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| Gazzetta n. 73 del 28 marzo 2006 (vai al sommario) |  |  |  | LEGGE 6 marzo 2006, n. 122 |  | Ratifica     ed    esecuzione    dell'Accordo    sulla    istituzione dell'Organizzazione  internazionale  per  lo  sviluppo della pesca in Europa  centrale  ed  orientale  (Eurofish), con Atto finale, fatto a Copenhagen il 23 maggio 2000. |  | 
 |  |  |  | La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno approvato; 
 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 
 Promulga
 
 la seguente legge:
 Art. 1.
 Autorizzazione alla ratifica
 
 1.  Il  Presidente  della  Repubblica  e'  autorizzato a ratificare l'Accordo  sulla  istituzione della Organizzazione internazionale per lo  sviluppo  della pesca in Europa centrale ed orientale (Eurofish), con Atto finale, fatto a Copenhagen il 23 maggio 2000.
 |  |  |  | Art. 2. Ordine di esecuzione
 
 1.   Piena   ed  intera  esecuzione  e'  data  all'Accordo  di  cui all'articolo  1,  a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in  conformita'  a  quanto  disposto  dall'articolo  14  dell'Accordo stesso.
 |  |  |  | Art. 3. Copertura finanziaria
 
 1. Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata la spesa di euro 52.300 per l'anno 2005, di euro 53.300 per l'anno 2006 e di euro 54.400  annui  a  decorrere  dall'anno  2007.  Al  relativo  onere si provvede,  per  l'anno  2005, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale»  dello  stato  di  previsione del Ministero dell'economia e delle  finanze  per  l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e, per gli anni successivi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale  2006-2008, nell'ambito dell'unita'  previsionale  di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
 2.   Il   Ministro   dell'economia  e  delle  finanze  provvede  al monitoraggio  dell'attuazione  della  presente  legge,  anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978,  n.  468,  e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati  da  apposite  relazioni,  gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della medesima legge n. 468 del 1978.
 3.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 |  |  |  | Art. 4. Entrata in vigore
 
 1.  La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
 La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
 Data a Roma, addi' 6 marzo 2006
 
 CIAMPI
 Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
 dei Ministri
 Fini, Ministro degli affari esteri
 
 Visto, il Guardasigilli: Castelli
 LAVORI PREPARATORI
 Camera dei deputati (atto n. 5488):
 Presentato  dal  Ministro degli affari esteri (Fini) il
 15 dicembre 2004.
 Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede
 referente, il 10 febbraio 2005 con pareri delle commissioni
 I, II, V, XI e XIII.
 Esaminato   dalla  III  commissione  il  3  marzo;  10,
 17 novembre 2005 e 11 gennaio 2006.
 Esaminato  in  aula  il  16 gennaio 2006 e approvato il
 19 gennaio 2006.
 
 Senato della Repubblica (atto n. 3742):
 Assegnato  alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede
 referente,  il 24 gennaio 2006 con pareri delle commissioni
 1ª 5ª e 9ª.
 Esaminato   dalla   3ª   commissione  il  25 gennaio  e
 7 febbraio 2006.
 Relazione  scritta  presentata il 7 febbraio 2006 (atto
 n. 3742/A - relatore sen. Pianetta).
 Esaminato  in  aula  e approvato, con modificazioni, il
 10 febbraio 2006.
 Camera dei deputati (atto n. 5488-B):
 Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede
 referente, il 14 febbraio 2006 con pareri delle commissioni
 I e V.
 Esaminato dalla III commissione il 14 febbraio 2006.
 Esaminato in aula e approvato il 15 febbraio 2006.
 |  |  |  | ALLEGATO 
 ACCORDO  SULLA  ISTITUZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE PER LO
 SVILUPPO DELLA PESCA IN EUROPA CENTRALE ED ORIENTALE (EUROFISH)
 
 
 ---->  Parte del provvedimento riprodotto in formato grafico  <----
 
 
 Allegato
 ACCORDO SULL'ISTITUZIONE
 DELL'ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE
 PER LO SVILUPPO DELLA PESCA
 IN EUROPA CENTRALE E ORIENTALE
 (EUROFISCH)
 
 Le Parti Contraenti,
 
 Consapevoli  dell'importanza  della pesca quale settore essenziale del  loro  sviluppo  nazionale,  nonche' del contributo che essa puo' prestare ai fini della sicurezza alimentare;
 Annettendo  importanza  allo  sviluppo  sostenibile  della pesca e della piscicultura;
 Riconoscendo che la maggior parte dei paesi dell'Europa Centrale e Orientale  potrebbe  trarre  grande  vantaggio  dallo  sviluppo della pesca,  che  puo'  dipendere  in  parte dalla creazione di servizi di informazione sui mercati internazionali e di consulenza tecnica per i prodotti  della  pesca,  in  quanto  cio'  apporterebbe  un  maggiore equilibrio     nella    situazione    dell'offerta    nei    mercati, regolarizzerebbe   l'andamento   dei  prezzi  ed  incoraggerebbe  uno sfruttamento migliore delle risorse della pesca;
 Riconoscendo  inoltre che i paesi dell'Europa Centrale e Orientale necessitano  di  assistenza  per  sviluppare  la loro industria della pesca  e  potenziare  la  capacita' di investimenti, specialmente nel settore privato;
 Rendendosi  conto  del  fatto  che la promozione ed il successo di tali servizi possono essere agevolati con la cooperazione regionale;
 Considerando  che  tale  cooperazione  puo'  essere conseguita con l'istituzione  di un'organizzazione internazionale che riunisca paesi la  cui  economia  e'  in via di transizione e paesi sviluppati e che svolga le proprie attivita' con paesi, organizzazioni e istituzioni;
 Considerando  altresi' che tale organizzazione potrebbe costituire un foro in cui i paesi interessati potrebbero intraprendere attivita' su  pescato  e  piscicultura,  nonche'  iniziative comuni nei settori degli  investimenti  e  dello  sviluppo, nonche' della promozione del commercio e dei mercati,
 Hanno concordato quanto segue:
 Articolo 1
 ISTITUZIONE
 
