| 
| Gazzetta n. 73 del 28 marzo 2006 (vai al sommario) |  |  |  | LEGGE 8 marzo 2006, n. 124 |  | Modifiche   alla  legge  5  febbraio  1992,  n.  91,  concernenti  il riconoscimento    della   cittadinanza   italiana   ai   connazionali dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia e ai loro discendenti. |  | 
 |  |  |  | La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno approvato; 
 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 
 Promulga
 
 la seguente legge:
 Art. 1.
 
 Introduzione  degli  articoli 17-bis  e 17-ter nella legge 5 febbraio
 1992, n. 91
 
 1.  Dopo  l'articolo  17  della  legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono inseriti i seguenti:
 «Art.  17-bis.  -  1.  Il  diritto  alla  cittadinanza  italiana e' riconosciuto:
 a) ai soggetti che siano stati cittadini italiani, gia' residenti nei  territori  facenti  parte  dello  Stato italiano successivamente ceduti  alla  Repubblica  jugoslava  in  forza  del  Trattato di pace firmato  a  Parigi  il  10 febbraio  1947, reso esecutivo dal decreto legislativo  del  Capo  provvisorio  dello Stato 28 novembre 1947, n. 1430,  ratificato  dalla  legge  25 novembre 1952, n. 3054, ovvero in forza  del  Trattato  di  Osimo  del 10 novembre 1975, reso esecutivo dalla  legge  14 marzo  1977,  n.  73,  alle condizioni previste e in possesso  dei requisiti per il diritto di opzione di cui all'articolo 19  del  Trattato  di pace di Parigi e all'articolo 3 del Trattato di Osimo;
 b) alle  persone  di  lingua e cultura italiane che siano figli o discendenti in linea retta dei soggetti di cui alla lettera a).
 Art.  17-ter.  - 1. Il diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana  di  cui all'articolo 17-bis e' esercitato dagli interessati mediante  la  presentazione  di  una  istanza  all'autorita' comunale italiana  competente  per  territorio  in  relazione  alla  residenza dell'istante,   ovvero,   qualora   ne   ricorrano   i   presupposti, all'autorita'  consolare,  previa produzione da parte dell'istante di idonea  documentazione, ai sensi di quanto disposto con circolare del Ministero  dell'interno,  emanata  di  intesa  con il Ministero degli affari esteri.
 2.  Al  fine  di attestare la sussistenza dei requisiti di cui alla lettera  a) del comma 1 dell'articolo 17-bis, all'istanza deve essere comuque   allegata   la   certificazione   comprovante  il  possesso, all'epoca,   della   cittadinanza  italiana  e  della  residenza  nei territori facenti parte dello Stato italiano e successivamente ceduti alla  Repubblica  jugoslava  in forza dei Trattati di cui al medesimo comma 1 dell'articolo 17-bis.
 3.  Al  fine  di attestare la sussistenza dei requisiti di cui alla lettera  b) del comma 1 dell'articolo 17-bis, all'istanza deve essere comuque allegata la seguente documen-tazione:
 a) i certificati di nascita attestanti il rapporto di discendenza diretta tra l'istante e il genitore o l'ascendente;
 b) la   certificazione  storica,  prevista  per  l'esercizio  del diritto  di  opzione di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 17-bis, attestante la cittadinanza italiana del genitore dell'istante o  del  suo ascendente in linea retta e la residenza degli stessi nei territori facenti parte dello Stato italiano e successivamente ceduti alla  Repubblica  jugoslava  in forza dei Trattati di cui al medesimo comma 1 dell'articolo 17-bis;
 c) la  documentazione atta a dimostrare il requisito della lingua e della cultura italiane dell'istante».
 2.  La  circolare  di cui all'articolo 17-ter, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, introdotto dal comma 1 del presente articolo, e'  emanata  entro  sessanta  giorni  dalla data di entrata in vigore della presente legge.
 
 
 
 Avvertenza:
 
 Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
 dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
 dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
 sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
 decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
 pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
 approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
 fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
 alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
 valore l'efficacia degli atti legislativi qui trastritti.
 - Legge  recante «Modifiche alla legge 5 febbraio 1992,
 n.  91,  concernenti  il  riconoscimento della cittadinanza
 italiana  ai  connazionali  dell'Istria,  di  Fiume e della
 Dalmazia e loro discendenti».
 
