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| Gazzetta n. 74 del 29 marzo 2006 (vai al sommario) |  |  |  | TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 6 marzo 2006, n. 68 |  | Testo  del  decreto-legge  6  marzo 2006, n. 68 (Gazzetta Ufficiale - serie  generale  - n. 54 del 6 marzo 2006) coordinato con la legge di conversione  24  marzo  2006,  n.  127  (in  questa  stessa  Gazzetta Ufficiale alla pag. 21), recante: «Misure urgenti per il reimpiego di lavoratori ultracinquantenni e proroga dei contratti di solidarieta', nonche' disposizioni finanziarie». |  | 
 |  |  |  | Avvertenza: 
 Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni  sulla  promulgazione  delle  leggi, sull'emanazione dei decreti   del  Presidente  della  Repubblica  e  nelle  pubblicazioni ufficiali  della  Repubblica  italiana,  approvato  con  decreto  del Presidente  della  Repubblica  28 dicembre  1985,  n.  1092,  nonche' dell'art.  10,  comma 3,  del  medesimo  testo unico, al solo fine di facilitare  la  lettura  sia  delle  disposizioni  del decreto-legge, integrate  con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di  quelle  richiamate  nel  decreto,  trascritte nelle note. Restano invariati   il  valore  e  l'efficacia  degli  atti  legislativi  qui riportati.
 Le  modifiche  apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
 Tali modifiche sul terminale sono riportate tra i segni ((...)).
 A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina  dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del  Consiglio  dei  Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione  hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
 Art. 1.
 1.  Al  fine di garantire l'occupabilita' dei lavoratori adulti che compiono  cinquanta  anni entro il 31 dicembre 2006, il Ministero del lavoro  e  delle politiche sociali promuove, in collaborazione con la propria  agenzia  tecnica  strumentale  Italia  lavoro,  un Programma sperimentale  per il sostegno al reddito, finalizzato al reimpiego di 3.000   lavoratori  sulla  base  di  accordi  sottoscritti  entro  il ((31 marzo  2006  tra  il  Ministero  del  lavoro  e  delle politiche sociali,  le organizzazioni comparativamente piu' rappresentative dei lavoratori  e  le  imprese, ove non abbiano cessato l'attivita'.)) Il Programma  si  articola  nei  periodi di cui al comma 3. Tali accordi individuano  i  lavoratori  che,  previa  cessazione  del rapporto di lavoro,   passano  al  Programma  di  reimpiego  e  le  modalita'  di partecipazione al Programma stesso delle aziende interessate, nonche' gli  obiettivi  di  reimpiego da conseguire. Il Ministro del lavoro e delle  politiche sociali approva entro il ((15 aprile 2006)) il piano di riparto tra le imprese interessate del contingente numerico di cui al presente comma.
 2.  Le  attivita'  orientate  al reimpiego dei lavoratori di cui al comma  1 sono svolte dalle agenzie del lavoro e dagli altri operatori autorizzati  o  accreditati  ai  sensi degli articoli 4, 5, 6 e 7 del decreto  legislativo  10 settembre  2003,  n.  276, anche avvalendosi della  Borsa del lavoro, incaricati dalle imprese che conferiscono al Programma  lavoratori  in  esubero  ovvero, anche in raccordo con gli operatori  autorizzati  o accreditati, dai centri per l'impiego delle province competenti, dalle regioni e dai Fondi interprofessionali per la  formazione  continua.  I soggetti pubblici operano sulla base dei compiti istituzionali e delle risorse finanziarie ordinarie.
 3.  Al  termine  dei  periodi di cui all'art. 7, commi 1 e 2, della legge  23 luglio  1991, n. 223, e al termine del triennio successivo, gli  accordi di cui al comma 1 sono sottoposti a verifiche per quanto attiene  alle  attivita'  di  reimpiego  e,  sulla base dei risultati raggiunti,   il  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali procedera'  per i lavoratori interessati alla eventuale proroga delle successive fasi del Programma sperimentale per il sostegno al reddito finalizzato al reimpiego.
 4.  Il sostegno al reddito dei lavoratori nel periodo del Programma di  cui al comma 1 e' assicurato per i periodi successivi a quelli di cui  all'art.  7,  commi  1  e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, nella   misura   dell'ultima   mensilita'  di  mobilita'  erogata  al lavoratore  interessato,  fino  al  perfezionamento  dei  processi di ((fuoriuscita  dal Programma)) e comunque non oltre il raggiungimento dei  requisiti  di  cui  ai  commi  da  6 a 9 dell'art. 1 della legge 23 agosto  2004,  n.  243.  Al termine dei periodi di cui all'art. 7, commi  1  e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, gli oneri relativi al  sostegno  al  reddito  dei  lavoratori  di  cui  al  comma 1, che ricomprendono  la contribuzione figurativa, sono posti a carico delle imprese,  con  l'esclusione  delle  imprese sottoposte alle procedure concorsuali  di cui all'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223, ed alle  procedure  di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, ed  al  decreto-legge  23 dicembre  2003,  n.  347,  convertito,  con modificazioni,  dalla  legge  18 febbraio 2004, n. 39. A tali imprese sono riservate 1.300 delle unita' indicate nel comma 1.
 5. Ai lavoratori di cui al comma 1, il diritto di precedenza di cui all'art.  15,  sesto  comma, della legge 29 aprile 1949, n. 264, come modificato  dall'art. 6, comma 4, del decreto legislativo 19 dicembre 2002,  n. 297, si applica per i primi ventiquattro mesi di attuazione del Programma.
 6.  Ai  lavoratori  di cui al comma 1 si applica l'art. 1-quinquies del   decreto-legge   5 ottobre   2004,   n.   249,  convertito,  con modificazioni,  dalla  legge 3 dicembre 2004, n. 291, ((tenendo conto delle competenze acquisite dai lavoratori stessi.))
 7.  All'art.  1-quinquies del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito,  con  modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
 «1-bis.  Nei casi di cui al comma 1, i responsabili della attivita' formativa,  le  agenzie  per  il  lavoro  ovvero  i  datori di lavoro comunicano  direttamente  all'I.N.P.S.  e,  in  caso di mobilita', al servizio  per  l'impiego  territorialmente  competente  ai fini della cancellazione  dalle  liste,  i  nominativi  dei soggetti che possono essere  ritenuti decaduti dai trattamenti previdenziali. A seguito di detta  comunicazione  l'I.N.P.S.  dichiara la decadenza dai medesimi, dandone comunicazione agli interessati.
 1-ter.  Avverso  gli  atti di cui al comma 1-bis e' ammesso ricorso entro  ((quaranta  giorni))  alle  direzioni  provinciali  del lavoro territorialmente  competenti  che  decidono,  in  via definitiva, nei ((trenta  giorni)) successivi alla data di presentazione del ricorso. La  decisione  del  ricorso e' comunicata all'I.N.P.S. e, nel caso di mobilita', al competente servizio per l'impiego.
 1-quater.  La  mancata  comunicazione  di  cui  al  comma  1-bis e' valutata ai fini della verifica del corretto andamento dell'attivita' svolta  da  parte  delle  agenzie per il lavoro ai sensi dell'art. 4, comma 5, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.».
 8.  I  lavoratori di cui al comma 1 che sono transitati ad un altro rapporto  di lavoro, comunque definito, hanno diritto a rientrare nel Programma  di  sostegno al reddito ((di cui al medesimo comma 1)) nel caso  in  cui questo rapporto di lavoro sia venuto meno per cause non imputabili alla volonta' del lavoratore.
 9.  I  lavoratori  di  cui  al  comma  1 possono prestare attivita' lavorativa  temporanea  ed  occasionale  cumulando  il trattamento di sostegno  al reddito con la retribuzione o il compenso spettante, nel limite  massimo complessivo dell'ultima retribuzione aggiornata sulla base  dell'indice  dei  prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati  calcolato  dall'ISTAT.  Gli importi percepiti superiori al limite  complessivo  di  cui  al  comma  1  riducono  l'ammontare del trattamento  di sostegno al reddito. In capo al datore di lavoro o al lavoratore  in  caso  di lavoro autonomo permane l'onere contributivo per  l'ammontare  percepito  dal lavoratore con contestuale riduzione percentuale dell'accantonamento da parte dell'I.N.P.S. dei contributi figurativi.
 10. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 1 a 9, pari a ((1.300.000  euro))  per l'anno 2006, a ((2.600.000 euro)) per l'anno 2007  e  a  ((15,6))  milioni  di euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede  a valere sulle risorse di cui all'art. 68, comma 4, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144, come modificato dall'art. 78, comma  18, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Le predette risorse, pari a ((1.300.000 euro)) per l'anno 2006, a ((2.600.000)) milioni di euro  per  l'anno  2007  e  a  ((15,6  milioni  di euro)) a decorrere dall'anno 2008, affluiscono al bilancio dell'Istituto nazionale della previdenza  sociale  (INPS),  e  ad esse viene data apposita evidenza contabile.  L'I.N.P.S.  provvede  al  monitoraggio  delle  domande di accesso  al  sostegno al reddito di cui al comma 4. Le risultanze del monitoraggio   sono  comunicate  al  Ministero  del  lavoro  e  delle politiche  sociali  ed  al  Ministero  dell'economia e delle finanze, anche  ai  fini  dell'adozione  dei  provvedimenti  correttivi di cui all'art.  11-ter,  comma  7,  della  legge  5  agosto 1978, n. 468, e successive  modificazioni, ovvero delle misure correttive da assumere ai  sensi  dell'art.  11,  comma 3, lettera i-quater), della medesima legge   n.  468  del  1978.  Limitatamente  al  periodo  strettamente necessario  all'adozione  dei predetti provvedimenti correttivi, alle eventuali  eccedenze  di  spesa  si  provvede mediante corrispondente rideterminazione, da effettuare con decreto del Ministro del lavoro e delle  politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,  degli  interventi  posti  a  carico  del  Fondo  per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993,  n.  148,  convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
 11. ((All'art. 3, comma 136, primo periodo, della legge 24 dicembre 2003,  n.  350, e successive modificazioni,)) le parole: «31 dicembre 2005» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2006». A tale fine e'  autorizzata  per  l'anno  2006  la  spesa di 35 milioni di euro a valere  sul  Fondo  per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge  20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, ((come rifinanziato dalla tabella D allegata alla legge 23 dicembre 2005, n. 266.))
 