 Le   Parti   Contraenti   istituiscono  con  il  presente  Accordo l'Organizzazione Internazionale per lo Sviluppo della Pesca in Europa Centrale e Orientale (qui di seguito definita "EUROFISH"), avente gli obiettivi e le funzioni qui di seguito illustrate.
 Articolo 2
 DEFINIZIONI
 
 Ai fini del presente Accordo:
 
 Per  "Membri"  si  intendono  gli Stati Membri e le Organizzazioni Membri di EUROFISH.
 Il  termine  "pesca"  comprende  tutte  le attivita' relative alla pesca, inclusa la piscicultura.
 
 Per  "Prodotti  ittici" si intendono tutti gli animali e le piante acquatiche  ed  i  prodotti  da  essi  derivanti.  La Convenzione sul Commercio  Internazionale  delle  Specie  della  Fauna  e della Flora Selvatica  in  Pericolo,  adottata  a Washington nel 1973, e relativi emendamenti,  deve  essere  rispettata.  Le  specie  dei  cetacei non incluse  in  detta Convenzione saranno escluse dai servizi forniti da EUROFISH.
 
 Per  "Stato  ospitante"  si  intende lo Stato in cui e' ubicata la sede di EUROFISH.
 
 Per  "Informazioni  sul  marketing"  si  intendono  dati  ed altre informazioni su distribuzione, trasporto e vendita sui mercati locali e  internazionali.  sulle  opportunita'  di  marketing e sul processo globale  di sviluppo e promozione dei prodotti, comprese pubblicita', pubbliche relazioni e altri servizi.
 
 Per  "Regione"  (o  "regionale") si  intende  l'Europa  Centrale e Orientale.
 L"Europa"   (o   "europeo") si   riferisce  all'intero  continente europeo.
 Articolo 3
 OBIETTIVI
 
 Gli obiettivi di EUROFISH saranno i seguenti:
 (a) fornire  informazioni  sulla  commercializzazione del pesce e contribuire alla promozione del commercio;
 (b) contribuire  allo sviluppo della pesca nella Regione, in base alla  domanda  di  mercato presente e futura e trarre pieno vantaggio dal potenziale offerto dalle risorse del settore della pesca;
 (c) promuovere  investimenti  nel  settore  privato  e  intese di partenariato nei settori della pesca e della piscicultura,
 (d) fornire  assistenza  tecnica  per  le  infrastrutture e per i progetti di sviluppo delle capacita' umane;
 (e) fornire   assistenza   e   direttive  nella  preparazione  di progetti, studi di fattibilita' e piani aziendali;
 (f) partecipare attivamente al coordinamento delle iniziative dei donatori nella Regione;
 (g) contribuire  a  migliorare  e  modernizzare  il settore della pesca nella Regione;
 (h) contribuire  al  meglio  a riequilibrare le disponibilita' di prodotti della pesca nella Regione;
 (i) sfruttare  le  opportunita' di esportazioni all'interno della Regione e al di fuori di essa;
 (j) promuovere  la  cooperazione  tecnica ed economica fra i suoi Membri nel settore della pesca.
 Articolo 4
 FUNZIONI
 
 Per conseguire i suoi obiettivi, EUROFISH:
 (a) fornira'  ai  suoi  Membri  informazioni  sul  marketing  dei prodotti  della  pesca,  comprese  le  opportunita'  di  vendita e le previsioni dell'offerta all'interno della Regione e al suo esterno;
 (b) terra'   informati   i   suoi   Membri   circa  gli  sviluppi tecnologici,  le  specifiche  dei prodotti, i metodi di lavorazione e gli standard di qualita', in base alle esigenze di mercato;
 (c) coadiuvera'  i suoi Membri nel mettere a punto nuovi prodotti e sviluppare opportunita' di marketing per le risorse della pesca che non sono totalmente utilizzate per il consumo umano;
 (d) coadiuvera'   i   suoi   Membri   a   pianificare  e  attuare informazioni  sui mercati del pesce nazionali ed attivita' di ricerca nella Regione;
 (e) provvedera'   a   formare  il  personale  sui  governi  e  le istituzioni  degli  Stati  Membri,  sugli  sviluppi  del  mercato e a potenziare le istituzioni nazionali che operano in tale settore;
 (f) fornira'  assistenza  tecnica per individuare le opportunita' di investimentio
 Articolo 5
 SEDE
 
 1. La sede di EUROFISH sara' a Copenhagen, Danimarca. In qualunque momento  il Consiglio Direttivo potra' decidere di trasferire la sede dell'Organizzazione  in  un'altra  citta'  o  in un altro Paese della Regione.  Le  decisioni  relative  al  trasferimento  della  sede  di EUROFISH  dovranno  essere  adottate  a  maggioranza di due terzi dei Membri dell' Organizzazione.
 2.  Il  Consiglio  Direttivo  puo' istituire uffici sub-regionali, ogni qualvolta ritenuto necessario.
 Articolo 6
 MEMBRI
 
