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| Gazzetta n. 74 del 29 marzo 2006 (vai al sommario) |  |  |  | DECRETO LEGISLATIVO 22 febbraio 2006, n. 128 |  | Riordino  della disciplina relativa all'installazione e all'esercizio degli  impianti  di  riempimento,  travaso e deposito di GPL, nonche' all'esercizio  dell'attivita'  di  distribuzione  e vendita di GPL in recipienti,  a norma dell'articolo 1, comma 52, della legge 23 agosto 2004, n. 239. |  | 
 |  |  |  | IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
 Vista  la  legge  23 agosto  2004,  n.  239,  ed,  in  particolare, l'articolo  1,  comma  52,  come modificato dall'articolo 1, comma 8, della  legge  17 agosto  2005,  n.  168, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115;
 Vista la legge 21 marzo 1958, n. 327;
 Vista la legge 13 maggio 1961, n. 469;
 Vista la legge 28 marzo 1962, n. 169;
 Vista la legge 26 luglio 1965, n. 966;
 Vista  la  legge 2 febbraio 1973, n. 7, cosi' come modificata dalla legge 1° ottobre 1985, n. 539;
 Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'industria,  del commercio e dell'artigianato   23 dicembre   1985,   pubblicato   nella  Gazzetta Ufficiale n. 10 del 14 gennaio 1986;
 Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, e successive modificazioni;
 Visto  il  decreto  legislativo  17 agosto 1999, n. 334, cosi' come modificato dal decreto legislativo 21 settembre 2005, n. 238;
 Visto il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504;
 Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37;
 Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 2005;
 Acquisito  il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano reso nella riunione del 26 gennaio 2006;
 Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 febbraio 2006;
 Su  proposta  del  Ministro delle attivita' produttive, di concerto con  i  Ministri  dell'economia  e delle finanze, dell'interno, della giustizia e dell'ambiente e della tutela del territorio;
 
 E m a n a
 
 il seguente decreto legislativo:
 
 Art. 1.
 
 Ambito di applicazione
 
 1.  Il  presente  decreto  disciplina l'installazione e l'esercizio degli  impianti di riempimento, travaso e deposito di gas di petrolio liquefatti,   di   seguito   denominati   GPL,   nonche'  l'esercizio dell'attivita' di distribuzione e vendita di GPL.
 
 
 
 Avvertenza:
 
 Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
 dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
 dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
 disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
 sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
 e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
 approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
 fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
 modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
 invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
 qui trascritti.
 
 Note alle premesse:
 
 -  L'art.  76  della  Costituzione  regola la delega al
 Governo   dell'esercizio   della   funzione  legislativa  e
 stabilisce   che   essa  non  puo'  avvenire,  se  non  con
 determinazione  di  principi e criteri direttivi e soltanto
 per tempo limitato e per oggetti definiti.
 -   L'art.   87,   comma   quinto,  della  Costituzione
 conferisce  al  Presidente  della  Repubblica  il potere di
 promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
 legge e i regolamenti.
 -  Il  testo  vigente dell'art. 1, comma 52 della legge
 23 agosto  2004,  n.  239,  recante  «Riordino  del settore
 energetico,  nonche'  delega  al  Governo  per il riassetto
 delle   disposizioni   vigenti   in   materia  di  energia»
 pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale 11 settembre 2004, n.
 215,  come  modificato  dall'art.  1,  comma  8 della legge
 17 agosto  2005,  n.  168, di conversione del decreto-legge
 30 giugno  2005,  n. 115, recante «Disposizioni urgenti per
 assicurare  la  funzionalita'  di  settori  della  pubblica
 amministrazione.  Disposizioni  in  materia di organico del
 personale della carriera diplomatica, delega al Governo per
 l'attuazione  della  direttiva  2000/53/CE  in  materia  di
 veicoli  fuori uso e proroghe di termini per l'esercizio di
 deleghe  legislative»  (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
 22 agosto 2005, n. 194), cosi' recita:
 «52.   Al   fine   di   garantire   la   sicurezza   di
 approvvigionamento e i livelli essenziali delle prestazioni
 nel  settore  dello  stoccaggio  e  della vendita di gas di
 petrolio  liquefatti  (GPL),  il  Governo  e'  delegato  ad
 adottare,  entro  diciotto  mesi  dalla  data di entrata in
 vigore della presente legge, un decreto legislativo volto a
 riordinare    le   norme   relative   all'installazione   e
 all'esercizio  degli  impianti  di  riempimento,  travaso e
 deposito  di  GPL,  nonche' all'esercizio dell'attivita' di
 distribuzione  di  gas  di  petrolio liquefatti. Il decreto
 legislativo  e'  adottato  su  proposta  del Ministro delle
 attivita'   produttive,   di   concerto   con   i  Ministri
 dell'interno,  dell'economia e delle finanze, dell'ambiente
 e  della  tutela  del  territorio,  sentita  la  Conferenza
 permanente  per  i  rapporti  tra lo Stato, le regioni e le
 province  autonome  di  Trento e di Bolzano, sulla base dei
 seguenti principi e criteri direttivi:
 a) assicurare  adeguati  livelli  di  sicurezza anche
 attraverso  la  revisione  delle  vigenti  regole tecniche,
 ferma  restando la competenza del Ministero dell'interno in
 materia  di  emanazione delle norme tecniche di prevenzione
 incendi e quella del Ministero dell'ambiente e della tutela
 del  territorio  in materia di prevenzione e protezione dai
 rischi industriali;
 b) garantire  e  migliorare  il  servizio all'utenza,
 anche  attraverso  la determinazione di requisiti tecnici e
 professionali     per    l'esercizio    dell'attivita'    e
 l'adeguamento  della  normativa  inerente  la logistica, la
 commercializzazione e l'impiantistica;
 c) rivedere  il  relativo  sistema sanzionatorio, con
 l'introduzione di sanzioni proporzionali e dissuasive.».
 - La legge 21 marzo 1958, n. 327, recante «Norme per la
 concessione  e l'esercizio delle stazioni di riempimento di
 gas di petrolio liquefatti», abrogata dal presente decreto,
 e'  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale 16 aprile 1958, n.
 92.
 - La legge 13 maggio 1961, n. 469, recante «Ordinamento
 dei servizi antincendi e del Corpo nazionale dei vigili del
 fuoco   e  stato  giuridico  e  trattamento  economico  del
 personale  dei  sottufficiali,  vigili  scelti e vigili del
 Corpo  nazionale  dei  vigili del fuoco», e' pubblicata nel
 supplemento  ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale 15 giugno
 1961, n. 145.
 -  La  legge  28 marzo  1962, n. 169, recante «Norme in
 materia  di  depositi  di  gas  di  petrolio  liquefatti in
 bombole»,  e'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 2 maggio
 1962, n. 112.
 -  La legge 26 luglio 1965, n. 966, recante «Disciplina
 delle  tariffe, delle modalita' di pagamento e dei compensi
 al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per i
 servizi   a   pagamento»,   e'  pubblicata  nella  Gazzetta
 Ufficiale 16 agosto 1966, n. 204.
 -  La  legge  2 febbraio 1973, n. 7, recante «Norme per
 l'esercizio   delle   stazioni  di  riempimento  e  per  la
 distribuzione  di  gas  di petrolio liquefatti in bombole»,
 abrogata dal presente decreto, e' pubblicata nella Gazzetta
 Ufficiale 15 febbraio 1973, n. 42.
 -  La legge 1° ottobre 1985, n. 539, recante «Modifiche
 ed   integrazioni   alla   legge  2 febbraio  1973,  n.  7,
 concernente   «Norme  per  l'esercizio  delle  stazioni  di
 riempimento  e  per  la  distribuzione  di  gas di petrolio
 liquefatti  in bombole»», abrogata dal presente decreto, e'
 pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  18 ottobre 1985, n.
 246.
 - Il decreto del Ministro dell'industria, del commercio
 e dell'artigianato 23 dicembre 1985, recante «Modalita' per
 la  contabilita'  e  norme  regolamentari per la tenuta dei
 bollettari  di  quietanza  e  della  contabilita' specifica
 delle   cauzioni   di   gas  di  petrolio  liquefatti»,  e'
 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 gennaio 1986, n. 10.
 -  Il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio
 1982,   n.   577,  recante  «Approvazione  del  regolamento
 concernente  l'espletamento  dei  servizi  antincendi»,  e'
 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 agosto 1982, n. 229.
 -  Il  decreto  legislativo  21 settembre 2005, n. 238,
 recante   «Attuazione   della  direttiva  2003/105/CE,  che
 modifica  la direttiva 96/82/CE, sul controllo dei pericoli
 di  incidenti  rilevati  connessi  con determinate sostanze
 pericolose»,  e'  pubblicato  nel  supplemento ordinario n.
 189/L alla Gazzetta Ufficiale 21 novembre 2005, n. 229.
 -  Il  decreto  legislativo  17 agosto  1999,  n.  334,
 recante  «Attuazione  della  direttiva 96/82/CE relativa al
 controllo  dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con
 determinate   sostanze   pericolose»,   e'  pubblicato  nel
 supplemento  ordinario  n.  177/L  alla  Gazzetta Ufficiale
 28 settembre 1999, n. 228.
 -  Il  decreto  legislativo  26 ottobre  1995,  n. 504,
 recante   «Testo   unico   delle  disposizioni  legislative
 concernenti  le  imposte  sulla  produzione e sui consumi e
 relative  sanzioni  penali e amministrative», e' pubblicato
 nel  supplemento  ordinario  n. 143 alla Gazzetta Ufficiale
 29 novembre 1995, n. 279.
 - Il decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio
 1998,  n.  37,  recante «Regolamento recante disciplina dei
 procedimenti  relativi  alla  prevenzione  incendi, a norma
 dell'art.  20,  comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59»,
 e'  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale 10 marzo 1998, n.
 57.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 2. 
 Definizioni
 
