Gazzetta n. 75 del 30 marzo 2006 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI
DECRETO 15 febbraio 2006, n. 134
Modifiche ed integrazioni al regolamento recante disposizioni in materia di autorizzazioni generali nel settore postale, adottato con decreto del Ministro delle comunicazioni 4 febbraio 2000, n. 75.

IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI

Visto il codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655, che ha approvato il regolamento riguardante i servizi delle corrispondenze e dei pacchi;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, recante la trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico e la riorganizzazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;
Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994, recante «Principi in materia di erogazione dei servizi pubblici», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 22 febbraio 1994;
Vista la direttiva n. 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 1997 concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari ed il miglioramento della qualita' del servizio;
Visto il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, che ha trasposto la predetta direttiva 97/67/CE ed, in particolare, l'articolo 2, comma 1, che ha designato quale autorita' di regolamentazione del settore postale il Ministero delle comunicazioni e l'articolo 6 che prevede l'emanazione di un regolamento ministeriale per il conseguimento delle autorizzazioni generali relative ai servizi non rientranti nell'ambito del servizio universale;
Visto, altresi', l'articolo 23, comma 2, del medesimo decreto legislativo, che affida a Poste Italiane S.p.a. l'espletamento del servizio postale universale;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, ed in particolare l'articolo 11, che dispone in tema di qualita' dei servizi pubblici e carte dei servizi;
Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 4 febbraio 2000, n. 75, che dispone in materia di autorizzazioni generali nel settore postale;
Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 17 aprile 2000 con il quale e' stata confermata la concessione del servizio postale universale alla societa' Poste Italiane S.p.a. pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 4 maggio 2000;
Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 20 aprile 2000, in materia di contributi per le licenze individuali e per le autorizzazioni generali concernenti l'offerta al pubblico dei servizi postali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2000, e successive modificazioni;
Vista la direttiva 2002/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 giugno 2002, che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda l'ulteriore apertura alla concorrenza dei servizi postali della Comunita';
Visto il decreto legislativo 23 dicembre 2003, n. 384, che ha trasposto la predetta direttiva 2002/39/CE;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366, concernente le modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di funzioni e di struttura organizzativa del Ministero delle comunicazioni, a norma dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2004, n. 176, concernente il regolamento di riorganizzazione del Ministero delle comunicazioni;
Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni del 16 dicembre 2004 concernente la riorganizzazione del Ministero delle comunicazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2004;
Vista la deliberazione del Ministro delle comunicazioni 18 dicembre 2002 concernente l'ambito della riserva per il mantenimento del servizio universale pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2002;
Vista la deliberazione del Ministro delle comunicazioni 13 gennaio 2004 concernente la modifica alla deliberazione del Ministro delle comunicazioni 18 dicembre 2002, recante la definizione dell'ambito della riserva postale per il mantenimento del servizio universale, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2004;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, reso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 16 settembre 2005;
Ritenuto di non poter aderire a quanto segnalato dal Consiglio di Stato nel citato parere in relazione alla introduzione di una specifica previsione con il termine minimo stabilito dall'articolo 19 della legge n. 241 del 1990 per l'esercizio di casellario privato per la distribuzione della corrispondenza, in quanto l'avvio di tale servizio contestualmente alla presentazione della inerente dichiarazione soddisfa i principi di semplificazione e accelerazione di cui alla disciplina nazionale, fatti salvi i poteri di controllo e verifica del Ministero delle comunicazioni in qualita' di Autorita' di regolamentazione del settore postale nei confronti dei soggetti titolari di autorizzazioni generali;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota GM/144225/4694/DL del 22 dicembre 2005;

A d o t t a

il seguente regolamento:
Art. 1.

Modifiche all'articolo 2 del decreto del Ministro delle comunicazioni
n. 75 del 2000

1. Il comma 3 dell'articolo 2 del decreto del Ministro delle comunicazioni 4 febbraio 2000, n. 75, e' sostituito dal seguente:
«3. Il presente regolamento fissa le disposizioni per il conseguimento delle autorizzazioni per l'offerta al pubblico di servizi non rientranti nel campo di applicazione del servizio postale universale da intendersi quale definito dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 261 del 1999, tra i quali i servizi di recapito della posta elettronica ibrida a data od ora certa.».



Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato' e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi sull'emanazione dei decreti
del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R.
28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascrilti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella GazzettaUfficiale delle Comunita'
europee (GUCE).