 1.  Saranno Membri di EUROFISH gli Stati europei che hanno firmato l'Accordo  a  livello di Ministri, che lo hanno ratificato o vi hanno aderito, nonche' gli Stati non Europei che sono stati autorizzati dal Consiglio  Direttivo  ad  aderire  all'Accordo  in conformita' con il paragrafo 2 del presente Articolo.
 2.  Il Consiglio Direttivo di EUROFISH, a maggioranza di due terzi di  tutti i suoi Membri, autorizzera' tutti gli Stati non europei che ne  hanno fatto richiesta ad aderire all'Accordo in vigore al momento dell'adesione, in conformita' con l'Articolo 14, paragrafo 5.
 3.   Le   organizzazioni   regionali   di  integrazione  economica costituite da Stati Europei, uno qualsiasi dei quali abbia trasferito ad  esse  le  competenze  su  questioni  di  cui al presente Accordo, possono diventare Membri di EUROFISH aderendo all'Accordo.
 4.   Con  il  deposito  del  proprio  strumento  di  adesione,  le organizzazioni  di  cui  al  precedente  paragrafo  3  saranno  Parti Contraenti  al  presente  Accordo,  ed  avranno  gli stessi diritti e doveri   delle   altre   Parti   Contraenti  rispetto  alle  clausole dell'Accordo.
 Articolo 7
 CONSIGLIO DIRETTIVO
 
 1.  EUROFISH  si  avvarra'  di  un Consiglio Direttivo composto da tutti  i suoi Membri. Ogni Membro sara' rappresentato da un delegato, che puo' essere coadiuvato da esperti tecnici e consulenti.
 2.  Fermo  restando  il paragrafo 3 in appresso, ogni Membro avra' diritto  ad  esprimere  un voto. Le decisioni del Consiglio Direttivo saranno  adottate a maggioranza dei voti espressi. Tranne nei casi in cui il presente Accordo non disponga diversamente, la maggioranza del totale  dei  membri  del  Consiglio  Direttivo costituira' il quorum. Tuttavia,  nella  misura  del  possibile,  le decisioni del Consiglio Direttivo saranno adottate all'unanimita'.
 3.  In  ogni  riunione  del  Consiglio  Direttivo  o  di un organo sussidiario   dell'Organizzazione,   un'Organizzazione  Regionale  di Integrazione  Economica  che  sia Membro di EUROFISH avra' diritto ad esprimere  un numero di voti pari al numero dei suoi Stati Membri che hanno diritto di voto in tale riunione.
 4  Un'Organizzazione  Regionale  di Integrazione Economica che sia Membro  dell'Organizzazione  esercitera'  i  suoi  diritti  di membro alternandosi ai suoi Stati Membri che sono Membri dell'Organizzazione nei    settori    di    rispettiva    competenza.    Ogni   qualvolta un'Organizzazione  Regionale di Integrazione Economica che sia Membro di  EUROFISH  esercitera' il suo diritto di voto, i suoi Stati Membri non eserciteranno i loro, e viceversa.
 5. Qualsiasi Membro di EUROFISH puo' chiedere ad un'Organizzazione Regionale     di    Integrazione    Economica    che    sia    Membro dell'Organizzazione  o  ai  suoi  Stati  Membri  che  sono  Membri di EUROFISH  di fornire informazioni su chi, fra l'Organizzazione Membro che  ha  aderito a EUROFISH ed i suoi Stati Membri, sia competente su ogni  specifica questione. L'Organizzazione Regionale di Integrazione Economica o gli Stati Membri interessati forniranno tali informazioni su richiesta.
 6.  Prima  di  ogni  riunione  del Consiglio Direttivo o di un suo organo   sussidiario,  un'Organizzazione  Regionale  di  Integrazione Economica  che sia Membro di EUROFISH, ovvero i suoi Stati Membri che sono     membri    dell'Organizzazione    indicheranno    chi,    fra l'Organizzazione  Regionale di Integrazione Economica ed i suoi Stati Membri  sia  competente  su ogni specifica questione da esaminare nel corso  della  riunione  e  chi,  fra  l'Organizzazione  Regionale  di Integrazione Economica ed i suoi Stati Membri, esercitera' diritto di voto  su  ogni  specifico  punto  all'ordine  del  giorno.  Nulla nel presente   paragrafo  impedira'  ad  un'Organizzazione  Regionale  di Integrazione  Economica  che  sia  Membro di EUROFISH o ai suoi Stati Membri  che  sono  Membri  dell'Organizzazione di rilasciare un'unica dichiarazione  ai  fini  del  presente paragrafo. Detta dichiarazione restera'  in  vigore per le questioni e i punti all'ordine del giorno che verranno esaminati in ogni riunione successiva, ferme restando le eccezioni  e  le modifiche che potranno essere indicate prima di ogni singola riunione.
 7,  Nei  casi  in  cui un punto all'ordine del giorno riguardi sia questioni  la  cui  competenza e' stata trasferita all'Organizzazione Regionale  di  Integrazione  Economica,  sia  questioni che rientrano nelle  competenze  dei  suoi  Stati  Membri,  tanto  l'Organizzazione Regionale  di  Integrazione  Economica  quanto  i  suoi  Stati Membri potranno  partecipare  ai  dibattiti.  In  tali casi, nel corso della riunione,  al momento di' adottare le decisioni, si terra' conto solo degli interventi del Membro che ha diritto di voto.
 8.  Ai  fini  della  determinazione  del  quorum  di ogni riunione dell'Organizzazione, la delegazione di un'Organizzazione Regionale di Integrazione   Economica   che   sia  un  Membro  di  EUROFISH  sara' conteggiata  nella misura in cui abbia diritto di voto nella riunione nella quale e' necessario raggiungere il quorum.
 9  Il  Consiglio  Direttivo  si  riunira'  ogni  anno  con cadenza regolare nel momento e nel luogo che determinera'.
 10.  Il  Consiglio  Direttiva  puo'  tenere  sedute  straordinarie qualora lo decida o su richiesta di un terzo dei suoi membri.
 11.  Il  Consiglio  Direttivo eleggera' il suo Presidente ed altri funzionari.
 12.  Il  Consiglio  Direttivo  adottera'  il  proprio  Regolamento Interno.
 Articolo 8
 FUNZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
 
