Gazzetta n. 74 del 29 marzo 2006 (vai al sommario)
AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
DELIBERAZIONE 17 marzo 2006
Provvedimento ai sensi delle disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della concessionaria pubblica, nonche' tribune elettorali per le elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, previste per i giorni 9 e 10 aprile 2006, approvate dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi il 1° febbraio 2006. (Rai Tre - Trasmissione «In mezz'ora» del 12 marzo 2006). (Deliberazione n. 48/06/CSP).

L'AUTORITA'

Nella riunione della Commissione per i servizi ed i prodotti del 17 marzo 2006;
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel supplemento ordinario n. 154/L alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997, ed in particolare l'art. 1, comma 6, lettera b), n. 9;
Vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante «Disposizioni per la parita' di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 43 del 22 febbraio 2000, che dispone che la Commissione e l'autorita', ciascuna negli ambiti di rispettiva competenza, adottano criteri specifici per rendere effettivi nella programmazione radiotelevisiva i principi di parita' di trattamento, obiettivita', completezza e imparzialita' dell'informazione, e che nel periodo di campagna elettorale nelle trasmissioni radiotelevisive e' fatto divieto di fornire, anche in forma indiretta, indicazioni di voto o manifestare le proprie preferenze di voto e, infine, che registi e conduttori sono tenuti a un comportamento corretto e imparziale nella gestione del programma, in modo da non esercitare, in forma surrettizia, influenza sulle libere scelte degli elettori (art. 5, commi 1, 2, 3);
Viste le disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della concessionaria pubblica nonche' tribune elettorali per le elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica previste per i giorni 9 e 10 aprile 2006, approvate dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi il 1° febbraio 2006 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 33 del 9 febbraio 2006;
Visto, in particolare, l'art. 6 della citata delibera del 1° febbraio 2006 della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, in base al quale «i direttori responsabili dei programmi [...], nonche' i loro conduttori e registi, [...] curano che gli utenti non siano oggettivamente nella condizione di poter attribuire, in base alla conduzione del programma, specifici orientamenti politici ai conduttori o alla testata», e inoltre, nei programmi di approfondimento informativo, «qualora in essi assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politiche, sono tenuti a garantire, su base paritaria, l'accesso e la possibilita' di espressione delle diverse coalizioni [...] e ad assicurare l'equilibrata presenza dei soggetti politici concorrenti alle elezioni, sempre e comunque in forma di equilibrato contraddittorio, sia tra i rappresentanti delle coalizioni sia tra gli esponenti delle liste concorrenti»;
Visti gli esiti dell'attivita' di monitoraggio dell'Autorita' (periodo dall'11 febbraio al 12 marzo 2006) dai quali risulta che la societa' RAI - Radiotelevisione Italiana Spa ha mandato in onda sull'emittente televisiva nazionale Rai Tre il programma di approfondimento politico «In ø ora», che risulta caratterizzato, come pubblicizzato anche sul sito internet della Rai www.raitre.rai.it/, dalla formula dell'intervista al singolo personaggio su temi della sfida elettorale;
Rilevato che tale programma, secondo quanto risulta dalla nota del direttore generale della RAI del 6 febbraio 2006 (prot. DG/2924) indirizzata al Presidente della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e al Presidente dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, e' tra quelli ricondotti alla responsabilita' della testata TG 3 in relazione alle elezioni politiche dell'aprile 2006;
Vista la determinazione relativa ai chiarimenti interpretativi sulla disciplina della parita' di accesso nelle trasmissioni di approfondimento informativo assunta dalla Commissione per i servizi e i prodotti nella riunione del 2 marzo 2006 richiamando la necessita' di garantire il rispetto della dialettica interna ai programmi di approfondimento informativo attraverso la corretta applicazione del principio di «equilibrato contraddittorio» all'interno delle singole trasmissioni nei programmi di approfondimento informativo costituiti da temi di informazione politico-elettorale;
Vista la circolare del Servizio comunicazione politica e risoluzione di conflitti di interessi dell'Autorita' del 3 marzo 2006 (prot. n. 0008459), con la quale sono stati comunicati alle emittenti televisive nazionali pubblica e private i chiarimenti interpretativi sulla disciplina della parita' di accesso nelle trasmissioni di approfondimento informativo approvati dalla Commissione;
Considerato che l'iniziativa della Commissione per i servizi ed i prodotti, tradottasi nella predetta determinazione e comunicata alle emittenti televisive nazionali con la sopra richiamata nota del Servizio comunicazione politica e risoluzione di conflitti di interessi dell'Autorita', e' in linea con le funzioni di garanzia dell'applicazione delle vigenti disposizioni in materia di informazione politica attribuite a quest'Autorita' dalla legge n. 28/2000. Infatti, ai sensi dell'art. 10, comma 1 della citata legge n. 28/2000, all'Autorita' spetta il perseguimento d'ufficio delle violazioni della legge stessa e delle disposizioni attuative - siano esse adottate dalla Commissione di vigilanza o dall'Autorita' stessa - con un ampio margine di intervento (si veda ad esempio quanto previsto dall'art. 10, comma 9, della legge n. 28/2000 relativo ai provvedimenti di urgenza) che sicuramente include iniziative di chiarimento sulla portata delle disposizioni in argomento, utili