Note alle premesse:

- Il decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo
1973, n. 156 (Approvazione del testo unico delle
disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta
e di telecomunicazioni) e' pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale 3 maggio 1973, n. 113.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio
1982, n. 655 [Approvazione del regolamento di esecuzione
dei libri I e II del codice postale e delle
telecomunicazioni (norme generali e servizi delle
corrispondenze e dei pacchi)] e' pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 16 settembre 1982, n.
256.
- La legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi) e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192.
- Il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487
(Trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle
telecomunicazioni in ente pubblico economico e
riorganizzazione del Ministero) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 2 dicembre 1993, n. 283, e
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge
29 gennaio 1994, n. 71, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
31 gennaio 1994, n. 24.
- La direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 15 dicembre 1997 e' pubblicata nella G.U.C.E.
21 gennaio 1998, n. L 15.
- L'art. 2, comma 1, l'art. 6 e l'art. 23, comma 2, del
decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 (Attuazione
della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo
sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari
e per il miglioramento della qualita' del servizio)
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 agosto 1999, n.
182, sono i seguenti:
«Art. 2 (Autorita' di regolamentazione). - 1.
L'autorita' di regolamentazione del settore postale e' il
Ministero delle comunicazioni.».
«Art. 6 (Autorizzazione generale). - 1. L'offerta al
pubblico di servizi non rientranti nel servizio universale,
compreso l'esercizio di casellari privati per la
distribuzione di invii di corrispondenza, e' soggetta ad
autorizzazione generale dell'autorita' di regolamentazione.
2. Con regolamento del Ministro delle comunicazioni, da
emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, sono individuati i casi in cui
e' possibile avviare l'attivita' contestualmente all'invio
all'autorita' di regolamentazione della dichiarazione
mediante raccomandata con avviso di ricevimento e gli altri
nei quali l'attivita' puo' avere inizio dopo quarantacinque
giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, salvo
che sia comunicato il diniego da parte dell'autorita' di
regolamentazione; in caso di richiesta di chiarimenti o di
documenti, il predetto termine e' sospeso fino alla
ricezione di questi ultimi. L'atto, di assenso, se
illegittimamente formato, e' annullato salvo che
l'interessato provveda, ove possibile, a sanare il vizio
entro il termine assegnatogli.
3. Con il regolamento di cui al comma 2 sono
determinati i requisiti e gli obblighi dei soggetti che
svolgono attivita' sottoposte ad autorizzazione generale,
le modalita' dei controlli presso le sedi di attivita'
nonche' le procedure di diffida, di sospensione e di
interdizione dell'attivita' in caso di violazione degli
obblighi.».
«2. In sede di prima attuazione, con riferimento
all'art. 14 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992,
n. 359, il servizio universale e' affidato alla societa'
p.a. Poste Italiane per un periodo, comunque non superiore
a quindici anni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, da determinarsi dall'autorita' di
regolamentazione, compatibilmente con il processo di
liberalizzazione in sede comunitaria.».
- L'art. 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
286 (Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di
monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei
risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni
pubbliche, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997,
n. 59) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1999,
n. 193, e' il seguente:
«Art. 1 (Qualita' dei servizi pubblici). - 1. I servizi
pubblici nazionali e locali sono erogati con modalita' che
promuovono il miglioramento della qualita' e assicurano la
tutela dei cittadini e degli utenti e la loro
partecipazione, nelle forme, anche associative,
riconosciute dalla legge, alle inerenti procedure di
valutazione e definizione degli standard qualitativi.
2. Le modalita' di definizione, adozione e
pubblicizzazione degli standard di qualita', i casi e le
modalita' di adozione delle carte dei servizi, i criteri di
misurazione della qualita' dei servizi, le condizioni di
