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| Gazzetta n. 74 del 29 marzo 2006 (vai al sommario) |  | AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI |  | DELIBERAZIONE 2 marzo 2006 |  | Misura  e modalita' di versamento del contributo dovuto all'Autorita' per  le garanzie nelle comunicazioni, per l'anno 2006. (Deliberazione n. 110/06/CONS). |  | 
 |  |  |  | L'AUTORITA' 
 Nella sua riunione di Consiglio del 2 marzo 2006;
 Visto  l'art. 2, comma 1, della legge 14 novembre 1995, n. 481, con la  quale  sono  istituite le Autorita' di regolazione dei servizi di pubblica   utilita',   competenti,   rispettivamente,  per  l'energia elettrica e il gas e per le telecomunicazioni;
 Vista  la  legge  31 luglio  1997,  n.  249,  recante  «Istituzione dell'Autorita'  per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  e  norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;
 Vista  la legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante «Disposizioni per la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)», ed in particolare, l'art. 1, commi 65, 66 e 68;
 Visto  lo  stanziamento  autorizzato in relazione alla legge n. 249 del  1997  indicato  nella  tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2005,  n.  266,  recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006);
 Visto  il  decreto  del  Ministro dell'economia e delle finanze del 17 maggio  2002,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  123 del 28 maggio   2002,  recante  misure  e  modalita'  di  versamento  del contributo  dovuto  all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni di  cui  all'art.  2,  comma  38,  lettera b), della legge n. 481/95, nonche'  i  successivi  decreti  del  Ministro  dell'economia e delle finanze in materia;
 Considerato  che  il  comma  66  dell'art.  1  della  citata  legge 23 dicembre  2005,  n.  266,  fissa, per l'anno 2006, l'entita' della contribuzione  a  carico  dei  soggetti  operanti  nel  settore delle comunicazioni  nella  misura dell'1,5 per mille dei ricavi risultanti dall'ultimo  bilancio  approvato  prima della entrata in vigore della citata legge;
 Considerato  che  la  predetta  norma, avendo riguardo ai «soggetti operanti  nel  settore  delle  comunicazioni»,  i  quali  erano stati identificati  dal  gia'  citato  decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze  del  17 maggio  2002,  consente  di continuare a fare riferimento ai contenuti di tale provvedimento;
 Esaminato  il  parere  espresso  in  data  24 febbraio  2006  dalla Commissione  di  garanzia,  in merito alla disciplina delle esenzioni dall'obbligo   di  versamento  del  contributo  da  parte  di  alcune categorie di soggetti;
 Considerato  che  il mutato quadro normativo relativo al sistema di finanziamento  fa ritenere opportuno sottoporre a revisione, ai sensi dell'art.  1, commi 65 e 66, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, il sistema  delle  esenzioni dalla contribuzione, cosi' come individuate nel  decreto  interministeriale  del  16 luglio 1999 e riproposte nei successivi   decreti,  riducendo  significativamente  l'ambito  delle esenzioni stesse;
 Considerato  peraltro  opportuno  stabilire  criteri  di  esenzione aderenti al rispetto dei principi della parita' di trattamento, della tutela  del pluralismo, di economicita' della gestione amministrativa connessa al prelievo e di proporzionalita';
 Ritenuto, al fine di perseguire gli obiettivi sopra specificati, di individuare  un'esenzione per i soggetti il cui imponibile sia pari o inferiore   a   500.000,00  euro  in  considerazione  di  ragioni  di economicita' delle attivita' amministrative inerenti all'applicazione del prelievo;
 Ravvisata  altresi' l'opportunita' di puntualizzare la gia' vigente esenzione  totale  per  le  imprese  che  versano in «stato di crisi» avendo  attivita' sospesa, in liquidazione, ovvero essendo soggette a procedure concorsuali;
 Vista   la   relazione   illustrativa   dell'Ufficio   bilancio   e contabilita'  del  Servizio  amministrazione  e personale sul calcolo della base imponibile e le modalita' di contribuzione;
 Rilevato   che   le   proposte  modalita'  di  calcolo  della  base imponibile,  gia'  previste  dal  decreto  ministeriale del 27 luglio 2005,   si  mostrano  coerenti  con  i  principi  di  pertinenza,  di causalita' ed equita';
 Considerato che la stima delle entrate, determinata in base ai dati dei bilanci 2004 degli operatori della comunicazione, risulta congrua ai fini della predisposizione del bilancio di previsione 2006;
 Tenuto  conto,  inoltre,  dei valori contabili emersi nel raffronto tra  il sistema di esenzioni dalla contribuzione applicato negli anni pregressi  e  quello  che  si propone per l'anno 2006 con il presente provvedimento;
 Udita  la  relazione  dei  commissari  relatori Giancarlo Innocenzi Botti   e   Michele  Lauria  ai  sensi  dell'art.  29,  comma 1,  del regolamento   concernente   l'organizzazione   ed   il  funzionamento dell'Autorita';
 
