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| Gazzetta n. 74 del 29 marzo 2006 (vai al sommario) |  |  |  | LEGGE 24 marzo 2006, n. 127 |  | Conversione  in  legge,  con modificazioni, del decreto-legge 6 marzo 2006,  n.  68,  recante misure urgenti per il reimpiego di lavoratori ultracinquantenni  e  proroga  dei contratti di solidarieta', nonche' disposizioni finanziarie. |  | 
 |  |  |  | La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno approvato; 
 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 
 Promulga
 
 la seguente legge:
 Art. 1.
 1. Il decreto-legge 6 marzo 2006, n. 68, recante misure urgenti per il  reimpiego di lavoratori ultracinquantenni e proroga dei contratti di  solidarieta',  nonche' disposizioni finanziarie, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
 2. La  presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
 La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
 Data a Roma, addi' 24 marzo 2006
 
 CIAMPI
 
 Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
 dei Ministri
 Maroni,  Ministro  del  lavoro  e delle
 politiche sociali
 Tremonti,   Ministro   dell'economia  e
 delle finanze
 
 Visto, il Guardasigilli: Castelli
 
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 LAVORI PREPARATORI
 
 Camera dei deputati (atto n. 6362):
 
 Presentato  dal  Presidente  del Consiglio dei Ministri
 (Berlusconi)  dal  Ministro  del  lavoro  e delle politiche
 sociali  (Maroni)  e  dal  Ministro  dell'economia  e delle
 finanze (Tremonti) il 6 marzo 2006.
 Assegnato  alle commissioni, in sede referente, riunite
 XI  (Lavoro  pubblico  e  privato)  e V (Bilancio, Tesoro e
 Programmazione),  in  sede  referente,  l'8 marzo 2006, con
 pareri del Comitato per la legislazione e delle commissioni
 I, IV, VII, VIII e X.
 Esaminato dalle commissioni riunite l'8 marzo 2006.
 Esaminato in aula e approvato l'8 marzo 2006.
 
 Senato della Repubblica (atto n. 3798):
 
 Assegnato  alla  5ª  commissione  (Bilancio),  in  sede
 referente, il 9 marzo 2006, con pareri delle commissioni 1ª
 per presupposti di costituzionalita'; 1ª, 4ª, 7ª, 8ª, 10ª e
 11ª.
 Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali),
 in  sede  consultiva,  sull'esistenza  dei  presupposti  di
 costituzionalita' il 14 marzo 2006.
 Esaminato dalla 5ª commissione il 14 marzo 2006.
 Esaminato in aula e approvato il 14 marzo 2006.
 
 
 
 Avvertenza:
 
 Il   decreto-legge  6  marzo  2006,  n.  68,  e'  stato
 pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
 54 del 6 marzo 2006.
 A  norma  dell'art.  15, comma 5, della legge 23 agosto
 1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
 ordinamento  della  Presidenza del Consiglio dei Ministri),
 le  modifiche apportate dalla presente legge di conversione
 hanno  efficacia  dal  giorno successivo a quello della sua
 pubblicazione.
 Il  testo  del decreto-legge coordinato con la legge di
 conversione  e  corredato delle relative note e' pubblicato
 in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 86.
 
 
 
 
 |  |  |  | Allegato 
 MODIFICAZIONI  APPORTATE  IN  SEDE  DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 6
 MARZO 2006, n. 68
 
