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| Gazzetta n. 73 del 28 marzo 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI |  | DECRETO 28 febbraio 2006 |  | Disposizioni   in   materia   di   coordinamento   delle   fondazioni lirico-sinfoniche. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI 
 Visto  il  decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 e successive moditicazioni;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 173;
 Visto  il  decreto  legislativo 29 giugno 1996, n. 367 e successive modificazioni, ed in particolare l'art. 19;
 Vista   la  legge  21 maggio  2004,  n.  128,  di  conversione  del decreto-legge  22 marzo 2004, n. 72, ed in particolare l'art 2, comma 3-ter;
 Vista   la   legge   31 marzo  2005,  n.  43,  di  conversione  del decreto-legge  31 gennaio 2005, n. 7, ed in particolare l'art. 3-ter, comma 2;
 Considerato  che il perseguimento del fine del contenimento o della riduzione  delle spese di gestione delle fondazioni lirico-sinfoniche esige  piena  cognizione da parte della Amministrazione vigilante dei costi  dei  singoli  elementi  della  produzione, e postula specifici interventi di riproporzionamento di valori di costo;
 Ritenuta   la   necessita'   di   raccogliere   dati  relativi,  in particolare, alle scritture artistico-professionali;
 Sentite le fondazioni lirico-sinfoniche;
 
 Decreta:
 
 Art. 1.
 
 Conferenza dei sovrintendenti delle fondazioni lirico-sinfoniche
 
 1.  Il  Dipartimento  per  lo  spettacolo  e  lo  sport promuove il costante  collegamento  fra le fondazioni lirico-sinfoniche, nel loro insieme  o  per  gruppi  individuati per zone geografiche o specifici progetti comuni.
 2. I sovrintendenti delle fondazioni lirico-sinfoniche coordinano i programmi  e  la  realizzazione delle attivita' al fine di assicurare economie   delle  risorse  di  settore  e  una  maggiore  offerta  di spettacoli  e  sono  a tal fine riuniti in conferenza, presieduta dal Capo  del  Dipartimento  per lo spettacolo e lo sport che la convoca, anche  per gruppi di fondazioni, per garantire la maggiore diffusione in  ogni ambito territoriale degli spettacoli, specie tra il pubblico giovanile,  l'innovazione,  la  promozione di settore con ogni idoneo mezzo  di comunicazione, il contenimento e la riduzione del costo dei fattori  produttivi,  anche  mediante  lo  scambio  di spettacoli, di singoli  corpi  artistici  e  di  materiale  scenico, e la promozione dell'acquisto  o la condivisione di beni e servizi comuni al settore, anche con riferimento alla nuova produzione musicale. Alla conferenza partecipa il direttore generale per lo spettacolo dal vivo e lo sport e   possono   essere   invitati   anche  i  direttori  artistici  e/o amministrativi delle fondazioni.
 |  |  |  | Art. 2. 
 Banca dati della musica lirica
 
 1.  Le fondazioni lirico-sinfoniche trasmettono al Dipartimento per lo spettacolo e lo sport, ai sensi dell'art. 19, comma 3, del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, dati concernenti:
 a) i costi del personale dipendente;
 b) gli   elementi   caratterizzanti  gli  allestimenti  di  opere liriche, le loro condizioni di utilizzazione tecnica e legale, i loro costi;
 c) i  costi  delle scritture artistico-professionali ordinate per classi di esperienza e valore artistico degli scritturati;
 d) i   costi   derivanti   dalle   collaborazioni   e  consulenze professionali,  ivi  incluse  quelle di cui all'art. 13, comma 2, del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367;
 e)   i   costi   derivanti   dal   funzionamento   degli   organi istituzionali;
 f) la  disponibilita' di costumi, di materiale vario e di archivi musicali;
 g) l'afflusso di pubblico;
 h) dati   sul   materiale   del  quale  si  intenda  disporre  la distruzione,  che non potra' comunque essere avviata se non trascorsi sessanta giorni dalla comunicazione.
 2.  Con  provvedimento del direttore generale per lo spettacolo dal vivo  e  lo  sport,  sentita  la  conferenza  di cui all'art. 1, sono stabilite  le modalita' di trasmissione e le responsabilita' connesse allo  sviluppo  ed  all'aggiornamento  della  banca dati della musica lirica,  anche  per  la  messa  a  disposizione  dei  dati raccolti a soggetti qualificati ove consentito dalla legge.
 |  |  |  | Art. 3. 
 Contenimento dei costi
 
