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| Gazzetta n. 74 del 29 marzo 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI |  | DECRETO 15 febbraio 2006, n. 129 |  | Modifiche  ed integrazioni al regolamento recante disposizioni per il rilascio  delle licenze individuali nel settore postale, adottato con decreto del Ministro delle comunicazioni 4 febbraio 2000, n. 73. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI 
 Visto  il  codice  postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655,  che  ha  approvato  il  regolamento riguardante i servizi delle corrispondenze e dei pacchi;
 Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
 Visto  il  decreto-legge  1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  29 gennaio  1994,  n.  71,  recante  la trasformazione    dell'Amministrazione    delle    poste    e   delle telecomunicazioni  in  ente  pubblico economico e la riorganizzazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;
 Vista  la  direttiva  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri 27 gennaio  1994,  recante  «Principi  in  materia  di erogazione dei servizi  pubblici»,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 43 del 22 febbraio 1994;
 Vista  la  direttiva  n.  97/67/CE  del  Parlamento  europeo  e del Consiglio  del  15 dicembre  1997  concernente  regole  comuni per lo sviluppo  del  mercato  interno  dei servizi postali comunitari ed il miglioramento della qualita' del servizio;
 Visto  il  decreto  legislativo  22 luglio  1999,  n.  261,  che ha trasposto  la  predetta  direttiva  n.  97/67/CE  ed, in particolare, l'articolo   2,   comma  1,  che  ha  designato  quale  autorita'  di regolamentazione del settore postale il Ministero delle comunicazioni e   l'articolo   5   che   prevede  l'emanazione  di  un  regolamento ministeriale  per  il rilascio delle licenze individuali, relative ai singoli  servizi  non  riservati, rientranti nell'ambito del servizio universale;
 Visto,  altresi',  l'articolo  23,  comma  2,  del medesimo decreto legislativo,  che  affida  a Poste Italiane S.p.a. l'espletamento del servizio postale universale;
 Visto  il  decreto  legislativo  30 luglio  1999,  n.  286,  ed  in particolare  l'articolo  11,  che  dispone  in  tema  di qualita' dei servizi pubblici e carte dei servizi;
 Visto  il decreto del Ministro delle comunicazioni 4 febbraio 2000, n.  73,  che dispone in materia di rilascio delle licenze individuali nel settore postale;
 Visto  il  decreto  del Ministro delle comunicazioni 17 aprile 2000 con  il quale e' stata confermata la concessione del servizio postale universale  alla  societa'  Poste  Italiane  S.p.a.  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 4 maggio 2000;
 Visto  il decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 20 aprile 2000, in materia di contributi per le licenze individuali e per  le autorizzazioni generali concernenti l'offerta al pubblico dei servizi   postali,   pubblicato   nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  105 dell'8 maggio 2000 e successive modificazioni;
 Vista   la  direttiva  2002/39/CE  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio  del 10 giugno 2002, che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto  riguarda  l'ulteriore  apertura  alla concorrenza dei servizi postali della Comunita';
 Visto  il  decreto  legislativo  23 dicembre  2003,  n. 384, che ha trasposto la predetta direttiva 2002/39/CE;
 Visto l'articolo 14, comma 5-bis, del decreto legislativo 22 luglio 1999,  n.  261, come integrato dall'arti colo 7, comma 1, del decreto legislativo 23 dicembre 2003, n. 384;
 Visto  il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366, concernente le  modifiche  ed integrazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n.  300,  in  materia  di  funzioni  e di struttura organizzativa del Ministero  delle  comunicazioni,  a norma dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2004, n. 176,  concernente  il  regolamento  di riorganizzazione del Ministero delle comunicazioni;
 Visto  il  decreto del Ministro delle comunicazioni del 16 dicembre 2004    concernente   la   riorganizzazione   del   Ministero   delle comunicazioni,   pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  302  del 27 dicembre 2004;
 Vista la deliberazione del Ministro delle comunicazioni 18 dicembre 2002  concernente  l'ambito  della  riserva  per  il mantenimento del servizio  universale  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2002;
 Vista  la deliberazione del Ministro delle comunicazioni 13 gennaio 2004  concernente  la  modifica alla deliberazione del Ministro delle comunicazioni  18 dicembre  2002,  recante la definizione dell'ambito della  riserva  postale  per il mantenimento del servizio universale, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2004;
 Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
 Udito  il  parere  del Consiglio di Stato, reso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 16 settembre 2005;
 Vista  la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, di  cui all'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota GM/144224/4693/DL del 22 dicembre 2005;
 
 Adotta
 
 il seguente regolamento:
 Art. 1.
 
