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| Gazzetta n. 74 del 29 marzo 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |  | DECRETO 10 marzo 2006 |  | Riconoscimento, alla sig.ra De Girolamo Valeria Liliana, di titolo di studio  estero,  quale  titolo  abilitante  per l'esercizio in Italia della professione di avvocato. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile
 
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394,  recante  norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti  la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive integrazioni;
 Visto  altresi'  il  decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione  della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21 dicembre  1988 - relativa  ad  un  sistema  generale  di  riconoscimento di diplomi di istruzione  superiore  che  sanzionano  formazioni  professionali  di durata minima di tre anni;
 Visto l'art. 1, comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998, cosi'  come  modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189, che prevede l'applicabilita'  del  decreto  legislativo stesso anche ai cittadini degli  Stati  membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme piu' favorevoli e successive integrazioni;
 Vista  l'istanza  della sig.ra De Girolamo Valeria Liliana, nata il 27 dicembre  1971  a  Buenos  Aires  (Argentina), cittadina italiana, diretta  ad ottenere ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della  Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto   legislativo  n.  115/1992,  il  riconoscimento  del  titolo professionale  di  «Abogada» di cui e' in possesso, conseguito presso la  «Universidad  de  Belgrano»  (Argentina) in data 29 maggio 2003 e rilascito  il  23 giugno  2003,  ai  fini dell'accesso all'albo degli «avvocati» ed esercizio in Italia della omonima professione;
 Considerato  che  la richiedente e' iscritta al «Colegio Publico de Abogados  de  la  Capital  Federal»  di  Buenos Aires (Argentina) dal 16 aprile 2004;
 Preso  atto  che  la  richiedente risulta iscritta alla facolta' di giurisprudenza  della  «Universita'  degli  studi  di  Modena» ove ha superato quattro esami;
 Viste  le  determinazioni  della Conferenza di servizi nella seduta del 22 novembre 2005;
 Rilevato  che  comunque  permangono  differenze  tra  la formazione accademico-professionale  richiesta  in  Italia per l'esercizio della professione  di  «avvocato» e quella di cui e' in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;
 Visto   l'art.   49,  comma 3  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394; e successive integrazioni;
 Visto  l'art.  6,  n.  2 del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;
 
 Decreta:
 
 Art. 1.
 Alla sig.ra De Girolamo Valeria Liliana, nata il 27 dicembre 1971 a Buenos  Aires  (Argentina),  cittadina  italiana,  e' riconosciuto il titolo  professionale  di  «Abogada»  di cui in premessa quale titolo valido  per  l'iscrizione all'albo degli avvocati e l'esercizio della professione in Italia.
 |  |  |  | Art. 2. Detto  riconoscimento  e'  subordinato  al superamento di una prova attitudinale  sulle  seguenti  materie: 1) diritto civile; 2) diritto processuale civile; 3) diritto penale; 4) diritto processuale penale; 5)  diritto amministrativo; 6) diritto costituzionale; 7) diritto del lavoro; 8) diritto commerciale; 9) diritto internazionale privato.
 |  |  |  | Art. 3. La  prova  si  compone  di  un  esame  scritto  e un esame orale da svolgersi  in lingua italiana. Le modalita' di svolgimento dell'uno e dell'altro  sono  indicate  nell'allegato  A,  che  costituisce parte integrante del presente decreto.
 Roma, 10 marzo 2006
 Il direttore generale: Papa
 |  |  |  | Allegato A a) Il   candidato,  per  essere  ammesso  a  sostenere  la  prova attitudinale,  dovra'  presentare  al  Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione,  istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione  del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone  il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario   fissato   per   le   prove  e'  data  immediata  notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
 b) La  prova  scritta  consiste nello svolgimento di elaborati su tre  materie,  di  cui  due  vertono su 1) diritto civile, 2) diritto penale,  e  una  a  scelta  del candidato tra le restanti materie, ad esclusione di deontologia e ordinamento professionale.
 c) La  prova  orale,  in  considerazione degli esami universitari svolti in Italia, verte nella discussione di brevi questioni pratiche su cinque materie scelte dall'interessato, tra le nove sopra indicate ad esclusione di diritto civile e diritto costituzionale oltre che su deontologia e ordinamento professionale. Il candidato potra' accedere a  questo  secondo esame solo se abbia superato con successo la prova scritta.
 d) La   commissione   rilascia   all'interessato   certificazione dell'avvenuto   superamento   dell'esame,   al  fine  dell'iscrizione all'albo degli avvocati.
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