| 
| Gazzetta n. 74 del 29 marzo 2006 (vai al sommario) |  |  |  | LEGGE 6 marzo 2006, n. 125 |  | Ratifica  ed  esecuzione  del  Protocollo  alla  Convenzione del 1979 sull'inquinamento   atmosferico   attraverso  le  frontiere  a  lunga distanza, relativo agli inquinanti organici persistenti, con annessi, fatto ad Aarhus il 24 giugno 1998. |  | 
 |  |  |  | La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno approvato; 
 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 
 Promulga
 
 la seguente legge:
 
 ART. 1.
 (Autorizzazione alla ratifica).
 
 1.  Il  Presidente  della  Repubblica  e' autorizzato a ratificare il Protocollo  alla  Convenzione  del 1979 sull'inquinamento atmosferico attraverso  le  frontiere  a lunga distanza, relativo agli inquinanti organici persistenti, con annessi, fatto a Aarhus il 24 giugno 1998.
 |  |  |  | ART. 2. (Ordine di esecuzione).
 
 1.   Piena  ed  intera  esecuzione  e'  data  al  Protocollo  di  cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 18 del Protocollo stesso.
 |  |  |  | ART. 3. (Copertura finanziaria).
 
 1.  Al  fine  di  dare  piena  attuazione agli obblighi derivanti dal Protocollo di cui all'articolo 1 sono autorizzate:
 
 a)  la  spesa  di  euro  81.000  per  l'anno  2006 e di euro 60.000 a decorrere  dall'anno  2007,  per  la  realizzazione e l'aggiornamento dell'inventario delle emissioni delle sostanze;
 
 b)  la  spesa  di  euro  25.000  a  decorrere  dall'anno 2006, per la promozione della diffusione di informazioni presso il pubblico;
 
 c)   la  spesa  di  euro  86.400  a  decorrere  dall'anno  2006,  per l'elaborazione   e   l'aggiornamento   di  piani  di  ricerca  ed  il monitoraggio;
 
 d)  la  spesa  di  euro  27.500  per  l'anno  2006 e di euro 14.000 a decorrere dall'anno 2007, per lo scambio . di informazioni periodiche tra le Parti;
 
 e)  la  spesa  di  euro  22.970  a  decorrere  dall'anno  2006 per la partecipazione di esperti a riunioni negoziali.
 
 2.  All'onere  derivante dall'attuazione della presente legge, pari a euro  242.870  per  l'anno  2006  e  a euro 208.370 annui a decorrere dall'anno  2007,  si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale"  dello  stato  di  previsione del Ministero dell'economia e delle  finanze  per  l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
 
 3.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 |  |  |  | ART. 4. (Entrata in vigore).
 
 1.  La  presente  legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
 
 La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
 
 Data a Roma, addi' 6 marzo 2006
 
 CIAMPI
 
 Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
 dei Ministri
 Fini, Ministro degli affari esteri
 Matteoli,   Ministro   dell'ambiente  e
 della tutela del territorio
 
 Visto, il Guardasigilli: Castelli
 LAVORI PREPARATORI
 
 Senato della Repubblica (atto n. 3383):
 Presentato  dal  Ministro  degli affari esteri (Fini) e
 dal  Ministro  dell'ambiente  e della tutela del territorio
 (Matteoli) il 7 aprile 2005.
 Assegnato  alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede
 referente,  il 24 maggio 2005, con pareri delle commissioni
 1ª, 5ª, 10ª, 12ª e 13ª.
 Esaminato  dalla  3ª commissione il 29 novembre 2005 ed
 il 15 febbraio 2006.
 Relazione  scritta annunciata il 15 febbraio 2006 (atto
 n. 3383-A), relatore sen. Pianetta.
 Esaminato in aula e approvato il 15 febbraio 2006.
 
 Camera dei deputati (atto n. 6361):
 Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede
 referente, il 15 febbraio 2006 con pareri delle commissioni
 I, V, VIII, X e XII.
 Esaminato dalla III commissione il 16 febbraio 2006.
 Esaminato  in  aula il 16 febbraio 2006 ed approvato il
 22 febbraio 2006.
 |  |  |  | ---->  Vedere Testo in lingua da pag. 6 a pag. 69  <---- 
 (Traduzione non ufficiale)
 PROTOCOLLO ALLA CONVENZIONE SULL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO
 ATTRAVERSO LE FRONTIERE A LUNGA DISTANZA DEL 1979 RELATIVO
 AGLI INQUINANTI ORGANICI PERSISTENTI
 Le Parti,
 
 Determinate   ad   applicare   la   Convenzione  sull'inquinamento atmosferico attraverso le frontiere a lunga distanza,
 
 Riconoscendo  che  le  emissioni  di  numerosi inquinanti organici persistenti  sono trasportati di la' dalle frontiere internazionali e si  depositano  in Europa, in America del Nord e nell'Artico, lontano dal  loro luogo d'origine e che l'atmosfera e' il principale mezzo di trasporto,
 
 Consapevoli  che  gli inquinanti organici persistenti resistono al degrado in condizioni naturali e che sono stati ritenuti strettamente legati ad effetti nocivi per la salute e l'ambiente,
 
 Preoccupati   per  via  del  fatto  che  gli  inquinanti  organici persistenti  sono  suscettibili  di  una  bio-crescita a dismisura ai livelli  tropici  superiori  e possono raggiungere concentrazioni che rischiano  di  pregiudicare  lo  stato della fauna e della flora e la salute degli esseri umani che vi sono esposti,
 
 Riconoscendo   che   gli   ecosistemi   artici  e  soprattutto  le popolazioni autoctone che dipendono per la loro sussistenza dai pesci e  da  mammiferi artici sono particolarmente minacciati per via della bio-crescita degli inquinanti organici persistenti,
 
 Consapevoli che le misure adottate per lottare contro le emissioni di   inquinanti  organici  persistenti  contribuirebbero  anche  alla protezione  dell'ambiente  e  della salute di la' dalla regione della Commissione  economica delle Nazioni Unite per l'Europa, ivi compreso nell'Artico e nelle acque internazionali,
 
 Determinate  a  prendere provvedimenti per anticipare, prevenire o ridurre al minimo le emissioni di inquinanti organici persistenti, in considerazione  dell'applicazione dell'azione basata sul principio 15 della Dichiarazione di Rio sull'ambiente e lo sviluppo,
 
 Ribadendo  che  gli Stati, in conformita' alla Carta delle Nazioni Unite  ed  ai  principi  del diritto internazionale, hanno il diritto sovrano  di  sfruttare  le  loro  risorse  in  conformita'  alle loro politiche  in materia di ambiente e di sviluppo, ed il dovere di fare in   modo   che   le  attivita'  esercitate  nei  limiti  della  loro giurisdizione   o   sotto   il   loro  controllo  non  causino  danni all'ambiente  in  altri  Stati  o  in regioni che non dipendono dalla giurisprudenza nazionale,
 
 Notando  la necessita' di un'azione mondiale contro gli inquinanti organici  persistenti,  e  ricordando  che  il  programma  Agenda  21 considera  al  capitolo  19  la  conclusione di accordi regionali per ridurre  l'inquinamento atmosferico attraverso le frontiere a livello mondiale  e  ritiene che la Commissione economica delle Nazioni Unite per  l'Europa  dovrebbe  far  beneficiare  le altre regioni del mondo della sua esperienza,
 
 Riconoscendo   che   esistono   legislazioni   e  regolamentazioni sub-regionali,   regionali   e   mondiali,   ivi  compresi  strumenti internazionali,  che  regolano  la  gestione dei rifiuti pericolosi i loro  movimenti  attraverso  le  frontiere e la loro eliminazione, in modo   particolare  la  Convenzione  di  Basilea  sul  controllo  dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e loro eliminazione,
 
 Considerando  che  le principali fonti di inquinamento atmosferico che   contribuiscono   all'accumulazione   di   inquinanti   organici persistenti  sono:  l'uso di alcuni pesticidi, la lavorazione e l'uso di alcuni prodotti chimici e la formazione non intenzionale di alcune sostanze  durante  le  operazioni  d'incenerimento  dei  rifiuti,  di combustione  e di fabbricazione dei metalli nonche' in provenienza da fonti mobili,
 
 Consapevoli che sono disponibili tecniche e metodi di gestione per ridurre    le    emissioni   di   inquinanti   organici   persistenti nell'atmosfera,
 
 Consapevoli  della  necessita' di adottare misure regionali con un buon rendimento, per lottare contro l'inquinamento atmosferico,
 
 Notando  l'importante contributo del settore privato e del settore non  governativo  per  quanto  riguarda  la  conoscenza degli effetti legati  agli inquinanti organici persistenti, i mezzi di sostituzione e le tecnologie anti-inquinamento disponibili e gli sforzi dispiegati per   aiutare   a   ridurre   le  emissioni  di  inquinanti  organici persistenti,
 
 Consapevoli  che  le  misure  adottate per ridurre le emissioni di inquinanti  organici  persistenti  non  possono  essere  un  modo  di esercitare  una discriminazione arbitraria o ingiustificabile, ne' un modo   trasversale   per   limitare   la  concorrenza  e  gli  scambi internazionali,
 
 In   considerazione  dei  dati  scientifici  e  disponibili  sulle emissioni,  i  fenomeni  atmosferici  e  gli  effetti  sulla salute e l'ambiente  degli  inquinanti  organici  persistenti, nonche' i costi delle   misure   anti-inquinamento   e  riconoscendo  il  bisogno  di perseguire  la  cooperazione  scientifica  e tecnica al fine di poter meglio comprendere questi problemi,
 
 In  considerazione  delle misure relative agli inquinanti organici persistenti, gia' adottate da alcune Parti a livello nazionale e/o in applicazione di altre convenzioni internazionali,
 Hanno convenuto quanto segue:
 Articolo primo
 DEFINIZIONI
 
 Ai fini del presente Protocollo,
 1.  Per  "Convenzione"  s'intende la Convenzione sull'inquinamento atmosferico  attraverso  le  frontiere  a  lunga distanza, adottata a Ginevra il 13 novembre 1979;
 
 2.  Per  "EMEP"  s'intende il Programma concertato di sorveglianza continua  e  di  valutazione  del  trasporto  a  lunga distanza degli inquinanti atmosferici in Europa;
 
 3.  Per  "Organo  esecutivo"  s'intende  l'organo  esecutivo della Convenzione,  istituito in attuazione del paragrafo uno dell'articolo 10 della Convenzione;
 
 4.  Per  "Commissione",  s'intende  la Commissione economica delle Nazioni Unite per l'Europa;
 
 5.   Per   "Parti"  salvo  che  il  contesto  si  opponga  a  tale interpretazione, s'intendono le Parti al presente Protocollo;
 
 6.  Per  "zona  geografica delle attivita' dell'EMEP" s'intende la zona  definita al paragrafo 4 dell'articolo primo del Protocollo alla Convenzione  del  1979  sull'inquinamento  atmosferico  attraverso le frontiere a lunga distanza, relativo al finanziamento a lungo termine del  Programma  concertato  di sorveglianza continua e di valutazione del trasporto a lunga distanza degli inquinanti atmosferici in Europa (EMEP), adottato a Ginevra il 28 settembre 1984;
 
 7.  Per  "inquinanti  organici  persistenti"  (POP) s'intendono le sostanze  organiche  che: i) possiedono caratteristiche tossiche; ii) sono  persistenti;  ii)  sono  suscettibili di bio-accumulazione; iv) possono  con  facilita'  essere  trasportate nell'atmosfera al di la' delle  frontiere  per lunghe distanze e depositarsi lontano dal luogo di  emissione;  v) rischiano di avere rilevanti effetti nocivi per la salute  e  l'ambiente  sia in prossimita' che a grande distanza dalla fonte;
 
 8. Per "materia" s'intende una specie chimica unica, o piu' specie chimiche costituenti un gruppo particolare, per il fatto a) che hanno proprieta'  analoghe  o che sono emesse congiuntamente nell'ambiente; oppure  b)  che  formano una miscela generalmente commercializzata in quanto articolo unico;
 
 9.  Per  "emissione"  s'intende  lo  scarico nell'atmosfera di una materia in provenienza da una fonte precisa o diffusa;
 
 10.  Per  "fonte  fissa"  s'intende  ogni  fabbricato,  struttura, dispositivo,  impianto  o  attrezzatura  che  emette  o puo' emettere direttamente  o  indirettamente nell'atmosfera un inquinante organico persistente;
 
 11. Per "categoria di grandi fonti fisse" s'intende ogni categoria di fonti fisse di cui all'annesso VIII;
 
 12.  Per  "fonte  fissa  nuova",  s'intende  ogni  fonte fissa che s'inizia    a   costruire   o   che   s'intraprende   di   modificare sostanzialmente,  allo  scadere di un termine di due anni, decorrente dalla  data  d'entrata  in vigore: i) del presente Protocollo, oppure ii)  di  un  emendamento  dell'annesso  III  o VII, se la fonte fissa rientra  nell'ambito  delle  disposizioni  del presente Protocollo in forza   unicamente   di  detto  emendamento.  Spetta  alle  autorita' nazionali  competenti  determinare  se  una modifica e' sostanziale o meno,  in  considerazione  di  fattori  come  i  vantaggi  che questa modifica presenta per l'ambiente.
 Articolo 2
 OGGETTO
 
 Il  presente  Protocollo  ha  come  oggetto  di lottare contro gli scarichi,  le emissioni e le fughe di inquinanti organici persistenti e di porvi fine.
 Articolo 3
 OBBLIGHI FONDAMENTALI
 
 1.  Salvo deroga espressa ai sensi dell'articolo 4, ciascuna Parte prende misure efficaci per:
 a)  porre fine alla produzione ed all'utilizzazione delle materie enumerate all'annesso I, in conformita' al regime di applicazione che vi e' specificato;
 b)  i) Fare in modo che quando le materie enumerate all'annesso I sono  distrutte  o  eliminate,  tale  distruzione  o eliminazione sia effettuata  in  modo  ecologicamente  razionale,  tenendo conto delle legislazioni  e  regolamentazioni sub-regionali, regionali e mondiali rilevanti  che  regolamentano la gestione dei rifiuti pericolosi e la loro eliminazione, e, in particolare della Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e loro eliminazione;
 ii)  Fare  in  modo  che  l'eliminazione delle materie enumerate all'annesso  I  sia  effettuata  sul  territorio  nazionale in base a considerazioni ecologiche pertinenti;
 iii)  Fare  in  modo  che  il  trasporto  transfrontaliero delle sostanze  enumerate  all'annesso  I  si svolga in modo ecologicamente razionale,   tenendo  conto  delle  legislazioni  e  regolamentazioni sub-regionali,  regionali  e mondiali applicabili che disciplinano il movimento  attraverso  le  frontiere  dei  rifiuti  pericolosi, ed in particolare  della Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e loro eliminazione;
 c)  Riservare  le materie enumerate all'annesso II esclusivamente agli   usi  descritti,  in  conformita'  al  regime  di  applicazione specificato nel presente annesso.
 
 2.  Le  disposizioni del capoverso b) del paragrafo 1 di cui sopra entrano in vigore per ciascuna materia alla data in cui e' posto fine alla  sua  produzione, o alla data in cui la sua utilizzazione cessa, se quest'ultima data e' successiva.
 
 3.  Nel  caso  di  sostanze  enumerate  all'annesso  I,  II o III, ciascuna   Parte   dovrebbe   elaborare   strategie  appropriate  per determinare   gli   articoli  ancora  utilizzati  ed  i  rifiuti  che contengono  queste  sostanze, e prendere misure appropriate affinche' questi  rifiuti  e  tali  articoli,  quando  diverranno rifiuti siano distrutti o eliminati in modo ecologicamente razionale.
 
 4. Ai fini dei paragrafi 1 a 3 di cui sopra, l'interpretazione dei termini  "rifiuti"  ed  "eliminazione"  e  dell'espressione  "in modo ecologicamente  razionale" deve essere compatibile con quella fornita nella   Convenzione   di   Basilea   sul   controllo   dei  movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e loro eliminazione.
 
