| 
| Gazzetta n. 75 del 30 marzo 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |  | COMUNICATO |  | Proposta  di  riconoscimento  della  denominazione d'origine protetta «Ricotta di Bufala Campana» |  | 
 |  |  |  | Il  Ministero  delle  politiche  agricole  e  forestali esaminata l'istanza  intesa  ad  ottenere  la  protezione  della  denominazione d'origine   protetta  «Ricotta  di  Bufala  Campana»,  ai  sensi  del regolamento   (CEE)   2081/92   del  Consiglio  del  14 luglio  1992, presentata  dal Comitato promotore Ricotta di Bufala Campana con sede in San Nicola La Strada (Caserta), via Carlo III, 128, esprime parere favorevole  e  formula  la proposta di disciplinare di produzione nel testo di seguito riportato. Le  eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla presente  proposta  dovranno  essere  presentate,  nel rispetto della disciplina  fissata  dal  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 26 ottobre   1972,  n.  642  «disciplina  dell'imposta  di  bollo»  e successive   modifiche,  al  Ministero  delle  politiche  agricole  e forestali  -  Dipartimento  delle  politiche  di sviluppo - Direzione generale  per  la qualita' dei prodotti agroalimentari - QPA III, via XX settembre  n.  20  - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana della  presente  proposta,  dai  soggetti interessati e costituiranno oggetto  di  opportuna  valutazione  da parte del predetto Ministero, prima  della  trasmissione  della suddetta proposta di riconoscimento alla Commissione europea.
 Decorso  tale  termine,  in assenza delle suddette osservazioni o dopo  la  loro  valutazione ove pervenute, la predetta proposta sara' notificata, per la registrazione ai sensi dell'art. 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92, ai competenti organi comunitari.
 |  |  |  | PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE «RICOTTA DI BUFALA CAMPANA» 
 Denominazione d'Origine Protetta
 
 Art. 1.
 
 Denominazione
 
 La denominazione di origine protetta Ricotta di Bufala Campana e' riservata  esclusivamente  a  quel  prodotto  lattiero  caseario, che risponde  alle  condizioni  ed  ai  requisiti  stabiliti nel presente disciplinare di produzione.
 
 Art. 2.
 
 Descrizione e caratteristiche del prodotto
 
 La  DOP  RICOTTA  DI  BUFALA  CAMPANA,  e'  un  prodotto lattiero caseario   ottenuto   per  coagulazione  al  calore  delle  proteine, caratterizzato da un elevato contenuto in acqua.
 All'atto  dell'immissione  al  consumo,  la DOP Ricotta di Bufala Campana presenta le seguenti caratteristiche:
 Caratteristiche fisiche:
 forma: tronco piramidale o tronco conica;
 peso: fino a 2.000 grammi;
 colore: bianco porcellana;
 aspetto esterno: assenza di crosta;
 consistenza: morbida, granulosa, ma non sabbiosa.
 Caratteristiche chimiche:
 grasso: non inferiore al 12% stq;
 umidita': non superiore al 75%.
 Caratteristiche organolettiche:
 sapore: caratteristico, fresco e delicatamente dolce;
 odore: fragrante di latte e crema.
 
 Art. 3.
 
