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| Gazzetta n. 73 del 28 marzo 2006 (vai al sommario) |  |  |  | LEGGE 6 marzo 2006, n. 123 |  | Ratifica  ed  esecuzione  del Protocollo sui privilegi e le immunita' dell'Autorita'  internazionale  dei fondi marini, fatto a Kingston il 27 marzo 1998. |  | 
 |  |  |  | La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno approvato; 
 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 
 Promulga
 
 la seguente legge:
 Art. 1.
 
 Autorizzazione alla ratifica
 
 1.  Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il Protocollo sui privilegi e le immunita' dell'Autorita' internazionale dei fondi marini, fatto a Kingston il 27 marzo 1998.
 |  |  |  | Art. 2. 
 Ordine di esecuzione
 
 1.  Piena  ed  intera  esecuzione  e'  data  al Protocollo di cui all'articolo 1,  a  decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in  conformita'  a quanto disposto dall'articolo 18, paragrafo 2, del Protocollo stesso.
 |  |  |  | Art. 3. 
 Entrata in vigore
 
 1.  La  presente  legge  entra  in  vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
 La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
 Data a Roma, addi' 6 marzo 2006
 
 CIAMPI
 
 Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
 dei Ministri
 Fini, Ministro degli affari esteri
 
 Visto, il Guardasigilli: Castelli
 
 LAVORI PREPARATORI
 
 Camera dei deputati (atto n. 6169):
 
 Presentato  dal  Ministro  degli  affari  esteri (Fini)
 l'8 novembre 2005.
 Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede
 referente, il 23 novembre 2005 con pareri delle commissioni
 I, II, V, e VI.
 Esaminato  dalla  III commissione il 20 dicembre 2005 e
 l'11 gennaio 2006.
 Esaminato  in  aula  il  16 gennaio 2006 e approvato il
 19 gennaio 2006.
 
 Senato della Repubblica (atto n. 3747):
 
 Assegnato  alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede
 referente,  il 24 gennaio 2006 con pareri delle commissioni
 1ª, 2ª, 5ª e 6ª.
 Esaminato dalla 3ª commissione il 25 gennaio 2006 ed il
 14 febbraio 2006.
 Esaminato in aula e approvato il 15 febbraio 2006.
 |  |  |  | PROTOCOLLO SUI PRIVILEGI E LE IMMUNITA' DELL'AUTORITA' INTERNAZIONALE DEI FONDI MARINI
 
 ---->  PROTOCOLLO (in lingua originale)  <----
 Traduzione non ufficiale
 
 PROTOCOLLO SUI PRIVILEGI E LE IMMUNITA' DELL'AUTORITA' INTERNAZIONALE
 DEI FONDI MARINI
 
 Gli Stati Parti al presente Protocollo
 Considerando  che  la  Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare istituisce l'Autorita' internazionale dei fondi marini
 Ricordando  che  l'articolo  176  della  Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare stabilisce che l'Autorita' ha personalita' giuridica  internazionale  e  che ha la capacita' giuridica richiesta per esercitare le sue funzioni e conseguire i suoi scopi.
 Rilevando che l'articolo 177 della Convenzione delle Nazioni Unite sul  diritto del mare dispone che l'Autorita' gode, sul territorio di ciascuno  Stato  Parte  della  Convenzione,  dei  privilegi  e  delle immunita'  previste nella sotto-sezione G della sezione 4 della parte XI  della  Convezione  e  che  i  privilegi  e  le immunita' relative all'Ente sono previsti all'articolo 13 dell'Annesso IV,
 Considerando che sono necessari privilegi ed immunita' addizionali affinche'   l'Autorita'   internazionale   dei   fondi  marini  possa esercitare le sue funzioni,
 
