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| Gazzetta n. 75 del 30 marzo 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI |  | DECRETO 15 febbraio 2006, n. 134 |  | Modifiche  ed  integrazioni  al  regolamento  recante disposizioni in materia  di autorizzazioni generali nel settore postale, adottato con decreto del Ministro delle comunicazioni 4 febbraio 2000, n. 75. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI 
 Visto  il  codice  postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655,  che  ha  approvato  il  regolamento riguardante i servizi delle corrispondenze e dei pacchi;
 Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
 Visto  il  decreto-legge  1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  29 gennaio  1994,  n.  71,  recante  la trasformazione    dell'Amministrazione    delle    poste    e   delle telecomunicazioni  in  ente  pubblico economico e la riorganizzazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;
 Vista  la  direttiva  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri 27 gennaio  1994,  recante  «Principi  in  materia  di erogazione dei servizi  pubblici»,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 43 del 22 febbraio 1994;
 Vista  la  direttiva  n.  97/67/CE  del  Parlamento  europeo  e del Consiglio  del  15 dicembre  1997  concernente  regole  comuni per lo sviluppo  del  mercato  interno  dei servizi postali comunitari ed il miglioramento della qualita' del servizio;
 Visto  il  decreto  legislativo  22 luglio  1999,  n.  261,  che ha trasposto   la   predetta  direttiva  97/67/CE  ed,  in  particolare, l'articolo   2,   comma  1,  che  ha  designato  quale  autorita'  di regolamentazione del settore postale il Ministero delle comunicazioni e   l'articolo   6   che   prevede  l'emanazione  di  un  regolamento ministeriale  per  il  conseguimento  delle  autorizzazioni  generali relative   ai   servizi   non  rientranti  nell'ambito  del  servizio universale;
 Visto,  altresi',  l'articolo  23,  comma  2,  del medesimo decreto legislativo,  che  affida  a Poste Italiane S.p.a. l'espletamento del servizio postale universale;
 Visto  il  decreto  legislativo  30 luglio  1999,  n.  286,  ed  in particolare  l'articolo  11,  che  dispone  in  tema  di qualita' dei servizi pubblici e carte dei servizi;
 Visto  il decreto del Ministro delle comunicazioni 4 febbraio 2000, n.  75, che dispone in materia di autorizzazioni generali nel settore postale;
 Visto  il  decreto  del Ministro delle comunicazioni 17 aprile 2000 con  il quale e' stata confermata la concessione del servizio postale universale  alla  societa'  Poste  Italiane  S.p.a.  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 4 maggio 2000;
 Visto  il decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 20 aprile 2000, in materia di contributi per le licenze individuali e per  le autorizzazioni generali concernenti l'offerta al pubblico dei servizi   postali,   pubblicato   nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  105 dell'8 maggio 2000, e successive modificazioni;
 Vista   la  direttiva  2002/39/CE  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio  del 10 giugno 2002, che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto  riguarda  l'ulteriore  apertura  alla concorrenza dei servizi postali della Comunita';
 Visto  il  decreto  legislativo  23 dicembre  2003,  n. 384, che ha trasposto la predetta direttiva 2002/39/CE;
 Visto  il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366, concernente le  modifiche  ed integrazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n.  300,  in  materia  di  funzioni  e di struttura organizzativa del Ministero  delle  comunicazioni,  a norma dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2004, n. 176,  concernente  il  regolamento  di riorganizzazione del Ministero delle comunicazioni;
 Visto  il  decreto del Ministro delle comunicazioni del 16 dicembre 2004    concernente   la   riorganizzazione   del   Ministero   delle comunicazioni,   pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  302  del 27 dicembre 2004;
 Vista la deliberazione del Ministro delle comunicazioni 18 dicembre 2002  concernente  l'ambito  della  riserva  per  il mantenimento del servizio  universale  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2002;
 Vista  la deliberazione del Ministro delle comunicazioni 13 gennaio 2004  concernente  la  modifica alla deliberazione del Ministro delle comunicazioni  18 dicembre  2002,  recante la definizione dell'ambito della  riserva  postale  per il mantenimento del servizio universale, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2004;
 Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
 Udito  il  parere  del Consiglio di Stato, reso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 16 settembre 2005;
 Ritenuto  di  non poter aderire a quanto segnalato dal Consiglio di Stato  nel  citato  parere  in  relazione  alla  introduzione  di una specifica previsione con il termine minimo stabilito dall'articolo 19 della legge n. 241 del 1990 per l'esercizio di casellario privato per la  distribuzione  della  corrispondenza,  in  quanto l'avvio di tale servizio    contestualmente   alla   presentazione   della   inerente dichiarazione  soddisfa i principi di semplificazione e accelerazione di cui alla disciplina nazionale, fatti salvi i poteri di controllo e verifica  del  Ministero delle comunicazioni in qualita' di Autorita' di  regolamentazione  del  settore postale nei confronti dei soggetti titolari di autorizzazioni generali;
 Vista  la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, di  cui all'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota GM/144225/4694/DL del 22 dicembre 2005;
 
 A d o t t a
 
 il seguente regolamento:
 Art. 1.
 