 Zona di produzione
 
 La  zona  di  produzione  della  DOP  Ricotta  di  Bufala Campana comprende il territorio amministrativo di seguito specificato:
 Regione Campania:
 Provincia  di  Benevento:  l'intero  territorio  dei  comuni di Limatola, Dugenta, Amorosi.
 Provincia di Caserta: l'intero territorio.
 Provincia  di Napoli: l'intero territorio dei comuni di Acerra, Arzano, Cardito, Frattamaggiore, Frattaminore, Giugliano in Campania, Mugnano di Napoli, Pozzuoli, Qualiano,
 Provincia di Salerno: l'intero territorio.
 Regione Lazio:
 Provincia  di  Frosinone:  l'intero  territorio  dei  comuni di Amaseno, Giuliano di Roma, Villa S. Stefano, Castro dei Volsci, Pofi, Ceccano,  Frosinone, Ferentino, Morolo, Alatri, Castrocielo, Ceprano, Roccasecca.
 Provincia di Latina: l'intero territorio dei comuni di Cisterna di  Latina, Fondi, Lenola, Latina, Maenza, Minturno, Monte S. Biagio, Pontinia,  Priverno,  Prossedi,  Roccagorga,  Roccasecca  dei Volsci, Sabaudia,  S.  Felice  Circeo,  Sermoneta, Sezze, Sonnino, Sperlonga, Terracina, Aprilia, S. Cosma e Damiano.
 Provincia  di  Roma:  l'intero  territorio dei comuni di Anzio, Ardea, Nettuno, Pomezia, Roma, Monterotondo.
 Regione Puglia:
 Provincia   di   Foggia:  l'intero  territorio  dei  comuni  di Manfredonia,  Lesina,  Poggio  Imperiale  e  parte del territorio dei comuni che seguono con la corrispondente delimitazione:
 -  Cerignola  - La zona confina ad est con il lago Salpi, a sud con  la  statale  n.  544,  a  nord  e  ad  ovest  con  il  comune di Manfredonia;
 -   Foggia  -  La  zona  abbraccia  il  perimetro  della  nuova circonvallazione,  ad  est in direzione del comune di Manfredonia, ad ovest  in  direzione del comune di Lucera, a nord e a sud confina con la rimanente parte del comune di Foggia;
 -  Lucera  - La zona interessata confina ad ovest con il comune di  Foggia,  a  sud  con  la  strada  statale  n. 546 e con parte del torrente  San  Lorenzo, a nord con la strada Provinciale n. 16 fino a raggiungere  il  comune  di  Torremaggiore  e  ad  est  con la strada Provinciale n. 17 che da Lucera conduce a Foggia;
 -  Torremaggiore  -  La  zona  interessata confina a sud con il comune di Lucera, ad est con il comune di San Severo, ad ovest con la strada  Provinciale n. 17 in direzione Lucera e a nord confina con il comune di Apricena;
 -  Apricena  -  La zona interessata costeggia a sud il torrente Radicosa,  ad  est  la strada Pederganica ed il comune di Sannicandro Garganico, ad ovest con il comune di Lesina e a nord con il comune di Poggio Imperiale;
 - Sannicandro Garganico - La zona interessata confina a sud con la strada statale Garganica, a nord con il comune di Lesina, ad ovest con il comune di Apricena, ad est con il comune di Cagnano Varano;
 -  Cagnano  Varano  -  La zona interessata confina a sud con la strada  statale Garganica, ad est con il lago Varano, ad ovest con il comune di Sannicandro Garganico e a nord con il mare;
 -  San Giovanni Rotondo - La zona interessata confina a sud con la  strada  statale  n.  89,  ad est con il comune di Manfredonia, ad ovest  con  il  comune  di  San Marco in Lamis e a nord con la strada Provinciale n. 58;
 -  San  Marco in Lamis - La zona interessata confina a nord con il comune di Foggia, ad est con il comune di San Giovanni Rotondo, ad ovest  con  il  comune  di Rignano Garganico e a nord con la restante parte del comune di San Marco in Lamis.
 Regione Molise
 Provincia   di  Isernia:  l'intero  territorio  del  comune  di Venafro.
 
 Art. 4.
 
 Prova dell'origine
 
 Ogni  fase  del processo produttivo viene monitorata documentando per  ognuna  gli  input  e  gli  output. In questo modo, e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi gestiti dalla struttura di controllo degli  allevatori,  dei produttori-confezionatori, nonche' attraverso la   dichiarazione  tempestiva  alla  struttura  di  controllo  delle quantita'  prodotte,  e'  garantita  la  tracciabilita' del prodotto. Tutte le persone fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, sono assoggettate al controllo da parte della struttura di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.
 
 Art. 5.
 