tutela degli utenti, nonche' i casi e le modalita' di
indennizzo automatico e forfettario all'utenza per mancato
rispetto degli standard di qualita' sono stabilite con
direttive, aggiornabili annualmente, del Presidente del
Consiglio dei Ministri. Per quanto riguarda i servizi
erogati direttamente o indirettamente dalle regioni e dagli
enti locali, si provvede con atti di indirizzo e
coordinamento adottati d'intesa con la conferenza unificata
di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
3. Le iniziative di coordinamento, supporto operativo
alle amministrazioni interessate e monitoraggio
sull'attuazione del presente articolo sono adottate dal
Presidente del Consiglio dei Ministri, supportato da
apposita struttura della Presidenza del Consiglio dei
Ministri. E' ammesso il ricorso a un soggetto privato, da
scegliersi con gara europea di assistenza tecnica, sulla
base di criteri oggettivi e trasparenti.
4. Sono in ogni caso fatte salve le funzioni e i
compiti legislativamente assegnati, per alcuni servizi
pubblici, ad autorita' indipendenti.
5. E' abrogato l'art. 2 della legge 11 luglio 1995, n.
273. Restano applicabili, sino a diversa disposizione
adottata ai sensi del comma 2, i decreti del Presidente del
Consiglio dei Ministri recanti gli schemi generali di
riferimento gia' emanati ai sensi del suddetto articolo».
- Il decreto del Ministro delle comunicazioni
4 febbraio 2000, n. 75 (Regolamento recante disposizioni in
materia di autorizzazioni generali nel settore postale) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 marzo 2000, n. 76.
- La direttiva 2002/39/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 1° giugno 2002, (Direttiva del Parlamento
europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 97/67/CE
per quanto riguarda l'ulteriore apertura alla concorrenza
dei servizi postali della Comunita) e' pubblicata nella
G.U.C.E. 5 luglio 2002, n. L 176.
- Il decreto legislativo 23 dicembre 2003, n. 384
(Attuazione della direttiva 2002/39/CE che modifica la
direttiva 97/67/CE relativamente all'ulteriore apertura
alla concorrenza dei servizi postali della Comunita) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 gennaio 2004, n. 22.
- Il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366
(Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, concernenti le funzioni e la struttura
organizzativa del Ministero delle comunicazioni, a norma
dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 gennaio 2004, n. 5.
- L'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137 (Delega
per la riforma dell'organizzazione del Governo e della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonche' di enti
pubblici) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 8 luglio
2002, n. 158, e' il seguente:
«Art. 1 (Deleghe di cui all'art. 11 della legge
15 marzo 1997, n. 59). - 1. Il Governo e' delegato ad
adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, nel rispetto delle competenze
costituzionali delle regioni e delle province autonome di
Trento e di Bolzano, uno o piu' decreti legislativi,
correttivi o modificativi di decreti legislativi gia'
emanati, ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettere a), b), c)
e d), della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive
modificazioni. Resta fermo quanto previsto dall'art. 28
della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come modificato
dall'art. 2 della presente legge.
2. Nell'attuazione della delega di cui al comma 1, il
Governo si attiene ai principi e criteri direttivi indicati
negli articoli 12, 14, 17 e 18 della legge 15 marzo 1997,
n. 59, e successive modificazioni.
3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono
adottati previo parere della Commissione di cui all'art. 5
della citata legge n. 59 del 1997, da rendere entro trenta
giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi.
Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere
comunque adottati.
4. Al comma 6, dell'art. 55, del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "Qualora ricorrano specifiche e motivate esigenze,
il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro competente, puo', con proprio decreto, differire o
gradualizzare temporalmente singoli adempimenti od atti,
relativi ai procedimenti di riorganizzazione dei
Ministeri".».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno
2004, n. 176 (Regolamento di organizzazione del Ministero
delle comunicazioni) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
19 luglio 2004, n. 167.
- L'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale
12 settembre 1988, n. 214, e' il seguente:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».