 1. Le fondazioni lirico-sinfoniche sono tenute a:
 a) a  decorrere  dalla  entrata  in  vigore del presente decreto, sottoscrivere  contratti  omnicomprensivi di scritture artistiche per cantanti,  direttori  di  orchestra, registi, scenografi, costumisti, lighting  designers, assistenti alla regia, alle scene ed ai costumi, per  importi  non superiori ai valori massimi indicati, per classi di esperienza  e  valore  artistico  degli scritturati, nella tabella di regolamentazione       dei       compensi       delle       scritture artistico-professionali, di seguito denominata «tabella», allegata al presente  decreto  e che ne costituisce parte integrante. Gli importi previsti  da  contratti  relativi  al periodo successivo al 1° luglio 2006,  eventualmente gia' sottoscritti alla data di entrata in vigore del  presente  decreto,  superiori  ai  valori massimi previsti dalla tabella, sono conseguentemente rideterminati;
 b) contenere  nel  triennio  2006-2008  il valore medio dei costi totali    derivanti   dalle   collaborazioni   e   dalle   consulenze professionali,  anche  se  previste  in  pianta  organica  approvata, incluse  quelle  di cui all'art. 13, comma 2, del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, ad esclusione di quelle dell'area artistica e tecnico-artistica,   nella  misura  massima  dell'80%  rispetto  agli omologhi  costi  dell'anno  2005.  In  tale percentuale e' fissato il costo massimo annuale ammissibile a decorrere dall'anno 2009;
 c) contenere  nel  triennio  2006-2008  il valore medio dei costi totali  della  produzione,  esclusi  quelli  derivanti  dal personale dipendente,  nella  misura  massima  del  90% dell'omologo valore del 2005, ricorrendo, anche grazie ai dati desunti dalla banca dati della musica  lirica,  ad allestimenti, corpi artistici, costumi, materiali scenici    propri    o    gia'   utilizzati   da   altre   fondazioni lirico-sinfoniche,  da  teatri  di  tradizione  o  omologhi organismi esteri,  nonche'  a  coproduzioni.  In tale percentuale e' fissato il costo massimo annuale ammissibile a decorrere dall'anno 2009;
 2.  E'  costituito,  presso  il Dipartimento per lo spettacolo e lo sport,  il  comitato  tecnico  di  valutazione, di seguito denominato «comitato».  Il  comitato e' presieduto dal direttore generale per lo spettacolo  dal  vivo  e  lo  sport  e  composto  da sei membri cosi' individuati:
 a) due sovrintendenti designati dall'Associazione nazionale delle fondazioni lirico-sinfoniche (ANFOLS);
 b) tre  esperti  designati  dal  coordinamento  delle istituzioni appartenenti al titolo III della legge 14 agosto 1967, n. 800;
 c) un esperto nel campo dell'organizzazione teatrale e musicale o nel  campo  dello  spettacolo designato dal direttore generale per lo spettacolo dal vivo e lo sport.
 3.  La  partecipazione  al comitato e' gratuita ed i suoi lavori si svolgono con la presenza di almeno la maggioranza dei membri od anche in  via  telematica  tra questi. Il comitato viene rinnovato ogni due anni ed i suoi membri possono essere confermati.
 4.   Il  comitato  esprime  parere  consultivo,  su  richiesta  del direttore generale per lo spettacolo dal vivo e lo sport, in merito:
 a)  all'aggiornamento  ed  al  perfezionamento  della tabella, da recepirsi con successivi decreti ministeriali;
 b) alla verifica della corrispondenza dei contratti degli artisti scritturati  con le classi di esperienza e di valore artistico di cui alla   tabella,   anche   su   richiesta  dei  sovrintendenti  o  dei rappresentanti legali degli enti o delle istituzioni finanziate dallo Stato;
 c) alla predisposizione di schemi contrattuali tipo.
 5.  Il comitato esprime altresi' parere, su richiesta del direttore generale  per  lo  spettacolo  dal  vivo  e  lo sport, in merito alle scritture   dei   direttori   di   orchestra   e  dei  solisti  nella concertistica,  nonche'  dei  registi nella lirica, la cui eccellenza sia  universalmente  riconosciuta,  rappresentando punte assolute del mercato  mondiale  per  esperienza  e  maturita',  cui  applicare una maggiorazione fino al 20% dei valori massimi indicati nella tabella e non  operare  la  riduzione  del 50% della scrittura, ivi prevista, a decorrere dalla seconda esecuzione.
 6.  Le  prescrizioni  di  cui  al comma 1, lettera a), si applicano altresi'  a  tutti  gli enti, gli organismi e le istituzioni musicali e/o  liriche  finanziati  dallo  Stato,  ai  sensi e con le modalita' previste  dalle  specifiche  disposizioni  contenute  nella  relativa disciplina di settore.
 7.  I  collegi  dei revisori dei conti verificano il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1, in particolare per quanto concerne la sottoscrizione   delle   scritture  artistico-professionali  fornendo tempestivi referti alla direzione generale per lo spettacolo dal vivo e  lo sport. I sovrintendenti sono tenuti a presentare alla direzione generale  per  lo spettacolo dal vivo e lo sport, entro il 31 gennaio di  ogni  anno,  una specifica relazione attestante, sotto la propria responsabilita',  la  omnicomprensivita'  dei  trattamenti  economici relativi  alle  scritture  artistico-professionali  e  l'elenco degli artisti  scritturati  suddiviso  secondo le classi di esperienza e di valore artistico di cui alla tabella.
 8.  Le disposizioni di cui al comma 1, lettere b) e c) del presente articolo  non  si  applicano alla fondazione «Petruzzelli e Teatri di Bari»  fino  al  termine  di  cui all'art. 1, comma 5, della legge 11 novembre 2003, n. 310.
 |  |  |  | Art. 4. 
 Promozione del pubblico
 