 Metodo di produzione
 
 Materie Prime.
 La  materia  prima  per  la  produzione  della  Ricotta di Bufala Campana  DOP  e'  costituita  dal  «primo  siero»  (o  «siero dolce») proveniente  dalla  lavorazione  del  latte di bufala, ottenuto dalla mungitura  manuale  e/o  meccanica  di  bufale  di Razza Mediterranea Italiana  allevate  nell'areale di produzione indicato all'art. 3. Il «primo  siero»  (o «siero dolce») deve essere ottenuto dal meccanismo di   spurgo   dovuto  alla  rottura  della  cagliata  destinata  alla produzione  della mozzarella di bufala campana. L'acidita' titolabile massima  del  siero utilizzato per la produzione di Ricotta di Bufala Campana  DOP e' 3,5°SH/50 ml, pertanto il «siero acido» derivante dal completamento  della  maturazione  della  cagliata  non  puo'  essere utilizzato per la produzione di Ricotta di Bufala Campana DOP.
 Qualora   la   trasformazione   immediata  del  siero  non  fosse possibile,   questo   deve   essere   sottoposto   a  trattamenti  di stabilizzazione  (pastorizzazione,  termizzazione e/o refrigerazione) con  tecniche  e tempi tali da evitare comunque la sua acidificazione oltre  il  valore  massimo  definito.  In  ogni  caso,  il  siero  e' trasformato  in  DOP  Ricotta  di  Bufala  Campana entro 24 ore dalla separazione  dalla cagliata. E' ammessa l'aggiunta di latte di bufala crudo,  termizzato  o  pastorizzato,  proveniente  dalla  zona di cui all'art.  3 in misura massima del 6% della massa del «primo siero» (o «siero dolce»).
 E' ammessa l'aggiunta di panna fresca di siero di latte di bufala proveniente  dalla zona di cui all'art. 3 nella misura massima del 5% della  massa del primo siero. Tali procedimenti servono per aumentare la  consistenza  della  ricotta  e  favorirne  anche  la  cavatura  o estrazione.
 E'  ammessa  l'aggiunta  di sale (NaC1) in misura massima di 1 kg per  100 kg di «primo siero» (o «siero dolce») o miscela di siero con latte e/o panna fresca. L'addizione di sale direttamente al siero non solo  conferisce  maggior sapidita' al prodotto, ma influenza anche i processi  di denaturazione ed aggregazione delle proteine e quindi la consistenza del prodotto.
 