 Modifiche all'articolo 2 del decreto del Ministro delle comunicazioni
 n. 75 del 2000
 
 1.  Il  comma  3  dell'articolo  2  del  decreto del Ministro delle comunicazioni 4 febbraio 2000, n. 75, e' sostituito dal seguente:
 «3.   Il   presente   regolamento  fissa  le  disposizioni  per  il conseguimento  delle  autorizzazioni  per  l'offerta  al  pubblico di servizi non rientranti nel campo di applicazione del servizio postale universale  da  intendersi quale definito dall'articolo 3 del decreto legislativo  n. 261 del 1999, tra i quali i servizi di recapito della posta elettronica ibrida a data od ora certa.».
 
 
 
 Avvertenza:
 
 Il  testo  delle  note qui pubblicato' e' stato redatto
 dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
 dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
 sulla promulgazione delle leggi sull'emanazione dei decreti
 del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
 ufficiali  della  Repubblica italiana, approvato con D.P.R.
 28 dicembre  1985,  n.  1092, al solo fine di facilitare la
 lettura  delle  disposizioni di legge alle quali e' operato
 il  rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
 atti legislativi qui trascrilti.
 Per  le  direttive  CEE  vengono forniti gli estremi di
 pubblicazione   nella   GazzettaUfficiale  delle  Comunita'
 europee (GUCE).
 
 Note alle premesse:
 
