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| Gazzetta n. 75 del 30 marzo 2006 (vai al sommario) |  |  |  | LEGGE 6 marzo 2006, n. 130 |  | Ratifica  ed  esecuzione  dell'Accordo  sui  privilegi e le immunita' della  Corte  penale internazionale, fatto a New York il 10 settembre 2002. |  | 
 |  |  |  | La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno approvato; 
 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 
 Promulga
 
 la seguente legge:
 Art. 1.
 Autorizzazione alla ratifica
 1.  Il  Presidente  della  Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo   sui   privilegi   e   le  immunita'  della  Corte  penale internazionale, fatto a New York il 10 settembre 2002.
 |  |  |  | Art. 2. Ordine di esecuzione
 1.  Piena  ed  intera  esecuzione  e'  data  all'Accordo  di  cui all'articolo  1,  a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in  conformita'  a  quanto  disposto  dall'articolo  35  dell'Accordo stesso.
 |  |  |  | Art. 3. Entrata in vigore
 1.  La  presente  legge  entra  in  vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
 La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
 
 Data a Roma, addi' 6 marzo 2006
 
 CIAMPI
 
 Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
 dei Ministri
 Fini, Ministro degli affari esteri
 
 Visto, il Guardasigilli: Castelli
 LAVORI PREPARATORI
 
 Camera dei deputati (atto n. 6145):
 Presentato  dal  Ministro degli affari esteri (Fini) il
 20 ottobre 2005.
 Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede
 referente,  l'8 novembre 2005, con pareri delle commissioni
 I, II, V, VI e XI.
 Esaminato  dalla  III commissione il 20 dicembre 2005 e
 11 gennaio 2006.
 Esaminato  in aula il 16 gennaio 2006 e approvato il 19
 gennaio 2006.
 
 Senato della Repubblica (atto n. 3745):
 Assegnato  alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede
 referente,  il 24 gennaio 2006 con pareri delle commissioni
 1ª, 2ª, 5ª, 6ª, e 8ª.
 Esaminato  dalla  3ª  commissione  il  25  gennaio e 14
 febbraio 2006.
 Esaminato in aula e approvato il 15 febbraio 2006.
 |  |  |  | ---->  Vedere Testo in lingua da pag. 6 a pag. 41  <---- TRADUZIONE NON UFFICIALE
 ACCORDO SUI PRIVILEGI E LE IMMUNITA'
 DELLA CORTE PENALE INTERNAZIONALE
 
 Gli Stati Parte al presente Accordo,
 Premesso che lo Statuto della Corte penale internazionale di Roma, adottato   il   17   luglio  1998  dalla  Conferenza  Diplomatica  di Plenipotenziari  delle  Nazioni  Unite,  ha istituito la Corte penale internazionale,   che   ha   il   potere  di  esercitare  la  propria giurisdizione  sulle  persone  per  i  reati  piu' gravi di interesse internazionale;
 Premesso  che  l'articolo  4  dello Statuto di Roma prevede che la Corte   penale   internazionale   godra'  di  personalita'  giuridica internazionale   e   della  capacita'  giuridica  che  potra'  essere necessaria  per  esercitare  le  sue  funzioni  e  conseguire  i suoi obiettivi;
 Premesso  che  l'articolo  48 dello Statuto di Roma prevede che la Corte  penale internazionale godra', nel territorio di ciascuno Stato Parte   allo  Statuto  di  Roma,  dei  privilegi  e  delle  immunita' necessarie per conseguire i suoi obiettivi;
 Hanno concordato quanto segue:
 Articolo 1
 Impiego dei termini
 
 Ai fini del presente Accordo:
 (a) "Lo  Statuto"  indica  lo  Statuto di Roma della Corte penale internazionale,   adottato   il   17  luglio  1998  dalla  Conferenza Diplomatica  di  Plenipotenziari delle Nazioni Unite sull'Istituzione di una Corte penale internazionale;
 (b) "La  Corte"  indica  la Corte penale internazionale istituita dallo Statuto;
 (c) "Stati Parte" indica gli Stati Parte al presente Accordo;
 (d) "Rappresentanti degli Stati Parte" indica tutti i delegati, i vice delegati, i consulenti, gli esperti tecnici ed i segretari delle delegazioni;
 (e) "Assemblea"   indica   l'Assemblea  degli  Stati  Parte  allo Statuto;
 (f) "Giudici" indica i giudici della Corte;
 (g) "La Presidenza" indica l'organo composto dal Presidente e dal Primo e Secondo Vice Presidente della Corte;
 (h) "Procuratore"  indica il Procuratore eletto dall'Assemblea in conformita' con l'articolo 42, paragrafo 4, dello Statuto;
 (i) "Vice   Procuratori"   indica   i   Vice  Procuratori  eletti dall'Assemblea  in  conformita'  con l'articolo 42, paragrafo 4 dello Statuto;
 (j) "Cancelliere"  indica  il  Cancelliere  eletto dalla Corte in conformita' con l'articolo 43, paragrafo 4 dello Statuto;
 (k) "Vice  Cancelliere"  indica  il Vice Cancelliere eletto dalla Corte in conformita' con l'articolo 43, paragrafo 4 dello Statuto;
 (l) "Avvocato"  indica  l'avvocato  difensore ed i rappresentanti legali delle vittime;
 (m) "Segretario  Generale"  indica  il  Segretario Generale delle Nazioni Unite;
 (n) "Rappresentanti delle organizzazioni intergovernative" indica i   responsabili  esecutivi  delle  organizzazioni  intergovernative, compresi i funzionari che agiscono per loro conto;
 (o) "Convenzione di Vienna" indica la Convenzione di Vienna sulle Relazioni Diplomatiche del 18 aprile 1961;
 (p) "Regole di procedura e prova" indica le Regole di procedura e prova adottate in conformita' con l'articolo 51 dello Statuto.
 Articolo 2
 Status giuridico e personalita' giuridica della Corte
 
 La  Corte  godra' di personalita' giuridica internazionale e della capacita'  giuridica  che  potra' essere necessaria per esercitare le sue  funzioni e conseguire i suoi obiettivi. In particolare, avra' la capacita'  di stipulare contratti, acquistare e liquidare beni mobili e immobili e partecipare a procedimenti legali.
 Articolo 3
 Disposizioni generali su privilegi e immunita' della Corte
 
 Nel  territorio  di  ciascuno  Stato  Parte  la  Corte  godra' dei privilegi   e  delle  immunita'  necessarie  per  conseguire  i  suoi obiettivi.
 Articolo 4
 Inviolabilita' della sede della Corte
 
