Gazzetta n. 74 del 29 marzo 2006 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE |
DECRETO 2 febbraio 2006 |
Ripartizione tra le regioni e tra i settori delle risorse finanziarie disponibili per i bandi dell'anno 2006 della legge 19 dicembre 1992, n. 488, concernente interventi a sostegno delle attivita' produttive nelle aree sottoutilizzate. |
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IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, in materia di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno; Visto l'art. 9, comma 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, concernente l'estensione delle agevolazioni della legge n. 488/1992 al settore turistico-alberghiero; Visto l'art. 54, comma 2 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 concernente l'estensione delle agevolazioni della predetta legge n. 488/92 al settore del commercio; Visto l'art. 52, comma 77 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, concernente l'estensione delle agevolazioni della predetta legge n. 488/1992 ai programmi di ammodernamento degli esercizi di cui all'art. 4, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, ed alle imprese di somministrazione di alimenti e bevande aperte al pubblico di cui all'art. 3 della legge 25 agosto 1991, n. 287; Visto l'art. 14, comma 1 della legge 5 marzo 2001, n. 57, che prevede la definizione di modalita' semplificate per l'accesso delle imprese artigiane agli interventi agevolativi previsti dalla citata legge n. 488/1992 e stabilisce che una quota delle risorse annualmente disposte per tali interventi sia utilizzata per integrare le disponibilita' del Fondo previsto dall'art. 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949; Visto l'art. 8 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, in materia di riforma degli incentivi; Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato in data 1° febbraio 2006, con il quale e' stata data attuazione alle disposizioni del citato art. 8 del decreto-legge 14 marzo 2005; Visto in particolare l'art. 6 del citato decreto, che prevede che il Ministro delle attivita' produttive con proprio decreto, d'intesa con le regioni, ripartisce annualmente le risorse disponibili tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, tenendo conto dei valori percentuali concordati in sede di Conferenza Stato-regioni, e provvede alla ripartizione di dette risorse tra i settori ammissibili, individuando altresi' la quota da utilizzare per la formazione delle graduatorie destinate alle imprese artigiane nonche' la quota da destinare alle graduatorie multiregionali; Vista la delibera CIPE 29 settembre 2004, n. 19, di riparto generale delle risorse per gli interventi per le aree sottoutilizzate per il quadriennio 2004/2007, con la quale e' stato accantonato, al punto 3, in attesa della riforma degli incentivi, l'importo complessivo di 1.528,50 milioni di euro da ripartire tra i vari interventi del Fondo aree sottoutilizzate; Vista la delibera del CIPE 18 marzo 2005, n. 19, che destina, a valere sull'accantonamento di 1.528,50 milioni di euro, per la concessione di incentivi alle imprese di cui al decreto-legge n. 415/1992 convertito nella legge n. 488/1992 e successive modifiche e integrazioni, 529,38 milioni di euro; Visto il decreto del Ministero delle attivita' produttive del 30 settembre 2005 che, a valere sulle economie derivanti da rinunce e revoche, assegna 150,5 milioni di euro per gli interventi della legge n. 488/1992; Considerato che l'importo complessivo delle risorse sopraindicate, pari a 679,88 milioni di euro, e' da utilizzare per la concessione delle agevolazioni in forma di contributo in conto capitale; Vista la delibera CIPE n. 76 del 15 luglio 2005 che, in sede di prima applicazione, destina al fondo rotativo per il sostegno alle imprese 3.700 milioni di euro, assegnando, in particolare, per gli incentivi agli investimenti in attivita' produttive, disposti ai sensi della citata legge n. 488/1992 «riformata», 500 milioni di euro, per la parte di agevolazione da concedere sotto forma di finanziamento agevolato dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a.; Considerato che con il presente decreto si provvede alla ripartizione dei 679,88 milioni di euro stanziati per la concessione dei contributi in conto capitale, mentre la quota assegnata sul Fondo rotativo per le imprese verra' assorbita in base alla variabile misura di contributo in conto capitale che sara' richiesta dalle imprese; Vista la delibera CIPE n. 35 del 27 maggio 2005 «ripartizione delle risorse per interventi nelle aree sottoutilizzate» con la quale viene confermata la tradizionale chiave di riparto tra le macroaree del centro-nord e del Mezzogiorno, nella misura rispettivamente, del 15% e dell'85%, e indicati i valori percentuali di ripartizione tra le regioni e province autonome concordati in sede di Conferenza Stato-regioni e gia' utilizzati nelle delibere CIPE nn. 84/00, 138/00, 36/02, 17/03 e 20/04; Considerato che in merito alla ripartizione tra i settori si e' fatto riferimento alle quote di riparto individuate negli anni precedenti e basate sui flussi delle richieste, tenendo conto pero' dell'esigenza di incrementare la quota del settore «turismo» in considerazione del ruolo strategico che lo stesso svolge nello sviluppo del Paese; Tenuto conto che la chiave di riparto su base regionale e' applicata al netto delle quote da destinare - all'interno delle citate macroaree - al finanziamento delle graduatorie multiregionali; D'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