 Le funzioni del Consiglio Direttivo saranno le seguenti:
 (a) discutere  ed approvare il programma di lavoro ed il bilancio di EUROFISH, in conformita' con i precedenti Articoli 3 e 4;
 (b) stabilire  le  quote  annuali  che i Membri dovranno versare, come previsto dall'Articolo 11;
 (c) decidere  dell'ammissione  dei  Membri,  in  conformita'  con l'Articolo 6, paragrafo 2, e con l'Articolo 14, paragrafo 3;
 (d) istituire  i  comitati  o  i  gruppi  di lavoro eventualmente necessari per conseguire gli obiettivi di EUROFISH;
 (e) adottare  ed  emendare,  a maggioranza di tre quarti dei voti espressi, il proprio Regolamento Interno, nonche' quello dei comitati e dei gruppi di lavoro, ove applicabile;
 (f) istituire  fondi  speciali,  qualora necessari, per mettere a punto nuovi programmi e progetti;
 (g) elaborare  criteri  e linee guida generali per la gestione di EUROFISH,  compresi i contratti che potranno essere conclusi con enti privati  per  fornire  assistenza  tecnica  ed informazioni, e per le quote da versare per i servizi EUROFISH;
 (h) monitorare  i  lavori  e  le  attivita' di EUROFISH e i conti sottoposti  a  revisione,  valutare  l'efficacia  delle  attivita' di ELROFISH e fornire al Direttore di EUROFISH direttive sull'attuazione delle sue decisioni;
 (i) adottare  ed  emendare,  a maggioranza di tre quarti dei voti espressi,  il  Regolamento Finanziario dell'Organizzazione e nominare il Revisore Contabile esterno;
 (j) nominare  il Direttore di EUROFISH e, ove necessario, un Vice Direttore,
 (k) adottare,  a  maggioranza di tre quarti dei voti espressi, le Norme  relative  alla  nomina  del  Direttore e del Vice Direttore di EUROFISK
 (l) adottare   norme   che  disciplinino  la  composizione  delle controversie, di cui all'Articolo 17;
 (m)approvare   intese   firmali   con   altre   organizzazioni  o istituzioni e con i governi, compreso l'accordo di sede stipulato fra EUROFISH e lo Stato Ospitante;
 (n) adottare,  a  maggioranza di tre quarti dei voti espressi, le Norme  per  il  Personale che stabiliscono le condizioni generati del contratto di impiego del personale;
 (o) svolgere  tutte le altre funzioni ad esso affidate in base al presente  Accordo o che siano complementari ai fini del conseguimento delle attivita' approvate da EUROFISH.
 Articolo 9
 OSSERVATORI
 
 I  non-Membri,  le  organizzazioni  e  le  istituzioni in grado di apportare  un  contributo  significativo  alle  attivita' di EUROFISH possono  essere  invitate  ad  essere  rappresentate  alle sedute del Consiglio  Direttivo  ed  alle  riunioni dei comitati o dei gruppi di lavoro  in qualita' di osservatori, in conformita' con il Regolamento Interno   adottato   ai   sensi  dell'Articolo  7,  paragrafo  12,  e dell'Articolo 8(e).
 Articolo 10
 DIRETTORE E PERSONALE
 
 1.  EUROFISH  avra'  un Direttore nominato dal Consiglio Direttivo alle condizioni che quest'ultimo stabilira'.
 2.  Il Direttore sara' il legittimo rappresentante di EUROFISH. Il titolare  dirigera' i lavori di EUROFISH sotto la guida del Consiglio Direttivo, in base alla sua politica e alle sue decisioni.
 3.   Il  Direttore,  ad  ogni  seduta  ordinaria,  presentera'  al Consiglio Direttivo:
 (a) una  relazione  sui  lavori  di  EUROFISH,  nonche'  i  conti sottoposti a revisione;
 (b) un  progetto  di  programma  dei  lavori  di  EUROFISH  ed un progetto di bilancio.
 4. Il Direttore preparera' ed organizzera' le sedute del Consiglio Direttivo  e  dei  comitati  e  gruppi  di  lavoro,  nonche' le altre riunioni   convocate   da   EUROFISH   e  provvedera'  a  fornire  un segretariato per tutte le riunioni, a cui partecipera'.
 5. Il Direttore, qualora lo riterra' opportuno, potra' proporre al Consiglio  Direttivo  di  nominare  un  Vice Direttore, a cui saranno conferiti  i  poteri  e  i  doveri affidati al Direttore ai sensi del presente  Accordo,  qualora  e per il periodo in cui quest'ultimo non sia in grado di espletarli.
 6.  I  membri  del  personale  saranno  nominati  dal Direttore in conformita'  con  la  politica,  i  criteri e le linee guida generali enunciati  dal  Consiglio Direttivo e in conformita' con le Norme per il Personale.
 Articolo 11
 FINANZE
 
