Gazzetta n. 73 del 28 marzo 2006 (vai al sommario) |
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LEGGE 6 marzo 2006, n. 122 |
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla istituzione dell'Organizzazione internazionale per lo sviluppo della pesca in Europa centrale ed orientale (Eurofish), con Atto finale, fatto a Copenhagen il 23 maggio 2000. |
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge: Art. 1. Autorizzazione alla ratifica
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo sulla istituzione della Organizzazione internazionale per lo sviluppo della pesca in Europa centrale ed orientale (Eurofish), con Atto finale, fatto a Copenhagen il 23 maggio 2000. |
| Art. 2. Ordine di esecuzione
1. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 14 dell'Accordo stesso. |
| Art. 3. Copertura finanziaria
1. Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata la spesa di euro 52.300 per l'anno 2005, di euro 53.300 per l'anno 2006 e di euro 54.400 annui a decorrere dall'anno 2007. Al relativo onere si provvede, per l'anno 2005, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e, per gli anni successivi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione della presente legge, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della medesima legge n. 468 del 1978. 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. |
| Art. 4. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 6 marzo 2006
CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Fini, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: Castelli LAVORI PREPARATORI Camera dei deputati (atto n. 5488): Presentato dal Ministro degli affari esteri (Fini) il 15 dicembre 2004. Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 10 febbraio 2005 con pareri delle commissioni I, II, V, XI e XIII. Esaminato dalla III commissione il 3 marzo; 10, 17 novembre 2005 e 11 gennaio 2006. Esaminato in aula il 16 gennaio 2006 e approvato il 19 gennaio 2006.
Senato della Repubblica (atto n. 3742): Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 24 gennaio 2006 con pareri delle commissioni 1ª 5ª e 9ª. Esaminato dalla 3ª commissione il 25 gennaio e 7 febbraio 2006. Relazione scritta presentata il 7 febbraio 2006 (atto n. 3742/A - relatore sen. Pianetta). Esaminato in aula e approvato, con modificazioni, il 10 febbraio 2006. Camera dei deputati (atto n. 5488-B): Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 14 febbraio 2006 con pareri delle commissioni I e V. Esaminato dalla III commissione il 14 febbraio 2006. Esaminato in aula e approvato il 15 febbraio 2006. |
| ALLEGATO
ACCORDO SULLA ISTITUZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE PER LO SVILUPPO DELLA PESCA IN EUROPA CENTRALE ED ORIENTALE (EUROFISH)
----> Parte del provvedimento riprodotto in formato grafico <----
Allegato ACCORDO SULL'ISTITUZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE PER LO SVILUPPO DELLA PESCA IN EUROPA CENTRALE E ORIENTALE (EUROFISCH)
Le Parti Contraenti,
Consapevoli dell'importanza della pesca quale settore essenziale del loro sviluppo nazionale, nonche' del contributo che essa puo' prestare ai fini della sicurezza alimentare; Annettendo importanza allo sviluppo sostenibile della pesca e della piscicultura; Riconoscendo che la maggior parte dei paesi dell'Europa Centrale e Orientale potrebbe trarre grande vantaggio dallo sviluppo della pesca, che puo' dipendere in parte dalla creazione di servizi di informazione sui mercati internazionali e di consulenza tecnica per i prodotti della pesca, in quanto cio' apporterebbe un maggiore equilibrio nella situazione dell'offerta nei mercati, regolarizzerebbe l'andamento dei prezzi ed incoraggerebbe uno sfruttamento migliore delle risorse della pesca; Riconoscendo inoltre che i paesi dell'Europa Centrale e Orientale necessitano di assistenza per sviluppare la loro industria della pesca e potenziare la capacita' di investimenti, specialmente nel settore privato; Rendendosi conto del fatto che la promozione ed il successo di tali servizi possono essere agevolati con la cooperazione regionale; Considerando che tale cooperazione puo' essere conseguita con l'istituzione di un'organizzazione internazionale che riunisca paesi la cui economia e' in via di transizione e paesi sviluppati e che svolga le proprie attivita' con paesi, organizzazioni e istituzioni; Considerando altresi' che tale organizzazione potrebbe costituire un foro in cui i paesi interessati potrebbero intraprendere attivita' su pescato e piscicultura, nonche' iniziative comuni nei settori degli investimenti e dello sviluppo, nonche' della promozione del commercio e dei mercati, Hanno concordato quanto segue: Articolo 1 ISTITUZIONE
Le Parti Contraenti istituiscono con il presente Accordo l'Organizzazione Internazionale per lo Sviluppo della Pesca in Europa Centrale e Orientale (qui di seguito definita "EUROFISH"), avente gli obiettivi e le funzioni qui di seguito illustrate. Articolo 2 DEFINIZIONI
Ai fini del presente Accordo:
Per "Membri" si intendono gli Stati Membri e le Organizzazioni Membri di EUROFISH. Il termine "pesca" comprende tutte le attivita' relative alla pesca, inclusa la piscicultura.
