Gazzetta n. 75 del 30 marzo 2006 (vai al sommario) |
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LEGGE 6 marzo 2006, n. 132 |
Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'intesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Sultanato dell'Oman, fatto a Roma il 22 marzo 2004, riguardante il settore della difesa. |
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge: Art. 1.
Autorizzazione alla ratifica
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il Memorandum d'intesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Sultanato dell'Oman, fatto a Roma il 22 marzo 2004, riguardante il settore della difesa. |
| Art. 2.
Ordine di esecuzione
1. Piena ed intera esecuzione e' data al Memorandum di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 11 del Memorandum stesso. |
| Art. 3.
Copertura finanziaria
1. Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata la spesa di euro 23.855 annui, ad anni alterni, a decorrere dal 2006. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. |
| Art. 4.
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 6 marzo 2006
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Fini, Ministro degli affari esteri Martino, Ministro della difesa
Visto, il Guardasigilli: Castelli LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 3694):
Presentato dal Ministro degli affari esteri (Fini) e del Ministro della difesa (Martino) il 16 dicembre 2005. Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 19 gennaio 2006, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 4ª e 5ª. Esaminato dalla 3ª commissione il 24 e 31 gennaio 2006. Relazione scritta annunciata il 1° febbraio 2006 (atto n. 3694 - A relatore sen. Pianetta). Esaminato in aula e approvato il 10 febbraio 2006.
Camera dei deputati (atto n. 6355):
Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 14 febbraio 2006 con pareri delle commissioni I, II, IV e V. Esaminato dalla III commissione il 14 febbraio 2006. Esaminato in aula e approvato il 15 febbraio 2006. |
| MEMORANDUM D'INTESA TRA LA REPUBBLICA ITALIANA ED IL SULTANATO DELL'OMAN. Il Governo della Repubblica Italiana rappresentato dal Ministero della Difesa italiano e il Sultanato dell'Oman rappresentato dal Ministero della Difesa, dell'Oman, d'ora innanzi congiuntamente denominati le "Parti" e singolarmente la "Parte": Nel tentativo di rafforzare le buone ed amichevoli relazioni nel campo della cooperazione militare; Riconoscendo che i termini derivanti dall'applicazione di questo MOU saranno in accordo con le politiche nazionali ed internazionali dei rispettivi paesi e non saranno in conflitto con le leggi ed. i regolamenti interni dei loro paesi ne' saranno di ostacolo agli impegni presi dai loro paesi in campo internazionale; Con questo Memorandum concordano quanto segue: ARTICOLO (1) SCOPO 1. Scopo del presente MOU e' il rafforzamento della cooperazione nel campo della difesa attraverso lo scambio di esperienze e conoscenze nel campo della cooperazione militare a beneficio di entrambe le Parti. 2. Questo MOU si applichera' a tutti i membri delle Parti ed ai loro familiari in visita ufficiale o inviati a frequentare corsi presso scuole ed istituti di formazione militare di entrambe le Parti. Il presente MOU si applichera' anche a qualsiasi forma di cooperazione militare concordata dai suoi firmatari. ARTICOLO (2) PRINCIPI DI COOPERAZIONE MILITARE 1. L'organizzazione e lo svolgimento delle attivita' concrete per la cooperazione nel campo della difesa saranno compito del Ministero della Difesa della Repubblica Italiana e del Ministero della Difesa del Sultanato dell'Oman. 2. Eventuali consultazioni dei rappresentanti delle Parti si terranno alternativamente a Roma e a Mascate allo scopo di elaborare e concordare eventuali intese specifiche ad integrazione e completamento del presente Accordo, nonche' eventuali programmi di cooperazione tra le Forze Armate della Repubblica Italiana e le Forze Armate del Sultanato dell'Oman. Attivita', modi, tempi