| IL DIRETTORE DELL'AGENZIA 
 In  base  alle  attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nei riferimenti  normativi  del presente atto e considerato il parere del 22  febbraio 2006 espresso dalla Commissione degli esperti, istituita ai  sensi  dell'art.  10, comma 7, della legge 8 maggio 1998, n. 146, dispone quanto segue:
 
 Art. 1
 
 Studi di settore previsti per la revisione
 
 1. Nell'allegato  1  sono  individuati gli studi di settore gia' in vigore,  con i relativi codici di attivita', che saranno sottoposti a revisione.  Gli  studi  di  settore revisionati saranno applicabili a partire dal periodo d'imposta 2006.
 
 Motivazioni.
 
 Il  presente  provvedimento, previsto dall'art. 1, comma 399, della legge  30  dicembre  2004,  n.  311,  recante  «Disposizioni  per  la formazione  del  bilancio  annuale  e pluriennale dello Stato» (legge finanziaria  2005),  prevede la programmazione degli studi di settore che verranno sottoposti a revisione.
 Il  citato  art. 1, comma 399, della legge n. 311 del 2004, dispone che  gli studi di settore previsti dall'art. 62-bis del decreto-legge 30  agosto  1993,  n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre  1993,  n.  427, siano soggetti a revisione, di norma ogni quattro anni, al fine di mantenere la rappresentativita' degli stessi rispetto  alla  realta'  economica cui si riferiscono. Tale revisione puo'  anche essere disposta prima del termine sopra citato, dopo aver sentito il parere della Commissione degli esperti, istituita ai sensi dell'art. 10, comma 7, della legge n. 146 del 1998. La programmazione degli  studi  di  settore  da revisionare, sara', comunque, resa nota entro  la  fine  di febbraio  di  ogni  anno,  con  provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.
 Nel  provvedimento  in  questione  sono  individuati  gli  studi di settore e i codici di attivita' che verranno sottoposti a revisione e che  daranno  luogo  a  studi  di  settore  applicabili a partire dal periodo d'imposta 2006.
 Detti studi sono stati selezionati in relazione all'anno della loro approvazione  (studi  approvati  in anni meno recenti), nonche' sulla base  delle  segnalazioni  pervenute  da  parte delle associazioni di categoria ovvero degli osservatori provinciali.
 Le  revisioni  sono  effettuate  non  solo  al  fine di cogliere le modificazioni  intervenute  nel  tempo  relativamente ai prodotti, ai processi  produttivi  e  al  mercato,  ma  anche per semplificare gli adempimenti  fiscali  dei soggetti obbligati all'annotazione separata nei casi di attivita' multipunto e/o multiattivita'.
 Al  termine  delle  elaborazioni  potrebbero  anche essere previsti accorpamenti  tra  studi o tra codici di attivita', che si renderanno necessari durante l'elaborazione degli stessi.
 
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 Riferimenti normativi.
 
 a) Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate:
 decreto  legislativo  30 luglio  1999, n. 300 (art. 67,
 comma 1; art. 68, comma 1) e successive modifiche;
 statuto  dell'Agenzia  delle  entrate (art. 5, comma 1;
 art. 6, comma 1);
 regolamento   di   amministrazione  dell'Agenzia  delle
 entrate (art. 2, comma 1);
 decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000.
 b) Disciplina degli studi di settore:
 decreto  del  Presidente  della Repubblica 29 settembre
 1973,   n.   600:   disposizioni   comuni   in  materia  di
 accertamento delle imposte sui redditi;
 decreto legislativo 30 agosto 1993, n. 331, convertito,
 con  modificazioni,  dalla  legge  29  ottobre 1993, n. 427
 (art. 62-bis): istituzione degli studi di settore;
 legge  8  maggio 1998, n. 146 (art. 10): individuazione
 delle  modalita' di utilizzazione degli studi di settore in
 sede  di  accertamento nonche' le cause di esclusione degli
 stessi;
 decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999,
 n.  195: disposizioni concernenti i tempi e le modalita' di
 applicazione degli studi di settore;
 decreto  legislativo  30 luglio  1999, n. 300, art. 23,
 che  ha  trasferito le funzioni dei Ministeri del bilancio,
 del tesoro e della programmazione economica e delle finanze
 al  Ministero  dell'economia e delle finanze e art. 57, che
 ha istituito le agenzie fiscali;
 art.  1,  comma  399,  della legge 30 dicembre 2004, n.
 311,  recante  «Disposizioni per la formazione del bilancio
 annuale e pluriennale dello Stato» (Legge finanziaria 2005)
 sulla revisione degli studi di settore;
 parere  della  commissione  degli esperti, istituita ai
 sensi  dell'art. 10, comma 7, della legge 146 del 10 maggio
 1998, del 22 febbraio 2006.
 
 Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 20 marzo 2006
 Il direttore dell'Agenzia: Ferrara
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