Per "Prodotti ittici" si intendono tutti gli animali e le piante acquatiche ed i prodotti da essi derivanti. La Convenzione sul Commercio Internazionale delle Specie della Fauna e della Flora Selvatica in Pericolo, adottata a Washington nel 1973, e relativi emendamenti, deve essere rispettata. Le specie dei cetacei non incluse in detta Convenzione saranno escluse dai servizi forniti da EUROFISH.
Per "Stato ospitante" si intende lo Stato in cui e' ubicata la sede di EUROFISH.
Per "Informazioni sul marketing" si intendono dati ed altre informazioni su distribuzione, trasporto e vendita sui mercati locali e internazionali. sulle opportunita' di marketing e sul processo globale di sviluppo e promozione dei prodotti, comprese pubblicita', pubbliche relazioni e altri servizi.
Per "Regione" (o "regionale") si intende l'Europa Centrale e Orientale. L"Europa" (o "europeo") si riferisce all'intero continente europeo. Articolo 3 OBIETTIVI
Gli obiettivi di EUROFISH saranno i seguenti: (a) fornire informazioni sulla commercializzazione del pesce e contribuire alla promozione del commercio; (b) contribuire allo sviluppo della pesca nella Regione, in base alla domanda di mercato presente e futura e trarre pieno vantaggio dal potenziale offerto dalle risorse del settore della pesca; (c) promuovere investimenti nel settore privato e intese di partenariato nei settori della pesca e della piscicultura, (d) fornire assistenza tecnica per le infrastrutture e per i progetti di sviluppo delle capacita' umane; (e) fornire assistenza e direttive nella preparazione di progetti, studi di fattibilita' e piani aziendali; (f) partecipare attivamente al coordinamento delle iniziative dei donatori nella Regione; (g) contribuire a migliorare e modernizzare il settore della pesca nella Regione; (h) contribuire al meglio a riequilibrare le disponibilita' di prodotti della pesca nella Regione; (i) sfruttare le opportunita' di esportazioni all'interno della Regione e al di fuori di essa; (j) promuovere la cooperazione tecnica ed economica fra i suoi Membri nel settore della pesca. Articolo 4 FUNZIONI
Per conseguire i suoi obiettivi, EUROFISH: (a) fornira' ai suoi Membri informazioni sul marketing dei prodotti della pesca, comprese le opportunita' di vendita e le previsioni dell'offerta all'interno della Regione e al suo esterno; (b) terra' informati i suoi Membri circa gli sviluppi tecnologici, le specifiche dei prodotti, i metodi di lavorazione e gli standard di qualita', in base alle esigenze di mercato; (c) coadiuvera' i suoi Membri nel mettere a punto nuovi prodotti e sviluppare opportunita' di marketing per le risorse della pesca che non sono totalmente utilizzate per il consumo umano; (d) coadiuvera' i suoi Membri a pianificare e attuare informazioni sui mercati del pesce nazionali ed attivita' di ricerca nella Regione; (e) provvedera' a formare il personale sui governi e le istituzioni degli Stati Membri, sugli sviluppi del mercato e a potenziare le istituzioni nazionali che operano in tale settore; (f) fornira' assistenza tecnica per individuare le opportunita' di investimentio Articolo 5 SEDE
1. La sede di EUROFISH sara' a Copenhagen, Danimarca. In qualunque momento il Consiglio Direttivo potra' decidere di trasferire la sede dell'Organizzazione in un'altra citta' o in un altro Paese della Regione. Le decisioni relative al trasferimento della sede di EUROFISH dovranno essere adottate a maggioranza di due terzi dei Membri dell' Organizzazione. 2. Il Consiglio Direttivo puo' istituire uffici sub-regionali, ogni qualvolta ritenuto necessario. Articolo 6 MEMBRI
1. Saranno Membri di EUROFISH gli Stati europei che hanno firmato l'Accordo a livello di Ministri, che lo hanno ratificato o vi hanno aderito, nonche' gli Stati non Europei che sono stati autorizzati dal Consiglio Direttivo ad aderire all'Accordo in conformita' con il paragrafo 2 del presente Articolo. 2. Il Consiglio Direttivo di EUROFISH, a maggioranza di due terzi di tutti i suoi Membri, autorizzera' tutti gli Stati non europei che ne hanno fatto richiesta ad aderire all'Accordo in vigore al momento dell'adesione, in conformita' con l'Articolo 14, paragrafo 5. 3. Le organizzazioni regionali di integrazione economica costituite da Stati Europei, uno qualsiasi dei quali abbia trasferito ad esse le competenze su questioni di cui al presente Accordo, possono diventare Membri di EUROFISH aderendo all'Accordo. 4. Con il deposito del proprio strumento di adesione, le organizzazioni di cui al precedente paragrafo 3 saranno Parti Contraenti al presente Accordo, ed avranno gli stessi diritti e doveri delle altre Parti Contraenti rispetto alle clausole dell'Accordo. Articolo 7 CONSIGLIO DIRETTIVO