 5. Ciascuna Parte:
 a)  Ciascuna  Parte  riduce  le proprie emissioni annue totali di ciascuna delle sostanze enumerate all'annesso III rispetto al livello di  emissioni  nell'anno  di  riferimento stabilito in conformita' al presente  annesso, prendendo provvedimenti efficaci adattati alla sua particolare situazione;
 b) Non oltre i termini specificati all'annesso IV, applica:
 i)   Le   migliori   tecnologie  disponibili  in  considerazione dell'annesso  V, per ciascuna fonte fissa nuova che entra a far parte di  una  categoria  di  grandi  fonti fisse, per la quale le migliori tecnologie disponibili sono definite all'annesso V;
 ii)   Valori   limite  almeno  altrettanto  rigorosi  di  quelli specificati  all'annesso  IV riguardo ad ogni fonte fissa che entra a far  parte  di  una  categoria  menzionata  nel  presente annesso, in considerazione  dell'annesso  V.  Oppure,  ogni  Parte puo' applicare altre   strategie  di  riduzione  delle  emissioni  che  danno  luogo complessivamente a livelli d'emissione equivalenti;
 iii)  Le  migliori  tecnologie  disponibili,  in  considerazione dell'annesso  V, per ogni fonte fissa esistente che entra a far parte di  una  categoria  di  grandi  fonti fisse, per la quale le migliori tecnologie  disponibili  sono definite all'annesso V, nella misura in cui  cio'  e'  tecnicamente ed economicamente possibile. Oppure, ogni Parte  puo'  applicare  altre strategie di riduzione delle emissioni, che producono nell'insieme decurtazioni equivalenti delle emissioni;
 iv)   Valori   limite  almeno  altrettanto  rigorosi  di  quelli specificati nell'annesso IV riguardo a ciascuna fonte fissa esistente che  entra  a far parte di una categoria citata nel presente annesso, nella misura in cui cio' e' tecnicamente ed economicamente possibile, in  considerazione  dell'annesso V. Oppure, ogni Parte puo' applicare altre   strategie   di  riduzione  delle  emissioni,  che  producono, nell'insieme, equivalenti decurtazioni delle emissioni;
 v)  Misure  efficaci per lottare contro le emissioni provenienti da fonti mobili in considerazione dell'annesso VII.
 
 6.  Nel  caso  di  impianti di combustione domestici, gli obblighi enunciati  ai  sotto-capoversi  i)  ed  iii)  del  capoverso  b)  del paragrafo  5  di  cui  sopra concernono tutte le fonti fisse di detta categoria considerate globalmente.
 
 7.  Ogni  Parte  che  dopo  aver  applicato  il  capoverso  b) del paragrafo  5  di  cui sopra non riesce ad adeguarsi alle disposizioni del  capoverso  a) dello stesso paragrafo per una materia specificata all'annesso  III,  e'  esonerata  dagli  obblighi  che ha contratto a titolo  del  capoverso  a)  del  paragrafo  5  di  cui sopra per tale materia.
 
 8.   Ciascuna  Parte  compila  ed  aggiorna  gli  inventari  delle emissioni  di  materie  enumerate  all'annesso  III,  e  riunisce  le informazioni  disponibili  relative  alla  produzione ed alla vendita delle  materie  enumerate  agli  annessi I e II. A tal fine, le Parti situate  nella  zona geografica delle attivita' dell'EMEP utilizzano, come   minimo,  i  metodi  e  la  risoluzione  temporale  e  spaziale specificate  dall'Organo esecutivo dell'EMEP, mentre le Parti situate di  la' da questa zona s'ispirano ai metodi elaborati nell'ambito del programma  di  lavoro  dell'Organo esecutivo. Ciascuna Parte comunica tali informazioni in conformita' alle disposizioni dell'articolo 9 di seguito.
 Articolo 4
 DEROGHE
 
 1.  Il  paragrafo  1  dell'articolo  3  non si applica nel caso di quantitativi di materia ad uso di ricerche di laboratorio o destinati ad essere utilizzati come campioni di riferimento.
 
 2.  Una  Parte  puo' concedere una deroga ai capoversi a) e c) del paragrafo  1  dell'articolo  3 per una determinata materia; la deroga tuttavia  non  deve  essere  concessa o utilizzata in maniera opposta agli  obiettivi del presente Protocollo ma unicamente ai fini ed alle condizioni di seguito enunciate:
 a) Se si tratta di ricerche diverse da quelle di cui al paragrafo 1 precedente, con le seguenti condizioni:
 i) Che nessun quantitativo apprezzabile di materia possa nuocere all'ambiente   nel   momento   dell'utilizzazione  prevista  e  della successiva eliminazione;
 ii)  Che  gli  obiettivi ed i parametri di queste ricerche siano valutati ed approvati dalla Parte interessata;
 iii)  Che  in caso di scarico di un quantitativo apprezzabile di materia  nell'ambiente, si ponga immediatamente fine alla deroga, che siano  prese,  se  del  caso,  misure per attenuare gli effetti dello scarico  e  che  siano riesaminate le misure di confinamento prima di riprendere le ricerche;
 
 b)  Ai  fini  della gestione di una situazione d'emergenza lesiva per la sanita' pubblica, a condizione:
 i)  Che  la Parte interessata non disponga di nessun altro mezzo appropriato per far fronte alla situazione;
 ii)  Che  le misure adottate siano proporzionali all'ampiezza ed alla gravita' della situazione d'emergenza;
 iii)Che   siano   prese   tutte  le  precauzioni  richieste  per proteggere  la salute e l'ambiente, accertando che la materia non sia utilizzata al di fuori della zona geografica colpita dalla situazione di emergenza;
 iv)  Che  la  deroga sia concessa per una durata non superiore a quella della situazione di emergenza;
 v)  Che, una volta cessata la situazione di emergenza, gli stock di  materia  eventualmente  sussistenti  siano  oggetto  delle misure previste al capoverso b) del paragrafo 1 dell'articolo 3;
 
 c)  Ai  fini  di  un'applicazione  di  minore rilevanza, ritenuta essenziale dalla parte interessata, a condizione:
 i)  Che  la deroga sia concessa per una durata massima di cinque anni;
 ii)  Che  non sia gia' stata concessa dalla Parte interessata ai sensi del presente articolo;
 iii)Che  non  vi  siano  mezzi di sostituzione soddisfacenti per l'uso previsto;
 iv)Che  la  Parte  interessata abbia preventivamente valutato le emissioni  di  materia  avvenute  dopo  la  deroga,  nonche'  il loro contributo al volume totale di emissioni di detta materia proveniente dal territorio delle Parti;
 v)  Che  siano  prese  le  precauzioni  richieste  affinche'  le emissioni nell'ambiente siano ridotte al minimo;
 vi)Che  al termine del periodo di applicazione della deroga, gli stock di materia eventualmente sussistenti siano oggetto delle misure previste al capoverso b) del paragrafo 1 dell'articolo 3.
 
 3.  Non  piu' tardi di novanta giorni dopo che una deroga e' stata concessa  a  titolo  del  paragrafo  2  di  cui sopra, ciascuna Parte fornisce come minimo le seguenti informazioni al segretariato:
 a) Denominazione chimica della materia oggetto della deroga;
 b) Oggetto della deroga concessa;
 c) Condizioni cui e' subordinata la deroga;
 d) Durata della deroga;
 e) Persone o organizzazione che beneficiano della deroga; e
 f) Trattandosi di una deroga concessa a titolo dei capoversi a) e c) del paragrafo 2 di cui sopra, una stima delle emissioni di materia successive  alla  deroga,  ed  una valutazione del loro contributo al volume  totale  di  emissioni  di  detta  materia  in provenienza dal territorio delle parti.
 
 4.  Il  segretariato  comunica  a  tutte  le Parti le informazioni ricevute a titolo del paragrafo 3 di cui sopra.
 Articolo 5
 SCAMBIO D'INFORMAZIONI E DI TECNOLOGIA
 
 Le  Parti,  in  conformita'  alle  loro  leggi, regolamentazioni e prassi  creano condizioni propizie per lo scambio d'informazioni e di tecnologie volte a ridurre la produzione e le emissioni di inquinanti organici  persistenti  ed  a  consentire  l'elaborazione di misure di sostituzione di buon rendimento prendendo cura di promuovere, in modo particolare:
 a)  I  contatti  e  la  cooperazione  fra  le organizzazioni e le persone  competenti  le quali sia nel settore privato che nel settore pubblico  sono in grado di fornire tecnologia, servizi di studio e di progettazione, materiale o mezzi finanziari;
 b)  Lo scambio d'informazioni e l'accesso alle informazioni sulla messa  a  punto  e  l'uso  di  mezzi  di  sostituzione, nonche' sulla valutazione dei rischi che tali sostituzioni comportano per la salute e  l'ambiente,  come  pure lo scambio d'informazioni e l'accesso alle informazioni sui costi economici e sociali di tali sostituzioni;
 c)  la  compilazione  di liste delle loro autorita' designate che svolgono    attivita'    analoghe    nell'ambito    d'altre   istanze internazionali e l'aggiornamento periodico di tali liste;
 d)  lo  scambio  d'informazioni su attivita' svolte nel quadro di altre istanze internazionali.
 Articolo 6
 SENSIBILIZZAZIONE DEL PUBBLICO
 
 Le  Parti,  in  conformita'  alle  loro  leggi, regolamentazioni e prassi  prendono  cura  di  promuovere  la  diffusione d'informazioni presso  il  pubblico  in  generale, compresi i privati che utilizzano direttamente inquinanti organici persistenti, in particolare:
 a)    Informazioni,    comunicate    fra    l'altro   per   mezzo dell'etichettatura, sulla valutazione dei rischi ed i pericoli;
 b) Informazioni sulla riduzione dei rischi;
 c)   Informazioni  volte  ad  incoraggiare  l'eliminazione  degli inquinanti    organici   persistenti,   oppure   una   loro   ridotta utilizzazione,  concernenti  anche,  se  del caso, la lotta integrata contro  gli insetti nocivi, la gestione integrata delle coltivazioni, e gli impatti economici e sociali di tale eliminazione o riduzione;
 
 d)   Informazioni   sui  mezzi  di  sostituzione  permettenti  di rinunciare  all'uso  di  inquinanti organici persistenti, nonche' una valutazione dei rischi che tali sostituzioni comportano per la salute e l'ambiente, ed informazioni sui loro impatti economici e sociali.
 Articolo 7
 STRATEGIE, POLITICHE, PROGRAMMI, MISURE e INFORMAZIONI
 
 1.  Ciascuna  Parte, non oltre sei mesi dopo la data di entrata in vigore del presente Protocollo nei suoi confronti, elabora strategie, politiche e programmi per adempiere gli obblighi da essa stipulati in forza del presente Protocollo.
 
 2. Ciascuna Parte:
 a)  Incoraggia il ricorso a tecnologie di gestione ecologicamente razionali   ed   economicamente   applicabili   ivi  comprese  prassi ecologicamente  ottimali,  per  tutti gli aspetti dell'utilizzazione, della   produzione,   dello   scarico,  della  trasformazione,  della distribuzione,  della  manipolazione,  del  trasporto  e  di un nuovo trattamento  delle  materie  disciplinate  dal  presente Protocollo e degli   articoli  manufatti,  miscele  o  soluzioni  contenenti  tali materie;
 d)  Incoraggia  l'applicazione di altri programmi di gestione per ridurre  le emissioni di inquinanti organici persistenti ivi compresi i programmi volontari e l'uso di strumenti economici;
 e)  Prevede  l'adozione  di  politiche  e di misure supplementari adattate  alla  sua  particolare  situazione,  comprese, se del caso, iniziative non regolamentari;
 f)  Fa  tutti  gli  sforzi economicamente possibili per ridurre i livelli  delle  sostanze  oggetto del presente Protocollo, e che sono contenute  sotto  forma  di  contaminanti  in altre materie, prodotti chimici  o articoli manufatti, non appena la rilevanza della fonte e' stata stabilita;
 g)  Tiene  conto  nell'ambito  dei  suoi programmi di valutazione delle materie, delle caratteristiche specificate al paragrafo 1 della decisione  1998/2 dell'Organo esecutivo relativo alle informazioni da sottoporre  ed  alle  procedure  da  seguire  per  aggiungere materie nell'annesso I, II o II, e in ogni emendamento relativo.
 
 3.  Le  Parti  possono  prendere  misure  piu'  rigorose di quelle previste dal presente Protocollo.
 Articolo 8
 RICERCA-SVILUPPO E MONITORAGGIO
 
 Le  Parti  incoraggiano  la ricerca-sviluppo, il monitoraggio e la cooperazione   per  quanto  riguarda  in  modo  particolare,  ma  non esclusivamente:
 a)  le  emissioni, il trasporto a lunga distanza ed i livelli dei depositi come pure i loro modelli, i livelli esistenti negli ambienti biologici   e   non   biologici,   l'elaborazione  di  procedure  per armonizzare i metodi pertinenti;
 b)  i  mezzi  di  diffusione  e gli inventari degli inquinanti in eco-sistemi rappresentativi;
 c)  i  loro  effetti  sulla  salute  e  l'ambiente,  compresa  la quantificazione di tali effetti;
 d)  le  migliori  tecnologie  e  prassi disponibili, ivi compreso nell'agricoltura,  e  le tecnologie e metodologie anti-emissioni allo stato utilizzate dalle Parti, o in fase di sviluppo;
 e)   i   metodi   che  consentono  di  tenere  conto  di  fattori socioeconomici  ai  fini  della  valutazione delle varie strategie di lotta;
 f) un approccio fondato sugli effetti, sulla base di informazioni appropriate ivi comprese quelle ottenute a titolo dei capoversi a) ad e) di cui sopra, circa i livelli di inquinanti nell'ambiente, le loro vie  di diffusione ed i loro effetti sulla salute e l'ambiente, cosi' come  sono  stati  misurati o presentati in forma di modello, ai fini dell'elaborazione  di  future  strategie  di  lotta  ottimizzate  che tengano conto anche dei fattori economici e tecnologici;
 g)  i  metodi  che  consentono  di  valutare  preventivamente  le emissioni  nazionali  e  di  prevedere  le  future emissioni dei vari inquinanti  organici  persistenti  e di determinare come tali stime e previsioni possano essere utilizzate per definire i futuri obblighi;
 h)  I  livelli  delle  materie  di  cui  nel presente Protocollo, contenute  sotto  forma  di  contaminanti  in altre materie, prodotti chimici  o  articoli  manufatti e la rilevanza di tali livelli per il trasporto  a lunga distanza come pure le tecnologie che consentono di ridurre  i  livelli di questi contaminanti ed inoltre i livelli degli inquinanti organici persistenti prodotti durante il ciclo di vita del legno trattato al pentaclorofenolo.
 
 Va  data  priorita'  alle ricerche relative alle materie giudicate piu'   adatte   per  essere  proposte  ai  fini  dell'inclusione,  in conformita'  alle  procedure specificate al paragrafo 6 dell'articolo 14.
 Articolo 9
 INFORMAZIONI DA COMUNICARE
 
 1.  Fatte  salve  le proprie leggi volte a preservare il carattere confidenziale dell'informazione commerciale:
 a)  Ciascuna Parte, per il tramite del Segretario esecutivo della Commissione,  comunica  all'Organo  esecutivo, ad intervalli regolari fissati  dalle  Parti riunite in seno all'Organo esecutivo, le misure che ha preso per applicare il presente Protocollo;
 b)  Ogni  Parte  ubicata  nella  zona  geografica delle attivita' dell'EMEP,  comunica all'EMEP per il tramite del Segretario esecutivo della   Commissione,   ad  intervalli  regolari  fissati  dall'Organo direttivo   dell'EMEP  ed  approvati  dalle  Parti  in  una  sessione dell'Organo   esecutivo,   i  livelli  d'emissione  degli  inquinanti organici  persistenti utilizzando a tal fine, come minimo, i metodi e la risoluzione temporale e spaziale specificata dall'Organo direttivo dell'EMEP.  Le  Parti  ubicate  fuori  della  zona  geografica  delle attivita'  dell'EMEP  mettono  a  disposizione  dell'Organo Esecutivo informazioni  analoghe  su richiesta. Inoltre ciascuna Parte fornisce informazioni   sui   livelli   d'emissioni  delle  materie  enumerate all'annesso  III  per  l'anno  di  riferimento  specificato  in detto annesso.
 
 2.  Le  informazioni  da  comunicare ai sensi del capoverso a) del paragrafo  1 di cui sopra, saranno conformi ad una decisione relativa alla  presentazione  ed  al  tenore delle comunicazioni, che le Parti adotteranno  in una sessione dell'Organo esecutivo. I termini di tale decisione   saranno   riveduti,  a  seconda  di  come  convenga,  per determinare   qualsiasi   elemento   da   aggiungervi  relativo  alla presentazione o al tenore delle informazioni da comunicare.
 
 3.  Prima  di  ogni sessione annuale dell'Organo esecutivo, l'EMEP fornira'  tempestivamente informazioni sul trasporto a lunga distanza ed i depositi di inquinanti organici persistenti.
 Articolo 10
 VERIFICHE DELLE PARTI ALLE SESSIONI DELL'ORGANO ESECUTIVO
 
 1.  Nelle sessioni dell'Organo esecutivo le Parti, in applicazione delle  norme  del capoverso a) del paragrafo 2 dell'articolo 10 della Convenzione, esaminano le informazioni fornite dalle Parti, dall'EMEP e   dagli   organi   sussidiari,  nonche'  i  rapporti  del  Comitato d'applicazione di cui all'articolo 11 del presente Protocollo.
 
 2.  Nelle  sessioni  dell'Organo  esecutivo,  le  Parti verificano regolarmente  l'avanzamento  compiuto  nell'esecuzione degli obblighi enunciati nel presente Protocollo.
 
