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| Gazzetta n. 74 del 29 marzo 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |  | DECRETO 10 marzo 2006 |  | Riconoscimento,  alla sig.ra Ryde Rachael Duncan, di titolo di studio estero,  quale  titolo  abilitante  per  l'esercizio  in Italia della professione di avvocato. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile
 
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394,  recante  norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti  la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 cosi' come modificato dalla legge n. 189/2002;
 Visto  altresi'  il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione  della direttiva 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 - relativa ad  un  sistema  generale  di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
 Visto  l'art. 1, comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998 come modificato dalla legge n. 189/2002, che prevede l'applicabilita' del  decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme piu' favorevoli;
 Visto  il decreto del Ministero della giustizia del 28 maggio 2005, n.  191,  contenente  il  regolamento  di  cui  all'art. 9 del citato decreto legislativo n. 115/1992 e successive modifiche, in materia di misure compensative per l'esercizio della professione avvocato;
 Vista  l'istanza della sig.ra Ryde Rachael Duncan nata ad Ashburton (Nuova Zelanda) il 28 luglio 1969, cittadina neozelandese, diretta ad ottenere,  ai  sensi  dell'art.  49  del decreto del Presidente della Repubblica  n.  394/1999  in  combinato  disposto  con  l'art. 12 del decreto  legislativo  n.  115/1992,  il  riconoscimento del titolo di «Barrister  and  Solicitor»,  conseguito  in  Nuova  Zelanda, ai fini dell'accesso  all'albo  e  l'esercizio della professione in Italia di avvocato;
 Considerato che la richiedente e' in possesso del titolo accademico «Bachelor  of Laws», conseguito preso l'«University of Canterbury» in data 5 maggio 1993;
 Considerato  inoltre  che  e' iscritto presso la «High Court of New Zealand Christchurch Registry» in data 17 dicembre 1993;
 Preso  atto  che  dalla  dichiarazione  dell'Ambasciata d'Italia di Wellington   e   da  certificazione  dell'ordine  neozelandese  degli avvocati  risulta che la sig.ra Ryde e' in possesso dell'accesso alla professione;
 Viste   le   determinazioni   della   Conferenza  dei  servizi  del 22 novembre 2005;
 Visto   l'art.   49,  comma 3  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;
 Visto l'art. 6, n. 2 del decreto legislativo n. 115/1992;
 
 Decreta:
 
 Art. 1.
 Alla  sig.ra  Ryde Rachael Duncan nata ad Ashburton (Nuova Zelanda) il  28 luglio 1969, cittadina neozelandese, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «avvocati» e l'esercizio della professione in Italia.
 |  |  |  | Art. 2. Detto  riconoscimento  e'  subordinato  al superamento di una prova attitudinale  sulle  seguenti  materie: 1) diritto civile; 2) diritto processuale civile; 3) diritto penale; 4) diritto processuale penale; 5)  diritto amministrativo; 6) diritto costituzionale; 7) diritto del lavoro;  8)  diritto  commerciale; 9) diritto internazionale privato; 10) ordinamento e deontologia forense.
 |  |  |  | Art. 3. La  prova  si  compone  di  un  esame  scritto  e un esame orale da svolgersi  in lingua italiana. Le modalita' di svolgimento dell'uno e dell'altro   sono   indicate   nell'allegato  che  costituisce  parte integrante del presente decreto.
 Roma, 10 marzo 2006
 Il direttore generale: Papa
 |  |  |  | Allegato A a) Il   candidato   per  essere  ammesso  a  sostenere  la  prova attitudinale,  dovra'  presentare  al  Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione,  istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione  del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone  il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario   fissato   per   le   prove  e'  data  immediata  notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
 b) La  prova  scritta  consiste nello svolgimento di elaborati su tre  materie,  di  cui  due  vertono su 1) diritto civile, 2) diritto penale  e  una  a  scelta  del  candidato  tra  le restanti materie a esclusione di deontologia e ordinamento professionale.
 c) La  prova  orale  verte  nella  discussione di brevi questioni pratiche su cinque materie scelte dall'interessato, tra le nove sopra indicate  oltre  che  su  deontologia e ordinamento professionale. Il candidato  potra'  accedere  a  questo  secondo  esame  solo se abbia superato con successo la prova scritta.
 d) La   commissione   rilascia   all'interessato   certificazione dell'avvenuto   superamento   dell'esame,   al  fine  dell'iscrizione all'albo degli avvocati.
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