 Hanno convenuto quanto segue
 
 Articolo primo
 USO DEI TERMINI
 Ai fini del presente Accordo:
 a)  Per "Autorita'" s'intende l'Autorita' internazionale dei fondi marini;
 b)  Per "Convenzione" s'intende la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982;
 c)  Per  "Accordo"  s'intende  l'Accordo relativo all'applicazione della  parte XI della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare   del   10   dicembre   1982.  In  conformita'  all'Accordo,  le disposizioni di quest'ultimo e quelle della parte IX della Convezione devono  essere  interpretate ed applicate insieme, come solo ed unico strumento;  allo  stesso  modo  andranno interpretati ed applicati il presente  Protocollo  ed  i riferimenti alla Convenzione contenuti in detto Protocollo;
 d)  Per  "Ente"  s'intende  l'organo  dell'Autorita'  in  tal modo designato nella Convenzione;
 e)  Per  "membro  dell'Autorita'" s'intende: Ogni Stato Parte alla Convenzione; e
 Ogni  Stato  o  ente membro dell'Autorita' a titolo provvisorio in attuazione del paragrafo 12 capoverso a) della sezione I dell'annesso dell'Accordo;
 f)   Per   "rappresentanti"   s'intendono   i   rappresentanti,  i rappresentanti  sostituiti,  i  consiglieri, gli esperti tecnici ed i segretari delle delegazioni;
 g)  Per  "Segretario  generale"  s'intende  il Segretario generale dell'Autorita' internazionale dei fondi marini.
 
 Articolo 2
 DISPOSIZIONI GENERALI
 Fatto  salvo  lo  statuto  giuridico ed i privilegi e le immunita' concesse  all'Autorita'  e  all'Ente,  rispettivamente previsti nella sotto-sezione  g  della  sezione  4 della parte XI ed all'articolo 13 dell'annesso  IV  della  Convenzione,  ogni  Stato Parte del presente Protocollo concede all'Autorita' ed ai suoi organi, ai rappresentanti dei  membri  dell'Autorita',  ai  funzionari  dell'Autorita'  ed agli esperti  in  missione  per  conto  dell'Autorita',  i  privilegi e le immunita' specificate nel presente Protocollo.
 
 Articolo 3
 PERSONALITA' GIURIDICA DELL'AUTORITA'
 L'Autorita'  ha  personalita' giuridica internazionale. Essa ha la capacita':
 a) di contrattare;
 b) di acquisire e di alienare beni mobili ed immobili;
 c) di avere legittimazione processuale.
 
 Articolo 4
 AGEVOLAZIONI DI TIPO FINANZIARIO CONCESSE ALL'AUTORITA'
 Senza  essere  vincolata  da  alcun  controllo, regolamentazione o moratoria finanziaria, l'Autorita' puo' liberamente:
 a)  Acquistare  qualsiasi  moneta per mezzo delle vie autorizzate, detenerle e disporne;
 b)  Detenere  fondi,  valori  oro, metalli preziosi o valute da un paese  all'altro, o all'interno di qualsiasi paese e convertire tutte le valute che detiene in qualsiasi altra moneta.
 2.  Nell'esercizio  dei  diritti che le sono concessi ai sensi del paragrafo  1  del  presente  articolo,  l'Autorita' tiene debitamente conto  di  qualsiasi questione eventualmente fatta valere dal governo di tale o talaltro dei suoi Membri, sempre che ritenga di poter darvi seguito senza nuocere ai propri interessi.
 
 Articolo 6
 BANDIERA ED EMBLEMA
 L'autorita'  ha  diritto  d'inalberare  la  sua bandiera ed il suo emblema nei suoi locali e sui suoi veicoli ufficiali.
 