 La sede della Corte sara' inviolabile.
 Articolo 5
 Bandiera, emblema e contrassegni
 
 La   Corte  sara'  autorizzata  ad  esporre  bandiera,  emblema  e contrassegni  nella  sua  sede  e  sui  veicoli  e gli altri mezzi di trasporto usati per scopi ufficiali.
 Articolo 6
 Immunita' della Corte, delle sue proprieta',
 dei suoi fondi e dei suoi beni
 
 1.  La  Corte,  le  sue  proprieta',  i suoi fondi ed i suoi beni, ovunque  siano  ubicati e da chiunque siano tenuti, saranno immuni da qualunque forma di processo legale, ad eccezione di ogni singolo caso in   cui  la  Corte  abbia  esplicitamente  rinunciato  alla  propria immunita'.  Resta  tuttavia  inteso che la rinuncia all'immunita' non sara' applicata a nessun provvedimento esecutivo.
 2.  Le  proprieta',  i  fondi  e i beni della Corte, ovunque siano ubicati  e da chiunque siano tenuti, saranno immuni da perquisizione, sequestro,  requisizione, confisca, esproprio e qualsiasi altra forma di    interferenza    esercitata    con    provvedimenti   esecutivi, amministrativi, giudiziari o legislativi.
 3.  Nella misura necessaria a svolgere le funzioni della Corte, le proprieta',  i fondi e i beni della Corte, ovunque siano ubicati e da chiunque    siano    tenuti,    saranno    esenti   da   restrizioni, regolamentazioni, controlli o moratorie di qualsiasi natura.
 Articolo 7
 Inviolabilita' di archivi e documenti
 
 Gli  archivi  della  Corte,  tutte  le  pratiche  e i documenti in qualsiasi  forma, nonche' i materiali inviati o ricevuti dalla Corte, da  essa  tenuti,  o  di  sua  proprieta', ovunque siano ubicati e da chiunque   siano   tenuti,  saranno  inviolabili.  La  sospensione  o l'assenza  di  tale  inviolabilita'  non  pregiudicheranno  le misure protettive  che la Corte puo' ordinare, in conformita' con lo Statuto e  le  Regole  di  procedura  e  prova,  nei confronti di documenti e materiali messi a disposizione della Corte o da essa usati.
 Articolo 8
 Esenzione da imposte, dazi doganali
 e restrizioni alle importazioni o esportazioni
 
 1. La Corte, i suoi beni, i suoi redditi e le altre proprieta', le sue  operazioni  e  transazioni  saranno  esenti  da tutte le imposte dirette,  che  comprendono,  fra  l'altro, le imposte sui redditi, le imposte  sui  capitali  e  le  imposte societarie, nonche' le imposte dirette  applicate  da autorita' locali e provinciali. Resta tuttavia inteso  che  la  Corte  non  chiedera' l'esenzione da imposte che, di fatto,  altro non sono se non oneri per servizi di utilita' pubblica, erogati a tasso fisso, in base alla quantita' dei servizi resi, e che possono essere specificamente individuati, descritti ed elencati.
 2.  La  Corte sara' esente da tutti i dazi doganali, dalle imposte sull'entrata  delle  importazioni  e  da  divieti  e restrizioni alle importazioni   ed   alle  esportazioni  degli  articoli  importati  o esportati dalla Corte per uso ufficiale e per le sue pubblicazioni.
 3.  I beni importati o acquistati in esenzione non saranno venduti o altrimenti liquidati nel territorio di uno Stato Parte, se non alle condizioni  concordate  con le autorita' competenti dello Stato Parte in questione.
 Articolo 9
 Rimborso di dazi e/o imposte
 
 1.  Di  norma,  la  Corte  non  chiedera'  l'esenzione da dazi e/o imposte  comprese  nel  prezzo  dei  beni  mobili  e immobili e dalle imposte  versate  per servizi resi. Cio' nonostante, quando la Corte, per  uso ufficiale, effettuera' acquisti ingenti di proprieta' e beni o  servizi  su  cui  sono  applicati  o  applicabili dazi e/o imposte identificabili,   gli   Stati   Parte  stipuleranno  adeguate  intese amministrative  per  l'esenzione  da  tali  tariffe o per il rimborso dell'importo del dazio e/o dell'imposta versata.
 2.  I  beni  acquistati  in  esenzione  o con rimborso non saranno venduti  o  altrimenti  liquidati,  se  non  in  conformita'  con  le condizioni  enunciate dallo Stato Parte che ha concesso l'esenzione o il  rimborso.  Non saranno concesse esenzioni o rimborsi per oneri su servizi di pubblica utilita' erogati alla Corte.
 Articolo 10
 Fondi e liberta' da restrizioni valutarie
 
 1.  Senza limitazioni dovute a controlli finanziari, regolamenti o moratorie  finanziarie  di alcun genere, durante lo svolgimento delle sue attivita' la Corte:
 a) potra'  detenere  fondi,  valuta  di  qualsiasi genere o oro e gestire conti in qualsiasi valuta;
 b) sara'  libera di trasferire i propri fondi, oro o valuta da un paese   all'altro,  ovvero  all'interno  di  qualsiasi  paese,  e  di convertire  qualunque  valuta  di  sua  proprieta' in qualsiasi altra valuta;
 c) potra'  ricevere, detenere, negoziare, trasferire, convert ire o trattare in altro modo obbligazioni ed altri titoli finanziari;
 d) godra'  di  un  trattamento  non  meno  favorevole  di  quello accordato  dallo  Stato  Parte interessato a qualsiasi organizzazione intergovernativa  o rappresentanza diplomatica in materia di tassi di cambio per le sue transazioni finanziarie.
 