 3. Nelle sessioni dell'Organo esecutivo, le Parti esaminano in che misura   gli   obblighi   enunciati   nel  presente  Protocollo  sono sufficienti  ed  hanno  l'efficienza richiesta. Per tali verifiche si terra'  conto  delle  migliori  informazioni scientifiche disponibili sugli  effetti dei depositi di inquinanti organici persistenti, delle valutazioni   dei   progressi   tecnologici,   dell'evoluzione  della situazione  economica  e della misura in cui gli obblighi relativi al livello  delle  emissioni sono rispettati. Le modalita', il metodo ed il  calendario  di queste verifiche sono stabiliti dalle Parti in una sessione dell'Organo esecutivo. La prima verifica di questo tipo deve essere  completata  non  oltre  tre anni dopo l'entrata in vigore del presente Protocollo.
 Articolo 11
 RISPETTO DEGLI OBBLIGHI
 
 Il  rispetto  di  ogni  Parte  degli obblighi da essa contratti in forza   del   presente  Protocollo  sara'  oggetto  di  una  verifica periodica.  Il  Comitato d'applicazione creato dalla decisione 1997/2 adottata  dall'Organo  esecutivo  nella  sua  quindicesima  sessione, effettua  queste  verifiche  e fa rapporto alle Parti riunite in seno all'Organo  esecutivo, in conformita' alle norme dell'annesso di tale decisione e ad ogni relativo emendamento.
 Articolo 12
 SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
 
 1.  In  caso  di  controversia  fra  due  o  piu'  Parti  riguardo all'interpretazione  o  all'applicazione  del presente Protocollo, le Parti   interessate  faranno  ogni  sforzo  per  risolverla  per  via negoziale  o  con  ogni altro mezzo pacifico di loro scelta. Le Parti alla   controversia  informano  l'Organo  esecutivo  in  merito  alla controversia.
 
 2.  Nel ratificare, accettare o approvare il presente Protocollo o aderirvi,  o  in  ogni  successivo  momento,  una  Parte  che  non e' un'organizzazione  d'integrazione economica regionale puo' dichiarare in  uno  strumento  scritto  presentato  al  Depositario che per ogni controversia  relativa  all'interpretazione  o  all'applicazione  del Protocollo, essa riconosce, in quanto obbligatorio ipso facto e senza accordo speciale, uno dei due mezzi in appresso, oppure entrambi, nei confronti di ogni Parte che accetta lo stesso obbligo:
 a)  presentazione della controversia alla Corte internazionale di Giustizia;
 b)  l'arbitrato,  in  conformita'  alle  procedure  che  le Parti adotteranno   non   appena  possibile  in  una  sessione  dell'Organo esecutivo, in un annesso dedicato all'arbitrato.
 
 Una Parte che e' organizzazione d'integrazione economica regionale puo'  formulare  una  dichiarazione  in tal senso per quanto concerne l'arbitrato,  in conformita' alle procedure di cui al capoverso b) di cui sopra.
 
 3.  La dichiarazione effettuata in applicazione del paragrafo 2 di cui sopra, rimane in vigore fino a quando non scada in conformita' ai propri  termini,  o  fino  allo  scadere  di un termine di tre mesi a decorrere  dalla  data  in cui una notifica scritta recante revoca di tale dichiarazione e' stata presentata al Depositario.
 
 4.  Il  deposito di una nuova dichiarazione, la notifica di revoca di  una  dichiarazione,  oppure  lo  scadere di una dichiarazione non pregiudicano  in alcun modo la procedura intentata dinanzi alla Corte internazionale  di  Giustizia o al tribunale arbitrale, a meno che le Parti  alla  controversia  non  stabiliscano  diversamente  di comune accordo.
 
 5.  Salvo  nel  caso  in  cui le Parti ad una controversia abbiano accettato lo stesso mezzo di soluzione di cui al paragrafo 2, se allo scadere  di  un  termine di dodici mesi a decorrere dalla data in cui una Parte ha notificato all'altra l'esistenza di una controversia fra di   loro,  le  Parti  interessate  non  hanno  potuto  risolvere  la controversia  con  i  mezzi previsti nel paragrafo 1 di cui sopra, la controversia,   su  richiesta  di  una  qualsiasi  delle  parti  alla controversia, e' sottoposta a conciliazione.
 
 6.  Ai  fini  del  paragrafo  5,  e'  istituita una commissione di conciliazione.  Essa e' formata da membri designati in pari numero da ciascuna  Parte  interessata oppure, se le Parti alla procedura fanno causa  comune, dall'insieme di queste Parti e da un presidente scelto di  comune  accordo  dai membri in tal modo designati. La commissione pronuncia una raccomandazione che le Parti esaminano in buona fede.
 Articolo 13
 ANNESSI
 
 Gli  annessi  del  presente  Protocollo  sono parte integrante del Protocollo. Gli annessi V e VI hanno valore di raccomandazione.
 Articolo 14
 EMENDAMENTI AL PROTOCOLLO
 
 1. Ogni Parte puo' proporre emendamenti al presente Protocollo.
 
 2.  Le  proposte  di  emendamenti  sono sottoposte per iscritto al Segretario  Esecutivo  della  Commissione  che le comunica a tutte le Parti.  Le  Parti  riunite  in seno all'Organo Esecutivo esaminano le proposte   di  emendamenti  nella  successiva  sessione,  purche'  il Segretario esecutivo le abbia trasmesse alle Parti con un anticipo di almeno 90 giorni.
 
 3.  Gli emendamenti al presente Protocollo ed agli annessi I a IV, VI  e VII sono adottati mediante consenso dalle Parti presenti ad una sessione  dell'Organo  esecutivo  ed entrano in vigore, nei confronti delle  Parti che li hanno accettati, il novantesimo giorno successivo alla  data  in  cui  due  terzi  delle Parti hanno depositato il loro strumento  di accettazione di tali emendamenti presso il Depositario. Gli emendamenti entrano in vigore per ogni altra Parte il novantesimo giorno  successivo  alla  data  in  cui  tale  Parte ha depositato il proprio strumento di accettazione degli emendamenti.
 
 4.  Gli  emendamenti  agli annessi V e VII, sono adottati mediante consenso  dalle Parti presenti ad una sessione dell'Organo esecutivo. Allo scadere di un termine di 90 giorni a decorrere dalla data in cui il  Segretario  esecutivo  della Commissione ne ha informato tutte le Parti,  ogni emendamento all'uno o all'altro di tali annessi entra in vigore per le Parti che non hanno presentato notifiche al Depositario in  conformita' con le norme del paragrafo 5 di seguito, a condizione che almeno sedici Parti non abbiano sottoposto tale notifica.
 
 5. Ogni Parte che non e' in grado di approvare un emendamento agli annessi  V  o  VII,  ne notifica il Depositario per iscritto entro un termine  di  90  giorni  a  decorrere  dalla  data  in cui l'adozione dell'emendamento  e'  stata  comunicata. Il Depositario informa senza indugio  tutte  le  Parti di aver ricevuto questa notifica. Una Parte puo',  in  qualsiasi  momento,  sostituire con un'accettazione la sua precedente   notifica;   dopo   il   deposito  di  uno  strumento  di accettazione  presso  il  Depositario, l'emendamento a questo annesso avra' effetto nei confronti della Parte.
 
 6.  Se la proposta e' volta a modificare l'annesso I, II o III nel senso di aggiungere una materia al presente Protocollo:
 a)  l'autore  della  proposta  fornisce  all'Organo  esecutivo le informazioni specificate nella decisione 1998/2 dell'Organo esecutivo ed in ogni relativo emendamento; e
 b)  le  Parti  valutano la proposta in conformita' alle procedure definite  nella  decisione  1998/2  dell'Organo  esecutivo  e in ogni emendamento relativo.
 
 7.   Ogni   decisione  volta  a  modificare  la  decisione  1998/2 dell'Organo esecutivo e' adottata per consenso dalle Parti riunite in seno  all'Organo  esecutivo,  ed ha effetto 60 giorni dopo la data di adozione.
 Articolo 15
 FIRMA
 
 1.  Il presente Protocollo e' aperto alla firma degli Stati membri della  Commissione,  nonche' degli Stati dotati di statuto consultivo presso  la  Commissione in forza del paragrafo 8 della risoluzione 36 (IV)  del  Consiglio  economico  e sociale del 28 marzo 1947, e delle organizzazioni d'integrazione economica regionale costituite da Stati sovrani  membri  della  Commissione  aventi  competenza  a negoziare, concludere  e  applicare accordi internazionali nelle materie oggetto del  Protocollo  a  condizione  che  gli  Stati  e  le organizzazioni interessate  siano  parti alla Convenzione, ad Aarhus (Danimarca), il 24   e   25   giugno   1998   e   successivamente   presso   la  sede dell'Organizzazione  delle  Nazioni  Unite  a  New  York  fino  al 21 dicembre 1998.
 
 2.   Nelle  materie  di  loro  competenza,  queste  organizzazioni d'integrazioni  economica  regionale  esercitano  a  proprio titolo i diritti,  ed  adempiono in proprio alle responsabilita' conferite dal presente  Protocollo  ai  loro  Stati  membri. In tal caso, gli Stati membri  di  dette  organizzazioni  non  sono  abilitati ad esercitare individualmente tali diritti.
 Articolo 16
 RATIFICA, ACCETTAZIONE, APPROVAZIONE ED ADESIONE
 
 1.   Il   presente   Protocollo   e'   sottoposto  alla  ratifica, accettazione o approvazione dei Firmatari.
 
 2.  II  presente  Protocollo  e' aperto all'adesione degli Stati e delle   organizzazioni  che  soddisfano  ai  requisiti  enunciati  al paragrafo 1 dell'articolo 15, a decorrere dal 21 dicembre 1998.
 Articolo 17
 DEPOSITARIO
 
 Gli  strumenti  di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione    sono    depositati    presso   il   Segretario   Generale dell'Organizzazione  delle  Nazioni Unite che esercita le funzioni di Depositario.
 Articolo 18
 ENTRATA IN VIGORE
 
 1.  Il  presente  Protocollo entra in vigore il novantesimo giorno successivo   alla  data  di  deposito  del  sedicesimo  strumento  di ratifica,  di  accettazione,  di approvazione o di adesione presso il Depositario.
 
 2.  Per  ciascun  Stato  o  organizzazione  di  cui al paragrafo 1 dell'articolo  15,  che  ratifica,  accetta  o  approva  il  presente Protocollo,  o  vi aderisce dopo il deposito del sedicesimo strumento di  ratifica,  di  accettazione,  di  approvazione  o di adesione, il Protocollo entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data di  deposito  da  tale  Parte  del  suo  strumento  di  ratifica,  di accettazione di approvazione o di adesione.
 Articolo 19
 DENUNCIA
 
 In qualsiasi momento dopo la scadenza di un termine di cinque anni decorrente  dalla  data  in  cui il presente Protocollo e' entrato in vigore per una Parte, la stessa puo' denunciare il Protocollo con una notifica  scritta  indirizzata al Depositario. La denuncia ha effetto il  novantesimo  giorno  successivo  alla  data  di ricevimento della notifica  da  parte  del  Depositario,  oppure  ad  ogni  altra  data specificata nella notifica di denuncia.
 Articolo 20
 TESTI AUTENTICI
 
 L'originale  del  presente  Protocollo,  i  cui  testi  in  lingua francese,  inglese  e russa sono ugualmente autentici sono depositati presso  il  Segretario  Generale  dell'Organizzazione  delle  Nazioni Unite.
 
 IN FEDE DI CHE, i sottoscritti a tal fine debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Protocollo.
 
 Fatto a Aarhus (Danimarca), il 24 giugno 1998.
 Annesso I
 MATERIE DA ELIMINARE
 
 Salvo  diversa  indicazione  nel  presente Protocollo, il presente annesso  non  si applica alle materie di seguito enumerate: a) quando sono  presenti  nei  prodotti sotto forma di contaminanti; ii) quando sono  presenti  negli  articoli fabbricati o utilizzati, alla data di applicazione;  oppure  iii)  quando  sono  utilizzate localmente come prodotti  chimici  intermedi per la lavorazione di una o piu' materie diverse   e  sono  quindi  chimicamente  trasformate.  Salvo  diversa indicazione,  ciascuno degli obblighi di seguito ha effetto alla data di entrata in vigore del Protocollo.
 
 Materia                        Regime di applicazione
 Porre fine alla         Condizioni Aldrine CAS: 309-00-2 |      Produzione      |Nessuna ---------------------------------------------------------------------
 |    utilizzazione     |Nessuna --------------------------------------------------------------------- Clordane CAS: 57-74-9 |      produzione      |Nessuna ---------------------------------------------------------------------
 |    utilizzazione     |Nessuna --------------------------------------------------------------------- Clordecone CAS:       |                      | 143-50-0              |      produzione      |Nessuna ---------------------------------------------------------------------
 |    utilizzazione     |Nessuna ---------------------------------------------------------------------
 |                      |1. Porre fine alla
 |                      |produzione di DDT nel
 |                      |termine di un anno dopo
 |                      |che un consenso
 |                      |generale si sia creato DDT CAS: 50-29-3      | Produzione           |fra le Parti, per
 |                      |riconoscere che
 |                      |esistono mezzi di
 |                      |sostituzione
 |                      |soddisfacenti per
 |                      |assicurare la
 |                      |protezione della salute
 |                      |pubblica contro
 |                      |malattie come la
 |                      |malaria e
 |                      |l'encefalite.2. Al fine
 |                      |di porre fine alla
 |                      |produzione di DDT il
 |                      |piu' presto possibile,
 |                      |le Parti determinano,
 |                      |non oltre un anno dopo
 |                      |la data di entrata in
 |                      |vigore del presente
 |                      |protocollo e
 |                      |periodicamente in
 |                      |seguito, come
 |                      |necessario, ed in
 |                      |consultazione con
 |                      |l'Organizzazione
 |                      |mondiale della Sanita',
 |                      |l'Organizzazione delle
 |                      |Nazioni Unite per
 |                      |l'alimentazione e
 |                      |l'agricoltura ed il
 |                      |Programma delle Nazioni
 |                      |Unite per l'ambiente se
 |                      |esistono mezzi di
 |                      |sostituzione e se e'
 |                      |possibile applicarli, e
 |                      |se del caso favoriscono
 |                      |la conunercializzazione
 |                      |dei prodotti di
 |                      |sostituzione piu'
 |                      |sicuri ed
 |                      |economicamente
 |                      |fattibili. ---------------------------------------------------------------------
 |                      |Nessuna, salvo quelle
 |                      |specificate all'annesso
 |    Utilizzazione     |II. --------------------------------------------------------------------- Dieldrine CAS: 60-57-I|      produzione      |Nessuna ---------------------------------------------------------------------
 |    Utilizzazione     |Nessuna --------------------------------------------------------------------- Endrine CAS: 72-20-8  |      produzione      |Nessuna ---------------------------------------------------------------------
 |    utilizzazione     |Nessuna --------------------------------------------------------------------- Heptaclore CAS: 644-8 |      produzione      |Nessuna ---------------------------------------------------------------------
 |                      |Nessuna, salvo ai fini'
 |                      |dell'utilizzazione da
 |                      |parte di personale
 |                      |abilitato per la lotta
 |                      |contro le formiche
 |                      |Solenopsis in bombole
 |                      |di derivazione
 |                      |industriale. Tale
 |    Utilizzazione     |utilizzazione sara'
 |                      |oggetto di una
 |                      |rivalutazione nel
 |                      |quadro del presente
 |                      |Protocollo non oltre
 |                      |due anni dopo la data
 |                      |di entrata in vig~e di
 |                      |questo strumento --------------------------------------------------------------------- Esabromobifenile CAS: |                      | 6355-01-8             |      produzione      |Nessuna ---------------------------------------------------------------------
 |    utilizzazione     |Nessuna ---------------------------------------------------------------------
 |                      |Nessuna, salvo per la
 |                      |produzione ai fini' di
 |                      |un uso limitato
 |                      |specificato in una
 |                      |dichiarazione
 |                      |depositata da un paese
 |                      |in transizione a
 |                      |livello economico Esaclorobenzene       |                      |all'atto della firma o CAS:118-74-1          |      produzione      |dell'adesione. ---------------------------------------------------------------------
 |                      |Nessuna, salvo per un
 |                      |uso limitato
 |                      |specificato in una
 |                      |dichiarazione
 |                      |depositata da un paese
 |                      |in transizione a
 |                      |livello economico
 |                      |all'atto della firma o
 |    Utilizzazione     |dell'adesione --------------------------------------------------------------------- Mirex CAS: 385-85-5   |      Produzione      |Nessuna ---------------------------------------------------------------------
 |    utilizzazione     |Nessuna ---------------------------------------------------------------------
 |                      |Nessuna, salvo per i
 |                      |paesi in transizione a
 |                      |livello economico che
 |                      |debbono porre fine alla
 |                      |produzione il prima
 |                      |possibile e non oltre
 |                      |il 31 dicembre 2005, e
 |                      |che avranno fatto
 |                      |sapere il loro intento
 |                      |di agire in questo
 |                      |senso in una
 |                      |dichiarazione
 |                      |depositata con il loro
 |                      |strumento di ratifica
 |                      |di accettazione, di
 |                      |approvazione o di PCBª                  |      produzione      |adesione. ---------------------------------------------------------------------
 |                      |Nessuna, salvo quelle
 |                      |specificate all'annesso
 |    utilizzazione     |II --------------------------------------------------------------------- Toxaphene CAS:        |                      | 001-35-2              |      produzione      |Nessuna ---------------------------------------------------------------------
 |    Utilizzazione     |Nessuna
 ª  Le  Parti  convengono  di  rivalutare nel quadro del Protocollo prima   del   31   dicembre   2004   la   produzione   e   l'uso   di policloroterfenili e di "ugilec"
 ª  Le  Parti  convengono  di  rivalutare nel quadro del Protocollo prima del 31 dicembre 2004 la produzione el'uso di policloroterfenili e di "ugilec"
 --------------------------------------
 ª  Le  Parti  convengono  di  rivalutare nel quadro del Protocollo prima   del   31   dicembre   2004   la   produzione   e   l'uso   di policloroterfenili e di "ugilec"
 Annesso II
 MATERIE IL CUI USO DEVE ESSERE LIMITATO
 
 Salvo  diversa  indicazione  nel  presente Protocollo, il presente annesso  non  si applica alle materie di seguito enumerate: a) quando sono  presenti  nei  prodotti sotto forma di contaminanti; ii) quando sono  presenti  negli  articoli  fabbricati  utilizzati  alla data di applicazione;   oppure  iii)  quando  sono  utilizzate  localmente  I prodotti  chimici  intermedi per la lavorazione di una o piu' materie diverse   e  sono  quindi  chimicamente  trasformate.  Salvo  diversa indicazione,  ciascuno degli obblighi di seguito ha effetto alla data di entrata in vigore del Protocollo.
 
