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| Gazzetta n. 74 del 29 marzo 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |  | DECRETO 10 marzo 2006 |  | Riconoscimento,  alla  sig.ra  Afanasjeva  Irina, di titolo di studio estero,  quale  titolo  abilitante  per  l'esercizio  in Italia della professione di ingegnere. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile
 
 Visti  gli  articoli 1  e  8  della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante   disposizioni   per   l'adempimento  di  obblighi  derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
 Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
 Visto  il  decreto  legislativo 8 luglio 2003, n. 277 di attuazione della  direttiva  n.  2001/19  che  modifica le direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE   del   Consiglio   relative   al   sistema   generale   di riconoscimento delle qualifiche professionali;
 Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328,  contenente  «Modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina dei requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»;
 Vista  l'istanza  della  sig.ra Afanasjeva Irina, nata il 21 luglio 1975  a  Parnu  (Estonia),  cittadina estone, diretta ad ottenere, ai sensi  dell'art.  12  del  decreto legislativo n. 115/1992 cosi' come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del proprio  titolo  accademico-professionale di «Inseneri» conseguito in Estonia  presso  la  «Tallinna Tehnikaulikool» di Tallin (Estonia) in data  18 giugno  1997 ai fini dell'accesso all'albo degli ingegneri - sez. A  settore  civile  ambientale  e  l'esercizio  in  Italia della omonima professione;
 Preso  atto  che,  in  conformita' alla normativa estone, la sig.ra Afanasjeva  ha  maturato  esperienza professionale presso la societa' «Amhold» di Tallin dal 2000 al 2003 per cui ha il diritto di svolgere la professione di ingegnere in Estonia;
 Preso  atto  che la richiedente e', altresi', iscritta al l'«Unione Estone degli Ingegneri Civili» dal 16 gennaio 2003;
 Viste  le conformi determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 22 novembre 2005;
 Visto il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;
 Rilevato    che    vi    sono    differenze   tra   la   formazione accademico-professionale  richiesta  in  Italia per l'esercizio della professione  di  ingegnere  -  sez. A  -  settore civile ambientale e quella  di  cui  e'  in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;
 Visto  l'art.  6,  n.  1 del decreto legislativo n. 115/1992, cosi' come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003;
 
 Decreta:
 
 Art. 1.
 Alla  sig.ra  Afanasjeva  Irina,  nata  il  21 luglio  1975 a Parnu (Estonia),  cittadina estone, e' riconosciuto il titolo professionale di  cui  in  premessa  quale  titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «ingegneri» sezione A - settore civile ambientale e l'esercizio della omonima professione in Italia.
 |  |  |  | Art. 2. Il  riconoscimento  di cui al precedente articolo e' subordinato, a scelta  della  richiedente,  al superamento di una prova attitudinale oppure  al  compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di  un  anno;  le modalita' di svolgimento dell'una o dell'altra sono indicate  nell'allegato  A,  che  costituisce  parte  integrante  del presente decreto.
 |  |  |  | Art. 3. La  prova  attitudinale,  ove  oggetto di scelta della richiedente, vertera'  sulle  seguenti  materie:  1)  acquedotti  e  fognature, 2) costruzioni di strade, ferrovie ed aeroporti.
 Roma, 10 marzo 2006
 Il direttore generale: Papa
 |  |  |  | Allegato A a) Prova   attitudinale:  il  candidato,  per  essere  ammesso  a sostenere  la  prova  attitudinale,  dovra'  presentare  al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente  decreto.  La  commissione,  istituita  presso  il Consiglio nazionale,   si  riunisce  su  convocazione  del  presidente  per  lo svolgimento  delle  prove  di  esame, fissandone il calendario. Della convocazione  della commissione e del calendario fissato per le prove e'  data  immediata  notizia  all'interessato,  al recapito da questi indicato nella domanda.
 La  prova  attitudinale,  volta  ad  accertare  la conoscenza delle materie  indicate  nel  testo  del  decreto,  si  compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana.
 L'esame  scritto  consiste  nella  redazione  di progetti integrati assistiti  da  relazioni  tecniche concernenti le materie individuate nel precedente art. 3.
 L'esame   orale  consiste  nella  discussione  di  brevi  questioni tecniche  vertenti  sulla  materia indicata nel precedente art. 3, ed altresi'  sulle conoscenze di ordinamento e deontologia professionale del  candidato.  A  questo secondo esame il candidato potra' accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.
 La     commissione    rilascia    all'interessato    certificazione dell'avvenuto   superamento   dell'esame,   al  fine  dell'iscrizione all'albo degli ingegneri - settore civile ambientale.
 b) Tirocinio   di   adattamento:   ove   oggetto  di  scelta  del richiedente,  e' diretto ad ampliare ed approfondire le conoscenze di base,  specialistiche e professionali relative alle materie di cui al precedente  art. 3. Il richiedente presentera' al Consiglio nazionale domanda  in  carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento,    nonche'    la   dichiarazione   di   disponibilita' dell'ingegnere   tutor.   Detto  tirocinio  si  svolgera'  presso  un ingegnere,  scelto  dall'istante  tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianita' di iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni. Il Consiglio nazionale vigilera' sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.
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