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| Gazzetta n. 73 del 28 marzo 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |  | DECRETO 23 marzo 2006 |  | Riapertura  delle  operazioni  di  sottoscrizione  dei certificati di credito  del Tesoro «zero coupon», con decorrenza 30 settembre 2005 e scadenza 28 settembre 2007, undicesima e dodicesima tranche. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
 
 Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n.  398,  recante  il  testo  unico  delle disposizioni legislative e regolamentari  in  materia  di  debito  pubblico,  e, in particolare, l'art.  3,  come  modificato  dall'art.  1,  comma  380  della  legge 23 dicembre 2005, n. 266 ove si prevede che il Ministro dell'economia e  delle finanze e' autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti  cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di  prodotti  e strumenti finanziari a breve, medio, e lungo termine, indicandone  l'ammontare  nominale,  il tasso d'interesse o i criteri per    la   sua   determinazione,   la   durata,   l'importo   minimo sottoscrivibile,   il   sistema   di   collocamento   ed  ogni  altra caratteristica e modalita';
 Visto  il decreto ministeriale n. 899 del 4 gennaio 2006 emanato in attuazione  dell'art.  3  del  citato  decreto  del  Presidente della Repubblica  n.  398  del  2003,  ove  si definiscono gli obiettivi, i limiti e le modalita' cui il Dipartimento del Tesoro dovra' attenersi nell'effettuare   le   operazioni  finanziarie  di  cui  allo  stesso articolo,  prevedendo  che  le operazioni stesse vengano disposte dal direttore  generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione II del Dipartimento del Tesoro;
 Vista la determinazione n. 1259 del 5 gennaio 2006, con la quale il direttore   generale  del  Tesoro  ha  delegato  il  direttore  della Direzione  seconda  del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;
 Visti,  altresi',  gli  articoli 4  e  11  del ripetuto decreto del Presidente   della   Repubblica  n.  398  del  2003,  riguardanti  la dematerializzazione dei titoli di Stato;
 Visto  il  decreto  ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2000, con cui e' stato adottato  il  regolamento  concernente  la  disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;
 Visto   il   decreto  23 agosto  2000,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale  n.  204  del  1° settembre 2000, con cui e' stato affidato alla  Monte  Titoli  S.p.A.  il  servizio  di gestione accentrata dei titoli di Stato;
 Visto   il   decreto  ministeriale  n.  43044  del  5 maggio  2004, pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 111 del  13 maggio  2004,  recante  disposizioni  in  caso di ritardo nel regolamento  delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;
 Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 267, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2006, ed in particolare  il  terzo  comma dell'art. 2, con cui si e' stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;
 Considerato  che  l'importo  delle  emissioni  disposte  a tutto il 23 marzo  2006  ammonta,  al  netto  dei  rimborsi gia' effettuati, a 28.572 milioni di euro;
 Visti   i   propri  decreti  in  data  22  settembre,  21  ottobre, 22 dicembre  2005, 23 gennaio e 20 febbraio 2006 con i quali e' stata disposta  l'emissione  delle  prime dieci tranches dei certificati di credito  del  Tesoro  «zero coupon» della durata di ventiquattro mesi («CTZ24»)  con  decorrenza  30 settembre 2005 e scadenza 28 settembre 2007;
 Ritenuto  opportuno,  in  relazione  alle  condizioni  di  mercato, disporre  l'emissione di una nona tranche dei suddetti certificati di credito del Tesoro «zero coupon»;
 Visto  il  decreto  legislativo  21 novembre  1997, n. 461, recante riordino  della  disciplina  dei  redditi  di  capitale e dei redditi diversi, ed in particolare l'art. 13, concernente disposizioni per la tassazione delle obbligazioni senza cedole;
 
 Decreta:
 