 1. Ai fini del presente decreto si intende per:
 a) impianto di riempimento, travaso e deposito di GPL: l'impianto costituito,  congiuntamente  o disgiuntamente, da uno o piu' serbatoi fissi,    da    recipienti    mobili,    da    apparecchiature    per l'imbottigliamento,  da uno o piu' punti di travaso e di riempimento, cosi'  come  definiti  dall'articolo  2  del  decreto  del  Ministero dell'interno  13 ottobre  1994,  pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 265 del 12 novembre 1994;
 b) ente competente: la regione, la provincia autonoma o l'ente al quale   le   stesse   hanno   conferito   le  funzioni  autorizzative amministrative  concernenti le attivita' di cui all'articolo 1, comma 56, della legge 23 agosto 2004, n. 239.
 
 
 
 Note all'art. 2:
 -  Il  testo  dell'art.  2  del  decreto  del Ministero
 dell'interno  del  13 ottobre  2004,  recante «Approvazione
 della   regola   tecnica  di  prevenzione  incendi  per  la
 progettazione,    la    costruzione,    l'installazione   e
 l'esercizio  dei  depositi  di  G.P.L. in serbatoi fissi di
 capacita'  complessiva superiore a 5 m(Elevato al Cubo) e/o
 in  recipienti  mobili di capacita' complessiva superiore a
 5.000 kg» (pubblicato nel supplemento ordinario n. 142 alla
 Gazzetta Ufficiale 12 novembre 1994, n. 265), cosi recita:
 «Art. 2. - 1. (Omissis).
 2.1.  Per  i  termini,  le  definizioni e le tolleranze
 dimensionali  si  rimanda  a  quanto  emanato  con  decreto
 ministeriale  31 novembre  1983  (Gazzetta Ufficiale n. 339
 del  12  dicembre  1983).  Inoltre,  ai  fini  del presente
 decreto, si definisce:
 apparecchiatura di imbottigliamento: bilancia singola
 o  multipla  o  altro sistema equivalente utilizzato per il
 riempimento dei recipienti mobili;
 barriera   d'acqua:   sistema  di  protezione  attiva
 antincendio  realizzato  mediante  tubi provvisti di ugelli
 spruzzatori  rivolti  verso  l'alto  o  verso il basso allo
 scopo  di  diluire  le perdite di G.P.L. podando la miscela
 aria/gas  al  di  fuori  del  campo  di  infiammabilita'  e
 delimitare   gli  effetti  dell'irraggiamento  in  caso  di
 incendio;
 bonifica  di  serbatoio o recipiente: rimozione degli
 idrocarburi  contenuti  nel serbatoio o recipiente, in modo
 che  l'atmosfera residua sia al di sotto del 20% del limite
 inferiore di esplosivita':
 capacita'  complessiva  di  un  deposito  espressa in
 massa:  quantita'  massima  di  G.P.L., espressa in kg, che
 puo'  essere  detenuta  nel deposito sulla base di apposita
 autorizzazione   (in   serbatoi  fissi  e/o  in  recipienti
 mobili);
 capacita'  di  riempimento  di  un recipiente mobile:
 quantita'   massima  di  G.P.L,  espressa  in  kg,  che  e'
 consentito immettere nel recipiente;
 capacita   di   riempimento  di  un  serbatoio  fisso
 espressa in massa: quantita' massima di G.P.L., espressa in
 kg,  che  e'  consentito  immettere  nel  serbatoio (vedasi
 Tabella n. 1);
 capacita'  di un serbatoio o di un recipiente: volume
 geometrico interno del serbatoio o del recipiente;
 custodia:  servizio  svolto all'interno dell'impianto
 da persona formalmente incaricata, prevalentemente presente
 nell'impianto stesso;
 deposito: complesso costituito da uno o piu' serbatoi
 fissi  e/o  recipienti  mobili,  che puo' comprendere altri
 elementi, indicati nell'articolo 4.1.1;
 deposito  separato  di recipienti mobili: deposito ad
 uso  commerciale,  distinto  rispetto  allo stabilimento di
 imbottigliamento,     in    cui    vengano    immagazzinati
 provvisoriamente  recipienti  mobili  pieni  destinati alla
 vendita nonche' recipienti mobili vuoti;
 dispositivo  di  travaso:  apparecchio  fisso  per il
 caricamento    e    lo   scaricamento   di   ferrocisterne,
 autocisterne o navi cisterne;
 G.P.L.    (Gas    di    Petrolio   Liquefatto):   gas
 liquefattibile  a  temperatura ambiente, avente tensione di
 vapore  massima  di  18  bar  a  50  C (gradi centigradi) e
 densita'   non   inferiore  a  440  kg/m3  a  50  C  (gradi
 centigradi),   costituito  prevalentemente  da  idrocarburi
 paraffinici e olefinici a tre o quattro atomi di carbonio;
 muro   di  schermo:  muro  in  cemento  armato  dello
 spessore  non  inferiore  a  15  cm  avente dimensioni tali
 (lunghezza  ed altezza) da intercettare tutte le rette che,
 partendo   dal   perimetro   di   un  elemento  pericoloso,
 raggiungano  un  altro  elemento  pericoloso  del  quale e'
 richiesta la protezione;
 pinza  di imbottigliamento: dispositivo, montato alla
 estremita'  di  una manichetta flessibile e che si aggancia
 al  rubinetto  di un recipiente mobile, che e' destinato al
 riempimento del recipiente mobile stesso;
 punto  di  riempimento:  attacco,  posto su serbatoio
 fisso  o  collegato a questo mediante apposita tubazione, a
 cui  viene  connessa estremita' della manichetta flessibile
 in  dotazione  alle  autocisterne  provvista  di  pompa  di
 scarico;
 punti di travaso: punto di attacco all'impianto fisso
 dei bracci metallici o manichette flessibili che servono al
 carico  di  serbatoi mobili con prelievo da serbatoi fissi,
 allo  scarico  di  serbatoi  mobili in serbatoi fissi, o ad
 ambedue le operazioni;
 recipiente  mobile:  recipiente metallico a pressione
 di  capacita'  geometrica non superiore a 1000 l, destinato
 al   contenimento,  trasporto  e  utilizzazione  di  G.P.L.
 liquido;
 serbatoio    container:    recipiente   metallico   a
 pressione,  di  capacita' superiore a 1000 l, montato entro
 apposita  gabbia  di protezione, destinato al contenimento,
 trasporto  ed  utilizzazione di G.P.L. liquido. Ai fini del
 presente  decreto esso e' assimilato a serbatoio mobile per
 la  fase  del  trasporto  ed  a serbatoio fisso per la fase
 dell'utilizzazione;
 serbatoio  fisso:  recipiente  metallico  a pressione
 destinato   al  contenimento  ed  utilizzazione  di  G.P.L.
 liquido,  stabilmente  installato sul terreno e stabilmente
 collegato ad impianti;
 serbatoio mobile: recipiente metallico a pressione di
 capacita' superiore a 1000 I destinato al contenimento e al
 trasporto   di   G.P.L.  liquido,  montato  stabilmente  su
 autocarro, carro ferroviario o nave;
 sorveglianza:   servizio   di   controllo  svolto  da
 personale   dipendente,   istituti   od   enti  autorizzati
 attraverso  ispezioni  periodiche all'impianto ed integrato
 da presidi automatici di alledamento;
 valvola   comandata   a   distanza:  valvola  il  cui
 azionamento  puo' avvenire anche da un punto predeterminato
 distante dalla posizione della valvola;
 zona  di  rispetto:  zona determinata all'interno del
 deposito dalle distanze indicate nel successivo punto 4.4.1
 (vd.  tav.  esplicativa  2B).  In  verticale,  la  zona  di
 rispetto  si  estende  per  un  metro al di sopra dei punti
 pericolosi,  raccordandosi  con  i  limiti  della  zona  in
 proiezione  (vd.  tav.  2A).  Entro la zona di rispetto non
 devono  trovarsi  fonti  di accensione, edifici di servizio
 del   deposito   (quali   uffici,   laboratori,   officine,
 magazzini,  servizi  igienici),  edifici  civili in genere,
 aperture  di  installazioni interrate, prese d'aria, strade
 aperte al traffico, proiezioni di linee elettriche aeree.
 2.2 Al fine della classificazione del deposito, in caso
 di  depositi  misti  in  serbatoi  fissi  ed  in recipienti
 mobili,  la  capacita' complessiva deve essere calcolata in
 uno dei due modi seguenti:
 a) in  m3,  trasformando  la capacita' dei recipienti
 mobili da massa a volume con il coefficiente di conversione
 2,38 m3 per 1.000 kg;
 b) in  kg,  trasformando  la  capacita'  dei serbatoi
 fissi  da  volume a massa con i coefficienti di conversione
 (vd. Tabella n. 1).
 