 2.  Nell'esercitare i suoi diritti di cui al paragrafo 1, la Corte terra'  in  debito  conto  le  dichiarazioni  rese da qualsiasi Stato Parte,  nella  misura in cui ritenga che si possa dare effetto a tali dichiarazioni senza ledere gli interessi della Corte.
 Articolo 11
 Facilitazioni in materia di comunicazioni
 
 1.  Ai  fini  delle  sue  comunicazioni e della sua corrispondenza ufficiale la Corte, nel territorio di ciascuno Stato Parte, godra' di un  trattamento  non  meno favorevole di quello accordato dallo Stato Parte  interessato  a  tutte  le  organizzazioni  intergovernative  o rappresentanze  diplomatiche  in  materia  di  priorita',  tariffe  e imposte  applicabili  alla posta e a diverse forme di comunicazione e corrispondenza.
 2.  Alle comunicazioni o alla corrispondenza ufficiali della Corte non sara' applicata alcuna censura.
 3.  La Corte potra' usare tutti i mezzi di comunicazione adeguati, compresi  i  mezzi  di comunicazione elettronici, ed avra' diritto di usare codici o cifra per le sue comunicazioni e la sua corrispondenza ufficiali. Le comunicazioni e la corrispondenza ufficiali della Corte saranno inviolabili.
 4.  La Corte avra' diritto di inviare e ricevere corrispondenza ed altri   materiali  o  comunicazioni  tramite  corriere  o  in  valige sigillate,   che   godranno   degli  stessi  privilegi,  immunita'  e facilitazioni dei corrieri e delle valige diplomatiche.
 5.  La  Corte  avra'  diritto  di  gestire impianti radio ed altri impianti   di   telecomunicazione  su  qualsiasi  frequenza  ad  essa assegnata  dagli  Stati  Parte  in  conformita' con le loro procedure nazionali.  Gli  Stati Parte si adopereranno per assegnare alla Corte le frequenze di cui ha fatto richiesta, nella misura del possibile.
 Articolo 12
 Esercizio delle funzioni della Corte al di fuori della sua sede
 
 Nel  caso  in  cui  la  Corte,  in  conformita'  con l'articolo 3, paragrafo  3  dello  Statuto,  ritenga  auspicabile  riunirsi  in una localita' diversa dalla sua sede de L'Aia, Paesi Bassi, la Corte puo' concludere  con  lo Stato interessato un'intesa relativa alla messa a disposizione   di   strutture  adeguate  per  l'esercizio  delle  sue funzioni.
 Articolo 13
 Rappresentanti di Stati partecipanti all'Assemblea e suoi organi
 sussidiari e rappresentati di organizzazioni intergovernative
 
 1. I rappresentanti degli Stati Parte allo Statuto che partecipano alle   riunioni  dell'Assemblea  e  dei  suoi  organi  sussidiari,  i rappresentanti  di  altri Stati che possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea   e   dei   suoi  organi  sussidiari  in  qualita'  di osservatori,  in  conformita'  con l'Articolo 112, paragrafo 1, dello Statuto,   ed   i   rappresentanti   di   Stati   ed   organizzazioni intergovernative  invitati  alle  riunioni  dell'Assemblea e dei suoi organi  sussidiari,  nell'esercizio  delle  loro funzioni ufficiali e durante  il  viaggio  per  o  dal  luogo della riunione, godranno dei seguenti privilegi e immunita':
 a) immunita' da arresto o detenzione personale;
 b) immunita'  da  procedimenti  legali  di  qualsiasi  genere per parole pronunciate o scritte e per tutti gli atti da essi compiuti in veste ufficiale; tale immunita' continuera' ad essere accordata anche se  le persone interessate possano aver cessato di esercitare le loro funzioni di rappresentanti;
 c) inviolabilita' di tutte le pratiche e i documenti in qualunque forma;
 d) diritto  di  usare  codici  o  cifra,  di  ricevere pratiche e documenti  o  corrispondenza tramite corriere o in valige sigillate e di ricevere ed inviare comunicazioni in formato elettronico;
 e) esenzione   da   restrizioni   in   materia  di  immigrazione, registrazione  degli stranieri e obblighi di servizio nazionale nello Stato  Parte  che  stanno  visitando o attraverso il quale transitano nell'esercizio delle loro funzioni;
 f) degli stessi privilegi in materia di facilitazioni valutarie e cambiarie   accordati  ai  rappresentanti  di  Governi  stranieri  in missione ufficiale temporanea;
 g) delle  stesse  immunita' ed facilitazioni relative al bagaglio personale   accordate   agli   inviati  diplomatici  ai  sensi  della Convenzione di Vienna;
 h) della  stessa  protezione  e delle stesse facilitazioni per il rimpatrio  accordate  agli  agenti  diplomatici  in  tempo  di  crisi internazionale ai sensi della Convenzione di Vienna;
 i) di   altri   privilegi,   immunita'   e   facilitazioni,   non contrastanti  con quanto sopra, di cui godono gli agenti diplomatici, ma non del diritto di chiedere l'esenzione dai dazi doganali sui beni importati  (che  non  fanno  parte del bagaglio personale), ovvero da accise o imposte sulle vendite.
 
 2. Qualora l'applicazione di qualsiasi forma di tassazione dipenda dalla residenza, i periodi durante i quali i rappresentanti di cui al paragrafo  1, che partecipano alle riunioni dell'Assemblea e dei suoi organi  sussidiari,  si  trovano  in uno Stato Parte per espletare le loro funzioni non saranno considerati periodi di residenza.
 3.  Le  disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo non si  applicano  ai rapporti fra un rappresentante e le autorita' dello Stato  Parte  di  cui  egli  e'  cittadino  o  dello  Stato  Parte  o organizzazione  intergovernativa  di  cui  egli  e'  o  e'  stato  un rappresentante.
 Articolo 14
 Rappresentanti degli Stati che partecipano
 ai procedimenti della Corte
 
 I rappresentanti degli Stati che partecipano ai procedimenti della Corte,  nell'esercizio  delle  loro  funzioni  ufficiali e durante il viaggio  per  e  dal luogo dei procedimenti, godranno dei privilegi e delle immunita' di cui all'articolo 13.
 Articolo 15
 Giudici, Procuratore, vice Procuratori e Cancelliere
 