 Art. 1.
 Ai  sensi  e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della  Repubblica  30 dicembre  2003,  n.  398,  nonche'  del decreto ministeriale  del  4 gennaio 2006, entrambi citati nelle premesse, e' disposta  l'emissione  di  una  undicesima  tranche  di «CTZ-24», con decorrenza  30 settembre  2005  e  scadenza  28 settembre  2007, fino all'importo  massimo  di 2.500 milioni di euro, di cui al decreto del 22 settembre   2005,   altresi'   citato   nelle   premesse,  recante l'emissione delle prime due tranches dei certificati stessi.
 Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme  tutte  le  altre  condizioni,  caratteristiche  e modalita' di emissione stabilite dal citato decreto del 22 settembre 2005.
 |  |  |  | Art. 2. Le  offerte  di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire, con l'osservanza delle  modalita' indicate negli articoli 7 e 8 del citato decreto del 22 settembre 2005, entro le ore 11 del giorno 28 marzo 2006.
 Le  offerte  non  pervenute  entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.
 Successivamente  alla  scadenza  del termine di presentazione delle offerte,  verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalita' di cui  agli  articoli 9,  10 e 11 del medesimo decreto del 22 settembre 2005.
 Di tali operazioni verra' redatto apposito verbale.
 |  |  |  | Art. 3. Non  appena  ultimate  le  operazioni  di  assegnazione  di  cui al precedente  articolo,  avra'  inizio il collocamento della dodicesima tranche  dei  certificati,  per  un  importo massimo del 10 per cento dell'ammontare  nominale  indicato  all'art.  1 del presente decreto; tale   tranche   supplementare   sara'   riservata   agli   operatori «specialisti  in  titoli  di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del  regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 159  del  9 luglio  1999,  che  abbiano  partecipato  all'asta  della undicesima  tranche  con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non  inferiore  al  «prezzo  di esclusione». La tranche supplementare verra' assegnata con le modalita' indicate negli articoli 12 e 13 del citato decreto del 22 settembre 2005, in quanto applicabili, e verra' collocata  al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.
 Gli    «specialisti»    potranno    partecipare   al   collocamento supplementare  inoltrando  le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 29 marzo 2006.
 Le  offerte  non  pervenute  entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.
 L'importo   spettante  di  diritto  a  ciascuno  «specialista»  nel collocamento  supplementare  pari  al  rapporto  fra  il  valore  dei certificati  di  cui lo specialista e' risultato aggiudicatario nelle ultime  tre aste «ordinarie» dei «CTZ-24», ivi compresa quella di cui all'art.  1  del  presente  decreto,  ed  il  totale complessivamente assegnato,  nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.
 Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verra' redatto apposito verbale.
 |  |  |  | Art. 4. Il   regolamento   dei  certificati  sottoscritti  in  asta  e  nel collocamento   supplementare   sara'   effettuato   dagli   operatori assegnatari  il  31 marzo  2006,  al  prezzo di aggiudicazione. A tal fine,  la  Banca d'Italia provvedera' ad inserire le relative partite nel  servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.
 Il  versamento  all'entrata  del  bilancio statale del netto ricavo dell'emissione,  sara'  effettuato  dalla  Banca d'Italia il medesimo giorno 31 marzo 2006.
 A  fronte  ditale  versamento,  la  Sezione di Roma della Tesoreria provinciale  dello  Stato rilascera' apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unita' previsionale di base 6.4.1), art. 8.
 In  caso  di  ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto,   troveranno   applicazione   le  disposizioni  del  decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.
 |  |  |  | Art. 5. L'onere per il rimborso dei certificati di cui al presente decreto, relativo all'anno finanziario 2007, fara' carico ad appositi capitoli dello  stato  di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle  finanze  per  l'anno  stesso e corrispondenti al capitolo 9537 (unita'  previsionale  di  base  3.3.9.1) per l'importo pari al netto ricavo   delle   singole   tranches   ed  al  capitolo  2216  (unita' previsionale  di base 3.1.7.3) per l'importo pari alla differenza fra il  netto  ricavo  e  il valore nominale delle tranches stesse, dello stato di previsione per l'anno in corso.
 L'ammontare  della provvigione di collocamento prevista dall'art. 6 del  citato  decreto  del  22 settembre 2005, sara' scritturato dalle Sezioni  di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e fara' carico al capitolo  2247  (unita'  previsionale di base 3.1.7.5) dello stato di previsione  della  spesa  del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2006.
 Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 23 marzo 2006
 p. Il direttore generale: Cannata
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