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| Gazzetta n. 75 del 30 marzo 2006 (vai al sommario) |  | PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA |  | DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 febbraio 2006, n. 133 |  | Regolamento  recante  modifiche  all'appendice  XI del regolamento di esecuzione  del  codice  della  strada,  in materia di individuazione delle sigle di immatricolazione di veicoli per le nuove province. |  | 
 |  |  |  | IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 Visto l'articolo 87 della Costituzione;
 Visto  l'articolo  17,  comma  1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400;
 Visto  l'articolo  100  del  decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
 Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n.  495, e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 256 e l'appendice XI al titolo III;
 Vista la legge 11 giugno 2004, n. 146;
 Vista la legge 11 giugno 2004, n. 147;
 Vista la legge 11 giugno 2004, n. 148;
 Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 14 novembre 2005;
 Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 febbraio 2006;
 Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
 
 E m a n a
 
 il seguente regolamento:
 
 Art.1.
 
 1.  Al  comma  1-bis dell'appendice XI - articoli 255-256 al titolo III del decreto Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modifiche, sono apportate le seguenti modificazioni:
 a) dopo  le  parole:  «Bari  BA"»,  sono  inserite  le  seguenti: «Barletta - Andria-Trani BT"»;
 b) dopo  le  parole: «Enna EN», sono inserite le seguenti: «Fermo FM»;
 c) dopo  le  parole:  «Modena  MO"»,  sono  inserite le seguenti: «Monza-Brianza MB"».
 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana.  E'  fatto  obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
 Dato a Roma, addi' 15 febbraio 2006
 
 CIAMPI
 
 Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
 dei Ministri
 Lunardi,  Ministro delle infrastrutture
 e dei trasporti
 
 Visto, il Guardasigilli: Castelli
 
 Registrato alla Corte dei conti il 13 marzo 2006
 
 Ufficio  di  controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 180
 
 
 
 Avvertenza:
 
 Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
 dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
 dell'articolo 10,  commi  2  e  3,  del  testo  unico delle
 disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
 sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
 e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
 approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
 28 dicembre  1985,  n.  1092, al solo fine di facilitare la
 lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
 e' operato il rinvio.
 Restano  invariati  il  valore e l'efficacia degli atti
 legislativi qui trascritti.
 
 Note alle premesse:
 