Decreta:
Articolo unico
1. Le risorse finanziarie disponibili per gli interventi della legge n. 488/1992, derivanti dalle assegnazioni citate in premessa e destinate alla concessione dei contributi in conto capitale, pari a complessivi 679,88 milioni di euro, sono ripartite tra i settori «industria», «turismo» e «commercio» come segue: il 60% al settore «industria», pari a 407,928 milioni di euro; il 35% al settore «turismo», pari a 237,958 milioni di euro il 5% al «settore commercio», pari a 33,994 milioni di euro. 2. Le regioni e le province autonome possono modificare le percentuali di riparto settoriale di cui al comma 1 aumentandole o diminuendole fino ad un massimo di 10 punti e comunicando le determinazioni al riguardo entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto. Qualora una regione non modifichi le percentuali di riparto settoriale entro il predetto termine, si applicano le percentuali di cui al comma 1. 3. Per la formazione delle graduatorie relative alle modalita' semplificate per le imprese artigiane sono destinate risorse finanziarie nella misura del 10% di quelle assegnate al settore «industria» sulla base dei commi 1 e 2. 4. Per le graduatorie multiregionali dei settori «industria» e «turismo», riferite alle macro-aree Mezzogiorno e centro-nord, previste dall'art. 8, comma 7, lettera c) del decreto 1° febbraio 2006 citato in premessa, e' destinato il 30% delle risorse individuate per gli stessi settori sulla base dei commi 1 e 2. 5. Nella ripartizione delle risorse su base regionale e' assicurata la quota dell'85% alle regioni del Mezzogiorno, comprese Abruzzo e Molise, e la quota del 15% alle regioni del centro-nord. Per la suddivisione delle risorse tra le singole regioni e province autonome sono utilizzati i seguenti valori percentuali, che si applicano al netto delle quote da destinare alle graduatorie multiregionali di cui al comma 4:
===================================================================== Macro area | | Macro area | Mezzogiorno | | Centro-nord | ===================================================================== | valori| | valori Regioni | percentuali|Regioni | percentuali --------------------------------------------------------------------- Abruzzo | 4,31|Emilia Romagna | 3,24 --------------------------------------------------------------------- | |Friuli Venezia | Basilicata | 4,45|Giulia | 3,07 --------------------------------------------------------------------- Calabria | 12,33|Lazio | 18,66 --------------------------------------------------------------------- Campania | 23,92|Liguria | 8,96 --------------------------------------------------------------------- Molise | 2,59|Lombardia | 10,53 --------------------------------------------------------------------- Puglia | 16,40|Marche | 4,45 --------------------------------------------------------------------- Sardegna | 12,00|P.A. Bolzano | 1,09 --------------------------------------------------------------------- Sicilia | 24,00|P.A. Trento | 0,54 --------------------------------------------------------------------- | 100,00|Piemonte | 18,57 --------------------------------------------------------------------- | |Toscana | 14,45 --------------------------------------------------------------------- | |Umbria | 5,63 --------------------------------------------------------------------- | |Valle D'Aosta | 0,63 --------------------------------------------------------------------- | |Veneto | 10,18 --------------------------------------------------------------------- | | | 100,00 --------------------------------------------------------------------- Totale | |Totale | Mezzogiorno | 85%|Centro-nord | 15%
6. Il quadro complessivo di riparto delle risorse, risultante da quanto disposto nei commi precedenti, e' riportato nella tabella dell'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto. Sono fatte salve le variazioni derivanti dalle eventuali modifiche delle percentuali di riparto settoriale comunicate dalle regioni e province autonome ai sensi del comma 2. 7. Le risorse non utilizzate nell'ambito di un bando restano attribuite alla stessa regione per il finanziamento delle graduatorie degli altri bandi settoriali riferiti alla stessa annualita', in proporzione al fabbisogno e nel rispetto dei vincoli di bilancio. Roma, 2 febbraio 2006 Il Ministro: Scajola
Registrato alla Corte dei conti il 21 febbraio 2006 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 1, foglio n. 211 |
| Allegato 1
----> Vedere tabella a pag. 67 <---- |
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