 Tabella n. 1
 
 PESO MASSIMO IN KG PER M3 DI CAPACITA' DEL SERBATOIO
 
 =====================================================================
 |  Serbatoio fuori terra e   |   Serbatoio interrato o
 Prodotto  |     recipienti mobili      |         ricoperto =====================================================================
 Propano  |            420             |            460 ---------------------------------------------------------------------
 Propilene |            430             |            470 ---------------------------------------------------------------------
 Butano   |            510             |            550 ---------------------------------------------------------------------
 Isobutano |            490             |            530 ---------------------------------------------------------------------
 Butilene  |            520             |            560 --------------------------------------------------------------------- Isobutilene|            520             |            560 ---------------------------------------------------------------------
 Miscela A |            500             |            540 --------------------------------------------------------------------- Miscela AO |            470             |            510 --------------------------------------------------------------------- Miscela A1 |            460             |            500 ---------------------------------------------------------------------
 Miscela B |            430             |            470 ---------------------------------------------------------------------
 Miscela C |            420             |           460}.
 
 -  Il testo dell'art. 1, comma 56 della legge 23 agosto
 2004,  n.  239,  recante  «Riordino del settore energetico,
 nonche'   delega   al   Governo   per  il  riassetto  delle
 disposizioni  vigenti  in  materia  di energia» (pubblicata
 nella  Gazzetta Ufficiale 11 settembre 2004, n. 215), cosi'
 recita:
 «56.  Fermo  restando  quanto  previsto  dal  comma  2,
 lettera    a),   sono   attivita'   sottoposte   a   regimi
 autorizzativi:
 a) l'installazione    e    l'esercizio    di    nuovi
 stabilimenti   di   lavorazione  e  di  stoccaggio  di  oli
 minerali;
 b) la dismissione degli stabilimenti di lavorazione e
 stoccaggio di oli minerali;
 c)  la  variazione  della  capacita'  complessiva  di
 lavorazione degli stabilimenti di oli minerali;
 d)  la  variazione  di  oltre  il  30 per cento della
 capacita'  complessiva  autorizzata  di  stoccaggio  di oli
 minerali.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 3. 
 Autorizzazioni e monitoraggio
 
 1.  Le  autorizzazioni di cui all'articolo 1, comma 56, della legge 23 agosto  2004,  n. 239, sono rilasciate dall'ente competente, sulla base  della  normativa  vigente in materia di impianti di produzione, lavorazione e stoccaggio di oli minerali.
 2.  Le  domande di autorizzazione di cui al comma 1, contengono, in particolare:
 a) il  nome  e  il  domicilio  del  richiedente  e,  nel  caso di societa',  del  legale  rappresentante, nonche' le indicazioni di cui all'articolo 2250, commi primo e secondo, del codice civile;
 b) l'ubicazione   delle  opere  ed  il  nominativo  del  soggetto proprietario  del  suolo  sul  quale si intendono realizzare le opere stesse;
 c) la  capacita' di ciascun serbatoio nonche' la capacita' totale di    stoccaggio,    con    l'indicazione   dell'eventuale   prodotto imbottigliato con la specificazione del prodotto da stoccare;
 d) l'impegno del titolare a mantenere costantemente in efficienza ed in perfetto stato di conservazione il deposito.
 3.   L'ente   competente  comunica  al  Ministero  delle  attivita' produttive,  secondo la tempistica indicata nell'accordo di programma di  cui  al  comma  4,  le  autorizzazioni  rilasciate, ai fini dello svolgimento   da   parte  del  Ministero  stesso  della  funzione  di monitoraggio  di  cui all'articolo 1, comma 8, lettera c), numero 3), della legge 23 agosto 2004, n. 239.
 4.  Per  lo  svolgimento  delle  attivita' di indirizzo strategico, programmatico  e  di  monitoraggio  del  settore,  i  Ministeri delle attivita' produttive, dell'interno, e dell'economia e delle finanze e l'Agenzia   delle   dogane  stipulano,  d'intesa  con  la  Conferenza permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  un accordo di programma con le associazioni  di  categoria  maggiormente  rappresentative, nel quale sono  indicate  le  modalita'  di  rilevazione  statistica  dei  dati relativi  alle attivita' disciplinate dal presente provvedimento e la trasmissione  degli  stessi  da  parte  del Ministero delle attivita' produttive agli enti competenti.
 5.  Ai  fini  di  cui al comma 4, ogni azienda distributrice di GPL comunica  annualmente,  al  Ministero  delle attivita' produttive, la consistenza numerica del proprio parco recipienti e le sue successive variazioni,   secondo   le   indicazioni  contenute  nell'accordo  di programma di cui al comma 4.
 
 
 
 Note all'art. 3:
 - Per l'art. 1, comma 56 della legge 23 agosto 2004, n.
 239, vedi note all'art. 2.
 Il  testo  dei commi primo e secondo dell'art. 2250 del
 codice civile, cosi' recita:
 «Negli  atti  e  nella  corrispondenza  delle  societa'
 soggette  all'obbligo  dell'iscrizione  nel  registro delle
 imprese  devono  essere  indicati  la sede della societa' e
 l'ufficio del registro delle imprese presso il quale questa
 e' iscritta e il numero di iscrizione.
 Il  capitale  delle societa' per azioni, in accomandita
 per  azioni  e a responsabilita' limitata deve essere negli
 atti  e  nella  corrispondenza  indicato  secondo  la somma
 effettivamente    versata   e   quale   risulta   esistente
 dall'ultimo bilancio.».
 -  Il testo dell'art. 1, comma 8, lettera c), numero 3)
 della  legge  23 agosto 2004, n. 239, recante «Riordino del
 settore  energetico,  nonche'  delega  al  Governo  per  il
 riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia»
 (pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale 11 settembre 2004, n.
 215), cosi recita:
 «8 Lo Stato esercita i seguenti compiti e funzioni:
 a) - b) (omissis).
 c) con  particolare  riguardo  al  settore  degli oli
 minerali,  intesi  come  oli minerali greggi, residui delle
 loro distillazioni e tutte le specie e qualita' di prodotti
 petroliferi  derivati  e  assimilati,  compresi  il  gas di
 petrolio liquefatto e il biodiesel:
 1)-2) (omissis).
 3) monitoraggio, anche sulla base delle indicazioni
 delle regioni, dell'effettiva capacita' di lavorazione e di
 stoccaggio  adibito  all'importazione e all'esportazione di
 oli minerali.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 4. 
 Dimensioni minime dei nuovi impianti
 
 1.  Al  fine  di  assicurare  adeguati  livelli  di  sicurezza e di garantire  e migliorare il servizio all'utenza, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le autorizzazioni all'installazione e esercizio  di  nuovi  stabilimenti di lavorazione e stoccaggio di oli minerali  di  cui  all'articolo  1, comma 56, lettera a), della legge 23 agosto  2004, n. 239, sono rilasciate per impianti di riempimento, travaso  e  deposito  di  GPL  di capacita' non inferiore a 100 mc in serbatoi fissi.
 
