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| Gazzetta n. 74 del 29 marzo 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLA SALUTE |  | DECRETO 27 febbraio 2006 |  | Riconoscimento,  al  sig.  Colabianchi  Ramiro,  di  titolo di studio estero,  quale  titolo  abilitante  per  l'esercizio  in Italia della professione di medico chirurgo. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE delle risorse umane e delle professioni sanitarie
 
 Vista  l'istanza con la quale il sig. Colabianchi Ramiro, cittadino italiano,   ha   chiesto  il  riconoscimento  del  titolo  di  medico conseguito  in  Argentina,  ai  fini  dell'esercizio  in Italia della professione di medico chirurgo;
 Visto  il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico  delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e  norme  sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394  «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art.  1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286», e successive  modifiche  ed  integrazioni,  in  ultimo  il  decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;
 Visti  gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in   particolare  il  comma  7  dell'art.  50,  che  disciplinano  il riconoscimento  dei  titoli professionali abilitanti all'esercizio di una  professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini  non  comunitari, nonche' dei titoli accademici di studio e di   formazione   professionale  complementari  dei  predetti  titoli abilitanti  all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli  impieghi e dello svolgimento di attivita' sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;
 Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,  che  estende  l'applicazione  delle  norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione europea in quanto piu' favorevoli;
 Vista la decisione della Conferenza dei servizi, di cui all'art. 12 del  decreto  legislativo  n.  115/1992  e  all'art.  14  del decreto legislativo  n.  319/1994,  che  nella  riunione del 15 marzo 2005 ha ritenuto  di applicare al richiedente la misura compensativa ai sensi di   quanto   disposto  dall'art.  6,  comma  1  del  citato  decreto legislativo n. 115/1992;
 Visto  l'esito  della  prova  attitudinale  effettuata  in  data 12 dicembre  2005 e in data 2 febbraio 2006, ai sensi dell'art. 8, comma 1,  del  gia'  citato decreto legislativo n. 115/1992 a seguito della quale il sig. Colabianchi Ramiro e' risultato idoneo;
 Rilevata   la   sussistenza   dei   requisiti   di   legge  per  il riconoscimento del titolo di medico chirurgo;
 Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
 
 Decreta:
 
 1.  Il  titolo  di  medico  rilasciato in data 30 aprile 2002 dalla «Universidad  Nacional  de  Rosario  -  Facultad de Ciencias Medicas» (Republica  Argentina)  al  sig.  Colabianchi  Ramiro, nato a Rosario (Santa  Fe'  -  Argentina) il 28 dicembre 1974, e' riconosciuto quale titolo  abilitante  per  l'esercizio  in  Italia della professione di medico chirurgo.
 2.  Il  dott.  Colabianchi  Ramiro  e' autorizzato ad esercitare in Italia,  come  lavoratore  dipendente  o  autonomo, la professione di medico  chirurgo, previa iscrizione all'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente.
 3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-bis, decreto del  Presidente  della  Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario  non  si  iscriva  al  relativo  albo  professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.
 4. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 27 febbraio 2006
 Il direttore generale: Leonardi
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