 1. Le risorse finanziarie di EUROFISH saranno le seguenti:
 (a) i contributi annuali dei Membri;
 (b) i  redditi  derivanti dall'erogazione di servizi a pagamento, che comprendono:
 consulenze  per  i servizi tecnici e iscrizioni alle pubblicazioni di EUROFISH,
 vendita    di    informazioni,    pubblicita'   retribuite   sulle pubblicazioni EUROFISH;
 (c) donazioni,  a  condizione  che  possano  essere accettate, in quanto compatibili con gli obiettivi di EUROFISH;
 (d) altre risorse approvate dal Consiglio Direttivo e compatibili con gli obiettivi di EUROFISH.
 2.  I Membri si impegnano a versare contributi annuali al bilancio ordinario   di   EUROFISH  in  valute  liberamente  convertibili.  Il Consiglio  Direttivo  stabilira' un contributo minimo per ogni Membro ed una tabella contributiva approvata
 all'unanimita',   tenendo   conto   del   PIL  pro  capite,  della popolazione,  del  valore globale delle esportazioni, di quello delle importazioni e della produzione di pesce. In ogni seduta ordinaria il Consiglio  Direttivo  determinera'  il  bilancio ordinario per l'anno successivo a maggioranza di tre quarti di tutti i suoi Membri.
 3.  EUROFISH  sara' gestito tenendo conto dei principi commerciali generalmente  accettati.  A  tal  fine,  EUROFISH  applichera'  per i servizi  erogati  le  tariffe  stabilite dal Consiglio Direttivo, e i redditi in tal modo ottenuti copriranno le spese di gestione e quelle amministrative  di  EUROFISH,  nonche'  le  integrazioni dei capitali operativi.
 4.  I  Membri  che  si  trovano  in arretrato con il pagamento dei contributi  finanziari  da  versare a EUROFISH non avranno diritto di voto  nel  Consiglio  Direttivo  nel  caso  in  cui  l'importo  degli arretrati  sia pari o superiore all'importo dei contributi da versare per  i  due  anni  solari  precedenti.  Il  Consiglio  Direttivo puo' tuttavia  consentire  a detti Membri di votare, qualora appurera' che il  mancato  pagamento  e'  dovuto  a  situazioni che esulano dal suo controllo.
 Articolo 12
 STATUS GIURIDICO, PRIVILEGI E IMMUNITA'
 
 1.  EUROFISH  godra'  di  personalita' giuridica e della capacita' giuridica che potra' rendersi necessaria per conseguire gli obiettivi dell'Organizzazione e per esercitare le sue funzioni.
 2.  Ai rappresentanti dei Membri ed al Direttore e al personale di EUROFISH  saranno  concessi  i privilegi e le immunita' necessari per svolgere    indipendentemente    le    loro    funzioni   all'interno dell'Organizzazione.
 3. Ogni Membro concedera' lo status, i privilegi e le immunita' di cui sopra nel modo seguente:
 (a) nel territorio di ogni Membro che ha aderito alla Convenzione sui   Privilegi   e   le   Immunita'   delle   Agenzie  Specializzate relativamente alla FAO, come cola' stipulato, mutatis mutandis;
 (b) nel  territorio  di  ogni  Membro  che  non  ha  aderito alla Convenzione  di  cui  sopra relativamente alla FAO, ma che ha aderito alla  Convenzione  sui  Privilegi e le Immunita' delle Nazioni Unite, come  cola'  stipulato,  mutauis  mutandis, tranne nel caso in cui il Membro,  al  momento  della firma dell'Accordo o del deposito del suo strumento di ratifica o adesione, non comunichi al Direttore Generale della  FAO  che  non  applichera' detta Convenzione, nel qual caso il Membro,  entro  i  sei  mesi  successivi,  stipulera' con EUROFISH un accordo  per  la  concessione  di  uno  status, privilegi e immunita' paragonabili a quelli previsti in detta Convenzione;
 (c) nel  caso  in cui un Membro non abbia aderito a nessuna delle convenzioni sopra menzionate, entro sei mesi dalla firma dell'Accordo o  del  deposito  del suo strumento di ratifica o adesione stipulera' con EUROFISH un accordo per la concessione di uno status, privilegi e immunita' paragonabili a quelli previsti in detta Convenzione.
 4.  I  privilegi e le immunita' vengono concessi ai rappresentanti dei  Membri e al Direttore e al personale di EUROFISH non a beneficio personale  dei  singoli,  ma  al  fine  di  salvaguardare l'esercizio indipendente     delle    funzioni    che    svolgono    per    conto dell'Organizzazione   Di  conseguenza,  un  Membro  o il Direttore, a seconda  dei  casi,  non  solo  ha  il diritto, ma anche il dovere di privare dell'immunita' i suoi rappresentanti o i membri del personale in  tutti  i  casi  in  cui,  a  parere  dei  Membri o del Direttore, l'immunita' impedirebbe il corso della giustizia, nonche' nei casi in cui  possa  essere  tolta senza pregiudicare lo scopo per cui essa e' stata  concessa.  Se  il  Membro  che  invia  il  rappresentante o il Direttore,   a   seconda   dei  casi,  non  priva  dell'immunita'  il rappresentante o il membro del personale, il Membro o il Direttore si adopereranno  al  massimo  per  giungere  ad  un'equa soluzione della questione.
 5.  EUROFISH concludera' un accordo di sede con lo Stato Ospitante e  potra'  stipulare  accordi  con altri Stati in cui potranno essere ubicati   uffici   dell'Organizzazione;   in   tali  accordo  saranno specificati  i  privilegi e le immunita', nonche' le strutture di cui l'Organizzazione   dovra'   disporre  per  poter  conseguire  i  suoi obiettivi e svolgere le sue funzioni.
 Articolo 13
 COOPERAZIONE CON ALTRE ORGANIZZAZIONI E ISTITUZIONI
 