 
 
 Nota all'art. 4:
 - Per l'art. 1, comma 56 della legge 23 agosto 2004, n.
 239, vedi note all'art. 2.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 5. 
 Obblighi di sicurezza
 
 1.  Fermo  restando  per gli impianti di cui all'articolo 1, quanto previsto  dalla  normativa vigente in materia di prevenzione incendi, il  titolare  dell'impianto,  qualora  non  sia  gia' sottoposto agli obblighi  previsti  dal  decreto  legislativo 17 agosto 1999, n. 334, come  modificato  dal  decreto legislativo 21 settembre 2005, n. 238, redige,   secondo  i  criteri  di  cui  all'articolo  7  del  decreto legislativo  17 agosto  1999,  n.  334,  come  modificato dal decreto legislativo  21 settembre 2005, n. 238, un documento che definisce la propria  politica di prevenzione degli incidenti rilevanti, allegando allo  stesso  il  programma  adottato per l'attuazione del sistema di gestione della sicurezza.
 2.  Gli  impianti non sottoposti agli obblighi previsti dal decreto legislativo  17  agosto  1999,  n.  334,  come modificato dal decreto legislativo  21 settembre  2005,  n.  238,  di  cui  al comma 1, sono soggetti a verifiche ispettive svolte dall'ente competente, secondo i criteri di cui all'articolo 25 dello stesso decreto.
 3.  Il titolare della concessione per l'esercizio di un impianto di cui  all'articolo 2, comma 1, lettera a), rilasciata prima della data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  provvede,  pena  la decadenza del titolo, agli adempimenti previsti dal comma 1, entro il termine  di  centottanta  giorni  dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
 
 
 
 Note all'art. 5:
 -  Il testo vigente dell'art. 7 del decreto legislativo
 17 agosto 1999, n. 334, recante «Attuazione della direttiva
 96/82/CE  relativa  al  controllo dei pericoli di incidenti
 rilevanti  connessi  con  determinate  sostanze pericolose»
 (pubblicato   nel   supplemento  ordinario  n.  177/L  alla
 Gazzetta Ufficiale 28 settembre 1999, n. 228), cosi recita:
 «Art.  7.  (Politica  di  prevenzione  degli  incidenti
 rilevanti).   -   1.   Al   fine   di  promuovere  costanti
 miglioramenti   della  sicurezza  e  garantire  un  elevato
 livello  di protezione dell'uomo e dell'ambiente con mezzi,
 strutture  e  sistemi  di  gestione appropriati, il gestore
 degli  stabilimenti  di  cui  all'art.  2,  comma  1,  deve
 redigere,  entro  sei  mesi dalla data di entrata in vigore
 del presente decreto, un documento che definisce la propria
 politica   di   prevenzione   degli   incidenti  rilevanti,
 allegando   allo   stesso   il   programma   adottato   per
 l'attuazione del sistema di gestione della sicurezza.
 2.  Entro  sei mesi dalla data di entrata in vigore del
 presente  decreto,  i  gestori degli stabilimenti esistenti
 alla  data di entrata in vigore del presente decreto devono
 attuare  il  sistema  di  gestione  della sicurezza, previa
 consultazione  del rappresentante della sicurezza di cui al
 decreto   legislativo   n.   626  del  1994,  e  successive
 modifiche, secondo quanto previsto dall'allegato III.
 3.  Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto
 con    i    Ministri    dell'interno,   della   sanita'   e
 dell'industria,  del commercio e dell'artigianato, d'intesa
 con  la  Conferenza  unificata  prevista  dall'art. 8 della
 legge  28 agosto  1997,  n.  281, sono stabilite, entro tre
 mesi  dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
 linee  guida per l'attuazione del sistema di gestione della
 sicurezza  secondo  le  indicazioni  dell'allegato III alle
 quali  il gestore degli stabilimenti di cui al comma 1 deve
 adeguarsi  entro  il termine previsto per il primo riesame,
 successivo   all'emanazione   del   predetto  decreto,  del
 documento di cui al comma 1.
 4.   Il  documento  di  cui  al  comma  1  deve  essere
 depositato  presso  lo  stabilimento e riesaminato ogni due
 anni  sulla  base  delle linee guida definite con i decreti
 previsti  al  comma  3;  esso  resta  a  disposizione delle
 autorita' competenti di cui agli articoli 21 e 25.
 5.  Il  gestore  di nuovi stabilimenti adempie a quanto
 stabilito    dal   comma   2   contestualmente   all'inizio
 dell'attivita'.».
 - Per il decreto legislativo 21 settembre 2005, n. 238,
 vedi note alle premesse.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 6. 
 Esenzioni
 
 1.  Fermo restando gli adempimenti di prevenzione incendi, non sono soggetti  all'autorizzazione di cui all'articolo 3, i depositi di GPL annessi  al  servizio  di reti canalizzate, i depositi di GPL per usi privati,  industriali  ed  agricoli  e  comunque destinati ad uso non commerciale, aventi capacita' complessiva non superiore a 26 mc.
 2. Le disposizioni degli articoli 4, comma 1, e 5, non si applicano ai  depositi  di  GPL  per usi privati, agricoli ed industriali ed ai depositi  di  GPL  annessi al servizio di reti canalizzate e comunque destinati ad uso non commerciale.
 3.  Gli  esercenti  depositi  di  GPL  per uso privato, agricolo ed industriale,  e  comunque  destinati  ad  uso non commerciale, aventi capacita'  complessiva  non  superiore  a  26  mc sono esentati dagli obblighi  indicati nell'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.
 4.  Al  fine  di  razionalizzare  il sistema dei depositi di GPL in bombole,  al  comma  1  dell'articolo 1 della legge 28 marzo 1962, n. 169,  le  parole: «chilogrammi 500 di prodotto» sono sostituite dalle seguenti: «chilogrammi 1000 di prodotto».
 
 
 
 Note all'art. 6:
 -  Il  testo  vigente dell'art. 25, comma 1 del decreto
 legislativo  26 ottobre  1995, n. 504, recante «testo unico
 delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla
 produzione  e  sui  consumi  e  relative  sanzioni penali e
 amministrative»  (pubblicato  nel  supplemento ordinario n.
 143  alla  Gazzetta  Ufficiale  29 novembre  1995, n. 279),
 cosi' recita:
 «Art.  25.  (Deposito  e  circolazione  di oli minerali
 assoggettati  ad  accisa).  -  1.  Gli  esercenti  depositi
 commerciali  di  oli minerali assoggettati ad accisa devono
 denunciarne  l'esercizio  all'ufficio  tecnico  di finanza,
 competente  per  territorio, qualunque sia la capacita' del
 deposito.».
 -  Il  testo  vigente  dell'art. 1, comma 1 della legge
 28 marzo  1962,  n.  169,  recante  «Norme  in  materia  di
 depositi   di  gas  di  petrolio  liquefatti  in  bombole»,
 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 2 maggio 1962, n. 112,
 come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
 «Art.  1.  -  1. Le disposizioni dell'art. 11 del regio
 decreto-legge  2 novembre  1933,  n. 1741, convertito nella
 legge  8 febbraio  1934,  n. 367, e dell'art. 1 della legge
 21 marzo  1958,  n.  327,  non  si  applicano  nei  casi di
 installazione e di esercizio dei depositi di gas liquefatti
 del  petrolio  in bombole, aventi capacita' di accumulo non
 superiore a chilogrammi 1.000 di prodotto.
 La  installazione  e l'esercizio dei depositi di cui al
 comma   precedente   sono   subordinati   al  rilascio  del
 certificato  di  prevenzione incendi del comando dei vigili
 del fuoco competente per territorio.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 7. 
 D i v i e t i
 
 1.  Sono  vietati  l'imbottigliamento  di  GPL  e  il  carico delle autobotti   al   di   fuori   degli  impianti  autorizzati  ai  sensi dell'articolo 1, comma 56, della legge del 23 agosto 2004, n. 239.
 2.  I titolari di autorizzazione per l'esercizio di depositi di GPL in bombole, non sono autorizzati alla distribuzione e alla vendita di GPL in serbatoi installati presso i consumatori finali.
 
