Gazzetta n. 74 del 29 marzo 2006 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 10 marzo 2006
Riconoscimento, alla sig.ra Ryde Rachael Duncan, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 cosi' come modificato dalla legge n. 189/2002;
Visto altresi' il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 - relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
Visto l'art. 1, comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998 come modificato dalla legge n. 189/2002, che prevede l'applicabilita' del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme piu' favorevoli;
Visto il decreto del Ministero della giustizia del 28 maggio 2005, n. 191, contenente il regolamento di cui all'art. 9 del citato decreto legislativo n. 115/1992 e successive modifiche, in materia di misure compensative per l'esercizio della professione avvocato;
Vista l'istanza della sig.ra Ryde Rachael Duncan nata ad Ashburton (Nuova Zelanda) il 28 luglio 1969, cittadina neozelandese, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo di «Barrister and Solicitor», conseguito in Nuova Zelanda, ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione in Italia di avvocato;
Considerato che la richiedente e' in possesso del titolo accademico «Bachelor of Laws», conseguito preso l'«University of Canterbury» in data 5 maggio 1993;
Considerato inoltre che e' iscritto presso la «High Court of New Zealand Christchurch Registry» in data 17 dicembre 1993;
Preso atto che dalla dichiarazione dell'Ambasciata d'Italia di Wellington e da certificazione dell'ordine neozelandese degli avvocati risulta che la sig.ra Ryde e' in possesso dell'accesso alla professione;
Viste le determinazioni della Conferenza dei servizi del 22 novembre 2005;
Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;
Visto l'art. 6, n. 2 del decreto legislativo n. 115/1992;

Decreta:

Art. 1.
Alla sig.ra Ryde Rachael Duncan nata ad Ashburton (Nuova Zelanda) il 28 luglio 1969, cittadina neozelandese, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «avvocati» e l'esercizio della professione in Italia.
 
Art. 2.
Detto riconoscimento e' subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie: 1) diritto civile; 2) diritto processuale civile; 3) diritto penale; 4) diritto processuale penale; 5) diritto amministrativo; 6) diritto costituzionale; 7) diritto del lavoro; 8) diritto commerciale; 9) diritto internazionale privato; 10) ordinamento e deontologia forense.
 
Art. 3.
La prova si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalita' di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.
Roma, 10 marzo 2006
Il direttore generale: Papa
 
Allegato A
a) Il candidato per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove e' data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
b) La prova scritta consiste nello svolgimento di elaborati su tre materie, di cui due vertono su 1) diritto civile, 2) diritto penale e una a scelta del candidato tra le restanti materie a esclusione di deontologia e ordinamento professionale.
c) La prova orale verte nella discussione di brevi questioni pratiche su cinque materie scelte dall'interessato, tra le nove sopra indicate oltre che su deontologia e ordinamento professionale. Il candidato potra' accedere a questo secondo esame solo se abbia superato con successo la prova scritta.
d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone