affienati o verdi ed il pascolo possono essere integrati da mangimi semplici (un solo tipo di  granaglie)  o  composti  (piu'  tipi di granaglie), con eventuale aggiunta  di prodotti minerali/vitaminici. L'integrazione della dieta con  mangimi,  non  deve  superare  il  30% della razione giornaliera totale.  Non e' ammesso l'uso di organismi geneticamente modificati e di  insilati. Il latte impiegato proviene da 2 mungiture giornaliere. Il  formaggio  deve  essere  prodotto  con  l'impiego  esclusivo o la miscela delle seguenti tipologie di latte:
 latte ovino intero: Pecorino;
 latte vaccino intero: Vaccino;
 miscela  di  latte  intero  vaccino  ( massimo 80 %) e di latte intero ovino (minimo 20 % ): Misto.
 Le caratteristiche del latte sono:
 
 ---->  Vedere tabella a pag. 79   <----
 
 Viene  utilizzato  latte  crudo,  ma  e' consentito l'utilizzo di latte  pastorizzato  a  71,  7°C  per 15 secondi, o a qualsiasi altra combinazione  equivalente.  La  lavorazione  del  latte deve avvenire entro  48  ore  dalla  prima  munta.  Il latte deve essere riposto in recipienti refrigerati. Il latte va coagulato con caglio naturale. E' vietato l'uso di additivi. Il latte va quindi messo nelle polivalenti per  la  fermentazione  e  il coagulo, che avviene ad una temperatura compresa  tra 30°/38°C, con tempi di presa che possono variare da 7 a 20 minuti. Quindi avviene la rottura della cagliata, dopo la quale la pasta  viene  messa  in  forme  idonee  per  lo  spurgo  del  siero e sottoposta  a  pressatura  manuale e/o a stufatura. La salatura viene effettuata a secco o in salamoia. La forma della caciotta fresca deve avere  un'altezza  variabile  dai  6  ai  10 centimetri e un diametro variabile  dai  12 ai 20 centimetri. Il peso sara' compreso tra 600 e 2000 grammi all'infossatura.
 La  maturazione  del  formaggio  dovra'  avvenire  per un periodo minimo  di  60  giorni ed un massimo di 240, in ambienti provvisti di autorizzazione  sanitaria.  E'  consentita la maturazione in cella ad una temperatura compresa tra i 6°C e i 14°C, ad una umidita' relativa del 75-92 %. Alla fine della maturazione il formaggio deve presentare una bucciatura asciutta, grassa, ma priva di siero. I formaggi maturi per  la  stagionatura in fossa devono essere puliti e privi di muffa, racchiusi in sacchi di tela non colorata, idonea per alimenti, legata con  spago  naturale  e  contraddistinti  con  marchio identificativo dell'azienda  produttrice  e  con  il  numero  di identificazione del lotto,  utili  per riconoscere le varie partite di prodotto e la loro origine, apposti con coloranti ad uso alimentare.
 Prima dell'infossatura del formaggio le fosse vanno adeguatamente preparate secondo la seguente metodologia:
 a) durante  il  periodo  di riposo la fossa viene tenuta chiusa tramite copertura di legno, e aggiunta di sabbia o sassi;
 b) per  l'utilizzo  viene  aperta  e aerata, poi sanificata con fuoco  e fumo, incendiando al suo interno piccole quantita' di paglia di  grano.  Spento  il fuoco si procede alla pulizia, eliminando ogni residuo di cenere;
 c) si  realizza  sul  fondo un pavimento sopra elevato, tramite l'utilizzo  di  tavole  di  legno non trattato, questo consentira' il deflusso   dei   liquidi  grassi  prodotti  dalla  fermentazione  del formaggio, durante la stagionatura;
 d) viene  fatto  il  rivestimento  delle  pareti con uno strato minimo di 10 cm di paglia di grano sorretto da uno steccato verticale di canne;