 
 
 Nota all'art. 7:
 - Per l'art. 1, comma 56 della legge 23 agosto 2004, n.
 239, vedi note all'art. 2.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 8. 
 Norme   per   l'esercizio  dell'attivita'  di  distribuzione  di  GPL
 attraverso bombole. Requisiti soggettivi
 
 1. L'attivita' di distribuzione e vendita di GPL attraverso bombole e'  esercitata  dal  soggetto  proprietario delle bombole stesse e in possesso di uno dei seguenti requisiti:
 a) essere    titolare    della    autorizzazione   prevista   per l'installazione  e  l'esercizio di un impianto di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a);
 b) essere  titolare  dell'autorizzazione  per  l'installazione  e l'esercizio  di  stabilimenti  di  lavorazione e di stoccaggio di oli minerali con stoccaggio di GPL;
 c) avere  la disponibilita' di un impianto di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a).
 2. La disponibilita' di un impianto di cui all'articolo 2, comma 1, lettera  a),  implica, pena la decadenza del titolo che l'interessato sia in possesso di uno dei seguenti requisiti:
 a) essere  controllato o controllare, ai sensi dell'articolo 2359 del  codice civile, una societa' titolare della autorizzazione di cui alle lettere a) e b) del comma 1;
 b) far  parte  di un consorzio di imprese di durata non inferiore ai cinque anni, costituito ai sensi dell'articolo 2602 e seguenti del codice civile, titolare della autorizzazione di cui alle lettere a) e b) del comma 1;
 c) aver  stipulato un contratto di durata non inferiore ai cinque anni,  di affitto d'azienda ai sensi dell'articolo 2562 codice civile o  di  locazione  in  esclusiva di un impianto di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), anche se inserito in impianti di lavorazione;
 d) aver stipulato un contratto, di durata non inferiore ai cinque anni   di  comodato  d'uso  in  esclusiva,  di  un  impianto  di  cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), anche se inserito in impianti di lavorazione.
 
 
 
 Note all'art. 8:
 -  Il  testo  vigente dell'art. 2359 del codice civile,
 cosi' recita:
 «Art. 2359 (Societa' controllate e societa' collegate).
 - Sono considerate societa' controllate:
 1) le societa' in cui un'altra societa' dispone della
 maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
 2)  le  societa'  in cui un'altra societa' dispone di
 voti  sufficienti  per  esercitare  un'influenza  dominante
 nell'assemblea ordinaria;
 3)  le societa' che sono sotto influenza dominante di
 un'altra   societa'   in   virtu'  di  particolari  vincoli
 contrattuali con essa.
 Ai  fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo
 comma  si  computano  anche  i  voti  spettanti  a societa'
 controllate,  a  societa' fidudarie e a persona interposta:
 non si' computano i voti spettanti per conto di terzi.
 Sono  considerate  collegate  le  societa'  sulle quali
 un'altra    societa'    esercita   un'influenza   notevole.
 L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria puo'
 essere  esercitato  almeno  un  quinto  dei  voti ovvero un
 decimo   se  la  societa'  ha  azioni  quotate  in  mercati
 regolamentati.».
 -  Il  testo  vigente dell'art. 2602 del codice civile,
 cosi' recita:
 «Art.  2602  (Nozione  e  norme  applicabili). - Con il
 contratto  di  consorzio piu' imprenditori istituiscono una
 organizzazione   comune   per   la   disciplina  o  per  lo
 svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese.
 Il  contratto  di  cui  al precedente comma e' regolato
 dalle  norme  seguenti, salve le diverse disposizioni delle
 leggi speciali.».
 -  Il  testo  vigente dell'art. 2562 del codice civile,
 cosi' recita:
 «Art.  2562  (Affitto  dell'azienda). - Le disposizioni
 dell'articolo  precedente  si  applicano  anche nel caso di
 affitto dell'azienda.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 9. 
 Norme   per   l'esercizio  dell'attivita'  di  distribuzione  di  GPL
 attraverso bombole. Requisiti oggettivi
 
 1.  Oltre  ai  requisiti soggettivi di cui all'articolo 8, chiunque intenda  esercitare l'attivita' di distribuzione e vendita di GPL con bombole di proprieta' deve avere i seguenti requisiti oggettivi:
 a) avere  la  disponibilita'  esclusiva  di serbatoi fissi aventi capacita'  volumetrica  non inferiore al 10 per cento della capacita' volumetrica complessiva di tutte le bombole di proprieta';
 b) avere adempiuto agli obblighi previsti nell'articolo 16.
 2.  Ai fini della determinazione del rapporto percentuale di cui al comma 1, lettera a), si fa riferimento alla capacita' totale di tutti i  serbatoi  fissi  esistenti in tutti i depositi, nelle raffinerie e negli impianti petrolchimici:
 a) di proprieta' del titolare della autorizzazione o appartenenti a   societa'   collegate   o   dal  medesimo  controllate,  ai  sensi dell'articolo  2359  del  codice  civile,  o  comunque  dallo  stesso partecipate,    in    proporzione    all'entita'   della   quota   di partecipazione;
 b) di  proprieta' del consorzio di imprese di cui all'articolo 8, comma 2, lettera b), in proporzione alla quota consortile;
 c) per  i  quali  siano  stati  stipulati  contratti  di  affitto d'azienda,  di  locazione  o di comodato d'uso in esclusiva, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, lettere c) e d).
 3.  La  capacita'  dei serbatoi fissi come individuata ai sensi del comma  2,  non  puo' essere utilizzata per soddisfare quanto previsto dall'articolo 14, comma 1, lettera a).
 
 
 
 Nota all'art. 9:
 - Per l'art. 2359 del codice civile, vedi note all'art.
 8.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 10. 
 Norme in materia di cauzioni delle bombole
 
 1.  L'utente  finale del servizio di distribuzione e vendita di GPL corrisponde  alla  azienda  distributrice,  direttamente o tramite il rivenditore,  un  deposito  cauzionale infruttifero, a garanzia della restituzione  della  bombola,  di  importo, per ciascuna bombola, non inferiore  a  sei  euro.  Con  decreto  del Ministero delle attivita' produttive   l'importo  puo'  essere  modificato  ed  aggiornato.  Il rivenditore   ha   l'obbligo  di  richiedere  la  cauzione  e  ne  e' responsabile   verso   l'azienda   distributrice,   cui  fornisce  un rendiconto  mensile.  Il  venditore  consegna  all'utente,  per  ogni cauzione ricevuta, una quietanza che l'utente deve conservare.
 2.  L'importo delle cauzioni e' investito, entro il mese successivo a  quello della riscossione della cauzione, in titoli di Stato ovvero garantiti  dallo Stato. Gli interessi relativi, dedotti gli oneri per gli  adempimenti di cui al presente articolo ed all'articolo 16, sono versati, entro il 30 gennaio di ogni anno, alle tesorerie provinciali dello Stato ed affluiscono al Fondo cauzioni GPL in bombole.
 3.  Chiunque  detiene  bombole per GPL deve restituire alle aziende distributrici, anche tramite il rivenditore, le bombole vuote.
 4.  L'azienda  distributrice restituisce, all'atto della definitiva restituzione  della  bombola  e della relativa quietanza, la cauzione versata  dall'utente.  In  caso  l'utente  causi  la dispersione o la distruzione della bombola, l'azienda distributrice incamera l'importo della cauzione.
 5. Le aziende distributrici possono essere autorizzate ad investire gli  importi  delle cauzioni gia' investite in titoli di Stato ovvero garantiti dallo Stato per:
 a) la realizzazione e l'ampliamento di impianti fissi;
 b) l'effettuazione  di  lavori  di  migliorie  ed  adeguamenti di sicurezza per gli impianti;
 c) acquisto  di  bombole  nuove  che  consenta il reintegro delle bombole disperse;
 d) adempimenti  di  sicurezza  per i serbatoi di GPL di capacita' non superiore a 13 mc.
 6.  Ai  soli fini di cui al comma 5, e ferme restando le competenze autorizzative  attribuite  alle  regioni,  le  aziende  distributrici presentano  al  Ministero delle attivita' produttive apposita istanza di autorizzazione allo svincolo delle cauzioni.
 7.  Il  Ministero delle attivita' produttive autorizza lo svincolo, previa  presentazione  da  parte  dell'azienda di copia della polizza assicurativa o della fideiussione bancaria stipulata a garanzia della restituzione all'utente finale delle cauzioni oggetto dello svincolo.
 |  |  |  | Art. 11. 
 Formazione degli addetti
 
 1. Al fine di garantire la sicurezza antincendio nelle attivita' di installazione  ed  utilizzo delle bombole, ogni azienda distributrice di  GPL in bombole provvede, mediante apposito corso di addestramento tecnico,  a  far  istruire i propri rivenditori sull'uso corretto dei recipienti e dei loro annessi, secondo le vigenti norme di sicurezza.
 2.  Il  corso  puo'  essere  svolto  da  privati,  enti  o societa' qualificate  ed  all'uopo  autorizzati,  ai  sensi  del  comma 3, dal Ministero  dell'interno,  Dipartimento  dei  vigili  del  fuoco,  del soccorso pubblico e della difesa civile.
 3. I requisiti degli organismi di cui al comma 2, il programma e le modalita'  di  effettuazione  dei  corsi sono stabiliti dal Ministero dell'interno  -  Dipartimento  dei  vigili  del  fuoco,  del soccorso pubblico e della difesa civile.
 4.  Resta  fermo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di  corsi  di  addestramento  per  gli  addetti  al  rifornimento dei serbatoi, di cui agli articoli 13 e 14.
 |  |  |  | Art. 12. 
 Norme in materia di proprieta' collaudo e riempimento delle bombole
 