 Nota al titolo:
 
 - La  legge  5 febbraio  1992, n. 91 (Nuove norme sulla
 cittadinanza)   e'   pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
 15 febbraio 1992, n. 38.
 
 Note all'art. 1:
 - Per  completezza di informazione, si riporta il testo
 dell'art.  19  del decreto legislativo del Capo provvisorio
 dello  Stato 28 novembre 1947, n. 1430, recante «Esecuzione
 del  Trattato  di pace fra l'Italia e le Potenze Alleate ed
 associate,   firmato   a   Parigi   il   10 febbraio  1947»
 (pubblicato   nel   supplemento   ordinario  alla  Gazzetta
 Ufficiale  24 dicembre  1947,  n. 295) reso esecutivo dalla
 legge  25 novembre  1952,  n.  3054, che reca «Ratifica del
 decreto  legislativo 28 novembre 1947, n. 1430, concernente
 esecuzione  del  Trattato di pace fra l'Italia e le Potenze
 alleate ed associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947»
 (pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale 14 gennaio 1953, n.
 10):
 «Art.  19.  - 1. I cittadini italiani che, al 10 giugno
 1940, erano domiciliati in territorio ceduto dall'Italia ad
 un altro Stato per effetto del presente Trattato, ed i loro
 figli  nati  dopo  quella data diverranno, sotto riserva di
 quanto  dispone il paragrafo seguente, cittadini godenti di
 pieni  diritti  civili  e  politici dello Stato al quale il
 territorio  viene  ceduto, secondo le leggi che a tale fine
 dovranno essere emanate dallo Stato medesimo entro tre mesi
 dall'entrata   in   vigore   del  presente  Trattato.  Essi
 perderanno  la loro cittadinanza italiana al momento in cui
 diverranno cittadini dello Stato subentrante.
 2.  Il  Governo  dello  Stato  al  quale il territorio e'
 trasferito,    dovra'    disporre,   mediante   appropriata
 legislazione  entro  tre  mesi  dall'entrata  in vigore del
 presente  Trattato,  perche'  tutte  le  persone  di cui al
 paragrafo 1, di eta' superiore ai diciotto anni (e tutte le
 persone  coniugate,  siano esse al disotto od al disopra di
 tale  eta)  la  cui  lingua  usuale  e' l'italiano, abbiano
 facolta'  di  optare  per la cittadinanza italiana entro il
 termine  di  un  anno  dall'entrata  in vigore del presente
 Trattato.   Qualunque   persona   che  opti  in  tal  senso
 conservera'  la cittadinanza italiana e non si considerera'
 avere  acquistato  la  cittadinanza dello Stato al quale il
 territorio   viene  trasferito.  L'opzione  esercitata  dal
 marito  non  verra'  considerata  opzione  da  parte  della
 moglie.  L'opzione  esercitata dal padre, o se il padre non
 e'   vivente,   dalla   madre,   si   estendera'   tuttavia
 automaticamente  a  tutti  i  figli  non coniugati, di eta'
 inferiore ai diciotto anni.
 3.  Lo  Stato  al  quale  il  territorio e' ceduto potra'
 esigere  che  coloro  che  si  avvalgono  dell'opzione,  si
 trasferiscano  in  Italia  entro  un anno dalla data in cui
 l'opzione venne esercitata.
 4.  Lo  Stato  al  quale  il  territorio e' ceduto dovra'
 assicurare,  conformemente  alle  sue leggi fondamentali, a
 tutte  le  persone  che  si  trovano nel territorio stesso,
 senza  distinzione  di razza, sesso, lingua o religione, il
 godimento   dei   diritti   dell'uomo   e   delle  liberta'
 fondamentali,  ivi  comprese la liberta' di espressione, di
 stampa  e  di diffusione, di culto, di opinione politica, e
 di pubblica riunione.».
 - Per  completezza di informazione, si riporta il testo
 dell'art.  3  del  Trattato  di Osimo del 10 novembre 1975,
 reso  esecutivo  dalla  legge 14 marzo 1977, n. 73, recante
 «Ratifica  ed  esecuzione  del  trattato  tra la Repubblica
 italiana   e   la   Repubblica   socialista  federativa  di
 Jugoslavia,  con  allegati,  nonche'  dell'accordo  tra  le
 stesse  Parti,  con  allegati,  dell'atto  finale  e  dello
 scambio  di  note, firmati ad Osimo (Ancona) il 10 novembre
 1975»  e pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta
 Ufficiale 21 marzo 1977, n. 77:
 «Art.  3. - La cittadinanza delle persone che alla data
 del  10 giugno  1940 erano cittadini italiani ed avevano la
 loro residenza permanente sul territorio di cui all'art. 21
 del  Trattato  di  Pace  con l'Italia del 10 febbraio 1947,
 come  pure  la cittadinanza dei loro discendenti, nati dopo
 il  10 giugno 1940, e' regolata rispettivamente dalla legge
 dell'una  o  dell'altra  delle  Parti,  a  seconda  che  la
 residenza delle suddette persone al momento dell'entrata in
 vigore  del  presente  Trattato  si  trovi  nel  territorio
 dell'una o dell'altra delle Parti.
 Le  persone  che fanno parte del gruppo etnico italiano e
 le persone che fanno parte del gruppo etnico iugoslavo alle
 quali  si  applicano  le  disposizioni del comma precedente
 avranno   facolta'   di   trasferirsi  rispettivamente  nel
 territorio   italiano  e  nel  territorio  jugoslavo,  alle
 condizioni   previste  dallo  scambio  di  lettere  di  cui
 all'Allegato VI del presente Trattato.
 Per  quanto  riguarda  le  famiglie,  verra' tenuto conto
 della  volonta'  di ciascuno dei coniugi e, nel caso in cui
 questa   fosse   coincidente,   non   sara'   tenuto  conto
 dell'eventuale   diversa  appartenenza  etnica  dell'uno  o
 dell'altro coniuge.
 I  figli  minori  seguiranno  l'uno  o  l'altro  dei loro
 genitori in conformita' con la normativa di diritto privato
 applicabile in materia di separazione nel territorio dove i
 genitori  hanno  la  loro  residenza  permanente al momento
 dell'entrata in vigore del presente Trattato.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 2. 
 Disposizione finanziaria
 