Nota all'art. 1:
- Il testo dell'art. 2 del decreto del Ministro delle
comunicazioni 4 febbraio 2000, n. 75 (Regolamento recante
disposizioni in materia di autorizzazioni generali nel
settore postale), come modificato dal presente decreto, e'
il seguente:
«Art. 2 (Oggetto ed ambito di applicazione). - 1.
L'autorita' di regolamentazione per il settore postale,
individuata nel Ministero delle comunicazioni dall'art. 2,
comma 1, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, e'
detta di seguito "Autorita'".
2. Si intendono recepite nel presente regolamento le
definizioni contenute nell'art. 1 del decreto legislativo
n. 261 del 1999.
3. Il presente regolamento fissa le disposizioni per il
conseguimento delle autorizzazioni per l'offerta al
pubblico di servizi non rientranti nel campo di
applicazione del servizio postale universale da intendersi
quale definito dall'art. 3 del decreto legislativo n. 261
del 1999, tra i quali i servizi di recapito della posta
elettronica ibrida a data od ora certa.».



 
Art. 2.

Modifiche all'articolo 4 del decreto del Ministro delle comunicazioni
n. 75 del 2000

1. All'articolo 4, comma 1, del decreto del Ministro delle comunicazioni 4 febbraio 2000, n. 75, dopo la lettera e) sono inserite le seguenti:
«f) a comunicare all'Autorita' ogni eventuale modifica, estensione o riduzione degli elementi dell'autorizzazione, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del presente regolamento nonche' ogni altra variazione;
g) a fornire, su richiesta dell'Autorita', informazioni sull'attivita' svolta per gli studi del settore di competenza dell'Autorita' medesima.».



Nota all'art. 2:
- Il testo dell'art. 4 del decreto del Ministro delle
comunicazioni 4 febbraio 2000, n. 75 (Regolamento recante
disposizioni in materia di autorizzazioni generali nel
settore postale), come modificato dal presente decreto, e'
il seguente:
«Art. 4 (Obblighi connessi all'autorizzazione). - 1. Il
titolare di un'autorizzazione di cui all'art. 1 e' tenuto:
a) ad osservare le esigenze essenziali indicate
nell'art. 1, comma 2, lettera u), del decreto legislativo
n. 261 del 1999;
b) a fornire informazioni agli utenti, nelle sedi
della ditta o dei mandatari della medesima, circa le
caratteristiche del servizio offerto con specifico riguardo
alle condizioni generali di accesso, ai prezzi ed al
livello di qualita', dandone comunicazione all'Autorita';
c) a non impiegare personale che risulti condannato a
pena detentiva per delitto non colposo superiore ai sei
mesi o sottoposto a misure di sicurezza e di prevenzione;
d) ad effettuare il versamento dei contributi
riguardanti l'istruttoria e l'attivita' di verifica e
controllo;
e) ad istituire una procedura di reclamo semplice,
rapida e non onerosa per valutare le denunce di disservizi
presentate dagli utenti;
f) a comunicare all'Autorita' ogni eventuale
modifica, estensione o riduzione degli elementi
dell'autorizzazione, ai sensi dell'art. 3, comma 7, del
presente regolamento nonche' ogni altra variazione;
g) a fornire, su richiesta dell'Autorita',
informazioni sull'attivita' svolta per gli studi del
settore di competenza dell'Autorita' medesima.».



 
Art. 3.

Modifiche all'articolo 5 del decreto del Ministr o delle
comunicazioni n. 75 del 2000

1. Il comma 2 dell'articolo 5 del decreto del Ministro delle comunicazioni 4 febbraio 2000, n. 75 e' sostituito dal seguente:
«2. I contributi di cui al comma 1 sono fissati ad anno, compreso quello di decorrenza dell'autoriz-zazione e, salvo quanto previsto per l'avvio dell'attivita', sono versati entro il 31 gennaio di ciascun anno; copia dell'attestato di avvenuto pagamento e' inviata all'Autorita'.».



Nota all'art. 3:
- Il testo dell'art. 5 del decreto del Ministro delle
comunicazioni 4 febbraio 2000, n. 75 (Regolamento recante
disposizioni in materia di autorizzazioni generali nel
settore postale), come modificato dal presente decreto, e'
il seguente:
«Art. 5 (Contributi). - 1. L'autorizzazione, nonche' le
richieste di modifica, di estensione, di riduzione o di
variazione di qualsiasi natura, sono assoggettate al
pagamento di contributi finalizzati alla copertura dei
costi amministrativi sostenuti dall'Autorita':
a) per l'istruttoria delle pratiche;
b) per le verifiche ed i controlli della gestione del
servizio e del mantenimento delle relative condizioni.
2. I contributi di cui al comma 1 sono fissati ad anno,
compreso quello di decorrenza dell'autorizzazione e, salvo
quanto previsto per l'avvio dell'attivita', sono versati
entro il 31 gennaio di ciascun anno; copia dell'attestato
di avvenuto pagamento e' inviata all'Autorita'.
3. Con il decreto di cui all'art. 15, comma 2, del
decreto legislativo n. 261/1999 sono stabiliti:
a) la misura dei contributi e l'aggiornamento degli
stessi;
b) le modalita' di pagamento ed i relativi termini
con riferimento all'avvio dell'attivita' ed all'attivita'
medesima a regime;
c) la procedura da utilizzare in caso di mancato
pagamento.
4. Nei casi di sospensione, revoca e decadenza
dell'autorizzazione, i contributi versati rimangono
acquisiti all'entrata del bilancio dello Stato.».