 Articolo 7
 RAPPRESENTANTI DEI MEMBRI DELL'AUTORITA'
 I rappresentanti dei membri dell'Autorita' alle riunioni convocate da quest'ultima, godono, nell'esercizio delle loro funzioni e durante il  viaggio  verso il luogo della riunione o in provenienza da questo luogo, dei seguenti privilegi ed immunita':
 a)  immunita'  da  qualsiasi  forma  di  azione legale per le loro parole,  scritti ed atti compiuti nell'esercizio delle loro funzioni, salvo  se il membro che rappresentano vi rinuncia espressamente in un caso particolare;
 b)  immunita'  da  arresto  o detenzione, e le stesse immunita' ed agevolazioni  per  quanto  riguarda  il  loro  bagaglio personale, di quelle concesse agli agenti diplomatici;
 c)  inviolabilita'  di  tutta  la  documentazione  e dei documenti personali;
 d)  diritto  di  utilizzare  codici  e  di  ricevere  documenti  o corrispondenza per corriere o valigia sigillata;
 e)  esenzione,  per  loro  stessi e per il coniuge, da ogni misura restrittiva   relativa   all'immigrazione   e   dalle  formalita'  di registrazione  degli stranieri, nonche' da qualsiasi obbligo relativo al  servizio  nazionale  nello  Stato  in  cui  si  recano,  o in cui transitano nell'esercizio delle loro funzioni;
 f)  le medesime agevolazioni, per quanto concerne le operazioni di cambio,  di  quelle  concesse  ai rappresentanti di governi esteri di rango paragonabile, in missione ufficiale temporanea.
 2.   In   vista   di   assicurare  ai  rappresentanti  dei  membri dell'Autorita',  una  completa  liberta'  di  parola  ed una completa indipendenza  nell'esercizio  delle  loro funzioni, l'immunita' dalla giurisdizione per tutti gli atti da essi compiuti nell'ambito di tali funzioni, continua ad essere loro concessa anche quando hanno cessato di rappresentare un membro dell'Autorita'.
 3.  Ai  fini  di qualsiasi forma d'imposizione fiscale subordinata alla  residenza,  per  i periodi durante i quali i rappresentanti dei membri  dell'Autorita'  che  assistono  alle  riunioni  convocate  da quest'ultima,  si  trovano sul territorio di un membro dell'Autorita' per l'esercizio delle loro funzioni, sono considerati come periodi di residenza.
 4.  I privilegi e le immunita' sono concessi ai rappresentanti dei membri  dell'Autorita',  non  a  loro  vantaggio  personale,  ma  per garantire la loro indipendenza nell'esercizio delle funzioni che essi svolgono    presso   l'Autorita'.   Di   conseguenza,   ogni   membro dell'Autorita'  ha  il diritto ed il dovere di sospendere l'immunita' del  suo  rappresentante  in  tutti  i  casi  in  cui a suo giudizio, l'immunita'  impedisce  di fare giustizia e puo' essere sospesa senza nuocere allo scopo per il quale e' stata concessa.
 5.  I  rappresentanti  dei  membri  dell'Autorita'  sono  tenuti a sottoscrivere  per  tutti  i  veicoli  di  cui sono proprietari e che utilizzano,  l'assicurazione di responsabilita' civile prevista dalle leggi  e  dai  regolamenti  dello  Stato  in  cui questi veicoli sono utilizzati.  6.  Le  disposizioni  dei  paragrafi  1,  2 e 3 non sono opponibili   alle   autorita'   del   membro  dell'Autorita'  di  cui l'interessato e' cittadino, o di cui e', o e' stato rappresentante.
 