 - Il  decreto  del Presidente della Repubblica 29 marzo
 1973,   n.   156   (Approvazione   del  testo  unico  delle
 disposizioni  legislative in materia postale, di bancoposta
 e  di  telecomunicazioni)  e'  pubblicato  nel  supplemento
 ordinario alla Gazzetta Ufficiale 3 maggio 1973, n. 113.
 - Il  decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio
 1982,  n.  655  [Approvazione del regolamento di esecuzione
 dei   libri   I   e   II   del   codice   postale  e  delle
 telecomunicazioni   (norme   generali   e   servizi   delle
 corrispondenze e dei pacchi)] e' pubblicato nel supplemento
 ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 16 settembre 1982, n.
 256.
 - La  legge  7 agosto  1990,  n.  241  (Nuove  norme in
 materia  di  procedimento  amministrativo  e  di diritto di
 accesso  ai  documenti  amministrativi) e' pubblicata nella
 Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192.
 - Il    decreto-legge    1° dicembre   1993,   n.   487
 (Trasformazione  dell'Amministrazione  delle  poste e delle
 telecomunicazioni    in    ente    pubblico   economico   e
 riorganizzazione   del   Ministero)   e'  pubblicato  nella
 Gazzetta   Ufficiale   del   2 dicembre  1993,  n.  283,  e
 convertito   in   legge,  con  modificazioni,  dalla  legge
 29 gennaio 1994, n. 71, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
 31 gennaio 1994, n. 24.
 - La  direttiva  97/67/CE  del Parlamento europeo e del
 Consiglio del 15 dicembre 1997 e' pubblicata nella G.U.C.E.
 21 gennaio 1998, n. L 15.
 - L'art. 2, comma 1, l'art. 6 e l'art. 23, comma 2, del
 decreto  legislativo  22 luglio  1999,  n.  261 (Attuazione
 della  direttiva  97/67/CE concernente regole comuni per lo
 sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari
 e   per  il  miglioramento  della  qualita'  del  servizio)
 pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale del 5 agosto 1999, n.
 182, sono i seguenti:
 «Art.   2   (Autorita'   di   regolamentazione).  -  1.
 L'autorita'  di  regolamentazione del settore postale e' il
 Ministero delle comunicazioni.».
 «Art.  6  (Autorizzazione  generale). - 1. L'offerta al
 pubblico di servizi non rientranti nel servizio universale,
 compreso   l'esercizio   di   casellari   privati   per  la
 distribuzione  di  invii  di corrispondenza, e' soggetta ad
 autorizzazione generale dell'autorita' di regolamentazione.
 2. Con regolamento del Ministro delle comunicazioni, da
 emanarsi  entro  novanta  giorni  dalla  data di entrata in
 vigore del presente decreto, sono individuati i casi in cui
 e'  possibile avviare l'attivita' contestualmente all'invio
 all'autorita'   di   regolamentazione  della  dichiarazione
 mediante raccomandata con avviso di ricevimento e gli altri
 nei quali l'attivita' puo' avere inizio dopo quarantacinque
 giorni  dal ricevimento della relativa comunicazione, salvo
 che  sia  comunicato  il diniego da parte dell'autorita' di
 regolamentazione;  in caso di richiesta di chiarimenti o di
 documenti,   il  predetto  termine  e'  sospeso  fino  alla
 ricezione   di   questi  ultimi.  L'atto,  di  assenso,  se
 illegittimamente    formato,   e'   annullato   salvo   che
 l'interessato  provveda,  ove  possibile, a sanare il vizio
 entro il termine assegnatogli.
 3.   Con   il  regolamento  di  cui  al  comma  2  sono
 determinati  i  requisiti  e  gli obblighi dei soggetti che
 svolgono  attivita'  sottoposte ad autorizzazione generale,
 le  modalita'  dei  controlli  presso  le sedi di attivita'
 nonche'  le  procedure  di  diffida,  di  sospensione  e di
 interdizione  dell'attivita'  in  caso  di violazione degli
 obblighi.».
 «2.  In  sede  di  prima  attuazione,  con  riferimento
 all'art.  14  del  decreto-legge  11  luglio  1992, n. 333,
 convertito,  con  modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992,
 n.  359,  il  servizio universale e' affidato alla societa'
 p.a.  Poste Italiane per un periodo, comunque non superiore
 a  quindici  anni  dalla  data  di  entrata  in  vigore del
 presente   decreto,   da   determinarsi  dall'autorita'  di
 regolamentazione,   compatibilmente   con  il  processo  di
 liberalizzazione in sede comunitaria.».
 - L'art.  11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
 286 (Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di
 monitoraggio  e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei
 risultati   dell'attivita'   svolta  dalle  amministrazioni
 pubbliche,  a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997,
 n.  59) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1999,
 n. 193, e' il seguente:
 «Art. 1 (Qualita' dei servizi pubblici). - 1. I servizi
 pubblici  nazionali e locali sono erogati con modalita' che
 promuovono  il miglioramento della qualita' e assicurano la
 tutela   dei   cittadini   e   degli   utenti   e  la  loro
 partecipazione,    nelle    forme,    anche    associative,
 riconosciute   dalla  legge,  alle  inerenti  procedure  di
 valutazione e definizione degli standard qualitativi.
 2.    Le   modalita'   di   definizione,   adozione   e
 pubblicizzazione  degli  standard  di qualita', i casi e le
 modalita' di adozione delle carte dei servizi, i criteri di
 misurazione  della  qualita'  dei servizi, le condizioni di
 tutela  degli  utenti,  nonche'  i  casi  e le modalita' di
 indennizzo  automatico e forfettario all'utenza per mancato
 rispetto  degli  standard  di  qualita'  sono stabilite con
 direttive,  aggiornabili  annualmente,  del  Presidente del
 Consiglio  dei  Ministri.  Per  quanto  riguarda  i servizi
 erogati direttamente o indirettamente dalle regioni e dagli
 enti   locali,   si   provvede  con  atti  di  indirizzo  e
 coordinamento adottati d'intesa con la conferenza unificata
 di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
 3.  Le  iniziative di coordinamento, supporto operativo
 alle    amministrazioni    interessate    e    monitoraggio
 sull'attuazione  del  presente  articolo  sono adottate dal
 Presidente   del  Consiglio  dei  Ministri,  supportato  da
 apposita  struttura  della  Presidenza  del  Consiglio  dei
 Ministri.  E'  ammesso il ricorso a un soggetto privato, da
 scegliersi  con  gara  europea di assistenza tecnica, sulla
 base di criteri oggettivi e trasparenti.
 4.  Sono  in  ogni  caso  fatte  salve  le funzioni e i
 compiti  legislativamente  assegnati,  per  alcuni  servizi
 pubblici, ad autorita' indipendenti.
 5.  E' abrogato l'art. 2 della legge 11 luglio 1995, n.
 273.  Restano  applicabili,  sino  a  diversa  disposizione
 adottata ai sensi del comma 2, i decreti del Presidente del
 Consiglio  dei  Ministri  recanti  gli  schemi  generali di
 riferimento gia' emanati ai sensi del suddetto articolo».
 - Il   decreto   del   Ministro   delle   comunicazioni
 4 febbraio 2000, n. 75 (Regolamento recante disposizioni in
 materia  di autorizzazioni generali nel settore postale) e'
 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 marzo 2000, n. 76.
 - La  direttiva 2002/39/CE del Parlamento europeo e del
 Consiglio  del  1° giugno  2002,  (Direttiva del Parlamento
 europeo  e del Consiglio che modifica la direttiva 97/67/CE
 per  quanto  riguarda l'ulteriore apertura alla concorrenza
 dei  servizi  postali  della  Comunita) e' pubblicata nella
 G.U.C.E. 5 luglio 2002, n. L 176.
 - Il  decreto  legislativo  23 dicembre  2003,  n.  384
 (Attuazione  della  direttiva  2002/39/CE  che  modifica la
 direttiva  97/67/CE  relativamente  all'ulteriore  apertura
 alla  concorrenza  dei  servizi  postali della Comunita) e'
 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 gennaio 2004, n. 22.
 - Il  decreto  legislativo  30 dicembre  2003,  n.  366
 (Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 luglio
 1999,  n.  300,  concernenti  le  funzioni  e  la struttura
 organizzativa  del  Ministero  delle comunicazioni, a norma
 dell'art.   1   della  legge  6 luglio  2002,  n.  137)  e'
 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 gennaio 2004, n. 5.
 - L'art.  1  della  legge 6 luglio 2002, n. 137 (Delega
 per  la  riforma  dell'organizzazione  del  Governo e della
 Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,  nonche' di enti
 pubblici)  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  8 luglio
 2002, n. 158, e' il seguente:
 «Art.  1  (Deleghe  di  cui  all'art.  11  della  legge
 15 marzo  1997,  n.  59).  -  1.  Il Governo e' delegato ad
 adottare,  entro  diciotto  mesi  dalla  data di entrata in
 vigore  della presente legge, nel rispetto delle competenze
 costituzionali  delle  regioni e delle province autonome di
 Trento  e  di  Bolzano,  uno  o  piu'  decreti legislativi,
 correttivi  o  modificativi  di  decreti  legislativi  gia'
 emanati, ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettere a), b), c)
 e  d),  della  legge  15 marzo  1997,  n.  59, e successive
 modificazioni.  Resta  fermo  quanto  previsto dall'art. 28
 della  legge  28 dicembre  2001,  n.  448,  come modificato
 dall'art. 2 della presente legge.
 2.  Nell'attuazione  della delega di cui al comma 1, il
 Governo si attiene ai principi e criteri direttivi indicati
 negli  articoli 12,  14, 17 e 18 della legge 15 marzo 1997,
 n. 59, e successive modificazioni.
 3.  I  decreti  legislativi  di  cui  al  comma  1 sono
 adottati  previo parere della Commissione di cui all'art. 5
 della  citata legge n. 59 del 1997, da rendere entro trenta
 giorni  dalla  data  di  trasmissione  dei relativi schemi.
 Decorso  tale termine, i decreti legislativi possono essere
 comunque adottati.
 4.  Al  comma  6, dell'art. 55, del decreto legislativo
 30 luglio  1999,  n. 300, e' aggiunto, in fine, il seguente
 periodo: "Qualora ricorrano specifiche e motivate esigenze,
 il  Presidente  del Consiglio dei Ministri, su proposta del
 Ministro competente, puo', con proprio decreto, differire o
 gradualizzare  temporalmente  singoli  adempimenti od atti,
 relativi    ai   procedimenti   di   riorganizzazione   dei
 Ministeri".».
 - Il  decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno
 2004,  n.  176 (Regolamento di organizzazione del Ministero
 delle comunicazioni) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
 19 luglio 2004, n. 167.
 - L'art.  17,  comma  3, della legge 23 agosto 1988, n.
 400  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo e ordinamento
 della  Presidenza  del  Consiglio dei Ministri), pubblicata
 nel   supplemento   ordinario   alla   Gazzetta   Ufficiale
 12 settembre 1988, n. 214, e' il seguente:
 «3.  Con  decreto  ministeriale possono essere adottati
 regolamenti  nelle  materie di competenza del ministro o di
 autorita'   sottordinate   al  ministro,  quando  la  legge
 espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
 materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
 adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
 necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
 I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
 dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
 dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
 del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».
 
