| IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI 
 Visto   il   regolamento   (CE)  n.  1782/2003  del  Consiglio  del 29 settembre 2003 e successive modifiche ed integrazioni;
 Visto  il  regolamento  (CE)  n.  795/2004  della  Commissione  del 21 aprile 2004 e successive modifiche ed integrazioni;
 Visto  il  regolamento  (CE)  n.  796/2004  della  Commissione  del 21 aprile 2004 e successive modifiche ed integrazioni;
 Visto  il  regolamento  (CE)  n.  1973/2004  della  Commissione del 29 ottobre 2004 e successive modifiche ed integrazioni;
 Visto il decreto ministeriale del 30 gennaio 2006, n. 63/D, recante disposizioni  per  l'attuazione della riforma della politica agricola comune  nel settore del tabacco relativo all'avvio a decorrere dal 1° gennaio  2006 del regime dell'aiuto accoppiato ed, in particolare, il comma 1 dell'art. 5;
 Ritenuta  la necessita' di dettare disposizioni urgenti per fissare il livello indicativo dell'aiuto per il raccolto 2006;
 
 Decreta:
 
 Art. 1.
 
 Fissazione del livello indicativo dell'aiuto
 
 1. In applicazione dell'art. 5, comma 1 del decreto ministeriale n. D/63  del  30 gennaio  2006, l'importo indicativo, per chilogrammo di prodotto,  dell'aiuto  per  i  gruppi  di  varieta' di tabacco per il raccolto 2006, e' fissato come segue:
 
 GRUPPO VARIETALE               |AIUTO INDICATIVO (Euro/kg) 01 - Flue Cured                |1,87779 02 - Light Air Cured           |1,50206 03 - Dark Air Cured            |1,50206 04 - Fire Cured                |1,83539 05 - Sun Cured                 |0,21458 07 - Katerini                  |0,35040
 
 2.  All'importo  dell'aiuto  indicativo  di  cui  al  comma 1  sono applicabili  le trattenute previste dagli articoli 110-quaterdecies e 10 del regolamento (CE) n. 1782/2003.
 Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 14 marzo 2006
 Il Ministro: Alemanno
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