 1. Le fondazioni lirico-sinfoniche favoriscono:
 a) offerta  di  biglietti  a prezzo ridotto a decorrere da un'ora prima  di  ogni  rappresentazione, secondo proposte formulate in base all'analisi dell'utenza;
 b) facilitazioni  per famiglie prevedenti l'ingresso gratuito per i  minori  e  una  riduzione  del  prezzo del biglietto per almeno un adulto accompagnatore;
 c)  riduzione del prezzo del biglietto da un minimo del 25% ad un massimo del 50% per i giovani di eta' inferiore ai 26 anni;
 d) facilitazioni per i disabili, tra le quali almeno un biglietto gratuito per l'eventuale accompagnatore.
 e) facilitazioni    per    gli   ingressi   alle   manifestazioni dimostrative e prove generali.
 2. Le offerte e le facilitazioni di cui al presente articolo devono risultare   da  idonea  pubblicita'  rivolta  all'utenza,  salvi  gli obblighi  derivanti  dall'art.  17,  comma 1, lettera b), del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367.
 |  |  |  | Art. 5. 
 Dati di bilancio
 
 1.  Con provvedimento del Capo del Dipartimento per lo spettacolo e lo  sport,  su  proposta del direttore generale per lo spettacolo dal vivo  e  lo  sport, di concerto con i competenti uffici del Ministero dell'economia  e  delle  finanze,  vengono  impartite  le  necessarie direttive  e schemi cui si atterranno le fondazioni lirico-sinfoniche in  materia  di  rappresentazione dei dati dei conti consuntivi e dei bilanci previsionali.
 |  |  |  | Art. 6. 
 Sanzioni
 
 1. L'inosservanza di disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5, ovvero  la  mancata  adesione, qualora non adeguatamente motivata, ad iniziative tese alla promozione di settore, alla condivisione di beni e  servizi  comuni,  allo  stimolo  alla  nuova  produzione musicale, vengono  valutate  ai  sensi  degli  articoli  17  e  18  del decreto legislativo  29  giugno 1996, n. 367, e configurano violazione di cui all'art. 21 del decreto legislativo medesimo.
 Roma, 28 febbraio 2006
 Il Ministro: Buttiglione
 
 Registrato alla Corte dei conti il 13 marzo 2006 Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 180
 |  |  |  | Allegato 
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