 -   L'art.   87  della  Costituzione,  conferisce,  tra
 l'altro,  al  Presidente  della  Repubblica  il  potere  di
 promulgare  le  leggi ed emanare i decreti aventi valore di
 legge e i regolamenti.
 -  Il  testo  dell'articolo  17,  comma 1, lettera a)
 della   legge   23   agosto   1988,   n.   400  (Disciplina
 dell'attivita'  di  Governo  e ordinamento della Presidenza
 del  Consiglio  dei  Ministri),  pubblicata  nella Gazzetta
 Ufficiale  del  12 settembre  1988,  n.  214,  S.O.  e'  il
 seguente:
 «Art.  17  Regolamenti  - 1. Con decreto del Presidente
 della  Repubblica,  previa  deliberazione del Consiglio dei
 Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
 pronunziarsi  entro novanta giorni dalla richiesta, possono
 essere emanati regolamenti per disciplinare:
 a) l'esecuzione    delle    leggi   e   dei   decreti
 legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari».
 Il  testo dell'articolo 100 del decreto legislativo. 30
 aprile  1992 n. 285 (Nuovo codice della strada), pubblicato
 nella Gazzetta Ufficiale 18 maggio 1992, n. 114, S.O. e' il
 seguente:
 Art.  100 Targhe di immatricolazione degli autoveicoli,
 dei motoveicoli e dei rimorchi. - 1. Gli autoveicoli devono
 essere muniti, anteriormente e posteriormente, di una targa
 contenente i dati di immatricolazione.
 2. I motoveicoli devono essere muniti posteriormente di
 una targa contenente i dati di immatricolazione.
 3.  I  rimorchi  devono  essere  muniti  di  una  targa
 posteriore contenente i dati di immatricolazione.
 4.  I  rimorchi  e  i  carrelli  appendice, quando sono
 agganciati   ad   una   motrice,   devono   essere   muniti
 posteriormente   di  una  targa  ripetitrice  dei  dati  di
 immatricolazione della motrice stessa.
 5. Le targhe indicate ai commi 1, 2, 3 e 4 devono avere
 caratteristiche rifrangenti.
 6.
 7.   Nel   regolamento  sono  stabiliti  i  criteri  di
 definizione delle targhe di immatricolazione, ripetitrici e
 di riconoscimento.
 8.  Ferma restando la sequenza alfanumerica fissata dal
 regolamento,  l'intestatario  della  carta  di circolazione
 puo'  chiedere,  per  le  targhe  di cui ai commi 1 e 2, ai
 costi fissati con il decreto di cui all'articolo 101, comma
 1,  e  con  le  modalita'  stabilite dal Dipartimento per i
 trasporti    terrestri,    una    specifica    combinazione
 alfanumerica.  Il competente ufficio del Dipartimento per i
 trasporti   terrestri,   dopo   avere   verificato  che  la
 combinazione  richiesta  non  sia  stata  gia'  utilizzata,
 immatricola il veicolo e rilascia la carta di circolazione.
 Alla consegna delle targhe provvede direttamente l'Istituto
 Poligrafico  dello  Stato  nel termine di trenta giorni dal
 rilascio  della carta di circolazione. Durante tale periodo
 e'  consentita  la circolazione ai sensi dell'articolo 102,
 comma 3.
 9.  Il  regolamento  stabilisce per le targhe di cui al
 presente articolo:
 a) i   criteri   per   la   formazione  dei  dati  di
 immatricolazione;
 b) la collocazione e le modalita' di installazione;
 c) le   caratteristiche   costruttive,  dimensionali,
 fotometriche,  cromatiche  e  di  leggibilita',  nonche'  i
 requisiti di idoneita' per l'accettazione.
 10.   Sugli  autoveicoli,  motoveicoli  e  rimorchi  e'
 vietato  apporre iscrizioni, distintivi o sigle che possano
 creare equivoco nella identificazione del veicolo.
 11. Chiunque viola le disposizioni dei commi 1, 2, 3, 4
 e  9,  lettera b)  e' soggetto alla sanzione amministrativa
 del pagamento di una somma da euro 71 a euro 286.
 12. Chiunque circola con un veicolo munito di targa non
 propria   o   contraffatta   e'   punito  con  la  sanzione
 amministrativa  del  pagamento di una somma da euro 1.693 a
 euro 6.774.
 13.  Chiunque viola le disposizioni dei commi 5 e 10 e'
 soggetto  alla sanzione amministrativa del pagamento di una
 somma da euro 21 a euro 85.
 14.  Chiunque  falsifica,  manomette  o  altera  targhe
 automobilistiche ovvero usa targhe manomesse, falsificate o
 alterate e' punito ai sensi del codice penale.
 15.  Dalle violazioni di cui ai commi precedenti deriva
 la  sanzione  amministrativa  accessoria  del  ritiro della
 targa   non   rispondente   ai   requisiti  indicati.  Alle
