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| Gazzetta n. 74 del 29 marzo 2006 (vai al sommario) |  | AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI |  | DELIBERAZIONE 17 marzo 2006 |  | Provvedimento ai sensi delle disposizioni in materia di comunicazione politica,  messaggi  autogestiti  e informazione della concessionaria pubblica,  nonche'  tribune elettorali per le elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, previste per i giorni 9 e 10 aprile 2006, approvate dalla Commissione parlamentare per  l'indirizzo  generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi il  1° febbraio  2006.  (Rai  Tre  -  Trasmissione  «In mezz'ora» del 12 marzo 2006). (Deliberazione n. 48/06/CSP). |  | 
 |  |  |  | L'AUTORITA' 
 Nella  riunione  della  Commissione per i servizi ed i prodotti del 17 marzo 2006;
 Vista  la  legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel supplemento ordinario  n. 154/L alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  177  del  31 luglio  1997,  ed  in particolare l'art. 1, comma 6, lettera b), n. 9;
 Vista  la  legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante «Disposizioni per la  parita'  di  accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali   e   referendarie   e  per  la  comunicazione  politica», pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 43 del  22 febbraio  2000, che dispone che la Commissione e l'autorita', ciascuna  negli  ambiti  di  rispettiva  competenza, adottano criteri specifici  per rendere effettivi nella programmazione radiotelevisiva i  principi  di  parita'  di trattamento, obiettivita', completezza e imparzialita'  dell'informazione,  e  che  nel  periodo  di  campagna elettorale  nelle  trasmissioni  radiotelevisive  e' fatto divieto di fornire,  anche in forma indiretta, indicazioni di voto o manifestare le  proprie  preferenze  di  voto e, infine, che registi e conduttori sono  tenuti  a un comportamento corretto e imparziale nella gestione del  programma,  in  modo  da  non  esercitare, in forma surrettizia, influenza sulle libere scelte degli elettori (art. 5, commi 1, 2, 3);
 Viste   le  disposizioni  in  materia  di  comunicazione  politica, messaggi  autogestiti  e  informazione  della concessionaria pubblica nonche'  tribune  elettorali  per  le  elezioni  per il rinnovo della Camera  dei  deputati  e  del  Senato della Repubblica previste per i giorni  9  e 10 aprile 2006, approvate dalla Commissione parlamentare per  l'indirizzo  generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi il  1° febbraio  2006 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 33 del 9 febbraio 2006;
 Visto,   in   particolare,  l'art.  6  della  citata  delibera  del 1° febbraio  2006  della  Commissione  parlamentare  per  l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, in base al quale «i  direttori  responsabili  dei  programmi  [...],  nonche'  i  loro conduttori   e  registi,  [...]  curano  che  gli  utenti  non  siano oggettivamente  nella  condizione  di  poter attribuire, in base alla conduzione   del   programma,   specifici  orientamenti  politici  ai conduttori   o   alla   testata»,   e   inoltre,   nei  programmi  di approfondimento   informativo,  «qualora  in  essi  assuma  carattere rilevante  l'esposizione  di  opinioni  e valutazioni politiche, sono tenuti a garantire, su base paritaria, l'accesso e la possibilita' di espressione   delle   diverse   coalizioni   [...]  e  ad  assicurare l'equilibrata   presenza   dei  soggetti  politici  concorrenti  alle elezioni,  sempre e comunque in forma di equilibrato contraddittorio, sia tra i rappresentanti delle coalizioni sia tra gli esponenti delle liste concorrenti»;