1. EUROFISH si avvarra' di un Consiglio Direttivo composto da tutti i suoi Membri. Ogni Membro sara' rappresentato da un delegato, che puo' essere coadiuvato da esperti tecnici e consulenti. 2. Fermo restando il paragrafo 3 in appresso, ogni Membro avra' diritto ad esprimere un voto. Le decisioni del Consiglio Direttivo saranno adottate a maggioranza dei voti espressi. Tranne nei casi in cui il presente Accordo non disponga diversamente, la maggioranza del totale dei membri del Consiglio Direttivo costituira' il quorum. Tuttavia, nella misura del possibile, le decisioni del Consiglio Direttivo saranno adottate all'unanimita'. 3. In ogni riunione del Consiglio Direttivo o di un organo sussidiario dell'Organizzazione, un'Organizzazione Regionale di Integrazione Economica che sia Membro di EUROFISH avra' diritto ad esprimere un numero di voti pari al numero dei suoi Stati Membri che hanno diritto di voto in tale riunione. 4 Un'Organizzazione Regionale di Integrazione Economica che sia Membro dell'Organizzazione esercitera' i suoi diritti di membro alternandosi ai suoi Stati Membri che sono Membri dell'Organizzazione nei settori di rispettiva competenza. Ogni qualvolta un'Organizzazione Regionale di Integrazione Economica che sia Membro di EUROFISH esercitera' il suo diritto di voto, i suoi Stati Membri non eserciteranno i loro, e viceversa. 5. Qualsiasi Membro di EUROFISH puo' chiedere ad un'Organizzazione Regionale di Integrazione Economica che sia Membro dell'Organizzazione o ai suoi Stati Membri che sono Membri di EUROFISH di fornire informazioni su chi, fra l'Organizzazione Membro che ha aderito a EUROFISH ed i suoi Stati Membri, sia competente su ogni specifica questione. L'Organizzazione Regionale di Integrazione Economica o gli Stati Membri interessati forniranno tali informazioni su richiesta. 6. Prima di ogni riunione del Consiglio Direttivo o di un suo organo sussidiario, un'Organizzazione Regionale di Integrazione Economica che sia Membro di EUROFISH, ovvero i suoi Stati Membri che sono membri dell'Organizzazione indicheranno chi, fra l'Organizzazione Regionale di Integrazione Economica ed i suoi Stati Membri sia competente su ogni specifica questione da esaminare nel corso della riunione e chi, fra l'Organizzazione Regionale di Integrazione Economica ed i suoi Stati Membri, esercitera' diritto di voto su ogni specifico punto all'ordine del giorno. Nulla nel presente paragrafo impedira' ad un'Organizzazione Regionale di Integrazione Economica che sia Membro di EUROFISH o ai suoi Stati Membri che sono Membri dell'Organizzazione di rilasciare un'unica dichiarazione ai fini del presente paragrafo. Detta dichiarazione restera' in vigore per le questioni e i punti all'ordine del giorno che verranno esaminati in ogni riunione successiva, ferme restando le eccezioni e le modifiche che potranno essere indicate prima di ogni singola riunione. 7, Nei casi in cui un punto all'ordine del giorno riguardi sia questioni la cui competenza e' stata trasferita all'Organizzazione Regionale di Integrazione Economica, sia questioni che rientrano nelle competenze dei suoi Stati Membri, tanto l'Organizzazione Regionale di Integrazione Economica quanto i suoi Stati Membri potranno partecipare ai dibattiti. In tali casi, nel corso della riunione, al momento di' adottare le decisioni, si terra' conto solo degli interventi del Membro che ha diritto di voto. 8. Ai fini della determinazione del quorum di ogni riunione dell'Organizzazione, la delegazione di un'Organizzazione Regionale di Integrazione Economica che sia un Membro di EUROFISH sara' conteggiata nella misura in cui abbia diritto di voto nella riunione nella quale e' necessario raggiungere il quorum. 9 Il Consiglio Direttivo si riunira' ogni anno con cadenza regolare nel momento e nel luogo che determinera'. 10. Il Consiglio Direttiva puo' tenere sedute straordinarie qualora lo decida o su richiesta di un terzo dei suoi membri. 11. Il Consiglio Direttivo eleggera' il suo Presidente ed altri funzionari. 