a prevenire le violazioni delle disposizioni medesime. Nel merito la previsione, per il limitato periodo della campagna elettorale, di un equilibrato contraddittorio all'interno delle singole trasmissioni dei programmi di approfondimento informativo integra un criterio specifico la cui definizione e' appunto demandata alla Commissione parlamentare e all'Autorita', che vi hanno provveduto con gli atti applicativi adottati rispettivamente, dalla Commissione nella seduta del 1° febbraio 2006 e dall'Autorita' con delibera n. 29/6/CSP (cfr. in particolare l'art. 6 e rispettivamente, l'art. 9). Difatti i generali canoni di parita' di trattamento, obiettivita', completezza e imparzialita' (ordinari all'esercizio dell'informazione in base all'art. 7 del testo unico della radiotelevisione) devono essere integrati per il periodo di campagna elettorale, come appunto previsto dal legislatore nella legge n. 28/2000, proprio per la peculiare funzione dell'informazione nella definizione delle scelte politiche individuali.
Considerato che nel programma in esame si rileva, all'interno della singola trasmissione, la mancanza della formula del contraddittorio cosi' come specificata negli indirizzi interpretativi comunicati con la suddetta circolare del 3 marzo;
Preso atto che, con specifico riferimento all'andamento della puntata del 12 marzo 2006 della trasmissione «In ø ora» condotta da Lucia Annunziata, alla quale ha partecipato in qualita' di ospite il Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi, il Direttore generale, nella seduta del Consiglio di amministrazione della RAI del 15 marzo 2006, ha dichiarato « che - per una concomitanza di fattori non c'e' stato l'adeguato rispetto della prescrizione secondo cui, dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino a chiusura delle operazioni di voto nel corso di qualunque trasmissione, e' vietato a registi e conduttori manifestare anche in forma indiretta proprie preferenze politiche (legge 28 del 2000; art. 5, commi 2 e 3); nonche' della prescrizione secondo cui - in periodo elettorale - i direttori responsabili dei programmi di approfondimento, i loro conduttori e registi curano che gli utenti non siano oggettivamente nella condizione di poter attribuire specifici orientamenti politici ai conduttori o alle testate (Regolamento della Commissione di vigilanza; art. 6, comma 2)», comunicando che avrebbe preso «tutti i provvedimenti previsti dalla normativa in vigore a tutela della par condicio, per garantire che - nelle ulteriori puntate di questa come di ogni altra trasmissione e nei notiziari televisivi e radiofonici - venga rispettata nel modo piu' rigoroso la legge 28/2000 e i relativi regolamenti e si proceda - ove necessario - al ristabilimento dell'equilibrio»;
Rilevato, altresi', che il Consiglio di amministrazione e il Presidente hanno preso atto positivamente di tale impegno;
Considerato che l'art. 15, comma 1, della delibera del 1° febbraio 2006 della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi prevede, al comma 1, che «il Consiglio di amministrazione e il direttore generale della RAI sono impegnati, nell'ambito delle rispettive competenze, ad assicurare l'osservanza delle indicazioni e dei criteri contenuti nel presente documento, riferendone tempestivamente alla Commissione»;
Rilevato, pertanto, quanto al mancato rispetto dell'art. 5, commi 2 e 3, della legge 28/2000 e dell'art. 6, comma 2, della delibera del 1° febbraio 2006 della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, che gia' il Direttore generale, con la positiva presa d'atto del Consiglio di amministrazione e del Presidente, ha ravvisato la violazione delle norme suddette, assumendo il conseguente impegno ad adottare gli appropriati provvedimenti in applicazione delle vigenti disposizioni di legge, di regolamento e del contratto di servizio;
Considerato, dunque, che, in ragione del sopra richiamato impegno a provvedere, si prospetta lo spontaneo adeguamento della azienda sicche', allo stato, non risulta necessario provvedere ai sensi dell'art. 15, comma 2, delle citate disposizioni della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi;
Considerato che l'Autorita' si riserva, peraltro, di valutare la congruita' e l'effettivita' dei provvedimenti che saranno adottati dall'azienda;
Udita la relazione dei commissari Giancarlo Innocenzi Botti e Michele Lauria, relatori ai sensi dell'art. 29 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita';

Ordina:

Alla societa' RAI - Radiotelevisione Italiana S.p.A., con sede in Roma, viale G. Mazzini,14, cap. 00195, di comunicare tempestivamente all'Autorita' i provvedimenti che saranno adottati sul caso in oggetto e si riserva di verificarne la congruita' e l'effettivita'.
La comunicazione all'Autorita' dovra' essere effettuata al seguente indirizzo: «Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni all'attenzione della dott.ssa Laura Aria - Direttore del Servizio comunicazione politica e risoluzione di conflitti di interesse responsabile del procedimento - via delle Muratte, 25 - Roma» e potra' essere anticipata via fax al n. 06/69644926.
La mancata ottemperanza al presente ordine comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 1, commi 31 e 32, della legge n. 249/1997.
Ai sensi dell'art. 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorita' rientrano nella giurisdizione esclusiva ed inderogabile del giudice amministrativo. Ai sensi dell'art. 23-bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento e' di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.
Il presente provvedimento e' notificato alla RAI - Radiotelevisione Italiana S.p.A. ed e' trasmesso alla commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.
Roma, 17 marzo 2006
Il presidente:
Calabrò
I commissari relatori: Lauria - Innocenzi Botti
 
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