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| Gazzetta n. 73 del 28 marzo 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI |  | DECRETO 20 febbraio 2006 |  | Limitazioni  all'afflusso  e alla circolazione dei veicoli sull'isola di Procida. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 
 Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato   10 settembre   1993,  n.  360,  concernente  limitazioni all'afflusso  ed  alla circolazione stradale nelle piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno o di cura;
 Vista  la circolare n. 5222 dell'8 settembre 1999 con la quale sono state   dettate   le   istruzioni   relative   all'applicazione   del summenzionato art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
 Considerato  che ai sensi del predetto articolo compete al Ministro delle  infrastrutture e dei trasporti, sentite le regioni ed i comuni interessati,  la  facolta'  di  vietare  nei  mesi  di  piu'  intenso movimento   turistico,   l'afflusso  e  la  circolazione  di  veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile;
 Vista  la  delibera  della  giunta  municipale  di  Procida in data 9 dicembre  2005  n.  313  concernente  il  divieto  di afflusso e di circolazione  sull'isola  di Procida degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori   appartenenti   a   persone   non  facenti  parte  della popolazione stabilmente residente sull'Isola;
 Vista  la nota n. 2843 del 5 ottobre 2005 e la nota di sollecito n. 11  del 13 gennaio 2006 con le quali si chiedeva all'Azienda autonoma di  cura,  soggiorno  e  turismo  delle  isole di Ischia e di Procida l'emissione del parere di competenza;
 Vista  la  nota  della  Prefettura di Napoli prot. 4047 Gab.Urp del 1° febbraio   2006   con   la  quale  si  esprime  parere  favorevole all'emissione del decreto;
 Vista  la nota n. 2843 del 5 ottobre 2005 e la nota di sollecito n. 11 del 13 gennaio 2006 con le quali si chiedeva alla regione Campania l'emissione del parere di competenza;
 Ritenuto  opportuno  adottare i richiesti provvedimenti restrittivi della  circolazione  stradale  per  le ragioni espresse nei succitati atti;
 
 Decreta:
 
 Art. 1.
 
 Divieto
 
 Dal  1° aprile  2006 al 24 settembre 2006 sono vietati l'afflusso e la  circolazione sull'isola di Procida degli autoveicoli, motoveicoli e  ciclomotori,  appartenenti  a  persone  non  facenti  parte  della popolazione stabilmente residente sull'isola.
 |  |  |  | Art. 2. 
 Autorizzazione in deroga
 
 Nel  periodo  menzionato  all'art.  1  del  presente  decreto, sono concesse autorizzazioni in deroga al divieto per i seguenti veicoli:
 a) autoveicoli,  motoveicoli  e  ciclomotori  con  targa estera e autoveicoli,  motoveicoli e ciclomotori di proprieta' di soggetti non residenti  nella  regione  Campania,  sempre  che  siano  condotti da persone  non  residenti  in  alcun  comune della Campania che possono sbarcare   e   circolare  sull'isola  per  raggiungere  il  luogo  di destinazione.  Essi dovranno rimanere in sosta nei luoghi di arrivo o in  parcheggi  privati.  Per  il  libero transito sull'isola dovranno munirsi di specifico abbonamento alle aree di sosta in concessione ed esporre apposito contrassegno;
 b) autoveicoli,   motoveicoli   e   ciclomotori  appartenenti  ai proprietari  di abitazioni ubicate nel territorio dell'isola che, pur non  essendo  residenti,  risultino iscritti nei ruoli comunali della tassa   per   la  nettezza  urbana  e  possessori  di  posto  auto  o contrassegno di cui al punto «a»;
 c) autoambulanze,   veicoli   delle  forze  dell'ordine,  veicoli tecnici  delle  aziende  erogatrici  di  pubblici servizi nell'isola, carri  funebri  e  autoveicoli  appartenenti  al  servizio  ecologico dell'amministrazione provinciale di Napoli;
 d) autoveicoli   che   trasportano   invalidi,   purche'   muniti dell'apposito  contrassegno  previsto  dall'art.  381 del decreto del Presidente  della  Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, rilasciato da una competente autorita' italiana o estera;
 e) autoveicoli che trasportano artisti e materiale occorrente per manifestazioni    turistiche,    culturali    e    sportive,   previa autorizzazione rilasciata dall'amministrazione comunale;
 f) autovetture   trainanti  caravan  o  carrelli  tenda,  nonche' autocaravan,  che  in ogni caso dovranno rimanere ferme, per tutto il periodo  di  divieto  di  cui  all'art.  1,  nel  punto  in cui hanno effettuato il primo parcheggio dopo lo sbarco;
 g) veicoli destinati agli approvvigionamenti alimentari;
 h) veicoli  adibiti al trasporto di cose, limitatamente ai giorni feriali dal lunedi' al venerdi'.
 |  |  |  | Art. 3. Al  Prefetto di Napoli e' concessa la facolta', in caso di appurata e  reale  necessita'  ed  urgenza,  di concedere ulteriori deroghe al divieto di sbarco e di circolazione sull'isola di Procida.
 |  |  |  | Art. 4. 
 Sanzioni
 
 Chiunque  viola  i divieti di cui al presente decreto e' punito con la  sanzione  amministrativa del pagamento di una somma da euro 357 a euro  1.433  cosi'  come previsto dal comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo  30 aprile  1992, n. 285, con gli aggiornamenti di cui al decreto  del  Ministro della giustizia in data 22 dicembre 2004, come arrotondati  ai sensi dell'art. 195, comma 3-bis del sopra richiamato decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
 |  |  |  | Art. 5. 
 Vigilanza
 
 Il  prefetto  di  Napoli  e'  incaricato  della  esecuzione e della assidua e sistematica sorveglianza sul rispetto dei divieti stabiliti con il presente decreto, per tutto il periodo considerato.
 Roma, 20 febbraio 2006
 Il Ministro: Lunardi
 
 Registrato alla Corte dei conti il 7 marzo 2006
 
 Ufficio  di  controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 157
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