 
Art. 4.

Procedura per il conseguimento dell'autorizzazione

1. L'allegato 1 di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto del Ministro delle comunicazioni 4 febbraio 2000, n. 75, e' sostituito dall'allegato 1 al presente regolamento.
2. L'allegato 2 di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto del Ministro delle comunicazioni 4 febbraio 2000, n. 75, e' sostituito dall'allegato 2 al presente regolamento.
3. L'allegato 3 del decreto del Ministro delle comunicazioni 4 febbraio 2000, n. 75, e' sostituito dall'allegato 3 al presente regolamento.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 15 febbraio 2006
Il Ministro: Landolfi

Visto, il Guardasigilli: Castelli

Registrato alla Corte dei conti il 10 marzo 2006

Ufficio di controllo atti, Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 1, foglio n. 317
 
Allegato 1
(art. 3, comma 1)

Al Ministero delle comuni-cazioni - Direzione generale per la regolamentazione del settore postale - Ufficio II - Viale America n. 201 - 00144 Roma
Il sottoscritto .... luogo e data di nascita .... residenza e domicilio .... cittadinanza .... societa/ditta .... sede legale .... codice fiscale e partita IVA.... telefono .... fax .... indirizzo di posta elettronica .... sito web .... dati del rappresentante legale .... cognome e nome .... luogo e data di nascita .... residenza e domicilio .... codice fiscale .... ai fini del conseguimento dell'autorizzazione generale di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 261 del 1999 e all'art. 3 del presente regolamento

dichiara

di essere in possesso dei requisiti prescritti e di voler espletare la seguente attivita': .... fino al 31 dicembre .................... e comunque per un periodo non superiore a sei anni;
fornisce i seguenti dati e notizie in ordine:
1) al capitale sociale (ove trattasi di persone giuridiche);
2) alla composizione dell'azionariato e al possesso delle quote sociali (ove trattasi di persone giuridiche);
3) al numero e tipo di licenze e di autorizzazioni eventualmente conseguite in altri Paesi dello SEE (anche in caso negativo);
4) alla localizzazione delle sedi operative, comprese quelle di mandatari;
5) alle condizioni economiche e operative dell'offerta del servizio (indicare i prezzi, le modalita' di svolgimento del servizio) nonche' ai parametri di qualita' del servizio stesso.

Allega:

a) documentazione o dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, corredata da fotocopia di un valido documento di riconoscimento del dichiarante, attestante che gli amministratori della societa' richiedente o il titolare della ditta richiedente non sono stati condannati a pena detentiva per delitto non colposo superiore ai sei mesi e non sono stati sottoposti a misure di sicurezza e di prevenzione;
b) certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (la visura non ha valore di certificazione) comprensiva di nulla osta antimafia, ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 e del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, oppure certificato equivalente per soggetti con sede in uno dei Paesi dello Spazio Economico Europeo (SEE);
c) in alternativa al nulla osta antimafia di cui alla lettera b), dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, corredata da fotocopia di un valido documento di riconoscimento del dichiarante da parte dei soggetti per i quali va acquisita la documentazione antimafia ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 e del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, secondo il modulo riportato nell'allegato 3;
d) dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, corredata da fotocopia di un valido documento di riconoscimento del dichiarante concernente il rispetto degli obblighi contributivi e previdenziali e del contratto collettivo di lavoro per il personale impiegato (in alternativa, specificare che non viene impiegato personale);
e) attestati dell'avvenuto pagamento del contributo a titolo di rimborso delle spese riguardanti l'istruttoria e del contributo per verifiche e controlli relativo al primo anno dal quale decorre l'autorizzazione generale, ai sensi del decreto 20 aprile 2000, e successive modifiche pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2000.

Si impegna:
1) a comunicare tempestivamente ogni modifica al contenuto della presente domanda;
2) a rispettare le norme in materia di sicurezza, di protezione ambientale e di salute pubblica;
3) ad osservare, in ogni caso, le disposizioni previste dal decreto legislativo n. 261 del 1999, dal presente regolamento e successive modifiche;
4) a versare il contributo annuo per l'attivita' di vigilanza e controllo entro il 31 gennaio di ciascun anno, inviando copia dell'attestato di avvenuto pagamento all'indirizzo: Ministero delle comunicazioni - Direzione generale per la regolamentazione del settore postale - Ufficio II, viale America n. 201 - 00144 Roma.