 
 
 Riferimenti normativi:
 
 -  Si  riporta  il  testo  degli articoli 4, 5, 6 e 7 del decreto legislativo  10 settembre  2003,  n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia  di  occupazione  e  mercato  del  lavoro,  di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30):
 «Art.  4  (Agenzie  per  il lavoro). - 1. Presso il Ministero del lavoro  e delle politiche sociali e' istituito un apposito albo delle agenzie  per  il  lavoro ai fini dello svolgimento delle attivita' di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale, supporto  alla  ricollocazione  professionale.  Il  predetto  albo e' articolato in cinque sezioni:
 a) agenzie   di   somministrazione  di  lavoro  abilitate  allo svolgimento di tutte le attivita' di cui all'art. 20;
 b) agenzie  di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato abilitate a svolgere esclusivamente una delle attivita' specifiche di cui all'art. 20, comma 3, lettere da a) a h);
 c) agenzie di intermediazione;
 d) agenzie di ricerca e selezione del personale;
 e) agenzie di supporto alla ricollocazione professionale.
 2.  Il  Ministero  del  lavoro e delle politiche sociali rilascia entro  sessanta  giorni  dalla  richiesta e previo accertamento della sussistenza  dei  requisiti giuridici e finanziari di cui all'art. 5, l'autorizzazione  provvisoria  all'esercizio  delle  attivita' per le quali   viene   fatta   richiesta   di   autorizzazione,  provvedendo contestualmente  alla  iscrizione  delle  agenzie  nel predetto albo. Decorsi  due  anni,  su  richiesta  del soggetto autorizzato, entro i novanta   giorni   successivi   rilascia   l'autorizzazione  a  tempo indeterminato  subordinatamente  alla verifica del corretto andamento della attivita' svolta.
 3. Nelle ipotesi di cui al comma 2, decorsi inutilmente i termini previsti,   la  domanda  di  autorizzazione  provvisoria  o  a  tempo indeterminato si intende accettata.
 4.  Le  agenzie autorizzate comunicano alla autorita' concedente, nonche'  alle  regioni  e  alle  province  autonome  competenti,  gli spostamenti  di  sede,  l'apertura  delle  filiali  o  succursali, la cessazione della attivita' ed hanno inoltre l'obbligo di fornire alla autorita' concedente tutte le informazioni da questa richieste.
 5.  Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto da  emanare  entro  trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente   decreto   legislativo,   stabilisce   le  modalita'  della presentazione  della richiesta di autorizzazione di cui al comma 2, i criteri per la verifica del corretto andamento della attivita' svolta cui   e'   subordinato  il  rilascio  della  autorizzazione  a  tempo indeterminato,   i   criteri   e   le   modalita'   di  revoca  della autorizzazione,    nonche'   ogni   altro   profilo   relativo   alla organizzazione  e  alle  modalita'  di  funzionamento dell'albo delle agenzie per il lavoro.
 6.  L'iscrizione  alla  sezione dell'albo di cui alla lettera a), comma 1,  comporta  automaticamente  l'iscrizione  della agenzia alle sezioni  di  cui  alle  lettere  c),  d)  ed  e)  del  predetto albo. L'iscrizione  alla  sezione  dell'albo di cui al comma 1, lettera c), comporta  automaticamente  l'iscrizione della agenzia alle sezioni di cui alle lettere d) ed e) del predetto albo.
 7.  L'autorizzazione  di  cui  al  presente  art. non puo' essere oggetto di transazione commerciale.
 «Art.  5  (Requisiti  giuridici  e  finanziari). - 1. I requisiti richiesti per l'iscrizione all'albo di cui all'art. 4 sono:
 a) la  costituzione  della  agenzia  nella forma di societa' di capitali ovvero cooperativa o consorzio di cooperative, italiana o di altro  Stato  membro della Unione europea. Per le agenzie di cui alle lettere d) ed e) e' ammessa anche la forma della societa' di persone;
 b) la  sede  legale  o  una sua dipendenza nel territorio dello Stato o di altro Stato membro della Unione europea;
 c) la  disponibilita' di uffici in locali idonei allo specifico uso e di adeguate competenze professionali, dimostrabili per titoli o per  specifiche  esperienze  nel  settore delle risorse umane o nelle relazioni  industriali,  secondo  quanto  precisato dal Ministero del lavoro  e  delle politiche sociali con decreto da adottarsi, d'intesa con  la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  e  sentite  le associazioni  dei  datori e dei prestatori di lavoro comparativamente piu'  rappresentative,  entro  trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo;
 d) in  capo  agli  amministratori,  ai  direttori  generali, ai dirigenti  muniti  di rappresentanza e ai soci accomandatari: assenza di  condanne  penali,  anche non definitive, ivi comprese le sanzioni sostitutive  di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni  ed integrazioni, per delitti contro il patrimonio, per delitti  contro la fede pubblica o contro l'economia pubblica, per il delitto  previsto  dall'art. 416-bis del codice penale, o per delitti non colposi per i quali la legge commini la pena della reclusione non inferiore  nel  massimo  a  tre  anni,  per delitti o contravvenzioni previsti da leggi dirette alla prevenzione degli infortuni sul lavoro o,  in  ogni  caso,  previsti  da  leggi  in  materia  di lavoro o di previdenza  sociale; assenza, altresi', di sottoposizione alle misure di  prevenzione  disposte  ai  sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423,   o   della  legge  31 maggio  1965,  n.  575,  o  della  legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni;
 e) nel  caso  di soggetti polifunzionali, non caratterizzati da un   oggetto   sociale  esclusivo,  presenza  di  distinte  divisioni operative,  gestite  con strumenti di contabilita' analitica, tali da consentire di conoscere tutti i dati economico-gestionali specifici;
 f) l'interconnessione  con  la  borsa  continua  nazionale  del lavoro di cui al successivo art. 15, attraverso il raccordo con uno o piu'  nodi  regionali,  nonche'  l'invio alla autorita' concedente di ogni  informazione  strategica  per  un  efficace  funzionamento  del mercato del lavoro;
 g) il  rispetto  delle  disposizioni di cui all'art. 8 a tutela del   diritto   del   lavoratore  alla  diffusione  dei  propri  dati nell'ambito da essi stessi indicato.
 2.  Per  l'esercizio delle attivita' di cui all'art. 20, oltre ai requisiti di cui al comma 1, e' richiesta:
 a) l'acquisizione  di  un  capitale  versato  non  inferiore  a 600.000  euro  ovvero  la disponibilita' di 600.000 euro tra capitale sociale  versato e riserve indivisibili nel caso in cui l'agenzia sia costituita in forma coo-perativa;
 b) la  garanzia che l'attivita' interessi un ambito distribuito sull'intero  territorio  nazionale e comunque non inferiore a quattro regioni;
 c) a  garanzia  dei  crediti  dei  lavoratori  impiegati  e dei corrispondenti  crediti  contributivi  degli  enti  previdenziali, la disposizione,  per  i  primi  due  anni, di un deposito cauzionale di 350.000  euro  presso un istituto di credito avente sede o dipendenza nei  territorio  nazionale  o  di  altro  Stato  membro  della Unione europea; a decorrere dal terzo anno solare, la disposizione, in luogo della  cauzione,  di  una  fideiussione  bancaria  o  assicurativa  o rilasciata  da  intermediari  iscritti  nell'elenco  speciale  di cui all'art.  107  del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono  in  via  prevalente  o  esclusiva  attivita' di rilascio di garanzie,  a  cio'  autorizzati  dal  Ministero dell'economia e delle finanze,  non  inferiore  al  5  per  cento  del  fatturato, al netto dell'imposta  sul  valore aggiunto, realizzato nell'anno precedente e comunque   non   inferiore  a  350.000  euro.  Sono  esonerate  dalla prestazione  delle  garanzie di cui alla presente lettera le societa' che  abbiano  assolto  ad  obblighi  analoghi  previsti per le stesse finalita'  dalla  legislazione  di  altro  Stato  membro della Unione europea;
 d) la  regolare  contribuzione  ai  fondi  per  la formazione e l'integrazione del reddito di cui all'art. 12, il regolare versamento dei  contributi  previdenziali  e  assistenziali,  il  rispetto degli obblighi previsti dal contratto collettivo nazionale delle imprese di somministrazione di lavoro applicabile;
 e) nel  caso  di  cooperative  di produzione e lavoro, oltre ai requisiti  indicati al comma 1 e nel presente comma 2, la presenza di almeno  sessanta soci e tra di essi, come socio sovventore, almeno un fondo   mutualistico   per   la   promozione   e  lo  sviluppo  della cooperazione,  di  cui  agli  articoli 11 e 12 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, e successive modificazioni;
 f) l'indicazione   della  somministrazione  di  lavoro  di  cui all'art.  4,  comma 1,  lettera a),  come oggetto sociale prevalente, anche se non esclusivo.
