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| Gazzetta n. 73 del 28 marzo 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI |  | DECRETO 20 febbraio 2006 |  | Limitazioni  all'afflusso  e alla circolazione dei veicoli sull'isola di Capri. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 
 Visto  l'art.  8  del decreto legislativo 30 aprile 1992, 285, come modificato   con  decreto  legislativo  10 settembre  1993,  n.  360, concernente  limitazioni  all'afflusso  ed alla circolazione stradale nelle  piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno o di cura;
 Vista  la circolare n. 5222 dell'8 settembre 1999 con la quale sono state   dettate   le   istruzioni   relative   all'applicazione   del summenzionato art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
 Considerato  che  ai sensi del predetto articolo spetta al Ministro delle  infrastrutture  e dei trasporti, sentite le regioni e i comuni interessati,  la  facolta'  di  vietare  nei  mesi  di  piu'  intenso movimento turistico, l'afflusso e la circolazione nelle piccole isole di veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile;
 Vista  la  delibera  della  giunta  del  comune  di  Capri  in data 15 novembre  2005  n.  331  concernente  il  divieto di afflusso e di circolazione  sull'isola  di  Capri, degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori,   appartenenti   a   persone  non  facenti  parte  della popolazione  stabilmente residente nei comuni di Capri e di Anacapri, compresi i veicoli appartenenti a proprietari di seconda casa;
 Vista  la  delibera  della  giunta  comunale  di  Anacapri  in data 17 novembre  2005,  n.  158  concernente  il divieto di afflusso e di circolazione  sull'isola  di  Capri, degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori,   appartenenti   a   persone  non  facenti  parte  della popolazione stabilmente residente nei comuni di Capri e Anacapri;
 Vista  la  determinazione  del  coordinatore - Dirigente di settore F.F.  dell'Azienda  autonoma di cura, soggiorno e turismo di Capri in data  18 ottobre 2005, n. 110/D, concernente il divieto di afflusso e di circolazione sull'isola di Capri, degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori,   appartenenti   a   persone  non  facenti  parte  della popolazione  stabilmente  residente  nei  comuni di Capri e Anacapri, esclusi  i  veicoli  appartenenti  ai  proprietari  di  seconda  casa limitatamente al comune di Anacapri;
 Vista  la  nota  della  Prefettura di Napoli prot. 4047 Gab.Urp del 1° febbraio   2006   con   la  quale  si  esprime  parere  favorevole all'emissione del decreto in questione;
 Vista la nota 2843 del 5 ottobre 2005 e la nota di sollecito n. 253 del  14 febbraio  2006 con le quali si chiedeva alla regione Campania l'emissione del parere di competenza;
 Considerato   che   il  Tribunale  amministrativo  regionale  della Campania,  con  ordinanza,  registro  generale  3795/99  e 37967/99 - accoglieva  il ricorso del comune di Anacapri, riconoscendo valide le motivazioni per la deroga al divieto «in riferimento ai soggetti che, sebbene   non   residenti,  sono  proprietari  di  seconde  case  nel territorio   comunale  in  quanto  facenti  parte  della  popolazione stabile»;
 Ritenuto  opportuno  adottare i richiesti provvedimenti restrittivi della  circolazione  stradale  per  le ragioni espresse nei succitati atti;
 
 Decreta:
 
 Art. 1.
 
 Divieto
 
 Dal  1° aprile  2006  al  29 ottobre 2006 e dal 20 dicembre 2006 al 7 gennaio  2007, sono vietati l'afflusso e la circolazione sull'isola di Capri degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente nei comuni di Capri e Anacapri.
 |  |  |  | Art. 2. 
 Deroghe
 
 Nel  periodo di cui all'art. 1 sono concesse deroghe al divieto per i seguenti veicoli:
 a) autoveicoli,  motoveicoli e ciclomotori appartenenti a persone facenti parte della popolazione stabile, proprietari o che abbiano in godimento  abitazioni ubicate nei comuni dell'isola, ma non residenti purche'  iscritti  nei  ruoli comunali della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Tale deroga e' limitata ad un solo veicolo per  nucleo  familiare  e  i comuni dell'isola dovranno rilasciare un apposito contrassegno per il loro afflusso;
 b) autoambulanze  per  servizio  con  foglio  di accompagnamento, servizi  di  polizia,  carri  funebri  e  veicoli trasporto merci, di qualsiasi  provenienza sempre che non in contrasto con le limitazioni alla  circolazione  vigenti  sulle  strade  dell'isola  e veicoli che trasportano  merci  ed attrezzature destinate ad ospedali, sulla base di apposita certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria;
 c) autoveicoli   che   trasportano   invalidi,   purche'   muniti dell'apposito  contrassegno  previsto  dall'art.  381 del decreto del Presidente  della  Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, rilasciato da una competente autorita' italiana o estera;
 d) autoveicoli  con  targa  estera, sempre che siano condotti dal proprietario  o  da  un  componente  della  famiglia del proprietario stesso,   purche'  residenti  all'estero,  e  autoveicoli  con  targa italiana   noleggiati   presso  gli  aeroporti  condotti  da  turisti stranieri;
 e) autoveicoli   che   trasportano   materiale   occorrente   per manifestazioni turistiche culturali e sportive, previa autorizzazione rilasciata dal comune di Capri o di Anacapri;
 f) autoveicoli  di proprieta' dell'amministrazione provinciale di Napoli condotti dagli agenti di vigilanza venatoria.
 |  |  |  | Art. 3. 
 Sanzioni
 
 Chiunque  viola  i divieti di cui al presente decreto e' punito con la  sanzione  amministrativa del pagamento di una somma da euro 357 a euro  1.433  cosi'  come previsto dal comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo  30 aprile  1992, n. 285, con gli aggiornamenti di cui al decreto  del  Ministro della giustizia in data 22 dicembre 2004, come arrotondati  ai sensi dell'art. 195, comma 3-bis del sopra richiamato decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
 |  |  |  | Art. 4. 
 Autorizzazioni in deroga
 
 Al Prefetto di Napoli e' concessa la facolta' in caso di appurata e reale necessita' ed urgenza, di concedere ulteriori autorizzazioni in deroga al divieto di sbarco sull'isola di Capri e di circolazione nei comuni di Capri ed Anacapri.
 |  |  |  | Art. 5. 
 Vigilanza
 
 Il  Prefetto  di  Napoli  e'  incaricato  della  esecuzione e della assidua e sistematica sorveglianza sul rispetto dei divieti stabiliti con il presente decreto, per tutto il periodo considerato.
 Roma, 20 febbraio 2006
 Il Ministro: Lunardi
 
 Registrato alla Corte dei conti il 7 marzo 2006
 
 Ufficio  di  controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 158
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