Notizie facoltative

chiede che la corrispondenza sia recapitata presso il seguente indirizzo (se diverso rispetto a quello della sede legale): .... ....; segnala il seguente nominativo e numero telefonico dell'incaricato da contattare per eventuali informazioni o comunicazioni: .... ....

Data ....

Timbro del richiedente
 
Allegato 2
(art. 3, comma 1)

Al Ministero delle comunicazioni - Direzione generale per la regolamentazione del settore postale - Ufficio II - Viale America n. 201 - 00144 Roma
Il sottoscritto .... luogo e data di nascita .... residenza e domicilio .... cittadinanza .... societa/ditta .... sede legale .... codice fiscale e partita IVA .... telefono .... fax .... indirizzo di posta elettronica .... sito web .... dati del rappresentante legale .... cognome e nome .... luogo e data di nascita .... residenza e domicilio .... codice fiscale .... ai fini del conseguimento dell'autorizzazione generale di cui all'art. 3, comma 1, del presente regolamento e successive modificazioni

dichiara:

di essere in possesso dei requisiti prescritti e di voler espletare il servizio di esercizio di casellario privato per la distribuzione della corrispondenza fino al 31 dicembre .......... e comunque per un periodo non superiore a sei anni; fornisce i seguenti dati e notizie in ordine:
1) al capitale sociale (ove trattasi di persone giuridiche);
2) alla composizione dell'azionariato e al possesso delle quote sociali (ove trattasi di persone giuridiche);
3) al numero e tipo di licenze e di autorizzazioni eventualmente conseguite in altri Paesi dello SEE (anche in caso negativo);
4) alla localizzazione delle sedi operative, comprese quelle di mandatari, e al numero delle caselle gestite;
5) alle condizioni economiche e operative dell'offerta del servizio nonche' ai parametri di qualita' del servizio stesso.

Allega:

a) documentazione o dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, corredata da fotocopia di un valido documento di riconoscimento del dichiarante, attestante che gli amministratori della societa' richiedente o il titolare della ditta richiedente non sono stati condannati a pena detentiva per delitto non colposo superiore ai sei mesi e non sono stati sottoposti a misure di sicurezza e di prevenzione;
b) certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (la visura non ha valore di certificazione) comprensiva di nulla osta antimafia, ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 e del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, oppure certificato equivalente per soggetti con sede in uno dei Paesi dello Spazio Economico Europeo (SEE);
c) in alternativa al nulla osta antimafia di cui alla lettera b), dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, corredata da fotocopia di un valido documento di riconoscimento del dichiarante da parte dei soggetti per i quali va acquisita la documentazione antimafia ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 e del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, secondo il modulo riportato nell'allegato 3;
d) dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, corredata da fotocopia di un valido documento di riconoscimento del dichiarante, concernente il rispetto degli obblighi contributivi e previdenziali e del contratto collettivo di lavoro per il personale impiegato (in alternativa, specificare che non viene impiegato personale);
e) attestati dell'avvenuto pagamento del contributo a titolo di rimborso delle spese riguardanti l'istruttoria e del contributo per verifiche e controlli relativo al primo anno dal quale decorre l'autorizzazione generale, ai sensi del decreto 20 aprile 2000 e successive modifiche.
Si impegna:
1) a comunicare tempestivamente ogni modifica al contenuto della presente domanda;
2) a rispettare le norme in materia di sicurezza, di protezione ambientale e di salute pubblica;
3) ad osservare, in ogni caso, le disposizioni previste dal decreto legislativo n. 261 del 1999, dal presente regolamento e successive modificazioni;
4) a versare il contributo annuo per l'attivita' di vigilanza e controllo entro il 31 gennaio di ciascun anno, inviando copia dell'attestato di avvenuto pagamento all'indirizzo: Ministero delle comunicazioni - Direzione generale per la regolamentazione del settore postale - Ufficio II, viale America n. 201 - 00144 Roma.

Notizie facoltative:

chiede che la corrispondenza sia recapitata presso il seguente indirizzo (se diverso rispetto a quello della sede legale): .... ....; segnala il seguente nominativo e numero telefonico dell'incaricato da contattare per eventuali informazioni o comunicazioni: .... ....

Data ....

Timbro del richiedente
 
Allegato 3
(allegati 1 e 2)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'
(ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il sottoscritto .... nato a .... residente in .... via .... n. .......... nella qualita' di ....

Dichiara

in riferimento all'art. 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575.

Data ....

Timbro del richiedente
 
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