12. Il Consiglio Direttivo adottera' il proprio Regolamento Interno. Articolo 8 FUNZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Le funzioni del Consiglio Direttivo saranno le seguenti: (a) discutere ed approvare il programma di lavoro ed il bilancio di EUROFISH, in conformita' con i precedenti Articoli 3 e 4; (b) stabilire le quote annuali che i Membri dovranno versare, come previsto dall'Articolo 11; (c) decidere dell'ammissione dei Membri, in conformita' con l'Articolo 6, paragrafo 2, e con l'Articolo 14, paragrafo 3; (d) istituire i comitati o i gruppi di lavoro eventualmente necessari per conseguire gli obiettivi di EUROFISH; (e) adottare ed emendare, a maggioranza di tre quarti dei voti espressi, il proprio Regolamento Interno, nonche' quello dei comitati e dei gruppi di lavoro, ove applicabile; (f) istituire fondi speciali, qualora necessari, per mettere a punto nuovi programmi e progetti; (g) elaborare criteri e linee guida generali per la gestione di EUROFISH, compresi i contratti che potranno essere conclusi con enti privati per fornire assistenza tecnica ed informazioni, e per le quote da versare per i servizi EUROFISH; (h) monitorare i lavori e le attivita' di EUROFISH e i conti sottoposti a revisione, valutare l'efficacia delle attivita' di ELROFISH e fornire al Direttore di EUROFISH direttive sull'attuazione delle sue decisioni; (i) adottare ed emendare, a maggioranza di tre quarti dei voti espressi, il Regolamento Finanziario dell'Organizzazione e nominare il Revisore Contabile esterno; (j) nominare il Direttore di EUROFISH e, ove necessario, un Vice Direttore, (k) adottare, a maggioranza di tre quarti dei voti espressi, le Norme relative alla nomina del Direttore e del Vice Direttore di EUROFISK (l) adottare norme che disciplinino la composizione delle controversie, di cui all'Articolo 17; (m)approvare intese firmali con altre organizzazioni o istituzioni e con i governi, compreso l'accordo di sede stipulato fra EUROFISH e lo Stato Ospitante; (n) adottare, a maggioranza di tre quarti dei voti espressi, le Norme per il Personale che stabiliscono le condizioni generati del contratto di impiego del personale; (o) svolgere tutte le altre funzioni ad esso affidate in base al presente Accordo o che siano complementari ai fini del conseguimento delle attivita' approvate da EUROFISH. Articolo 9 OSSERVATORI
I non-Membri, le organizzazioni e le istituzioni in grado di apportare un contributo significativo alle attivita' di EUROFISH possono essere invitate ad essere rappresentate alle sedute del Consiglio Direttivo ed alle riunioni dei comitati o dei gruppi di lavoro in qualita' di osservatori, in conformita' con il Regolamento Interno adottato ai sensi dell'Articolo 7, paragrafo 12, e dell'Articolo 8(e). Articolo 10 DIRETTORE E PERSONALE
1. EUROFISH avra' un Direttore nominato dal Consiglio Direttivo alle condizioni che quest'ultimo stabilira'. 2. Il Direttore sara' il legittimo rappresentante di EUROFISH. Il titolare dirigera' i lavori di EUROFISH sotto la guida del Consiglio Direttivo, in base alla sua politica e alle sue decisioni. 3. Il Direttore, ad ogni seduta ordinaria, presentera' al Consiglio Direttivo: (a) una relazione sui lavori di EUROFISH, nonche' i conti sottoposti a revisione; (b) un progetto di programma dei lavori di EUROFISH ed un progetto di bilancio. 4. Il Direttore preparera' ed organizzera' le sedute del Consiglio Direttivo e dei comitati e gruppi di lavoro, nonche' le altre riunioni convocate da EUROFISH e provvedera' a fornire un segretariato per tutte le riunioni, a cui partecipera'. 5. Il Direttore, qualora lo riterra' opportuno, potra' proporre al Consiglio Direttivo di nominare un Vice Direttore, a cui saranno conferiti i poteri e i doveri affidati al Direttore ai sensi del presente Accordo, qualora e per il periodo in cui quest'ultimo non sia in grado di espletarli. 6. I membri del personale saranno nominati dal Direttore in conformita' con la politica, i criteri e le linee guida generali enunciati dal Consiglio Direttivo e in conformita' con le Norme per il Personale. Articolo 11 FINANZE
