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| Gazzetta n. 75 del 30 marzo 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |  | COMUNICATO |  | Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni  di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini,  relativo  alla  richiesta  di riconoscimento della indicazione geografica tipica dei vini «Montecastelli». |  | 
 |  |  |  | Il  Comitato  nazionale  per  la tutela e la valorizzazione delle denominazioni  di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164; Esaminata  la  domanda  inoltrata  dalla  Associazione produttori vitivinicoli  toscani,  intesa  ad  ottenere  il riconoscimento della Indicazione geografica tipica dei vini «Montecastelli»;
 Viste  le  risultanze  della  pubblica  audizione, concernente la predetta   istanza,   tenutasi   a  Montecastelli  Pisano  (Pisa)  il 17 gennaio  2006,  con  la  partecipazione di rappresentanti di enti, organizzazioni di produttori ed aziende vitivinicole;
 Ha  espresso,  nella riunione del 2 marzo 2006, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto  direttoriale, il disciplinare di produzione secondo il testo di cui appresso.
 Le  eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare  di  produzione  dovranno, in regola con le disposizione contenute  nel  decreto  del  Presidente  della Repubblica 26 ottobre 1972,   n.  642  «Disciplina  dell'imposta  di  bollo»  e  successive modifiche  ed  integrazioni,  essere  inviate  dagli  interessati  al Ministero  delle  politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per  la  tutela  e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, via Sallustiana n. 10 - 00187 Roma, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
 |  |  |  | PROPOSTA  DI  DISCIPLINARE  DI  PRODUZIONE  DEI  VINI  A  INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA «MONTECASTELLI»
 
 Art. 1.
 L'indicazione  geografica  tipica «Montecastelli» e' riservata ai vini  che  rispondono  alle  condizioni e ai requisiti prescritti dal presente  disciplinare  di  produzione  per  le  seguenti  tipologie: bianco,   rosso,   rosso   novello,   sangiovese,  merlot,  canaiolo, ciliegiolo,  cabernet  sauvignon,  cabernet franc, trebbiano toscano, malvasia, vermentino.
 
 Art. 2.
 I  vini  a  indicazione  geografica tipica «Montecastelli» devono essere  ottenuti  dalle  uve  prodotte dai vigneti aventi nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
 «Montecastelli»  bianco:  da  soli  o  congiuntamente vitigni a bacca  bianca, non aromatici, idonei alla coltivazione per la regione Toscana;
 «Montecastelli»   rosso»   e   rosso   novello:   da   soli   o congiuntamente  vitigni  a  bacca  rossa,  non aromatici, idonei alla coltivazione per la regione Toscana.
 «Montecastelli»  sangiovese:  sangiovese:  minimo  85%, possono concorrere  alla produzione di detto vino le uve provenienti da altri vitigni,  a  bacca  di  colore  analogo,  non aromatiche, idonei alla coltivazione per la regione Toscana, fino ad un massimo del 15%;
 «Montecastelli»  merlot: merlot: minimo 85%, possono concorrere alla  produzione di detto vino le uve provenienti da altri vitigni, a bacca di colore analogo, non aromatiche, idonei alla coltivazione per la regione Toscana, fino ad un massimo del 15%;
 «Montecastelli»   canaiolo:   canaiolo:   minimo  85%,  possono concorrere  alla produzione di detto vino le uve provenienti da altri vitigni,  a  bacca  di  colore  analogo,  non aromatiche, idonei alla coltivazione per la regione Toscana, fino ad un massimo del 15%;
 «Montecastelli»  ciliegiolo:  ciliegiolo:  minimo  85%, possono concorrere  alla produzione di detto vino le uve provenienti da altri vitigni,  a  bacca  di  colore  analogo,  non aromatiche, idonei alla coltivazione per la regione Toscana, fino ad un massimo del 15%;
 «Montecastelli»  cabernet sauvignon: cabernet sauvignon: minimo 85%,  possono  concorrere  alla  produzione  di  detto  vino  le  uve provenienti  da  altri  vitigni,  a  bacca  di  colore  analogo,  non aromatiche,  idonei alla coltivazione per la regione Toscana, fino ad un massimo del 15%;
 «Montecastelli»  cabernet  franc:  cabernet  franc: minimo 85%, possono  concorrere  alla produzione di detto vino le uve provenienti da  altri  vitigni, a bacca di colore analogo, non aromatiche, idonei alla coltivazione per la regione Toscana, fino ad un massimo del 15%;
 «Montecastelli»  trebbiano  toscano:  trebbiano toscano: minimo 85%,  possono  concorrere  alla  produzione  di  detto  vino  le  uve provenienti  da  altri  vitigni,  a  bacca  di  colore  analogo,  non aromatiche,  idonei alla coltivazione per la regione Toscana, fino ad un massimo del 15%;
 «Montecastelli»  malvasia:  malvasia  bianca lunga: minimo 85%, possono  concorrere  alla produzione di detto vino le uve provenienti da  altri  vitigni, a bacca di colore analogo, non aromatiche, idonei alla coltivazione per la regione Toscana, fino ad un massimo del 15%;
 «Montecastelli»  vermentino:  vermentino:  minimo  85%, possono concorrere  alla produzione di detto vino le uve provenienti da altri vitigni,  a  bacca  di  colore  analogo,  non aromatiche, idonei alla coltivazione per la regione Toscana, fino ad un massimo del 15%.
 