 1.   I   giudici,   il  Procuratore,  i  vice  Procuratori  ed  il Cancelliere,  durante  i  periodi  di  lavoro  per  la Corte o quelli relativi  ai  lavori  della  Corte, godranno degli stessi privilegi e delle   stesse  immunita'  accordate  ai  capi  delle  rappresentanze diplomatiche  e, alla scadenza dell'incarico, continueranno ad essere immuni   da  procedimenti  legali  di  qualunque  genere  per  parole pronunciate o scritte e per atti da essi compiuti in veste ufficiale.
 2.   Ai  giudici,  al  Procuratore,  ai  vice  Procuratori  ed  al Cancelliere ed ai membri delle loro famiglie facenti parte del nucleo familiare  saranno  concesse  tutte  le facilitazioni per lasciare il paese  in  cui  si  trovano e per entrare ed uscire dal paese dove la Corte  si  riunisce.  Nei  viaggi  connessi  all'esercizio delle loro funzioni,  i  giudici,  il  Procuratore,  i  vice  Procuratori  ed il Cancelliere,  in  tutti  gli  Stati  Parte  in cui si trovano a dover transitare,  godranno  di  tutti  i  privilegi,  le  immunita'  e  le facilitazioni  concesse  dagli Stati Parte agli agenti diplomatici in circostanze analoghe ai sensi della Convenzione di Vienna.
 3.  Ad  un  giudice,  al  Procuratore,  ai  vice  Procuratori o al Cancelliere che, per tenersi a disposizione della Corte, risiedano in uno  Stato  Parte diverso da quello di cui sono cittadini o residenti permanenti,  nonche'  ai membri della loro famiglia facenti parte del nucleo   familiare,   saranno   accordati   privilegi,   immunita'  e facilitazioni diplomatiche durante il periodo di residenza.
 4.   Ai  giudici,  al  Procuratore,  ai  vice  Procuratori  ed  al Cancelliere,  nonche' ai membri della loro famiglia facenti parte del nucleo  familiare,  saranno  accordate le stesse facilitazioni per il rimpatrio  in  tempi  di  crisi  internazionale accordate agli agenti diplomatici ai sensi della Convenzione di Vienna.
 5.  I paragrafi da 1 a 4 del presente articolo si applicheranno ai giudici   della   Corte  anche  dopo  la  scadenza  del  mandato,  se continueranno  ad  esercitare  le  loro  funzioni  in conformita' con l'articolo 36, paragrafo 10, dello Statuto.
 6.  Gli  stipendi,  gli  emolumenti e le indennita' corrisposte ai giudici,  al Procuratore, ai vice Procuratori ed al Cancelliere dalla Corte   saranno  esenti  da  tassazione.  Qualora  l'applicazione  di qualsiasi  forma  di  tassazione  dipenda  dalla residenza, i periodi durante  i  quali i giudici, il Procuratore, i vice Procuratori ed il Cancelliere  si  trovano  in  uno  Stato  Parte per espletare le loro finzioni  non  saranno considerati periodi di residenza ai fini della tassazione.  Gli  Stati Parte possono prendere in considerazione tali stipendi, emolumenti e indennita' ai fini del conteggio delle imposte da applicare ai redditi da altre fonti.
 7.  Gli Stati Parte non saranno obbligati ad esentare dall'imposta sui  redditi  le  pensioni o le annualita' corrisposte ad ex giudici, Procuratori e Cancellieri ed ai loro familiari a carico.
 Articolo 16
 Vice Cancelliere, personale dell'Ufficio del Procuratore
 e personale della Cancelleria
 
 1.  Il Vice Cancelliere, il personale dell'Ufficio del Procuratore e  il  personale  della  Cancelleria  godranno  dei  privilegi, delle immunita'    e    delle   facilitazioni   necessarie   per   svolgere indipendentemente le loro funzioni. Sara' concessa loro:
 a) l'immunita'  da arresto o detenzione personale e dal sequestro del bagaglio personale;
 b) l'immunita'  da  procedimenti  legali  di qualunque genere per parole pronunciate o scritte e per tutti gli atti da essi compiuti in veste  ufficiale;  tale immunita' continuera' ad essere concessa loro anche dopo che il loro servizio presso la Corte sara' terminato;
 c) l'inviolabilita'   per   tutte   le  pratiche  e  i  documenti ufficiali, in qualsiasi forma e materiale;
 d) l'esenzione da tassazione su stipendi, emolumenti e indennita' ad  essi corrisposte dalla Corte, Gli Stati Parte possono prendere in considerazione  tali  stipendi,  emolumenti  e indennita' ai fini del conteggio delle imposte da applicare ai redditi da altre fonti;
 e) l'esenzione dagli obblighi di servizio nazionale;
 f) insieme  con  i membri delle loro famiglie che fanno parte del nucleo  familiare,  l'esenzione dalle restrizioni sull'immigrazione o dalla registrazione degli stranieri;
 g) l'esenzione  dall'ispezione del bagaglio personale, tranne nel caso  in cui non sussistano gravi motivi per ritenere che il bagaglio contiene  articoli  la  cui  importazione o esportazione sono vietate dalla  legge  o controllate da regole di quarantena dello Stato Parte interessato;  in  tal caso, si svolgera' un'ispezione in presenza del funzionario in questione;
 h) gli  stessi  privilegi in materia di facilitazioni valutarie e cambiarie   concesse   ai  funzionari  di  rango  equiparabile  delle rappresentanze diplomatiche con sede nello Stato Parte interessato;
 i) insieme  con  i membri delle loro famiglie che fanno parte del nucleo  familiare,  le stesse facilitazioni per il rimpatrio concesse in  tempo  di  crisi  internazionale agli agenti diplomatici ai sensi della Convenzione di Vienna;
 j) il  diritto  di  importare  in esenzione da dazi e imposte, ad esclusione  dei  pagamenti per i servizi, il mobilio e i loro effetti al  momento  dell'assunzione  del primo incarico nello Stato Parte in questione,  e  di riesportarli nel loro paese di residenza permanente in esenzione da dazi e imposte.
 
 2. Gli Stati Parte non saranno obbligati ad esentare dalle imposte sui  redditi  le  pensioni  o  le annualita' corrisposte agli ex Vice Cancellieri, ai membri del personale dell'Ufficio del Procuratore, ai membri del personale della Cancelleria ed ai loro familiari a carico.
 Articolo 17
 Personale assunto localmente
 e non altrimenti incluso nel presente Accordo
 
 Al  Personale  assunto  localmente  dalla  Corte  e non altrimenti incluso   nel   presente   Accordo   sara'  concessa  l'immunita'  da procedimenti  legali per parole pronunciate o scritte e per tutti gli atti da essi compiuti in veste ufficiale per la Corte. Tale immunita' continuera'  ad  essere concessa loro anche dopo che il loro servizio presso  la  Corte  sara'  terminato per le attivita' svolte per conto della  Corte.  Durante  l'incarico,  saranno inoltre concesse loro le facilitazioni necessarie per poter svolgere indipendentemente le loro funzioni per la Corte.
 Articolo 18
 Avvocato e persone che assistono l'avvocato difensore
 