 Nota all'art. 1:
 - Il  testo  dell'art. 2 del decreto del Ministro delle
 comunicazioni  4 febbraio  2000, n. 75 (Regolamento recante
 disposizioni  in  materia  di  autorizzazioni  generali nel
 settore  postale), come modificato dal presente decreto, e'
 il seguente:
 «Art.  2  (Oggetto  ed  ambito  di  applicazione). - 1.
 L'autorita'  di  regolamentazione  per  il settore postale,
 individuata  nel Ministero delle comunicazioni dall'art. 2,
 comma 1, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, e'
 detta di seguito "Autorita'".
 2.  Si  intendono  recepite nel presente regolamento le
 definizioni  contenute  nell'art. 1 del decreto legislativo
 n. 261 del 1999.
 3. Il presente regolamento fissa le disposizioni per il
 conseguimento   delle   autorizzazioni   per  l'offerta  al
 pubblico   di   servizi   non   rientranti   nel  campo  di
 applicazione  del servizio postale universale da intendersi
 quale  definito  dall'art. 3 del decreto legislativo n. 261
 del  1999,  tra  i  quali i servizi di recapito della posta
 elettronica ibrida a data od ora certa.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 2. 
 Modifiche all'articolo 4 del decreto del Ministro delle comunicazioni
 n. 75 del 2000
 