 Art. 3.
 La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini  atti  ad  essere  designati con l'indicazione geografica tipica «Montecastelli»  ricade  nella provincia di Pisa e comprende l'intero territorio  amministrativo  dei  comuni di Castelnuovo Val di Cecina, Volterra e Pomarance.
 
 Art. 4.
 Le  condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione   dei   vini  di  cui  all'art.  1  devono  essere  quelle tradizionali della zona.
 La  produzione  massima  di  uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata,  nell'ambito  aziendale,  per  i  vini  a  indicazione geografica   tipica   «Montecastelli   non   deve   essere  superiore nspettivamente a:
 tonnellate   9   per   le   tipologie:  rosso,  rosso  novello, sangiovese,   merlot,   canaiolo,   ciliegiolo,  cabernet  sauvignon, cabernet franc;
 tonnellate  10  per  le  tipologie:  bianco, trebbiano toscano, malvasia e vermentino.
 Per  l'entrata  in produzione dei nuovi impianti la produzione ad ettaro ammessa e:
 
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 Anno vegetativo         |        Produzione ammessa =====================================================================
 I° e II° anno          |                0%
 III° anno            |                60%
 IV° anno             |               100%
 Ai  fini  dell'entrata  in  produzione si fa riferimento all'anno vegetativo   (per   impianto  primaverile  si  intende  anche  quello effettuato nel periodo successivo con barbatelle in vaso).
 Le   uve  destinate  alla  produzione  dei  vini  ad  indicazione geografica tipica «Montecastelli» devono assicurare ai vini un titolo alcoolometrico volumico naturale minimo di:
 10,50%   vol  per  le  tipologie:  bianco,  trebbiano  toscano, malvasia e vermentino;
 11,50%  vol per le tipologie: rosso, rosso novello, sangiovese, merlot, canaiolo, ciliegiolo, cabernet sauvignon, cabernet franc.
 
 Art. 5.
 Nella  vinificazione  sono  ammesse  soltanto  le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.
 La  resa  massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore all'80% per tutti i tipi di vino.
 
 Art. 6.
 I  vini  a indicazione geografica tipica «Montecastelli, all'atto dell'immissione   al   consumo,   devono   avere  i  seguenti  titoli alcoolometrici volumici totali minimi:
 «Montecastelli» bianco, trebbiano toscano, malvasia e vermentino: 11%  vol;  «Montecatelli»  rosso,  rosso novello, sangiovese, merlot, canaiolo, ciliegiolo, cabernet sauvignon, cabernet franc : 12%vol.
 
 Art. 7.
 All'indicazione  geografica  tipica  «Montecastelli»  e'  vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente  disciplinare  di  produzione,  ivi  compresi  gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.
 E'   tuttavia   consentito  l'uso  di  indicazioni  che  facciano riferimento  a  nomi,  ragioni  sociali  e marchi privati purche' non abbiano  significato  laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.
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