 Materia                              Regime di applicazione
 Riservata ai seguenti usi             Condizioni
 |                      |1. Utilizzazione
 |                      |autorizzata unicamente
 |                      |nell'ambito di una
 |                      |strategia di lotta
 |                      |integrata contro gli
 |                      |insetti nocivi ed
 |                      |unicamente per la
 |                      |quantita' necessaria e
 |                      |per un periodo di 12
 |                      |mesi a decorrere dalla
 |                      |data in cui si pone
 |1. Per la protezione  |fine alla produzione in
 |della salute pubblica |conformita' all'annesso
 |contro malattie come  |I. 2. Questa
 |la malaria e          |utilizzazione sara'
 |l'encefalite. 2. In   |rivalutata non oltre
 |quanto prodotto       |due anni dopo la data
 |chimico intermedio per|di entrata in vigore
 |la produzione di      |del presente DDT CAS 50-29-3       |Dicofol.              |Protocollo. ---------------------------------------------------------------------
 |L'HCH tecnico (cioe'  |
 |l'HCH composto da una |
 |miscela d'isomeri)    |
 |puo' essere utilizzato|
 |solo come prodotto    |
 |intermedio            |
 |nell'industria        |Tutti gli usi
 |chimica. I prodotti in|regolamentati del
 |cui l'isomero gamma   |lindano saranno oggetto
 |dell'HCH costituisce  |di una rivalutazione
 |almeno il 99% (vale a |nell'ambito del
 |dire blindano CAS     |Protocollo rivalutata
 |58-89-9) possono      |non oltre due anni dopo
 |essere utilizzati per |la data di entrata in HCH CAS 608-73-1      |i soli seguenti fini: |vigore di detto
 |1. Trattamento delle  |strumento.
 |sementi. 2.           |
 |Applicazione sul suolo|
 |immediatamente seguita|
 |da incorporazione     |
 |nello strato arabile. |
 |3. Trattamento        |
 |curativo da           |
 |professionisti e      |
 |trattamento           |
 |industriale del       |
 |legname e dei tronchi.|
 |4. Insetticida topico |
 |utilizzato a fui di   |
 |sanita' pubblica e    |
 |veterinari. 5.        |
 |Applicazioni su       |
 |piantine con mezzi    |
 |diversi dallo         |
 |spargimento aereo,    |
 |utilizzazione su scala|
 |ridotta per i manti   |
 |erbosi e per il       |
 |materiale di          |
 |riproduzione in       |
 |semenzaio come pure   |
 |per le piante         |
 |ornamentali sia       |
 |all'interno che       |
 |all'esterno.          | ---------------------------------------------------------------------
 |                      |Le Parti faranno ogni
 |                      |sforzo allo scopo di
 |                      |pervenire. a) A porre
 |                      |fine all'utilizzazione
 |                      |dei PCB individuabili
 |                      |negli apparecchi
 |                      |(trasformatori,
 |PCB utilizzati alla   |condensatori o
 |data di entrata in    |recipienti analoghi che
 |vigore o prodotti fin |racchiudono stock di
 |al 31dicembre2005 in  |liquidi residuali)
 |conformita' alle      |contenenti un volume
 |disposizioni          |superiore a 5 dm3 di PCB                   |dell'annesso I.       |liquido il cui tenore
 |                      |in PCB e' pari o
 |                      |superiore a 0,05% il
 |                      |piu' presto possibile e
 |                      |non oltre il 31
 |                      |dicembre 2010 o il 31
 |                      |dicembre2015 peri paesi
 |                      |in transizione a
 |                      |livello economico. b)A
 |                      |distruggere o
 |                      |decontaminare in modo
 |                      |ecologicamente
 |                      |razionale tutti i PCB
 |                      |liquidi di cui al
 |                      |capoverso a) e gli
 |                      |altri PCB liquidi non
 |                      |contenuti in
 |                      |apparecchi, il cui
 |                      |tenore e' superiore a
 |                      |0,005% il piu' presto
 |                      |possibile e non oltre
 |                      |il 31 dicembre 2015 oil
 |                      |31 dicembre 2020 per i
 |                      |paesi in transizione a
 |                      |livello economico; e c)
 |                      |A decontaminare o
 |                      |eliminare gli
 |                      |apparecchi di cui al
 |                      |capoverso a) in modo
 |                      |ecologicamente
 |                      |razionale.
 Annesso III
 MATERIE DI CUI AL CAPOVERSO a) DEL PARAGRAFO 5 DELL'ARTICOLO 3
 E ANNO DI RIFERIMENTO PER L'OBBLIGO
 
 =====================================================================
 Materia      |               Anno di riferimento =====================================================================
 |1990, o ogni altro armo fra il 1985 ed il 1995
 |(compreso) specificato da una Parte al momento
 |della ratifica, accettazione, approvazione o HAP a/             |adesione ---------------------------------------------------------------------
 |1990, o ogni altro armo fra il 1985 ed il 1995
 |(compreso) specificato da una Parte al momento
 |della ratifica, accettazione, approvazione o Diossine/furanni b/|adesione ---------------------------------------------------------------------
 |1990,0 ogni altro anno fra il 1985 ed il 1995
 |(compreso) specificato da una Parte al momento
 |della ratifica, accettazione, approvazione o Esaclorobenzene)   |adesione
 
 a/  Idrocarburi aromatici policlici(HAP): ai fini degli inventari delle   emissioni,  si  utilizzeranno  i  seguenti  quattro  prodotti indicatori:  benzo(a) pirene, benzo(b)fluorantene e indeno(1 ,2,3-cd) pirene.
 b/  Diossine e furanni (PCDDIPCDF): i policlorodibenzo-p-diossine (PCDD) ed i policlorodibenzo-p-furanni (PCDF) sono composti aromatici triciclici composti da due anelli benzenici collegati da due atomi di ossigeno  per  i  PCDD,  e  da un atomo di ossigeno per i PCDF, i cui atomi  di ossigeno possono essere sostituiti da un numero di atomi di cloro da uno ad otto.
 
 ANNESSO IV
 VALORI LIMITE PER I PCDD/PCDF PROVENIENTI DA GRANDI FONTI
 FISSE
 
 I. INTRODUZIONE
 
 1.  Una  definizione  delle  diossine e dei furanni (PCDD/PCDF) e' fornita all'annesso III del presente Protocollo.
 
 2.  I  valori  espressi  in  ng/m3  o  mg/m3  di  riferiscono alle condizioni normali (273,15 K, 101,3 kPa e gas secchi).
 
 3.  I  valori  limite  corrispondono  al funzionamento in servizio normale, cio' include le operazioni di avviamento e di arresto, salvo se   particolari   valori  limite  sono  stati  definiti  per  queste situazioni.
 
 4.  Il  prelievo  e  l'analisi di campioni di tutti gli inquinanti devono  essere  effettuati  secondo  le  norme  fissate  dal Comitato europeo di normalizzazione (CEN) o dall'Organizzazione internazionale di  normalizzazione  (ISO), o in conformita' ai metodi di riferimento corrispondenti  del Canada o degli Stati Uniti. Nell'attesa che siano messe  a  punto  le  norme  CEN  o  ISO,  occorre  applicare le norme nazionali.
 
 5.  Ai  fini della verifica, l'interpretazione dei risultati delle misure   rispetto   al   valore   limite   deve  tenere  conto  anche dell'imprecisione  del  metodo  di  misurazione.  Si considera che un valore  limite  e' rispettato se il risultato della misurazione, dopo aver  rettificato  l'imprecisione  del  metodo  applicato, non supera questo valore.
 
 6.  Le  emissioni dei vari congeneri di PCDD/PCDF sono indicate in equivalente   di   tossicita'   (ET)   mediante   paragone   con   la tetracloro-2,3,7,8  dibenzoparadiossina  (2,3,7,8-TCDD),  secondo  il sistema  proposto  dal Comitato della NATO sulle sfide della societa' moderna (CDSM) nel 1988.
 II. VALORI LIMITE PER LE GRANDI FONTI FISSE
 
 7.   I   seguenti   valori   limite   che   corrispondono  ad  una concentrazione  di 02 dell'11% nei gas di combustione si applicano ai seguenti impianti di incenerimento:
 
 Rifiuti urbani solidi (incenerimento di oltre 3 t/h)
 0,1 ng ET/m3
 
 Rifiuti d'ospedale solidi (incenerimento di oltre 1 t/h)
 0,5 ng ET/m3
 
 Rifiuti pericolosi (incenerimento di oltre 1 t/h)
 0,2 ng ET/m3
 ANNESSO V
 MIGLIORI TECNOLOGIE DISPONIBILI PER LOTTARE CONTRO LE EMISSIONI
 DI INQUINANTI ORGANICI PERSISTENTI PROVENIENTI DA GRANDI FONTI
 FISSE
 I. INTRODUZIONE
 
 1. Il presente annesso intende fornire alle Parti alla Convenzione indicazioni  per  determinare  le  migliori  tecnologie disponibili e consentire  loro  di adempiere agli obblighi enunciati al paragrafo 5 dell'articolo 3 del Protocollo.
 
 2. Per "migliori tecnologie disponibili" (MTD) s'intende lo stadio di  sviluppo  piu'  efficace  ed  avanzato  delle  attivita'  e  loro modalita'  di  utilizzo,  comprovante  la capacita' pratica di talune tecnologie di rappresentare la base dei valori limite d'emissione, al fine  di  evitare  o  (qualora  cio'  risulti impossibile) ridurre in generale le emissioni ed il loro impatto sull'ambiente:
 - per "tecnologie" s'intende sia la tecnologia utilizzata, sia il modo in cui l'impianto e' progettato, costruito, mantenuto, gestito e disattivato;
 -   per   tecnologie  "disponibili",  s'intendono  le  tecnologie elaborate  su  scala  in  modo  da applicarle nel settore industriale pertinente, a condizioni economicamente e tecnicamente vantaggiose in considerazione  dei  costi  e  dei  vantaggi,  a prescindere che tali tecnologie  siano  o  meno utilizzate o prodotte sul territorio della Parte  interessata,  purche'  l'operatore  possa  avervi  accesso  in condizioni ragionevoli;
 -  per "migliori" tecnologie s'intendono quelle piu' efficaci per ottenere un alto livello generale di protezione dell'ambiente.
 
 Al   fine  di  determinare  le  migliori  tecnologie  disponibili, conviene  tenere  conto  in  generale,  o  nei  casi particolari, dei fattori  di  seguito enumerati in considerazione dei costi e vantaggi probabili della misura considerata e dei principi di precauzione e di prevenzione:
 
 - uso di una tecnologia poco inquinante;
 - uso di sostanze meno pericolose;
 - ricupero e riciclaggio di un gran numero di materie prodotte ed utilizzate durante le operazioni, e dei rifiuti;
 -   procedimenti,   mezzi  o  metodi  di  gestione  paragonabili, sperimentati con successo su scala industriale;
 - progressi tecnologici ed evoluzione di cognizioni scientifiche;
 - natura, effetti e volume delle emissioni in questione;
 - date  di  immissione  in  servizio  di  impianti  nuovi  o gia' esistenti;
 -   termini  richiesti  per  realizzare  la  migliore  tecnologia disponibile;
 -  consumo  di materie prime (compresa l'acqua) e tipo di materie prime   utilizzate  nel  procedimento  come  pure  la  sua  efficacia energetica;
 - necessita'  di  prevenire o ridurre al minimo l'impatto globale delle    emissioni   sull'ambiente   ed   i   rischi   d'inquinamento dell'ambiente;
 - necessita' di prevenire gli incidenti e di ridurre al minimo le loro conseguenze sull'ambiente.
 
 Il  concetto di migliore tecnica disponibile non intende stabilire una  particolare  tecnica  o  tecnologia, ma vuole tenere conto delle caratteristiche   tecniche  dell'impianto  in  questione,  della  sua situazione  geografica  e  delle  condizioni  dell'ambiente a livello locale.
 
 3. Le informazioni relative all'efficacia ed al costo delle misure di  lotta  contro le emissioni sono attinte dai documenti ricevuti ed esaminati  dalla Squadra speciale e dal Gruppo di lavoro preparatorio per  i  POP.  Salvo  diversa  indicazione,  le tecnologie citate sono considerate  come  aventi  una  validita'  comprovata dall'esperienza pratica.
 
 4.  L'esperienza in materia di impianti e di prodotti nuovi che si avvalgono  di  tecnologie  poco  inquinanti,  nonche'  in  materia di adeguamento  degli impianti esistenti si perfeziona continuamente, di modo  che  sara' necessario sviluppare e modificare periodicamente il testo  dell'annesso.  Le  migliori tecnologie disponibili per i nuovi impianti  possono  di norma essere applicate agli impianti esistenti, nella  misura in cui si preveda un sufficiente periodo di transizione e misure di adattamento.
 
 5.  Sono  elencate  e  descritte di seguito alcune misure di lotta contro  le  emissioni,  di  costo  ed efficienza variabili. La scelta delle  misure  applicabili in ciascun caso dipende da un certo numero di  fattori,  fra  cui la situazione economica, l'infrastruttura e la capacita'  tecnologica,  e  se  del  caso  le  misure di lotta contro l'inquinamento atmosferico gia' in vigore.
 
 6. I principali POP emessi da fonti fisse sono:
 a) I policlorodibenzo-p-diossine/furanni (PCDD/PCDF);
 b) L'esaclorobenzene (HCB);
 c) Gli idrocarburi aromatici policiclici (HAP).
 d) Le definizioni corrispondenti sono fornite all'annesso III del presente Protocollo.
 II. GRANDI FONTI FISSE DI EMISSIONI DI POP
 
 7. Le emissioni di PCDD/CDF hanno per origine procedimenti termici che  comprendono  materie  organiche  e  cloro;  esse derivano da una combustione  incompleta  o da alcune reazioni chimiche. Le principali fonti fisse di PCDD/PCDF sono le seguenti:
 a) L'incenerimento dei rifiuti, compreso il co-incenerimento;
 b)  I procedimenti metallurgici termici, ad esempio la produzione di alluminio e di altri metalli non ferrosi di ferro e d'acciaio;
 c) gli impianti di combustione producenti energia;
 d) la combustione nei fornelli domestici;
 e)   alcuni  procedimenti  di  produzione  chimica  che  emettono prodotti intermedi e sottoprodotti.
 
 8. Le grandi fonti fisse di emissione di HAP sono le seguenti:
 a) riscaldamento domestico a legno o a carbone;
 b)  I fuochi all'aria aperta come i fuochi di abbruciamento delle immondizie, gli incendi di foresta ed il debbio dopo la raccolta;
 c) Cokificazione e fabbricazione di anodi;
 d) Produzione di alluminio (con il procedimento Soederberg);
 e) Gli impianti di preservazione del legno, salvo per le Parti in cui  questa categoria non contribuisce sostanzialmente alle emissioni totali di HAP (cosi' come definite all'annesso III).
 