 1.   L'avvocato   godra'   dei  seguenti  privilegi,  immunita'  e facilitazioni,  nella  misura  necessaria  a svolgere le sue funzioni indipendentemente,  anche  durante  i  viaggi effettuati in relazione allo  svolgimento  delle  sue  funzioni  e  dietro  presentazione del certificato di cui al paragrafo 2 del presente articolo:
 a) immunita'  da  arresto  o detenzione personale e dal sequestro del bagaglio personale;
 b) immunita'  da  procedimenti  legali  di  qualsiasi  genere per parole  pronunciate  o scritte e per tutti gli atti compiuti in veste ufficiale;  tale immunita' continuera' ad essere accordata anche dopo che abbia cessato di esercitare le sue funzioni;
 c) inviolabilita'  di  pratiche e documenti, in qualunque forma e materiale, relativi all'esercizio delle sue funzioni;
 d) ai  fini  delle  comunicazioni relative allo svolgimento delle sue  funzioni di avvocato, del diritto di ricevere e inviare pratiche e documenti in qualsiasi forma;
 e) esenzione   dalle   restrizioni   sull'immigrazione   o  dalla registrazione degli stranieri;
 f) esenzioni  dall'ispezione  del  bagaglio personale, tranne nel caso  in  cui  sussistano  gravi  motivi per ritenere che il bagaglio contenga articoli la cui importazione o esportazione sono vietate per legge  o  controllate  da  regole  di  quarantena  dello  Stato Parte interessato;  in  tal  caso,  si  svolgera'  un'ispezione in presenza dell'avvocato in questione;
 g) gli  stessi  privilegi in materia di facilitazioni valutarie e cambiarie concesse ai rappresentanti di Governi stranieri in missione ufficiale temporanea;
 j) le stesse facilitazioni per il rimpatrio accordate agli agenti diplomatici   in   tempo  di  crisi  internazionale  ai  sensi  della Convenzione di Vienna.
 
 2.  All'atto  della  nomina  dell'avvocato,  in conformita' con lo Statuto, le Regole di procedura e prova ed i regolamenti della Corte, all'avvocato  sara' rilasciato un certificato firmato dal Cancelliere per  il  periodo  necessario per l'esercizio delle sue funzioni. Tale certificato  sara'  ritirato  se  l'incarico  o il mandato cesseranno prima della scadenza del certificato.
 3. Qualora l'applicazione di qualsiasi forma di tassazione dipenda dalla  residenza, i periodi durante i quali l'avvocato e' presente in uno Stato Parte per espletare le sue funzioni non saranno considerati periodi  di  residenza.  Le  disposizioni  del  presente  articolo si applicheranno,   mutatis   mutandis,   alle   persone  che  assistono l'avvocato difensore, in conformita' con la regola 22 delle
 4. Regole di procedura e prova.
 Articolo 19
 Testimoni
 
 1.  I  testimoni  godranno  dei  seguenti  privilegi,  immunita' e facilitazioni  nella  misura in cui cio' sia necessario per comparire dinanzi  alla Corte per rendere testimonianza, anche durante i viaggi effettuati per comparire dinanzi alla Corte, dietro presentazione del certificato di cui al paragrafo 2 del presente articolo:
 a) immunita' da arresto o detenzione personale;
 b) fatto  salvo  il successivo comma (d), immunita' dal sequestro del  bagaglio  personale,  tranne  nel  caso  in cui sussistano gravi motivi  per  ritenere  che  il  bagaglio  contenga  articoli  la  cui importazione  o  esportazione sono vietate per legge o controllate da regole di quarantena dello Stato Parte interessato;
 c) immunita'  da  procedimenti  legali  di  qualunque  genere per parole  pronunciate  o  scritte e per tutti gli atti da essi compiuti durante la deposizione; tale immunita' continuera' ad essere concessa loro  anche  dopo  che  siano  comparsi ed abbiano reso testimonianza dinanzi alla Corte;
 d) inviolabilita'  di  pratiche e documenti, in qualunque forma e materiale, relativi alla loro testimonianza;
 e) ai  fini  delle comunicazioni con la Corte e con l'avvocato in relazione  alla  loro  deposizione, del diritto di ricevere e inviare pratiche e documenti in qualsiasi forma;
 f) esenzione   dalle   restrizioni   sull'immigrazione   o  dalla registrazione  degli  stranieri per i viaggi effettuati ai fini della deposizione;
 g) delle  stesse  facilitazioni  per  il rimpatrio accordate agli agenti  diplomatici  in  tempo di crisi internazionale ai sensi della Convenzione di Vienna.
 
 2.  I  testimoni che godono dei privilegi, delle immunita' e delle facilitazioni  di  cui  al  paragrafo 1 del presente articolo saranno dotati dalla Corte di un documento attestante che la loro presenza e' richiesta  dalla  Corte  e in cui si specifichi il periodo durante il quale tale presenza e' necessaria.
 Articolo 20
 Vittime
 
 1.  Le  vittime che partecipano ai procedimenti in conformita' con le  regole  da 89 a 91 delle Regole di procedura e prova godranno dei seguenti  privilegi,  immunita'  e  facilitazioni nella misura in cui cio' sia necessario per comparire dinanzi alla Corte, anche durante i viaggi   effettuati   per   comparire   dinanzi  alla  Corte,  dietro presentazione  del  certificato  di  cui  al paragrafo 2 del presente articolo:
 a) immunita' da arresto o detenzione personale;
 b) immunita'  dal  sequestro  del  bagaglio personale, tranne nel caso  in  cui  sussistano  gravi  motivi per ritenere che il bagaglio contenga articoli la cui importazione o esportazione sono vietate per legge  o  controllate  da  regole  di  quarantena  dello  Stato Parte interessato;
 c) immunita'  da  procedimenti  legali  di  qualunque  genere per parole  pronunciate  o  scritte e per tutti gli atti da essi compiuti durante   la   loro  comparsa  dinanzi  alla  Corte;  tale  immunita' continuera'  ad  essere  concessa  loro  anche  dopo la loro comparsa dinanzi alla Corte;
 d) esenzione   dalle   restrizioni   sull'immigrazione   o  dalla registrazione   degli  stranieri  durante  i  viaggi  effettuati  per comparire dinanzi alla Corte.
 