e luoghi saranno specificati nel Programma summenzionato. ARTICOLO (3) CAMPO DI COOPERAZIONE Le due Parti coopereranno in campo militare nei modi seguenti: 1. scambio di conoscenze specialistiche nel campo dell'addestramento militare e della tecnologia informatica; 2. programmi o corsi militari e di istruzione; 3. scambio di osservatori in esercitazioni militari; 4. scambio di visite ufficiali; 5. assistenza fornita per aiutare a definire i requisiti tecnici di equipaggiamenti e sistemi di difesa essenziali per la difesa dell'altra Parte; 6. scambio di informazioni tecniche sui mezzi militari; 7. garanzia di assicurazione della qualita' da parte del Ministro della Difesa riguardo ai contratti che rientrano specificamente nell'ambito di questo Memorandum. Tale servizio sara' reso separatamente per ciascun caso. ARTICOLO (4) ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DELL'ACCORDO 1. Entrambe le Parti informeranno le competenti organizzazioni dei rispettivi paesi sul contenuto del presente Memorandum d'Intesa al fine di agevolarne l'attuazione. 2. Ciascuna Parte usera' i propri buoni uffici per assicurare che le societa/organizzazioni nazionali rispettino i loro impegni contrattuali assunti nel quadro della cooperazione prevista da questo MOU. ARTICOLO (5) SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI CLASSIFICATE 1. Ciascuna Parte dovra' assicurare che a tutti i materiali, progetti, disegni, descrizioni tecniche classificate ed ogni altra informazione classificata scambiati ai sensi del presente MOU sia attribuito un grado di protezione pari a quello attribuito ai materiali, documenti ed informazioni aventi la stessa classifica di sicurezza stabilita dalla Parte originante. Ciascuna Parte attuera' inoltre tutte le misure necessarie a garantire che tale classifica sia mantenuta per tutto il periodo richiesto dalla Parte che le ha originate. 2. Un membro dell'una o dell'altra Parte, inviato ai sensi e sulla base del presente MOU o di altri accordi presi, non potra' divulgare nessuna delle informazioni classificate ottenute riguardanti le Forze Armate della Parte ricevente, ne' potra' infrangere le leggi e la sicurezza sulle informazioni militari classificate. 3. Un membro dell'una o dell'altra Parte non potra' rivelare a terzi o loro delegati conoscenze specifiche o informazioni classificate ottenute in seguito alla cooperazione militare senza previo consenso scritto di entrambe le Parti. 4. Le informazioni ottenute da entrambe le Parti dovranno essere usate in conformita' agli scopi del presente MOU e ad esse non potranno avere accesso persone non autorizzate. 5. Entrambe le Parti garantiranno la segretezza e sicurezza di tutti i tipi di informazioni, materiali, documenti e progetti scambiati. 6. La Parte che riceve le informazioni non dovra' attribuire alle informazioni un grado di classifica inferiore a quello dato dall'altra Parte. 7. I brevetti, i diritti d'autore e di segretezza commerciale dovranno essere rispettati in conformita' ai sistemi di entrambe le Parti contemplati nel quadro del presente MOU. 8. I termini e le condizioni relativi alla sicurezza delle informazioni militari permarranno in vigore anche dopo il termine di questo MOU. 9. Per lo scambio delle informazioni, documenti e materiali classificati, le Parti Contraenti hanno concordato le equivalenti Classificazioni di Sicurezza di seguito riportate:
Per la Repubblica corrispondenza Per il Sultano Italiana (in lingua inglese) dell'Oman
SEGRETISSIMO TOP SECRET SEGRETO SECRET RISERVATISSIMO CONFIDENTIAL RISERVATO RESTRICTED