 9.  Le  emissioni di HCB hanno per origine gli stessi procedimenti termici  e  chimici  delle emissioni di PCDD/PCDF ed il meccanismo di formazione  e'  analogo.  Le  grandi fonti d'emissioni di HCB sono le seguenti:
 a)   Gli  impianti  d'incenerimento  dei  rifiuti,  compresi  gli impianti di co-incenerimento;
 b) Le fonti termiche delle industrie metallurgiche;
 c) La combustione di combustibili clorati nei forni;
 III METODI GENERALI DI LOTTA CONTRO LE EMISSIONI DI POP
 
 10.  Esistono  vari metodi per combattere o prevenire le emissioni di  POP  provenienti  da  fonti  fisse.  Si puo' citare ad esempio la sostituzione  dei  prodotti  iniziali,  la  modifica dei procedimenti (anche  del  controllo  delle  operazioni  e  della  manutenzione)  e l'adeguamento  degli  impianti  esistenti.  E' fornita di seguito una lista  indicativa  delle  misure disponibili, le quali possono essere applicate separatamente o congiuntamente:
 a)  Sostituzione  dei  prodotti  di partenza trattandosi di POP o qualora  esista  un legame diretto fra questi prodotti e le emissioni di POP provenienti dalla fonte;
 b)  Adozione delle prassi ottimali dal punto di vista ecologico - buona  organizzazione  interna, programmi di manutenzione preventiva, ecc. - o modifica dei procedimenti ed in particolare installazione di sistemi   a   circuito  chiuso  (ad  esempio  nelle  cokerie,  oppure utilizzazione di elettrodi inerti per l'elettrolisi);
 c)  Modifica  dei  procedimenti  al fine di ottenere una completa combustione  e  quindi prevenire la formazione di inquinanti organici persistenti  mediante  il controllo di parametri quali la temperatura d'incenerimento o la durata di permanenza;
 d)  Depurazione  dei  gas  di  combustione,  ad  esempio mediante incenerimento  o  ossidazione  termica  o catalitica, rimozione delle polveri o assorbimento;
 e)   Trattamento  dei  residui,  dei  rifiuti  e  dei  fanghi  di depurazione, ad esempio per via termica o disattivazione.
 
 11.  I  livelli d'emissione indicati per le varie misure enumerate nelle  tabelle  1,2,4,5,6,78, e 98 si riferiscono generalmente a casi precisi.  Le  cifre  o  forchette  indicate  corrispondono ai livelli d'emissione   in   percentuale  dei  valori  limite  d'emissione  con l'applicazione delle tecnologie classiche.
 
 12.  Il  rapporto costo-efficacia puo' essere valutato in funzione del  costo  totale per anno e per unita' di riduzione delle emissioni (investimenti   e   costi  di  gestione  compresi).  Occorre  inoltre considerare  il  costo  delle misure di riduzione di emissioni di POP nel  contesto dell'economia del procedimento considerato globalmente, tenendo  conto  ad esempio dell'impatto delle misure anti-emissioni e dei  costi  di  produzione.  Dati  i numerosi parametri implicati, le cifre  relative  alle  spese  d'investimento  ed ai costi di gestione dipendono strettamente dalle specifiche circostanze di ciascun caso.
 IV. TECNICHE DI RIDUZIONE DELLE EMISSIONI DI PCDD/PCDF
 
 A. Incenerimento dei rifiuti
 
 13.  Si  tratta dell'incenerimento dei rifiuti urbani, dei rifiuti pericolosi, dei rifiuti sanitari e dei fanghi di depurazione.
 
 14. Le principali misure di riduzione delle emissioni di PCDD/PFCD provenienti da inceneritori sono le seguenti:
 a) Misure primarie relative ai rifiuti da incenerire;
 b) Misure primarie relative al procedimento d'incenerimento;
 c) Misure agenti sui parametri fisici del processo di combustione degli   effluenti   gassosi   (gradi  di  temperatura,  velocita'  di raffreddamento, tenore di ossigeno, ecc.);
 d) Depurazione dei gas di combustione;
 f) Trattamento dei residui della depurazione.
 
 15.  Misure  primarie relative ai rifiuti da incenerire. Le misure che  agiscono  sui  prodotti  di  partenza  mediante  riduzione delle sostanze  alogenate e loro sostituzione con materie non alogenate non sono  adatte  per  l'incenerimento  dei  rifiuti urbani o dei rifiuti pericolosi. E' preferibile modificare il procedimento d'incenerimento e  prendere  misure secondarie di depurazione dei gas di combustione. Di  converso,  la  gestione  del prodotto iniziale e' un'utile misura primaria  per  la  riduzione  dei rifiuti che puo' inoltre offrire il vantaggio  di  un  riciclaggio,  e da cui puo' derivare una riduzione indiretta  delle emissioni di PCDD/PCDF grazie alla diminuzione delle quantita' di rifiuti da incenerire.
 
 16.  La  modifica  del  procedimento  d'incenerimento  in  modo da ottimizzare  le  condizioni  di  combustione  (temperatura  di solito fissata  a  850°  gradi  o  piu', calcolo dell'apporto di ossigeno in funzione  del  potere  calorifico  e  della  consistenza dei rifiuti, controllo  della  durata di permanenza - circa 2 s per 850° - e della turbolenza   dei   gas,   eliminazione   delle  zone  di  gas  freddi nell'inceneritore,  ecc.)  e'  una  misura importante che consente di ridurre  efficacemente  le emissioni di PCDD/PCDF. Gli inceneritori a letto fluido permettono di mantenere una temperatura inferiore a 850° C  con soddisfacenti livelli di emissioni. Gli inceneritori esistenti dovrebbero  di  regola  essere risistemati o sostituiti, il che forse non  e'  fattibile  economicamente  in  tutti  i  paesi. Il tenore di carbonio delle ceneri dovrebbe essere ridotto al minimo.
 
 17.  Misure  che  si  applicano  ai  gas di combustione. Le misure indicate  in appresso permettono diminuire in proporzioni ragionevoli la concentrazione di PCDD/PCDF nei gas di combustione. Le temperatura della  sintesi  de novo di tali materie oscilla fra 250 e 450°C. Tali misure   sono  indispensabili  se  si  vogliono  ottenere  i  livelli auspicati in fine circuito. Eccone la lista:
 a)   Spegnimento  dei  gas  di  combustione  (misura  efficace  e relativamente poco costosa);
 b)  Aggiunta  di  agenti  inibitori  come la trietanolammina o la trietilammina  (aventi facolta' di ridurre anche gli ossidi di azoto) con  tuttavia  reazioni  secondarie  da non trascurare per ragioni di sicurezza;
 c)  Utilizzazione di sistemi di cattura delle polveri funzionanti a  temperature  oscillanti  fra  800  e  1000°  C  (filtri ceramici o cicloni, ad esempio);
 d)   Applicazione  di  sistemi  a  scariche  elettriche  a  bassa temperatura;
 e)  Prevenzione dei depositi di ceneri volanti nel dispositivo di evacuazione dei gas di combustione.
 
 18.  I  metodi  di  depurazione  dei  gas  di  combustione  sono i seguenti:
 a) Utilizzazione di classici separatori di polveri per ridurre le emissioni di PCDD/PCDF fissati su particelle;
 b) Riduzione selettiva, catalitica (RCS) o non catalitica (RNCS);
 c)  Assorbimento  su coke o su carbone attivo nei sistemi a letto fisso o fluidizzato;
 d) Applicazione dei vari metodi di assorbimento ed ottimizzazione dei  sistemi  di  depurazione-lavaggio utilizzando miscele di carbone attivo, di coke attivo, soluzioni di calce e di calcare in reattori a letto   fisso,  mobile  o  fluido.  Il  rendimento  d'estrazione  dei PCDD/PFCD  gassosi puo' essere migliorato applicando sulla superficie del filtro a manico un primo strato di coke attivo;
 e) Ossidazione mediante H2O2;
 f)   Applicazione   di   metodi  di  combustione  catalitica  che utilizzano  svariati  tipi di catalizzatori (Pt/Al2O3 o catalizzatori rame-cromite   con   promotori   diversi  per  stabilizzare  la  zona superficiale e rallentare l'invecchiamento del catalizzatore).
 
 19. Grazie ai metodi di cui sopra, si possono ridurre le emissioni di  PCDD/PCDF nei gas di combustione a 0,1 ng ET/m3. Tuttavia occorre fare  in  modo che nei sistemi che utilizzano assorbitori o filtri al carbone attivo o coke, le polveri fugaci di carbonio non aumentino le emissioni  di  PCDD/PCDF  a valle. Si rileva che gli assorbitori ed i separatori  di  polveri situati a monte dei catalizzatori (tecnologia di  riduzione  catalitica  selettiva)  producono  residui  carichi di PCDD/PCDF,  che  necessitano  di  un secondo trattamento, o di essere correttamente eliminati.
 
 20.  La  comparazione delle varie misure di riduzione di emissioni di  PCDD/PCDF  nei  gas di combustione e' molto complessa. La tabella corrispondente   copre  un'intera  gamma  d'impianti  industriali  di svariate  capacita'  e  configurazioni.  I parametri di costo tengono inoltre  conto  di  misure  di  riduzione  di altri inquinanti come i metalli  pesanti  (fissati  o  non  sulle  particelle). Non e' quindi possibile,  nella  maggior  parte  dei  casi, enucleare una relazione diretta  con  la  sola  riduzione  di  emissioni di PCDD/PCDF. I dati disponibili   relativi   alle   varie   misure   anti-emissioni  sono ricapitolati alla tabella 1.
 ---->   Vedera tabelle da pag. 94 a pag. 96 della G.U.  <----
 a/Emissioni  rimanenti rispetto alle emissioni ottenute in assenza di misure di riduzione
 Materia      |               Anno di riferimento ---------------------------------------------------------------------
 |1990, o ogni altro armo fra il 1985 ed il 1995
 |(compreso) specificato da una Parte al momento
 |della ratifica, accettazione, approvazione o HAP a/             |adesione ---------------------------------------------------------------------
 |1990, o ogni altro armo fra il 1985 ed il 1995
 |(compreso) specificato da una Parte al momento
 |della ratifica, accettazione, approvazione o Diossine/furanni b/|adesione ---------------------------------------------------------------------
 |1990,0 ogni altro anno fra il 1985 ed il 1995
 |(compreso) specificato da una Parte al momento
 |della ratifica, accettazione, approvazione o Esaclorobenzene)   |adesione
 
 21.  Gli inceneritori di rifiuti sanitari possono essere una fonte principale  di  emissioni di PCDD/PCDF in molti paesi. Alcuni rifiuti d'ospedale come le parti anatomiche umane, i residui contaminati, gli aghi, il sangue, il plasma ed i prodotti citostatici sono trattati in quanto  categoria particolare di rifiuti pericolosi mentre altri sono spesso   inceneriti   sul   posto,  in  lotti.  In  questo  caso  gli inceneritori  possono  essere conformi alle stesse norme di riduzione dei PCDD/PCDF degli altri impianti d'incenerimento.
 
 22.  Le  Parti  possono  considerare  di  adottare  politiche  che incentivano   l'incenerimento   dei  rifiuti  urbani  e  dei  rifiuti d'ospedale  in  grandi  impianti  regionali  invece  che  in  piccoli inceneritori,  rendendo  cosi'  piu'  economica  l'applicazione delle migliori tecniche disponibili.
 
 23.   Trattamento   dei  residui  della  depurazione  dei  gas  di combustione.   Diversamente   dalle  ceneri  d'incenerimento,  questi residui  contengono  in concentrazioni relativamente elevate, metalli pesanti, inquinanti organici (PCDD/PCDF compresi), cloruri e solfuri. In  particolare,  i  dispositivi  di  depurazione-lavaggio  ad umido, producono  grandi  quantitativi di rifiuti liquidi acidi contaminati. L'eliminazione  di  queste  sostanze deve dunque essere accuratamente controllata.  A tal fine, esistono speciali metodi di trattamento fra cui:
 a)  il  trattamento  delle  polveri di filtri di tessuto mediante catalisi a bassa temperatura ed in atmosfera povera di ossigeno;
 b) la depurazione-lavaggio delle polveri di filtri di tessuto con il  procedimento  3-R  (estrazione  dei  metalli  pesanti con acidi e distruzione della materia organica per combustione);
 c) la vetrificazione delle polveri di filtri di tessuto;
 d) l'applicazione di altri metodi di immobilizzazione;
 e) l'applicazione della tecnologia del plasma.
 
 B. Procedimenti termici applicati in metallurgia
 
 24. Alcune attivita' metallurgiche possono essere importanti fonti d'emissioni in PCDD/PCDF, e cioe':
 a) La siderurgia primaria (alti forni, officine di agglomeramento e di preparazione del minerale di ferro in pellets );
 b) La siderurgia secondaria;
 c) L'industria dei metalli non ferrosi di prima e seconda fusione (produzione del rame).
 
 I  provvedimenti  di  lotta contro le emissioni di PCDD/PCDF nelle industrie metalliche sono ricapitolate nella tabella 2.
 
 ---->   Vedera tabella da pag. 98 a pag. 100 della G.U.  <----
 
 25.  Gli impianti di produzione e di trasformazione di metalli che sono  all'origine  di  emissioni  di  PCDD/PCDF  possono  ridurne  la concentrazione grazie a misure antiemissioni ad un livello massimo di 0,1 ng ET/m3 (per uno scorrimento volumico di gas residuali superiore a 5 000 m3/h).
 
 Officine di agglomeramento
 
 26.   Misurazioni   effettuate   in   officine  di  agglomeramento dell'industria  siderurgica  hanno  fatto  emergere  che emissioni di PCDD/PCDF erano di solito presenti nella forchetta di 0,4-4 ng ET/m3; in  occasione  di  un'unica  misurazione in un impianto sprovvisto di dispositivi  anti-emissioni,  e'  stato  rilevato  un valore di 43 ng ET/m3.
 
 27.  I  composti  alogenati  possono  dar  luogo  ad  emissioni di PCDD/PCDF  nelle  officine di agglomeramento quando sono presenti nei prodotti  iniziali  (polveri  di  coke,  sali  contenuti nel minerale greggio)  o  nei  materiali riciclati che vi sono aggiunti (calamina, polveri  di  gas  di  alti  forni,  polveri  di  filtraggio  e fanghi provenienti  dal  trattamento delle acque reflue). Tuttavia, come nel caso  dell'incenerimento  dei  rifiuti,  non  vi  e'  una connessione definita  fra il tenore di cloro dei prodotti iniziali e le emissioni di  PCDD/PCDF.  Occorre  quindi  evitare  la  formazione di materiali residui  contaminati  e  disoleare  o  sgrassare la calamina prima di utilizzarla nell'impianto.
 
 28.  La  combinazione delle varie misure secondarie in appresso e' la soluzione piu' efficace per ridurre le emissioni di PCDD/PCDF:
 a)   Riciclaggio   dei   gas  residuali:  questa  tecnica  riduce sensibilmente  le  emissioni  di  PCDD/PCDF  come pure lo scorrimento degli effluenti gassosi e riduce i costi dell'impianto di dispositivi anti-emissione a valle;
 b)  Installazione  di  filtri  di  tessuto  (in  alcuni  casi  in combinazione  con  precipitatori  elettrostatici)  o di precipitatori elettrostatici  con  iniezione  di  miscele  di  carbone attivo/ coke attivo/calce nei gas residuali;
 c) Depurazione - lavaggio secondo metodi nuovi che comprendono lo spegnimento  preliminare  dei gas residuali, un potente lavaggio e la separazione  mediante  deposito  gocciolatore,  che  puo'  ridurre le emissioni a 0,2-0,4 ng RT/m3. L'uso addizionale di adeguati agenti di assorbimento  come  il  coke  di  lignite  o il carbon fossile minuto permette di migliorare ulteriormente questo risultato (0,1 ng ET/m3).
 Produzione di rame di prima e seconda fusione
 
 29.  Gli attuali impianti di produzione di rame di prima e seconda fusione  possono  far  fuoriuscire,  dopo  la  depurazione dei gas di combustione,  qualche picogramma e fino a 2 ng ET/m2 di PCDD/PCDF. In passato,  un  solo forno di arrostimento poteva emettere fino a 29 ng ET/m3  prima  dell'ottimalizzazione  degli  aggregati. I valori delle emissioni di PCDD/PCDF di tali impianti sono di solito molto ineguali a  causa  delle diverse caratteristiche delle materie prime, le quali sono  utilizzate  negli  aggregati  secondo  procedimenti  pure molto diversi.
 
 30. Le seguenti misure consentono di norma di ridurre le emissioni di PCDD/PCDF:
 a) Smistamento preliminare della ferraglia;
 b)  Trattamento preliminare della ferraglia, ad esempio rimozione dei  rivestimenti  di materia plastica o di PCV, e pretrattamento dei rifiuti di cavi unicamente a freddo o con metodi meccanici;
 c)  Spegnimento  dei  gas  residuali  caldi  (con possibilita' di utilizzare  il  calore) per ridurre il tempo di permanenza nella zona termica critica del circuito degli effluenti gassosi;
 d)  Combustione  ad  ossigeno  o  in ambiente ricco di ossigeno o iniezione di ossigeno nel forno di arrostimento;
 e)  Assorbimento in un reattore a letto fisso o a getto fluido su carbone attivo o polveri di coke attivo;
 f) Ossidazione catalitica.
 Produzione d'acciaio
 
 31.   Le  emissioni  di  PCDD/PCDF  provenienti  da  acciaierie  a convertitore  e  da  cubilotti  ad aria calda, i forni elettrici ed i forni  ad  arco di fonderia sono di molto inferiori a 0,1 ng ET/m3. I forni ad aria fredda ed i forni rotativi (per la fusione della ghisa) hanno tassi d'emissione maggiore.
 
 32.  Applicando  le  seguenti  misure  e'  possibile  ottenere una concentrazione  di  0,1  ng  ET/m3  nelle  emissioni di forni ad arco utilizzati per la produzione di acciaio di seconda fusione:
 a)  Cattura  a parte delle emissioni provenienti da operazioni di carico o di scarico;
 b)  Utilizzazione  di  un filtro di tessuto o di un precipitatore elettrostatico in combinazione con l'iniezione di coke.
 
