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| Gazzetta n. 74 del 29 marzo 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |  | DECRETO 10 marzo 2006 |  | Riconoscimento,  al  sig.  Soda Fabrizio, di titolo di studio estero, quale  titolo  abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile
 
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394,  recante  norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti  la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modifiche;
 Visto  altresi'  il  decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e successive  modifiche, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre  1988,  relativa ad un sistema generale di riconoscimento di   diplomi   di  istruzione  superiore  che  sanzionano  formazioni professionali di durata minima di tre anni;
 Visto l'art. 1, comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998, e  successive  modifiche,  che  prevede  l'applicabilita' del decreto legislativo  stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme piu' favorevoli;
 Vista  l'istanza del sig Soda Fabrizio, nato il 1° settembre 1961 a Carru'  (Italia),  cittadino  italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art.  49  del  decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999,  n.  394,  in  combinato  disposto  con  l'art.  12 del decreto legislativo  27 gennaio  1992,  n.  115, il riconoscimento del titolo professionale  di  «Solicitor» conseguito in Canada in data 14 aprile 1988,  come  attestato  da «The Law Society of Upper Canada», ai fini dell'accesso  all'albo  degli  avvocati  ed esercizio in Italia della omonima professione;
 Considerato  che  il richiedente ha conseguito il titolo accademico di  «Bachelor of Laws» presso la «University of Manitoba» di Winnipeg -  Monitoba (Canada) in data 27 maggio 1986 e ha svolto il periodo di praticantato  dal luglio 1986 al giugno 1987 presso uno studio legale canadese completando il prescritto «Bar Admission Course»;
 Preso  atto  che il sig. Soda e', altresi', iscritto in qualita' di «Solicitor»  presso  «The  Supreme  Court  of  England and Wales» dal 2 settembre  1996  ed  ha  documentato  lo  svolgimento  di attivita' professionale svolta presso studi legali italiani e canadesi;
 Rilevato   che   comunque   permangono  alcune  differenze  tra  la formazione   accademico-professionale   richiesta   in   Italia   per l'esercizio  della  professione  di  avvocato  e  quella di cui e' in possesso  l'istante,  per  cui  appare necessario applicare le misure compensative;
 Viste  le  determinazioni  della Conferenza di servizi nella seduta del 22 novembre 2005;
 Visto   l'art.  49,  comma  3  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, e successive modifiche;
 Visto  l'art.  6,  n.  2  del  decreto  legislativo  n. 115/1992, e successive modifiche;
 
 Decreta:
 
 Art. 1.
 Al  sig. Soda Fabrizio, nato il 1° settembre 1961 a Carni (Italia), cittadino italiano, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati e l'esercizio della professione in Italia.
 |  |  |  | Art. 2. Detto  riconoscimento  e'  subordinato  al superamento di una prova attitudinale  sulle  seguenti  materie: 1) diritto civile; 2) diritto processuale civile; 3) diritto penale; 4) diritto processuale penale; 5)  diritto amministrativo; 6) diritto costituzionale; 7) diritto del lavoro; 8) diritto commerciale; 9) diritto internazionale privato.
 |  |  |  | Art. 3. La  prova  si  compone  di  un  esame  scritto  e un esame orale da svolgersi  in lingua italiana. Le modalita' di svolgimento dell'uno e dell'altro  sono  indicate  nell'allegato  A,  che  costituisce parte integrante del presente decreto.
 Roma, 10 marzo 2006
 Il direttore generale: Papa
 |  |  |  | Allegato A a) Il   candidato,  per  essere  ammesso  a  sostenere  la  prova attitudinale,  dovra'  presentare  al  Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione,  istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione  del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone  il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario   fissato   per   le   prove  e'  data  immediata  notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
 b) La    prova   scritta,   in   considerazione   dell'esperienza professionale  maturata  in  Italia  dal  richiedente, consiste nello svolgimento  di elaborati vertenti su due materie: 1) diritto civile, 2) diritto penale
 c) La  prova  orale  verte  nella  discussione di brevi questioni pratiche su cinque materie scelte dall'interessato, tra le nove sopra indicate  oltre  che  su  deontologia e ordinamento professionale. Il candidato  potra'  accedere  a  questo  secondo  esame  solo se abbia superato con successo la prova scritta.
 d) La   commissione   rilascia   all'interessato   certificazione dell'avvenuto   superamento   dell'esame,   al  fine  dell'iscrizione all'albo degli avvocati.
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