 Lavorazione.
 Il  «primo  siero»  (o  «siero  dolce») e' inviato subito, o dopo trattamento  di  stabilizzazione  e stoccaggio inferiore alle 24 ore, alle apposite caldaie dove avviene la produzione della DOP Ricotta di Bufala  Campana.  Il  riscaldamento  puo'  avvenire sia per iniezione diretta  di  vapore  che per scambio indiretto di calore. L'eventuale addizione di latte di bufala e/o panna fresca puo' avvenire sia prima dell'inizio del riscaldamento sia anche a riscaldamento avviato.
 Dopo  aver  raggiunto una temperatura media di 82°C, per favorire il  processo  di coagulazione delle proteine e' ammessa l'aggiunta di aliquote  variabili  di  «cizza» (siero innesto naturale derivante da precedenti lavorazioni di mozzarella di bufala campana avvenute nelle aziende  ubicate nella zona di produzione indicate all'art. 3), acido lattico  o acido citrico al fine di modificare l'acidita' del mezzo e quindi facilitare l'ottenimento della ricotta.
 Si  completa  la  fase di riscaldamento fino al raggiungimento di una  temperatura  non  superiore  a  92°C.  Il  calore  determina  la denaturazione  delle  proteine  e  la  loro  aggregazione,  dunque la formazione  di  un  coagulo  morbido  e  fine che inizia ad affiorare immediatamente  alla  superficie  grazie  alla  presenza  del grasso. Questa fase si completa in qualche minuto.
 La  separazione  della  ricotta  e'  effettuata  sia  manualmente utilizzando  un  mestolo  forato  e  deponendo gentilmente il coagulo umido   direttamente  nelle  caratteristiche  fiscelle  di  materiale plastico  per  uso  alimentare  o  nelle tele, sia meccanicamente con l'uso di appositi estrattori. La ricotta posta nelle fiscelle o nelle tele  completa quindi la separazione della scorta per assumere la sua consistenza definitiva. La ricotta cosi' sgrondata viene parzialmente raffreddata.  Il  confezionamento  deve avvenire comunque entro le 24 ore  dalla  produzione e viene effettuato o prima o dopo la procedura di  raffreddamento.  Qualora  la  ricotta  non  venga  immediatamente confezionata,  il  raffreddamento  prosegue  fino  a  raggiungere  la temperatura  di + 4°C in cella frigorifera; qualora invece la ricotta venga  confezionata, il raffreddamento prosegue fino a raggiungere la temperatura  di  +  4°C  in cella frigorifera o in bagno di acqua e/o ghiaccio.  La durata massima della conservabilita' (shelf-life) della Ricotta di Bufala Campana «fresca» non potra' essere superiore, dalla data di produzione a sette giorni.
 Al fine di ottenere una ricotta con una conservabilita' superiore (massimo ventuno giorni dalla data di produzione), prima di procedere alla  fase di confezionamento e' ammesso un trattamento termico della ricotta  sgrondata  dalla  scotta.  Successivamente  la ricotta viene lisciata  od  omogeneizzata  al  fine  di  conferirle un aspetto piu' cremoso.  Il  prodotto  cosi'  ottenuto e' definito Ricotta di Bufala Campana  «fresca  omogeneizzata». E' ammesso il confezionamento della ricotta  ancora calda, anche con l'ausilio di macchine operatrici, in contenitori  di plastica immediatamente chiusi per termosaldatura. La ricotta   confezionata  e'  quindi  rapidamente  raffreddata  fino  a raggiungere  la  temperatura  di +4°³C in cella frigorifera oppure in bagno di acqua e/o ghiaccio.
 Le  operazioni  di  produzione di latte e di siero che concorrono alla  produzione  della  Ricotta di Bufala Campana e le operazioni di produzione  e confezionamento devono avvenire nel territorio indicato all'art.  3  al fine di garantire la tracciabilita' ed il controllo e per non alterare la qualita' del prodotto.
 
 Art. 6.
 