1. Le risorse finanziarie di EUROFISH saranno le seguenti: (a) i contributi annuali dei Membri; (b) i redditi derivanti dall'erogazione di servizi a pagamento, che comprendono: consulenze per i servizi tecnici e iscrizioni alle pubblicazioni di EUROFISH, vendita di informazioni, pubblicita' retribuite sulle pubblicazioni EUROFISH; (c) donazioni, a condizione che possano essere accettate, in quanto compatibili con gli obiettivi di EUROFISH; (d) altre risorse approvate dal Consiglio Direttivo e compatibili con gli obiettivi di EUROFISH. 2. I Membri si impegnano a versare contributi annuali al bilancio ordinario di EUROFISH in valute liberamente convertibili. Il Consiglio Direttivo stabilira' un contributo minimo per ogni Membro ed una tabella contributiva approvata all'unanimita', tenendo conto del PIL pro capite, della popolazione, del valore globale delle esportazioni, di quello delle importazioni e della produzione di pesce. In ogni seduta ordinaria il Consiglio Direttivo determinera' il bilancio ordinario per l'anno successivo a maggioranza di tre quarti di tutti i suoi Membri. 3. EUROFISH sara' gestito tenendo conto dei principi commerciali generalmente accettati. A tal fine, EUROFISH applichera' per i servizi erogati le tariffe stabilite dal Consiglio Direttivo, e i redditi in tal modo ottenuti copriranno le spese di gestione e quelle amministrative di EUROFISH, nonche' le integrazioni dei capitali operativi. 4. I Membri che si trovano in arretrato con il pagamento dei contributi finanziari da versare a EUROFISH non avranno diritto di voto nel Consiglio Direttivo nel caso in cui l'importo degli arretrati sia pari o superiore all'importo dei contributi da versare per i due anni solari precedenti. Il Consiglio Direttivo puo' tuttavia consentire a detti Membri di votare, qualora appurera' che il mancato pagamento e' dovuto a situazioni che esulano dal suo controllo. Articolo 12 STATUS GIURIDICO, PRIVILEGI E IMMUNITA'
1. EUROFISH godra' di personalita' giuridica e della capacita' giuridica che potra' rendersi necessaria per conseguire gli obiettivi dell'Organizzazione e per esercitare le sue funzioni. 2. Ai rappresentanti dei Membri ed al Direttore e al personale di EUROFISH saranno concessi i privilegi e le immunita' necessari per svolgere indipendentemente le loro funzioni all'interno dell'Organizzazione. 3. Ogni Membro concedera' lo status, i privilegi e le immunita' di cui sopra nel modo seguente: (a) nel territorio di ogni Membro che ha aderito alla Convenzione sui Privilegi e le Immunita' delle Agenzie Specializzate relativamente alla FAO, come cola' stipulato, mutatis mutandis; (b) nel territorio di ogni Membro che non ha aderito alla Convenzione di cui sopra relativamente alla FAO, ma che ha aderito alla Convenzione sui Privilegi e le Immunita' delle Nazioni Unite, come cola' stipulato, mutauis mutandis, tranne nel caso in cui il Membro, al momento della firma dell'Accordo o del deposito del suo strumento di ratifica o adesione, non comunichi al Direttore Generale della FAO che non applichera' detta Convenzione, nel qual caso il Membro, entro i sei mesi successivi, stipulera' con EUROFISH un accordo per la concessione di uno status, privilegi e immunita' paragonabili a quelli previsti in detta Convenzione; (c) nel caso in cui un Membro non abbia aderito a nessuna delle convenzioni sopra menzionate, entro sei mesi dalla firma dell'Accordo o del deposito del suo strumento di ratifica o adesione stipulera' con EUROFISH un accordo per la concessione di uno status, privilegi e immunita' paragonabili a quelli previsti in detta Convenzione. 4. I privilegi e le immunita' vengono concessi ai rappresentanti dei Membri e al Direttore e al personale di EUROFISH non a beneficio personale dei singoli, ma al fine di salvaguardare l'esercizio indipendente delle funzioni che svolgono per conto dell'Organizzazione Di conseguenza, un Membro o il Direttore, a seconda dei casi, non solo ha il diritto, ma anche il dovere di privare dell'immunita' i suoi rappresentanti o i membri del personale in tutti i casi in cui, a parere dei Membri o del Direttore, l'immunita' impedirebbe il corso della giustizia, nonche' nei casi in cui possa essere tolta senza pregiudicare lo scopo per cui essa e' stata concessa. Se il Membro che invia il rappresentante o il Direttore, a seconda dei casi, non priva dell'immunita' il rappresentante o il membro del personale, il Membro o il Direttore si adopereranno al massimo per giungere ad un'equa soluzione della questione. 5. EUROFISH concludera' un accordo di sede con lo Stato Ospitante e potra' stipulare accordi con altri Stati in cui potranno essere ubicati uffici dell'Organizzazione; in tali accordo saranno specificati i privilegi e le immunita', nonche' le strutture di cui l'Organizzazione dovra' disporre per poter conseguire i suoi obiettivi e svolgere le sue funzioni. Articolo 13 COOPERAZIONE CON ALTRE ORGANIZZAZIONI E ISTITUZIONI
