Gazzetta n. 74 del 29 marzo 2006 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI |
DECRETO 15 febbraio 2006, n. 129 |
Modifiche ed integrazioni al regolamento recante disposizioni per il rilascio delle licenze individuali nel settore postale, adottato con decreto del Ministro delle comunicazioni 4 febbraio 2000, n. 73. |
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IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI
Visto il codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655, che ha approvato il regolamento riguardante i servizi delle corrispondenze e dei pacchi; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241; Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, recante la trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico e la riorganizzazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni; Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994, recante «Principi in materia di erogazione dei servizi pubblici», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 22 febbraio 1994; Vista la direttiva n. 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 1997 concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari ed il miglioramento della qualita' del servizio; Visto il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, che ha trasposto la predetta direttiva n. 97/67/CE ed, in particolare, l'articolo 2, comma 1, che ha designato quale autorita' di regolamentazione del settore postale il Ministero delle comunicazioni e l'articolo 5 che prevede l'emanazione di un regolamento ministeriale per il rilascio delle licenze individuali, relative ai singoli servizi non riservati, rientranti nell'ambito del servizio universale; Visto, altresi', l'articolo 23, comma 2, del medesimo decreto legislativo, che affida a Poste Italiane S.p.a. l'espletamento del servizio postale universale; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, ed in particolare l'articolo 11, che dispone in tema di qualita' dei servizi pubblici e carte dei servizi; Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 4 febbraio 2000, n. 73, che dispone in materia di rilascio delle licenze individuali nel settore postale; Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 17 aprile 2000 con il quale e' stata confermata la concessione del servizio postale universale alla societa' Poste Italiane S.p.a. pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 4 maggio 2000; Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 20 aprile 2000, in materia di contributi per le licenze individuali e per le autorizzazioni generali concernenti l'offerta al pubblico dei servizi postali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2000 e successive modificazioni; Vista la direttiva 2002/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 giugno 2002, che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda l'ulteriore apertura alla concorrenza dei servizi postali della Comunita'; Visto il decreto legislativo 23 dicembre 2003, n. 384, che ha trasposto la predetta direttiva 2002/39/CE; Visto l'articolo 14, comma 5-bis, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, come integrato dall'arti colo 7, comma 1, del decreto legislativo 23 dicembre 2003, n. 384; Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366, concernente le modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di funzioni e di struttura organizzativa del Ministero delle comunicazioni, a norma dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2004, n. 176, concernente il regolamento di riorganizzazione del Ministero delle comunicazioni; Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni del 16 dicembre 2004 concernente la riorganizzazione del Ministero delle comunicazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2004; Vista la deliberazione del Ministro delle comunicazioni 18 dicembre 2002 concernente l'ambito della riserva per il mantenimento del servizio universale pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2002; Vista la deliberazione del Ministro delle comunicazioni 13 gennaio 2004 concernente la modifica alla deliberazione del Ministro delle comunicazioni 18 dicembre 2002, recante la definizione dell'ambito della riserva postale per il mantenimento del servizio universale, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2004; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato, reso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 16 settembre 2005; Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota GM/144224/4693/DL del 22 dicembre 2005;
Adotta
il seguente regolamento: Art. 1.
Modifiche all'articolo 1 del decreto del Ministro delle comunicazioni n. 73 del 2000
1. La lettera a) dell'articolo 1, comma 4, del decreto del Ministro delle comunicazioni 4 febbraio 2000, n. 73, e' sostituita dalla seguente: «a) per la raccolta, il trasporto, lo smistamento e la distribuzione degli invii postali fino a 2 kg, compresi gli invii di corrispondenza il cui peso o prezzo siano superiori ai limiti previsti dall'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 261 del 1999 nonche' della pubblicita' diretta per corrispondenza, nell'ambito di quanto stabilito dall'Autorita', ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2, comma 2, lettera p) del medesimo decreto legislativo;».
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operaio il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE).