 1.  Le  Parti  Contraenti  convengono sul fatto che fra EUROFISH e l'Organizzazione   delle   Nazioni   Unite   per   l'Alimentazione  e l'Agricoltura  (FAO) si  dovrebbe instaurare un rapporto di lavoro. A tal  fine  EUROFISH  avviera'  negoziati  con  l'Organizzazione delle Nazioni  Unite  per l'Alimentazione e l'Agricoltura per concludere un accordo,  in  conformita'  con  l'Articolo  XIII  della  Costituzione dell'Organizzazione. Tale accordo dovrebbe prevedere, fra l'altro, la nomina da parte del Direttore Generale della FAO di un Rappresentante che  partecipi  a  tutte le riunioni di EUROFISH, ma senza diritto di voto.
 2. Le Parti Contraenti convengono sul fatto che EUROFISH, le altre organizzazioni  regionali e internazionali che si occupano di pesca e altre istituzioni che potrebbero contribuire ai lavori e ampliare gli obiettivi  di EUROFISH dovrebbero cooperare fra loro. EUROFISH potra' concludere  accordi  con  tali  organizzazioni  e  istituzioni.  Tali accordi,  ove  opportuno,  potranno  contenere  disposizioni  per  la partecipazione di tali organizzazioni e istituzioni alle attivita' di EUROFISH.
 Articolo 14
 FIRMA, RATIFICA, ADESIONE, ENTRATA IN VIGORE E AMMISSIONE
 
 1.  Gli  Stati Europei possono diventare parti al presente Accordo tramite:
 (a) firma dell'Accordo a livello di Ministri;
 (b) firma  dell'Accordo  seguita dal deposito di uno strumento di ratifica;
 (c) deposito di uno strumento di adesione.
 2.  Le  organizzazioni  regionali di integrazione economica di cui all'Articolo  6.3  possono diventare parti al presente Accordo con il deposito di uno strumento di adesione.
 3.  Il presente Accordo sara' aperto alla firma a Copenhagen il 23 maggio  2000  e,  successivamente, presso la Sede dell'Organizzazione delle  Nazioni  Unite  per  l'Alimentazione  e l'Agricoltura (FAO) di Roma.
 4  Gli  strumenti di ratifica o adesione saranno depositati presso il  Direttore  Generale della FAO, che sara' Depositario del presente Accordo.
 5. Fermo restando l'Articolo 6, paragrafo 2, del presente Accordo, ed in qualunque momento successivo all'entrata in vigore del presente Accordo,  qualunque  Stato diverso da quelli menzionati al precedente paragrafo  1  potra'  chiedere  al  Direttore  Generale  della FAO di diventare  Membro  di  EUROFISH.  Il  Direttore  Generale  della  FAO informera'  i  Membri  di  EUROFISH  di  tale richiesta. Il Consiglio Direttivo  decidera'  poi  in  merito  alla  richiesta, come previsto all'Articolo  6,  paragrafo  2  e, nel caso in cui venga adottata una decisione   positiva,  invitera'  lo  Stato  interessato  ad  aderire all'Accordo  istitutivo  di EUROFISH. Lo Stato, entro novanta giorni. dalla data di invito da parte del Consiglio Direttivo, presentera' al Direttore Generale il suo strumento di adesione, in cui acconsentira' ad  essere  vincolato  dalle  clausole del presente Accordo a partire dalla data di ammissione.
 6.  Il  presente Accordo entrera' in vigore, per tutti gli Stati o organizzazioni  regionali  di  integrazione  economica  che  lo hanno firmato a livello di Ministri, che lo hanno ratificato o che vi hanno aderito,  alla  data  in  cui  cinque  Stati Europei o organizzazioni regionali  di  integrazione economica lo avranno firmato a livello di Ministri  o  avranno  depositato  uno  strumento  di  ratifica  o  di adesione.
 Articolo 15
 EMENDAMENTI
 
 1.  Il  Consiglio  Direttivo  puo'  emendare il presente Accordo a maggioranza  di  tre  quarti di tutti i suoi Membri. Nei confronti di tutte  le  Parti  Contraenti, gli emendamenti entreranno in vigore il trentesimo  giorno  successivo  all'adozione  da  parte del Consiglio Direttivo,  fatta eccezione per le Parti Contraenti che presenteranno notifica  di  recessione  entro  trenta  giorni dall'adozione di tale emendamento, fermo restando l'Articolo 16, paragrafo 1.
 2.  Le  proposte di emendamento al presente Accordo possono essere presentate  da  qualsiasi Membro in una comunicazione al Depositario, che  le  notifichera' tempestivamente a tutti i Membri e al Direttore di EUROFISH.
 3.  Il  Consiglio  Direttivo  non  esaminera'  nessuna proposta di emendamento  che  non  sia  stata  ricevuta  dal  Depositario  almeno centoventi  giorni  prima del giorno di apertura della seduta in seno alla quale dovra' essere esaminata.
 Articolo 16
 RECESSIONE E SCIOGLIMENTO
 
 1.  Decorsi  tre  anni  dalla  data  in  cui  e' divenuto Parte al presente  Accordo,  in qualsiasi momento un Membro puo' presentare al Depositario  notifica di recessione da EUROFISH Tale recessione avra' effetto  dodici  mesi  dopo  che  il  Depositario avra' ricevuto tale notifica,  ovvero  in  qualunque  altra  data successiva, specificata nella  notifica,  ma  a condizione che tutti gli obblighi assunti dal Membro nei confronti di EUROFISH restino validi e attuabili.
 2.  EUROFISH  cessera' di esistere nel momento in cui il Consiglio Direttivo  lo  decidera', a maggioranza di tre quarti di tutti i suoi Membri.  Tutti  i beni rimasti dopo la cessione di terreni, edifici e pertinenze,  dopo  la  restituzione ai rispettivi donatori di tutti i fondi  che non siano stati impiegati e dopo che saranno stati onorati tutti  gli  obblighi, saranno distribuiti fra coloro che erano Membri di  EUROFISH  al momento dello scioglimento, in maniera proporzionata ai contributi versati per l'anno precedente a quello di scioglimento, in conformita' con l'Articolo 1l, paragrafi 1(a) e 2.
 Articolo 17
 INTERPRETAZIONE E COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE
 
