Gazzetta n. 74 del 29 marzo 2006 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |
DECRETO 10 marzo 2006 |
Riconoscimento, al sig. Galvez Cardenas Manuel Eduardo, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato. |
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IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero e successive modifiche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6 e successive modifiche; Visto altresi' il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; Vista l'istanza del sig. Galvez Cardenas Manuel Eduardo, nato a Junin (Peru) il 26 gennaio 1971, cittadino peruviano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo professionale di «Abogado» conseguito in Peru' presso l'«Universidad de San Martin de Porres» di Lima (Peru) in data 11 ottobre 2000 e rilasciato l'11 dicembre 2000, ai fini dell'accesso all'albo degli avvocati ed esercizio in Italia della omonima professione; Preso atto che il richiedente e' in possesso del Diploma di «Bachiller en Derecho» conseguito presso l'«Universidad de San Martin de Porres» di Lima (Peru) in data 24 giugno 1996 e rilasciato in data 22 luglio 1996; Considerato che il sig. Galvez Cardenas e' iscritto al «Colegio de Abogados de Lima» dal 29 ottobre 2004; Rilevato che comunque permangono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di «avvocato» e quella di cui e' in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative; Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 22 novembre 2005; Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394 e successive modifiche; Visto l'art. 6, n. 2 del decreto legislativo n. 115/1992 e successive modifiche; Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998 e 14 e 39, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 e successive modifiche, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998 non e' richiesta per i cittadini stranieri gia' in possesso di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari; Considerato che il sig. Galvez Cardenas possiede un permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura di Milano in data 30 ottobre 2000, rinnovato il 27 agosto 2004 con validita' fino al 5 maggio 2007 per motivi di lavoro subordinato;
Decreta:
Art. 1. Al sig. Galvez Cardenas Manuel Eduardo, nato a Junin (Peru) il 26 gennaio 1971, cittadino peruviano, e' riconosciuto il titolo professionale di «Abogado» di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «avvocati» e l'esercizio della professione in Italia, fatta salva la perdurante validita' del permesso di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori. |
| Art. 2. Detto riconoscimento e' subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie: 1) diritto civile; 2) diritto processuale civile; 3) diritto penale; 4) diritto processuale penale; 5) diritto amministrativo; 6) diritto costituzionale; 7) diritto del lavoro; 8) diritto commerciale; 9) diritto internazionale privato. Roma, 10 marzo 2006 Il direttore generale: Papa |
| Allegato A a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove e' data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda. b) La prova scritta consiste nello svolgimento di elaborati su tre materie, di cui due vertono su 1) diritto civile 2) diritto penale e una a scelta del candidato tra le restanti materie, ad esclusione di deontologia e ordinamento professionale. c) La prova orale verte nella discussione di brevi questioni pratiche su cinque materie scelte dall'interessato, tra le nove sopra indicate oltre che su deontologia e ordinamento professionale. Il candidato potra' accedere a questo secondo esame solo se abbia superato con successo la prova scritta. d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati. |
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