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| Gazzetta n. 74 del 29 marzo 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |  | DECRETO 10 marzo 2006 |  | Riconoscimento,  alla  sig.ra  Escobar  De  Gonzales  Julia Noemi, di titolo  di  studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile
 
 Visto  il  proprio  decreto  datato 3 gennaio 2006, con il quale si riconosceva  il  titolo professionale conseguito dalla sig.ra Escobar De  Gonzales  Julia  Noemi  in  Peru',  quale  titolo  abilitante per l'esercizio in Italia della professione di «avvocato»;
 Considerato  che  nel  decreto  datato  3 gennaio  2006  sono stati riscontrati alcuni errori materiali;
 Ritenuto  pertanto  che  detto decreto sia sostituito integralmente dal seguente provvedimento:
 Visto  il  decreto  legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle  disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394,  recante  a  norma dell'art. 1, comma 6, norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, e successive modificazioni;
 Visto  altresi  il  decreto  legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione  della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21 dicembre  1988 - relativa  ad  un  sistema  generale  di  riconoscimento di diplomi di istruzione  superiore  che  sanzionano  formazioni  professionali  di durata minima di tre anni, e successive integrazioni;
 Vista  l'istanza della sig.ra Escobar De Gonzales Julia Noemi, nata a  Lima  (Peru)  il  12  aprile 1967, cittadina peruviana, diretta ad ottenere,  ai  sensi  dell'art.  49  del decreto del Presidente della Repubblica  n.  394/1999  e  successive  modificazioni,  in combinato disposto  con  l'art.  12  del  decreto  legislativo  n.  115/1992, e successive  integrazioni,  il  riconoscimento del titolo di «Abogado» rilasciato  dalla  «Universidad  de  Apurimac»  di  Abancay (Peru) il 22 luglio  1992,  ai  fini  dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di avvocato;
 Considerato  che la richiedente risulta essere iscritta al «Ilustre Colegio de Abogados de Apurimac» da aprile 2002;
 Viste  le  determinazioni  della Conferenza di servizi nella seduta del 20 settembre 2005;
 Visto  il parere scritto del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria;
 Visto  l'art.  6,  n.  2  del  decreto  legislativo  n. 115/1992, e successive integrazioni;
 Visto   l'art.  49,  comma  3  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, e successive modifiche;
 Visti  l'art.  9  del decreto legislativo n. 286/1998, e successive modificazioni,  per  cui  lo  straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato da almeno cinque anni, titolare di un permesso di  soggiorno  che  consente un numero indeterminato di rinnovi, puo' richiedere il rilascio della carta di soggiorno;
 Considerato  che  la  richiedente  possiede  una carta di soggiorno rilasciata  in data 6 settembre 2005 dalla Questura di Torino a tempo indeterminato;
 
 Decreta:
 
 Art. 1.
 Alla  sig.ra Escobar De Gonzales Julia Noemi, nata a Lima (Peru) il 12  aprile  1967,  cittadina  peruviana,  e'  riconosciuto  il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati e l'esercizio della professione in Italia.
 |  |  |  | Art. 2. Il  decreto  cosi'  modificato  dispiega  efficacia a decorrere dal 3 gennaio 2006.
 |  |  |  | Art. 3. Detto  riconoscimento  e'  subordinato  al superamento di una prova attitudinale  sulle  seguenti  materie: 1) diritto civile, 2) diritto penale, 3) diritto costituzionale, 4) diritto commerciale, 5) diritto del lavoro, 6) diritto amministrativo, 7) diritto processuale civile, 8) diritto processuale penale, 9) diritto internazionale privato.
 |  |  |  | Art. 4. La  prova  si  compone  di  un  esame  scritto  e un esame orale da svolgersi  in lingua italiana. Le modalita' di svolgimento dell'uno e dell'altro  sono  indicate  nell'allegato  A,  che  costituisce parte integrante del presente decreto.
 Roma, 10 marzo 2006
 Il direttore generale: Papa
 |  |  |  | Allegato A a) Il   candidato,  per  essere  ammesso  a  sostenere  la  prova attitudinale,  dovra'  presentare  al  Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione,  istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione  del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone  il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario   fissato   per   le   prove  e'  data  immediata  notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
 b) La  prova  scritta  consiste nello svolgimento di elaborati su tre  materie,  di  cui  due  vertono su 1) diritto civile, 2) diritto penale,  e  una  e'  scelta del candidato tra le restanti materie, ad esclusione di deontologia e ordinamento professionale.
 c) La  prova  orale  verte  nella  discussione di brevi questioni pratiche su cinque materie scelte dall'interessato, tra le nove sopra indicate  oltre  che  su  deontologia e ordinamento professionale. Il candidato  potra'  accedere  a  questo  secondo  esame  solo se abbia superato con successo la prova scritta.
 d) La   commissione   rilascia   all'interessato   certificazione dell'avvenuto   superamento   dell'esame,   al  fine  dell'iscrizione all'albo degli avvocati.
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