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| Gazzetta n. 74 del 29 marzo 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |  | DECRETO 10 marzo 2006 |  | Riconoscimento,  al sig. Galvez Cardenas Manuel Eduardo, di titolo di studio  estero,  quale  titolo  abilitante  per l'esercizio in Italia della professione di avvocato. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile
 
 Visto  il  decreto  legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle  disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero e successive modifiche;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394,  recante  norme  di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6 e successive modifiche;
 Visto  altresi'  il  decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad  un  sistema  generale  di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
 Vista  l'istanza  del  sig.  Galvez Cardenas Manuel Eduardo, nato a Junin  (Peru)  il  26 gennaio  1971,  cittadino peruviano, diretta ad ottenere,  ai  sensi  dell'art.  49  del decreto del Presidente della Repubblica  n.  394/1999  in  combinato  disposto  con  l'art. 12 del decreto   legislativo  n.  115/1992,  il  riconoscimento  del  titolo professionale  di «Abogado» conseguito in Peru' presso l'«Universidad de  San  Martin  de  Porres» di Lima (Peru) in data 11 ottobre 2000 e rilasciato  l'11 dicembre  2000,  ai fini dell'accesso all'albo degli avvocati ed esercizio in Italia della omonima professione;
 Preso  atto  che  il  richiedente  e'  in  possesso  del Diploma di «Bachiller en Derecho» conseguito presso l'«Universidad de San Martin de Porres» di Lima (Peru) in data 24 giugno 1996 e rilasciato in data 22 luglio 1996;
 Considerato  che il sig. Galvez Cardenas e' iscritto al «Colegio de Abogados de Lima» dal 29 ottobre 2004;
 Rilevato  che  comunque  permangono  differenze  tra  la formazione accademico-professionale  richiesta  in  Italia per l'esercizio della professione  di  «avvocato» e quella di cui e' in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;
 Viste  le  determinazioni  della Conferenza di servizi nella seduta del 22 novembre 2005;
 Visto   l'art.   49,  comma 3  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394 e successive modifiche;
 Visto  l'art.  6,  n.  2  del  decreto  legislativo  n.  115/1992 e successive modifiche;
 Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998 e 14 e 39, comma 7  del  decreto  del  Presidente della Repubblica n. 394/1999 e successive  modifiche,  per  cui la verifica del rispetto delle quote relative  ai  flussi  di  ingresso  nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998 non e' richiesta per i cittadini  stranieri gia' in possesso di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;
 Considerato  che  il  sig.  Galvez Cardenas possiede un permesso di soggiorno  rilasciato  dalla  Questura  di  Milano in data 30 ottobre 2000, rinnovato il 27 agosto 2004 con validita' fino al 5 maggio 2007 per motivi di lavoro subordinato;
 
 Decreta:
 
 Art. 1.
 Al  sig.  Galvez  Cardenas  Manuel  Eduardo, nato a Junin (Peru) il 26 gennaio  1971,  cittadino  peruviano,  e'  riconosciuto  il titolo professionale di «Abogado» di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione   all'albo   degli   «avvocati»   e   l'esercizio  della professione  in  Italia,  fatta  salva  la  perdurante  validita' del permesso di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori.
 |  |  |  | Art. 2. Detto  riconoscimento  e'  subordinato  al superamento di una prova attitudinale  sulle  seguenti  materie: 1) diritto civile; 2) diritto processuale civile; 3) diritto penale; 4) diritto processuale penale; 5)  diritto amministrativo; 6) diritto costituzionale; 7) diritto del lavoro; 8) diritto commerciale; 9) diritto internazionale privato.
 Roma, 10 marzo 2006
 Il direttore generale: Papa
 |  |  |  | Allegato A a) Il   candidato,  per  essere  ammesso  a  sostenere  la  prova attitudinale,  dovra'  presentare  al  Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione,  istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione  del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone  il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario   fissato   per   le   prove  e'  data  immediata  notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
 b) La  prova  scritta  consiste nello svolgimento di elaborati su tre  materie,  di  cui  due  vertono  su 1) diritto civile 2) diritto penale  e  una  a  scelta  del  candidato tra le restanti materie, ad esclusione di deontologia e ordinamento professionale.
 c) La  prova  orale  verte  nella  discussione di brevi questioni pratiche su cinque materie scelte dall'interessato, tra le nove sopra indicate  oltre  che  su  deontologia e ordinamento professionale. Il candidato  potra'  accedere  a  questo  secondo  esame  solo se abbia superato con successo la prova scritta.
 d) La   commissione   rilascia   all'interessato   certificazione dell'avvenuto   superamento   dell'esame,   al  fine  dell'iscrizione all'albo degli avvocati.
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