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| Gazzetta n. 75 del 30 marzo 2006 (vai al sommario) |  |  |  | LEGGE 6 marzo 2006, n. 131 |  | Ratifica  ed  esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Azerbaijan in materia di collaborazione  culturale, scientifica e tecnologica, fatto a Baku il 1° giugno 2002. |  | 
 |  |  |  | La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno approvato; 
 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 
 Promulga
 
 la seguente legge:
 Art. 1.
 
 Autorizzazione alla ratifica
 
 1.  Il  Presidente  della  Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo  tra  il  Governo  della  Repubblica italiana ed il Governo della   Repubblica   dell'Azerbaijan  in  materia  di  collaborazione culturale, scientifica e tecnologica, fatto a Baku il 1° giugno 2002.
 |  |  |  | Art. 2. 
 Ordine di esecuzione
 
 1.  Piena  ed  intera  esecuzione  e'  data  all'Accordo  di  cui all'articolo 1,  a  decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in   conformita'  a  quanto  disposto  dall'articolo 14  dell'Accordo stesso.
 |  |  |  | Art. 3. 
 Copertura finanziaria
 
 1 . Per 1'attuazione della presente legge e' autorizzata la spesa di euro 250.860 per ciascuno degli anni 2005 e 2006 e di euro 257.030 annui  a  decorrere  dal 2007. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero  dell'economia  e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
 2.  Il  Ministro  dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 |  |  |  | Art. 4. 
 Entrata in vigore
 
 1.  La  presente  legge  entra  in  vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
 
 La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
 
 Data a Roma, addi' 6 marzo 2006
 
 CIAMPI
 
 Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
 dei Ministri
 Fini, Ministro degli affari esteri
 
 Visto, il Guardasigilli: Castelli
 LAVORI PREPARATORI
 
 Camera dei deputati (atto n. 5389):
 
 Presentato  dal Ministro degli affari esteri (Frattini)
 il 29 ottobre 2004.
 Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede
 referente, il 2 dicembre 2004, con pareri delle commissioni
 I, V e VII.
 Esaminato  dalla III commissione il 18 gennaio 2005; 10
 e 17 novembre 2005.
 Esaminato  in  aula  il 1° dicembre 2005 e approvato il
 22 dicembre 2005.
 
 Senato della Repubblica (atto n. 3709):
 