 1.  All'articolo  4,  comma  1,  del  decreto  del  Ministro  delle comunicazioni  4 febbraio  2000,  n.  75,  dopo  la  lettera  e) sono inserite le seguenti:
 «f) a   comunicare   all'Autorita'   ogni   eventuale   modifica, estensione  o  riduzione degli elementi dell'autorizzazione, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del presente regolamento nonche' ogni altra variazione;
 g) a   fornire,   su   richiesta   dell'Autorita',   informazioni sull'attivita'  svolta  per  gli  studi  del  settore  di  competenza dell'Autorita' medesima.».
 
 
 
 Nota all'art. 2:
 - Il  testo  dell'art. 4 del decreto del Ministro delle
 comunicazioni  4 febbraio  2000, n. 75 (Regolamento recante
 disposizioni  in  materia  di  autorizzazioni  generali nel
 settore  postale), come modificato dal presente decreto, e'
 il seguente:
 «Art. 4 (Obblighi connessi all'autorizzazione). - 1. Il
 titolare di un'autorizzazione di cui all'art. 1 e' tenuto:
 a) ad   osservare  le  esigenze  essenziali  indicate
 nell'art.  1,  comma 2, lettera u), del decreto legislativo
 n. 261 del 1999;
 b) a  fornire  informazioni  agli  utenti, nelle sedi
 della  ditta  o  dei  mandatari  della  medesima,  circa le
 caratteristiche del servizio offerto con specifico riguardo
 alle  condizioni  generali  di  accesso,  ai  prezzi  ed al
 livello di qualita', dandone comunicazione all'Autorita';
 c) a non impiegare personale che risulti condannato a
 pena  detentiva  per  delitto  non colposo superiore ai sei
 mesi o sottoposto a misure di sicurezza e di prevenzione;
 d) ad   effettuare   il   versamento  dei  contributi
 riguardanti  l'istruttoria  e  l'attivita'  di  verifica  e
 controllo;
 e)  ad  istituire  una procedura di reclamo semplice,
 rapida  e non onerosa per valutare le denunce di disservizi
 presentate dagli utenti;
 f) a    comunicare   all'Autorita'   ogni   eventuale
 modifica,    estensione    o   riduzione   degli   elementi
 dell'autorizzazione,  ai  sensi  dell'art.  3, comma 7, del
 presente regolamento nonche' ogni altra variazione;
 g) a    fornire,    su    richiesta   dell'Autorita',
 informazioni   sull'attivita'  svolta  per  gli  studi  del
 settore di competenza dell'Autorita' medesima.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 3. 
 Modifiche   all'articolo 5   del   decreto   del   Ministr   o  delle
 comunicazioni n. 75 del 2000
 
 1.  Il  comma  2  dell'articolo  5  del  decreto del Ministro delle comunicazioni 4 febbraio 2000, n. 75 e' sostituito dal seguente:
 «2. I contributi di cui al comma 1 sono fissati ad anno, compreso quello  di  decorrenza  dell'autoriz-zazione e, salvo quanto previsto per  l'avvio  dell'attivita',  sono  versati  entro  il 31 gennaio di ciascun  anno;  copia dell'attestato di avvenuto pagamento e' inviata all'Autorita'.».
 
