| IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari
 
 Vista  la  legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;
 Visti  i  decreti  di  attuazione,  finora  emanati, della predetta legge;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348,  con  il  quale  e'  stato  emanato  il  regolamento  recante la disciplina  del  procedimento  di  riconoscimento di denominazione di origine dei vini;
 Vista   la  legge  27 marzo  2001,  n.  122,  recante  disposizioni modificative  e  integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale;
 Visto il decreto del Ministero delle risorse agricole del 20 agosto 1996  con  il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Controguerra» ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione;
 Vista  la domanda fatta propria dalla regione Abruzzo, pervenuta in data  5 ottobre  2005,  intesa  ad  ottenere  la riduzione del valore minimo  dell'acidita' totale minima da 5,0 g/l a 4,5 g/l per tutte le tipologie  previste  nell'art. 6 del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Controguerra»;
 Visti  il  parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la  valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche  tipiche  dei  vini sulla citata domanda di modifica e la proposta  del relativo art. 6 del disciplinare di produzione dei vini a  denominazione  di  origine  controllata «Controguerra», pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 4 del 5 gennaio 2006;
 Considerato  che  non  sono  pervenute,  nei  termini  e  nei  modi previsti,  istanze  o  controdeduzioni  da  parte  degli  interessati relative al parere e alla proposta sopraindicati;
 Ritenuto  pertanto  necessario  doversi  procedere  alla  riduzione dell'acidita'  totale  minima  dei  vini  a  denominazione di origine controllata «Controguerra», in conformita' al parere espresso ed alla proposta formulata dal predetto Comitato;
 
 Decreta:
 
 Articolo unico
 
 1.  Il  limite minimo dell'acidita' totale dei vini a denominazione di  origine  controllata  «Controguerra»,  previsto  all'art.  6  del disciplinare  di produzione approvato con decreto del Ministero delle risorse agricole del 20 agosto 1996, e' ridotto da 5,0 g/l a 4,5 g/l.
 2.  Le  disposizioni  del presente decreto si applicano a decorrere dalla vendemmia 2006.
 Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 21 marzo 2006
 Il direttore generale: La Torre
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