IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
Visto il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003 e successive modifiche ed integrazioni; Visto il regolamento (CE) n. 795/2004 della Commissione del 21 aprile 2004 e successive modifiche ed integrazioni; Visto il regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione del 21 aprile 2004 e successive modifiche ed integrazioni; Visto il regolamento (CE) n. 1973/2004 della Commissione del 29 ottobre 2004 e successive modifiche ed integrazioni; Visto il decreto ministeriale del 30 gennaio 2006, n. 63/D, recante disposizioni per l'attuazione della riforma della politica agricola comune nel settore del tabacco relativo all'avvio a decorrere dal 1° gennaio 2006 del regime dell'aiuto accoppiato ed, in particolare, il comma 1 dell'art. 5; Ritenuta la necessita' di dettare disposizioni urgenti per fissare il livello indicativo dell'aiuto per il raccolto 2006;
Decreta:
Art. 1.
Fissazione del livello indicativo dell'aiuto
1. In applicazione dell'art. 5, comma 1 del decreto ministeriale n. D/63 del 30 gennaio 2006, l'importo indicativo, per chilogrammo di prodotto, dell'aiuto per i gruppi di varieta' di tabacco per il raccolto 2006, e' fissato come segue:
GRUPPO VARIETALE |AIUTO INDICATIVO (Euro/kg) 01 - Flue Cured |1,87779 02 - Light Air Cured |1,50206 03 - Dark Air Cured |1,50206 04 - Fire Cured |1,83539 05 - Sun Cured |0,21458 07 - Katerini |0,35040
2. All'importo dell'aiuto indicativo di cui al comma 1 sono applicabili le trattenute previste dagli articoli 110-quaterdecies e 10 del regolamento (CE) n. 1782/2003. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 14 marzo 2006 Il Ministro: Alemanno |