 Legame con l'ambiente
 
 La  storia  del  rapporto  della Ricotta di Bufala Campana con il territorio  di  origine  e'  di  fatto  la storia del rapporto con il territorio  del  latte  con  cui  e'  stato prodotta la Mozzarella di Bufala  Campana,  dal cui siero origina la Ricotta di Bufala Campana. Il  rapporto  tra  Ricotta  di  Bufala Campana e Mozzarella di Bufala Campana  e'  quindi  strettissimo,  come per altro la letteratura del passato testimonia.
 La  tradizione della produzione della «Ricotta di Bufala Campana» racconta di un legame strettissimo con la produzione di Mozzarella di Bufala  Campana  e  quindi  con  l'arrivo  del  bufalo nel centro-sud d'Italia  che  risale  quantomeno  al  1300.  Tra  X  ed XI secolo si sviluppo'  nelle  aree  tra  Mondragone  ed  il  Volturno il fenomeno dell'impaludamento  (Guadagno  G., L'ager Falernus in eta' romana, in AA.VV., Storia Economia ed Architettura nell'ager Falernus Atti delle giornate di studio Falciano del Massico febbraio-marzo 1986 pag. 37 a cura  di  G.  Guadagno, Minturno 1987) ed il bufalo trovo' un habitat idoneo   ed   il   latte  bufalino  sostitui'  quello  vaccino  nella preparazione   di   quel  laudatissimum  caseum  del  Campo  Cedicio, formaggio  gia'  citato  da  Plinio  il  Vecchio  (Plinio,  Naturalis Historia  XI  241).  Nel  XIII  secolo  la  diffusione  del bufalo e' documentata   in   Capitanata  (Fiorentino,  Montecorvino,  Foggia  e Lucera),  nel Salernitano, Sicilia e plaghe pontine (Cantu' M. C., 1. c., p. 42; Faraglia M., Storia dei prezzi in Napoli dal 1131 al 1860, (Napoli  1878),  p.  73;  AA. VV., Insediamenti benedettini in Puglia Catalogo  della  Mostra a cura di M. S. Calo' Mariani, II/l, (pp. 72; 436;  II  449;  462;  481; 483) oltre che in altre zone d'Italia. Una delle  prime  citazioni della Ricotta, associata alla Mozzarella ed a altri latticini e' fatta in un libro di cucina pubblicato nel 1570 da Bartolomeo   Scappi   cuoco   della   Corte  papale  ove  pervenivano specialita'  da  ogni  parte d'Italia e d'Europa che cita «...capo di latte,  butiro fresco, ricotte fiorite, mozzarelle fresche et neve di latte...»  (Scappi  B., Opera, (Venezia 1570), c. 275r.). I documenti di  Archivio  risalenti al XVII secolo confermando quanto riferito da Scappi  evidenziano  che  a fianco dei tipici prodotti del caseificio bufalino   sul  mercato  capuano  affluiscono  provole  e  mozzarelle affumicate  nonche' ricotte di vacca e di bufala salate ed affumicate (Biblioteca  del Museo Campano di Capua, «Archivio Storico di Capua», fasc.  159:  Libro  delle  Assise  della  citta'  di Capua, passim.). Notizie  piu'  dettagliate  e  dirette  sulla  Ricotta  di  Bufala si ritrovano a partire da meta' 1800. Nel 1859 Achille Bruni, professore della  Regia Universita' di Napoli, nella sua monografia «Del latte e dei  suoi  derivati»  pubblicata  nella  Nuova  Enciclopedia Agraria, descriveva in sintesi come si produceva allora la Ricotta di Bufala:
 «Munto  il latte e versato in tinozza, vi si mette il caglio di capretto;  e  dopo  di  essersi  rappreso  con la spatola di legno si taglia  a  pezzi  grossi. Indi con una cazzuliera di legno si leva il siero  che si fa bollire per trarne la ricotta.». Santojanni nel 1911 nelle  sue  «Note  sul  caseificio  del  latte  di  bufala»  conferma ulteriormente  il  legame  storico  e  tecnologico  tra produzione di Mozzarella  e  di  Ricotta  di  Bufala  specificando  inoltre che «la ricotta  che si ha col solo riscaldamento del siero si chiama fior di ricotta.  Tolta questa, al siero si aggiunge un po' di siero acido, e si  ha dell'altra ricotta meno squisita della precedente perche' piu' povera  di  grasso».  Il  forte  legame  con  il  territorio e le sue modificazioni   conseguenti   alle   operazioni   di  bonifica  hanno influenzato negli anni le alterne fortune dell'allevamento bufalino e con  esse  la  produzione del latte e quindi della Mozzarella e della Ricotta  di  Bufala,  anche  per la minor attenzione che da sempre la ricotta  suscita soprattutto a livello di indagine statistica essendo spesso inglobata genericamente nei prodotti freschi. Savini in un suo studio  sulla  ricotta  nel  1950  cita  anche  la  Ricotta di Bufala Campana:  «nella  campagna  romana e casertana, dove esiste caseficio bufalino,  il  siero  residuale  serve  pure  alla preparazione della ricotta.  Le  poche  parole  di Savini documentano comunque la scarsa attenzione  ad  un  prodotto  allora  di  scarso peso commerciale, ma comunque ben presente nei consumi delle popolazioni locali.
 
 Art. 7.
 
 Controlli
 
 I  controlli  saranno  garantiti  da  una  struttura di controllo rispondente all'art. 10 del regolamento (CEE) 2081/92.
 
 Art. 8.
 