 Visti  gli  esiti  dell'attivita'  di  monitoraggio  dell'Autorita' (periodo  dall'11 febbraio al 12 marzo 2006) dai quali risulta che la societa'  RAI  -  Radiotelevisione  Italiana  Spa  ha mandato in onda sull'emittente   televisiva   nazionale   Rai  Tre  il  programma  di approfondimento politico «In ø ora», che risulta caratterizzato, come pubblicizzato  anche  sul sito internet della Rai www.raitre.rai.it/, dalla  formula  dell'intervista  al singolo personaggio su temi della sfida elettorale;
 Rilevato  che tale programma, secondo quanto risulta dalla nota del direttore  generale  della  RAI  del  6 febbraio 2006 (prot. DG/2924) indirizzata   al   Presidente   della  Commissione  parlamentare  per l'indirizzo  generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e al Presidente dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, e' tra quelli   ricondotti  alla  responsabilita'  della  testata  TG  3  in relazione alle elezioni politiche dell'aprile 2006;
 Vista  la  determinazione  relativa  ai  chiarimenti interpretativi sulla  disciplina  della  parita'  di  accesso  nelle trasmissioni di approfondimento informativo assunta dalla Commissione per i servizi e i  prodotti nella riunione del 2 marzo 2006 richiamando la necessita' di  garantire  il  rispetto  della dialettica interna ai programmi di approfondimento  informativo  attraverso la corretta applicazione del principio  di «equilibrato contraddittorio» all'interno delle singole trasmissioni  nei programmi di approfondimento informativo costituiti da temi di informazione politico-elettorale;
 Vista   la   circolare   del   Servizio  comunicazione  politica  e risoluzione di conflitti di interessi dell'Autorita' del 3 marzo 2006 (prot. n. 0008459), con la quale sono stati comunicati alle emittenti televisive  nazionali pubblica e private i chiarimenti interpretativi sulla  disciplina  della  parita'  di  accesso  nelle trasmissioni di approfondimento informativo approvati dalla Commissione;
 Considerato  che  l'iniziativa della Commissione per i servizi ed i prodotti,  tradottasi nella predetta determinazione e comunicata alle emittenti  televisive  nazionali  con  la  sopra  richiamata nota del Servizio   comunicazione  politica  e  risoluzione  di  conflitti  di interessi  dell'Autorita',  e'  in  linea con le funzioni di garanzia dell'applicazione   delle   vigenti   disposizioni   in   materia  di informazione  politica  attribuite  a  quest'Autorita' dalla legge n. 28/2000.  Infatti,  ai sensi dell'art. 10, comma 1 della citata legge n.  28/2000,  all'Autorita'  spetta  il perseguimento d'ufficio delle violazioni  della legge stessa e delle disposizioni attuative - siano esse  adottate dalla Commissione di vigilanza o dall'Autorita' stessa -  con  un  ampio  margine  di  intervento (si veda ad esempio quanto previsto  dall'art.  10,  comma 9, della legge n. 28/2000 relativo ai provvedimenti  di  urgenza)  che  sicuramente  include  iniziative di chiarimento  sulla  portata  delle disposizioni in argomento, utili a prevenire  le  violazioni  delle disposizioni medesime. Nel merito la previsione,  per il limitato periodo della campagna elettorale, di un equilibrato  contraddittorio  all'interno  delle singole trasmissioni dei  programmi  di  approfondimento  informativo  integra un criterio specifico  la  cui  definizione e' appunto demandata alla Commissione parlamentare  e  all'Autorita',  che vi hanno provveduto con gli atti applicativi  adottati rispettivamente, dalla Commissione nella seduta del  1° febbraio 2006 e dall'Autorita' con delibera n. 29/6/CSP (cfr. in  particolare  l'art.  6  e  rispettivamente,  l'art. 9). Difatti i generali  canoni di parita' di trattamento, obiettivita', completezza e  imparzialita'  (ordinari  all'esercizio  dell'informazione in base all'art.  7  del  testo  unico  della radiotelevisione) devono essere integrati  per  il  periodo  di  campagna  elettorale,  come  appunto previsto  dal  legislatore  nella  legge  n.  28/2000, proprio per la peculiare  funzione  dell'informazione nella definizione delle scelte politiche individuali.