 
 
 Nota all'art. 3:
 - Il  testo  dell'art. 5 del decreto del Ministro delle
 comunicazioni  4 febbraio  2000, n. 75 (Regolamento recante
 disposizioni  in  materia  di  autorizzazioni  generali nel
 settore  postale), come modificato dal presente decreto, e'
 il seguente:
 «Art. 5 (Contributi). - 1. L'autorizzazione, nonche' le
 richieste  di  modifica,  di  estensione, di riduzione o di
 variazione   di  qualsiasi  natura,  sono  assoggettate  al
 pagamento  di  contributi  finalizzati  alla  copertura dei
 costi amministrativi sostenuti dall'Autorita':
 a) per l'istruttoria delle pratiche;
 b) per le verifiche ed i controlli della gestione del
 servizio e del mantenimento delle relative condizioni.
 2. I contributi di cui al comma 1 sono fissati ad anno,
 compreso  quello di decorrenza dell'autorizzazione e, salvo
 quanto  previsto  per  l'avvio dell'attivita', sono versati
 entro  il  31 gennaio di ciascun anno; copia dell'attestato
 di avvenuto pagamento e' inviata all'Autorita'.
 3.  Con  il  decreto  di  cui all'art. 15, comma 2, del
 decreto legislativo n. 261/1999 sono stabiliti:
 a) la  misura  dei contributi e l'aggiornamento degli
 stessi;
 b) le  modalita'  di  pagamento ed i relativi termini
 con  riferimento  all'avvio dell'attivita' ed all'attivita'
 medesima a regime;
 c) la  procedura  da  utilizzare  in  caso di mancato
 pagamento.
 4.   Nei   casi  di  sospensione,  revoca  e  decadenza
 dell'autorizzazione,   i   contributi   versati   rimangono
 acquisiti all'entrata del bilancio dello Stato.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 4. 
 Procedura per il conseguimento dell'autorizzazione
 
 1.  L'allegato  1  di  cui all'articolo 3, comma 1, del decreto del Ministro  delle  comunicazioni  4 febbraio 2000, n. 75, e' sostituito dall'allegato 1 al presente regolamento.
 2.  L'allegato  2  di  cui all'articolo 3, comma 1, del decreto del Ministro  delle  comunicazioni  4 febbraio 2000, n. 75, e' sostituito dall'allegato 2 al presente regolamento.
 3.  L'allegato  3  del  decreto  del  Ministro  delle comunicazioni 4 febbraio  2000,  n.  75,  e' sostituito dall'allegato 3 al presente regolamento.
 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
 Roma, 15 febbraio 2006
 Il Ministro: Landolfi
 
 Visto, il Guardasigilli: Castelli
 
 Registrato alla Corte dei conti il 10 marzo 2006
 
 Ufficio  di  controllo  atti,  Ministeri  delle attivita' produttive, registro   n. 1, foglio n. 317
 |  |  |  | Allegato 1 (art. 3, comma 1)
 
 Al  Ministero  delle  comuni-cazioni  -  Direzione  generale per la regolamentazione  del settore postale - Ufficio II - Viale America n. 201 - 00144 Roma
 Il  sottoscritto  ....  luogo  e data di nascita .... residenza e domicilio  .... cittadinanza .... societa/ditta .... sede legale .... codice  fiscale e partita IVA.... telefono .... fax .... indirizzo di posta  elettronica  .... sito web .... dati del rappresentante legale ....  cognome  e  nome  .... luogo e data di nascita .... residenza e domicilio   ....  codice  fiscale  ....  ai  fini  del  conseguimento dell'autorizzazione   generale   di   cui   all'art.  6  del  decreto legislativo n. 261 del 1999 e all'art. 3 del presente regolamento
 
 dichiara
 
 di  essere  in possesso dei requisiti prescritti e di voler espletare la  seguente attivita': .... fino al 31 dicembre .................... e comunque per un periodo non superiore a sei anni;
 fornisce i seguenti dati e notizie in ordine:
 1) al capitale sociale (ove trattasi di persone giuridiche);
 2) alla composizione dell'azionariato e al possesso delle quote sociali (ove trattasi di persone giuridiche);
 3)   al   numero   e   tipo  di  licenze  e  di  autorizzazioni eventualmente  conseguite  in  altri  Paesi  dello SEE (anche in caso negativo);
 4) alla localizzazione delle sedi operative, comprese quelle di mandatari;
 5)  alle  condizioni  economiche  e  operative dell'offerta del servizio   (indicare  i  prezzi,  le  modalita'  di  svolgimento  del servizio) nonche' ai parametri di qualita' del servizio stesso.
 
