Gazzetta n. 74 del 29 marzo 2006 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |
DECRETO 10 marzo 2006 |
Riconoscimento, alla sig.ra Escobar De Gonzales Julia Noemi, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato. |
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IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile
Visto il proprio decreto datato 3 gennaio 2006, con il quale si riconosceva il titolo professionale conseguito dalla sig.ra Escobar De Gonzales Julia Noemi in Peru', quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di «avvocato»; Considerato che nel decreto datato 3 gennaio 2006 sono stati riscontrati alcuni errori materiali; Ritenuto pertanto che detto decreto sia sostituito integralmente dal seguente provvedimento: Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante a norma dell'art. 1, comma 6, norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, e successive modificazioni; Visto altresi il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 - relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni, e successive integrazioni; Vista l'istanza della sig.ra Escobar De Gonzales Julia Noemi, nata a Lima (Peru) il 12 aprile 1967, cittadina peruviana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 e successive modificazioni, in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, e successive integrazioni, il riconoscimento del titolo di «Abogado» rilasciato dalla «Universidad de Apurimac» di Abancay (Peru) il 22 luglio 1992, ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di avvocato; Considerato che la richiedente risulta essere iscritta al «Ilustre Colegio de Abogados de Apurimac» da aprile 2002; Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 20 settembre 2005; Visto il parere scritto del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria; Visto l'art. 6, n. 2 del decreto legislativo n. 115/1992, e successive integrazioni; Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, e successive modifiche; Visti l'art. 9 del decreto legislativo n. 286/1998, e successive modificazioni, per cui lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato da almeno cinque anni, titolare di un permesso di soggiorno che consente un numero indeterminato di rinnovi, puo' richiedere il rilascio della carta di soggiorno; Considerato che la richiedente possiede una carta di soggiorno rilasciata in data 6 settembre 2005 dalla Questura di Torino a tempo indeterminato;
Decreta:
Art. 1. Alla sig.ra Escobar De Gonzales Julia Noemi, nata a Lima (Peru) il 12 aprile 1967, cittadina peruviana, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati e l'esercizio della professione in Italia. |
| Art. 2. Il decreto cosi' modificato dispiega efficacia a decorrere dal 3 gennaio 2006. |
| Art. 3. Detto riconoscimento e' subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie: 1) diritto civile, 2) diritto penale, 3) diritto costituzionale, 4) diritto commerciale, 5) diritto del lavoro, 6) diritto amministrativo, 7) diritto processuale civile, 8) diritto processuale penale, 9) diritto internazionale privato. |
| Art. 4. La prova si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalita' di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto. Roma, 10 marzo 2006 Il direttore generale: Papa |
| Allegato A a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove e' data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda. b) La prova scritta consiste nello svolgimento di elaborati su tre materie, di cui due vertono su 1) diritto civile, 2) diritto penale, e una e' scelta del candidato tra le restanti materie, ad esclusione di deontologia e ordinamento professionale. c) La prova orale verte nella discussione di brevi questioni pratiche su cinque materie scelte dall'interessato, tra le nove sopra indicate oltre che su deontologia e ordinamento professionale. Il candidato potra' accedere a questo secondo esame solo se abbia superato con successo la prova scritta. d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati. |
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