 2.  Le  vittime che partecipano ai procedimenti in conformita' con le  regole  da 89 a 91 delle Regole di procedura e prova e che godono dei  privilegi,  delle  immunita'  e  delle  facilitazioni  di cui al paragrafo  1  del  presente articolo saranno dotati dalla Corte di un documento  attestante  la  loro  partecipazione ai procedimenti della Corte e che specifichi la durata di tale partecipazione.
 Articolo 21
 Esperti
 
 1.  Agli  esperti  che  espletano  le  loro  funzioni per la Corte saranno  concessi  i  seguenti  privilegi,  immunita' e facilitazioni nella  misura  necessaria  allo  svolgimento  indipendente delle loro funzioni,  anche  durante  i viaggi effettuati in relazione alle loro funzioni,  dietro presentazione del certificato di cui al paragrafo 2 del presente articolo:
 a) immunita'  da  arresto  o detenzione personale e dal sequestro del bagaglio personale;
 b) immunita'  da  procedimenti  legali  di  qualunque  genere per parole  pronunciate  o  scritte e per tutti gli atti da essi compiuti durante  lo  svolgimento  delle  loro  funzioni  per  la  Corte; tale immunita'  continuera' ad essere concessa loro anche dopo che le loro funzioni saranno cessate;
 c) inviolabilita' di pratiche e documenti ufficiali, in qualunque forma  e materiale, relativi all'esercizio delle loro funzioni per la Corte;
 d) ai  fini  delle  comunicazioni  con  la  Corte,  il diritto di ricevere  e  inviare  pratiche  e  documenti  in  relazione alle loro funzioni  per  la  Corte  in  qualsiasi  forma  e  materiale, tramite corriere o in valige sigillate;
 e) esenzioni  dall'ispezione  del  bagaglio personale, tranne nel caso  in  cui  sussistano  gravi  motivi per ritenere che il bagaglio contenga articoli la cui importazione o esportazione sono vietate per legge  o  controllate  da  regole  di  quarantena  dello  Stato Parte interessato;  in  tal  caso,  si  svolgera'  un'ispezione in presenza dell'esperto in questione;
 f) gli  stessi  privilegi in materia di facilitazioni valutarie e cambiarie   concesse  ai  rappresentanti  dei  Governi  stranieri  in missione ufficiale temporanea;
 g) le stesse facilitazioni per il rimpatrio accordate agli agenti diplomatici   in   tempo  di  crisi  internazionale  ai  sensi  della Convenzione di Vienna;
 h) l'esenzione   dalle   restrizioni  sull'immigrazione  o  dalla registrazione  degli  stranieri in relazione alle loro funzioni, come specificato  nel  documento  di  cui  al  paragrafo  2  del  presente articolo.
 
 2.  Gli  esperti che godono dei privilegi, delle immunita' e delle facilitazioni  di  cui  al  paragrafo 1 del presente articolo saranno muniti  dalla  Corte di un documento attestante che stanno espletando le loro funzioni per la Corte, e in cui si specifichi la durata delle loro funzioni.
 Articolo 22 Altre persone la cui presenza e' richiesta presso la sede della Corte
 
 1.  Alle altre persone la cui presenza e' richiesta presso la sede della  Corte,  nella  misura  necessaria  ai fini della loro presenza presso  la sede della Corte, compresi i periodi di viaggio effettuati in  relazione  alla  loro  presenza, saranno concessi i privilegi, le immunita'  e  le facilitazioni previste all'articolo 20, paragrafo 1, commi  da  (a)  a  (d) del presente Accordo, dietro presentazione del documento di cui al paragrafo 2 del presente articolo.
 2.  Le  altre  persone la cui presenza e' richiesta presso la sede della Corte saranno munite dalla Corte di un documento attestante che la loro presenza e' richiesta presso la sede della Corte, e in cui si specifichi il periodo durante il quale tale presenza e' necessaria.
 Articolo 23
 Cittadini e residenti permanenti
 
 Al momento della firma, della ratifica, accettazione, approvazione o accessione, ogni Stato puo' dichiarare che:
 (a) fermo restando il paragrafo 6 dell'articolo 15 e il paragrafo 1  (d)  dell'articolo 16, le persone di cui agli articoli 15, 16, 18, 19  e  21  nel  territorio  dello Stato Parte di cui sono cittadini o residenti   permanenti   godranno   solo  dei  seguenti  privilegi  e immunita',  nella  misura  necessaria  allo  svolgimento indipendente delle  loro  funzioni,  ovvero  alla  loro  comparsa  o testimonianza dinanzi alla Corte:
 (i) immunita' da arresto e detenzione personale;
 (ii) immunita'  da  procedimenti  legali di qualunque genere per parole  pronunciate  o  scritte e per tutti gli atti da esse compiuti durante  lo  svolgimento  delle  loro  funzioni  per la Corte, ovvero durante  la loro comparsa o testimonianza; tale immunita' continuera' ad  essere  concessa  anche  dopo  che le loro funzioni per la Corte, ovvero la loro comparsa o testimonianza saranno terminate;
 (iii) inviolabilita' di pratiche e documenti, in qualunque forma e materiale, relativi all'esercizio delle loro funzioni per la Corte, ovvero alla loro comparsa o testimonianza dinanzi ad essa;
 (iv) ai  fini delle comunicazioni con la Corte e, per le persone di  cui  all'articolo  19,  con  il  loro  avvocato in relazione alla testimonianza, il diritto di ricevere e inviare pratiche in qualsiasi forma.
 (b) Le persone di cui agli articoli 20 e 22, nel territorio dello Stato  Parte  di  cui sono cittadini o residenti permanenti, godranno solo  dei seguenti privilegi e immunita' nella misura necessaria alla loro comparsa dinanzi alla Corte:
 (i) immunita' da arresto e detenzione personale;
 (ii) immunita'  da  procedimenti legali per parole pronunciate o scritte  e  per  tutti  gli  atti  da  esse  compiuti durante la loro comparsa  dinanzi  alla  Corte;  tale immunita' continuera' ad essere concessa anche dopo la loro comparsa dinanzi alla Corte.
 Articolo 24
 Cooperazione con le autorita' degli Stati Parte
 
 1.  La  Corte  cooperera'  in  qualsiasi  momento con le autorita' competenti  degli  Stati  Parte  per  agevolare  l'applicazione ed il rispetto  delle  loro  leggi  ed  impedire il verificarsi di abusi in relazione  ai  privilegi, alle immunita' ed alle facilitazioni di cui al presente Accordo.
 2.  Fermi restando i loro privilegi e le loro immunita', e' dovere di tutte le persone che godono dei privilegi e delle immunita' di cui al  presente Accordo rispettare le leggi ed i regolamenti dello Stato Parte nel cui territorio si trovano per le attivita' della Corte o il cui  territorio  si  trovano ad attraversare per tali attivita'. Esse sono  inoltre  tenute  a non interferire negli affari interni di tale Stato.
 Articolo 25
 Rinuncia ai privilegi e alle immunita' di cui agli articoli 13 e 14
 