 1.  E'  considerato  proprietario  della  bombola colui che detiene legittimamente  il certificato originario di approvazione, rilasciato ai  sensi del decreto del Ministero dell'interno in data 12 settembre 1925,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del 6 ottobre 1925, o  ai  sensi  del  decreto del Ministero dei trasporti 7 aprile 1986, pubblicato  nel  supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 185 dell'11 agosto   1986,   oppure   la   dichiarazione  di  conformita' rilasciata ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 23.
 2.  In  caso  di trasferimento di proprieta' delle bombole il nuovo proprietario  provvede  ad  apporre l'indicazione della propria ditta sul  recipiente  e  ad  assicurarne  le revisioni, senza soluzione di continuita', secondo le scadenze previste dalla normativa vigente.
 3.  Sulle  bombole  e'  apposto,  in modo indelebile, il nome della ditta originariamente proprietaria.
 4.  Le  bombole  non  possono  essere  riempite con gas di petrolio liquefatti  aventi  tensione  di vapore superiore a quella del gas la cui  denominazione  risulta dalla punzonatura apposta originariamente sui recipienti medesimi in base alle norme vigenti.
 5.  Il  titolare di impianto di imbottigliamento di gas di petrolio liquefatti  puo'  eseguire  il  riempimento in recipienti propri o di terzi che siano in possesso dei requisiti di cui agli articoli 8 e 9. In  questo  caso  il  legittimo  proprietario  dei  recipienti dovra' preventivamente  autorizzarne  il  riempimento  presso  gli  impianti prescelti,   rilasciando  all'uopo  apposita  dichiarazione  all'ente competente nel cui territorio e' ubicato l'impianto.
 
 
 
 Note all'art. 12:
 -  Il  decreto  del Ministero dell'interno 12 settembre
 1925,  recante «Approvazione del regolamento per le prove e
 le  verifiche  dei  recipienti  destinati  al trasporto per
 ferrovia  dei  gas  compressi,  liquefatti o disciolti», e'
 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 ottobre 1925, n. 232.
 - Il decreto del Ministero dei trasporti 7 aprile 1986,
 reca:  «Recepimento  delle  direttive  CEE  numeri  76/767,
 84/527,  84/525  e  84/526, riguardanti la costruzione ed i
 controlli di particolari categorie di bombole».
 -  Il  decreto  legislativo  2 febbraio  2002,  n.  23,
 recante «Attuazione della direttiva 1999/36/CE, 2001/2/CE e
 della  decisione  2001/107/CE  in materia di attrezzature a
 pressione  trasportabili»,  e'  pubblicato  nel supplemento
 ordinario  n.  40  alla Gazzetta Ufficiale 8 marzo 2002, n.
 57.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 13. 
 Norme   per   l'esercizio  dall'attivita'  di  distribuzione  di  GPL
 attraverso serbatoi. Requisiti soggettivi
 
 1.  L'attivita'  di  distribuzione  e  vendita  di  GPL  attraverso serbatoi  e'  esercitata  da soggetti in possesso di uno dei seguenti requisiti:
 a) essere    titolare    della    autorizzazione   prevista   per l'installazione  e  l'esercizio di un impianto di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a);
 b) essere  titolare  dell'autorizzazione  per  l'installazione  e l'esercizio  di  stabilimenti  di  lavorazione e di stoccaggio di oli minerali con stoccaggio di GPL;
 c) avere  la disponibilita' di un impianto di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a).
 2.  La  disponibilita' di cui al comma 1, lettera c), implica, pena la decadenza del titolo, che l'interessato sia in possesso di uno dei seguenti requisiti:
 a)  sia  controllato o controlli, ai sensi dell'articolo 2359 del codice  civile,  societa'  titolari  della autorizzazione di cui alle lettere a) e b) del comma 1;
 b)  faccia  parte  di  un  consorzio  di  imprese  di  durata non inferiore  ai  cinque  anni, istituito ai sensi degli articoli 2602 e seguenti  del codice civile, titolare dell'autorizzazione di cui alle lettere a) e b) del comma 1;
 c) abbia  stipulato  contratti, di durata non inferiore ai cinque anni,  di affitto d'azienda ai sensi dell'articolo 2562 codice civile o  di  locazione  in esclusiva, di un impianto di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), anche se inserito in impianti di lavorazione;
 d) abbia  stipulato  contratti, di durata non inferiore ai cinque anni,   di  comodato  d'uso  in  esclusiva  di  un  impianto  di  cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), anche se inserito in impianti di lavorazione.
 
 
 
 Nota, all'art. 13:
 
 Per  gli  articoli 2359, 2562 e 2602 del codice civile,
 vedi note all'art. 8.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 14. 
 Norme   per   l'esercizio  dell'attivita'  di  distribuzione  di  GPL
 attraverso serbatoi. Requisiti oggettivi
 
 1.  Oltre  ai requisiti soggettivi di cui all'articolo 13, chiunque intenda  esercitare  l'attivita'  di  distribuzione  e vendita di GPL attraverso serbatoi deve avere i seguenti requisiti oggettivi:
 a) avere  la  disponibilita'  esclusiva  di serbatoi fissi aventi capacita'  volumetrica  non  inferiore al 3 per cento della capacita' volumetrica  complessiva  di  tutti  i serbatoi di cui al decreto del Ministero  dell'interno del 14 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 24 maggio 2004, di proprieta' del titolare della autorizzazione  ovvero di terzi, ma nella disponibilita', a qualsiasi titolo, del titolare della autorizzazione;
 b) avere adempiuto agli obblighi previsti nell'articolo 16.
 2.  Ai fini della determinazione del rapporto percentuale di cui al comma 1, lettera a), si fa riferimento alla capacita' totale di tutti i  serbatoi  fissi  esistenti in tutti i depositi, nelle raffinerie e negli impianti petrolchimici:
 a) di proprieta' del titolare della autorizzazione o appartenenti a   societa'   collegate   o   dal  medesimo  controllate,  ai  sensi dell'articolo  2359  del  codice  civile,  o  comunque  dallo  stesso partecipate,    in    proporzione    all'entita'   della   quota   di partecipazione;
 b) di proprieta' del consorzio di imprese di cui all'articolo 13, comma 2, lettera b), in proporzione alla quota consortile;
 c) per  i  quali  siano  stati  stipulati  contratti  di  affitto d'azienda, di locazione o di comodato d'uso in esclusiva, ai sensi di quanto previsto nell'articolo 13, comma 2, lettere c) e d).
 3.  La  capacita'  dei serbatoi fissi come individuata ai sensi del comma  2  non  puo'  essere utilizzata per soddisfare quanto previsto all'articolo 9, comma 1, lettera a).
 4.  I  serbatoi di cui al citato decreto del Ministero dell'interno del 14 maggio 2004 annessi al servizio di reti canalizzate di GPL non rientrano  nel  calcolo  del  rapporto percentuale di cui al comma 1, lettera a).
 
 
 
 Note all'art. 14:
 -  Il  decreto del Ministero dell'interno del 14 maggio
 2004,   recante   «Approvazione  della  regola  tecnica  di
 prevenzione  incendi  per l'installazione e l'esercizio dei
 depositi  di  gas  di  petrolio  liquefatto  con  capacita'
 complessiva  non  superiore  a  13 m3», e' pubblicato nella
 Gazzetta Ufficiale 24 maggio 2004, n. 120.
 - Per l'art. 2359 del codice civile, vedi note all'art.
 8.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 15. 
 Norme transitorie
 
 1.  I  titolari  delle concessioni rilasciate antecedentemente alla data   di   entrata   in   vigore  del  presente  decreto,  ai  sensi dell'articolo  2  della  legge  2 febbraio  1973,  n. 7, e successive modificazioni,  possono proseguire l'attivita' per un periodo massimo di  tre anni, decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto.  Entro  tale  termine,  pena la decadenza del titolo, devono conseguire  i  requisiti  di  cui agli articoli 8, 9, 13 e 14 dandone comunicazione all'ente competente.
 2. Decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto,  i  titolari  delle  concessioni di cui all'articolo 2 della legge   2 febbraio   1973,   n.  7,  devono  comunque  assicurare  la disponibilita' di stoccaggio di cui agli articoli 9, comma 1, lettera a),  e 14, comma 1, lettera a), anche attraverso contratti, di durata non  inferiore  ad  un  anno,  di  movimentazione  di prodotto presso impianti di terzi.
 