 3.  Per l'esercizio di una delle attivita' specifiche di cui alle lettere  da a) ad h) del comma 3, dell'art. 20, oltre ai requisiti di cui al comma 1, e' richiesta:
 a) l'acquisizione  di  un  capitale  versato  non  inferiore  a 350.000  euro  ovvero  la disponibilita' di 350.000 euro tra capitale sociale  versato e riserve indivisibili nel caso in cui l'agenzia sia costituita in forma cooperativa;
 b) a  garanzia  dei  crediti  dei  lavoratori  impiegati  e dei corrispondenti  crediti  contributivi  degli  enti  previdenziali, la disposizione,  per  i  primi  due  anni, di un deposito cauzionale di 200.000  euro  presso un istituto di credito avente sede o dipendenza nel  territorio  nazionale  o  di  altro  Stato  membro  della Unione europea; a decorrere dal terzo anno solare, la disposizione, in luogo della  cauzione,  di  una  fideiussione  bancaria  o  assicurativa  o rilasciata  da  intermediari  iscritti  nell'elenco  speciale  di cui all'art.  107  del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono  in  via  prevalente  o  esclusiva  attivita' di rilascio di garanzie,  a  cio'  autorizzati  dal  Ministero dell'economia e delle finanze,  non  inferiore  al  5  per  cento  del  fatturato, al netto dell'imposta  sul  valore aggiunto, realizzato nell'anno precedente e comunque   non   inferiore  a  200.000  euro.  Sono  esonerate  dalla prestazione  delle  garanzie di cui alla presente lettera le societa' che  abbiano  assolto  ad  obblighi  analoghi  previsti per le stesse finalita'  dalla  legislazione  di  altro  Stato  membro della Unione europea;
 c) la  regolare  contribuzione  ai  fondi  per  la formazione e l'integrazione del reddito di cui all'art. 12, il regolare versamento dei  contributi  previdenziali  e  assistenziali,  il  rispetto degli obblighi previsti dal contratto collettivo nazionale delle imprese di somministrazione di lavoro applicabile;
 d) nel  caso  di  cooperative  di produzione e lavoro, oltre ai requisiti  indicati al comma 1 e nel presente comma 3, la presenza di almeno  venti  soci  e  tra di essi, come socio sovventore, almeno un fondo   mutualistico   per   la   promozione   e  lo  sviluppo  della cooperazione,  di  cui  agli  articoli 11 e 12 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.
 4.  Per  l'esercizio della attivita' di intermediazione, oltre ai requisiti di cui al comma 1, e' richiesta:
 a) l'acquisizione di un capitale versato non inferiore a 50.000 euro;
 b) la  garanzia che l'attivita' interessi un ambito distribuito sull'intero  territorio  nazionale e comunque non inferiore a quattro regioni;
 c) l'indicazione  della  attivita'  di  intermediazione  di cui all'art.  4,  comma 1,  lettera c),  come oggetto sociale prevalente, anche se non esclusivo.
 5.  Per  l'esercizio  della  attivita' di ricerca e selezione del personale, oltre ai requisiti di cui al comma 1, e' richiesta:
 a) l'acquisizione di un capitale versato non inferiore a 25.000 euro;
 b) l'indicazione  della  ricerca e selezione del personale come oggetto sociale, anche se non esclusivo.
 6.   Per   l'esercizio   della   attivita'   di   supporto   alla ricollocazione  professionale,  oltre ai requisiti di cui al comma 1, e' richiesta:
 a) l'acquisizione di un capitale versato non inferiore a 25.000 euro;
 b) l'indicazione    della    attivita'    di    supporto   alla ricollocazione  professionale  come  oggetto  sociale,  anche  se non esclusivo».
 «Art.  6  (Regimi  particolari  di  autorizzazione).  -  1.  Sono autorizzate  allo  svolgimento  della attivita' di intermediazione le universita' pubbliche e private, comprese le fondazioni universitarie che  hanno  come  oggetto l'alta formazione con specifico riferimento alle  problematiche del mercato del lavoro, a condizione che svolgano la  predetta  attivita'  senza  finalita'  di  lucro e fermo restando l'obbligo  della  interconnessione  alla borsa continua nazionale del lavoro,   nonche'   l'invio   di   ogni   informazione   relativa  al funzionamento  del  mercato del lavoro ai sensi di quanto disposto al successivo art. 17.
 2.  Sono altresi' autorizzati allo svolgimento della attivita' di intermediazione,  secondo  le  procedure  di cui al comma 6, i comuni singoli  o  associati  nelle  forme  delle  unioni  di comuni e delle comunita'  montane,  le  camere di commercio e gli istituti di scuola secondaria  di  secondo  grado,  statali  e paritari a condizione che svolgano  la  predetta attivita' senza finalita' di lucro e che siano rispettati  i requisiti di cui alle lettere c), f) e g), del comma 1, dell'art.  5,  nonche'  l'invio  di  ogni  informazione  relativa  al funzionamento  del  mercato  del  lavoro  ai sensi di quanto disposto dall'art. 17.
 3.  Sono altresi' autorizzate allo svolgimento della attivita' di intermediazione le associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di  lavoro comparativamente piu' rappresentative che siano firmatarie di  contratti  collettivi  nazionali  di  lavoro,  le associazioni in possesso  di  riconoscimento  istituzionale  di rilevanza nazionale e aventi  come oggetto sociale la tutela e l'assistenza delle attivita' imprenditoriali,   del   lavoro  o  delle  disabilita',  e  gli  enti bilaterali  a condizione che siano rispettati i requisiti di cui alle lettere c), d), e), f), g) di cui all'art. 5, comma 1.
 4.  L'ordine  nazionale  dei  consulenti del lavoro puo' chiedere l'iscrizione  all'albo di cui all'art. 4 di una apposita fondazione o di   altro   soggetto  giuridico  dotato  di  personalita'  giuridica costituito  nell'ambito  del  Consiglio  nazionale dei consulenti del lavoro  per  lo  svolgimento  a  livello  nazionale  di  attivita' di intermediazione.   L'iscrizione   e'   subordinata  al  rispetto  dei requisiti  di  cui alle lettere c), d), e), f), g) di cui all'art. 5, comma 1.
 5.  E'  in  ogni  caso  fatto divieto ai consulenti del lavoro di esercitare  individualmente  o  in  altra  forma  diversa  da  quella indicata   al  comma 3  e  agli  articoli 4  e  5,  anche  attraverso ramificazioni a livello territoriale, l'attivita' di intermediazione.
 6.  L'autorizzazione  allo  svolgimento  delle  attivita'  di cui all'art.  2,  comma 1, lettere b), c), d), puo' essere concessa dalle regioni  e  dalle  province  autonome  con  esclusivo  riferimento al proprio  territorio  e  previo  accertamento  della  sussistenza  dei requisiti  di  cui  agli  articoli 4  e  5,  fatta  eccezione  per il requisito di cui all'art. 5, comma 4, lettera b).
 7.  La  regione  rilascia  entro  sessanta giorni dalla richiesta l'autorizzazione  provvisoria all'esercizio delle attivita' di cui al comma 6,  provvedendo contestualmente alla comunicazione al Ministero del  lavoro  e delle politiche sociali per l'iscrizione delle agenzie in  una  apposita  sezione  regionale  nell'albo  di  cui all'art. 4, comma 1.  Decorsi  due  anni,  su richiesta del soggetto autorizzato, entro    i   sessanta   giorni   successivi   la   regione   rilascia l'autorizzazione a tempo indeterminato subordinatamente alla verifica del corretto andamento della attivita' svolta.
 8.  Le  procedure  di  autorizzazione  di cui ai commi 6 e 7 sono disciplinate  dalle regioni nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni  e  dei  principi  fondamentali desumibili in materia dal presente  decreto.  In  attesa  delle normative regionali, i soggetti autorizzati  ai  sensi  della  disciplina previgente allo svolgimento della  attivita'  di  intermediazione,  nonche'  i soggetti di cui al comma 3,  che  non  intendono  richiedere  l'autorizzazione a livello nazionale  possono continuare a svolgere, in via provvisoria e previa comunicazione  al  Ministero  del  lavoro  e  delle politiche sociali dell'ambito  regionale,  le  attivita'  oggetto di autorizzazione con esclusivo riferimento ad una singola regione. Il Ministero del lavoro e  delle  politiche  sociali  provvede  alla  iscrizione dei predetti soggetti, in via provvisoria e previa verifica che l'attivita' si sia svolta  nel rispetto della normativa all'epoca vigente, nella sezione regionale dell'albo di cui all'art. 4, comma 1.
 8-bis.  I  soggetti  autorizzati  ai  sensi del presente art. non possono  in  ogni  caso svolgere l'attivita' di intermediazione nella forma  del  consorzio. I soggetti autorizzati da una singola regione, ai  sensi dei commi 6, 7 e 8, non possono operare a favore di imprese con sede legale in altre regioni.».
 «Art. 7 (Accreditamenti) - 1. Le regioni, sentite le associazioni dei   datori   e  dei  prestatori  di  lavoro  comparativamente  piu' rappresentative,  istituiscono  appositi elenchi per l'accreditamento degli operatori pubblici e privati che operano nel proprio territorio nel  rispetto  degli  indirizzi da esse definiti ai sensi dell'art. 3 del   decreto  legislativo  21 aprile  2000,  n.  181,  e  successive modificazioni, e dei seguenti principi e criteri:
 a) garanzia  della  libera scelta dei cittadini, nell'ambito di una   rete  di  operatori  qualificati,  adeguata  per  dimensione  e distribuzione alla domanda espressa dal territorio;
 b) salvaguardia   di  standard  omogenei  a  livello  nazionale nell'affidamento di funzioni relative all'accertamento dello stato di disoccupazione e al monitoraggio dei flussi del mercato del lavoro;
 c) costituzione   negoziale   di   reti  di  servizio  ai  fini dell'ottimizzazione delle risorse;
 d) obbligo   della   interconnessione  con  la  borsa  continua nazionale  del  lavoro  di  cui  all'art.  15,  nonche'  l'invio alla autorita'  concedente di ogni informazione strategica per un efficace funzionamento del mercato del lavoro;
 e) raccordo  con  il  sistema regionale di accreditamento degli organismi di formazione.
 2.  I  provvedimenti  regionali  istitutivi dell'elenco di cui al comma 1 disciplinano altresi':
 a) le  forme  della  cooperazione  tra  i  servizi  pubblici  e operatori  privati,  autorizzati  ai  sensi delle disposizioni di cui agli  articoli 4, 5 e 6 o accreditati ai sensi del presente art., per le  funzioni di incontro tra domanda e offerta di lavoro, prevenzione della  disoccupazione  di  lunga  durata, promozione dell'inserimento lavorativo  dei  lavoratori  svantaggiati,  sostegno  alla  mobilita' geografica del lavoro;
 b) requisiti  minimi  richiesti  per  l'iscrizione  nell'elenco regionale in termini di capacita' gestionali e logistiche, competenze professionali, situazione economica, esperienze maturate nel contesto territoriale di riferimento;
 c) le procedure per l'accreditamento;
 d) le   modalita'   di   misurazione  dell'efficienza  e  della efficacia dei servizi erogati;
 e) le  modalita'  di  tenuta  dell'elenco  e  di  verifica  del mantenimento dei requisiti.».
 -  Si  riporta  il  testo dei commi 1 e 2 dell'art. 7 della legge 23 luglio  1991,  n.  223  (Norme  in  materia di cassa integrazione, mobilita',  trattamenti  di  disoccupazione,  attuazione di direttive della  Comunita'  europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro):
 «Art. 7. (Indennita' di mobilita). - 1. I lavoratori collocati in mobilita'  ai  sensi dell'art. 4, che siano in possesso dei requisiti di  cui  all'art. 16, comma 1, hanno diritto ad una indennita' per un periodo  massimo  di  dodici  mesi,  elevato  a  ventiquattro  per  i lavoratori  che  hanno  compiuto  i quaranta anni e a trentasei per i lavoratori  che  hanno compiuto i cinquanta anni. L'indennita' spetta nella  misura  percentuale,  di  seguito  indicata,  del  trattamento straordinario  di  integrazione  salariale che hanno percepito ovvero che  sarebbe  loro  spettato nel periodo immediatamente precedente la risoluzione del rapporto di lavoro:
 a) per i primi dodici mesi: cento per cento;
 b) dal tredicesimo al trentaseiesimo mese: ottanta per cento.
 2.  Nelle  aree  di  cui al testo unico approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  6 marzo 1978, n. 218, la indennita' di mobilita' e' corrisposta per un periodo massimo di ventiquattro mesi, elevato  a  trentasei  per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta anni  e a quarantotto per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni. Essa spetta nella seguente misura:
 a) per i primi dodici mesi: cento per cento;
 b) dal   tredicesimo   al  quarantottesimo  mese:  ottanta  per cento.».
 -  Si riporta il testo dei commi da 6 a 9 dell'art. 1 della legge 23 agosto  2004,  n. 243 (Norme in materia pensionistica e deleghe al Governo  nel  settore della previdenza pubblica, per il sostegno alla previdenza  complementare e all'occupazione stabile e per il riordino degli enti di previdenza ed assistenza obbligatoria):
 «6.  Al  fine  di  assicurare  la  sostenibilita' finanziaria del sistema pensionistico, stabilizzando l'incidenza della relativa spesa sul  prodotto interno lordo, mediante l'elevazione dell'eta' media di accesso  al  pensionamento,  con  effetto  dal  1° gennaio 2008 e con esclusione  delle  forme pensionistiche gestite dagli enti di diritto privato  di  cui  al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103:
 a) il  diritto  per  l'accesso  al trattamento pensionistico di anzianita'   per   i   lavoratori  dipendenti  ed  autonomi  iscritti all'assicurazione   generale  obbligatoria  ed  alle  forme  di  essa sostitutive  ed esclusive si consegue, fermo restando il requisito di anzianita'   contributiva  non  inferiore  a  trentacinque  anni,  al raggiungimento  dei  requisiti  di  eta'  anagrafica indicati, per il periodo  dal  1° gennaio  2008  al  31 dicembre 2013, nella Tabella A allegata  alla presente legge e, per il periodo successivo, nel comma 7.   Il  diritto  al  pensionamento  si  consegue,  indipendentemente dall'eta', in presenza di un requisito di anzianita' contributiva non inferiore a quaranta anni;
 b) per i lavoratori la cui pensione e' liquidata esclusivamente con  il sistema contributivo, il requisito anagrafico di cui all'art. 1,  comma  20,  primo  periodo, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e' elevato  a  60  anni  per  le donne e a 65 per gli uomini. Gli stessi possono inoltre accedere al pensionamento:
 1)  a prescindere dal requisito anagrafico, in presenza di un requisito di anzianita' contributiva pari ad almeno quaranta anni;
 2)   con   una   anzianita'   contributiva   pari  ad  almeno trentacinque  anni,  in  presenza  dei  requisiti  di eta' anagrafica indicati,  per  il  periodo  dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2013, nella  Tabella  A  allegata  alla  presente  legge  e, per il periodo successivo, nel comma 7;
 c) i  lavoratori  di  cui alle lettere a) e b), che accedono al pensionamento con eta' inferiore a 65 anni per gli uomini e 60 per le donne, per i quali sono liquidate le pensioni a carico delle forme di previdenza  dei  lavoratori dipendenti, qualora risultino in possesso dei  previsti requisiti entro il secondo trimestre dell'anno, possono accedere  al pensionamento dal 1° gennaio dell'anno successivo, se di eta'  pari  o  superiore a 57 anni; qualora risultino in possesso dei previsti  requisiti  entro  il  quarto trimestre, possono accedere al pensionamento  dal  1° luglio  dell'anno successivo. I lavoratori che conseguono  il  trattamento di pensione, con eta' inferiore a 65 anni per  gli  uomini  e  60 per le donne, a carico delle gestioni per gli artigiani,  i commercianti e i coltivatori diretti, qualora risultino in  possesso  dei  requisiti  di  cui  alle  lettere a) e b) entro il secondo  trimestre  dell'anno,  possono accedere al pensionamento dal 1° luglio  dell'anno  successivo;  qualora  risultino in possesso dei previsti  requisiti  entro  il  quarto trimestre, possono accedere al pensionamento dal 1° gennaio del secondo anno successivo alla data di conseguimento  dei  requisiti  medesimi.  Le disposizioni di cui alla presente  lettera non si applicano ai lavoratori di cui ai commi da 3 a   5.   Per  il  personale  del  comparto  scuola  si  applicano  le disposizioni di cui al comma 9, dell'art. 59, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
 d) per  i  lavoratori assicurati presso la gestione speciale di cui  all'art.  2,  comma  26,  della legge 8 agosto 1995, n. 335, non iscritti  ad  altre forme di previdenza obbligatoria, si applicano le disposizioni  riferite  ai  lavoratori  dipendenti di cui al presente comma e al comma 7.
 7.   A  decorrere  dal  1° gennaio  2014,  i  requisiti  di  eta' anagrafica  di  cui  alla Tabella A allegata alla presente legge sono ulteriormente   incrementati   di  un  anno,  sia  per  i  lavoratori dipendenti che per gli autonomi. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e   delle  finanze,  puo'  essere  stabilito  il  differimento  della decorrenza  dell'incremento  dei requisiti anagrafici di cui al primo periodo del presente comma, qualora sulla base di specifica verifica, da  effettuarsi  nel  corso  dell'anno 2013, sugli effetti finanziari derivanti  dalle modifiche dei requisiti di accesso al pensionamento, risultassero  risparmi di spesa effettivi superiori alle previsioni e di  entita'  tale  da  garantire  effetti finanziari complessivamente equivalenti a quelli previsti dall'applicazione congiunta del comma 6 e del primo periodo del presente comma.
 8.  Le  disposizioni  in  materia  di pensionamenti di anzianita' vigenti  prima  della  data di entrata in vigore della presente legge continuano  ad  applicarsi  ai  lavoratori che, antecedentemente alla data  del  1° marzo  2004,  siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria  della  contribuzione.  Il  trattamento  previdenziale del personale  di  cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, del personale  di  cui  alla legge 27 dicembre 1941, n. 1570, nonche' dei rispettivi  dirigenti continua ad essere disciplinato dalla normativa speciale vigente.