1. Le Parti Contraenti convengono sul fatto che fra EUROFISH e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura (FAO) si dovrebbe instaurare un rapporto di lavoro. A tal fine EUROFISH avviera' negoziati con l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura per concludere un accordo, in conformita' con l'Articolo XIII della Costituzione dell'Organizzazione. Tale accordo dovrebbe prevedere, fra l'altro, la nomina da parte del Direttore Generale della FAO di un Rappresentante che partecipi a tutte le riunioni di EUROFISH, ma senza diritto di voto. 2. Le Parti Contraenti convengono sul fatto che EUROFISH, le altre organizzazioni regionali e internazionali che si occupano di pesca e altre istituzioni che potrebbero contribuire ai lavori e ampliare gli obiettivi di EUROFISH dovrebbero cooperare fra loro. EUROFISH potra' concludere accordi con tali organizzazioni e istituzioni. Tali accordi, ove opportuno, potranno contenere disposizioni per la partecipazione di tali organizzazioni e istituzioni alle attivita' di EUROFISH. Articolo 14 FIRMA, RATIFICA, ADESIONE, ENTRATA IN VIGORE E AMMISSIONE
1. Gli Stati Europei possono diventare parti al presente Accordo tramite: (a) firma dell'Accordo a livello di Ministri; (b) firma dell'Accordo seguita dal deposito di uno strumento di ratifica; (c) deposito di uno strumento di adesione. 2. Le organizzazioni regionali di integrazione economica di cui all'Articolo 6.3 possono diventare parti al presente Accordo con il deposito di uno strumento di adesione. 3. Il presente Accordo sara' aperto alla firma a Copenhagen il 23 maggio 2000 e, successivamente, presso la Sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura (FAO) di Roma. 4 Gli strumenti di ratifica o adesione saranno depositati presso il Direttore Generale della FAO, che sara' Depositario del presente Accordo. 5. Fermo restando l'Articolo 6, paragrafo 2, del presente Accordo, ed in qualunque momento successivo all'entrata in vigore del presente Accordo, qualunque Stato diverso da quelli menzionati al precedente paragrafo 1 potra' chiedere al Direttore Generale della FAO di diventare Membro di EUROFISH. Il Direttore Generale della FAO informera' i Membri di EUROFISH di tale richiesta. Il Consiglio Direttivo decidera' poi in merito alla richiesta, come previsto all'Articolo 6, paragrafo 2 e, nel caso in cui venga adottata una decisione positiva, invitera' lo Stato interessato ad aderire all'Accordo istitutivo di EUROFISH. Lo Stato, entro novanta giorni. dalla data di invito da parte del Consiglio Direttivo, presentera' al Direttore Generale il suo strumento di adesione, in cui acconsentira' ad essere vincolato dalle clausole del presente Accordo a partire dalla data di ammissione. 6. Il presente Accordo entrera' in vigore, per tutti gli Stati o organizzazioni regionali di integrazione economica che lo hanno firmato a livello di Ministri, che lo hanno ratificato o che vi hanno aderito, alla data in cui cinque Stati Europei o organizzazioni regionali di integrazione economica lo avranno firmato a livello di Ministri o avranno depositato uno strumento di ratifica o di adesione. Articolo 15 EMENDAMENTI
1. Il Consiglio Direttivo puo' emendare il presente Accordo a maggioranza di tre quarti di tutti i suoi Membri. Nei confronti di tutte le Parti Contraenti, gli emendamenti entreranno in vigore il trentesimo giorno successivo all'adozione da parte del Consiglio Direttivo, fatta eccezione per le Parti Contraenti che presenteranno notifica di recessione entro trenta giorni dall'adozione di tale emendamento, fermo restando l'Articolo 16, paragrafo 1. 2. Le proposte di emendamento al presente Accordo possono essere presentate da qualsiasi Membro in una comunicazione al Depositario, che le notifichera' tempestivamente a tutti i Membri e al Direttore di EUROFISH. 3. Il Consiglio Direttivo non esaminera' nessuna proposta di emendamento che non sia stata ricevuta dal Depositario almeno centoventi giorni prima del giorno di apertura della seduta in seno alla quale dovra' essere esaminata. Articolo 16 RECESSIONE E SCIOGLIMENTO