 Delibera:
 
 Art. 1.
 1. Per l'anno 2006, la contribuzione fissata dall'art. 1, comma 66, della  legge  23 dicembre  2005,  n.  266, in misura pari all'1,5 per mille,  dovuta  all'Autorita' dai soggetti operanti nel settore delle comunicazioni,  come  individuati  nel decreto ministeriale 17 maggio 2002,   e'   calcolata  sui  ricavi,  iscritti  nell'ultimo  bilancio approvato   prima   dell'entrata   in  vigore  della  predetta  legge 23 dicembre 2005, n. 266.
 2.  Ai  fini  dell'applicazione  del  contributo  di cui al comma 1 assumono   rilievo   i   soli   ricavi  ottenuti  nel  settore  delle comunicazioni.
 3. La base imponibile rilevante ai fini dell'applicazione dei commi precedenti  e'  determinata  al  netto  delle  quote  riversate  agli operatori terzi.
 |  |  |  | Art. 2. 1.  Sono  esentati  dal versamento del contributo i soggetti il cui imponibile  sia  pari  o inferiore a 500.000,00 euro e le imprese che versano  in stato di crisi avendo attivita' sospesa, in liquidazione, ovvero essendo soggette a procedure concorsuali.
 |  |  |  | Art. 3. 1.  Il  versamento del contributo eseguito entro il 30 aprile 2006, deve essere effettuato sul c/c bancario n. 000027003095 Abi 01010 Cab 03494  Cin L - Sanpaolo Banco di Napoli - intestato all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni.
 |  |  |  | Art. 4. 1.  I  soggetti tenuti al versamento del contributo di cui all'art. 1,   comma 66  della  legge  23 dicembre  2005,  n.  266,  comunicano all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, entro il 31 maggio 2006,   il   codice  fiscale,  i  dati  relativi  alla  categoria  di appartenenza,  l'ammontare  dei  ricavi iscritti al bilancio e quelli sui  quali  viene calcolato il contributo, l'ammontare del contributo versato  e  gli estremi del versamento effettuato. Nel caso in cui il soggetto  svolga  attivita' rientranti in piu' di una delle categorie del  settore  di  cui  all'art.  1,  comma  1,  comunica la categoria prevalente determinata in relazione ai ricavi.
 2.  Per  la  comunicazione di cui al comma 1 deve essere utilizzata copia  del  modello  allegato  alla  presente  delibera,  recante  la sottoscrizione  del  legale  rappresentante ai sensi ed ai fini della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e s.m.i.
 3.  La  mancata o tardiva presentazione del modello di cui al comma 2,   nonche'   l'indicazione,  nello  stesso  modello,  di  dati  non rispondenti  al  vero,  comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 1, commi 29, 30 e 31 della legge 31 luglio 1997, n. 249.
 4.  La  presente delibera ai sensi della legge n. 266/2005, art. 1, comma  65  -  e'  sottoposta,  per  l'approvazione, al Presidente del Consiglio  dei  Ministri  e successivamente pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica  italiana, nel Bollettino e nel sito web dell'Autorita'.
 Napoli, 2 marzo 2006
 
 Il presidente
 Calabro'
 
 Il commissario relatore
 Botti
 
 Il commissario relatore
 Lauria
 |  |  |  | Allegato (alla delibera 110/06/COS del 2 marzo 2006)
 
 Autorita'  per  le  garanzie nelle comunicazioni - Ufficio bilancio e contabilita'   -   Servizio  amministrazione  e  personale  -  Centro
 direzionale isola B5 - Pal. Torre Francesco - 80143 Napoli.
 
 ---->  Vedere allegato a pag. 83   <----
 |  |  |  | Allegato 2 
 ---->  Vedere allegato a pag. 84   <----
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