 violazioni   di  cui  al  comma  12  consegue  la  sanzione
 accessoria  del fermo amministrativo del veicolo o, in caso
 di  reiterazione  delle  violazioni, la sanzione accessoria
 della  confisca  amministrativa  del veicolo. La durata del
 fermo  amministrativo e' di tre mesi, salvo nei casi in cui
 tale  sanzione accessoria e' applicata a seguito del ritiro
 della targa.
 Si osservano le norme di cui al capo I, sezione II, del
 titolo VI».
 - Il testo dell'articolo 256 del decreto del Presidente
 della  Repubblica  16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di
 esecuzione  e  di  attuazione del nuovo codice della strada
 pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale 28 dicembre 1992, n.
 303, S.O. e' il seguente:
 Art. 256. (Art. 100 cod. str.) Definizione delle targhe
 di  immatricolazione, ripetitrici, e di riconoscimento. 1/2
 2.  Targhe  (Artt.  100-102 codice della strada). - 1. Agli
 effetti  del  presente  regolamento,  si definiscono targhe
 d'immatricolazione:
 a) quelle  posteriori ed anteriori degli autoveicoli,
 di cui all'articolo 100, comma 1, del codice;
 b)   quelle   posteriori   dei   rimorchi,   di   cui
 all'articolo 100, comma 3, del codice;
 c) quelle   posteriori   dei   motoveicoli,   di  cui
 all'articolo 100, comma 2, del codice;
 d) quelle    posteriori   delle   macchine   agricole
 semoventi, di cui all'articolo 113, comma 1, del codice;
 e)  quelle  posteriori  dei rimorchi agricoli, di cui
 all'articolo 113, comma 3, del codice;
 f) quelle   posteriori   delle   macchine  operatrici
 semoventi, di cui all'articolo 114, comma 4, del codice;
 g)   quelle   posteriori  delle  macchine  operatrici
 trainate, di cui all'articolo 114, comma 4, del codice.
 2. Si definiscono targhe ripetitrici:
 a) quelle  contenenti  i dati di immatricolazione dei
 veicoli    trainanti,   di   cui   devono   essere   muniti
 posteriormente  i  rimorchi ed i carrelli appendice durante
 la  circolazione,  di  cui  all'articolo  100, comma 4, del
 codice;
 b) quelle  contenenti  i dati di immatricolazione dei
 veicoli    trainanti,   di   cui   devono   essere   muniti
 posteriormente   le   macchine  agricole  trainate,  quando
 ricorrono  le  condizioni previste dall'articolo 113, comma
 2, del codice;
 c) quelle  contenenti  i dati di immatricolazione dei
 veicoli    trainanti,   di   cui   devono   essere   munite
 posteriormente  le  macchine  operatrici  trainate,  di cui
 all'articolo 114, comma 4, del codice.
 3.
 4. Si definiscono targhe di riconoscimento:
 a) quelle  di cui devono essere munite le autovetture
 e gli autoveicoli ad uso promiscuo di cui all'articolo 131,
 comma 2, del codice;
 b) quelle   di   cui   devono   essere   muniti   gli
 autoveicoli,   i   motoveicoli   ed   i   rimorchi  di  cui
 all'articolo 134, comma 1, del codice;
 c) i  contrassegni  di identificazione, di cui devono
 essere  muniti  i  ciclomotori  ai  sensi dell'articolo 97,
 comma 1, del codice.
 4-bis.    Fermo    restando    che    anche   ai   fini
 dell'applicazione  delle  sanzioni  previste  dall'articolo
 100, commi 11 e seguenti, del decreto legislativo 30 aprile
 1992, n. 285, i dati identificativi dei veicoli sono quelli
 stabiliti  nell'appendice  XII,  alle targhe e' aggiunta la
 sigla  di  identificazione  della provincia, come riportata
 nell'appendice XI al presente titolo.
 L'appendice  XI del citato decreto del Presidente della
 Repubblica  495  del  1992  reca:  «Sigle di individuazione
 degli   uffici   provinciali  della  M.C.T.C.  e  sigle  di
 individuazione delle province».
 La  legge  11  giugno  2004, n. 146, (Istituzione della
 provincia  di  Monza  e  della Brianza) e' pubblicata nella
 Gazzetta Ufficiale 15 giugno 2004, n. 138.
 La  legge  11  giugno  2004, n. 147, (Istituzione della
 provincia  di Fermo) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
 15 giugno 2004, n. 138.
 La  legge  11  giugno  2004, n. 148, (Istituzione della
 provincia  di  Barletta-Andria-Trani)  e'  pubblicata nella
 Gazzetta Ufficiale 15 giugno 2004, n. 138.
 Note all'art. 1.
 - Il testo del comma 1-bis dell'appendice XI - articoli
 255  e 256, titolo III del decreto del citato d.P.R. n. 495
 del  1992, come modificato dal decreto qui pubblicato e' il
 seguente:
 