 1.   Tutte   le   controversie   relative   all'interpretazione  o all'applicazione del presente Accordo che non possano essere composte tramite   negoziato,  conciliazione  o  mezzi  analoghi  puo'  essere sottoposta  da  una  qualsiasi  parte  alla controversia al Consiglio Direttivo,   con   richiesta   di  raccomandazione.  In  mancanza  di composizione,  la controversia puo' essere sottoposta ad un tribunale arbitrale  composto  da  tre  arbitri.  Le  Parti  alla  controversia nomineranno  ciascuna  un arbitro; i due arbitri in tal modo nominati designeranno  di  comune  accordo  il  terzo  arbitro,  che  sara' il Presidente  del tribunale. Nel caso in cui una delle parti non nomini un  arbitro entro due mesi dalla nomina del primo, ovvero nel caso in cui  il  Presidente del tribunale arbitrale non venga designato entro due  mesi  dalla  nomina  del  secondo,  il  Presidente del Consiglio Direttivo lo designera' entro un ulteriore periodo di due mesi.
 2.  Il  Consiglio  Direttivo,  a  maggioranza  di tre quarti, puo' sospendere  un  Membro  che non si conformi al lodo arbitrale reso in conformita'  cori il paragrafo 1 del presente Articolo dall'esercizio dei diritti e dei privilegi a lui spettanti in qualita' di Membro.
 Articolo 18
 DEPOSITARIO
 
 Il  Direttore Generale della FAO sara' il Depositario del presente Accordo. Il Depositario:
 (a) inviera'  copie  autenticate  del presente Accordo agli Stati Europei  ed  alle  organizzazioni regionali di integrazione economica che  hanno  partecipato  alla Conferenza di Plenipotenziari che lo ha adottato;
 (b) al  momento  della  sua  entrata  in  vigore, predisporra' la registrazione  del  presente  Accordo  presso  il  Segretariato delle Nazioni  Unite,  in  conformita' con l'Articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite;
 (c) informera'   gli  Stati  e  le  organizzazioni  regionali  di integrazione  economica  che  hanno  partecipato  alla  Conferenza di Plenipotenziari  e tutti gli Stati che sono stati ammessi a diventare membri di EUROFISH in merito a:
 (i) la  firma del presente Accordo ed il deposito degli strumenti di ratifica o adesione, in conformita' con l'Articolo 14, paragrafi 1 e 4;
 (ii) la  data  di  entrata  in  vigore  del  presente Accordo, in conformita' con l'Articolo 14, paragrafo 5;
 (iii) la  notifica della richiesta di uno Stato ad essere ammesso come membro di
 EUROFISH,  e  le  ammissioni,  in  conformita'  con  l'Articolo 6, paragrafo 2;
 (iv) le  proposte di emendamento al presente Accordo e l'adozione degli
 emendamenti, in conformita' con l'Articolo 15;
 (v) le   notifiche  di  recessione  da  EUROFISH,  come  previsto all'Articolo 16, paragrafo 1;
 (d) convochera'  la  prima  seduta  del  Consiglio  Direttivo  di EUROFISH  entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente Accordo, in conformita' con l'Articolo 14, paragrafo 6.
 Articolo 19
 AUTENTICITA' DEI TESTI DELL'ACCORDO
 
 I  testi  del  presente  Accordo  nelle lingue inglese, francese e spagnola faranno ugualmente fede.
 
 Fatto  a Copenhagen, Danimarca, il ventitre' maggio duemila, in un unico esemplare nelle lingue inglese, francese e spagnola.
 
 IN  FEDE  DI  CHE  i rappresentanti, debitamente autorizzati delle Parti Contraenti i cui nomi figurano qui di seguito, hanno firmato il presente  Accordo  a  livello  di  Ministri  o  con  firma soggetta a ratifica, in conformita' con l'Articolo 14.1 dell'Accordo.
 
 Per l'Albania (Firma illeggibile) Roma, 17.11.2000
 
 Per Andorra
 
 Per l'Armenia
 
 Per l'Austria
 
 Per l'Azerbaijan
 
 Per la Belarus
 
 Per il Belgio
 
 Per la Bosnia Erzegovina
 
 Per la Bulgaria
 
 Per la Croazia Per Cipro
 
 Per la Danimarca (Firma illeggibile)
 
 Per l'Estonia
 
 Per la ex Repubblica Jugoslava di Macedonia
 
 Per la Finlandia
 
 Per la Francia
 
 Per la Georgia
 
 Per la Germania
 
 Per la Grecia
 
 Per l'Irlanda
 
 Per l'Islanda
 
 Per l'Italia
 
 Per la Jugoslavia (Serbia e Montenegro)
 
 Per  la Lettonia soggetto a ratifica (Firma illeggibile, Direttore del Consiglio Nazionale per la Pesca del Ministero dell'Agricoltura)
 
 Per il Liechtenstein
 
 Per la Lituania
 
 Per il Lussemburgo
 
 Per Malta
 
 Per la Moldavia
 
 Per Monaco
 
 Per la Norvegia (Firma illeggibile)
 