 
 
 Nota all'art. 15:
 -  Il  testo vigente dell'art. 2 della legge 2 febbraio
 1973,  n.  7, recante «Norme per l'esercizio delle stazioni
 di  riempimento  e  per la distribuzione di gas di petrolio
 liquefatti   in   bombole»,   (pubblicata   nella  Gazzetta
 Ufficiale 15 febbraio 1973, n. 42), cosi' recita:
 «Art.  2.  -  Chiunque  senza  disporre  di  un proprio
 impianto di riempimento e di travaso intende esercitare con
 recipienti  propri  la distribuzione e la vendita di gas di
 petrolio   liquefatti   deve  chiedere  la  concessione  al
 prefetto  o  al  Ministro  per  l'industria, il commercio e
 l'artigianato,  a  seconda  che  l'attivita'  debba  essere
 svolta in una sola o in piu' province.
 I titolari delle concessioni di cui al precedente comma
 decadono  dalla  concessione qualora entro 180 giorni dalla
 data    del   decreto   di   concessione   non   dimostrino
 all'autorita' concedente di:
 a) essere proprietari di un parco bombole rispondente
 ai  requisiti  di  cui  al  secondo,  terzo  e quarto comma
 dell'art. 4 della legge 21 marzo 1958, n. 327;
 b) avere stipulato con il titolare di una concessione
 di  un  impianto  di  riempimento  e  di  travaso di gas di
 petrolio liquefatti un contratto, della durata di almeno un
 anno,  per  il  riempimento e la manutenzione delle proprie
 bombole;
 c) aver  adempiuto  gli obblighi previsti nell'art. 5
 della presente legge.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 16. 
 Norme in materia di assicurazione della responsabilita' civile
 
 1.  I  recipienti,  consistenti  in  bombole  e  serbatoi di cui al decreto  del  Ministero dell'interno del 14 maggio 2004, riempiti con GPL,  a  qualunque  uso  destinati,  non  possono  essere detenuti in deposito,   messi   in   distribuzione  od  installati  se  l'impresa distributrice non abbia provveduto all'assicurazione:
 a) della  responsabilita'  civile  cui  e'  tenuta essa impresa o qualsiasi altro soggetto per danni conseguenti all'uso dei recipienti e   relativi   annessi,   compresi   gli   strumenti  di  connessione all'impianto di utilizzazione, causati a persone, cose ed animali;
 b) della  responsabilita'  civile dell'utente o delle persone con esso   conviventi  conseguenti  all'uso  dei  recipienti  e  relativi annessi.
 2. L'assicurazione e' stipulata per un congruo massimale e comunque non  inferiore  a cinque milioni di euro per ogni evento che provochi danni    a   persone,   cose   ed   animali,   con   un   limite   di cinquecentosedicimila  euro  per  ogni  persona  e  di  due milioni e cinquecentomila euro per le cose ed animali.
 3.  L'aggiornamento  delle  somme  da assicurare e' determinato con decreto del Ministero delle attivita' produttive.
 4.  L'impresa  distributrice,  entro  sessanta giorni dalla data di entrata  in  vigore del presente decreto, comunica al Ministero delle attivita'  produttive,  gli  estremi  della  polizza di assicurazione stipulata  e, entro un mese dal loro verificarsi, eventuali modifiche all'assicurazione stessa.
 5.  Nei  punti  di  distribuzione  e  di  vendita  sono chiaramente indicati  la ragione sociale dell'impresa distributrice e gli estremi della  polizza  di  assicurazione  da  essa  stipulata  ai  sensi del presente articolo.
 6.  I  rivenditori di GPL in bombole detengono nei loro negozi solo recipienti  contenenti  GPL  posti  in commercio da imprese che hanno ottemperato agli obblighi assicurativi previsti nel presente decreto.
 7.  Sui serbatoi installati presso l'utenza e' chiaramente indicata la ragione sociale dell'impresa distributrice.
 
 
 
 Nota all'art. 16:
 -   Per  il  decreto  del  Ministero  dell'interno  del
 14 maggio 2004, vedi note all'art. 14.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 17. 
 Semplificazione  delle  norme per l'installazione dei depositi di GPL
 di capacita' complessiva non superiore a 13 mc
 
 1.  L'installazione  dei  depositi di gas di petrolio liquefatti di capacita'  complessiva  non superiore a 13 mc e' considerata, ai fini urbanistici  ed edilizi, attivita' edilizia libera, come disciplinato dall'articolo  6 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni.
 
 
 
 Nota all'art. 17:
 -  Il  testo  vigente  dell'art. 6 del Presidente della
 Repubblica  6 giugno  2001,  n.  380,  recante «testo unico
 delle  disposizioni  legislative e regolamentari in materia
 edilizia»,  (pubblicato  nel  supplemento  ordinario n. 239
 alla  Gazzetta  Ufficiale  20 ottobre  2001, n. 245), cosi'
 recita:
 «Art.  6. (Attivita' edilizia libera) (legge 28 gennaio
 1977,  n.  10, art. 9, lettera c); legge 9 gennaio 1989, n.
 13,  art. 7, commi 1 e 2; decreto-legge 23 gennaio 1982, n.
 9,  art.  7, comma 4, convertito in legge 25 marzo 1982, n.
 94).  -  1.  Salvo  piu'  restrittive disposizioni previste
 dalla disciplina regionale e dagli strumenti urbanistici, e
 comunque  nel  rispetto  delle  altre  normative di settore
 aventi  incidenza  sulla disciplina dell'attivita' edilizia
 e, in particolare, delle disposizioni contenute nel decreto
 legislativo  29 ottobre 1999, n. 490, i seguenti interventi
 possono essere eseguiti senza titolo abilitativo:
 a) interventi di manutenzione ordinaria;
 b) interventi  [...] volti all'eliminazione di barriere
 architettoniche  che  non  comportino  la  realizzazione di
 rampe  o  di  ascensori  esterni,  ovvero  di manufatti che
 alterino la sagoma dell'edificio;
 c) opere   temporanee  per  attivita'  di  ricerca  nel
 sottosuolo   che  abbiano  carattere  geognostico  o  siano
 eseguite in aree esterne al centro edificato.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 18. 
 Sanzioni
 
 1. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 5, 8, 9, 13, 14  e  15  e'  punito  con  la  sanzione amministrativa pecuniaria da ventimila euro a cinquantamila euro.
 2.  Chiunque  viola le disposizioni di cui all'articolo 7 e' punito con  l'arresto  da  sei  mesi a tre anni o con l'ammenda da ventimila euro a cinquantamila euro.
 3.  Chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 12 e' punito con  la  sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  diecimila  euro  a cinquantamila euro.
 4. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 3, comma 5 e 11  e'  punito  con  la sanzione amministrativa pecuniaria da tremila euro a diecimila euro.
 5.   Chiunque   riempie   bombole  utilizzando  le  apparecchiature installate  presso  gli impianti stradali di distribuzione di GPL per uso autotrazione, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da  cinquemila euro a diecimila euro. In caso di recidiva la sanzione amministrativa  pecuniaria  e' raddoppiata ed e' disposta la chiusura di  tutte  le attrezzature eroganti GPL da un minimo di cinque giorni fino  ad  un  massimo  di  trenta giorni. Qualora la violazione venga nuovamente   reiterata,  la  sanzione  amministrativa  pecuniaria  e' triplicata  ed  e'  disposta  la  chiusura  di  tutte le attrezzature eroganti  GPL da un minimo di trenta giorni fino ad un massimo di sei mesi.
 6.  L'utente che abbia autorizzato il riempimento di cui al comma 5 e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila euro a quattromila  euro. E' ammesso il pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
 7.  Chiunque,  senza autorizzazione del proprietario del serbatoio, travasa GPL in serbatoi di terzi installati presso i consumatori ed a loro  concessi  in  comodato o in locazione, secondo quanto stabilito dall'articolo  10 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, e' punito  con la sanzione amministrativa pecuniaria da diecimila euro a cinquantamila euro.
 8.  La  sanzione  di cui al comma 7, ridotta di un terzo si applica anche  al  comodatario  o  al  locatario  che  abbia  autorizzato  il riempimento.  E'  ammesso  il  pagamento  in  misura ridotta previsto dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
 9.  L'azienda  distributrice  di  GPL che non stipula la polizza di assicurazione  di  cui  all'articolo  16  e'  punita  con la sanzione amministrativa  pecuniaria  da  cinquecentomila  euro a un milione di euro.
 10.  L'azienda  distributrice  che  non ottempera a quanto previsto all'articolo  10,  comma  2, e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecentomila euro a un milione di euro.
 11.  Nei  casi  di  cui  ai  commi 1, 3, 4, 5 e 7 non e' ammesso il pagamento  in  misura  ridotta  previsto dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
 12. Nel caso previsto dal comma 7 si applica, altresi', la sanzione accessoria della sospensione della autorizzazione di cui all'articolo 2,  comma 1, o di quella di vendita, qualora prevista, per un periodo da  due  a  sei mesi e, in caso di recidiva, la revoca definitiva. In ogni  caso  viene  disposto  il  sequestro delle attrezzature e degli impianti e degli automezzi utilizzati dall'autore dell'illecito.
 13.  L'autorita'  competente  ad applicare le sanzioni previste nel presente articolo e' l'ente competente.
 14.  Nei casi di cui ai commi 5 e 12, l'applicazione della sanzione viene  comunicata  all'autorita' competente ai fini dell'applicazione delle sanzioni accessorie ivi previste.
 