 I  privilegi  e  le  immunita'  previsti agli articoli 13 e 14 del presente Accordo sono accordati ai rappresentanti degli Stati e delle organizzazioni intergovernative non a beneficio personale dei singoli stessi,  ma  al  fine di salvaguardare l'esercizio indipendente delle funzioni  da  essi  svolte in relazione ai lavori dell'Assemblea, dei suoi organi sussidiari e della Corte. Di conseguenza, gli Stati Parte non  solo  hanno  il  diritto,  ma  anche  il dovere di rinunciare ai privilegi  ed  alle immunita' dei loro rappresentanti in ogni caso in cui,  a  parere  di quegli Stati, essi ostacolerebbero il corso della giustizia  e  ad  essi  si  possa  rinunciare  senza  pregiudicare le finalita'  per  le  quali sono stati accordati privilegi e immunita'. Agli   Stati   che  non  sono  parte  al  presente  Accordo  ed  alle organizzazioni  intergovernative  vengono  concessi  i privilegi e le immunita'  previsti  agli  articoli  13 e 14 del presente Accordo con l'intesa che assumano lo stesso obbligo relativamente alla rinuncia.
 Articolo 26
 Rinuncia ai privilegi e alle immunita'
 di cui agli articoli da 15 a 22
 
 1.  I  privilegi  e le immunita' previsti agli articoli da 15 a 22 del  presente  Accordo  vengono  concessi  nell'interesse della buona amministrazione  della  giustizia  e  non  a  beneficio personale dei singoli  stessi.  A  tali privilegi e immunita' si puo' rinunciare in conformita'  con  l'articolo  48, paragrafo 5, dello Statuto e con le disposizioni  del presente articolo, e la rinuncia e' obbligatoria in ogni  singolo caso in cui essi impedirebbero il corso della giustizia e  ad essi si possa rinunciare senza pregiudicare le finalita' per le quali sono stati accordati.
 2. Possono rinunciare a privilegi e immunita':
 a) nel  caso  di  un  giudice  o  del Procuratore, la maggioranza assoluta dei giudici;
 b) nel caso del Cancelliere, la Presidenza;
 c) nel caso dei Vice Procuratori e del personale dell'Ufficio del Procuratore, il Procuratore;
 d) nel   caso   del   Vice  Cancelliere  e  del  personale  della Cancelleria, il Cancelliere;
 e) nel  caso del personale di cui all'articolo 17, l'organo della Corte che assume tale personale;
 f) nel   caso   dell'avvocato   e  delle  persone  che  assistono l'avvocato difensore, la Presidenza;
 g) nel caso dei testimoni e delle vittime, la Presidenza;
 h) nel  caso  degli  esperti, il capo dell'organo della Corte che nomina gli esperti;
 i) nel  caso  delle  altre  persone  la cui presenza e' richiesta presso la sede della Corte, la Presidenza.
 Articolo 27
 Sicurezza sociale
 
 A  partire  dalla  data  in  cui la Corte istituisce un sistema di sicurezza  sociale,  le  persone  di  cui  agli  articoli 15, 16 e 17 saranno  esenti  da  tutti  i  contributi  obbligatori  da versare ai sistemi di sicurezza sociale nazionale per i servizi resi alla Corte.
 Articolo 28
 Notifica
 
 Il Cancelliere comunichera' periodicamente a tutti gli Stati Parte le  categorie  e  i  nomi  dei  giudici,  del  Procuratore,  dei Vice Procuratori,  del  Cancelliere,  del  Vice Cancelliere, del personale dell'Ufficio del Procuratore, del personale della Cancelleria e degli avvocati, a cui si applicano le disposizioni del presente Accordo. Il Cancelliere   comunichera'  altresi'  a  tutti  gli  Stati  Parte  le informazioni riguardanti le modifiche di status di dette persone.
 Articolo 29
 Lasciapassare
 
 Gli Stati Parte riconosceranno ed accetteranno i lasciapassare o i titoli  di  viaggio  delle  Nazioni  Unite  rilasciati dalla Corte ai giudici, al Procuratore, ai Vice Procuratori, al Cancelliere, al Vice Cancelliere, al personale dell'Ufficio del Procuratore e al personale della Cancelleria come titoli di viaggio validi.
 Articolo 30
 Visti
 
 Le  richieste  di  visti  o  i permessi di entrata uscita, qualora necessari,  presentate  da  tutte  le persone che sono in possesso di lasciapassare  delle  Nazioni Unite o di titoli di viaggio rilasciati dalla  Corte,  nonche'  dalle persone di cui agli articoli da 18 a 22 del  presente  Accordo,  munite di certificato rilasciato dalla Corte attestante  che  viaggiano  per  conto  della Corte, saranno trattate dagli  Stati Parte quanto piu' celermente possibile e i visti saranno concessi gratuitamente.
 Articolo 31
 Composizione delle controversie con stati terzi
 
 La   Corte,   fermi   restando   i  poteri  e  le  responsabilita' dell'Assemblea  di cui allo Statuto, elaborera' disposizioni relative a modalita' adeguate di composizione di:
 (a) controversie  derivanti  da contratti o altre controversie di diritto privato di cui la Corte e' una parte;
 (b) controversie  che  coinvolgono  persone  di  cui  al presente Accordo  che,  in virtu' della loro posizione o mansione ufficiale in relazione  alla  Corte,  godono di immunita', nel caso in cui ad essa non sia stata fatta rinuncia.
 Articolo 32
 Soluzione di divergenze di interpretazione
 o applicazione del presente Accordo
 