 e) la  fossa viene riempita accatastando i sacchi di formaggio, rispondenti    ai   requisiti   del   presente   disciplinare,   fino all'imboccatura; dopo un periodo di assestamento, non superiore ai 10 giorni,  la  fossa  puo'  essere  rimboccata con aggiunta di prodotto analogo, nello spazio che si e' creato;
 f) riempita  la  fossa,  la  bocca  viene  coperta con teli non colorati  e idonei all'uso alimentare, e/o paglia, atti ad evitare la traspirazione.  La fossa viene quindi chiusa tramite l'apposizione di un  coperchio  di  legno  sigillato  con  gesso  o  malta di arenaria calcidrata.  E'  ammessa  l'ulteriore copertura con sassi, polvere di arenaria, sabbia e/o tavole,
 g) da questo momento comincia la stagionatura;
 h) e'  vietata  l'apertura delle fosse durante l'intero periodo di stagionatura;
 i) l'infossatura  varia da un minimo di 80 giorni ad un massimo di  100  giorni.  La  sfossatura  deve  avvenire  secondo le seguenti modalita': con lo scalpello e la mazzetta, la bocca della fossa viene liberata  dalla copertura e viene aperto il coperchio di legno. Prima di  dare  inizio  alle  operazioni  di  svuotamento  della  fossa, e' necessario  aerare  la stessa da un minimo di 30 minuti ad un massimo di  6  ore  al  fine  di favorire la discesa dello sfossatore. A tale scopo  si utilizzano anche appositi ventilatori per permettere ai gas stagnanti all'interno della fossa di fuoriuscire e rendere l'ambiente piu'  sicuro per l'operatore. Solo un addetto entra all'interno della fossa,  vestito  con  un  camice  o  tuta  di  colore  bianco, scarpe igienicamente  predisposte,  guanti  di lattice e copricapo bianco. I sacchi  di  formaggio  vengono  passati ad un altro operatore, sempre opportunamente  abbigliato  e  posizionato  ai  bordi  della fossa, e vengono  predisposti  su  appositi  teli, bancali, o contenitori, per evitare  il  contatto  con qualsiasi tipo di pavimentazione. Entro 12 ore  dalla  fine  della  sfossatura,  le forme verranno consegnate ai proprietari  del  formaggio,  o  depositate  nei  locali provvisti di autorizzazione sanitaria, per le successive operazioni previste dalla legge al fine dell'immissione al consumo del prodotto.
 Per ottemperare ai requisiti della tradizione e per assicurare le inimitabili  qualita'  organolettiche che fanno di questo prodotto un formaggio  unico  e  immediatamente  riconoscibile, sono previsti due distinti periodi di infossatura da effettuarsi nel corso dello stesso anno solare: infossatura primaverile e infossatura estiva.
 L'infossatura  primaverile avra' decorrenza dal 1° marzo e potra' essere  effettuata  fino  al  limite massimo del 20 giugno di ciascun anno.
 L'infossatura  estiva  avra'  decorrenza  dal  21 giugno e potra' essere  effettuata fino al limite massimo del 21 settembre di ciascun anno.
 Tra  un'infossatura  e  l'altra  viene  rispettato  un periodo di ripristino  della  fossa  per  un  minimo  di  10  giorni, in modo da permettere  le  operazioni  di  pulitura  ed  asciugatura della fossa stessa.
 Alla  fine dell'infossatura e conseguente stagionatura estiva, le fosse dovranno osservare un periodo di riposo invernale che avra' una durata minima di tre mesi.
 Ogni  fossa  non  potra'  effettuare  piu' di due infossature nel corso dello stesso anno solare.
 Le  operazioni  di  produzione  del  latte, di caseificazione, di infossatura,  di  porzionamento  e di confezionamento devono avvenire nella  zona  delimitata  all'art.  3  del  presente  disciplinare  di produzione, al fine di garantire la qualita', la tracciabilita' ed il controllo del prodotto.
 