 
 
 Note all'art. 18:
 - Il testo vigente dell'art. 16 della legge 24 novembre
 1981,  n.  689,  recante  «Modifiche  al  sistema  penale»,
 (pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale 30 novembre 1981, n.
 329), cosi' recita:
 «Art. 16 (Pagamento in misura ridotta). - E' ammesso il
 pagamento  di  una  somma in misura ridotta pari alla terza
 parte del massimo della sanzione prevista per la violazione
 commessa,  o, se piu' favorevole e qualora sia stabilito il
 minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo
 importo,  oltre  alle  spese  del  procedimento,  entro  il
 termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o,
 se  questa  non  vi  e'  stata,  dalla  notificazione degli
 estremi della violazione.
 Nei  casi  di  violazione  [del testo unico delle norme
 sulla  circolazione  stradale e] dei regolamenti comunali e
 provinciali   continuano  ad  applicarsi,  [rispettivamente
 l'art.  138  del  testo  unico  approvato  con  decreto del
 Presidente  della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, con le
 modifiche  apportate  dall'art.  11 della legge 14 febbraio
 1974,  n.  62,  e]  l'art.  107 del testo unico delle leggi
 comunali  e provinciali approvato con regio decreto 3 marzo
 1934, n. 383.
 Il  pagamento  in  misura  ridotta e' ammesso anche nei
 casi  in  cui  le  norme  antecedenti all'entrata in vigore
 della presente legge non consentivano l'oblazione.».
 - Il testo vigente dell'art. 10 del decreto legislativo
 11 febbraio  1998,  n.  32,  recante «Razionalizzazione del
 sistema  di distribuzione dei carburanti, a norma dell'art.
 4,  comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59»,
 (pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale 5 marzo 1998, n. 53),
 cosi' recita:
 «Art.  10  (Disposizioni  per l'impiego dei serbatoi di
 GPL).   -   1.   I   contratti,   stipulati  dalle  aziende
 distributrici  di  gas di petrolio liquefatto (GPL), per la
 fornitura   di   prodotto   in  serbatoi  per  uso  civile,
 industriale  o  agricolo prevedono modalita' alternative di
 offerta del serbatoio, consentendo l'opzione tra l'acquisto
 e  la  disponibilita'  dello stesso ma non possono comunque
 vincolare  gli utenti all'acquisto di quantita' di prodotto
 contrattualmente  predeterminate  o  all'acquisto  di detto
 prodotto  in regime di esclusiva. Tali contratti, di durata
 non  superiore  a un anno, devono prevedere la facolta' per
 l'utente  di  modificare  l'opzione  inizialmente prescelta
 alla scadenza dei medesimi, alle stesse condizioni indicate
 al  momento della stipula, con un preavviso non superiore a
 tre  mesi.  In caso di locazione o comodato del serbatoio i
 relativi  contratti,  di  durata  non superiore a due anni,
 devono  predeterminare  il  prezzo  ovvero i criteri per la
 quantificazione   del   prezzo   nel   caso   di  esercizio
 dell'opzione  di  acquisto nonche' le modalita' di acquisto
 in regime di esclusiva.
 2.  I  contratti stipulati prima della data di entrata in
 vigore  del  presente  decreto  legislativo  possono  avere
 durata  non  superiore a tre anni e sono modificati secondo
 gli altri criteri indicati al comma 1 entro il 1° settembre
 1998;  in mancanza di tale adeguamento alla medesima data i
 contratti  si  intendono  risolti  con effetto immediato. A
 decorrere  dalla predetta data coloro che hanno concesso in
 comodato  il  serbatoio  hanno la facolta' o, se richiesto,
 l'obbligo  di  procedere  alla  rimozione  immediata  dello
 stesso.  Le  spese  per  la  rimozione  sono  a  carico del
 comodante ed e' nulla qualunque previsione contrattuale che
 stabilisca diversamente.
 3.  Al fine di adeguare i contratti stipulati prima della
 data di entrata in vigore del presente decreto legislativo,
 ove  il  comodatario  intenda  acquistare la proprieta' del
 serbatoio  e  il  comodante  sia  disposto ad alienarlo, il
 prezzo  di  cessione e' determinato in misura non superiore
 all'ammontare  piu' alto fra il valore residuo rilevato dal
 libro  dei  cespiti  del comodante, al netto della quota di
 ammortamento  risultante  dall'ultimo bilancio approvato, e
 il  20  per  cento  del  valore iniziale. Se il comodatario
 intende  prendere  in locazione il serbatoio e il comodante
 e'  disposto  a  cederlo  a tale titolo, il canone annuo e'
 determinato  nella  misura  del  10 per cento del valore di
 cessione,  calcolato secondo la procedura di cui al periodo
 precedente.
 4.   A   decorrere   dal   1° gennaio  1999,  le  aziende
 distributrici  assicurano  i  servizi  di  installazione  e
 manutenzione  dei  serbatoi  riforniti,  effettuando visite
 annuali  e  rilasciando  apposita  cedificazione,  ai sensi
 della legge 5 marzo 1990, n. 46, e successive modificazioni
 e  integrazioni. Le aziende che riforniscono serbatoi privi
 della  predetta certificazione o con certificazione scaduta
 sono punite con la sanzione amministrativa da venti a cento
 milioni  di lire. Gli utenti possono richiedere la medesima
 certificazione  a  uno  dei  soggetti previsti dalla citata
 legge  n. 46 del 1990, anziche' alle aziende distributrici,
 esonerandole espressamente.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 19. 
 Abrogazioni
 
 1.  Sono  abrogate  la  legge  23 marzo  1958,  n.  327,  la  legge 2 febbraio  1973,  n.  7,  e la legge 1° ottobre 1985, n. 539, e ogni altra disposizione incompatibile con il presente decreto.
 
 
 
 Nota all'art. 19:
 -  Per la legge 23 marzo 1958, n. 327, 2 febbraio 1973,
 n. 7 e 1° ottobre 1985, n. 539, vedi note alle premesse.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 20. 
 Esclusioni
 
 1. Le disposizioni del presente decreto non si applicano:
 a) agli  impianti  di  distribuzione  stradale di gas di petrolio liquefatti destinati all'autotrazione;
 b) ai  depositi  di  rivenditori  dettaglianti di gas di petrolio liquefatti confezionato in bombole.
 2.  Le  disposizioni  di  cui  agli  articoli 8,  9, 13 e 14 non si applicano    agli    operatori   terzi   facenti   parte   integrante dell'organizzazione   commerciale   delle  aziende  distributrici  in possesso  dei  requisiti  di  cui  agli  articoli 8, 9, 13 e 14 e che effettuano  la  vendita di prodotto in esclusiva con il marchio delle aziende distributrici stesse e attraverso recipienti di proprieta' di tali aziende.
 3.  Gli  operatori di cui al comma 2, sono autorizzati alla vendita dall'ente competente, previa loro domanda corredata da documentazione sottoscritta  dalla azienda distributrice che dimostri l'appartenenza all'organizzazione   commerciale   della  azienda  stessa.  Entro  il 28 febbraio  di  ogni anno, tali soggetti inviano all'ente competente apposita  dichiarazione  sostitutiva  di atto di notorieta' in cui si attesti il permanere del rapporto contrattuale.
 |  |  |  | Art. 21. Il  presente  decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
 Dato a Roma, addi' 22 febbraio 2006
 
 CIAMPI
 
 Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
 dei Ministri
 Scajola,   Ministro   delle   attivita'
 produttive
 Tremonti,   Ministro   dell'economia  e
 delle finanze
 Pisanu, Ministro dell'interno
 Castelli, Ministro della giustizia
 Matteoli,   Ministro   dell'ambiente  e
 della tutela del territorio Visto, il Guardasigilli: Castelli
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