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| Gazzetta n. 75 del 30 marzo 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |  | DECRETO 21 marzo 2006 |  | Modificazione  all'articolo  8  del  disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «San Gimignano». |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari
 
 Vista  la  legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;
 Visti  i  decreti  di  attuazione,  finora  emanati, della predetta legge;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348,  con  il  quale  e'  stato  emanato  il  regolamento  recante la disciplina  del  procedimento  di  riconoscimento di denominazione di origine dei vini;
 Vista   la  legge  27 marzo  2001,  n.  122,  recante  disposizioni modificative  e  integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale;
 Visto  il  decreto ministeriale 8 agosto 1996 con il quale e' stata riconosciuta  la  denominazione  di origine controllata dei vini «San Gimignano»   ed  e'  stato  approvato  il  relativo  disciplinare  di produzione e successive modifiche;
 Vista  la  domanda  inoltrata dal Consorzio della denominazione San Gimignano   in   data   22 settembre  2005,  intesa  ad  ottenere  la possibilita'  di  prevedere  anche l'utilizzo della bottiglia di tipo bordolese   all'art.   8   del   disciplinare   di  produzione  della denominazione di origine controllata dei vini «San Gimignano»;
 Visto  il  nulla  osta  della  regione  Toscana sulla domanda sopra citata;
 Visti  il  parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la  valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche  tipiche  dei  vini  sulla  citata  domanda  di  modifica dell'art.  8  del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di  origine  controllata  «San  Gimignano», pubblicati nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica  italiana  -  serie  generale - n. 4 del 5 gennaio 2006;
 Considerato  che  non  sono  pervenute,  nei  termini  e  nei  modi previsti,  istanze  o  controdeduzioni  da  parte  degli  interessati relative al parere e alla proposta sopraindicati;
 Ritenuto   pertanto  necessario  doversi  procedere  alla  modifica dell'art.  8  del  disciplinare  di produzione della denominazione di origine  controllata  dei  vini  «San  Gimignano»,  in conformita' al parere espresso ed alla proposta formulata dal predetto Comitato;
 
 Decreta:
 
 Articolo unico
 
 1.   L'art.   8   del  disciplinare  di  produzione  dei  vini  a denominazione  di  origine controllata «San Gimignano», approvato con decreto   ministeriale  8 agosto  1996  e  successive  modifiche,  e' sostituito  per  intero  dal testo annesso al presente decreto le cui misure entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 2006.
 Il  presente  decreto  sara'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 21 marzo 2006
 Il direttore generale: La Torre
 |  |  |  | Annesso: 
 Art.  8 del disciplinare di produzione della denominazione di origine
 controllata dei vini «San Gimignano»
 
 8.1  -  Volumi  nominali. I vini di cui all'art. 1 possono essere immessi al consumo soltanto in recipienti di vetro di volume nominale fino  a 5 litri di forma borgognotta o bordolese e di colore scuro ad eccezione  delle  due  tipologie  di  «Vinsanto»  per  le  quali sono consentiti solo recipienti di capacita' da 0,375 a 0,750.
 8.2  -  Tappatura  e recipienti. Per la tappatura dei vini di cui all'art.  1  e' obbligatorio il tappo raso bocca di sughero naturale. Limitatamente  alle  confezioni  da  litri  0,187 a litri 0,375 e con esclusione  delle  tipologie  «Vinsanto»  e'  ammessa la chiusura con tappo a vite.
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