 33.  IL  carico dei forni ad arco contiene spesso oli, emulsioni o grassi.  E'  possibile  ridurre  le emissioni di PCDD/PCDF applicando misure  primarie  di  carattere generale, consistenti nello smistare, disoleare  e  decapare  la ferraglia nella misura in cui quest'ultima contenga materie plastiche, caucciu', pitture, pigmenti o additivi di vulcanizzazione.
 Fonderie utilizzate nell'industria di alluminio di seconda fusione
 
 34.   Le   emissioni   di   PCDD/PCDF   provenienti   da  fonderie dell'industria dell'alluminio di seconda fusione vanno da 0,1 a 14 ng ET/m3,  i  valori  dipendono  dal  tipo  di aggregato di fusione, dai materiali   utilizzati  e  dalle  tecniche  di  depurazione  dei  gas residuali utilizzati.
 
 35. In questo settore, l'installazione di filtri ad un solo stadio o  a  molteplici  stadi con l'aggiunta di calcare/carbone attivo/coke attivo  a  monte  del  filtro  consente  di rispondere al criterio di concentrazione  di  0,1  ng  ET/m3  nelle  emissioni  con un tasso di efficacia del 99%.
 
 36. Potrebbero inoltre essere applicate anche le seguenti misure:
 a)  Ridurre  al  minimo  i  flussi di gas residuali ed estrarre e depurare separatamente quelli contaminati da diverse sostanze;
 b)  Evitare  i  depositi  di  particelle  nel  circuito  dei  gas residuali;
 c) Rapido attraversamento della zona delle temperature critiche;
 d)  Migliorare lo smistamento preliminare dei rottami d'alluminio ottenuti   per   tagliuzzamento,  mediante  tecniche  di  separazione mediante sospensione densa, la classificazione essendo effettuata con deposito in circuito turbinoso;
 e)  Migliorare  la  pulizia  preliminare dei rottami d'alluminio, mediante decapaggio dei trucioli e loro successiva essiccazione.
 
 37.  Le  opzioni  d)  ed  e)  sono  importanti  in  quanto e' poco probabile  che  con le tecniche moderne di fusione senza fondente (in cui  si  evita  l'uso di fondenti con alogenuri) si possa trattare la ferraglia  di  qualita' mediocre che puo' essere utilizzata nei forni rotativi.
 
 38.  E' opportuno segnalare a tale proposito che nell'ambito della Convenzione per la protezione dell'ambiente marino dell'Atlantico del Nord-Est,   sono   in   corso   dibattiti   sulla  revisione  di  una raccomandazione  formulata  precedentemente  in  vista  di  eliminare gradualmente l'uso dell'esacloroetano nell'industria dell'alluminio.
 
 39.  Il  materiale  di  fusione  puo'  essere  trattato secondo le tecniche  piu'  recenti  -  miscele  azoto/cloro  in  una proporzione variante da 9: 1 a 8:2 , sistema d'iniezione di gas per garantire una dispersione  fine,  pre e post iniezione di azoto e sgrassatura sotto vuoto.  L'uso  di  miscele  azoto/cloro  ha  dato  una concentrazione misurata  di  PCDD/PCDF nelle emissioni di circa 0,03 ng ET/m3 contro valori   superiori   a   1  ng  ET/m3  nel  caso  di  un  trattamento esclusivamente  al  cloro).  Il  cloro e' necessario per eliminare il magnesio ed altri elementi indesiderabili.
 C.  Combustione di combustibili fossili nei generatori di centrali elettriche e di riscaldamento e nei generatori industriali.
 
 40.  Nella  combustione  di combustibili fossili nei generatori di centrali  elettriche  e di riscaldamento e nei generatori industriali (potenza   termica  >  50  MW),  tutte  le  misure  di  miglioramento dell'efficacia  energetica  e  di  risparmio energetico comportano il ribasso  delle  emissioni  di  tutti gli inquinanti, grazie al minore quantitativo  di combustibile utilizzato. Ne deriva parallelamente la riduzione   delle  emissioni  di  PCDD/PCDF.  Sarebbe  anti-economico tentare  di  eliminare il cloro dal carbonio o dal petrolio, tuttavia la  tendenza  a  costruire  centrali funzionanti a gas contribuira' a ridurre le emissioni di PCDD/PCDF provenienti da questo settore.
 
 41.  Vi  e'  il rischio che le emissioni di PCDD/PCDF aumentino in modo  considerevole qualora si aggiungano al combustibile dei rifiuti da  bruciare  (fanghi  di  depurazione,  oli  di  scarto,  rifiuti di caucciu',  ecc.). I rifiuti possono essere bruciati per la produzione di energia solo in impianti attrezzati con dispositivi di depurazione dei  gas  residuali  che  comportano  una  riduzione importante delle emissioni di PCDD/PCDF (vedere sezione A di cui sopra).
 
 42.  L'applicazione  di tecnologie volte a ridurre le emissioni di ossidi  di azoto, di diossido di zolfo e di particelle provenienti da gas  di  combustione  puo'  anche  contribuire all'eliminazione delle emissioni   di   PCDD/PCDF  .  Con  queste  tecniche,  il  rendimento d'eliminazione  dei PCDD/PCDF varia da un impianto all'altro. Sono in corso  ricerche per la messa a punto di tecnologie d'eliminazione dei PCDD/PCD,  ma  fino a quando queste ultime non saranno disponibili su scala  industriale,  non  si  puo' determinare la migliore tecnologia possibile per i PCDD/PCDF.
 C. Combustione nei fornelli domestici
 
 43.  Il  contributo  dei  sistemi  di  combustione  domestici alle emissioni  totali  di  PCDD/PCDF  diminuisce  d'importanza  quando si utilizzano  in  modo appropriato i combustibili approvati. Inoltre, a seconda  del  tipo e della qualita' di combustibile utilizzato, della densita'  geografica  degli apparecchi e della loro utilizzazione, si rilevano   importanti   variazioni   per  quanto  riguarda  i  valori d'emissione a livello regionale.
 
 44.  Il  tasso  di  combustione  degli  idrocarburi  contenuti nei combustibili  , e dei gas residuali negli apparecchi di riscaldamento aperti  domestici  e'  peggiore  di  quello  nei  grandi  impianti di combustione,  soprattutto se sono utilizzati combustibili solidi come il  legno  o il carbone, nel qual caso le concentrazioni di PCDD/PCDF emessi sono comprese fra 0,1 e 0,7 ng ET/m3.
 
 45.   La   combustione   di   materiali  d'imballaggio  assieme  a combustibili  solidi provoca l'aumento delle emissioni di PCDD/PCDF.A volte le famiglie bruciano nei fornelli domestici rifiuti e materiali d'imballaggio,  benche' questa prassi sia vietata in alcuni paesi. In considerazione   dell'aumento   della   tassa  sull'eliminazione  dei rifiuti,  non  vi  e'  da sorprendersi se i rifiuti domestici vengono bruciati  negli apparecchi di riscaldamento domestici. La combustione di  legno  cui si e' aggiunto materiale d'imballaggio puo' comportare un aumento delle emissioni di PCDD/PCDF da 0,06 ng ET/m3 (solo legno) a  8  ng  ET/m3  (cifre  riferite  all'11  % di O2 in volume). Questi risultati  sono  confermati  da  inchieste  svolte in vari paesi, nei quali si sono rilevati fino a 114 ng RT/m3 (per il 13% di ossigeno di volume in questo caso) nei gas residuali provenienti da apparecchi di combustione domestici che bruciano rifiuti.
 
 46.  E possibile ridurre le emissioni provenienti da apparecchi di combustione  domestici  imponendo  l'uso  di  combustibili  di  buona qualita',   ad   esclusione  dei  residui,  delle  materie  plastiche alogenate o di altri materiali. A tal fine potrebbero essere efficaci programmi  d'informazione  destinati agli acquirenti o agli utenti di apparecchi di combustione domestici.
 E. Impianti di riscaldamento a legna (potenza <50 MW)
 
 47.  In base a misurazioni effettuate su impianti di riscaldamento a  legna  ,  i  gas residuali possono contenere oltre 0,1 ng ET/m3 di PCDD/PCDF, in modo particolare quando vi siano condizioni sfavorevoli per  una  combustione  completa o quando le materie bruciate hanno un tenore di composti clorati superiore a quello del legno non trattato. Una concentrazione totale di carbonio nei gas residuali indica la non buona  qualita'  della  combustione. Si e' stabilita una correlazione fra  le emissioni di CO, la qualita' della combustione e le emissioni di  PCDD/PCDF.  La tabella 3 indica alcuni valori di concentrazione e fattori d'emissione per gli impianti di combustione a legna.
 
 Tabella  3.  Concentrazioni e fattori d'emissione per gli impianti di riscaldamento a legna =====================================================================
 |                 |    Fattore     |     Fattore
 |Concentrazione(ng| d'emissione(ng |   d'emissione
 Combustibile  |     ET/m3)      |     ET/kg)     |    (ngIG.J) ===================================================================== Legno naturale  |                 |                | (faggio)        |    0,02-0,10    |   0,23- 1,3    |      12-70 --------------------------------------------------------------------- Trucioli di     |                 |                | legno naturale  |                 |                | proveniente     |                 |                | dalle foreste   |    0,07-0,21    |    0,79-2,6    |     43-140 --------------------------------------------------------------------- Pannelli di     |                 |                | agglomerato     |    0,02-0,8     |    0,29-0,9    |      16-50 --------------------------------------------------------------------- Rifiuti di      |                 |                | legname         |    2,7-14,4     |     26-173     |    1 400-400 --------------------------------------------------------------------- Rifiuti         |                 |                | domestici       |       114       |     3 230      | --------------------------------------------------------------------- Carbone di legno|      0,03       |                |
 48.   La  combustione  dei  rifiuti  di  legname  e  di  legno  da demolizione   su  griglie  mobili,  emette  elevati  quantitativi  di PCDD/PCDF  rispetto  agli  impianti  che bruciano legno naturale. Una misura primaria per ridurre le emissioni consiste quindi nell'evitare l'uso  di rifiuti di legno trattato negli apparecchi di riscaldamento a  legna. Questo combustibile sara' riservato agli impianti muniti di dispositivi specifici per la depurazione dei gas da combustione.
 IV   TECNOLOGIE  PER  LA  RIDUZIONE  DELLE  EMISSIONI  DI  HAP  A. Produzione di coke
 49.  Durante  la  cokificazione,  gli  HAP  fuoriescono  nell'aria ambiente, soprattutto:
 a)  Al  momento  del  caricamento  del  forno,  dal portellone di carico;
 b)  attraverso  fughe  che  provengono dallo sportello del forno, dalle colonne montanti o dai tamponi dei portelloni di carico;
 c) al momento dello scarico e del raffreddamento del coke.
 
 50.  La  concentrazione  di benzo (a) pirene varia notevolmente da una  fonte  all'altra  in  una cokeria. Le maggiori concentrazioni si rilevano  in  cima  alla  batteria  e nelle immediate vicinanze degli sportelli.
 
 51.  Le  emissioni  di  HAP  provenienti  dalla produzione di coke possono  ridursi grazie ad accorgimenti tecnici che vengono applicati alle acciaierie attualmente in esercizio. Cio' potrebbe comportare di chiudere  e  sostituire  le  vecchie cokerie e ridurre in generale la produzione  di  coke, ad esempio ricorrendo all'iniezione di carbonio di alta qualita' al momento della produzione di acciaio.
 
 52.  La  strategia  di  riduzione delle emissioni di HAP a livello degli impianti di coke dovrebbe comprendere le seguenti misure:
 a) Operazioni preliminari al caricamento:
 -  Riduzione  delle  emissioni  di  particelle  al  momento  del caricamento del carbone dal silo nel caricatore;
 -  In  caso  di  preriscaldamento  del carbone, trasferimento di quest'ultimo in sistema chiuso;
 -  Estrazione  e poi trattamento dei gas di riempimento, facendo passare  questi  ultimi  sia  nel  forno  contiguo sia, attraverso un tamburo  (per  lo  scambio  del combustibile) verso un inceneritore e successivamente  in  un  dispositivo  di  rimozione delle polveri. In alcuni  casi,  i gas di riempimento estratti potranno essere bruciati sui  caricatori; questo procedimento tuttavia lascia a desiderare dal punto  di vista ambientale e della sicurezza. Dovrebbe poter prodursi una  depressione  sufficiente mediante iniezione di vapore o di acqua nelle colonne montanti;
 b)  Tamponi  delle  bocche  di carico durante la cokificazione: - Perfetta tenuta stagna dei tamponi;
 -  Cementamento  dei  tamponi  con  argilla  (o  con  ogni altro materiale di pari efficacia) dopo ogni operazione di carico;
 -  Pulizia  dei tamponi e degli infissi prima della chiusura del portellone;  La  volta del forno deve essere ripulita da ogni residuo di carbone;
 c)  I coperchi delle colonne montanti dovrebbero essere muniti di garanzie  idrauliche  per  evitare  le emissioni di gas e di catrame; dovra'  farsi  in modo che tali dispositivi funzionino correttamente, accertando che siano puliti periodicamente.
 d)  I  congegni  di apertura e chiusura degli sportelli del forno dovrebbero  essere muniti di sistemi di pulizia delle superfici delle guarnizioni sulle porte e sugli infissi;
 e) Gli sportelli del forno:
 
 - Dovrebbero   essere   muniti  di  guarnizioni  particolarmente efficaci (ad esempio diaframmi a molla);
 - Le  guarnizioni  degli  sportelli  e  degli infissi dovrebbero essere interamente ripulite dopo ogni manipolazione;
 -   Dovrebbero   essere   progettati   in   modo  da  consentire l'installazione di sistemi d'estrazione delle particelle collegate ad un  dispositivo  di  rimozione  delle  polveri, attraverso un tamburo rotatorio  (per lo scambio del combustibile) durante le operazioni di scarico;
 f)  La  macchina di trasferimento del coke dovrebbe essere munita di  una  cappotta  integrata, di una guaina fissa e di un dispositivo fisso di depurazione dei gas (preferibilmente un filtro di tessuto);
 g)  Si  applicheranno procedimenti di raffreddamento del coke che producono  poche emissioni (il raffreddamento a secco, ad esempio, e' preferibile  allo  spegnimento ad umido, a condizione che si utilizzi un  sistema di circolazione chiuso per evitare la produzione di acque residuali).  Occorre  ridurre  la  formazione  di  polveri in caso di spegnimento a secco.
 
 53.   Esiste   un   procedimento   di   cokificazione   denominato "cokificazione  senza  ricupero"  che  emette  sensibilmente meno HAP degli  usuali  procedimenti  con  ricupero  di  sotto-prodotti.  Cio' perche'  i  forni  funzionano  a  pressioni  inferiori alla pressione atmosferica, il che impedisce le fughe nell'atmosfera dagli sportelli del  forno  a  coke.  Durante la produzione di coke, i gas greggi dei forni  sono  eliminati mediante tiraggio naturale, il che mantiene la depressione   nei   forni.  Questi  forni  non  sono  progettati  per ricuperare  i sotto-prodotti chimici dei gas greggio emessi dai forni a  coke.  Al  contrario,  i  gas  residuali  della codificazione (HAP compresi)  sono  interamente  bruciati  ad  alta temperatura e con un tempo   di   permanenza  prolungato.  Si  utilizza  il  calore  perso proveniente  da  questa  combustione per fornire l'energia necessaria alla  cokificazione,  l'eccedenza di calore potendo essere utilizzata per   produrre   vapore.   Sul   piano   economico,  questo  tipo  di cokificazione  puo'  necessitare l'uso di un'unita' di co-generazione per produrre elettricita' dall'eccedenza di vapore. Esiste oggigiorno una  sola  cokeria  senza  ricupero negli Stati Uniti, ed un'altra in Australia.  Il  sistema  e'  formato  sostanzialmente da forni a coke orizzontali  senza  ricupero  di  gas,  a  suola,  e da una camera di combustione  che  collega  due  di  questi  forni. In entrambi questi forni,  si  procede  alternativamente al carico ed alla produzione di coke.  La  camera di combustione e' dunque sempre rifornita di gas di coke  da  uno  dei  due  forni.  La combustione del gas di coke nella camera  fornisce  il  calore  necessario. La camera di combustione e' progettata   in   modo   da   permettere   un   tempo  di  permanenza sufficientemente  lungo  (1  s  circa)  ed  una  temperatura (900° C) sufficientemente elevata.
 
 54.  Sara'  attuato  un  efficace  programma di monitoraggio delle fughe  provenienti dalle guarnizioni degli sportelli del forno, dalle colonne montanti e dai tamponi delle bocche di carico.
 
 55.  L'adeguamento  a livello dei forni a' coke in servizio con un sistema  di condensazione dei fumi provenienti da tutte le fonti, con ricupero  del  calore,  consente una riduzione delle emissioni di HAP nell'atmosfera  che  va dall'86 a piu' del 90% (indipendentemente dal trattamento  delle  acque  residuali). I costi d'investimento possono considerarsi  ammortizzati in cinque anni vista l'energia ricuperata, l'acqua  calda  prodotta,  i  gas  ricuperati  mediante sintesi ed il risparmio di acqua di raffreddamento.
 
