| 
| Gazzetta n. 74 del 2006-03-29 |  | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |  | DECRETO 10 marzo 2006 |  | Riconoscimento,  al  sig.  Pulvirenti  Gustavo  Carlos,  di titolo di studio  estero,  quale  titolo  abilitante  per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere. |  | 
 |  | IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile
 
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394,  recante  norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti  la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello   straniero,   a  norma  dell'art.  1,  comma  6,  del  decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive integrazioni;
 Visto  altresi'  il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad  un  sistema  generale  di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n.  328  contenente  «Modifiche  ed integrazioni della disciplina dei requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»;
 Vista  l'istanza  del  sig. Pulvirenti Gustavo Carlos nato a Buenos Aires  (Argentina)  l'8 giugno  1974,  cittadino italiano, diretta ad ottenere,  ai  sensi  dell'art.  49  del decreto del Presidente della Repubblica  n.  394/1999  in  combinato  disposto  con  l'art. 12 del decreto   legislativo   n.  115/1992  il  riconoscimento  del  titolo professionale  argentino di «Ingeniero Aeronautico» conseguito presso l'«Universidad  Tecnologica  Nacional» di Buenos Aires (Argentina) in data  5 dicembre  2000, ai fini dell'accesso all'albo degli ingegneri sezione A  -  settore  civile ambientale ed esercizio in Italia della omonima professione di «Ingegnere»;
 Considerato  che il richiedente e' iscritto al «Consejo Profesional de la Ingenieria Aeronautica y Espacial» dal 7 aprile 2004;
 Viste  le  determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del   20 settembre   2005   in   cui,  con  il  conforme  parere  del rappresentante del Consiglio nazionale degli ingegneri, e' emerso che la   richiesta  del  sig. Pulvirenti  volta  per  il  settore  civile ambientale  e'  da  respingere  in quanto manca corrispondenza tra la formazione    accademico    professionale   dell'istante   e   quella dell'ingegnere italiano iscritto in detto settore;
 Considerato   che   nella  medesima  seduta  il  rappresentante  di categoria  ha rilevato che la formazione dell'istante e' assimilabile a quella dell'ingegnere industriale;
 Preso  atto il sig. Pulvirenti, a seguito di apposita comunicazione dell'amministrazione,  in  data  16 dicembre  2005  ha presentato una nuova  domanda  per l'iscrizione all'albo degli ingegneri sezione A - settore industriale;
 Considerato  il  conforme parere della Conferenza dei servizi nella seduta del 24 gennaio 2006;
 Visto  il  conforme parere del rappresentante di categoria espresso nella  seduta  di  cui  sopra  e nella nota in atti datata 6 febbraio 2006;
 Rilevato    che    vi    sono    differenze   tra   la   formazione accademico-professionale  richiesta  in  Italia per l'esercizio della professione  di  ingegnere - sezione A - settore industriale e quella di cui e' in possesso l'istante, per cui e' necessario l'applicazione di alcuna misura compensativa;
 Visto l'art. 6, n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992;
 
 Decreta:
 
 Art. 1.
 Al  sig. Pulvirenti Gustavo Carlos, nato a Buenos Aires (Argentina) l'8 giugno  1974,  cittadino  italiano,  e'  riconosciuto  il  titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo  degli  «Ingegneri»  -  sez.  A,  settore  industriale  -  e l'esercizio della professione in Italia.
 |  | Art. 2. Il  riconoscimento  di  cui  al presente articolo e' subordinato al superamento  di  una  prova  attitudinale  sulla seguente materia: 1) impianti elettrici.
 |  | Art. 3. La  prova  si  compone  di  un  esame  scritto  e un esame orale da svolgersi  in lingua italiana. Le modalita' di svolgimento dell'uno e dell'altro  sono  indicate  nell'allegato  A,  che  costituisce parte integrante del presente decreto.
 Roma, 10 marzo 2006
 Il direttore generale: Papa
 |  | Allegato A a) Prova   attitudinale:  il  candidato,  per  essere  ammesso  a sostenere  la  prova  attitudinale,  dovra'  presentare  al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente  decreto.  La  commissione,  istituita  presso  il Consiglio nazionale,  si  riunisce  su  convocazione  del  Presidente,  per  lo svolgimento  delle  prove  di  esame, fissandone il calendario. Della convocazione  della commissione e del calendario fissato per la prova e'  data  immediata  notizia  all'interessato,  al recapito da questi indicato nella domanda.
 b) La  prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza della materia  indicata  nel  testo  del  decreto,  si  compone di un esame scritto  ed  un  esame orale da svolgersi in lingua italiana. L'esame scritto  consiste  nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni  tecniche concernenti le materie individuate nel precedente art. 2.
 c) L'esame  orale  consiste  nella discussione di brevi questioni tecniche  vertenti  sulle  materie  indicate nel precedente art. 2, e altresi'  sulle conoscenze di ordinamento e deontologia professionale del  candidato.  A  questo secondo esame il candidato potra' accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.
 d) La   commissione   rilascia   all'interessato   certificazione dell'avvenuto   superamento   dell'esame,   al  fine  dell'iscrizione all'albo degli Ingegneri - sez A - settore industriale.
 |  |  |