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| Gazzetta n. 74 del 29 marzo 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLA SALUTE |  | DECRETO 6 marzo 2006 |  | Riconoscimento,  al sig. Escobar Leopoldo Jose' Antonio, di titolo di studio  estero,  quale  titolo  abilitante  per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE delle risorse umane e delle professioni sanitarie
 
 Vista  l'istanza  con  la  quale  il  sig.  Escobar  Leopoldo Jose' Antonio,  cittadino italiano, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Medico» conseguito in Argentina, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo;
 Visto  il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico  delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e  norme  sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394  «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art.  1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286», e successive  modifiche  ed  integrazioni,  in  ultimo  il  decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;
 Visti  gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in   particolare  il  comma  7  dell'art.  50,  che  disciplinano  il riconoscimento  dei  titoli professionali abilitanti all'esercizio di una  professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini  non  comunitari, nonche' dei titoli accademici di studio e di   formazione  professionale,  complementari  dei  predetti  titoli abilitanti  all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli  impieghi e dello svolgimento di attivita' sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;
 Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,  che  estende  l'applicazione  delle  norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione europea in quanto piu' favorevoli;
 Vista la decisione della Conferenza dei servizi, di cui all'art. 12 del  decreto  legislativo  n.  115/1992  e  all'art.  14  del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 29 settembre 2005, ha ritenuto  di applicare al richiedente la misura compensativa ai sensi di   quanto   disposto  dall'art.  6,  comma  1  del  citato  decreto legislativo n. 115/1992;
 Visto   l'esito   della   prova  attitudinale  effettuata  in  data 12 dicembre  2005  e  in  data 2 febbraio 2006, ai sensi dell'art. 8, comma  1,  del  gia' citato decreto legislativo n. 115/1992 a seguito della  quale  il  sig.  Escobar  Leopoldo  Jose' Antonio e' risultato idoneo;
 Rilevata   la   sussistenza   dei   requisiti   di   legge  per  il riconoscimento del titolo di medico chirurgo;
 Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
 
 Decreta:
 
 1.  Il titolo di «Medico» rilasciato in data 10 novembre 1986 dalla «Universidad  de  Buenos  Aires  -  Facultad  de Medicina» (Republica Argentina)  al  sig. Escobar Leopoldo Jose' Antonio, nato a Mendoza - Malargue  (Argentina) il 29 agosto 1957, e' riconosciuto quale titolo abilitante  per  l'esercizio  in  Italia  della professione di medico chirurgo;
 2.  Il  dott.  Escobar  Leopoldo  Jose'  Antonio  e' autorizzato ad esercitare  in  Italia,  come  lavoratore  dipendente  o autonomo, la professione  di  medico  chirurgo,  previa  iscrizione all'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente.
 3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-bis, decreto del  Presidente  della  Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario  non  si  iscriva  al  relativo  albo  professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.
 4. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 6 marzo 2006
 Il direttore generale: Leonardi
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