 1.   Tutte   le   divergenze   derivanti   dall'interpretazione  o dall'applicazione  del  presente  Accordo fra due o piu' Stati Parte, ovvero  fra  la  Corte  e  uno  Stato  Parte  saranno risolte tramite consultazione, negoziato o altre modalita' di composizione concordate
 2.  Qualora  la divergenza non venga risolta in conformita' con il paragrafo  1  del  presente articolo entro i tre mesi successivi alla richiesta  scritta  di  una  delle  parti alla divergenza, essa sara' deferita,  su  richiesta  di  una  delle  due  parti, ad un tribunale arbitrale,  in  base  alla procedura enunciata nei paragrafi da 3 a 6 del presente articolo.
 3  Il  tribunale arbitrale sara' composto da tre membri: un membro sara'  scelto  da  ciascuna  parte  alla  divergenza ed il terzo, che fungera'  da  presidente  del tribunale, sara' scelto dagli altri due membri.  Qualora una delle due parti non abbia nominato un membro del tribunale  trascorsi  due  mesi  dalla nomina di un membro dell'altra parte,   quest'ultima   puo'   invitare  il  Presidente  della  Corte Internazionale di Giustizia a provvedere alla nomina. Qualora i primi due  membri  non concordino sulla nomina del presidente del tribunale entro  due  mesi  dalla loro nomina, una delle parti puo' invitare il Presidente  della  Corte  Internazionale  di Giustizia a scegliere il presidente.
 4.  Tranne nel caso in cui le parti alla divergenza non concordino diversamente,  il tribunale arbitrale stabilira' le proprie procedure e le spese saranno a carico delle parti, in base alla valutazione del tribunale.
 5.  Il  tribunale arbitrale, che decidera' a maggioranza dei voti, perverra' ad una decisione sulla divergenza in base alle disposizioni del   presente  Accordo  ed  alle  norme  di  diritto  internazionale applicabili.  La decisione del tribunale arbitrale sara' definitiva e vincolante per le parti alla divergenza.
 6.  La  decisione  del  tribunale  arbitrale sara' comunicata alle parti alla divergenza, al Cancelliere e al Segretario Generale.
 Articolo 33
 Applicabilita' del presente Accordo
 
 Il   presente   Accordo   non   pregiudica  le  norme  di  diritto internazionale   pertinenti,   incluso   il   diritto  internazionale umanitario.
 Articolo 34
 Firma, ratifica, accettazione, approvazione o accessione
 
 1.  Il presente Accordo sara' aperto alla firma di tutti gli Stati dal  10 settembre 2002 al 30 giugno 2004 presso la Sede delle Nazioni Unite di New York.
 2.  Il  presente  Accordo  e'  soggetto a ratifica, accettazione o approvazione  degli  Stati  firmatari.  Gli  strumenti  di  ratifica, accettazione  o  approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale.
 3. Il presente Accordo restera' aperto all'accessione di tutti gli Stati.  Gli  strumenti  di  accessione  saranno  depositati presso il Segretario Generale.
 Articolo 35
 Entrata in vigore
 
 1.  Il  presente  Accordo entrera' in vigore trenta giorni dopo la data  di  deposito  del  decimo  strumento di ratifica, accettazione, approvazione o accessione presso Segretario Generale.
 2.  Per  ogni  Stato  che  ratifica,  accetta, approva il presente Accordo  o  vi  accede  dopo  il  deposito  del  decimo  strumento di ratifica, accettazione, approvazione o accessione, l'Accordo entrera' in  vigore  il  trentesimo  giorno successivo al deposito del proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o accessione presso il Segretario Generale.
 Articolo 36
 Emendamenti
 
 1.  Ogni Stato Parte, tramite comunicazione scritta indirizzata al Segretariato  dell'Assemblea,  puo'  proporre emendamenti al presente Accordo.  Il  Segretariato  diramera'  tale comunicazione a tutti gli Stati  Parte  e  all'Ufficio  dell'Assemblea,  e chiedera' agli Stati Parte  di  far  sapere  al  Segretariato  se  sono  favorevoli ad una Conferenza di Riesame degli Stati Parte per discutere la proposta.
 2.  Qualora, entro tre mesi dalla data di diramazione da parte del Segretariato  dell'Assemblea,  la maggioranza degli Stati Parte avra' comunicato  al Segretariato di essere favorevole ad una Conferenza di Riesame,  il  Segretariato ne informera' l'Ufficio dell'Assemblea, ai fini  della  convocazione  di  tale Conferenza in concomitanza con la successiva seduta ordinaria o straordinaria dell'Assemblea.
 3.   Un   emendamento   su   cui  non  sia  possibile  raggiungere l'unanimita'  potra' essere adottato a maggioranza di due terzi degli Stati  Parte  presenti  e  votanti,  a condizione che sia presente la maggioranza degli Stati Parte.
 4.   L'Ufficio   dell'Assemblea   comunichera'  immediatamente  al Segretario  Generale  gli emendamenti adottati dagli Stati Parte alla Conferenza  di  Riesame. Il Segretario Generale diramera' a tutti gli Stati  Parte  ed  agli  Stati  firmatari  l'emendamento adottato alla Conferenza di Riesame.
 5.  Un  emendamento  entrera' in vigore per gli Stati Parte che lo hanno  ratificato  o  accettato  sessanta giorni dopo che i due terzi degli  Stati  che  erano Parte alla data di adozione dell'emendamento avranno depositato gli strumenti di ratifica o accettazione presso il Segretario Generale.
 6. Per ogni Stato Parte che ratifica o accetta un emendamento dopo il   deposito  del  numero  richiesto  di  strumenti  di  ratifica  o accettazione, l'emendamento entrera' in vigore il sessantesimo giorno successivo al deposito del suo strumento di ratifica o accettazione.
 7.  Uno  Stato  Parte  che  diventa Parte al presente Accordo dopo l'entrata in vigore di un emendamento in conformita' con il paragrafo 5,  se  quello  Stato  non  avra' manifestato una intenzione diversa, sara' considerato:
 a) una Parte al presente Accordo in tal modo emendato;
 b) una  Parte all'Accordo non emendato nei confronti di qualsiasi Stato Parte non vincolato dall'emendamento.
 Articolo 37
 Denuncia
 
 1.  Uno  Stato  Parte,  tramite  notifica  scritta  indirizzata al Segretario Generale, puo' denunciare il presente Accordo. La denuncia avra'  effetto  un  anno  dopo  la  data di ricezione della notifica, tranne  nel  caso  in cui nella notifica non sia specificata una data successiva.
 2.  La  denuncia  non  incidera'  in alcun modo sul dovere di ogni Stato  Parte  di  ottemperare  ad ogni obbligo contenuto nel presente Accordo,  a  cui sarebbe soggetto ai sensi del diritto internazionale indipendentemente dal presente Accordo.
 Articolo 38
 Depositario
 
 Il Segretario Generale sara' il depositario del presente Accordo.
 Articolo 39
 Testi autentici
 
 L'originale del presente Accordo, i cui esemplari in lingua araba, cinese,  inglese,  francese,  russa e spagnola fanno ugualmente fede, sara' depositato presso il Segretario Generale.
 
 IN  FEDE  DI CHE i sottoscritti, all'uopo debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Accordo.
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