1. Decorsi tre anni dalla data in cui e' divenuto Parte al presente Accordo, in qualsiasi momento un Membro puo' presentare al Depositario notifica di recessione da EUROFISH Tale recessione avra' effetto dodici mesi dopo che il Depositario avra' ricevuto tale notifica, ovvero in qualunque altra data successiva, specificata nella notifica, ma a condizione che tutti gli obblighi assunti dal Membro nei confronti di EUROFISH restino validi e attuabili. 2. EUROFISH cessera' di esistere nel momento in cui il Consiglio Direttivo lo decidera', a maggioranza di tre quarti di tutti i suoi Membri. Tutti i beni rimasti dopo la cessione di terreni, edifici e pertinenze, dopo la restituzione ai rispettivi donatori di tutti i fondi che non siano stati impiegati e dopo che saranno stati onorati tutti gli obblighi, saranno distribuiti fra coloro che erano Membri di EUROFISH al momento dello scioglimento, in maniera proporzionata ai contributi versati per l'anno precedente a quello di scioglimento, in conformita' con l'Articolo 1l, paragrafi 1(a) e 2. Articolo 17 INTERPRETAZIONE E COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE
1. Tutte le controversie relative all'interpretazione o all'applicazione del presente Accordo che non possano essere composte tramite negoziato, conciliazione o mezzi analoghi puo' essere sottoposta da una qualsiasi parte alla controversia al Consiglio Direttivo, con richiesta di raccomandazione. In mancanza di composizione, la controversia puo' essere sottoposta ad un tribunale arbitrale composto da tre arbitri. Le Parti alla controversia nomineranno ciascuna un arbitro; i due arbitri in tal modo nominati designeranno di comune accordo il terzo arbitro, che sara' il Presidente del tribunale. Nel caso in cui una delle parti non nomini un arbitro entro due mesi dalla nomina del primo, ovvero nel caso in cui il Presidente del tribunale arbitrale non venga designato entro due mesi dalla nomina del secondo, il Presidente del Consiglio Direttivo lo designera' entro un ulteriore periodo di due mesi. 2. Il Consiglio Direttivo, a maggioranza di tre quarti, puo' sospendere un Membro che non si conformi al lodo arbitrale reso in conformita' cori il paragrafo 1 del presente Articolo dall'esercizio dei diritti e dei privilegi a lui spettanti in qualita' di Membro. Articolo 18 DEPOSITARIO
Il Direttore Generale della FAO sara' il Depositario del presente Accordo. Il Depositario: (a) inviera' copie autenticate del presente Accordo agli Stati Europei ed alle organizzazioni regionali di integrazione economica che hanno partecipato alla Conferenza di Plenipotenziari che lo ha adottato; (b) al momento della sua entrata in vigore, predisporra' la registrazione del presente Accordo presso il Segretariato delle Nazioni Unite, in conformita' con l'Articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite; (c) informera' gli Stati e le organizzazioni regionali di integrazione economica che hanno partecipato alla Conferenza di Plenipotenziari e tutti gli Stati che sono stati ammessi a diventare membri di EUROFISH in merito a: (i) la firma del presente Accordo ed il deposito degli strumenti di ratifica o adesione, in conformita' con l'Articolo 14, paragrafi 1 e 4; (ii) la data di entrata in vigore del presente Accordo, in conformita' con l'Articolo 14, paragrafo 5; (iii) la notifica della richiesta di uno Stato ad essere ammesso come membro di EUROFISH, e le ammissioni, in conformita' con l'Articolo 6, paragrafo 2; (iv) le proposte di emendamento al presente Accordo e l'adozione degli emendamenti, in conformita' con l'Articolo 15; (v) le notifiche di recessione da EUROFISH, come previsto all'Articolo 16, paragrafo 1; (d) convochera' la prima seduta del Consiglio Direttivo di EUROFISH entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente Accordo, in conformita' con l'Articolo 14, paragrafo 6. Articolo 19 AUTENTICITA' DEI TESTI DELL'ACCORDO
I testi del presente Accordo nelle lingue inglese, francese e spagnola faranno ugualmente fede.
Fatto a Copenhagen, Danimarca, il ventitre' maggio duemila, in un unico esemplare nelle lingue inglese, francese e spagnola.
IN FEDE DI CHE i rappresentanti, debitamente autorizzati delle Parti Contraenti i cui nomi figurano qui di seguito, hanno firmato il presente Accordo a livello di Ministri o con firma soggetta a ratifica, in conformita' con l'Articolo 14.1 dell'Accordo.