 Art. 6.
 
 Legame con l'ambiente
 
 Il  processo  produttivo  del  «Formaggio di Fossa di Sogliano al Rubicone  e  Talamello»,  presenta  caratteristiche  del tutto uniche perche' indissolubilmente correlate allo specifico ambiente geologico e  climatico,  nonche'  alla  tradizione propriamente locale, leale e costante  nel  corso dei secoli, di cui sono abili detentori solo gli infossatori   del   luogo   che   si  sono  tramandati  conoscenza  e «sensibilita» da generazione in generazione.
 L'area di produzione si sviluppa lungo il crinale pedecollinare e collinare   della  dorsale  appenninica  tra  Romagna  e  Marche.  Le caratteristiche  geomorfologiche  sono: forme dolci e arrotondate dei rilievi,  crinali  ampi e versanti con pendenze piu' o meno moderate, che  degradano verso i fondovalle. Frequenti e di piccole dimensioni, tranne  qualche  eccezione,  i  franamenti inseriti all'interno delle aree  colluviali  dove  la  natura  del  substrato e' prevalentemente argillosa.  Piu'  stabili  sono  i  pendii a rocce madri arenacee che costituiscono   la   vera   ossatura   stabile   dell'intero   ambito territoriale  esaminato.  Il  territorio  in  oggetto  e'  formato da sedimenti  argillosi,  sabbiosi o alternanze di essi, appartenenti ai depositi  del  Pliocene  inferiore  e del Quaternario attuale. I siti dove lavorano le fosse sono scavate in una formazione che e' composta da  una  serie  di  arenarie  micaceofeldespatiche,  in generale poco cementate,  di  colore  giallo-bruno  o  giallastre,  in strati dello spessore  variabile  dai  30/40  cm  a  1 mt circa, con alternanze di sottili  livelli  di  argille marnose grigie e grigio-azzurre. Questa formazione,  a  luoghi  puntiformi,  a  zolle,  o placche di limitate dimensioni, lascia osservare delle laminazioni incrociate sulle rocce arenacee,  talora  anche  delle  convolute e/o dei locali fenomeni di franamento sottomarino.
 La  tradizione  di  infossare si introdusse durante il Medioevo e divenne  ben  presto  parte  integrante  della civilta' contadina del territorio  compreso  tra le valli del Rubicone e del Marecchia, fino al  fiume  Esino,  a  cavallo  della Romagna e delle Marche. L'uso di infossare  era  naturalmente  legato alle necessita' di conservazione del  prodotto, nonche' al desiderio di proteggerlo dalle razzie delle tribu'  ed  eserciti che, nel corso dei secoli, cercarono di occupare il territorio. Le Fosse venivano scavate artificialmente nella roccia viva di arenaria e lasciate grezze. Tale operazione divenne poi cosi' frequente  da  essere  soggetta a precise norme legislative. Le prime documentazioni  riguardanti  le  fosse  e le tecniche di infossatura, risalgono  al  XIV  secolo e appartengono agli archivi della famiglia Malatesta,  proprietaria  del  territorio.  A  partire  dal  1350  la Signoria dei Malatesta istitui la Compagnia dell'Abbondanza dentro la cinta muraria, nei castrum, e nelle tumbae, case coloniche sparse sul territorio.  Le  fosse  erano usate per custodire, celare, preservare cereali,  generi  alimentari  di  varia  natura  e  per stagionare il formaggio,  in  caso  di  assedio, epidemia, carestia e per sottrarlo alle  durissime clausole dei contratti che regolavano le colonie. Nel corso dei secoli l'usanza si e mantenuta costante e leale, secondo le regole stabilite dai codici malatestiani.
 In  base  alla  tradizione,  mantenuta  storicamente costante nel corso   dei   secoli,   le   fosse   devono   possedere  le  seguenti caratteristiche:
 a) fosse  scavate  manualmente  in  roccia  di  arenaria, delle formazioni tipiche del distretto storico in oggetto;
 b) si  prevede  la  possibilita' di attivazione di altre fosse, all'interno   della   zona   geografica   individuata,  che  andranno cartografate  e  censite  e che dovranno superare un periodo di prova della  durata di un minimo di cinque infossature, nell'arco di almeno 5  anni,  teso  a  verificare la conformita' al presente disciplinare delle  caratteristiche geologiche, dell'ambiente interno alle fosse e del prodotto finale;
 c) unica apertura di accesso superiore, avente larghezza tra 70 cm.  e  120  cm. La forma dovra' essere tronco-conica o a fiasco, con una  profondita'  ed  una  larghezza  massima  di tre metri. Verranno accettate  forme  e  dimensioni  diverse solo per fosse storiche gia' esistenti  (anche  se  non  in  uso).  Si  definisce storica la fossa recuperata  all'interno  di  fabbricati  in  insediamenti  di origine medioevale  che  evidenziano  segni di precedenti utilizzi allo scopo della  conservazione  di  derrate  alimentari.  La presenza di chiodi infissi  sulle  pareti irregolarmente levigate, la presenza sul fondo di un pozzetto per la raccolta di percolati, l'arenaria con tracce di grassi assorbiti e affumicata da precedenti sanificazioni con fuoco e fumo sono le caratteristiche delle fosse storiche;
 d) le pareti devono risultare prive di infiltrazioni;
 e) il  fondo delle fosse deve essere fornito di incavo di scolo e raccolta dei grassi;
 f) in  ottemperanza  alla  tradizione  storica documentata e in coerenza  con  lo  scopo di mantenere il delicato equilibrio tipico e caratteristico  solo  della  zona  in oggetto, tra ambiente interno e ambiente  esterno  alla  fossa, le nuove fosse potranno essere create esclusivamente  nei  borghi,  nei  centri storici e al servizio delle case coloniche.
 
 Art. 7.
 
 Attivita' di controllo
 
 Il  controllo  sulla conformita' del prodotto al disciplinare, e' svolto,  da  una  struttura  di  controllo,  conformemente  a  quanto stabilito dall'art. 10 del Reg. CEE 2081/92.
 