Note alle premesse:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni) e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 3 maggio 1973, n. 113. - Il decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655 (Approvazione del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni enorme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi) e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 16 settembre 1982, n. 256. - La legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministmtivo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192. - Il decreto-legge 10 dicembre 1993, n. 487 (Trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione del Ministero) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 dicembre 1993, n. 283, e convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 gennaio 1994, n. 24. - La direttiva n. 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 1997 e' pubblicata nella G.U.C.E. 21 gennaio 1998, n. L 15. - Il testo dell'art. 2, comma 1, e dell'art. 5 e dell'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 (Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualita' del servizio) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 agosto 1999, n. 182, e il seguente: «Art. 2. (Autorita' di regolamentazione). - 1. L'autorita' di regolamentazione del settore postale e' il Ministero delle comunicazioni.». «Art. 5. (Licenza individuale). - 1. L'offerta al pubblico di singoli servizi non riservati, che rientrano nel campo di applicazione del servizio universale, e' soggetta al rilascio di licenza individuale. 2. Il rilascio della licenza individuale, tenuto conto della situazione del mercato e dell'organizzazione dei servizi postali, puo' essere subordinato a specifici obblighi del servizio universale con riguardo anche alla qualita', alla disponibilita' ed all'esecuzione dei servizi in questione. 3. Il termine per il rilascio della licenza individuale o per il rifiuto e' di 90 giorni; in caso di richiesta di chiarimenti o di documenti, il termine e' sospeso fino al ricevimento di questi ultimi. 4. Con regolamento del Ministro delle comunicazioni, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono determinati i requisiti e per il rilascio delle licenze individuali, gli obblighi a carico dei titolari delle licenze stesse, le modalita' dei controlli presso le sedi di attivita' ed, in caso di violazione degli obblighi, le procedure di diffida, nonche' di sospensione e di revoca della licenza individuale. Le disposizioni di cui al predetto regolamento garantiscono il rispetto dei principi di obiettivita', non discriminazione, proporzionalita' e trasparenza.». «Art. 23 (Norme transitorie). - (Omissis). 2. In sede di prima attuazione, con riferimento all'art. 14 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, il servizio universale e' affidato alla societa' p.a. Poste Italiane per un periodo, comunque non superiore a quindici anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, da determinarsi dall'autorita' di regolamentazione, compatibilmente con il processo di liberalizzazione in sede comunitaria. (Omissis)». Il testo dell'art. 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 (Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo li' della legge 15 marzo 1997, n. 59), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1999, n. 193, e' il seguente: «Art. 11 (Qualita' dei servizi pubblici). - 1. I servizi pubblici nazionali e locali sono erogati con modalita' che promuovono il miglioramento della qualita' e assicurano la tutela dei cittadini e degli utenti e la loro partecipazione, nelle forme, anche associative, riconosciute dalla legge, alle inerenti procedure di valutazione e definizione degli standard qualitativi. 2. Le modalita' di definizione, adozione e pubblicizzazione degli standard di qualita', i casi e le modalita' di adozione delle carte dei servizi, i criteri di misurazione della qualita' dei servizi, le condizioni di tutela degli utenti, nonche' i casi e le modalita' di indennizzo automatico e forfettario all'utenza per mancato rispetto degli standard di qualita' sono stabilite con direttive, aggiornabili annualmente, del Presidente del Consiglio dei Ministri. Per quanto riguarda i servizi erogati direttamente o indirettamente dalle regioni e dagli enti locali, si provvede con atti di indirizzo e coordinamento adottati d'intesa con la conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 3. Le iniziative di coordinamento, supporto operativo alle amministrazioni interessate e monitoraggio sull'attuazione del presente articolo sono adottate dal Presidente del Consiglio dei Ministri, supportato da apposita struttura della Presidenza del Consiglio dei Ministri. E' ammesso il ricorso a un soggetto privato, da scegliersi con gara europea di assistenza tecnica, sulla base di criteri oggettivi e trasparenti. 4. Sono in ogni caso fatte salve le funzioni e i compiti legislativamente assegnati, per alcuni servizi pubblici, ad autorita' indipendenti. 5. E' abrogato l'art. 2 della legge 11 luglio 1995, n. 273. Restano applicabili, sino a diversa disposizione adottata ai sensi del comma 2, i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri recanti gli schemi generali di riferimento gia' emanati ai sensi del suddetto articolo.». Il decreto del Ministro delle comunicazioni 4 febbraio 2000, n. 73 (Regolamento recante disposizioni per il rilascio delle licenze individuali nel settore postale) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 marzo 2000, n. 75. La direttiva 2002/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 giugno 2002, che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda l'ulteriore apertura alla concorrenza dei servizi postali della Comunita' e' pubblicata nella G.U.C.E. 5 luglio 2002, n. L 176. Il decreto legislativo 23 dicembre 2003, n. 384 (Attuazione della direttiva 2002/39/CE che modifica la direttiva 97/67/CE relativamente all'ulteriore apertura alla concorrenza dei servizi postali della comunita) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 gennaio 2004, n. 22. Il testo dell'art. 14, comma 5-bis, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, come integrato dall'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 23 dicembre 2003, n. 384, e' il seguente: «Art. 14 (Reclami). - (Omissis). 5-bis. - Le disposizioni del presente articolo sono estese ai titolari di licenza individuale, i quali sono tenuti a comunicare all'Autorita' di regolamentazione del settore postale le procedure elaborate per la trattazione dei reclami degli utenti. L'Autorita' puo' richiedere modifiche alle procedure anzidette.». Il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366 (Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti le funzioni e la struttura organizzativa del Ministero delle comunicazioni, a nonna dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 gennaio 2004, n. 5. Il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2004, n. 176 (Regolamento di organizzazione del Ministero delle comunicazioni) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 luglio 2004, n. 167. Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, e' il seguente: «3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».
Nota all'art. 1: Il testo vigente dell'art. 1 del citato decreto del Ministro delle comunicazioni 4 febbraio 2000, n. 73 e' il seguente: «Art. 1. (Oggetto ed ambito di applicazione). - 1. L'Autorita' di regolamentazione per il settore postale, individuata nel Ministero delle comunicazioni dall'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, e' detta di seguito «Autorita». 2. Si intendono recepite nel presente regolamento le definizioni contenute nell'art. 1 del decreto legislativo n. 261 del 1999. 3. Il presente regolamento fissa le disposizioni per il rilascio delle licenze individuali per l'offerta al pubblico di singoli servizi non riservati, rientranti nel campo di applicazione del servizio universale postale da intendersi quale definito dall'art. 3 del decreto legislativo n. 261 del 1999. 4. E' necessario il previo rilascio di una licenza individuale per lo svolgimento delle seguenti attivita': a) per la raccolta, il trasporto, lo smistamento e la distribuzione degli invii postali fino a 2 kg compresi gli invii di corrispondenza il cui peso o prezzo siano superiori ai limiti previsti dall'art. 4, comma 1, del decreto legislativo n. 261 del 1999 nonche' della pubblicita' diretta per corrispondenza, nell'ambito di quanto stabilito dall'Autorita', ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 2, lettera p) del medesimo decreto legislativo: b) per la raccolta, il trasporto, lo smistamento e la distribuzione dei pacchi postali fino a 20 kg; c) per i servizi relativi agli invii raccomandati ed agli invii assicurati che non siano attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie e che superino i limiti di cui all'art. 4, comma 1, del decreto legislativo n. 261 del 1999. 5. Il rilascio della licenza e' necessario anche nel caso di svolgimento di singole fasi dei servizi sopra descritti.»
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| Art. 2.
Modifiche all'articolo 3 del decreto del Ministro delle comunicazioni n. 73 del 2000
1. L'articolo 3, comma 1, del decreto del Ministro delle comunicazioni 4 febbraio 2000, n. 73, e' sostituito dal seguente: «1. Il titolare di una licenza individuale di cui all'articolo 2 e' tenuto: a) ad osservare le esigenze essenziali indicate nell'articolo 1, comma 2, lettera u), del decreto legislativo n. 261 del 1999; b) a contribuire al finanziamento del costo di fornitura del servizio universale sulla base dell'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo n. 261 del 1999; c) ad adottare un sistema di contabilita' separata, in linea con le norme in materia di bilancio d'impresa ai sensi della normativa vigente, che distingua i ricavi del servizio reso in base alla licenza individuale dai ricavi ottenuti per effetto delle altre attivita' non soggette a licenza; d) ad adottare la carta della qualita' dei servizi di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo n. 261 del 1999, nella quale sono fornite informazioni circa le caratteristiche del servizio offerto con specifico riguardo alle condizioni generali di accesso, ai prezzi, al livello di qualita', alle procedure di reclamo; e) ad istituire le procedure di reclamo di cui alla lettera d), prevedendo un sistema di rimborso o compensazione per i disservizi; f) a rendere disponibile agli utenti la carta della qualita' dei servizi, e a trasmetterla all'Autorita' all'atto della presentazione della domanda di licenza e successivamente in caso di aggiornamenti; g) a pubblicare e trasmettere all'Autorita', con periodicita' annuale, le informazioni relative al numero di reclami ed alle modalita' con cui sono stati gestiti; h) ad effettuare il versamento dei contributi riguardanti l'istruttoria e l'attivita' di verifica e controllo, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo n. 261 del 1999; i) a non impiegare personale che risulti condannato a pena detentiva per delitto non colposo superiore ai sei mesi o sottoposto a misure di sicurezza e di prevenzione; l) a comunicare all'Autorita' ogni eventuale modifica, estensione, riduzione degli elementi della licenza, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del presente regolamento nonche' ogni altra variazione; m) a fornire, su richiesta dell'Autorita', informazioni sull'attivita' svolta, per gli studi del settore di competenza dell'Autorita' medesima.».
Nota all'art. 2: Per il decreto del Ministro delle comunicazioni 4 febbraio 2000, n. 73, si vedano le note alle premesse.
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| Art. 3.
Modifiche all'articolo 5 del decreto del Ministro delle comunicazioni n. 73 del 2000
1. L'articolo 5, comma 2, del decreto del Ministro delle comunicazioni 4 febbraio 2000, n. 73, e' sostituito dal seguente: «2. I contributi di cui al comma 1 sono fissati ad anno, compreso quello di decorrenza della licenza individuale, e sono versati entro il 31 gennaio di ciascun anno, salvo quanto previsto per l'avvio dell'attivita'; copia dell'attestato di avvenuto pagamento e' inviata all'Autorita'.».
Nota all'art. 3: Il testo vigente dell'art. 5 del citato decreto del Ministro delle comunicazioni 4 febbraio 2000, n. 73, e' il seguente: «Art. 5. (Contributi). - 1. La licenza individuale, nonche' le richieste di modifica, di estensione, di riduzione o di variazione di qualsiasi natura, sono assoggettate al pagamento di contributi finalizzati alla copertura dei costi amministrativi sostenuti dall'Autorita': a) per l'istruttoria della pratica; b) per le verifiche ed i controlli della gestione del servizio e del mantenimento delle relative condizioni. 2. I contributi di cui al comma 1 sono fissati ad anno compreso quello di decorrenza della licenza individuale, e sono versati entro il 31 gennaio di ciascun anno, salvo quanto previsto per l'avvio dell'attivita'; copia dell'attestato di avvenuto pagamento e' inviata all'Autorita'. 3. Con il decreto di cui all'art. 15, comma 2, del decreto legislativo n. 261/1999, sono stabiliti: a) la misura dei contributi e l'aggiornamento degli stessi; b) le modalita' di pagamento ed i relativi termini con riferimento all'avvio dell'attivita' ed all'attivita' medesima a regime; c) la procedura da utilizzare in caso di mancato pagamento. 4. Nei casi di sospensione, revoca e decadenza della licenza individuale, i contributi versati rimangono acquisiti all'entrata del bilancio dello Stato.».
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| Art. 4.
Procedura di rilascio della licenza individuale
1. L'allegato 1 di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto del Ministro delle comunicazioni 4 febbraio 2000, n. 73, e' sostituito dall'allegato 1 al presente regolamento. 2. L'allegato 2 del decreto del Ministro delle comunicazioni 4 febbraio 2000, n. 73, e' sostituito dall'allegato 2 al presente regolamento.
Nota all'art. 4: Il testo dell'art. 2 del decreto del Ministro delle comunicazioni 4 febbraio 2000, n. 73, e' il seguente: «Art. 2. (Procedura di rilascio della licenza individuale). - 1. I soggetti con sede in ambito nazionale o in uno dei Paesi appartenenti allo Spazio economico europeo (SEE), di cui alla legge 28 luglio 1993, n. 300, interessati all'ottenimento di una licenza individuale, sono tenuti a presentare od a trasmettere, a mezzo di invio raccomandato con avviso di ricevimento, all'Autorita' una domanda redatta conformemente allo schema riportato nell'allegato 1 al presente decreto contenente le necessarie informazioni sul richiedente e sull'attivita' che si intende svolgere nonche' le indicazioni sugli impegni da assumere in relazione alla licenza richiesta. 2. Il termine per il rilascio della licenza individuale o per il rifiuto della stessa e' di novanta giorni, decorrenti dal giorno di ricevimento della domanda da parte dell'Autorita', che comunica l'avvio del procedimento istruttorio entro quindici giorni dal ricevimento della domanda. 3. Qualora la domanda non risulti completa, il termine di cui al comma 2 resta sospeso fino al ricevimento di quanto richiesto dall'Autorita'. In caso di mancato riscontro entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, la domanda si intende rinunciata. 4. L'offerta del servizio non puo' essere avviata prima del ricevimento della comunicazione del rilascio della relativa licenza individuale. 5. La licenza individuale non puo' essere rilasciata se gli amministratori della societa' richiedente risultano condannati a pena detentiva per delitto non colposo superiore ai sei mesi o sottoposti a misure di sicurezza e di prevenzione. 6. Il rilascio di licenza individuale a societa' non appartenenti allo Spazio economico europeo (SEE) e' subordinato al rispetto del principio di reciprocita', fatte salve le limitazioni derivanti da accordi internazionali. 7. Ogni variazione degli elementi di cui alla domanda ed alla relativa documentazione, che sia intervenuta successivamente al rilascio della licenza individuale, e' comunicata, entro trenta giorni dalla avvenuta variazione, all'Autorita' la quale, entro i successivi trenta giorni, dispone gli opportuni aggiornamenti della licenza ovvero, con decisione motivata, richiede all'interessato di presentare una nuova domanda di licenza. 8. La licenza individuale ha una validita' non superiore a sei anni, e' rinnovabile, previa richiesta da presentare almeno tre mesi prima della scadenza, e non puo' essere ceduta a terzi senza il previo consenso dell'Autorita'.».
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| Art. 5.
Norme transitorie
1. I soggetti gia' titolari di licenza individuale si conformano agli obblighi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere d), e) ed f), entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo o di farlo osservare. Roma, 15 febbraio 2006 Il Ministro: Landolfi
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 10 marzo 2006
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 1, foglio n. 316 |
| Allegato 1 (articolo 2, comma 1)
Al Ministero delle comunicazioni - Direzione generale per la regolamentazione del settore postale - Ufficio II - Viale America, 201 - 00144 Roma
Il sottoscritto .... luogo e data di nascita .... residenza e domicilio .... cittadinanza .... societa/ditta .... sede legale .... codice fiscale e partita IVA .... telefono .... fax .... indirizzo di posta elettronica .... sito web .... dati del rappresentante legale .... cognome e nome .... luogo e data di nascita .... residenza e domicilio .... codice fiscale ....
Chiede
ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 261 del 1999, del presente regolamento e successive modificazioni, il rilascio di una licenza individuale, con validita' di anni .... (massimo 6), per lo svolgimento del seguente servizio: () raccolta, trasporto, smistamento e distribuzione degli invii postali fino a 2 kg, compresi gli invii di corrispondenza il cui peso o prezzo siano superiori ai limiti previsti dall'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 261 del 1999; () raccolta, trasporto, smistamento e distribuzione della pubblicita' diretta per corrispondenza, nell'ambito di quanto stabilito dall'Autorita', ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2, comma 2, lettera p), del decreto legislativo n. 261 del 1999; () raccolta, trasporto, smistamento e distribuzione dei pacchi postali fino a 20 kg; () servizi relativi agli invii raccomandati ed agli invii assicurati che non siano attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie e che superino i limiti di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 261 del 1999;
Dichiara
a tal fine di essere in possesso dei requisiti prescritti e fornisce i seguenti dati e notizie in ordine: 1) al capitale sociale deliberato, sottoscritto e versato (ove trattasi di persone giuridiche); 2) alla composizione dell'azionariato ed al possesso delle quote sociali versate (ove trattasi di persone giuridiche); 3) al numero e tipo di licenze individuali eventualmente conseguite in altri Paesi dello Spazio economico europeo - SEE (anche in caso negativo); 4) alla localizzazione delle sedi operative, comprese quelle dei mandatari; 5) alle condizioni economiche ed operative dell'offerta del servizio (indicare i prezzi e le modalita' di svolgimento del servizio) nonche' ai parametri di qualita' del servizio stesso.
Allega:
a) documentazione o dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, corredata da fotocopia di un valido documento di riconoscimento del dichiarante, attestante che gli amministratori della societa' richiedente non sono stati condannati a pena detentiva per delitto non colposo superiore ai sei mesi e non sono stati sottoposti a misure di sicurezza e di prevenzione; b) certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (la visura non ha valore di certificazione) comprensiva di nulla osta antimafia, ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, e del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, oppure certificato equivalente per soggetti con sede in uno dei Paesi dello Spazio economico europeo (SEE); c) in alternativa al nulla osta antimafia di cui alla lettera b), dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, corredata da fotocopia di un valido documento di riconoscimento del dichiarante da parte dei soggetti per i quali va acquisita la documentazione antimafia ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 e del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, secondo il modulo riportato nell'allegato 2; d) dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, corredata da fotocopia di un valido documento di riconoscimento del dichiarante concernente il rispetto degli obblighi contributivi e previdenziali e del contratto collettivo di lavoro per il personale dipendente (in alternativa, specificare che non viene impiegato personale dipendente); e) bilancio dell'ultimo esercizio: nel caso di societa' di nuova costituzione, il bilancio di esercizio degli azionisti di controllo relativo all'ultimo anno; f) attestati dell'avvenuto pagamento del contributo a titolo di rimborso delle spese riguardanti l'istruttoria, relativo al primo anno dal quale decorre la licenza, ai sensi del decreto del Ministro delle comunicazioni 20 aprile 2000 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2000 e successive modifiche; g) carta della qualita' dei servizi.
Si impegna:
1) a comunicare tempestivamente ogni modifica al contenuto della presente domanda; 2) a rispettare le norme in materia di sicurezza, di protezione ambientale e di salute pubblica; 3) ad osservare, in ogni caso, le disposizioni previste dal decreto legislativo n. 261 del 1999 e dal presente regolamento e successive modificazioni; 4) a versare il contributo annuo per l'attivita' di vigilanza e controllo entro il 31 gennaio di ciascun anno, inviando copia dell'attestato di avvenuto pagamento all'indirizzo: Ministero delle comunicazioni - Direzione generale per la regolamentazione del settore postale - Ufficio II - Viale America, 201 - 00144 Roma.
Notizie facoltative
chiede che la corrispondenza sia recapitata presso il seguente indirizzo (se diverso rispetto a quello della sede legale): .... segnala il seguente nominativo e numero telefonico dell'incaricato da contattare per eventuali informazioni o comunicazioni: .... Data .................................
Timbro del richiedente |
| Allegato 2 (allegato 1)
Dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' (ai sensi dell'articolo 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Il sottoscritto .... nato a .... residente in ......... via .... n. ... nella qualita' di ....
Dichiara:
in riferimento all'articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575.
Data ..........................
Timbro del richiedente .................. |
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