 Articolo 8
 FUNZIONARI
 Il  Segretario  generale stabilisce le categorie di funzionari cui si  applicano  le disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo. Esso  sottopone  la  lista all'Assemblea, e la comunica in seguito ai governi di tutti i membri dell'Autorita'. I nominativi dei funzionari inclusi in queste categorie sono periodicamente comunicati ai governi dei membri dell'Autorita'.
 I    funzionari   dell'Autorita',   a   prescindere   dalla   loro nazionalita', godono dei seguenti privilegi ed immunita':
 a)  immunita'  da  qualsiasi  forma  di  azione legale per le loro parole,  i  loro scritti e tutti gli atti da essi compiuti nella loro qualifica ufficiale;
 b)  immunita' dall'arresto o dalla detenzione per gli atti da essi compiuti nella loro qualita' ufficiale;
 c)  esenzione  da  tassazione  sugli stipendi e gli emolumenti che percepiscono dall'Autorita', o su qualsiasi altra forma di versamento ad essi corrisposto da quest'ultima;
 d)  esenzione  da  ogni  obbligo  relativo  al servizio nazionale, rimanendo  tuttavia inteso che la presente disposizione e' opponibile agli  Stati  di  cui  sono  cittadini  solo  per  quanto  riguarda  i funzionari  dell'Autorita'  il  cui  nome  e' stato iscritto, per via delle  loro funzioni in una lista compilata dal Segretario generale e approvata   dallo   Stato   interessato;  per  gli  altri  funzionari dell'Autorita',  in  casi di chiamata al servizio nazionale, lo Stato interessato  puo'  concedere  un  rinvio,  a richiesta del Segretario generale,  per  evitare che l'interessato debba interrompere mansioni essenziali;
 e) esenzione, per essi stessi, il coniuge ed i familiari a carico, da  ogni  misura  restrittiva relativa all'immigrazione e da tutte le formalita' di registrazione degli stranieri;
 f)  stessi  privilegi ed agevolazioni di cambio di quelle concesse ai funzionari di rango paragonabile, appartenenti alle rappresentanze diplomatiche accreditate presso i governi interessati;
 g)  diritto  d'importare  in  franchigia la loro mobilia ed i loro bagagli  al  momento dell'assunzione iniziale delle loro funzioni nel paese in questione;
 h)  esenzione  da qualsiasi ispezione dei bagagli personali, salvo se  esistono  motivi validi per ritenere che questi ultimi contengono articoli  non  destinati  ad  un  uso  personale,  o  articoli la cui importazione  o  esportazione  e' vietata dalla legge o dipende dalla regolamentazione   dello   Stato  Parte  interessato  in  materia  di quarantena;  in  tal  caso  si  procede all'ispezione in presenza del funzionario  nonche',  ove trattasi di bagagli ufficiali, in presenza del Segretario generale o del suo rappresentante autorizzato;
 i)  in  periodo di crisi internazionale, le stesse agevolazioni di rimpatrio,  per  loro  stessi, il coniuge ed i familiari a carico, di quelle concesse agli agenti diplomatici.
 Oltre  ai  privilegi ed alle immunita' specificate al paragrafo 2, il  Segretario  generale  o,  in  sua  assenza, il funzionario che lo sostituisce,  ed  il Direttore generale dell'Ente, nonche' il coniuge ed  i  figli  minorenni,  godono  degli  stessi privilegi, immunita', esenzioni  ed agevolazioni di quelle concesse agli agenti diplomatici in conformita' al diritto internazionale.
 4.  I  privilegi  e le immunita' sono concessi ai funzionari non a loro  vantaggio  personale,  ma  per  garantire  la loro indipendenza nell'esercizio  delle  funzioni che essi svolgono presso l'Autorita'. Il  Segretario  generale  ha  il  diritto  ed il dovere di sospendere l'immunita'  di  qualsiasi  funzionario  quando  a suo giudizio, tale immunita'  impedisce  di  fare  giustizia e puo' essere sospesa senza nuocere  agli  interessi dell'Autorita'. Ove si tratti del Segretario generale,  l'Assemblea  e'  competente  a  pronunciare la sospensione delle immunita'.
 5.   L'Autorita'  collabora  in  ogni  momento  con  le  autorita' competenti  dei  suoi  membri  in  vista  di  facilitare una corretta amministrazione   della   giustizia,   garantire   l'osservanza   dei regolamenti  di polizia ed evitare qualsiasi abuso cui potrebbero dar luogo i privilegi, le immunita' e le agevolazioni di cui nel presente articolo.
 6.  I  funzionari  dell'Autorita' sono tenuti a sottoscrivere, per tutti   i   veicoli   di  cui  sono  proprietari  o  che  utilizzano, l'assicurazione  di responsabilita' civile prevista dalle leggi e dai regolamenti dello Stato interessato.
 