 9.  In  via sperimentale, fino al 31 dicembre 2015, e' confermata la  possibilita'  di conseguire il diritto all'accesso al trattamento pensionistico   di   anzianita',   in   presenza   di   un'anzianita' contributiva pari o superiore a trentacinque anni e di un'eta' pari o superiore  a 57 anni per le lavoratrici dipendenti e a 58 anni per le lavoratrici  autonome, nei confronti delle lavoratrici che optano per una  liquidazione  del  trattamento  medesimo  secondo  le  regole di calcolo  del sistema contributivo previste dal decreto legislativo 30 aprile  1997, n. 180. Entro il 31 dicembre 2015 il Governo verifica i risultati   della  predetta  sperimentazione,  al  fine  di  una  sua eventuale prosecuzione.».
 - Si  riporta il testo dell'art. 3 della gia' citata legge n. 223 del 1991:
 «Art.  3  (Intervento  straordinario  di integrazione salariale e procedure   concorsuali).   -  1.  Il  trattamento  straordinario  di integrazione  salariale  e'  concesso,  con  decreto del Ministro del lavoro  e  della  previdenza  sociale,  ai  lavoratori  delle imprese soggette    alla    disciplina   dell'intervento   straordinario   di integrazione  salariale,  nei casi di dichiarazione di fallimento, di emanazione  del  provvedimento  di liquidazione coatta amministrativa ovvero  di  sottoposizione all'amministrazione straordinaria, qualora la continuazione dell'attivita' non sia stata disposta o sia cessata. Il  trattamento  straordinario  di integrazione salariale e' altresi' concesso  nel caso di ammissione al concordato preventivo consistente nella  cessione dei beni. In caso di mancata omologazione, il periodo di  integrazione  salariale  fruito  dai lavoratori sara' detratto da quello   previsto   nel  caso  di  dichiarazione  di  fallimento.  Il trattamento viene.
 2.  Entro  il  termine di scadenza del periodo di cui al comma 1, quando  sussistano  fondate  prospettive  di  continuazione o ripresa dell'attivita'  e  di  salvaguardia,  anche  parziale, dei livelli di occupazione  tramite  la cessione, a qualunque titolo, dell'azienda o di  sue parti, il trattamento straordinario di integrazione salariale puo' essere prorogato, su domanda del curatore, del liquidatore o del commissario,  previo accertamento da parte del CIPI, per un ulteriore periodo non superiore a sei mesi. La domanda deve essere corredata da una  relazione,  approvata  dal giudice delegato o dall'autorita' che esercita  il  controllo, sulle prospettive di cessione dell'azienda o di   sue   parti  e  sui  riflessi  della  cessione  sull'occupazione aziendale.
 3.  Quando  non  sia  possibile  la continuazione dell'attivita', anche  tramite  cessione  dell'azienda  o  di  sue  parti, o quando i livelli occupazionali possano essere salvaguardati solo parzialmente, il  curatore,  il  liquidatore  o  il  commissario  hanno facolta' di collocare  in  mobilita', ai sensi dell'art. 4 ovvero dell'art. 24, i lavoratori  eccedenti.  In  tali  casi  il termine di cui all'art. 4, comma  6,  e'  ridotto  a  trenta  giorni.  Il  contributo  a  carico dell'impresa previsto dall'art. 5, comma 4, non e' dovuto.
 4.  L'imprenditore  che,  a  titolo  di affitto, abbia assunto la gestione,   anche   parziale,  di  aziende  appartenenti  ad  imprese assoggettate  alle  procedure  di  cui al comma 1, puo' esercitare il diritto   di  prelazione  nell'acquisto  delle  medesime.  Una  volta esaurite  le procedure previste dalle norme vigenti per la definitiva determinazione del prezzo di vendita dell'azienda, l'autorita' che ad essa proceda provvede a comunicare entro dieci giorni il prezzo cosi' stabilito   all'imprenditore  cui  sia  riconosciuto  il  diritto  di prelazione.  Tale  diritto deve essere esercitato entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione.
 4-bis.  Le disposizioni in materia di mobilita' ed il trattamento relativo  si  applicano  anche  al  personale  il  cui  rapporto  sia disciplinato  dal  regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, e successive estensioni, modificazioni e integrazioni, che sia stato licenziato da imprese  dichiarate fallite, o poste in liquidazione, successivamente alla  data del 1° gennaio 1993. Per i lavoratori che si trovino nelle indicate  condizioni  e  che  maturino,  nel corso del trattamento di mobilita',  il  diritto  alla pensione, la retribuzione da prendere a base  per il calcolo della pensione deve intendersi quella dei dodici mesi di lavoro precedenti l'inizio del trattamento di mobilita'.
 4-ter.  Ferma  restando  la  previsione  dell'art.  4 della legge 12 luglio  1988,  n.  270,  e  limitatamente ai lavoratori licenziati successivamente  al  1° agosto  1993,  nei  casi  di  fallimento,  di concordato  preventivo, di amministrazione controllata e di procedure di  liquidazione,  le  norme  in  materia di mobilita' e del relativo trattamento trovano applicazione anche nei confronti delle aziende di trasporto  pubblico  che  hanno  alle  proprie  dipendenze  personale iscritto al Fondo per la previdenza del personale addetto ai pubblici servizi  di trasporto. Per i lavoratori che si trovino nelle indicate condizioni e che maturino, nel corso del trattamento di mobilita', il diritto  alla  pensione,  la  retribuzione  da prendere a base per il calcolo  della  pensione deve intendersi quella del periodo di lavoro precedente l'inizio del trattamento di mobilita'.
 5.  Sono  abrogati l'art. 2 della legge 27 luglio 1979, n. 301, e successive  modificazioni,  e  l'art. 2 del decreto-legge 21 febbraio 1985,  n.  23,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 22 aprile 1985, n. 143, e successive modificazioni.
 5-bis.    La    disciplina   dell'intervento   straordinario   di integrazione  salariale  e  di collocamento in mobilita' prevista dal presente art. per le ipotesi di sottoposizione di imprese a procedure concorsuali  si  applica,  fino  a  concorrenza massima di lire dieci miliardi  annui,  previo  parere  motivato  del  prefetto  fondato su ragioni  di  sicurezza  e  di  ordine  pubblico,  ai lavoratori delle aziende  sottoposte  a  sequestro  o  confisca  ai  sensi della legge 31 maggio  1965,  n.  575,  e  successive  modificazioni. A tale fine l'amministratore  dei beni nominato ai sensi dell'art. 2-sexies della citata  legge  n.  575  del  1965 esercita le facolta' attribuite dal presente  art.  al curatore, al liquidatore e al commissario nominati in relazione alle procedure concorsuali.».
 -  Il  del  decreto  legislativo  8 luglio  1999,  n.  270 (Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato  di insolvenza, a norma dell'art. 1 della legge 30 luglio 1998, n.  274),  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 185 del 9 agosto 1999.
 -  Il  decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347 (Misure urgenti per la  ristrutturazione  industriale  di  grandi  imprese  in  stato  di insolvenza),  convertito,  con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004,  n.  39,  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 298 del 24 dicembre 2003.
 -  Si  riporta  il  testo  dell'art. 15, sesto comma, della legge 29 aprile  1949,  n.  264  (Provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati):
 «Art. 15 (Omissis).
 I  lavoratori licenziati da un'azienda per riduzione di personale hanno  la  precedenza  nella  riassunzione presso la medesima azienda entro sei mesi.».
 -  Si  riporta  il  testo dell'art. 1-quinquies del decreto-legge 5 ottobre  2004,  n.  249 (Interventi urgenti in materia di politiche del  lavoro  e  sociali),  convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291:
 «Art.   1-quinquies.   -   1.  Il  lavoratore  sospeso  in  cassa integrazione  guadagni  straordinaria  ai  sensi degli articoli 1 e 3 della  legge  23 luglio  1991,  n.  223,  e successive modificazioni, nonche'  ai  sensi  del primo periodo del comma 1 dell'art. 1-bis del presente  decreto,  decade  dal trattamento qualora rifiuti di essere avviato  ad  un  corso  di  formazione o di riqualificazione o non lo frequenti regolarmente. Il lavoratore destinatario del trattamento di mobilita',  la  cui  iscrizione  nelle relative liste sia finalizzata esclusivamente   al  reimpiego,  del  trattamento  di  disoccupazione speciale, di indennita' o sussidi, la cui corresponsione e' collegata allo   stato  di  disoccupazione  o  inoccupazione,  del  trattamento straordinario  di  integrazione salariale concesso ai sensi del comma 1,  dell'art.  1,  ovvero  destinatario  dei  trattamenti  concessi o prorogati  ai  sensi  di  normative  speciali  in deroga alla vigente legislazione, decade dai trattamenti medesimi, anche nelle ipotesi in cui  il  lavoratore  sia  stato ammesso al trattamento con decorrenza anteriore  alla  data  di  entrata  in  vigore  del presente decreto, quando:  a)  rifiuti  di essere avviato ad un progetto individuale di inserimento  nel mercato del lavoro, ovvero ad un corso di formazione o di riqualificazione o non lo frequenti regolarmente; b) non accetti l'offerta  di  un  lavoro  inquadrato  in  un livello retributivo non inferiore  del  20  per  cento  rispetto  a  quello delle mansioni di provenienza.  Le  disposizioni  di cui al presente comma si applicano quando   le   attivita'   lavorative   o   di  formazione  ovvero  di riqualificazione  si  svolgono  in  un luogo che non dista piu' di 50 chilometri  dalla  residenza  del lavoratore o comunque raggiungibile mediamente in 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblici.».
 -   Si   riporta   il  testo  dell'art.  1-quinquies  del  citato decreto-legge  n.  249 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, come modificato dal presente decreto:
 «Art.   1-quinquies.   -   1.  Il  lavoratore  sospeso  in  cassa integrazione  guadagni  straordinaria  ai  sensi degli articoli 1 e 3 della  legge  23 luglio  1991,  n.  223,  e successive modificazioni, nonche'  ai  sensi del primo periodo del'comma 1, dell'art. 1-bis del presente  decreto,  decade  dal trattamento qualora rifiuti di essere avviato  ad  un  corso  di  formazione o di riqualificazione o non lo frequenti regolarmente. Il lavoratore destinatario del trattamento di mobilita',  la  cui  iscrizione  nelle relative liste sia finalizzata esclusivamente   al  reimpiego,  del  trattamento  di  disoccupazione speciale, di indennita' o sussidi, la cui corresponsione e' collegata allo   stato  di  disoccupazione  o  inoccupazione,  del  trattamento straordinario di integrazione salariale concesso ai sensi del comma 1 dell'art. 1, ovvero destinatario dei trattamenti concessi o prorogati ai  sensi  di normative speciali in deroga alla vigente legislazione, decade  dai  trattamenti  medesimi,  anche  nelle  ipotesi  in cui il lavoratore  sia stato ammesso al trattamento con decorrenza anteriore alla  data  di  entrata  in  vigore  del presente decreto, quando: a) rifiuti  di  essere avviato ad un progetto individuale di inserimento nel  mercato  del  lavoro,  ovvero  ad  un  corso  di formazione o di riqualificazione  o  non  lo  frequenti  regolarmente; b) non accetti l'offerta  di  un  lavoro  inquadrato  in  un livello retributivo non inferiore  del  20  per  cento  rispetto  a  quello delle mansioni di provenienza.  Le  disposizioni  di cui al presente comma si applicano quando   le   attivita'   lavorative   o   di  formazione  ovvero  di riqualificazione  si  svolgono  in  un luogo che non dista piu' di 50 chilometri  dalla  residenza  del lavoratore o comunque raggiungibile mediamente in 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblici.
 1-bis. Nei casi di cui al comma 1, i responsabili della attivita' formativa,  le  agenzie  per  il  lavoro  ovvero  i  datori di lavoro comunicano  direttamente  all'I.N.P.S.  e,  in  caso di mobilita', al servizio  per  l'impiego  territorialmente  competente  ai fini della cancellazione  dalle  liste,  i  nominativi  dei soggetti che possono essere  ritenuti decaduti dai trattamenti previdenziali. A seguito di detta  comunicazione  l'I.N.P.S.  dichiara la decadenza dai medesimi, dandone comunicazione agli interessati.
 1-ter.  Avverso gli atti di cui al comma 1-bis e' ammesso ricorso entro   trenta   giorni   alle   direzioni   provinciali  del  lavoro territorialmente  competenti  che  decidono,  in  via definitiva, nei venti  giorni  successivi  alla data di presentazione del ricorso. La decisione  del  ricorso  e'  comunicata  all'I.N.P.S.  e, nel caso di mobilita', al competente servizio per l'impiego.
 1-quater.  La  mancata  comunicazione  di  cui al comma 1- bis e' valutata ai fini della verifica del corretto andamento dell'attivita' svolta  da  parte  delle  agenzie per il lavoro ai sensi dell'art. 4, comma 5, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.».
 -  Si  riporta  il testo dell'art. 68, comma 4, lettera a), della legge  17 maggio  1999,  n.  144  (Misure in materia di investimenti, delega  al  Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della  normativa  che disciplina l'INAIL, nonche' disposizioni per il riordino degli enti previdenziali):
 «Art. 68 (Obbligo di frequenza di attivita' formative). - 1. - 3. (Omissis).
 4.  Agli  oneri  derivanti  dall'intervento  di cui al comma 1 si provvede:
 a) a  carico  del  Fondo  di  cui  all'art.  1,  comma  7,  del decreto-legge  20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla  legge 19 luglio 1993, n. 236, per i seguenti importi: lire 200 miliardi  per  l'anno  1999,  lire 430 miliardi per il 2000, lire 562 miliardi per il 2001 e fino a lire 590 miliardi a decorrere dall'anno 2002;».
 -  Si  riporta  il  testo  dell'art. 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto  1978,  n.  468  (Riforma  di  alcune  norme di contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio):
 «Art.  11-ter  (Copertura  finanziaria  delle  leggi).  - 1. - 6. (Omissis).
 7.  Qualora  nel  corso dell'attuazione di leggi si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di  spesa  o  di  entrata indicate dalle medesime leggi al fine della copertura   finanziaria,   il  Ministro  competente  ne  da'  notizia tempestivamente  al Ministro dell'economia e delle finanze, il quale, anche  ove  manchi  la predetta segnalazione, riferisce al Parlamento con propria relazione e assume le conseguenti iniziative legislative. La   relazione   individua   le   cause  che  hanno  determinato  gli scostamenti,  anche  ai  fini  della  revisione dei dati e dei metodi utilizzati  per  la  quantificazione  degli  oneri  autorizzati dalle predette  leggi.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze puo' altresi'  promuovere  la procedura di cui al presente comma allorche' riscontri   che   l'attuazione   di   leggi   rechi   pregiudizio  al conseguimento  degli  obiettivi  di  finanza  pubblica  indicati  dal Documento  di  programmazione  economico-finanziaria  e  da eventuali aggiornamenti,    come    approvati    dalle   relative   risoluzioni parlamentari.  La  stessa  procedura e' applicata in caso di sentenze definitive  di  organi  giurisdizionali  e della Corte costituzionale recanti  interpretazioni  della  normativa  vigente  suscettibili  di determinare maggiori oneri.».
 -  Si  riporta  il testo dell'art. 11, comma 3, lettera i-quater) della citata legge n. 468 del 1978:
 «3.  La legge finanziaria non puo' contenere norme di delega o di carattere   ordinamentale   ovvero   organizzatorio.   Essa  contiene esclusivamente   norme  tese  a  realizzare  effetti  finanziari  con decorrenza  dal  primo anno considerato nel bilancio pluriennale e in particolare:
 a) - i-ter). (Omissis);
 i-quater)   norme   recanti  misure  correttive  degli  effetti finanziari delle leggi di cui all'art. 11-ter, comma 7».
 -  Si  riporta  il  testo dell'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio    1993,    n.   148   (Interventi   urgenti   a   sostegno dell'occupazione),   convertito,   con   modificazioni,  dalla  legge 19 luglio 1993, n. 236:
 «7.  Per le finalita' di cui al presente art. e' istituito presso il  Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza sociale il Fondo per l'occupazione,  alimentato dalle risorse di cui all'autorizzazione di spesa stabilita al comma 8, nel quale confluiscono anche i contributi comunitari  destinati  al  finanziamento  delle  iniziative di cui al presente  art.,  su  richiesta  del  Ministero  del  lavoro  e  della previdenza  sociale.  A  tale  ultimo  fine  i contributi affluiscono all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  per  essere  riassegnati al predetto Fondo».
 -  Si  riporta  il  testo  dell'art. 3, comma 136, primo periodo, della  legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del  bilancio  annuale  e  pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004), come modificato dalla presente legge:
 «136.  All'art.  1,  comma  2,  primo  periodo, del decreto-legge 20 gennaio  1998,  n.  4,  convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo  1998,  n.  52,  come  da  ultimo  modificato  dall'art. 41, comma 3,   della   legge   27 dicembre   2002,  n.  289,  le  parole: "31 dicembre  2003"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "31 dicembre 2006"».
 -  Si  riporta  il  testo  della  Tabella  D  allegata alla legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006):
 
