Gazzetta n. 74 del 29 marzo 2006 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |
COMUNICATO |
Provvedimenti concernenti l'accertamento della sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione e la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 luglio 1991, n. 223. |
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Con decreto n. 37956 del 17 febbraio 2006 e' accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un massimo di 27 mesi, a decorrere dal 6 agosto 2004 in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali e delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencate, realizzati nell'area: Area del comune di Napoli - imprese impegnate nei lavori di costruzione del collegamento ferroviario fra le linee Cumana e Circumflegrea a servizio dell'Universita' di Monte S. Angelo - I stralcio funzionale - tratta soccavo - Monte S. Angelo. In conseguenza dell'accertamento di cui al precedente punto, con decreto n. 37987 del 17 febbraio 2006 e' stata autorizzata la corresponsione dal 6 agosto 2004 al 5 novembre 2006, del trattamento speciale di disoccupazione, nella misura prevista dall'art. 7, legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nell'area e nelle attivita' sopra indicate. Con decreto n. 37947 del 17 febbraio 2006 e' accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un massimo di 27 mesi, a decorrere dal 27 ottobre 2003, in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali e delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencate, realizzati nell'area: Area del comune di Palermo - imprese impegnate nei lavori di costruzione dell'autostrada Messina-Palermo - lotto 30 - II stralcio. In conseguenza dell'accertamento di cui ai precedente punto, con decreto n. 37978 del 17 febbraio 2006 e' stata autorizzata la corresponsione dal 27 ottobre 2003 al 26 gennaio 2006, del trattamento speciale di disoccupazione, nella misura prevista dall'art. 7 legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nell'area e nelle attivita' sopra indicate. |
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