 Considerato che nel programma in esame si rileva, all'interno della singola  trasmissione,  la mancanza della formula del contraddittorio cosi'  come specificata negli indirizzi interpretativi comunicati con la suddetta circolare del 3 marzo;
 Preso  atto  che,  con  specifico  riferimento  all'andamento della puntata  del  12 marzo 2006 della trasmissione «In ø ora» condotta da Lucia  Annunziata, alla quale ha partecipato in qualita' di ospite il Presidente  del  Consiglio  Silvio Berlusconi, il Direttore generale, nella  seduta del Consiglio di amministrazione della RAI del 15 marzo 2006,  ha dichiarato « che - per una concomitanza di fattori non c'e' stato  l'adeguato rispetto della prescrizione secondo cui, dalla data di  convocazione  dei  comizi  elettorali  e  fino  a  chiusura delle operazioni  di voto nel corso di qualunque trasmissione, e' vietato a registi  e  conduttori  manifestare  anche in forma indiretta proprie preferenze  politiche  (legge  28  del  2000;  art.  5, commi 2 e 3); nonche'  della  prescrizione  secondo cui - in periodo elettorale - i direttori  responsabili  dei  programmi  di  approfondimento,  i loro conduttori  e  registi curano che gli utenti non siano oggettivamente nella  condizione di poter attribuire specifici orientamenti politici ai  conduttori  o  alle  testate  (Regolamento  della  Commissione di vigilanza;  art. 6, comma 2)», comunicando che avrebbe preso «tutti i provvedimenti  previsti  dalla normativa in vigore a tutela della par condicio,  per garantire che - nelle ulteriori puntate di questa come di ogni altra trasmissione e nei notiziari televisivi e radiofonici - venga rispettata nel modo piu' rigoroso la legge 28/2000 e i relativi regolamenti  e  si  proceda  -  ove  necessario  -  al ristabilimento dell'equilibrio»;
 Rilevato,  altresi',  che  il  Consiglio  di  amministrazione  e il Presidente hanno preso atto positivamente di tale impegno;
 Considerato  che l'art. 15, comma 1, della delibera del 1° febbraio 2006  della  Commissione  parlamentare  per l'indirizzo generale e la vigilanza  dei  servizi  radiotelevisivi prevede, al comma 1, che «il Consiglio  di  amministrazione e il direttore generale della RAI sono impegnati,  nell'ambito  delle  rispettive  competenze, ad assicurare l'osservanza  delle  indicazioni e dei criteri contenuti nel presente documento, riferendone tempestivamente alla Commissione»;
 Rilevato, pertanto, quanto al mancato rispetto dell'art. 5, commi 2 e  3,  della legge 28/2000 e dell'art. 6, comma 2, della delibera del 1° febbraio  2006  della  Commissione  parlamentare  per  l'indirizzo generale  e  la  vigilanza  dei  servizi radiotelevisivi, che gia' il Direttore  generale,  con  la  positiva presa d'atto del Consiglio di amministrazione  e  del  Presidente, ha ravvisato la violazione delle norme  suddette,  assumendo  il  conseguente  impegno ad adottare gli appropriati  provvedimenti in applicazione delle vigenti disposizioni di legge, di regolamento e del contratto di servizio;
 Considerato, dunque, che, in ragione del sopra richiamato impegno a provvedere,  si  prospetta  lo  spontaneo  adeguamento  della azienda sicche',  allo  stato,  non  risulta  necessario  provvedere ai sensi dell'art.  15,  comma  2, delle citate disposizioni della Commissione parlamentare  per  l'indirizzo  generale  e  la vigilanza dei servizi radiotelevisivi;
 Considerato  che  l'Autorita'  si riserva, peraltro, di valutare la congruita'  e  l'effettivita'  dei provvedimenti che saranno adottati dall'azienda;
 Udita  la  relazione  dei  commissari  Giancarlo  Innocenzi Botti e Michele  Lauria,  relatori  ai  sensi  dell'art.  29  del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita';
 
 Ordina:
 
 Alla  societa'  RAI - Radiotelevisione Italiana S.p.A., con sede in Roma,  viale G. Mazzini,14, cap. 00195, di comunicare tempestivamente all'Autorita'  i  provvedimenti  che  saranno  adottati  sul  caso in oggetto e si riserva di verificarne la congruita' e l'effettivita'.
 La comunicazione all'Autorita' dovra' essere effettuata al seguente indirizzo:   «Autorita'   per   le   garanzie   nelle   comunicazioni all'attenzione  della  dott.ssa  Laura  Aria - Direttore del Servizio comunicazione  politica  e  risoluzione  di  conflitti  di  interesse responsabile  del  procedimento  -  via  delle  Muratte, 25 - Roma» e potra' essere anticipata via fax al n. 06/69644926.
 La  mancata ottemperanza al presente ordine comporta l'applicazione delle  sanzioni  di  cui  all'art.  1,  commi 31 e 32, della legge n. 249/1997.
 Ai sensi dell'art. 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i  ricorsi  avverso  i  provvedimenti  dell'Autorita' rientrano nella giurisdizione  esclusiva  ed inderogabile del giudice amministrativo. Ai  sensi  dell'art. 23-bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034,  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni, il termine per ricorrere  avverso  il  presente  provvedimento e' di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.
 Il presente provvedimento e' notificato alla RAI - Radiotelevisione Italiana  S.p.A.  ed  e'  trasmesso alla commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.
 Roma, 17 marzo 2006
 Il presidente:
 Calabrò
 I commissari relatori: Lauria - Innocenzi Botti
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