 Tabella D
 
 Rifinanziamento di norme recanti interventi di sostegno dell'economia
 classificati tra le spese in conto capitale
 
 (migliaia di euro) =====================================================================
 Oggetto del provvedimento             | 2006  |2007|2008 ===================================================================== Ministero del lavoro e delle politiche sociali -   |       |    | Decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con     |       |    | modificazioni dalla legge n. 236 del 1993:         |       |    | interventi urgenti a sostegno della occupazione:   |       |    | art. 1, comma 7: Fondo per la occupazione (settore |       |    | n. 27) (3.2.3.1. - occupazione cap. 7202)....      |500.000| -  | - ---------------------------------------------------------------------
 |500.000| -  | -
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 2. 1.   Al  fine  di  assicurare  l'espletamento  degli  interventi  a carattere   indifferibile,   anche  tenuto  conto  degli  adempimenti connessi  all'attuazione  del  decreto-legge  29 marzo  2004,  n. 79, convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 28 maggio 2004, n. 139, volti  a far fronte alla condizione di rischio derivante dalle grandi dighe  fuori  esercizio,  il Registro italiano dighe e' autorizzato a derogare,  nel  limite  di  50  milioni  di euro ((per l'anno 2006,)) all'art.  1,  comma  57,  della  legge 30 dicembre 2004, n. 311. Alla compensazione  degli  effetti finanziari che ne derivano sui saldi di finanza  pubblica,  relativi all'indebitamento e al fabbisogno, si fa fronte  mediante  corrispondente  riduzione  dell'importo complessivo previsto dall'art. 1, comma 33, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
 
 
 
 Riferimenti normativi:
 
 Il  decreto-legge 29 marzo 2004, n. 79, convertito, con
 modificazioni,  dalla legge 28 maggio 2004, n. 139 recante:
 «Disposizioni  urgenti  in  materia  di sicurezza di grandi
 dighe  e  di  edifici  istituzionali»  e'  pubblicato nella
 Gazzetta Ufficiale 30 marzo 2004, n. 75).
 - Si  riporta  il  comma  57  dell'art.  1  della legge
 30 dicembre  2004,  n.  311 [Disposizioni per la formazione
 del  bilancio  annuale  e  pluriennale  dello  Stato (legge
 finanziaria 2005)]:
 «57.  Per  il  triennio  2005-2007,  gli  enti indicati
 nell'elenco 1  allegato  alla  presente legge, ad eccezione
 degli  enti  di  previdenza  di  cui al decreto legislativo
 30 giugno  1994,  n.  509, e successive modificazioni, e al
 decreto  legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, e successive
 modificazioni,  delle  altre  associazioni  e fondazioni di
 diritto  privato e degli enti del sistema camerale, possono
 incrementare  per  l'anno  2005  le proprie spese, al netto
 delle   spese   di   personale,  in  misura  non  superiore
 all'ammontare  delle  spese dell'anno 2003 incrementato del
 4,5  per  cento.  Per  gli  anni  2006 e 2007 si applica la
 percentuale   di   incremento   del   2   per   cento  alle
 corrispondenti  spese determinate per l'anno precedente con
 i  criteri  stabiliti  dal  presente comma. Per le spese di
 personale  si  applica  la specifica disciplina di settore.
 Alle regioni e agli enti locali di cui ai commi da 21 a 53,
 agli  enti del Servizio sanitario nazionale di cui ai commi
 da 164 a 188, nonche' agli enti indicati nell'art. 3, commi
 1  e 2, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, si applica la
 disciplina ivi prevista.».
 - Si  riporta  il  testo del comma 33 dell'art. 1 della
 legge   23 dicembre  2005,  n.  266  [Disposizioni  per  la
 formazione  del  bilancio annuale e pluriennale dello Stato
 (legge finanziaria 2006)]:
 «33.  Per  l'anno 2006 le erogazioni del Fondo speciale
 rotativo  per l'innovazione tecnologica, di cui all'art. 14
 della   legge   17 febbraio   1982,  n.  46,  e  successive
 modificazioni,  non  possono superare l'importo complessivo
 di   1.900   milioni   di   euro.   Ai  fini  del  relativo
 monitoraggio,   il  Ministero  delle  attivita'  produttive
 comunica  mensilmente  al  Ministero  dell'economia e delle
 finanze i pagamenti effettuati.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 3. 1.  All'art.  1, comma 32, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole:  «1.700  milioni»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «1.913 milioni».
 2.  Alla  compensazione  degli  effetti  finanziari  derivanti  dal comma 1  sui saldi di finanza pubblica, relativi all'indebitamento ed al  fabbisogno,  si fa fronte, quanto a 100 milioni di euro, mediante riduzione  dell'importo  complessivo  di  cui al comma 33 dell'art. 1 della  legge  23 dicembre  2005,  n.  266, e, quanto a 113 milioni di euro,  mediante  corrispondente  riduzione  dei  pagamenti  per spese relative ad investimenti fissi lordi con conseguente rideterminazione della  percentuale  stabilita  dal  comma 34 dell'art. 1 della citata legge n. 266 del 2005.
 
 
 
 Riferimenti normativi:
 
 - Si  riporta  il  testo  dei commi 32, come modificato
 dalla  presente  legge,  33 e 34 dell'art. 1 della legge 23
 dicembre  2005,  n. 266 [Disposizioni per la formazione del
 bilancio   annuale   e   pluriennale   dello  Stato  (legge
 finanziaria 2006)]:
 «32.   Per   l'anno  2006  i  pagamenti  per  spese  di
 investimento  di  ANAS S.p.a., ivi compresi quelli a valere
 sulle  risorse  derivanti  dall'accensione  dei  mutui, non
 possono  superare  complessivamente  l'ammontare  di  1.913
 milioni di euro.
 33.  Per  l'anno  2006 le erogazioni del Fondo speciale
 rotativo  per l'innovazione tecnologica, di cui all'art. 14
 della   legge   17 febbraio   1982,  n.  46,  e  successive
 modificazioni,  non  possono superare l'importo complessivo
 di   1.900   milioni   di   euro.   Ai  fini  del  relativo
 monitoraggio,   il  Ministero  delle  attivita'  produttive
 comunica  mensilmente  al  Ministero  dell'economia e delle
 finanze i pagamenti effettuati.
 34.   Per   l'anno  2006,  con  riferimento  a  ciascun
 Ministero,  i  pagamenti  per spese relative a investimenti
 fissi  lordi  non  possono  superare  il  95  per cento del
 corrispondente importo pagato nell'anno 2004.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 4. 1.  Una  quota  pari  a 170 milioni di euro delle disponibilita' in conto residui relative all'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma  4,  della  legge  18 giugno  1998, n. 194, ((come rifinanziata dalla  tabella  D  allegata alla)) legge 30 dicembre 2004, n. 311, e' versata  all'entrata  del  bilancio  dello Stato, nell'anno 2006, per essere  destinata:  quanto  a  70  milioni  di  euro, ad integrazione dell'autorizzazione  di  spesa  di  cui  all'art.  9-ter  della legge 5 agosto  1978,  n.  468, ((come determinata dalla tabella C allegata alla  legge)) 23 dicembre 2005, n. 266; quanto a 100 milioni di euro, all'assegnazione  allo stato di previsione del Ministero della difesa sugli   specifici   fondi   relativi  ai  consumi  intermedi  e  agli investimenti  fissi  lordi. ((Le risorse assegnate al Ministero della difesa  sono  ripartite  sui  capitoli  interessati,  con decreto del Ministro della difesa da comunicare, anche con evidenze informatiche, al   Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  tramite  l'Ufficio centrale   di   bilancio,   nonche'   alle  Commissioni  parlamentari competenti  e  alla  Corte dei conti. In sede di riparto, il Ministro della  difesa attribuisce carattere prioritario alla prosecuzione dei servizi  relativi  alle  prestazioni  di  manutenzione,  manovalanza, pulizia  e  mensa  e dei relativi livelli occupazionali, nonche' alle spese per l'attivita' addestrativa.))
 2.   Una   quota   pari   a   10   milioni   di   euro,   a  valere sull'autorizzazione  di spesa per l'anno 2005 di cui all'art. 32-bis, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e' conservata in bilancio  e  versata  in  entrata  nel  2006, per essere destinata al finanziamento  della prosecuzione dei lavori per la realizzazione del «Centro   per   la   documentazione   e   valorizzazione  delle  arti contemporanee».
 