 Modifiche all'articolo 1 del decreto del Ministro delle comunicazioni
 n. 73 del 2000
 
 1. La lettera a) dell'articolo 1, comma 4, del decreto del Ministro delle  comunicazioni  4 febbraio  2000,  n.  73,  e' sostituita dalla seguente:
 «a)   per   la  raccolta,  il  trasporto,  lo  smistamento  e  la distribuzione  degli invii postali fino a 2 kg, compresi gli invii di corrispondenza  il  cui  peso  o  prezzo  siano  superiori  ai limiti previsti dall'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 261 del 1999   nonche'   della   pubblicita'   diretta   per  corrispondenza, nell'ambito  di  quanto  stabilito dall'Autorita', ai sensi e per gli effetti  dell'articolo  2,  comma  2, lettera p) del medesimo decreto legislativo;».
 
 
 
 Avvertenza:
 
 Il  testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
 sensi  dell'art.  10,  commi  2  e  3 del testo unico delle
 disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
 sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
 e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
 approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
 fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
 modificate  o  alle  quali  e'  operaio  il rinvio. Restano
 invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
 qui trascritti.
 Per  le  direttive  CEE  vengono forniti gli estremi di
 pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
 europee (GUCE).
 
 Note alle premesse:
 
 - Il  decreto  del Presidente della Repubblica 29 marzo
 1973,   n.   156   (Approvazione   del  testo  unico  delle
 disposizioni  legislative in materia postale, di bancoposta
 e  di  telecomunicazioni)  e'  pubblicato  nel  supplemento
 ordinario alla Gazzetta Ufficiale 3 maggio 1973, n. 113.
 -  Il decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio
 1982,  n.  655  (Approvazione del regolamento di esecuzione
 dei   libri   I   e   II   del   codice   postale  e  delle
 telecomunicazioni   enorme   generali   e   servizi   delle
 corrispondenze  e dei pacchi) e' pubblicato nel supplemento
 ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  16 settembre 1982, n.
 256.
 -  La  legge  7 agosto  1990,  n.  241  (Nuove norme in
 materia  di  procedimento  amministmtivo  e  di  diritto di
 accesso  ai  documenti  amministrativi) e' pubblicata nella
 Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192.
 -   Il   decreto-legge   10 dicembre   1993,   n.   487
 (Trasformazione  dell'Amministrazione  delle  poste e delle
 telecomunicazioni    in    ente    pubblico   economico   e
 riorganizzazione   del   Ministero)   e'  pubblicato  nella
 Gazzetta Ufficiale 2 dicembre 1993, n. 283, e convertito in
 legge,  con  modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n.
 71, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 gennaio 1994, n.
 24.
 - La direttiva n. 97/67/CE del Parlamento europeo e del
 Consiglio del 15 dicembre 1997 e' pubblicata nella G.U.C.E.
 21 gennaio 1998, n. L 15.
 -  Il  testo  dell'art.  2,  comma  1,  e dell'art. 5 e
 dell'art.  23,  comma  2, del decreto legislativo 22 luglio
 1999,   n.   261   (Attuazione   della  direttiva  97/67/CE
 concernente  regole  comuni  per  lo  sviluppo  del mercato
 interno   dei   servizi   postali   comunitari   e  per  il
 miglioramento della qualita' del servizio) pubblicato nella
 Gazzetta Ufficiale 5 agosto 1999, n. 182, e il seguente:
 «Art.   2.   (Autorita'   di  regolamentazione).  -  1.
 L'autorita'  di  regolamentazione del settore postale e' il
 Ministero delle comunicazioni.».
 «Art.  5.  (Licenza  individuale).  -  1.  L'offerta al
 pubblico  di  singoli  servizi non riservati, che rientrano
 nel  campo  di  applicazione  del  servizio  universale, e'
 soggetta al rilascio di licenza individuale.
 2.  Il rilascio della licenza individuale, tenuto conto
 della  situazione  del  mercato  e  dell'organizzazione dei
 servizi   postali,  puo'  essere  subordinato  a  specifici
 obblighi  del  servizio  universale con riguardo anche alla
 qualita', alla disponibilita' ed all'esecuzione dei servizi
 in questione.
 3. Il termine per il rilascio della licenza individuale
 o  per  il rifiuto e' di 90 giorni; in caso di richiesta di
 chiarimenti  o  di documenti, il termine e' sospeso fino al
 ricevimento di questi ultimi.
 4. Con regolamento del Ministro delle comunicazioni, da
 emanarsi  entro  novanta  giorni  dalla  data di entrata in
 vigore del presente decreto, sono determinati i requisiti e
 per  il  rilascio delle licenze individuali, gli obblighi a
 carico  dei titolari delle licenze stesse, le modalita' dei
 controlli  presso  le  sedi  di  attivita'  ed,  in caso di
 violazione degli obblighi, le procedure di diffida, nonche'
 di  sospensione  e  di revoca della licenza individuale. Le
 disposizioni di cui al predetto regolamento garantiscono il
 rispetto dei principi di obiettivita', non discriminazione,
 proporzionalita' e trasparenza.».
 «Art. 23 (Norme transitorie). - (Omissis).
 2.   In  sede  di  prima  attuazione,  con  riferimento
 all'art.  14  del  decreto-legge  11  luglio  1992, n. 333,
 convertito,  con  modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992,
 n.  359,  il  servizio universale e' affidato alla societa'
 p.a.  Poste Italiane per un periodo, comunque non superiore
 a  quindici  anni  dalla  data  di  entrata  in  vigore del
 presente   decreto,   da   determinarsi  dall'autorita'  di
 regolamentazione,   compatibilmente   con  il  processo  di
 liberalizzazione in sede comunitaria.
 (Omissis)».
 Il testo dell'art. 11 del decreto legislativo 30 luglio
 1999,  n.  286  (Riordino  e potenziamento dei meccanismi e
 strumenti  di  monitoraggio  e  valutazione  dei costi, dei
 rendimenti  e  dei  risultati  dell'attivita'  svolta dalle
 amministrazioni  pubbliche, a norma dell'articolo li' della
 legge  15 marzo  1997,  n.  59),  pubblicato nella Gazzetta
 Ufficiale 18 agosto 1999, n. 193, e' il seguente:
 «Art.  11  (Qualita'  dei  servizi  pubblici).  -  1. I
 servizi  pubblici  nazionali  e  locali  sono  erogati  con
 modalita'  che promuovono il miglioramento della qualita' e
 assicurano la tutela dei cittadini e degli utenti e la loro
 partecipazione,    nelle    forme,    anche    associative,
 riconosciute   dalla  legge,  alle  inerenti  procedure  di
 valutazione e definizione degli standard qualitativi.
 2.    Le   modalita'   di   definizione,   adozione   e
 pubblicizzazione  degli  standard  di qualita', i casi e le
 modalita' di adozione delle carte dei servizi, i criteri di
 misurazione  della  qualita'  dei servizi, le condizioni di
 tutela  degli  utenti,  nonche'  i  casi  e le modalita' di
 indennizzo  automatico e forfettario all'utenza per mancato
 rispetto  degli  standard  di  qualita'  sono stabilite con
 direttive,  aggiornabili  annualmente,  del  Presidente del
 Consiglio  dei  Ministri.  Per  quanto  riguarda  i servizi
 erogati direttamente o indirettamente dalle regioni e dagli
 enti   locali,   si   provvede  con  atti  di  indirizzo  e
 coordinamento adottati d'intesa con la conferenza unificata
 di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
 3.  Le  iniziative di coordinamento, supporto operativo
 alle    amministrazioni    interessate    e    monitoraggio
 sull'attuazione  del  presente  articolo  sono adottate dal
 Presidente   del  Consiglio  dei  Ministri,  supportato  da
 apposita  struttura  della  Presidenza  del  Consiglio  dei
 Ministri.  E'  ammesso il ricorso a un soggetto privato, da
 scegliersi  con  gara  europea di assistenza tecnica, sulla
 base di criteri oggettivi e trasparenti.
 4.  Sono  in  ogni  caso  fatte  salve  le funzioni e i
 compiti  legislativamente  assegnati,  per  alcuni  servizi
 pubblici, ad autorita' indipendenti.
 5.  E' abrogato l'art. 2 della legge 11 luglio 1995, n.
 273.  Restano  applicabili,  sino  a  diversa  disposizione
 adottata ai sensi del comma 2, i decreti del Presidente del
 Consiglio  dei  Ministri  recanti  gli  schemi  generali di
 riferimento gia' emanati ai sensi del suddetto articolo.».
 Il  decreto del Ministro delle comunicazioni 4 febbraio
 2000,  n.  73  (Regolamento  recante  disposizioni  per  il
 rilascio  delle licenze individuali nel settore postale) e'
 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 marzo 2000, n. 75.
 La  direttiva  2002/39/CE  del Parlamento europeo e del
 Consiglio  del  10 giugno  2002,  che modifica la direttiva
 97/67/CE  per  quanto  riguarda  l'ulteriore  apertura alla
 concorrenza   dei   servizi   postali  della  Comunita'  e'
 pubblicata nella G.U.C.E. 5 luglio 2002, n. L 176.
 Il   decreto   legislativo  23 dicembre  2003,  n.  384
 (Attuazione  della  direttiva  2002/39/CE  che  modifica la
 direttiva  97/67/CE  relativamente  all'ulteriore  apertura
 alla  concorrenza  dei  servizi  postali della comunita) e'
 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 gennaio 2004, n. 22.
 Il   testo  dell'art.  14,  comma  5-bis,  del  decreto
 legislativo   22 luglio   1999,   n.  261,  come  integrato
 dall'art.  7,  comma 1, del decreto legislativo 23 dicembre
 2003, n. 384, e' il seguente:
 «Art. 14 (Reclami). - (Omissis).
 5-bis.  -  Le  disposizioni  del presente articolo sono
 estese  ai  titolari  di  licenza individuale, i quali sono
 tenuti  a  comunicare all'Autorita' di regolamentazione del
 settore  postale  le procedure elaborate per la trattazione
 dei  reclami  degli  utenti.  L'Autorita'  puo'  richiedere
 modifiche alle procedure anzidette.».
 Il   decreto   legislativo  30 dicembre  2003,  n.  366
 (Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 luglio
 1999,  n.  300,  concernenti  le  funzioni  e  la struttura
 organizzativa  del  Ministero  delle comunicazioni, a nonna
 dell'art.   1   della  legge  6 luglio  2002,  n.  137)  e'
 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 gennaio 2004, n. 5.
 Il  decreto  del  Presidente della Repubblica 22 giugno
 2004,  n.  176 (Regolamento di organizzazione del Ministero
 delle comunicazioni) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
 19 luglio 2004, n. 167.
 Il  testo  dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto
 1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
 ordinamento  della  Presidenza del Consiglio dei Ministri),
 pubblicata   nel   supplemento   ordinario   alla  Gazzetta
 Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, e' il seguente:
 «3.  Con  decreto  ministeriale possono essere adottati
 regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
 autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
 espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
 materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
 adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
 necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
 I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
 dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
 dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
 del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».
 
 Nota all'art. 1:
 Il  testo  vigente  dell'art.  1 del citato decreto del
 Ministro  delle  comunicazioni 4 febbraio 2000, n. 73 e' il
 seguente:
 «Art.  1.  (Oggetto  ed  ambito  di applicazione). - 1.
 L'Autorita'  di  regolamentazione  per  il settore postale,
 individuata  nel Ministero delle comunicazioni dall'art. 2,
 comma 1, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, e'
 detta di seguito «Autorita».
 2.  Si  intendono  recepite nel presente regolamento le
 definizioni  contenute  nell'art. 1 del decreto legislativo
 n. 261 del 1999.
 3. Il presente regolamento fissa le disposizioni per il
 rilascio   delle   licenze  individuali  per  l'offerta  al
 pubblico  di  singoli servizi non riservati, rientranti nel
 campo  di  applicazione  del servizio universale postale da
 intendersi   quale   definito   dall'art.   3  del  decreto
 legislativo n. 261 del 1999.
 4.  E'  necessario  il  previo  rilascio di una licenza
 individuale per lo svolgimento delle seguenti attivita':
 a) per la raccolta, il trasporto, lo smistamento e la
 distribuzione  degli invii postali fino a 2 kg compresi gli
 invii   di  corrispondenza  il  cui  peso  o  prezzo  siano
 superiori  ai  limiti  previsti  dall'art.  4, comma 1, del
 decreto   legislativo   n.   261  del  1999  nonche'  della
 pubblicita'  diretta  per  corrispondenza,  nell'ambito  di
 quanto stabilito dall'Autorita', ai sensi e per gli effetti
 dell'art.  2,  comma  2,  lettera  p)  del medesimo decreto
 legislativo:
 b) per la raccolta, il trasporto, lo smistamento e la
 distribuzione dei pacchi postali fino a 20 kg;
 c) per  i servizi relativi agli invii raccomandati ed
 agli   invii   assicurati  che  non  siano  attinenti  alle
 procedure  amministrative  e  giudiziarie  e che superino i
 limiti  di cui all'art. 4, comma 1, del decreto legislativo
 n. 261 del 1999.
 5.  Il  rilascio  della licenza e' necessario anche nel
 caso  di  svolgimento  di  singole  fasi  dei servizi sopra
 descritti.»
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 2. 
 Modifiche all'articolo 3 del decreto del Ministro delle comunicazioni
 n. 73 del 2000
 
 1.   L'articolo   3,  comma  1,  del  decreto  del  Ministro  delle comunicazioni 4 febbraio 2000, n. 73, e' sostituito dal seguente:
 «1. Il titolare di una licenza individuale di cui all'articolo 2 e' tenuto:
 a) ad  osservare le esigenze essenziali indicate nell'articolo 1, comma 2, lettera u), del decreto legislativo n. 261 del 1999;
 b) a  contribuire  al  finanziamento  del  costo di fornitura del servizio universale sulla base dell'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo n. 261 del 1999;
 c) ad  adottare un sistema di contabilita' separata, in linea con le  norme  in  materia di bilancio d'impresa ai sensi della normativa vigente,  che  distingua  i  ricavi  del  servizio  reso in base alla licenza  individuale  dai  ricavi  ottenuti  per  effetto delle altre attivita' non soggette a licenza;
 d) ad  adottare  la  carta  della  qualita'  dei  servizi  di cui all'articolo  12,  comma  1, del decreto legislativo n. 261 del 1999, nella  quale  sono  fornite informazioni circa le caratteristiche del servizio  offerto  con specifico riguardo alle condizioni generali di accesso,  ai  prezzi,  al  livello  di  qualita',  alle  procedure di reclamo;
 e) ad  istituire  le procedure di reclamo di cui alla lettera d), prevedendo un sistema di rimborso o compensazione per i disservizi;
 f) a  rendere disponibile agli utenti la carta della qualita' dei servizi,  e a trasmetterla all'Autorita' all'atto della presentazione della domanda di licenza e successivamente in caso di aggiornamenti;
 g) a  pubblicare  e  trasmettere  all'Autorita', con periodicita' annuale,  le  informazioni  relative  al  numero  di  reclami ed alle modalita' con cui sono stati gestiti;
 h) ad   effettuare   il  versamento  dei  contributi  riguardanti l'istruttoria  e  l'attivita'  di  verifica  e  controllo,  ai  sensi dell'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo n. 261 del 1999;
 i) a  non  impiegare  personale  che  risulti  condannato  a pena detentiva  per delitto non colposo superiore ai sei mesi o sottoposto a misure di sicurezza e di prevenzione;
 l) a    comunicare   all'Autorita'   ogni   eventuale   modifica, estensione,   riduzione   degli  elementi  della  licenza,  ai  sensi dell'articolo 2, comma 7, del presente regolamento nonche' ogni altra variazione;
 m) a   fornire,   su   richiesta   dell'Autorita',   informazioni sull'attivita'  svolta,  per  gli  studi  del  settore  di competenza dell'Autorita' medesima.».
 
 
 
 Nota all'art. 2:
 Per   il   decreto  del  Ministro  delle  comunicazioni
 4 febbraio 2000, n. 73, si vedano le note alle premesse.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 3. 
 Modifiche all'articolo 5 del decreto del Ministro delle comunicazioni
 n. 73 del 2000
 
 1.   L'articolo   5,  comma  2,  del  decreto  del  Ministro  delle comunicazioni 4 febbraio 2000, n. 73, e' sostituito dal seguente:
 «2. I contributi di cui al comma 1 sono fissati ad anno, compreso quello  di decorrenza della licenza individuale, e sono versati entro il  31 gennaio  di  ciascun  anno,  salvo quanto previsto per l'avvio dell'attivita'; copia dell'attestato di avvenuto pagamento e' inviata all'Autorita'.».
 
 
 
 Nota all'art. 3:
 Il  testo  vigente  dell'art.  5 del citato decreto del
 Ministro  delle comunicazioni 4 febbraio 2000, n. 73, e' il
 seguente:
 «Art.  5.  (Contributi).  -  1. La licenza individuale,
 nonche'   le  richieste  di  modifica,  di  estensione,  di
 riduzione   o  di  variazione  di  qualsiasi  natura,  sono
 assoggettate  al  pagamento  di contributi finalizzati alla
 copertura     dei     costi     amministrativi    sostenuti
 dall'Autorita':
 a) per l'istruttoria della pratica;
 b) per le verifiche ed i controlli della gestione del
 servizio e del mantenimento delle relative condizioni.
 2.  I contributi di cui al comma 1 sono fissati ad anno
 compreso  quello di decorrenza della licenza individuale, e
 sono  versati  entro  il  31 gennaio di ciascun anno, salvo
 quanto   previsto   per   l'avvio   dell'attivita';   copia
 dell'attestato    di    avvenuto   pagamento   e'   inviata
 all'Autorita'.
 3.  Con  il  decreto  di  cui all'art. 15, comma 2, del
 decreto legislativo n. 261/1999, sono stabiliti:
 a) la  misura  dei contributi e l'aggiornamento degli
 stessi;
 b) le  modalita'  di  pagamento ed i relativi termini
 con  riferimento  all'avvio dell'attivita' ed all'attivita'
 medesima a regime;
 c) la  procedura  da  utilizzare  in  caso di mancato
 pagamento.
 4.  Nei  casi  di sospensione, revoca e decadenza della
 licenza   individuale,   i   contributi  versati  rimangono
 acquisiti all'entrata del bilancio dello Stato.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 4. 
 Procedura di rilascio della licenza individuale
 
 1.  L'allegato  1  di  cui all'articolo 2, comma 1, del decreto del Ministro  delle  comunicazioni  4 febbraio 2000, n. 73, e' sostituito dall'allegato 1 al presente regolamento.
 2.  L'allegato  2  del  decreto  del  Ministro  delle comunicazioni 4 febbraio  2000,  n.  73,  e' sostituito dall'allegato 2 al presente regolamento.
 
 
 
 Nota all'art. 4:
 Il  testo  dell'art.  2  del decreto del Ministro delle
 comunicazioni 4 febbraio 2000, n. 73, e' il seguente:
 «Art.   2.   (Procedura   di   rilascio  della  licenza
 individuale).  - 1. I soggetti con sede in ambito nazionale
 o  in  uno  dei  Paesi  appartenenti  allo Spazio economico
 europeo  (SEE),  di  cui alla legge 28 luglio 1993, n. 300,
 interessati  all'ottenimento  di  una  licenza individuale,
 sono tenuti a presentare od a trasmettere, a mezzo di invio
 raccomandato  con  avviso di ricevimento, all'Autorita' una
 domanda   redatta   conformemente   allo  schema  riportato
 nell'allegato   1   al   presente   decreto  contenente  le
 necessarie  informazioni  sul  richiedente e sull'attivita'
 che  si  intende  svolgere  nonche'  le  indicazioni  sugli
 impegni da assumere in relazione alla licenza richiesta.
 2. Il termine per il rilascio della licenza individuale
 o  per  il  rifiuto  della  stessa  e'  di  novanta giorni,
 decorrenti dal giorno di ricevimento della domanda da parte
 dell'Autorita',   che  comunica  l'avvio  del  procedimento
 istruttorio  entro  quindici  giorni  dal ricevimento della
 domanda.
 3.  Qualora la domanda non risulti completa, il termine
 di  cui  al  comma  2  resta sospeso fino al ricevimento di
 quanto   richiesto   dall'Autorita'.  In  caso  di  mancato
 riscontro   entro   trenta  giorni  dal  ricevimento  della
 richiesta, la domanda si intende rinunciata.
 4. L'offerta del servizio non puo' essere avviata prima
 del  ricevimento  della  comunicazione  del  rilascio della
 relativa licenza individuale.
 5. La licenza individuale non puo' essere rilasciata se
 gli  amministratori  della  societa'  richiedente risultano
 condannati   a  pena  detentiva  per  delitto  non  colposo
 superiore  ai sei mesi o sottoposti a misure di sicurezza e
 di prevenzione.
 6.  Il  rilascio  di licenza individuale a societa' non
 appartenenti   allo   Spazio  economico  europeo  (SEE)  e'
 subordinato  al  rispetto  del  principio  di reciprocita',
 fatte   salve   le   limitazioni   derivanti   da   accordi
 internazionali.
 7.  Ogni  variazione degli elementi di cui alla domanda
 ed   alla  relativa  documentazione,  che  sia  intervenuta
 successivamente  al  rilascio della licenza individuale, e'
 comunicata,  entro trenta giorni dalla avvenuta variazione,
 all'Autorita'  la  quale, entro i successivi trenta giorni,
 dispone  gli  opportuni aggiornamenti della licenza ovvero,
 con   decisione   motivata,   richiede  all'interessato  di
 presentare una nuova domanda di licenza.
 8.   La   licenza  individuale  ha  una  validita'  non
 superiore  a  sei anni, e' rinnovabile, previa richiesta da
 presentare almeno tre mesi prima della scadenza, e non puo'
 essere   ceduta   a   terzi   senza   il   previo  consenso
 dell'Autorita'.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 5. 
 Norme transitorie
 
 1.  I  soggetti  gia' titolari di licenza individuale si conformano agli  obblighi  di cui all'articolo 2, comma 1, lettere d), e) ed f), entro  novanta  giorni  dalla  data di entrata in vigore del presente regolamento.
 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo o di farlo osservare.
 Roma, 15 febbraio 2006
 Il Ministro: Landolfi
 
 Visto, il Guardasigilli: Castelli
 
 Registrato alla Corte dei conti il 10 marzo 2006
 
 Ufficio  di  controllo  atti  Ministeri  delle  attivita' produttive, registro n. 1, foglio n. 316
 |  |  |  | Allegato 1 (articolo 2, comma 1)
 
 Al Ministero  delle comunicazioni -
 Direzione    generale   per   la
 regolamentazione   del   settore
 postale  -  Ufficio  II  - Viale
 America, 201 - 00144 Roma
 
 Il  sottoscritto  ....  luogo  e data di nascita .... residenza e domicilio  .... cittadinanza .... societa/ditta .... sede legale .... codice fiscale e partita IVA .... telefono .... fax .... indirizzo di posta  elettronica  .... sito web .... dati del rappresentante legale ....  cognome  e  nome  .... luogo e data di nascita .... residenza e domicilio .... codice fiscale ....
 
 Chiede
 
 ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 261 del 1999, del presente  regolamento  e successive modificazioni, il rilascio di una licenza  individuale,  con validita' di anni .... (massimo 6), per lo svolgimento del seguente servizio:
 () raccolta,  trasporto, smistamento e distribuzione degli invii postali fino a 2 kg, compresi gli invii di corrispondenza il cui peso o prezzo siano superiori ai limiti previsti dall'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 261 del 1999;
 () raccolta,   trasporto,   smistamento  e  distribuzione  della pubblicita'   diretta   per  corrispondenza,  nell'ambito  di  quanto stabilito dall'Autorita', ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2, comma 2, lettera p), del decreto legislativo n. 261 del 1999;
 () raccolta,  trasporto,  smistamento e distribuzione dei pacchi postali fino a 20 kg;
 () servizi  relativi  agli  invii  raccomandati  ed  agli  invii assicurati  che  non  siano attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie  e  che superino i limiti di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 261 del 1999;
 
 Dichiara
 
 a  tal fine di essere in possesso dei requisiti prescritti e fornisce i seguenti dati e notizie in ordine:
 1)  al capitale sociale deliberato, sottoscritto e versato (ove trattasi di persone giuridiche);
 2)  alla  composizione  dell'azionariato  ed  al possesso delle quote sociali versate (ove trattasi di persone giuridiche);
 3)  al  numero  e  tipo  di  licenze  individuali eventualmente conseguite in altri Paesi dello Spazio economico europeo - SEE (anche in caso negativo);
 4)  alla  localizzazione  delle sedi operative, comprese quelle dei mandatari;
 5)  alle  condizioni  economiche  ed operative dell'offerta del servizio  (indicare  i  prezzi  e  le  modalita'  di  svolgimento del servizio) nonche' ai parametri di qualita' del servizio stesso.
 
 Allega:
 
 a) documentazione   o  dichiarazione  sostitutiva  di  atto  di notorieta'  resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della  Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, corredata da fotocopia di un valido documento di riconoscimento del dichiarante, attestante che gli   amministratori   della  societa'  richiedente  non  sono  stati condannati  a pena detentiva per delitto non colposo superiore ai sei mesi  e  non  sono  stati  sottoposti  a  misure  di  sicurezza  e di prevenzione;
 b) certificato   di   iscrizione   alla  Camera  di  commercio, industria,  artigianato  e  agricoltura  (la  visura non ha valore di certificazione)  comprensiva  di  nulla  osta antimafia, ai sensi del decreto  legislativo  8 agosto  1994,  n.  490,  e  del  decreto  del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, oppure certificato equivalente  per  soggetti  con  sede  in  uno dei Paesi dello Spazio economico europeo (SEE);
 c) in  alternativa  al nulla osta antimafia di cui alla lettera b),  dichiarazione  sostitutiva  di  atto di notorieta' resa ai sensi dell'articolo   47   del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 28 dicembre  2000,  n.  445,  corredata  da  fotocopia  di  un valido documento di riconoscimento del dichiarante da parte dei soggetti per i quali va acquisita la documentazione antimafia ai sensi del decreto legislativo  8 agosto 1994, n. 490 e del decreto del Presidente della Repubblica  3 giugno  1998,  n.  252,  secondo  il  modulo  riportato nell'allegato 2;
 d) dichiarazione  sostitutiva  di  atto  di  notorieta' resa ai sensi  dell'articolo 47  del  decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,  n.  445,  corredata  da  fotocopia  di  un valido documento  di  riconoscimento del dichiarante concernente il rispetto degli   obblighi   contributivi   e  previdenziali  e  del  contratto collettivo  di  lavoro  per  il personale dipendente (in alternativa, specificare che non viene impiegato personale dipendente);
 e) bilancio  dell'ultimo  esercizio:  nel  caso  di societa' di nuova  costituzione,  il  bilancio  di  esercizio  degli azionisti di controllo relativo all'ultimo anno;
 f) attestati dell'avvenuto pagamento del contributo a titolo di rimborso  delle  spese  riguardanti  l'istruttoria, relativo al primo anno  dal quale decorre la licenza, ai sensi del decreto del Ministro delle   comunicazioni   20 aprile   2000  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2000 e successive modifiche;
 g) carta della qualita' dei servizi.
 
 Si impegna:
 
 1)  a  comunicare  tempestivamente  ogni  modifica al contenuto della presente domanda;
 2) a rispettare le norme in materia di sicurezza, di protezione ambientale e di salute pubblica;
 3)  ad  osservare,  in  ogni caso, le disposizioni previste dal decreto  legislativo  n.  261  del  1999 e dal presente regolamento e successive modificazioni;
 4) a versare il contributo annuo per l'attivita' di vigilanza e controllo  entro  il  31 gennaio  di  ciascun  anno,  inviando  copia dell'attestato  di  avvenuto pagamento all'indirizzo: Ministero delle comunicazioni  -  Direzione  generale  per  la  regolamentazione  del settore postale - Ufficio II - Viale America, 201 - 00144 Roma.
 
 Notizie facoltative
 
 chiede  che  la  corrispondenza sia recapitata presso il seguente indirizzo (se diverso rispetto a quello della sede legale): ....
 segnala    il    seguente    nominativo   e   numero   telefonico dell'incaricato   da   contattare   per   eventuali   informazioni  o comunicazioni: ....
 Data .................................
 
 Timbro del richiedente
 |  |  |  | Allegato 2 (allegato 1)
 
 Dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'
 (ai sensi dell'articolo 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
 
 Il  sottoscritto .... nato a .... residente in ......... via .... n. ... nella qualita' di ....
 
 Dichiara:
 
 in   riferimento   all'articolo 5,   comma  1,  del  decreto  del Presidente  della  Repubblica  3 giugno  1998, n. 252, che nei propri confronti  non  sussistono  le  cause  di  divieto, di decadenza o di sospensione  di  cui  all'articolo 10  della legge 31 maggio 1965, n. 575.
 
 Data ..........................
 
 Timbro del richiedente ..................
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