 Allega:
 
 a) documentazione   o  dichiarazione  sostitutiva  di  atto  di notorieta'  resa  ai  sensi  dell'art.  47 del decreto del Presidente della  Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, corredata da fotocopia di un valido documento di riconoscimento del dichiarante, attestante che gli  amministratori  della  societa'  richiedente o il titolare della ditta  richiedente  non  sono  stati  condannati a pena detentiva per delitto non colposo superiore ai sei mesi e non sono stati sottoposti a misure di sicurezza e di prevenzione;
 b) certificato   di   iscrizione   alla  Camera  di  commercio, industria,  artigianato  e  agricoltura  (la  visura non ha valore di certificazione)  comprensiva  di  nulla  osta antimafia, ai sensi del decreto   legislativo  8 agosto  1994,  n.  490  e  del  decreto  del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, oppure certificato equivalente  per  soggetti  con  sede  in  uno dei Paesi dello Spazio Economico Europeo (SEE);
 c) in  alternativa  al nulla osta antimafia di cui alla lettera b),  dichiarazione  sostitutiva  di  atto di notorieta' resa ai sensi dell'art.  47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,  n.  445,  corredata  da  fotocopia  di  un valido documento di riconoscimento  del  dichiarante da parte dei soggetti per i quali va acquisita   la   documentazione   antimafia   ai  sensi  del  decreto legislativo  8 agosto 1994, n. 490 e del decreto del Presidente della Repubblica  3 giugno  1998,  n.  252,  secondo  il  modulo  riportato nell'allegato 3;
 d) dichiarazione  sostitutiva  di  atto  di  notorieta' resa ai sensi  dell'art.  47  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre  2000,  n.  445,  corredata  da  fotocopia  di  un valido documento  di  riconoscimento del dichiarante concernente il rispetto degli   obblighi   contributivi   e  previdenziali  e  del  contratto collettivo  di  lavoro  per  il  personale impiegato (in alternativa, specificare che non viene impiegato personale);
 e) attestati dell'avvenuto pagamento del contributo a titolo di rimborso  delle  spese riguardanti l'istruttoria e del contributo per verifiche  e  controlli  relativo  al  primo  anno  dal quale decorre l'autorizzazione  generale,  ai  sensi  del decreto 20 aprile 2000, e successive  modifiche  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 105 dell'8 maggio 2000.
 
 Si impegna:
 1)  a  comunicare  tempestivamente  ogni  modifica al contenuto della presente domanda;
 2) a rispettare le norme in materia di sicurezza, di protezione ambientale e di salute pubblica;
 3)  ad  osservare,  in  ogni caso, le disposizioni previste dal decreto  legislativo  n.  261  del  1999,  dal presente regolamento e successive modifiche;
 4) a versare il contributo annuo per l'attivita' di vigilanza e controllo  entro  il  31  gennaio  di  ciascun  anno,  inviando copia dell'attestato  di  avvenuto pagamento all'indirizzo: Ministero delle comunicazioni  -  Direzione  generale  per  la  regolamentazione  del settore postale - Ufficio II, viale America n. 201 - 00144 Roma.
 
 Notizie facoltative
 
 chiede  che  la  corrispondenza  sia  recapitata  presso  il seguente indirizzo  (se  diverso  rispetto  a  quello della sede legale): .... ....;   segnala   il   seguente   nominativo   e   numero  telefonico dell'incaricato   da   contattare   per   eventuali   informazioni  o comunicazioni: .... ....
 
 Data ....
 
 Timbro del richiedente
 |  |  |  | Allegato 2 (art. 3, comma 1)
 
 Al  Ministero  delle  comunicazioni  -  Direzione  generale per la regolamentazione  del settore postale - Ufficio II - Viale America n. 201 - 00144 Roma
 Il  sottoscritto  ....  luogo  e data di nascita .... residenza e domicilio  .... cittadinanza .... societa/ditta .... sede legale .... codice fiscale e partita IVA .... telefono .... fax .... indirizzo di posta  elettronica  .... sito web .... dati del rappresentante legale ....  cognome  e  nome  .... luogo e data di nascita .... residenza e domicilio   ....  codice  fiscale  ....  ai  fini  del  conseguimento dell'autorizzazione generale di cui all'art. 3, comma 1, del presente regolamento e successive modificazioni
 
 dichiara:
 
 di  essere  in possesso dei requisiti prescritti e di voler espletare il  servizio  di esercizio di casellario privato per la distribuzione della corrispondenza fino al 31 dicembre .......... e comunque per un periodo non superiore a sei anni; fornisce i seguenti dati e notizie in ordine:
 1) al capitale sociale (ove trattasi di persone giuridiche);
 2)  alla  composizione dell'azionariato e al possesso delle quote sociali (ove trattasi di persone giuridiche);
 3)  al numero e tipo di licenze e di autorizzazioni eventualmente conseguite in altri Paesi dello SEE (anche in caso negativo);
 4)  alla  localizzazione delle sedi operative, comprese quelle di mandatari, e al numero delle caselle gestite;
 5)  alle  condizioni  economiche  e  operative  dell'offerta  del servizio nonche' ai parametri di qualita' del servizio stesso.
 