Per l'Albania (Firma illeggibile) Roma, 17.11.2000
Per Andorra
Per l'Armenia
Per l'Austria
Per l'Azerbaijan
Per la Belarus
Per il Belgio
Per la Bosnia Erzegovina
Per la Bulgaria
Per la Croazia Per Cipro
Per la Danimarca (Firma illeggibile)
Per l'Estonia
Per la ex Repubblica Jugoslava di Macedonia
Per la Finlandia
Per la Francia
Per la Georgia
Per la Germania
Per la Grecia
Per l'Irlanda
Per l'Islanda
Per l'Italia
Per la Jugoslavia (Serbia e Montenegro)
Per la Lettonia soggetto a ratifica (Firma illeggibile, Direttore del Consiglio Nazionale per la Pesca del Ministero dell'Agricoltura)
Per il Liechtenstein
Per la Lituania
Per il Lussemburgo
Per Malta
Per la Moldavia
Per Monaco
Per la Norvegia (Firma illeggibile)
Per i Paesi Bassi
Per la Polonia
Per il Portogallo
Per il Regno Unito
Per la Repubblica Ceca
Per la Romania (F.to: S. Stati) 12.10.2001 Per la Russia
Per San Marino
Per la Santa Sede
Per la Slovacchia
Per la Slovenia
Per la Spagna
Per la Svezia
Per la Svizzera
Per la Turchia
Per l'Ucraina
Per l'Ungheria soggetto a ratifica (F.to K. Pinter, Direttore Generale, Amministratore per Fauna Selvatica e Pesca. FVM) ATTO FINALE
1. In risposta ad una richiesta avanzata dalla Riunione di Esperti Tecnici del Progetto FAO EASTFISH nel corso della sua terza Sessione, svoltasi a Copenhagen il 26 e il 27 aprile 1999, e a seguito di una raccomandazione emanata dalla Riunione di Esperti Giuridici, svoltasi a Praga, Repubblica Ceca, il 13 e 14 ottobre 1999, il Direttore Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura (FAO) ha convocato una Conferenza di Plenipotenziari per esaminare, ai fini dell'adozione, un progetto di Accordo per l'Istituzione dell'Organizzazione Internazionale per lo Sviluppo della Pesca in Europa Centrale e Orientale (EUROFISH). 2. La Conferenza di Plenipotenziari si e' svolta a Copenhagen, Danimarca, presso il Centro delle Nazioni Unite, il 23 maggio 2000 su invito dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura. 3 Erano rappresentati i Governi dei seguenti Stati: Albania, Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Danimarca, Estonia, Irlanda, Islanda, Lettonia, Lituania, Norvegia, Polonia, Romania, Slovenia, Ungheria e Turchia 4 Erano rappresentati da osservatori i Governi dei seguenti Stati: Austria, Finlandia, Germania, Italia, Paesi Bassi, Russia, Slovacchia e Svezia. 5. La Commissione delle Comunita' Europee era rappresentata da un osservatore. 6 Il Min. Morten Lautrup-Larsen e' intervenuto alla cerimonia inaugurale della Conferenza. 7. La Conferenza di Plenipotenziari ha eletto come Presidente la Sig.ra Sally Clink, rappresentante della Danimarca, e come Vice-Presidente il rappresentante della Lettonia, Sig. Normunds Riekstins. 8. La Conferenza di Plenipotenziari ha istituito un Comitato Credenziali, composto dai tre paesi seguenti: Estonia, Lituania e Ungheria. 9. Il Direttore Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura era rappresentato dal Sig. G. Valdimarsson, Direttore della Divisione Industrie della Pesca, Dipartimento della Pesca. 10. Il Progetto di Accordo di cui al primo paragrafo del presente Atto Finale, redatto dal Segretariato della FAO, e' stato discusso in dettaglio e adottato dalla Conferenza di Plenipotenziari, come risulta in Allegato al presente Atto Finale. L'Accordo e' stato aperto alla firma il 23 maggio 2000.
IN FEDE DI CHE i rappresentanti debitamente autorizzati degli Stati i cui nomi figurano in appresso hanno firmato il seguente Atto Finale.
Per l'Albania (F.to Roland Kristo)
Per Andorra
Per l'Armenia
Per l'Austria
Per l'Azerbaijan
Per la Belarus
Per il Belgio
Per la Bosnia Erzegovina (Firma illeggibile)
Per la Bulgaria
Per Cipro
Per la Croazia (Firma illeggibile)
Per la Danimarca (Firma illeggibile)
Per la ex Repubblica Jugoslava di Macedonia
Per l'Estonia
Per la Finlandia
Per la Francia (Firma illeggibile)
Per la Georgia Per la Germania
Per la Grecia
Per l'Irlanda
Per l'Islanda
Per l'Italia
Per la Jugoslavia (Serbia e Montenegro)
Per la Lettonia (Firma illeggibile, Direttore del Consiglio Nazionale per la Pesca del Ministero dell'Agricoltura)
Per il Liechtenstein
Per la Lituania
Per il Lussemburgo
Per Malta
Per la Moldavia
Per Monaco
Per la Norvegia (Firma illeggibile)
Per i Paesi Bassi
Per la Polonia
Per il Portogallo
Per il Regno Unito
Per la Repubblica Ceca
Per la Romania (Firma illeggibile)
Per la Russia
Per San Marino
Per la Santa Sede
Per la Slovacchia
Per la Slovenia (Firma illeggibile)
Per la Spagna
Per la Svezia
Per la Svizzera
Per la Turchia
Per l'Ucraina
Per l'Ungheria soggetto a ratifica (F.to K. Pinter, Direttore Generale, Amministratore per Fauna Selvatica e Pesca, FVM) |
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