 Assegnato  alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede
 referente,  l'11 gennaio  2006 con pareri delle commissioni
 1ª, 5ª e 7ª.
 Esaminato  dalla 3ª commissione il 17 gennaio 2006 e il
 14 febbraio 2006.
 Esaminato in aula e approvato il 15 febbraio 2006.
 |  |  |  | ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
 ED
 IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELL'AZERBAIJAN
 IN MATERIA DI COLLABORAZIONE CULTURALE,
 SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
 Il   Governo   della  Repubblica  Italiana  ed  il  Governo  della Repubblica dell'Azerbaijan, qui di seguito denominate Parti,
 Desiderosi di rafforzare e sviluppare i rapporti di amicizia tra i due Paesi,
 Convinti   che   gli  scambi  e  la  cooperazione  in  materia  di istruzione,  cultura, scienza e tecnologia possano contribuire ad una migliore conoscenza reciproca ed alla comprensione tra i due Popoli,
 Hanno convenuto quanto segue:
 ARTICOLO 1
 Le   Parti  svilupperanno  la  collaborazione  nell'ambito  di  un processo  di intensificazione dei rapporti culturali e scientifici in particolare   nei   seguenti   settori   prioritari:   istruzione  ed insegnamento    della    lingua,   cooperazione   interuniversitaria, partecipazione  a  manifestazioni  culturali e scambi di artisti e in campo archeologico.
 ARTICOLO 2
 In  materia  di  istruzione  ed insegnamento della lingua le Parti favoriranno:
 a)  lo  studio delle rispettive lingue e letterature, specialmente mediante  l'attivazione  di  corsi,  lettorati  e  cattedre presso le Universita'  e  gli  Istituti  di istruzione superiore, nonche' nelle scuole secondarie locali;
 b)   la   cooperazione   diretta  e  gli  scambi,  tra  individui, istituzioni  ed  organizzazioni  collegate  con  l'istruzione nel due Paesi;
 c) la collaborazione e gli scambi su metodi, materiali didattici e programmi, in particolare attraverso lo scambio di esperti.
 ARTICOLO 3
 Nel   campo   della   cooperazione  interuniversitaria,  le  Parti favoriranno  la  conclusione  di  Accordi, lo scambio di professori e ricercatori,  l'avvio  di  ricerche  congiunte  su  temi di interesse comune e l'organizzazione di seminari e simposi.
 Esse  si scambieranno informazioni sulle intese interuniversitarie gia'  operanti  e  su quelle che si accingono a concludere al fine di assicurare il perseguimento degli obiettivi del presente Accordo.
 ARTICOLO 4
 Le   Parti   svilupperanno   la   collaborazione  tra  Istituzioni pubbliche, nonche' tra Enti ed Associazioni nei settori della cultura e dell'arte, della musica, della danza, delle arti visive, del teatro e  del  cinema  attraverso  la  realizzazione  di progetti comuni, lo scambio  di  artisti  e  la  reciproca  partecipazione  a spettacoli, festival,  fiere  del  libro,  simposi,  rassegne cinematografiche ed altre manifestazioni di rilievo.
 Le  Parti  si  scambieranno periodicamente mostre ad alto livello, rappresentative  del patrimonio artistico e culturale di ciascuno dei due Paesi.
 ARTICOLO 5
 La collaborazione archeologica sara' favorita dalle Parti mediante scambi  di informazione e di esperienze, simposi, seminari e ricerche comuni.  Le  Parti  faciliteranno  inoltre l'attivita' delle missioni archeologiche dell'altro Paese operanti nel proprio territorio.
 Ciascuna  delle  due  Parti  incoraggera'  la cooperazione fra gli esperti   e   le   Amministrazioni   competenti   nel   campo   della conservazione,  salvaguardia,  valorizzazione, ripristino, utilizzo e sostegno  alla  gestione del patrimonio archeologico, artistico e del paesaggio culturale, mediante lo scambio di informazioni, esperienze, pubblicazioni e visite di esperti.
 ARTICOLO 6
 Le  Parti  offriranno  borse  di  studio  a  studenti  e  laureati dell'altro   Paese  per  studi  e  ricerche  scientifiche  a  livello universitario  e  postuniversitario,  con  particolare riferimento ai settori considerati prioritari dalle Parti.
 ARTICOLO 7
 Le  Parti  promuoveranno la cooperazione scientifica e tecnologica tra  istituti  scientifici,  centri di ricerca ed Universita' dei due Paesi. A tal fine esse incoraggeranno:
 - lo scambio di documentazione scientifica e tecnologica;
 -   le   visite   reciproche  di  esperti  e  di  specialisti  per incrementare gli studi e gli scambi di esperienze;
 -   l'organizzazione   di  conferenze  e  seminari  scientifici  e tecnologici;
 -  la  realizzazione di ricerche comuni, studi e pianificazioni in aree concordate.
 ARTICOLO 8
 Ciascuna  delle due Parti facilitera' l'insediamento e l'attivita' sul  suo  territorio di Istituzioni culturali dell'altro Paese, quali Istituti   di   Cultura,   Associazioni   culturali   ed  Istituzioni scolastiche, previo esame caso per caso da entrambe le Parti.
 ARTICOLO 9
 Le  Parti  collaboreranno per impedire ogni illecita importazione, esportazione e trasferimento di opere d'arte e beni culturali.
 ARTICOLO 10
 Le Parti favoriranno la collaborazione tra i rispettivi organismi, anche  attraverso  lo  scambio di informazione, materiale ed esperti, nei seguenti campi:
 - Stampa e radiotelevisione;
 - Sport;
 - Scambi giovanili;
 - Archivi;
 - Biblioteche;
 - Istituzioni museali
 ARTICOLO 11
 Le  Parti  si  impegnano  a promuovere e a sostenere le iniziative previste   dall'ordinamento   comunitario   in  materia  culturale  e scientifica,  universitaria  e  scolastica  e  a collaborare, in tale contesto, per la realizzazione delle stesse.
 ARTICOLO 12
 Le  Parti  si  impegnano  a  proteggere i diritti della proprieta' intellettuale  derivanti  dall'attuazione  del  presente  Accordo.  A questo    proposito    prevarranno   le   disposizioni   di   accordi internazionali firmati da entrambe le Parti,
 Qualora   necessario,   entrambe   le   Parti   si   consulteranno reciprocamente  e  faciliteranno  accordi  specifici  allo  scopo  di proteggere i diritti sulla proprieta' intellettuale.
 Le  informazioni  scientifiche  e tecnologiche soggette ai diritti della  proprieta' intellettuale e derivate dall'attivita' cooperativa ai  sensi  del  presente  Accordo non saranno divulgate a Terze Parti senza   il   previo   consenso   scritto  della  Parte  che  fornisce l'informazione.
 ARTICOLO 13
 Al  fine  di  dare  applicazione  al presente Accordo le due Parti hanno  deciso  di  istituire  una Commissione Mista con il compito di esaminare  lo sviluppo della cooperazione culturale e scientifica tra i  due  Paesi  e  di  redigere  programmi esecutivi pluriennali. Tale Commissione  si  riunira'  alternativamente  nelle  capitali  dei due Paesi.
 ARTICOLO 14
 Il  presente  Accordo  entrera'  in  vigore alla data di ricezione della  seconda  delle  due  notifiche  con  cui  le  Parti si saranno comunicate  ufficialmente  l'avvenuto  espletamento  delle rispettive procedure interne di ratifica all'uopo previste.
 Il  presente  Accordo  avra'  la  durata  di  cinque  anni e sara' automaticamente   rinnovato   per   ulteriori  periodi  quinquennali. Ciascuna  Parte  potra'  denunciarlo  in qualsiasi momento per le vie diplomatiche.  Tale  denuncia  avra'  effetto  sei  mesi  dopo la sua notifica   all'altra   Parte  e  non  incidera'  sull'esecuzione  dei programmi   in   corso  concordati  durante  il  periodo  di  vigenza dell'Accordo, salvo che entrambe le Parti decidano diversamente.
 In   fede  di  che,  i  sottoscritti  Rappresentanti,  debitamente autorizzati   dai  rispettivi  Governi,  hanno  firmato  il  presente Accordo.
 Fatto  a  Baku  il 1/06/2002, in due originali in lingua italiana, azera  e  inglese,  tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenza   sull'interpretazione  del  presente  Accordo,  il  testo inglese prevarra'.
 
 PER IL GOVERNO DELLA               PER IL GOVERNO DELLA
 
 REPUBBLICA ITALIANA               REPUBBLICA DELL'AZERBAIJAN
 
 
 ---->  Parte del provvedimento riprodotto in formato grafico  <----
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