 Art. 8.
 
 Etichettatura e Logotipo
 
 Il  «Formaggio  di Fossa di Sogliano al Rubicone e Talamello» DOP e'   immesso   al   consumo   secondo   le   seguenti   modalita'  di confezionamento:
 a) vendita nei sacchi di stagionatura;
 b) vendita  in  confezioni  sottovuoto,  delle  forme  intere o porzionate;
 c) vendita in confezioni di carta vegetale.
 Sulla  etichetta  devono comparire a caratteri di stampa chiari e leggibili,  oltre  al  logo  della  denominazione, al simbolo grafico comunitario  e  relative  menzioni (in conformita', alle prescrizioni del  Reg.  CE  1726/98  e  successive  modifiche) e alle informazioni corrispondenti   ai   requisiti   di   legge  le  seguenti  ulteriori indicazioni:
 la tipologia di latte utilizzato;
 il   nome,   la   ragione   sociale,  l'indirizzo  dell'azienda produttrice e confezionatrice;
 il luogo, il codice identificativo della fossa ed il periodo di infossatura.
 E'   vietata   l'aggiunta   di   qualsiasi   qualificazione   non espressamente prevista. E' tuttavia ammesso l'utilizzo di indicazioni che facciano riferimento a marchi privati, purche' questi non abbiano significato   laudativo   o  siano  tali  da  trarre  in  inganno  il consumatore.
 Il  logo  della DOP «Formaggio di Fossa di Sogliano al Rubicone e Talamello»  e'  costituito dalla forma stilizzata di una fossa, i cui contorni  esterni,  a  forma  di  trapezio isoscele, rappresentano la pietra  arenaria e i cui contorni interni, rappresentano le forme dei formaggi  che  fuoriescono  dalla  base  minore  aperta, del trapezio isoscele.  Al centro della fossa e' situato il simbolo araldico della Signoria  Malatesta,  un elefantino. I disegni sono in rosso (pantone 221  CVU)  su  base  giallo-paglierino  (pantone  Yellow Quadricromia retinato al 40 %). Sotto il semicerchio che delimita la base maggiore del  trapezio,  si trova la dicitura FORMAGGIO DI FOSSA, in carattere Franklin  Gothic  Extra Condensed grassetto, stampatello maiuscolo in rosso.  Nella  due  righe  sottostanti  e'  riportata  la  scritta di Sogliano  al  Rubicone e Talamello in carattere Franklin Gothic Extra Condensed  grassetto,  stampatello minuscolo in rosso, sempre su base giallo-paglierino.
 La   superficie   occupata  dal  logo  di  identificazione  sopra specificato,  non  dovra'  essere  inferiore  al 33% della superficie totale dell'etichetta.
 Attorno  al logo, nella parte laterale superiore dell'etichetta a destra e a sinistra formando un semicerchio, va riportata la scritta, sempre  in carattere grassetto stampatello minuscolo in rosso, «delle terre   Malatestiane   e  del  Montefeltro»,  a  dimostrazione  della continuita' storica e del legame con il territorio;
 
 ---->  Vedere immagine a pag. 81   <----
 
 colore rosso pantone: 223;
 colore giallo pantone: 127.
 
 Art. 9.
 
 Commercializzazione dei prodotti trasformati
 
 I   prodotti  per  la  cui  preparazione  e'  utilizzata  la  DOP «Formaggio  di  Fossa  di  Sogliano al Rubicone e Talamello», anche a seguito  di  processi  di  elaborazione  e di trasformazione, possono essere  immessi  al consumo in confezioni recanti il riferimento alla detta  denominazione  senza  l'apposizione  del  logo  comunitario, a condizione che:
 9.1.  il  prodotto  a  denominazione protetta, certificato come tale,   costituisca   il   componente   esclusivo   della   categoria merceologica;
 9.2.  gli  utilizzatori  del  prodotto a denominazione protetta siano   autorizzati   dai   titolari   del   diritto   di  proprieta' intellettuale  conferito  dalla  registrazione  della  DOP riuniti in Consorzio  incaricato  alla  tutela  dal  Ministero  delle  politiche agricole  e  forestali.  Lo  stesso  consorzio incaricato provvedera' anche  ad  iscriverli in appositi registri ed a vigilare sul corretto uso  della  denominazione  protetta.  In  assenza  di un consorzio di tutela  incaricato,  le predette funzioni saranno svolte dal MIPAF in quanto  autorita'  nazionale  preposta  all'attuazione del Reg. (CEE) 2081/92.
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