 56.  Aumentando  il  volume  dei  forni a coke, si diminuiscono il numero  totale  dei  forni,  le  manovre  di  apertura dei portelloni (numero  di  carichi  al  giorno)  ed  il numero di guarnizioni, e di conseguenza  si riducono le emissioni di HAP. Al contempo, aumenta la produttivita'  grazie  al ribasso dei costi d'esercizio e delle spese di personale.
 
 57.  I  procedimenti di raffreddamento del coke a secco richiedono spese  d'investimento piu' elevate rispetto ai procedimenti ad umido. L'aumento  di  costo  puo'  essere  compensato dal ricupero di calore ottenuto  grazie  al  preriscaldamento  del  coke.  In un dispositivo combinato  di  raffreddamento  a secco del coke e di preriscaldamento del  carbone,  l'efficacia  energetica  passa  dal  38%  al  65%.  Il preriscaldamento  incrementa  la  produttivita'  del  30%,  e  questa percentuale  puo'  persino  raggiungere  il  40%  per il fatto che la produzione di coke e' piu' omogenea.
 
 58.  Tutte le vasche e gli impianti di stoccaggio e di trattamento del  catrame  di  carbon  fossile  e di prodotti affini devono essere attrezzati con un efficace sistema di ricupero e/o di distruzione dei vapori. I costi d'esercizio dei sistemi di distruzione possono essere ridotti   nella  modalita'  post-combustione  senza  apporto  termico esterno,  se  la  concentrazione  di composti carbonio nei rifiuti e' sufficientemente elevata.
 
 59. La tabella 4 ricapitola le possibili misure di riduzione delle emissioni di HAP nelle cokerie.
 ---->   Vedera tabelle da pag. 108 a pag. 109 della G.U.  <----
 B. Produzione di anodi
 
 60.  Le  emissioni  di  HAP  provenienti dalla produzione di anodi saranno  trattate  con  tecnologie  analoghe a quelle previste per la produzione di coke.
 
 61.  Si  fara'  ricorso  alle  misure  secondarie  in appresso per ridurre le emissioni di polveri contaminate dagli HAP:
 a) Precipitazione elettrostatica dei catrami;
 b)  Combinazione di un filtro a catrame elettrostatico classico e di un filtro elettrico umido ( migliore tecnologia);
 c) Post-combustione termica dei gas residuali;
 d)  Depurazione  a  secco a calce/coke di petrolio o con allumina (Al2 03);
 
 62.  I  costi  d'esercizio  nella  post-combustione possono essere ridotti se la concentrazione di composti carboniosi nei gas residuali e'  sufficientemente  elevata  per  l'autocombustione.  La  tabella 5 ricapitola  le  possibili  misure di riduzione delle emissioni di HAP derivanti dalla produzione di anodi.
 C. Industria dell'alluminio
 
 63. L'alluminio e' il prodotto dell'elettrolisi dell'allumina (Al2 03).,  in vasche (cellule) assemblate in serie. A seconda del tipo di anodo, si utilizzano vasche ad anodi precotti o a vasche Soederberg.
 
 64.Le   vasche   ad  anodi  precotti  sono  attrezzate  con  anodi costituiti  da  blocchi  di  carbonio  preliminarmente calcinati, che vengono  sostituiti  dopo consumo parziale. Gli anodi Soederberg sono cotti nella stessa vasca; essi sono costituiti da una miscela di coke di  petrolio  e di pece di catrame di carbon fossile facente funzione di legante.
 
 65.  Il  procedimento Soederberg emana grandi quantita' di HAP. In quanto  misure  primarie,  si  possono  ammodernare  gli  impianti in funzione  ed  ottimalizzare  i procedimenti, riducendo in tal modo le emissioni  dal  70%  al 90%. In questo caso si otterrebbe un tasso di emissione di 0,015 kg di benzo(a) pirene per tonnellata di alluminio. La  sostituzione  degli  anodi  Soederberg  con  anodi  precotti, che presuppone   un   rifacimento   completo   degli   attuali   impianti consentirebbe  di  eliminare  quasi  totalmente  le emissioni di HAP. Tuttavia i costi d'investimento connessi a tale intervento sono molto elevati.
 
 66. La tabella 6 ricapitola le possibili misure di riduzione delle emissioni di HAP derivanti dalla produzione di anodi.
 ---->   Vedera tabella a pag. 111 della G.U.  <----
 D. Combustione nei fornelli domestici
 
 67.  Le  stufe  ed  i focolai aperti possono emettere HAP, in modo particolare  se  si  utilizza legno o carbone. Gli ambienti domestici potrebbero  dunque  essere una fonte importante di emissioni di HAP a causa  dei  combustibili solidi che vengono bruciati nei camini e dei piccoli apparecchi di riscaldamento. Le stufe a carbone emettono meno HAP  di  quelle  che  funzionano  a legna, in quanto il carbone e' di qualita'  piu'  regolare  e  brucia  a  temperature  piu' elevate. Si tratta, infatti, della soluzione piu' diffusa in alcuni paesi.
 
 68   E'   opportuno   sottolineare   che   nell'ottimalizzare   le caratteristiche  di  funzionamento  dei  dispositivi  di  combustione (velocita'   di   combustione,   ad  esempio)  e'  possibile  ridurre notevolmente  le  emissioni  di HAP. Tale ottimalizzazione include il concetto di camera di combustione, nonche' di apporto d'aria. Vi sono varie  tecnologie  che  consentono  di  migliorare  le  condizioni di combustione  e di ridurre le emissioni, e che danno risultati diversi in  materia  di emissioni. Con una caldaia moderna a legna attrezzata con  una  vasca  ad  acqua  di  ricupero, che costituisce la migliore tecnologia  disponibile,  le  emissioni  sono ridotte di oltre il 90% rispetto  ad  una  vecchia  caldaia  non munita di vasca. Una caldaia moderna   comprende   tre   diversi   parti:   un   focolaio  per  la gassificazione  del legno. una camera di combustione del gas guarnita con  materiali  ceramici  o  di  altro tipo, che consente di ottenere temperature  dell'ordine  di  1  000°C,  ed  una  zona di convezione. Quest'ultima  zona  in cui l'acqua assorbe il calore dei gas dovrebbe essere   sufficientemente   lunga   ed  efficiente  in  modo  che  la temperatura dei fumi sia ricondotta da 1 000°C a 250°C, o anche meno. Vi   sono   anche   altre  metodologie  tecniche  che  consentono  di riattrezzare  le  vecchie caldaie, in particolare con l'installazione di  vasche ad acqua di ricupero, guarniture ceramiche o bruciatori di zolle di carbone.
 
 69. Nell'ottimalizzare la velocita' di combustione, si riducono le emissioni   di   monossido   di   carbonio,  d'idrocarburi  totali  e d'idrocarburi  aromatici ciclici. D'altra parte i limiti fissati (dai regolamenti  di abilitazione, a seconda del tipo) per le emissioni di monossido  di carbonio e d'idrocarburi totali influiscono anche sulle emissioni  di  HAP.  Quando le emissioni di CO e d'idrocarburi totali sono deboli, quelle di HAP lo sono pure. Poiche' la misurazione degli HAP  e ben piu' costosa di quella del monossido di carbonio conviene, dal  punto di vista economico, stabilire dei limiti alle emissioni di questo gas, nonche' a quelle degli idrocarburi totali. Un progetto di norma  per  le caldaie a carbone o a legna con potenza massima di 300 kW e' all'esame del Comitato europeo di normalizzazione (CEN) (vedere Tabella 7).
 ---->   Vedera tabella a pag. 112 della G.U.  <----
 70. E' possibile ridurre le emissioni delle stufe di riscaldamento domestico funzionanti a legna con le seguenti misure:
 a)  nel  caso  di apparecchi gia' in funzione, mediante programmi d'informazione  e  di  sensibilizzazione  relativi alla necessita' di utilizzare  correttamente  la  stufa,  di  bruciarvi  solo  legno non trattato,  adeguatamente  preparato  e  seccato in modo da ridurre il tenore d'acqua;
 b) nel caso di apparecchi nuovi, mediante l'applicazione di norme relative  ai  prodotti  come  il progetto di norma CEN (e le norme su prodotti equivalenti in vigore in Canada e negli Stati Uniti).
 
 71.  Esistono  misure  di  carattere  piu' generali per ridurre le emissioni  di  HAP,  vale  a  dire  lo  sviluppo di impianti centrali destinati   alle   famiglie  e  le  misure  che  consentono  risparmi energetici, come un migliore isolamento termico.
 
 72. Nella tabella 8 sono ricapitolate le informazioni sulle misure possibili.
 ---->   Vedera tabella a pag. 113 della G.U.  <----
 E. Impianti di preservazione del legno.
 
 73.  Il  legno preservato con prodotti a base di catrame di carbon fossile  contenente HAP puo' essere una fonte importante di emissioni di  HAP  nell'atmosfera.  Le  emissioni  possono  prodursi durante lo stesso  processo  d'  impregnazione  nonche' durate lo stoccaggio, la manipolazione e l'uso del legno impregnato all'aria aperta.
 
 74.  I prodotti a base di catrame di carbon fossile contenenti gli HAP  maggiormente  utilizzati  sono  il  carbonile ed il creosoto: Si tratta  in  entrambi i casi di distillati a base di catrame di carbon fossile  contenenti  HAP,  che  vengono  utilizzati per proteggere il legname dalle aggressioni biologiche.
 
 75.  E'  possibile  ridurre  le  emissioni  di  HAP provenienti da impianti  di  preservazione  e  da  impianti di stoccaggio del legno, utilizzando   svariati   metodi  che  possono  essere  sia  applicati separatamente, sia combinati, ad esempio:
 a)   Buone   condizioni   di  stoccaggio  al  fine  di  prevenire l'inquinamento   del   suolo   e   delle   acque  di  superficie  per trascinamento  di  HAP  o  di  acque piovane contaminate (vale a dire sistemazione  dei  siti di stoccaggio impermeabili all'acqua piovana, locali  coperti, riutilizzazione delle acque contaminate nel processo d'impregnazione, norme di qualita' della produzione).
 b)  Misure  volte a ridurre le emissioni atmosferiche provenienti da   impianti  d'impregnazione  (Si  fara'  scendere  ad  esempio  la temperatura  del  legno  caldo  da  90°  a 30°C come minimo, prima di trasportarlo verso i siti di stoccaggio. Tuttavia sarebbe auspicabile in quanto migliore tecnologia disponibile, un altro metodo a vapore e sotto vuoto per impregnare il legno di creosoto;
 c)  Ricerca  del carico ottimale in prodotto di preservazione del legno che conferisce una sufficiente protezione al materiale trattato in  loco  e  che  puo' essere considerato come la migliore tecnologia disponibile, in quanto minimizza il bisogno di sostituzione riducendo cosi' le emissioni degli impianti di preservazione del legno;
 d)   Utilizzazione   di   prodotti  di  preservazione  del  legno contenenti meno HAP, che sono dei POP:
 -  Ricorrendo,  se  del caso, al creosoto modificato, che e' una frazione  di distillazione il cui punto di ebollizione e' situato fra 270  e  355°C  e che riduce sia le emissioni degli HAP piu' volatili, sia quelle degli HAP piu' pesanti e piu' tossici;
 -  Sconsigliando  l'uso  di  carbonile,  il che consentirebbe di ridurre le emissioni di HAP;
 e)   Valutazione  e  quindi  utilizzazione,  a  seconda  di  come convenga,  di mezzi di sostituzione del tipo indicato nella tabella 9 e  che  riducono  al minimo la dipendenza nei confronti di prodotti a base di HAP.
 
 76.  Il  fatto di bruciare legno impregnato da' luogo ad emissioni di HAP e di altre sostanze nocive e se e' necessario, dovrebbe essere effettuato   in   impianti  muniti  di  tecnologie  anti-inquinamento adeguate.
 
 Tabella   9.   Mezzi   di   sostituzione   delle   metodologie  di preservazione del legno che si avvalgono di prodotti a base di HAP. =====================================================================
 Misure              |          Inconvenienti ===================================================================== Utilizzazione di materiali        | di costruzione di sostituzione:   |
 - Legno duro prodotto in         | condizioni ecologicamente         | fattibili; rinforzi ed argini,    | recinti, barriere;                |
 - Materie plastiche              | (in orticoltura);                 |Altri problemi ecologici       da
 - Calcestruzzo (traverse di      |studiare: binari);                          | - Disponibilita' del legno
 - Sostituzioni delle costruzioni |prodotto in condizioni artificiali                       |soddisfacenti;
 - Mediante strutture naturali    | - Emissioni dovute alla (rinforzi di argini, recinti,     |produzione ed alla eliminazione di ecc.)                             |materie plastiche come i PVC.
 - Utilizzazione di legno         | non trattato. Sono allo studio    | svariate altre tecniche        di | preservazione del legno che  non  | comportano impregnazione   con    | prodotti a base di HAP.           |
 
 Annesso VI
 TERMINI PER L'APPLICAZIONE DEI VALORI LIMITE
 E DELLE MIGLIORI TECNOLOGIE DISPONIBILI PER LE NUOVE FONTI
 FISSE
 E LE FONTI FISSE ESISTENTI
 I  termini  per  l'applicazione dei valori limite e delle migliori tecnologie disponibili sono i seguenti:
 
 a)  per le nuove fonti fisse: due anni dopo la data di entrata in vigore del presente Protocollo;
 b)  per  le  fonti  fisse  esistenti:  otto  anni dopo la data di entrata  in  vigore  del  presente  Protocollo.  Se  del caso, questo termine   potra'   essere   prorogato  per  particolari  fonti  fisse esistenti,  in  conformita'  al  termine  di ammortamento previsto al riguardo dalla legislazione nazionale.
 
 ANNESSO VII MISURE  RACCOMANDATE  PER RIDURRE LE EMISSIONI DI INQUINANTI ORGANICI
 PERSISTENTI PROVENIENTI DA FONTI MOBILI
 
 1.  Le  definizioni  pertinenti  sono  fornite  all'annesso  III  del presente  Protocollo.  I. LIVELLI DI EMISSIONE APPLICABILI AI VEICOLI
 NUOVI ED AI PARAMETRI DEL CARBURANTE
 
 A. Livelli d'emissione applicabili ai veicoli nuovi
 
 2. Automobili particolari a motore diesel.
 
 Valori limite =====================================================================
 |                |    Massa di     |
 |    Peso di     |   idrocarburi   |    Massa di
 Anno      |  riferimento   |    e di N02     |   particelle =====================================================================
 1.1.2000    |     Tutti      |    0,56 g/km    |    0,05 g/km ---------------------------------------------------------------------
 1.1.2005    |     Tutti      |    0,3 g/km     |   0,025 g/km ---------------------------------------------------------------------
 (a titolo    |                |                 |
 indicativo)   |                |                 |
 
 2. Veicoli pesanti
 Valori limite =====================================================================
 |      |     Massa degli      | Anno/Ciclo di prova|      | idrocarburi e di N02 |Massa di particelle ===================================================================== 1.1.2000/ciclo CES |      |      0,66 g/kWh      |     0,1 g/kWh --------------------------------------------------------------------- 1.1.2000/ciclo CET |      |      0,85 g/kWh      |     0,16 gfWh
 
 3. Veicoli fuoristrada
 Fase 1 (riferimento: Regolamento n. 96 della CEE) * =====================================================================
 |Massa degli idrocarburi e | Potenza netta (P) (kW)|          di NO2          |Massa di particelle =====================================================================
 P=>130        |         1,3 g/kW         |    0,54 g/kWh ---------------------------------------------------------------------
 75=>P<30       |         1,3 g/kW         |     0,70 g/Wh ---------------------------------------------------------------------
 37=>P<75       |        1,3 g/kWh         |     0,85 g/kW
 * "Prescrizioni  uniformi  relative all'omologazione dei motori ad accensione   per   compressione  destinati  ai  trattori  agricoli  e forestieri per quanto riguarda le emissioni di inquinanti provenienti dal motore ". fl Regolamento e' entrato in vigore il 15 dicembre 1995 ed il suo emendamento il 5 marzo 1997.
 
