Gazzetta n. 74 del 29 marzo 2006 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA SALUTE |
DECRETO 6 marzo 2006 |
Riconoscimento, alla sig.ra Razmovska Biljana, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo. |
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IL DIRETTORE GENERALE delle risorse umane e delle professioni sanitarie Vista l'istanza con la quale la sig.ra Razmovska Biljana cittadina macedone, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Dottore in medicina» conseguito nella Repubblica di Macedonia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo; Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286» e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334; Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonche' dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attivita' sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale; Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dell'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 26 maggio 2005 ha ritenuto di applicare alla richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del citato decreto legislativo n. 115/1992; Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 12 dicembre 2005 e in data 19 gennaio 2006, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del gia' citato decreto legislativo n. 115/1992, a seguito della quale la sig.ra Razmovska Biljana e' risultata idonea; Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico chirurgo; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Decreta:
1. Il titolo di «Dottore in Medicina» rilasciato in data 3 settembre 1999, dall'Universita' «SS. Cirillo e Metodio - Facolta' di medicina» di Skopje (Repubblica di Macedonia) alla sig.ra Razmovska Biljana, nata a Ohrid (Macedonia) il 19 luglio 1974, e' riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo. 2. La dott.ssa Razmovska Biljana e' autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di medico chirurgo, previa iscrizione all'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente ed accertamento da parte dell'Ordine stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia. 3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto e' consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modifiche, e per il periodo di validita' ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno. 4. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio. 5. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 6 marzo 2006 Il direttore generale: Leonardi |
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