 1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
 La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
 Data a Roma, addi' 8 marzo 2006
 
 CIAMPI
 
 Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
 dei Ministri
 
 Visto, il Guardasigilli: Castelli
 
 LAVORI PREPARATORI
 
 Camera dei deputati (atto n. 2337):
 
 Presentato dall'on. Peretti il 13 febbraio 2002.
 Assegnato  alla  I commissione (Affari costituzionali),
 in  sede  referente,  il  3 giugno  2002  con  pareri delle
 commissioni III e V.
 Esaminato  dalla I commissione (Affari costituzionali),
 in   sede  referente,  il  25  novembre  2004;  il  2,  14,
 16 dicembre 2004; il 24 maggio 2005; il 14, 22 giugno 2005;
 il 5, 12, 13 luglio 2005.
 Assegnato   nuovamente   alla   I  commissione  (Affari
 costituzionali), in sede legislativa, il 26 luglio 2005 con
 pareri delle commissioni III e V.
 Esaminato  dalla  I commissione, in sede legislativa il
 27 luglio  2005  ed approvato il 28 luglio 2005 in un testo
 unificato  con  atti  n. 3208 (on. Benvenuto); n. 5199 (on.
 Buontempo  ed  altri);  n.  5691  (on. Menia); n. 5791 (on.
 Rosato ed altri).
 
 Senato della Repubblica (atto n. 3582):
 
 Assegnato  alla 1ª commissione (Affari costituzionali),
 in  sede  deliberante,  l'8 settembre 2005 con pareri delle
 commissioni 3ª e 5ª.
 Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali),
 in sede deliberante, il 21 e 22 settembre 2005.
 Assegnato   nuovamente   alla  1ª  commissione  (Affari
 costituzionali),  in  sede  referente, il 22 settembre 2005
 con pareri delle commissioni 3ª e 5ª.
 Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali),
 in sede referente, il 27 settembre 2005.
 Assegnato   nuovamente   alla  1ª  commissione  (Affari
 costituzionali),  in  sede deliberante, il 23 novembre 2005
 con pareri delle commissioni 3ª e 5ª.
 Esaminato dalla 1ª commissione, in sede deliberante, il
 14 dicembre   2005  ed  approvato,  con  modificazioni,  il
 9 febbraio 2006.
 
 Camera dei deputati (atto n. 2337-3208-5199-5691-5791-B):
 
 Assegnato  alla  I commissione (Affari costituzionali),
 in sede legislativa, il 9 febbraio 2006.
 Esaminato  dalla I commissione, in sede legislativa, ed
 approvato il 9 febbraio 2006.
 |  |  |  |  |