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| Gazzetta n. 75 del 30 marzo 2006 (vai al sommario) |  |  |  | LEGGE 6 marzo 2006, n. 132 |  | Ratifica  ed  esecuzione del Memorandum d'intesa tra il Governo della Repubblica  italiana  ed  il Governo del Sultanato dell'Oman, fatto a Roma il 22 marzo 2004, riguardante il settore della difesa. |  | 
 |  |  |  | La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno approvato; 
 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 
 Promulga
 
 la seguente legge:
 Art. 1.
 
 Autorizzazione alla ratifica
 
 1.  Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il Memorandum  d'intesa  tra  il Governo della Repubblica italiana ed il Governo  del  Sultanato  dell'Oman,  fatto  a  Roma il 22 marzo 2004, riguardante il settore della difesa.
 |  |  |  | Art. 2. 
 Ordine di esecuzione
 
 1.  Piena  ed  intera  esecuzione  e'  data  al Memorandum di cui all'articolo  1,  a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in  conformita'  a  quanto  disposto  dall'articolo 11 del Memorandum stesso.
 |  |  |  | Art. 3. 
 Copertura finanziaria
 
 1.  Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata la spesa di  euro  23.855  annui,  ad  anni  alterni, a decorrere dal 2006. Al relativo  onere  si  provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale»  dello  stato  di  previsione del Ministero dell'economia e delle  finanze  per  l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
 2.  Il  Ministro  dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 |  |  |  | Art. 4. 
 Entrata in vigore
 
 1.  La  presente  legge  entra  in  vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
 La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
 Data a Roma, addi' 6 marzo 2006
 
 CIAMPI
 
 Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
 dei Ministri
 Fini, Ministro degli affari esteri
 Martino, Ministro della difesa
 
 Visto, il Guardasigilli: Castelli
 LAVORI PREPARATORI
 
 Senato della Repubblica (atto n. 3694):
 
 Presentato  dal  Ministro  degli affari esteri (Fini) e
 del Ministro della difesa (Martino) il 16 dicembre 2005.
 Assegnato  alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede
 referente, il 19 gennaio 2006, con pareri delle commissioni
 1ª, 2ª, 4ª e 5ª.
 Esaminato dalla 3ª commissione il 24 e 31 gennaio 2006.
 Relazione  scritta annunciata il 1° febbraio 2006 (atto
 n. 3694 - A relatore sen. Pianetta).
 Esaminato in aula e approvato il 10 febbraio 2006.
 
 Camera dei deputati (atto n. 6355):
 
 Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede
 referente, il 14 febbraio 2006 con pareri delle commissioni
 I, II, IV e V.
 Esaminato dalla III commissione il 14 febbraio 2006.
 Esaminato in aula e approvato il 15 febbraio 2006.
 |  |  |  | MEMORANDUM D'INTESA TRA
 LA REPUBBLICA ITALIANA
 ED
 IL SULTANATO DELL'OMAN.
 Il  Governo  della Repubblica Italiana rappresentato dal Ministero della  Difesa  italiano  e  il  Sultanato dell'Oman rappresentato dal Ministero  della  Difesa,  dell'Oman,  d'ora  innanzi  congiuntamente denominati le "Parti" e singolarmente la "Parte":
 Nel  tentativo  di rafforzare le buone ed amichevoli relazioni nel campo della cooperazione militare;
 Riconoscendo  che  i termini derivanti dall'applicazione di questo MOU  saranno  in accordo con le politiche nazionali ed internazionali dei  rispettivi  paesi  e non saranno in conflitto con le leggi ed. i regolamenti  interni  dei  loro  paesi  ne'  saranno di ostacolo agli impegni presi dai loro paesi in campo internazionale;
 Con questo Memorandum concordano quanto segue:
 ARTICOLO (1)
 SCOPO
 1.  Scopo  del presente MOU e' il rafforzamento della cooperazione nel  campo  della  difesa  attraverso  lo  scambio  di  esperienze  e conoscenze  nel  campo  della  cooperazione  militare  a beneficio di entrambe le Parti.
 2.  Questo  MOU  si applichera' a tutti i membri delle Parti ed ai loro  familiari  in  visita  ufficiale  o inviati a frequentare corsi presso  scuole  ed  istituti  di  formazione  militare di entrambe le Parti.  Il  presente  MOU  si  applichera' anche a qualsiasi forma di cooperazione militare concordata dai suoi firmatari.
 ARTICOLO (2)
 PRINCIPI DI COOPERAZIONE MILITARE
 1.  L'organizzazione e lo svolgimento delle attivita' concrete per la  cooperazione nel campo della difesa saranno compito del Ministero della  Difesa  della Repubblica Italiana e del Ministero della Difesa del Sultanato dell'Oman.
 2.  Eventuali  consultazioni  dei  rappresentanti  delle  Parti si terranno  alternativamente a Roma e a Mascate allo scopo di elaborare e   concordare   eventuali   intese   specifiche  ad  integrazione  e completamento  del  presente  Accordo, nonche' eventuali programmi di cooperazione tra le Forze Armate della Repubblica Italiana e le Forze Armate del Sultanato dell'Oman.
 Attivita',  modi, tempi e luoghi saranno specificati nel Programma summenzionato.
 ARTICOLO (3)
 CAMPO DI COOPERAZIONE
 Le due Parti coopereranno in campo militare nei modi seguenti:
 1.    scambio    di    conoscenze    specialistiche    nel   campo dell'addestramento militare e della tecnologia informatica;
 2. programmi o corsi militari e di istruzione;
 3. scambio di osservatori in esercitazioni militari;
 4. scambio di visite ufficiali;
 5.  assistenza  fornita per aiutare a definire i requisiti tecnici di  equipaggiamenti  e  sistemi  di  difesa  essenziali per la difesa dell'altra Parte;
 6. scambio di informazioni tecniche sui mezzi militari;
 7.  garanzia di assicurazione della qualita' da parte del Ministro della  Difesa  riguardo  ai  contratti  che  rientrano specificamente nell'ambito   di   questo   Memorandum.   Tale  servizio  sara'  reso separatamente per ciascun caso.
 ARTICOLO (4)
 ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DELL'ACCORDO
 1. Entrambe le Parti informeranno le competenti organizzazioni dei rispettivi  paesi  sul  contenuto del presente Memorandum d'Intesa al fine di agevolarne l'attuazione.
 2.  Ciascuna Parte usera' i propri buoni uffici per assicurare che le   societa/organizzazioni   nazionali  rispettino  i  loro  impegni contrattuali assunti nel quadro della cooperazione prevista da questo MOU.
 ARTICOLO (5)
 SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI CLASSIFICATE
 1.  Ciascuna  Parte  dovra'  assicurare  che  a tutti i materiali, progetti,  disegni,  descrizioni  tecniche classificate ed ogni altra informazione  classificata  scambiati  ai  sensi del presente MOU sia attribuito  un  grado  di  protezione  pari  a  quello  attribuito ai materiali,  documenti  ed informazioni aventi la stessa classifica di sicurezza  stabilita  dalla Parte originante. Ciascuna Parte attuera' inoltre  tutte  le  misure necessarie a garantire che tale classifica sia  mantenuta  per  tutto il periodo richiesto dalla Parte che le ha originate.
 2. Un membro dell'una o dell'altra Parte, inviato ai sensi e sulla base  del presente MOU o di altri accordi presi, non potra' divulgare nessuna delle informazioni classificate ottenute riguardanti le Forze Armate  della  Parte  ricevente,  ne' potra' infrangere le leggi e la sicurezza sulle informazioni militari classificate.
 3.  Un  membro  dell'una  o dell'altra Parte non potra' rivelare a terzi   o   loro   delegati   conoscenze  specifiche  o  informazioni classificate  ottenute  in  seguito  alla cooperazione militare senza previo consenso scritto di entrambe le Parti.
 4.  Le  informazioni ottenute da entrambe le Parti dovranno essere usate  in  conformita'  agli  scopi  del  presente  MOU e ad esse non potranno avere accesso persone non autorizzate.
 5.  Entrambe  le  Parti  garantiranno la segretezza e sicurezza di tutti  i  tipi  di  informazioni,  materiali,  documenti  e  progetti scambiati.
 6.  La Parte che riceve le informazioni non dovra' attribuire alle informazioni   un   grado  di  classifica  inferiore  a  quello  dato dall'altra Parte.
 7.  I  brevetti,  i  diritti  d'autore e di segretezza commerciale dovranno  essere  rispettati in conformita' ai sistemi di entrambe le Parti contemplati nel quadro del presente MOU.
 8.  I  termini  e  le  condizioni  relativi  alla  sicurezza delle informazioni  militari permarranno in vigore anche dopo il termine di questo MOU.
 9.  Per  lo  scambio  delle  informazioni,  documenti  e materiali classificati,  le  Parti  Contraenti  hanno concordato le equivalenti Classificazioni di Sicurezza di seguito riportate:
 
 Per la Repubblica         corrispondenza      Per il Sultano
 Italiana             (in lingua inglese)     dell'Oman
 
 SEGRETISSIMO             TOP SECRET SEGRETO                    SECRET RISERVATISSIMO          CONFIDENTIAL RISERVATO                RESTRICTED
 
 ARTICOLO (6)
 IMPEGNI ASSUNTI DA ENTRAMBE LE PARTI CON ACCORDI
 INTERNAZIONALI
 Il  presente  MOU  non  dovra'  influire  sugli impegni assunti da ciascuna Parte riguardo ad accordi internazionali o altri MOU.
 ARTICOLO (7)
 RESPONSABILITA' LEGALE
 1. Le Autorita' del Paese ospitante hanno il diritto di esercitare la  loro  giurisdizione  sul  personale ospite per quanto riguarda le infrazioni  commesse  sul  proprio  territorio e punite dalla propria legislazione.
 2.  Tuttavia, le Autorita' del Paese d'origine hanno il diritto di esercitare  la  loro giurisdizione sui membri delle loro Forze Armate nei seguenti casi:
 a.  infrazioni  che  minaccino  la  sicurezza  o  i beni del Paese d'origine;
 b.	infrazioni  risultanti da qualsiasi atto od omissione, commessi intenzionalmente o per negligenza nell'esecuzione del servizio.
 3.  Nell'ipotesi  di  cui  al punto 7.2.b., le Autorita' del Paese d'origine   possono   rinunciare   alla  giurisdizione  che  e'  loro attribuita  in  priorita',  notificandolo  alle  Autorita'  del Paese ospitante e se da quest'ultimo accettato.
 ARTICOLO (8)
 SITUAZIONI STRAORDINARIE
 1.  Le  persone a cui si applica il presente Memorandum d'Intesa e le  persone  a  loro  carico  non  potranno  prendere parte ad alcuna disputa  armata  con  una  terza Parte ne' essere coinvolti in alcuna attivita'  riguardante  la  sicurezza nazionale della Parte ricevente per  tutto  il  periodo  del  loro  soggiorno  nei suoi territori ne' svolgere nessun'altra attivita' oltre quelle previste dal questo MOU.
 2.  Nel  caso  di violazioni alle legislazioni del Paese ospitante /inviante da parte delle persone alle quali si applica questo MOU, il Paese ospitante porra' fine all'addestramento delle persone coinvolte e le espellera' rinviandole nel loro Paese di origine.
 3.  La  Parte  inviante  si  riservera' il diritto di richiamare i propri  membri a cui si applica questo MOU ogni. volta che lo ritenga necessario  senza  dare  spiegazioni. La Parte ricevente fara' quanto necessario  per  far rimpatriare i membri in questione nel piu' breve tempo possibile.
 ARTICOLO (9)
 ASPETTI FINANZIARI
 L   La  Parte  inviante  sosterra'  i  costi  finanziari  relativi all'addestramento e all'alloggio, salvo diverso accordo.
 2.  I costi finanziari non riguardanti l'addestramento, l'alloggio e  le  attivita'  delle persone a chi si applica il presente MOU e di quelle  a  loro  carico  saranno  sostenuti  dalla  Parte inviante, o separatamente, dagli stessi interessati .
 3.  Le  persone  a  cui  si applica questo MOU e le persone a loro carico  saranno  soggette alla legislazione della Parte ricevente per quanto  riguarda  le questioni finanziarie come dazi doganali, tasse, acquisto e vendita di beni.
 ARTICOLO (10)
 EMENDAMENTI
 Il  presente  MOU  puo'  essere  emendato in qualunque momento col reciproco  consenso  scritto  di  entrambe  le  Parti.  Le  eventuali modificazioni  entreranno  in vigore con le stesse modalita' previste per l'entrata in vigore del presente MoU.
 ARTICOLO (11)
 DURATA E TERMINE
 1.  Il  presente  MOU  entrera'  in  vigore alla data di ricezione dell'ultima   notifica   con  cui  le  Parti  si  saranno  comunicate l'avvenuto completamento delle rispettive procedure interne.
 2.  Il  presente  MOU  entrera' in vigore per un periodo di cinque anni  e  potra' essere rinnovato automaticamente per ulteriori cinque anni.   Ciascuna   Parte   potra'   denunciare  questo  MOU,  dandone informazione  per  iscritto  all'altra  Parte  sei  mesi  prima della scadenza  tramite  i  canali  diplomatici,  se ha intenzione di porvi fine.
 3.  Nel  caso  fosse  posto termine a questo. MOU, le informazioni classificate  scambiate  tra entrambe le Parti manterranno la propria classifica di sicurezza.
 4.  Entrambe  le  Parti  potranno  stipulare  altri  MoU  che esse ritengano  necessari  per favorire l'efficace attuazione del presente MoU.
 In   fede   di  che  i  sottoscritti  Rappresentanti,  debitamente autorizzati  dalle  rispettive  Autorita',  hanno firmato il presente Memorandum.
 Fatto  a  Roma  il 22 marzo 2004, in due originali, ciascuno nelle lingue  italiana,  araba  e inglese, tutti i testi facenti egualmente fede. In caso di divergenze sull'interpretazione, fara' fede il testo in lingua inglese.
 
 PER IL GOVERNO DELLA           PER IL GOVERNO DEL REPUBBLICA ITALIANA            SULTANATO DELL'OMAN IL MINISTRO DELLA DIFESA       H. E. BADAR BIN SAUD ON. PROF. ANTONIO MARTINO      BIN HARIB AL BUSAIDI
 MINISTRO RESPONSABILE PER
 GLI AFFARI DELLA DIFESA
 
 ---->  Parte del provvedimento riprodotto in formato grafico  <----
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