 Per i Paesi Bassi
 
 Per la Polonia
 
 Per il Portogallo
 
 Per il Regno Unito
 
 Per la Repubblica Ceca
 
 Per la Romania (F.to: S. Stati) 12.10.2001
 Per la Russia
 
 Per San Marino
 
 Per la Santa Sede
 
 Per la Slovacchia
 
 Per la Slovenia
 
 Per la Spagna
 
 Per la Svezia
 
 Per la Svizzera
 
 Per la Turchia
 
 Per l'Ucraina
 
 Per  l'Ungheria  soggetto  a  ratifica  (F.to K. Pinter, Direttore Generale, Amministratore per Fauna Selvatica e Pesca. FVM)
 ATTO FINALE
 
 1. In risposta ad una richiesta avanzata dalla Riunione di Esperti Tecnici del Progetto FAO EASTFISH nel corso della sua terza Sessione, svoltasi  a  Copenhagen il 26 e il 27 aprile 1999, e a seguito di una raccomandazione emanata dalla Riunione di Esperti Giuridici, svoltasi a  Praga,  Repubblica  Ceca,  il  13  e 14 ottobre 1999, il Direttore Generale  dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e  l'Agricoltura (FAO) ha convocato una Conferenza di Plenipotenziari per  esaminare,  ai  fini  dell'adozione,  un progetto di Accordo per l'Istituzione  dell'Organizzazione  Internazionale  per  lo  Sviluppo della Pesca in Europa Centrale e Orientale (EUROFISH).
 2.  La  Conferenza  di  Plenipotenziari si e' svolta a Copenhagen, Danimarca, presso il Centro delle Nazioni Unite, il 23 maggio 2000 su invito  dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura.
 3  Erano  rappresentati  i  Governi  dei  seguenti Stati: Albania, Bosnia-Erzegovina,  Bulgaria,  Croazia,  Danimarca, Estonia, Irlanda, Islanda,  Lettonia,  Lituania,  Norvegia, Polonia, Romania, Slovenia, Ungheria e Turchia
 4 Erano rappresentati da osservatori i Governi dei seguenti Stati: Austria, Finlandia, Germania, Italia, Paesi Bassi, Russia, Slovacchia e Svezia.
 5.  La Commissione delle Comunita' Europee era rappresentata da un osservatore.
 6  Il  Min.  Morten  Lautrup-Larsen  e' intervenuto alla cerimonia inaugurale della Conferenza.
 7.  La  Conferenza di Plenipotenziari ha eletto come Presidente la Sig.ra   Sally   Clink,   rappresentante   della  Danimarca,  e  come Vice-Presidente  il  rappresentante  della  Lettonia,  Sig.  Normunds Riekstins.
 8.  La  Conferenza  di  Plenipotenziari  ha  istituito un Comitato Credenziali,  composto  dai  tre  paesi seguenti: Estonia, Lituania e Ungheria.
 9.  Il  Direttore Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per  l'Alimentazione  e  l'Agricoltura  era rappresentato dal Sig. G. Valdimarsson,   Direttore  della  Divisione  Industrie  della  Pesca, Dipartimento della Pesca.
 10.  Il Progetto di Accordo di cui al primo paragrafo del presente Atto Finale, redatto dal Segretariato della FAO, e' stato discusso in dettaglio  e  adottato  dalla  Conferenza  di  Plenipotenziari,  come risulta  in  Allegato  al  presente  Atto  Finale. L'Accordo e' stato aperto alla firma il 23 maggio 2000.
 
 IN  FEDE  DI  CHE  i  rappresentanti debitamente autorizzati degli Stati  i cui nomi figurano in appresso hanno firmato il seguente Atto Finale.
 
 Per l'Albania (F.to Roland Kristo)
 
 Per Andorra
 
 Per l'Armenia
 
 Per l'Austria
 
 Per l'Azerbaijan
 
 Per la Belarus
 
 Per il Belgio
 
 Per la Bosnia Erzegovina (Firma illeggibile)
 
 Per la Bulgaria
 
 Per Cipro
 
 Per la Croazia (Firma illeggibile)
 
 Per la Danimarca (Firma illeggibile)
 
 Per la ex Repubblica Jugoslava di Macedonia
 
 Per l'Estonia
 
 Per la Finlandia
 
 Per la Francia (Firma illeggibile)
 
 Per la Georgia Per la Germania
 
 Per la Grecia
 
 Per l'Irlanda
 
 Per l'Islanda
 
 Per l'Italia
 
 Per la Jugoslavia (Serbia e Montenegro)
 
 Per  la  Lettonia  (Firma  illeggibile,  Direttore  del  Consiglio Nazionale per la Pesca del Ministero dell'Agricoltura)
 
 Per il Liechtenstein
 
 Per la Lituania
 
 Per il Lussemburgo
 
 Per Malta
 
 Per la Moldavia
 
 Per Monaco
 
 Per la Norvegia (Firma illeggibile)
 
 Per i Paesi Bassi
 
 Per la Polonia
 
 Per il Portogallo
 
 Per il Regno Unito
 
 Per la Repubblica Ceca
 
 Per la Romania (Firma illeggibile)
 
 Per la Russia
 
 Per San Marino
 
 Per la Santa Sede
 
 Per la Slovacchia
 
 Per la Slovenia (Firma illeggibile)
 
 Per la Spagna
 
 Per la Svezia
 
 Per la Svizzera
 
 Per la Turchia
 
 Per l'Ucraina
 
 Per  l'Ungheria  soggetto  a  ratifica  (F.to K. Pinter, Direttore Generale, Amministratore per Fauna Selvatica e Pesca, FVM)
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