Gazzetta n. 75 del 30 marzo 2006 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA |
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 febbraio 2006, n. 133 |
Regolamento recante modifiche all'appendice XI del regolamento di esecuzione del codice della strada, in materia di individuazione delle sigle di immatricolazione di veicoli per le nuove province. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione; Visto l'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto l'articolo 100 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 256 e l'appendice XI al titolo III; Vista la legge 11 giugno 2004, n. 146; Vista la legge 11 giugno 2004, n. 147; Vista la legge 11 giugno 2004, n. 148; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 14 novembre 2005; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 febbraio 2006; Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
E m a n a
il seguente regolamento:
Art.1.
1. Al comma 1-bis dell'appendice XI - articoli 255-256 al titolo III del decreto Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modifiche, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo le parole: «Bari BA"», sono inserite le seguenti: «Barletta - Andria-Trani BT"»; b) dopo le parole: «Enna EN», sono inserite le seguenti: «Fermo FM»; c) dopo le parole: «Modena MO"», sono inserite le seguenti: «Monza-Brianza MB"». Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare. Dato a Roma, addi' 15 febbraio 2006
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Lunardi, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 13 marzo 2006
Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 180
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87 della Costituzione, conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. - Il testo dell'articolo 17, comma 1, lettera a) della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 12 settembre 1988, n. 214, S.O. e' il seguente: «Art. 17 Regolamenti - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari». Il testo dell'articolo 100 del decreto legislativo. 30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo codice della strada), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 maggio 1992, n. 114, S.O. e' il seguente: Art. 100 Targhe di immatricolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi. - 1. Gli autoveicoli devono essere muniti, anteriormente e posteriormente, di una targa contenente i dati di immatricolazione. 2. I motoveicoli devono essere muniti posteriormente di una targa contenente i dati di immatricolazione. 3. I rimorchi devono essere muniti di una targa posteriore contenente i dati di immatricolazione. 4. I rimorchi e i carrelli appendice, quando sono agganciati ad una motrice, devono essere muniti posteriormente di una targa ripetitrice dei dati di immatricolazione della motrice stessa. 5. Le targhe indicate ai commi 1, 2, 3 e 4 devono avere caratteristiche rifrangenti. 6. 7. Nel regolamento sono stabiliti i criteri di definizione delle targhe di immatricolazione, ripetitrici e di riconoscimento. 8. Ferma restando la sequenza alfanumerica fissata dal regolamento, l'intestatario della carta di circolazione puo' chiedere, per le targhe di cui ai commi 1 e 2, ai costi fissati con il decreto di cui all'articolo 101, comma 1, e con le modalita' stabilite dal Dipartimento per i trasporti terrestri, una specifica combinazione alfanumerica. Il competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, dopo avere verificato che la combinazione richiesta non sia stata gia' utilizzata, immatricola il veicolo e rilascia la carta di circolazione. Alla consegna delle targhe provvede direttamente l'Istituto Poligrafico dello Stato nel termine di trenta giorni dal rilascio della carta di circolazione. Durante tale periodo e' consentita la circolazione ai sensi dell'articolo 102, comma 3. 9. Il regolamento stabilisce per le targhe di cui al presente articolo: a) i criteri per la formazione dei dati di immatricolazione; b) la collocazione e le modalita' di installazione; c) le caratteristiche costruttive, dimensionali, fotometriche, cromatiche e di leggibilita', nonche' i requisiti di idoneita' per l'accettazione. 10. Sugli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi e' vietato apporre iscrizioni, distintivi o sigle che possano creare equivoco nella identificazione del veicolo. 11. Chiunque viola le disposizioni dei commi 1, 2, 3, 4 e 9, lettera b) e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 71 a euro 286. 12. Chiunque circola con un veicolo munito di targa non propria o contraffatta e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.693 a euro 6.774. 13. Chiunque viola le disposizioni dei commi 5 e 10 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 21 a euro 85. 14. Chiunque falsifica, manomette o altera targhe automobilistiche ovvero usa targhe manomesse, falsificate o alterate e' punito ai sensi del codice penale. 