 All'articolo 1:
 al  comma  1,  primo  periodo,  le  parole:  «15 marzo 2006» sono sostituite  dalle  seguenti:  «31 marzo  2006»  e  le parole: «tra le imprese,  le organizzazioni comparativamente piu' rappresentative dei lavoratori  e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali» sono sostituite  dalle  seguenti:  «tra  il  Ministero  del lavoro e delle politiche    sociali,   le   organizzazioni   comparativamente   piu' rappresentative  dei lavoratori e le imprese, ove non abbiano cessato l'attivita»;   al  terzo  periodo,  le  parole:  «dall'impresa»  sono soppresse  e  al  quarto  periodo,  le  parole:  «31 marzo 2006» sono sostituite dalle seguenti: «15 aprile 2006»;
 al  comma  4,  primo  periodo,  le  parole:  «di  fuoriuscita del Programma»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «di  fuoriuscita  dal Programma» e, al terzo periodo, la cifra: «1.000» e' sostituita dalla seguente: «1.300»;
 al comma 6 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, tenendo conto delle competenze acquisite dai lavoratori stessi»;
 al  comma  7,  capoverso  1-ter,  le parole: «trenta giorni» sono sostituite  dalle  seguenti:  «quaranta  giorni»  e le parole: «venti giorni» sono sostituite dalle seguenti: «trenta giorni»;
 al  comma  8,  dopo le parole: «Programma di sostegno al reddito» sono inserite le seguenti: «di cui al medesimo comma 1»;
 al  comma  10,  primo e secondo periodo, le parole: «1 milione di euro» sono sostituite dalle seguenti: «1.300.000 euro», le parole: «2 milioni  di  euro» sono sostituite dalle seguenti: «2.600.000 euro» e le parole: «12 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «15,6 milioni di euro»;
 al  comma  11, le parole: «All'articolo 1, comma 162, della legge 30 dicembre   2004,   n.   311,»   sono  sostituite  dalle  seguenti: «All'articolo  3,  comma  136, primo periodo, della legge 24 dicembre 2003,  n. 350, e successive modificazioni,» e sono aggiunte, in fine, le  seguenti  parole:  «,  come rifinanziato dalla tabella D allegata alla legge 23 dicembre 2005, n. 266».
 All'articolo  2,  al  comma  1,  dopo  le parole: «nel limite di 50 milioni di euro» sono inserite le seguenti: «per l'anno 2006».
 All'articolo  4,  al  comma  1, le parole: «come rifinanziata dalla tabella  D  della» sono sostituite dalle seguenti: «come rifinanziata dalla  tabella  D  allegata alla», le parole: «come determinata dalla tabella  C  della  legge finanziaria» sono sostituite dalle seguenti: «come  determinata  dalla tabella C allegata alla legge» e le parole: «di  cui  all'articolo  27,  comma  13-quinquies,  del  decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre  2003,  n.  326»  sono  sostituite  dalle seguenti: «. Le risorse  assegnate  al  Ministero  della  difesa  sono  ripartite sui capitoli  interessati,  con  decreto  del  Ministro  della  difesa da comunicare,   anche   con   evidenze   informatiche,   al   Ministero dell'economia   e   delle  finanze,  tramite  l'Ufficio  centrale  di bilancio,  nonche'  alle  Commissioni  parlamentari competenti e alla Corte  dei  conti.  In  sede  di  riparto,  il  Ministro della difesa attribuisce  carattere  prioritario  alla  prosecuzione  dei  servizi relativi  alle  prestazioni  di  manutenzione, manovalanza, pulizia e mensa  e  dei  relativi livelli occupazionali, nonche' alle spese per l'attivita' addestrativa».
 All'articolo 5:
 al  comma  1,  secondo periodo, dopo le parole: «ed e' consentito l'istituto del comando per professionalita' non rinvenibili in numero sufficiente presso l'Autorita» sono aggiunte le seguenti: «nel limite massimo di sei unita»;
 al comma 2, le parole: «ai sensi dell'articolo 1, comma 69, della legge  23 dicembre  2005, n. 266» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi  dell'articolo 10, comma 7-bis, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e successive modificazioni».
 All'articolo  6,  al  comma  1, capoverso 2, primo periodo, dopo le parole:  «valutati in lire tre miliardi annui dall'anno 1999 al 2005» sono  inserite  le  seguenti:  «ed  in  tre  milioni  di euro annui a decorrere  dall'anno  2006»  e,  al  medesimo  capoverso,  il secondo periodo e' soppresso.
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