 Appendice  XI - Articoli 255 e 256 (Sigle di individuazione
 degli   uffici   provinciali  della  M.C.T.C.  e  sigle  di
 individuazione delle province)
 
 1-bis.  Le  sigle di individuazione delle province sono
 le seguenti:
 Agrigento                 |AG
 Alessandria               |AL
 Ancona                    |AN
 Aosta                     |AO La O e' sormontata dallo stemma
 Arezzo                    |AR
 Ascoli Piceno             |AP
 Asti                      |AT
 Avellino                  |AV
 Bari                      |BA
 Barletta-Andria-Trani     |BT
 Belluno                   |BL
 Benevento                 |BN
 Bergamo                   |BG
 Biella                    |BI
 Bologna                   |BO
 Bolzano                   |BZ La Z e' sormontata dallo stemma
 Brescia                   |BS
 Brindisi                  |BR
 Cagliari                  |CA
 Caltanissetta             |CL
 Campobasso                |CB
 Caserta                   |CE
 Catania                   |CT
 Catanzaro                 |CZ
 Chieti                    |CH
 Como                      |CO
 Cosenza                   |CS
 Cremona                   |CR
 Crotone                   |KR
 Cuneo                     |CN
 Enna                      |EN
 Fermo                     |FM
 Ferrara                   |FE
 Firenze                   |FI
 Foggia                    |FG
 Forli' Cesena             |FC
 Frosinone                 |FR
 Genova                    |GE
 Gorizia                   |GO
 Grosseto                  |GR
 Imperia                   |IM
 Isernia                   |IS
 L'Aquila                  |AQ
 La Spezia                 |SP
 Latina                    |LT
 Lecce                     |LE
 Lecco                     |LC
 Livorno                   |LI
 Lodi                      |LO
 Lucca                     |LU
 Macerata                  |MC
 Mantova                   |MN
 Massa Carrara             |MS
 Matera                    |MT
 Messina                   |ME
 Milano                    |MI
 Modena                    |MO
 Monza-Brianza             |MB
 Napoli                    |NA
 Novara                    |NO
 Nuoro                     |NU
 Oristano                  |OR
 Padova                    |PD
 Palermo                   |PA
 Parma                     |PR
 Pavia                     |PV
 Perugia                   |PG
 Pesaro e Urbino           |PU
 Pescara                   |PE
 Piacenza                  |PC
 Pisa                      |PI
 Pistoia                   |PT
 Pordenone                 |PN
 Potenza                   |PZ
 Prato                     |PO
 Ragusa                    |RG
 Ravenna                   |RA
 Reggio Calabria           |RC
 Reggio Emilia             |RE
 Rieti                     |RI
 Rimini                    |RN
 Roma                      |Roma
 Rovigo                    |RO
 Salerno                   |SA
 Sassari                   |SS
 Savona                    |SV
 Siena                     |SI
 Siracusa                  |SR
 Sondrio                   |SO
 Taranto                   |TA
 Teramo                    |TE
 Terni                     |TR
 Torino                    |TO
 Trapani                   |TP
 Trento                    |TN La N e' sormontata dallo stemma
 Treviso                   |TV
 Trieste                   |TS
 Udine                     |UD
 Varese                    |VA
 Venezia                   |VE
 Verbano Cusio Ossola      |VB
 Vercelli                  |VC
 Verona                    |VR
 Vibo Valenzia             |VV
 Vicenza                   |VI
 Viterbo                   |VT}
 
 
 
 
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