15. Dalle violazioni di cui ai commi precedenti deriva la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della targa non rispondente ai requisiti indicati. Alle violazioni di cui al comma 12 consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo o, in caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. La durata del fermo amministrativo e' di tre mesi, salvo nei casi in cui tale sanzione accessoria e' applicata a seguito del ritiro della targa. Si osservano le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI». - Il testo dell'articolo 256 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 1992, n. 303, S.O. e' il seguente: Art. 256. (Art. 100 cod. str.) Definizione delle targhe di immatricolazione, ripetitrici, e di riconoscimento. 1/2 2. Targhe (Artt. 100-102 codice della strada). - 1. Agli effetti del presente regolamento, si definiscono targhe d'immatricolazione: a) quelle posteriori ed anteriori degli autoveicoli, di cui all'articolo 100, comma 1, del codice; b) quelle posteriori dei rimorchi, di cui all'articolo 100, comma 3, del codice; c) quelle posteriori dei motoveicoli, di cui all'articolo 100, comma 2, del codice; d) quelle posteriori delle macchine agricole semoventi, di cui all'articolo 113, comma 1, del codice; e) quelle posteriori dei rimorchi agricoli, di cui all'articolo 113, comma 3, del codice; f) quelle posteriori delle macchine operatrici semoventi, di cui all'articolo 114, comma 4, del codice; g) quelle posteriori delle macchine operatrici trainate, di cui all'articolo 114, comma 4, del codice. 2. Si definiscono targhe ripetitrici: a) quelle contenenti i dati di immatricolazione dei veicoli trainanti, di cui devono essere muniti posteriormente i rimorchi ed i carrelli appendice durante la circolazione, di cui all'articolo 100, comma 4, del codice; b) quelle contenenti i dati di immatricolazione dei veicoli trainanti, di cui devono essere muniti posteriormente le macchine agricole trainate, quando ricorrono le condizioni previste dall'articolo 113, comma 2, del codice; c) quelle contenenti i dati di immatricolazione dei veicoli trainanti, di cui devono essere munite posteriormente le macchine operatrici trainate, di cui all'articolo 114, comma 4, del codice. 3. 4. Si definiscono targhe di riconoscimento: a) quelle di cui devono essere munite le autovetture e gli autoveicoli ad uso promiscuo di cui all'articolo 131, comma 2, del codice; b) quelle di cui devono essere muniti gli autoveicoli, i motoveicoli ed i rimorchi di cui all'articolo 134, comma 1, del codice; c) i contrassegni di identificazione, di cui devono essere muniti i ciclomotori ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del codice. 4-bis. Fermo restando che anche ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 100, commi 11 e seguenti, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i dati identificativi dei veicoli sono quelli stabiliti nell'appendice XII, alle targhe e' aggiunta la sigla di identificazione della provincia, come riportata nell'appendice XI al presente titolo. L'appendice XI del citato decreto del Presidente della Repubblica 495 del 1992 reca: «Sigle di individuazione degli uffici provinciali della M.C.T.C. e sigle di individuazione delle province». La legge 11 giugno 2004, n. 146, (Istituzione della provincia di Monza e della Brianza) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15 giugno 2004, n. 138. La legge 11 giugno 2004, n. 147, (Istituzione della provincia di Fermo) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15 giugno 2004, n. 138. La legge 11 giugno 2004, n. 148, (Istituzione della provincia di Barletta-Andria-Trani) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15 giugno 2004, n. 138. Note all'art. 1. - Il testo del comma 1-bis dell'appendice XI - articoli 255 e 256, titolo III del decreto del citato d.P.R. n. 495 del 1992, come modificato dal decreto qui pubblicato e' il seguente:
Appendice XI - Articoli 255 e 256 (Sigle di individuazione degli uffici provinciali della M.C.T.C. e sigle di individuazione delle province)
1-bis. Le sigle di individuazione delle province sono le seguenti: Agrigento |AG Alessandria |AL Ancona |AN Aosta |AO La O e' sormontata dallo stemma Arezzo |AR Ascoli Piceno |AP Asti |AT Avellino |AV Bari |BA Barletta-Andria-Trani |BT Belluno |BL Benevento |BN Bergamo |BG Biella |BI Bologna |BO Bolzano |BZ La Z e' sormontata dallo stemma Brescia |BS Brindisi |BR Cagliari |CA Caltanissetta |CL Campobasso |CB Caserta |CE Catania |CT Catanzaro |CZ Chieti |CH Como |CO Cosenza |CS Cremona |CR Crotone |KR Cuneo |CN Enna |EN Fermo |FM Ferrara |FE Firenze |FI Foggia |FG Forli' Cesena |FC Frosinone |FR Genova |GE Gorizia |GO Grosseto |GR Imperia |IM Isernia |IS L'Aquila |AQ La Spezia |SP Latina |LT Lecce |LE Lecco |LC Livorno |LI Lodi |LO Lucca |LU Macerata |MC Mantova |MN Massa Carrara |MS Matera |MT Messina |ME Milano |MI Modena |MO Monza-Brianza |MB Napoli |NA Novara |NO Nuoro |NU Oristano |OR Padova |PD Palermo |PA Parma |PR Pavia |PV Perugia |PG Pesaro e Urbino |PU Pescara |PE Piacenza |PC Pisa |PI Pistoia |PT Pordenone |PN Potenza |PZ Prato |PO Ragusa |RG Ravenna |RA Reggio Calabria |RC Reggio Emilia |RE Rieti |RI Rimini |RN Roma |Roma Rovigo |RO Salerno |SA Sassari |SS Savona |SV Siena |SI Siracusa |SR Sondrio |SO Taranto |TA Teramo |TE Terni |TR Torino |TO Trapani |TP Trento |TN La N e' sormontata dallo stemma Treviso |TV Trieste |TS Udine |UD Varese |VA Venezia |VE Verbano Cusio Ossola |VB Vercelli |VC Verona |VR Vibo Valenzia |VV Vicenza |VI Viterbo |VT}
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