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| Gazzetta n. 73 del 28 marzo 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLA SALUTE |  | DECRETO 21 febbraio 2006 |  | Nomina  degli  ispettori  preposti  alla  vigilanza  sulle sostanze e preparati pericolosi. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 Visto  l'art. 28 del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, di attuazione  della  direttiva  92/32/CEE  concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose;
 Visto  il  decreto  legislativo 14 marzo 2003, n. 65, di attuazione delle    direttive    1999/45/CE    e    2001/60/CE   relative   alla classificazione,  all'imballaggio  e  all'etichettatura dei preparati pericolosi;
 Vista  la  circolare  del  Ministro  della sanita' del 12 settembre 2000,  n.  13, sull'attivita' di vigilanza nel settore delle sostanze chimiche  pericolose  e  dei  relativi  preparati,  cooperazione  tra amministrazione centrale ed autorita' locali;
 Vista  la  nota  DGFDM/9/28793/I.S.h.c  del 23 settembre 2005 della Direzione generale dei farmaci e dispositivi medici, di comunicazione del  personale  in servizio presso la medesima direzione, interessato alle attivita' ispettive;
 Vista  la  nota  DGVA.I/26978/P/I.5.h.c.  del  21 luglio 2005 della Direzione  generale  della  sanita'  veterinaria  e degli alimenti di comunicazione del personale in servizio presso la medesima direzione, interessato alle attivita' ispettive;
 Vista   la  nota  34751/PRE  4  del  25 luglio  2005  dell'Istituto superiore  di  sanita'  di  comunicazione  del  personale in servizio presso il medesimo Istituto, interessato alle attivita' ispettive;
 Visto  il  decreto  dirigenziale  28 luglio  2005,  della Direzione generale  della  prevenzione  sanitaria  di  costituzione  del gruppo tecnico per la vigilanza delle sostanze e preparati pericolosi;
 Considerata  la  necessita'  di  promuovere  iniziative nell'ambito delle   politiche   europee   sulla  implementazione  di  dispositivi comunitari   con   particolare  riguardo  alle  attivita'  del  CLEEN (Chemical Legislation European Enforcement Network);
 
 Decreta:
 
 Art. 1.
 1.  Le  ispezioni  delle  realta'  produttive, nonche' delle Unita' dedite  all'importazione  di  sostanze  e preparati pericolosi e loro articoli,  sono  effettuate da ispettori del Ministero della salute e dell'Istituto  superiore  di  sanita'  ed eventualmente da esperti di altre   amministrazioni  pubbliche,  inseriti  nella  seguente  lista nazionale:
 dott. Alessi Mariano, dirigente medico, Ministero della salute;
 dott.  Attias  Leonello,  ricercatore,  l'Istituto  superiore  di sanita';
 dott.ssa  Apuzzo  Germana,  dirigente farmacista, Ministero della salute;
 dott.ssa  Capasso  Monica,  dirigente farmacista, Ministero della salute;
 dott. Covino Lucio, dirigente farmacista, Ministero della salute;
 dott.  Consolino  Antonio,  dirigente  chimico,  Ministero  della salute;
 dott.  Chiavoni  Marcello,  dirigente farmacista, Ministero della salute;
 dott.ssa  Cuomo Immacolata, dirigente farmacista, Ministero della salute;
 dott.ssa  Quaresima  Emma  Teresa,  dirigente  chimico, Ministero della salute;
 dott.ssa  Di  Marzio  Graziella,  primo  ricercatore,  l'Istituto superiore di sanita';
 dott.ssa  Di  Prospero  Fanghella  Paola,  primo  ricercercatore, Istituto superiore di sanita';
 dott.ssa  Fornarelli  Laura, ricercatore, l'Istituto superiore di sanita';
 dott. Izzo Paolo, ricercatore, Istituto superiore di sanita';
 dott.ssa  Marseglia  Marisa,  dirigente  chimico, Ministero della salute;
 dott.ssa Perrone Raffaella, dirigente farmacista, Ministero della salute;
 dott.   Pistolese  Pietro,  dirigente  chimico,  Ministero  della salute;
 dott.ssa  Ricci Vittoria, collaboratore tecnico, enti di ricerca, l'Istituto superiore di sanita';
 dott.ssa   Rubbiani  Maristella,  primo  ricercatore,  l'Istituto superiore di sanita';
 dott. Secchi Stefano, dirigente chimico, Ministero della salute;
 dott. Strincone Marco, chimico, Ministero dell'ambiente;
 dott.ssa  Terzulli  Giuseppina,  dirigente  farmacista, Ministero della salute;
 dott.ssa  Terracciano  Maria,  dirigente chimico, Ministero della salute.
 2. I predetti ispettori, in qualsiasi momento, possono procedere ad ispezioni  presso  i  luoghi  di produzione, di deposito e vendita di sostanze  chimiche  pericolose  e  loro  preparati,  richiedere dati, informazioni  e  documenti  e,  ove necessario, prelevare campioni da sottoporre  ad  analisi  e valutazioni presso i laboratori di propria competenza.
 3.  La  designazione  ha  la  durata  di  un anno ed e' tacitamente rinnovabile.
 |  |  |  | Art. 2. L'attivita'  amministrativa  e  contabile e' svolta dall'ufficio IV della Direzione generale della prevenzione sanitaria.
 |  |  |  | Art. 3. Le  spese  per  l'effettuazione  delle  ispezioni, effettuate dagli ispettori di cui all'art. 1, sono a carico del bilancio del Ministero della  salute  e gravano sul capitolo n. 4112 relativo alle notifiche delle nuove sostanze pericolose dello stesso Ministero della salute.
 Roma, 21 febbraio 2006
 Il Ministro: Storace
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