 Allega:
 
 a) documentazione   o  dichiarazione  sostitutiva  di  atto  di notorieta'  resa  ai  sensi  dell'art.  47 del decreto del Presidente della  Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, corredata da fotocopia di un valido documento di riconoscimento del dichiarante, attestante che gli  amministratori  della  societa'  richiedente o il titolare della ditta  richiedente  non  sono  stati  condannati a pena detentiva per delitto non colposo superiore ai sei mesi e non sono stati sottoposti a misure di sicurezza e di prevenzione;
 b) certificato   di   iscrizione   alla  Camera  di  commercio, industria,  artigianato  e  agricoltura  (la  visura non ha valore di certificazione)  comprensiva  di  nulla  osta antimafia, ai sensi del decreto   legislativo  8 agosto  1994,  n.  490  e  del  decreto  del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, oppure certificato equivalente  per  soggetti  con  sede  in  uno dei Paesi dello Spazio Economico Europeo (SEE);
 c) in  alternativa  al nulla osta antimafia di cui alla lettera b),  dichiarazione  sostitutiva  di  atto di notorieta' resa ai sensi dell'art.  47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,  n.  445,  corredata  da  fotocopia  di  un valido documento di riconoscimento  del  dichiarante da parte dei soggetti per i quali va acquisita   la   documentazione   antimafia   ai  sensi  del  decreto legislativo  8 agosto 1994, n. 490 e del decreto del Presidente della Repubblica  3 giugno  1998,  n.  252,  secondo  il  modulo  riportato nell'allegato 3;
 d) dichiarazione  sostitutiva  di  atto  di  notorieta' resa ai sensi  dell'art.  47  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre  2000,  n.  445,  corredata  da  fotocopia  di  un valido documento  di riconoscimento del dichiarante, concernente il rispetto degli   obblighi   contributivi   e  previdenziali  e  del  contratto collettivo  di  lavoro  per  il  personale impiegato (in alternativa, specificare che non viene impiegato personale);
 e) attestati dell'avvenuto pagamento del contributo a titolo di rimborso  delle  spese riguardanti l'istruttoria e del contributo per verifiche  e  controlli  relativo  al  primo  anno  dal quale decorre l'autorizzazione  generale,  ai  sensi  del  decreto 20 aprile 2000 e successive modifiche.
 Si impegna:
 1)  a  comunicare  tempestivamente  ogni  modifica al contenuto della presente domanda;
 2) a rispettare le norme in materia di sicurezza, di protezione ambientale e di salute pubblica;
 3)  ad  osservare,  in  ogni caso, le disposizioni previste dal decreto  legislativo  n.  261  del  1999,  dal presente regolamento e successive modificazioni;
 4) a versare il contributo annuo per l'attivita' di vigilanza e controllo  entro  il  31 gennaio  di  ciascun  anno,  inviando  copia dell'attestato  di  avvenuto pagamento all'indirizzo: Ministero delle comunicazioni  -  Direzione  generale  per  la  regolamentazione  del settore postale - Ufficio II, viale America n. 201 - 00144 Roma.
 
 Notizie facoltative:
 
 chiede  che  la  corrispondenza  sia  recapitata  presso  il seguente indirizzo  (se  diverso  rispetto  a  quello della sede legale): .... ....; segnala il seguente nominativo e numero telefonico dell'incaricato da contattare per eventuali informazioni o comunicazioni: .... ....
 
 Data ....
 
 Timbro del richiedente
 |  |  |  | Allegato 3 (allegati 1 e 2)
 
 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'
 (ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
 
 Il  sottoscritto  ....  nato a .... residente in .... via .... n. .......... nella qualita' di ....
 
 Dichiara
 
 in  riferimento all'art. 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica  3 giugno  1998,  n.  252,  che  nei  propri confronti non sussistono  le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575.
 
 Data ....
 
 Timbro del richiedente
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