 Fase 2 =====================================================================
 Potenza netta (P)(kW) |Massa degli idrocarburi |Massa di particelle =====================================================================
 0=>P<18        |       1,5 g/kWh        |     0,8 g/kWh
 18=>P<37        |       1,3 g/kWh        |     0,4 g/kWh
 37=>P<130       |       l,0 g/kWh        |     0,3 g/kw
 130=>P<560       |       1,0 g/kWh        |     0,2 g/kW
 B. Parametri del carburante
 5. Carburante diesel
 Limiti =====================================================================
 |      |Valore minimo |Valore massimo|  Metodo di
 Parametro    |Unita'| (2000/2005)* | (2000/2005)* |    prova ===================================================================== Indice di cetano |      |    51/N.S    |      -       |   ISO 5165 --------------------------------------------------------------------- Densita' a 15 °C |Kg/m3 |      -       |              |   ISO 3675 --------------------------------------------------------------------- Evaporazione(95%)|  °C  |      -       |   845/N.S    |   150 3405 ---------------------------------------------------------------------
 HAP       |massa |   360/N.S    |   PrIP391    | ---------------------------------------------------------------------
 Zolfo      | ppm  |      -       |     11/      |  ISO 14956 ---------------------------------------------------------------------
 |      |              |     N.S      | ---------------------------------------------------------------------
 |      |              |   350/50**   |
 N.S.:	Non specificato
 * Al 1° gennaio dell'anno
 ** Valore indicativo
 
 II.  LIMITAZIONE  DELL'USO  DI  FISSATORI  ED ADDITIVI ALOGENI NEI CARBURANTI E LUBRIFICANTI
 
 6.   In   alcuni   paesi,  si  utilizza  l'1,2-dibromo  metano  in combinazione  con l'1,2-dicloro metano come fissatore nella benzina a piombo. Inoltre si formano dei PCDD/PCDF al momento della combustione nel motore. L'installazione di convertitori catalitici tri funzionali sui  veicoli  esige  l'uso  di carburante senza piombo. L'aggiunta di fissatori  o  di  altri  composti alogeni nella benzina e negli altri carburanti  come  pure  nei  lubrificanti dovrebbe essere evitata per quanto possibile.
 
 7.  La tabella 1 ricapitola le possibili misure di riduzione delle emissioni   di   PCDD/PCDF   nei   gas  di  scappamento  dei  veicoli automobilisti stradali.
 
 Tabella  1.  Possibili  misure  di  riduzione  delle  emissioni di PCDD/PCDF nei gas
 di scappamento dei veicoli automobilisti stradali. =====================================================================
 Misure              |    Inconvenienti/osservazioni =====================================================================
 |I fissatori alogenati
 |scompariranno con la progressiva Escludere l'uso nei combustibili  |riduzione del mercato della di composti alogenati quali:      |benzina a piombo, i motori a
 - L'l,2-dicloro metano           |benzina essendo in misura
 - L'1,2-dicloro metano ed i      |crescente attrezzati con composti bromati corrispondenti   |convertitori catalitici in quanto fissatori nei           |trifunzionali. carburanti a piombo per i motori  | a benzina.                        | (I composti bromati possono       | comportare la formazione di       | diossine o di furanni bromati)    | Eliminare gli additivi alogenati  | nei carburanti e nei lubrificanti |
 
 III.  MISURE  DI  RIDUZIONE  DELLE EMISSIONI DI POP PROVENIENTI DA FONTI MOBILI
 
 A. Emissioni di POP da veicoli automobilistici.
 
 8.  Si  tratta principalmente di HAP fissati su particelle, emessi dai  veicoli  diesel.  Anche i veicoli a benzina scaricano HAP, ma in misura minore.
 
 9.  I  lubrificanti  ed  i  carburanti  possono contenere composti alogenati  sotto  forma  di  additivi  o  per  via  del  processo  di produzione.  Questi  composti possono essere trasformati in PVDD/PCDF al  momento  della combustione, che fuoriescono successivamente con i gas di scappamento.
 B. Ispezione e manutenzione
 
 10.  Nel  caso  di fonti mobili a motore diesel, l'efficacia delle misure  di lotta contro le emissioni di HAP puo' essere garantita per mezzo   di  programmi  di  controllo  periodico  delle  emissioni  di particelle o dei misurazione dell'opacita' all'accelerazione al punto morto, o con metodi equivalenti.
 
 11. Nel caso di fonti mobili a motore a benzina, l'efficacia delle misure  di  lotta  contro le emissioni di HAP (oltre agli scarichi di altri  componenti  nei  gas di scappamento) puo' essere garantita per mezzo   di   programmi   di   controllo   periodico  del  sistema  di alimentazione e del funzionamento del convertitore catalitico.
 C.  Metodi  di  lotta  contro  le  emissioni  di  HAP  dei veicoli automobilistici a motore diesel o a motore a benzina.
 1. Aspetti generali
 
 12.  E'  importante  accertarsi  che i veicoli siano progettati in modo  da  essere  conformi  alle  norme  d'emissione  mentre  sono in circolazione;  cio'  si ottiene con i seguenti mezzi: controllo della conformita'  della  produzione,  della durevolezza delle attrezzatura per  tutta  la  durata  di  vita  del  veicolo,  garanzia relativa ai dispositivi   anti-emissioni  e  ritiro  dei  veicoli  difettosi.  Il mantenimento   dell'efficacia   dei  dispositivi  anti-emissioni  dei veicoli  in  circolazione  puo'  essere ottenuto mediante un efficace programma d'ispezione e di manutenzione.
 2. Misure tecniche di lotta contro le emissioni
 
 13.  Sono  importanti  le  seguenti  misure  di  lotta  contro  le emissioni di HAP:
 a)  Specificazioni  della  qualita' dei carburanti e modifica dei motori  in  modo  da  impedire  la  formazione  di  emissioni (misure primarie);
 b)  Assemblaggio  dei  dispositivi  di  trattamento  dei  gas  di scappamento,  ad  esempio  catalizzatori  ad  ossidazione  semplice o filtri a particelle (misura secondaria).
 a) Motori diesel
 
 14.   Puo'  essere  doppiamente  vantaggiosa  una  modifica  della composizione  del carburante diesel: un minore tenore di zolfo riduce le  emissioni di particelle ed accresce l'efficacia dei catalizzatori ad   ossidazione   semplice,  e  la  riduzione  dei  composti  di-  e triaromatici comporta una riduzione della formazione e dell'emissione di HAP.
 
 15.  Per  ridurre  le  emissioni, una misura primaria consiste nel modificare  il  motore  in  modo  da  ottenere  una  combustione piu' completa.  Attualmente  si  applicano svariati sistemi. Di solito, la composizione   dei   gas   di   scappamento  varia  a  seconda  della progettazione   della   camera   di  combustione  e  della  pressione d'iniezione. Nella maggior parte dei motori diesel, la regolazione si fa attualmente con mezzi meccanici ma i nuovi motori sono sempre piu' attrezzati  con sistemi di regolazione elettronica informatizzata che offrono le migliori possibilita' di controbattere le emissioni. L'uso combinato della turbocompressione e del raffreddamento intermedio dei gas  di  scappamento  consente  ugualmente di ridurre le emissioni di NO2,  di risparmiare carburante e di aumentare la potenza del motore. Per  le  grosse  come  per  le  piccole  cilindrate, la messa a punto secondo  la  frequenza del collettore d'ammissione offre interessanti possibilita'.
 
 16. Le misure che si applicano al lubrificante sono importanti per ridurre le emissioni di materie particolari (MP), nella misura in cui queste  ultime provengono dagli oli motore in misura che va dal 10 al 50%.  Si  puo'  ridurre  il  consumo di olio mediante un intervento a livello delle norme di costruzione dei motori ed un miglioramento dei giunti.
 
 17.  Le  misure secondarie di lotta contro le emissioni consistono nell'aggiungere  dispositivi  di  trattamento dei gas di scappamento. L'uso  di  un  catalizzatore  ad ossidazione semplice, abbinato ad un filtro  a  particelle, ha dato buoni risultati contro le emissioni di HAP  in  motori diesel, inoltre e' attualmente in fase di collaudo un congegno  per  le  particelle  ad  ossidazione. Posto nel circuito di scappamento,   questo   dispositivo   trattiene  le  particelle;  una rigenerazione  mediante  combustione  dei MP raccolti e' possibile in una certa misura, con un sistema di riscaldamento elettrico. Tuttavia per  una rigenerazione efficace dei congegni passivi in condizioni di funzionamento  normale  occorre  sia  utilizzare  un  bruciatore, sia ricorrere ad additivi.
 b) Motori a benzina
 
 18.  La  riduzione  delle  emissioni  di  HAP nei motori a benzina avviene   essenzialmente   per   mezzo  del  convertitore  catalitico trifunzionale che riduce in generale le emissioni di idrocarburi.
 
 19.Un  miglioramento  delle caratteristiche di avviamento a freddo consente di ridurre le emissioni di sostanze organiche in generale, e degli  HAP  in  modo  particolare  (esempio  di misure: catalizzatori dell'avviamento,  riscaldamento  dei  catalizzatori  e  miglioramento della vaporizzazione e della polverizzazione del carburante).
 
 20. La tabella 2 ricapitola le possibili misure di riduzione delle emissioni   di   PCDD/PCDF   nei   gas  di  scappamento  dei  veicoli automobilisti stradali.
 ---->   Vedera tabella a pag.120 della G.U.  <----
 
 Annesso VIII
 CATEGORIE DI GRANDI FONTI FISSE
 1. Introduzione
 
 1. La presente lista non comprende gli impianti o parti d'impianti utilizzati  per  attivita'  di  ricerca-sviluppo o per il collaudo di nuovi   prodotti.   Una   descrizione  piu'  particolareggiata  delle categorie e' fornita all'Annesso V.
 LISTA DELLE CATEGORIE ===================================================================== Categoria|                Descrizione della categoria =====================================================================
 |Incenerimento ivi compreso il co-incenerimento, dei rifiuti
 |urbani, pericolosi o d'ospedale o dei fanghi di
 1.    |depurazione. ---------------------------------------------------------------------
 2.    |Officine di agglomeramento ---------------------------------------------------------------------
 3.    |Produzione di rame di prima e seconda fusione ---------------------------------------------------------------------
 4.    |Produzione d'acciaio ---------------------------------------------------------------------
 |Fonderie utilizzate nell'industria dell'alluminio di
 5.    |seconda fusione. ---------------------------------------------------------------------
 |Combustione di combustibili fossili nei generatori di
 |centrali elettriche e di riscaldamento e nelle caldaie
 6.    |industriali di potenza termica superiore a 50 MWth ---------------------------------------------------------------------
 7.    |Combustione nei fornelli domestici ---------------------------------------------------------------------
 |Impianti di riscaldamento a legna di potenza termica
 8.    |inferiore a 50 MWth ---------------------------------------------------------------------
 9.    |Produzione di coke. ---------------------------------------------------------------------
 10.   |Produzione di anodi. ---------------------------------------------------------------------
 11.   |Produzione di alluminio secondo il procedimento Soederberg. ---------------------------------------------------------------------
 |Impianti di preservazione del legno, salvo per le Parti in
 |cui la suddetta categoria di fonti non contribuisce in modo
 |sostanziale al volume totale delle emissioni di IIAP (come
 12.   |definiti all'annesso III).
 
 DECISIONE 1998/2 DELL'ORGANO ESECUTIVO RELATIVO ALLE
 INFORMAZIONI DA COMUNICARE ED ALLA PROCEDURA DA SEGUIRE PER
 AGGIUNGERE MATERIE NEGLI ANNESSI I, II, O III DEL PROTOCOLLO
 RELATIVO AGLI INQUINANTI ORGANICI PERSISTENTI
 L'Organo esecutivo,
 
 Determinato  ad  agire  il  piu'  presto  possibile  per elaborare criteri   e   procedure  che  consentano  di  aggiungere  materie  al Protocollo in fase di preparazione, relativo agli inquinanti organici persistenti,
 
 Adotta,  in  considerazione  del  paragrafo  6 dell'articolo 14 di detto Protocollo, le seguenti disposizioni relative alle informazioni da  comunicare  ed  alla  procedura da seguire per aggiungere materie negli  annessi  I,  II  o III del protocollo relativo agli inquinanti organici persistenti
 
 INFORMAZIONI  DA  COMUNICARE  E  PROCEDURA  DA SEGUIRE PER AGGIUNGERE MATERIE  NEGLI  ANNESSI  I,  II,  O  III DEL PROTOCOLLO RELATIVO AGLI
 INQUINANTI ORGANICI PERSISTENTI
 
 1.  Ogni  Parte  che  sottopone  una  proposta volta a modificare gli annessi  I, II o III in applicazione del paragrafo 6 dell'articolo 14 comunica  all'Organo  esecutivo  un  profilo di rischio relativo alla materia  in  questione  nonche' informazioni sulle caratteristiche di seguito  elencate,  secondo  le  indicazioni  ed  i  valori  numerici
 indicativi che dimostrano:
 a)  Il  rischio  di trasporto atmosferico a lunga distanza: elementi comprovanti  che  la materia ha una pressione di vapore inferiore a 1 000  Pa  ed  una semi-vita atmosferica superiore a due giorni, oppure dati  di monitoraggio attestanti la presenza della materia in regioni
 distanti;
 b)  La  tossicita':  rischio  di  effetti  nocivi per la salute o l'ambiente;
 c)  La  persistenza:  elementi che provano che la semi-vita della materia  in  acqua  e' superiore a due mesi, che la sua semi-vita nel suolo  e'  superiore a sei mesi, o che la sua semi-vita nei sedimenti e'  superiore  a  sei  mesi  oppure,  a  difetto,  che  la materia e' sufficientemente  persistente da essere oggetto dell'applicazione del protocollo;
 d) La bio-accumulazione:
 i) elementi che provano che il fattore di bioconcentrazione o il fattore  di bioaccumulazione della materia e' superiore a 5 000 o che il log Koe e' superiore a 5;
 ii)  A  difetto,  se  il potenziale bio-accumulativo e' di molto inferiore  al  valore  indicato  al  capoverso  i)  precedente, altri fattori  come  la  forte  tossicita'  della  materia tale da renderla oggetto dell'applicazione del protocollo.
 
 La  proposta e' inoltre accompagnata da un rapporto sommario e dai dati disponibili sui seguenti punti:
 i)   La   produzione/l'utilizzazione/le   emissioni,  i  livelli misurati  nell'ambiente in zone distanti dalle fonti, i processi ed i tassi  di degradamento biotico e abiotico, i prodotti di degradamento e la biodisponibilita';
 ii)   I   fattori   socio-  economici  concernenti  i  mezzi  di sostituzione  e/o  le metodologie tecniche disponibili per ridurre le emissioni  della  materia  che  e'  oggetto  della  proposta, in modo particolare:
 - usi diversi da quelli attuali e loro efficacia;
 - qualsiasi  effetto  nocivo  noto  sull'ambiente  o la salute, connesso ai mezzi di sostituzione previsti;
 - i  diversi procedimenti, tecnologie anti-inquinamento, metodi d'esercizio ed altre tecniche per la prevenzione dell'inquinamento di cui  e' possibile avvalersi per ridurre le emissioni della materia, e nonche' dati sulla loro efficacia ed applicabilita';
 - i  costi  ed  i  vantaggi  non  monetari nonche' i costi ed i vantaggi  computabili  connessi all'uso di tali mezzi di sostituzione e/o tecnologie.
 
 2.   Nel  ricevere  una  comunicazione  del  tenore  stabilito  al paragrafo  1  precedente  e  se  il  profilo  di  rischio e' ritenuto accettabile   le   Parti,  nel  corso  di  una  riunione  dell'Organo esecutivo,  adottano per consenso le necessarie misure affinche' tale proposta  sia  oggetto  di  una o piu' verifiche tecniche qualora, in considerazione  del  contenuto  della  comunicazione  e di ogni altra informazione   pertinente   presentata   all'Organo  esecutivo,  esse giudichino  necessario  un  esame  piu'  approfondito  della materia. Questa verifica o verifiche tecniche devono essere fatte per iscritto e sono volte a valutare in modo particolare:
 a)   i  dati  di  monitoraggio  o  le  informazioni  scientifiche equivalenti  evidenzianti un trasporto atmosferico transfrontaliero a lunga distanza;
 b) se esistono dati sufficienti che fanno ritenere che la materia rischia  di avere rilevanti effetti nocivi per la salute o l'ambiente per via del suo trasporto atmosferico attraverso le frontiere a lunga distanza;
 c)   la   lista   delle   fonti  di  emissioni  di  tale  materia nell'atmosfera,  ivi  compresa l'utilizzazione dei prodotti, le stime del  volume  totale  di  emissioni  provenienti  da  tali fonti, e le metodologie utilizzate; e
 d)  se esistono misure atte a consentire di ridurre il rischio di effetti  nocivi  sulla salute e/o l'ambiente conseguenti al trasporto atmosferico  transfrontaliero a lunga distanza della materia, se tali misure  sono  tecnicamente  applicabili,  e quali sono i loro effetti connessi ed il loro costo;
 
 3.  L'espressione "profilo di rischio" menzionata ai paragrafi 1 e 2  di  cui  sopra,  indica  uno  studio esauriente delle informazioni scientifiche  relative alla determinazione dei rischi generali per la salute e l'ambiente, legati agli usi ed agli scarichi di una materia. Questo  studio  non deve necessariamente trattare in modo esplicito i rischi  legati  all'inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza, bensi' fornire dati appropriati ai fini della valutazione.
 
 4.  In  base  agli  elementi  specificati  nel paragrafo 1 ed alla verifica o alle verifiche tecniche che hanno potuto essere effettuate in conformita' al paragrafo 2 di cui sopra, le Parti, ad una riunione dell'Organo  esecutivo, completano la loro valutazione della proposta in    considerazione    dell'obiettivo   del   protocollo   enunciato all'articolo 2.
 |  |  |  |  |