 Etichettatura e confezionamento
 
 La  Ricotta  di  Bufala  Campana  DOP deve essere confezionata in carta,  in  contenitoni in plastica per uso alimentare termosaldati o in  altri  avvolgimenti per alimenti. Nel caso in cui il prodotto sia ceduto  per essere adoperato come ingrediente di prodotti trasformati sono ammesse confezioni fino a 40 kg.
 La  confezione reca obbligatoriamente sulla etichetta a caratteri di  stampa  chiari e leggibili, oltre al logo della denominazione, al simbolo  grafico  comunitario  e  le  informazioni  corrispondenti ai requisiti di legge le seguenti ulteriori indicazioni:
 -  dicitura  «fresca»  o  «fresca  omogeneizzata»  a secondo di quanto  descritto  all'art.  5 del presente disciplinare. Le diciture «fresca»  o  «fresca omogeneizzata» vanno riportate immediatamente al di  sotto della Denominazione Ricotta di Bufala Campana con caratteri di  dimensione  pari al 50% di quelli utilizzati per la denominazione Ricotta di Bufala Campana.
 Il  logo  e'  rilasciato,  dopo  la verifica di conformita' della produzione  al  presente disciplinare, dalla Struttura di Controllo o dal  Consorzio  di  Tutela  incaricato  dal Ministero delle politiche agricole e forestali.
 E'  vietata  l'aggiunta  di  qualsiasi  altra  qualificazione non espressamente   prevista   dal  presente  disciplinare  ivi  compresi aggettivi:  fine,  scelto,  extra,  selezionato, superiore, genuino o comunque  elogiativi  del prodotto, e' tuttavia ammesso l'utilizzo di indicazioni che facciano riferimento a marchi privati, purche' questi non  abbiano  significato laudativo o siano tali da trarre in inganno il   consumatore,   nonche'   di   altri   riferimenti   veritieri  e documentabili  che  siano  consentiti  dalla  normativa vigente e non siano  in  contrasto  con  le  finalita'  e  i contenuti del presente disciplinare.
 La  dicitura «Ricotta di Bufala Campana» deve essere riportata in lingua italiana.
 Il   logo  della  denominazione  riproduce  un  nastro  circolare tricolore  dal  quale fuoriesce il profilo della testa di una bufala. Intorno a quanto descritto c'e' la dicitura RICOTTA DI BUFALA CAMPANA in  stampatello,  maiuscolo.  Il nastro e' composto da tre strisce di colore:  verde  (91%  cyan  e  83%  giallo), rosso (79% Magenta e 91% giallo) e bianco. La testa di bufala e' di colore nero.
 La  dicitura  RICOTTA DI BUFALA e' di colore rosso (79% Magenta e 91%  giallo),  completata  da CAMPANA di colore verde (91% cyan e 83% giallo).
 
 ---->  Vedere immagine a pag. 75   <----
 Art. 9.
 
 Prodotti trasformati
 
 I  prodotti  per  la  cui elaborazione e' utilizzata come materia prima la «Ricotta di Bufala Campana» DOP, anche a seguito di processi di  elaborazione  e  di  trasformazione,  possono  essere  immessi al consumo  in  confezioni recanti il riferimento a detta denominazione, senza l'apposizione del logo della denominazione, a condizione che:
 -  gli  utilizzatori della Ricotta di Bufala Campana DOP, siano autorizzati  dai  titolari  del  diritto  di proprieta' intellettuale conferito  dalla registrazione della denominazione «Ricotta di Bufala Campana»  DOP  riuniti  in  Consorzio  incaricato dal Ministero delle Politiche  Agricole  e  Forestali.  Lo  stesso  Consorzio  incaricato provvedera'  anche  ad  iscriverli in appositi registri ed a vigilare sul  corretto  uso  della  denominazione  protetta.  In  assenza  del Consorzio  di  tutela  incaricato le predette funzioni saranno svolte dal  MiPAF  in quanto autorita' nazionale preposta all'attuazione del regolamento CEE 2081/92.
 |  |  |  |  |