ARTICOLO (6) IMPEGNI ASSUNTI DA ENTRAMBE LE PARTI CON ACCORDI INTERNAZIONALI Il presente MOU non dovra' influire sugli impegni assunti da ciascuna Parte riguardo ad accordi internazionali o altri MOU. ARTICOLO (7) RESPONSABILITA' LEGALE 1. Le Autorita' del Paese ospitante hanno il diritto di esercitare la loro giurisdizione sul personale ospite per quanto riguarda le infrazioni commesse sul proprio territorio e punite dalla propria legislazione. 2. Tuttavia, le Autorita' del Paese d'origine hanno il diritto di esercitare la loro giurisdizione sui membri delle loro Forze Armate nei seguenti casi: a. infrazioni che minaccino la sicurezza o i beni del Paese d'origine; b. infrazioni risultanti da qualsiasi atto od omissione, commessi intenzionalmente o per negligenza nell'esecuzione del servizio. 3. Nell'ipotesi di cui al punto 7.2.b., le Autorita' del Paese d'origine possono rinunciare alla giurisdizione che e' loro attribuita in priorita', notificandolo alle Autorita' del Paese ospitante e se da quest'ultimo accettato. ARTICOLO (8) SITUAZIONI STRAORDINARIE 1. Le persone a cui si applica il presente Memorandum d'Intesa e le persone a loro carico non potranno prendere parte ad alcuna disputa armata con una terza Parte ne' essere coinvolti in alcuna attivita' riguardante la sicurezza nazionale della Parte ricevente per tutto il periodo del loro soggiorno nei suoi territori ne' svolgere nessun'altra attivita' oltre quelle previste dal questo MOU. 2. Nel caso di violazioni alle legislazioni del Paese ospitante /inviante da parte delle persone alle quali si applica questo MOU, il Paese ospitante porra' fine all'addestramento delle persone coinvolte e le espellera' rinviandole nel loro Paese di origine. 3. La Parte inviante si riservera' il diritto di richiamare i propri membri a cui si applica questo MOU ogni. volta che lo ritenga necessario senza dare spiegazioni. La Parte ricevente fara' quanto necessario per far rimpatriare i membri in questione nel piu' breve tempo possibile. ARTICOLO (9) ASPETTI FINANZIARI L La Parte inviante sosterra' i costi finanziari relativi all'addestramento e all'alloggio, salvo diverso accordo. 2. I costi finanziari non riguardanti l'addestramento, l'alloggio e le attivita' delle persone a chi si applica il presente MOU e di quelle a loro carico saranno sostenuti dalla Parte inviante, o separatamente, dagli stessi interessati . 3. Le persone a cui si applica questo MOU e le persone a loro carico saranno soggette alla legislazione della Parte ricevente per quanto riguarda le questioni finanziarie come dazi doganali, tasse, acquisto e vendita di beni. ARTICOLO (10) EMENDAMENTI Il presente MOU puo' essere emendato in qualunque momento col reciproco consenso scritto di entrambe le Parti. Le eventuali modificazioni entreranno in vigore con le stesse modalita' previste per l'entrata in vigore del presente MoU. ARTICOLO (11) DURATA E TERMINE 1. Il presente MOU entrera' in vigore alla data di ricezione dell'ultima notifica con cui le Parti si saranno comunicate l'avvenuto completamento delle rispettive procedure interne. 2. Il presente MOU entrera' in vigore per un periodo di cinque anni e potra' essere rinnovato automaticamente per ulteriori cinque anni. Ciascuna Parte potra' denunciare questo MOU, dandone informazione per iscritto all'altra Parte sei mesi prima della scadenza tramite i canali diplomatici, se ha intenzione di porvi fine. 3. Nel caso fosse posto termine a questo. MOU, le informazioni classificate scambiate tra entrambe le Parti manterranno la propria classifica di sicurezza. 4. Entrambe le Parti potranno stipulare altri MoU che esse ritengano necessari per favorire l'efficace attuazione del presente MoU. In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dalle rispettive Autorita', hanno firmato il presente Memorandum. Fatto a Roma il 22 marzo 2004, in due originali, ciascuno nelle lingue italiana, araba e inglese, tutti i testi facenti egualmente fede. In caso di divergenze sull'interpretazione, fara' fede il testo in lingua inglese.
PER IL GOVERNO DELLA PER IL GOVERNO DEL REPUBBLICA ITALIANA SULTANATO DELL'OMAN IL MINISTRO DELLA DIFESA H. E. BADAR BIN SAUD ON. PROF. ANTONIO MARTINO BIN HARIB AL BUSAIDI MINISTRO RESPONSABILE PER GLI AFFARI DELLA DIFESA
----> Parte del provvedimento riprodotto in formato grafico <---- |
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