 
 
 Riferimenti normativi:
 -  Si  riporta  il  testo del comma 4 dell'art. 1 della
 legge  18 giugno  1998,  n. 194 (Interventi nel settore dei
 trasporti):
 «4. In relazione al processo di liberalizzazione e di
 privatizzazione   del   mercato  del  trasporto  aereo,  il
 Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione
 economica,  di  concerto  con  il  Ministro dei trasporti e
 della  navigazione,  e' autorizzato ad erogare somme per la
 ricapitalizzazione delle societa' di trasporto aereo di cui
 all'art.  2,  comma  192,  della legge 23 dicembre 1996, n.
 662,  nel  limite  di spesa di lire 196 miliardi per l'anno
 1998,  di  lire  322  miliardi per l'anno 1999, di lire 500
 miliardi  per l'anno 2000 e di lire 500 miliardi per l'anno
 2001.   Il  Ministro  dei  trasporti  e  della  navigazione
 riferisce   ogni   sei   mesi   al   Parlamento  in  merito
 all'andamento del predetto processo.».
 -   La   legge   30 dicembre  2004,  n.  311,  recante:
 «Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio annuale e
 pluriennale   dello  Stato  (legge  finanziaria  2005)»  e'
 pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale 31 dicembre 2004, n.
 306, S.O.
 -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  9-ter della legge
 5 agosto   1978,   n.  468  (Riforma  di  alcune  norme  di
 contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio):
 «Art. 9-ter. (Fondo di riserva per le autorizzazioni di
 spesa  delle  leggi  permanenti  di  natura corrente). - 1.
 Nello  stato  di  previsione  del Ministero del tesoro, del
 bilancio  e  della programmazione economica e' istituito il
 «Fondo  di  riserva per l'integrazione delle autorizzazioni
 di  spesa delle leggi permanenti di natura corrente, di cui
 all'art.  11,  comma  3,  lettera  d), della legge 5 agosto
 1978,  n.  468, e successive modificazioni e integrazioni»,
 il  cui  ammontare  e'  annualmente determinato dalla legge
 finanziaria.
 2.  Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e
 della  programmazione  economica,  su proposta del Ministro
 interessato,  che  ne  da'  contestuale  comunicazione alle
 Commissioni  parlamentari  competenti,  sono trasferite dal
 Fondo  di  cui  al  comma  1  ed  iscritte in aumento delle
 autorizzazioni  di  spesa delle unita' previsionali di base
 degli  stati di previsione delle amministrazioni statali le
 somme necessarie a provvedere ad eventuali deficienze delle
 dotazioni  delle  unita' medesime, ritenute compatibili con
 gli obiettivi di finanza pubblica.»
 -  Il  testo  della  gia'  citata legge 266 del 2005 e'
 pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale 29 dicembre 2005, n.
 302, S.O.
 -  Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 32-bis del
 decreto-legge  30 settembre  2003,  n. 269, convertito, con
 modificazioni,   dalla   legge  24 novembre  2003,  n.  326
 (Disposizioni  urgenti  per  favorire  lo sviluppo e per la
 correzione dell'andamento dei conti pubblici):
 «Art.  32-bis. (Fondo per interventi straordinari della
 Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri). - 1. Al fine di
 contribuire     alla     realizzazione     di    interventi
 infrastrutturali,  con  priorita'  per quelli connessi alla
 riduzione  del  rischio sismico, e per far fronte ad eventi
 straordinari  nei  territori  degli enti locali, delle aree
 metropolitane  e  delle  citta'  d'arte  e' istituito nello
 stato  di  previsione  del  Ministero dell'economia e delle
 finanze,  per  il triennio 2003-2005, un apposito fondo per
 interventi straordinari. A tal fine e' autorizzata la spesa
 di  euro  73.487.000  per l'anno 2003 e di euro 100.000.000
 per ciascuno degli anni 2004 e 2005.»
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 5. 1.  In  ragione  delle  nuove  competenze  attribuite all'Autorita' garante  della  concorrenza  e  del mercato in materia di concorrenza bancaria  dalla  legge  28 dicembre  2005,  n.  262,  il  numero  dei contratti  a  tempo  determinato,  di cui all'art. 11, comma 4, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e' incrementato di quattro unita'. Per le  medesime  finalita'  e' autorizzata l'assunzione straordinaria di otto  dipendenti a tempo indeterminato mediante procedura concorsuale pubblica ed e' consentito l'istituto del comando per professionalita' non rinvenibili in numero sufficiente presso l'Autorita' ((nel limite massimo  di  sei  unita'.))  La presente disposizione non comporta un aumento del numero dei posti nella pianta organica dell'Autorita'.
 2. Le assunzioni di cui al comma 1 possono essere effettuate previo accertamento  della  sussistenza  delle occorrenti risorse ((ai sensi dell'art.  10,  comma  7-bis,  della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e successive modificazioni.))
 
 
 
 Riferimenti normativi:
 -   La   legge   28 dicembre  2005,  n.  262,  recante:
 «Disposizioni  per  la tutela del risparmio e la disciplina
 dei  mercati  finanziari»,  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
 Ufficiale 28 dicembre 2005, n. 301, S.O.
 -  Si  riporta  il testo del comma 4 dell'art. 11 della
 legge  10 ottobre  1990,  n. 287 (Norme per la tutela della
 concorrenza e del mercato):
 «4.   L'Autorita'   non  puo'  assumere  direttamente
 dipendenti  con contratto a tempo determinato, disciplinato
 dalle  norme  di  diritto  privato,  in numero di cinquanta
 unita'.   L'Autorita'   puo'   inoltre   avvalersi,  quando
 necessario,  di  esperti  da consultare su specifici temi e
 problemi.»
 -  Si  riporta  il  testo  del comma 7-bis dell'art. 10
 della gia' citata legge n. 287 del 1990:
 «7-bis.  L'Autorita', ai fini della copertura dei costi
 relativi  al  controllo delle operazioni di concentrazione,
 determina annualmente le contribuzioni dovute dalle imprese
 tenute  all'obbligo di comunicazione ai sensi dell'art. 16,
 comma   1.  A  tal  fine,  l'Autorita'  adotta  criteri  di
 parametrazione   dei   contributi   commisurati   ai  costi
 complessivi   relativi  all'attivita'  di  controllo  delle
 concentrazioni,  tenuto  conto  della  rilevanza  economica
 dell'operazione  sulla  base  del  valore della transazione
 interessata  e comunque in misura non superiore all'1,2 per
 cento del valore stesso, stabilendo soglie minime e massime
 della contribuzione.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 6. 1.  L'art.  59,  comma  2,  della  legge 17 maggio 1999, n. 144, e' sostituito dal seguente:
 «2.  Ai  complessivi oneri derivanti dall'attuazione del presente art., valutati in lire tre miliardi annui dall'anno 1999 al 2005 ((ed in  tre  milioni  di  euro  annui  a  decorrere  dall'anno 2006,)) si provvede    mediante   corrispondente   riduzione   del   Fondo   per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993,  n.  148,  convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236».
 
 
 
 Riferimenti normativi:
 -  Si  riporta  il  testo  dell'art. 59, comma 2, della
 citata  legge  n.  144  del  1999,  come  modificato  dalla
 presente legge:
 «Art.   59.   (Utilizzo  dei  proventi  derivanti  da
 sanzioni in materia di lavoro sommerso). - 1. (Omissis)
 2.  Ai  complessivi oneri derivanti dall'attuazione del
 presente   art.,   valutati  in  lire  tre  miliardi  annui
 dall'anno  1999  al 2005, ed in tre milioni di euro annui a
 decorrere    dall'anno    2006,    si   provvede   mediante
 corrispondente riduzione del Fondo per l'occupazione di cui
 all'art.  1,  comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
 148,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 19 luglio
 1993, n. 236.».
 Per   il   testo  dell'art.  1,  comma  7,  del  citato
 decreto-legge    n.   148   del   1993,   convertito,   con
 modificazioni,  dalla  legge  n.  236 del 1993, si vedano i
 riferimenti normativi all'art. 1.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 7. 1.  Il  presente  decreto  entra  in  vigore il giorno successivo a quello   della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
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