 Articolo 9
 ESPERTI IN MISSIONE PER CONTO DELL'AUTORITA'
 1.  Gli  esperti  (diversi  dai funzionari di cui all'articolo 8), quando compiono una missione per l'Autorita', godono durante tutta la missione,  ivi  compresa la durata del viaggio, dei privilegi e delle immunita'   richieste  per  esercitare  le  loro  funzioni  in  piena indipendenza.  In  particolare, essi godono dei seguenti privilegi ed immunita':
 a)   dell'immunita'  dall'  arresto  o  dalla  detenzione,  e  dal sequestro dei bagagli personali;
 b) dell'immunita' totale dalla giurisdizione per le loro parole, i loro  scritti  e  gli atti da essi compiuti nell'esercizio delle loro funzioni.  Questa  immunita'  sussiste  anche  se  hanno  cessato  di effettuare missioni per l'Autorita';
 c)  inviolabilita'  di  tutta  la  documentazione  e dei documenti personali;
 d)   diritto,  per  le  loro  comunicazioni  con  l'Autorita',  di utilizzare  codici  e  di  ricevere  documenti  o  corrispondenza per corriere o valigia sigillata;
 e)  esenzione  da  ogni  imposizione  fiscale sugli stipendi e gli emolumenti  che  percepiscono dall'Autorita' o su ogni altra forma di versamento  fatto  da  quest'ultima.  La presente disposizione non e' opponibile   nei   confronti   del   membro   dell'Autorita'  di  cui l'interessato e' cittadino;
 f) stesse agevolazioni monetarie o di cambio di quelle concesse ai rappresentanti di governi esteri in missione ufficiale temporanea.
 2.  I  privilegi  e  le immunita' sono concessi agli esperti non a loro  vantaggio  personale  ma  per  garantire  la  loro indipendenza nell'esercizio  delle  funzioni  che  svolgono presso l'Autorita'. Il Segretario  generale  ha  il  diritto  ed  il  dovere  di  sospendere l'immunita'   di   qualsiasi  funzionario  quando,  a  suo  giudizio, l'immunita'  impedisce  di fare giustizia e puo' essere sospesa senza pregiudicare gli interessi dell'Autorita'.
 
 Articolo 10
 OSSERVANZA DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI
 Fatti salvi i loro privilegi ed immunita', tutte le persone di cui agli  articoli  7,  8 e 9 hanno l'obbligo di rispettare le leggi ed i regolamenti  del membro dell'Autorita' sul cui territorio si trovano, o sul cui territorio esse transitano al servizio dell'Autorita'. Esse hanno  altresi'  l'obbligo di non interferire negli affari interni di detto membro.
 
 Articolo 11
 LASCIAPASSARE E VISTI
 1.  Fatta  salva  la possibilita' che l'Autorita' rilasci i propri documenti  di  viaggio,  gli  Stati  Parti  del  presente  Protocollo riconoscono   ed   accettano  i  lasciapassare  delle  Nazioni  Unite rilasciati ai funzionari dell'Autorita'.
 2.  Quando occorrono dei visti, le relative domande sottoposte dai funzionari  dell'Autorita'  sono  trattate al piu' presto; le domande depositate  da funzionari dell'Autorita' titolari di un lasciapassare delle  Nazioni  Unite  devono  essere  accompagnate da un certificato attestante  che  questi  ultimi  viaggiano  ufficialmente al servizio dell'Autorita'.
 
 Articolo 12
 RELAZIONI FRA L'ACCORDO DI SEDE ED IL PROTOCOLLO
 Le   disposizioni   del   presente  Protocollo  completano  quelle dell'Accordo di sede. Quando una disposizione del presente Accordo ed una  disposizione dell'Accordo di sede attengono al medesimo oggetto, le   due   disposizioni  sono,  ogni  qualvolta  cio'  e'  possibile, considerate  complementari,  in modo che siano entrambe applicabili e che  nessuna  delle  due  abbia  sull'altra  un  effetto  limitativo; tuttavia,  in  caso  di  conflittualita',  prevalgono le disposizioni dell'Accordo di sede.
 
 Articolo 13
 ACCORDI ADDIZIONALI
 Il  presente  Protocollo non rimette in discussione, ne' limita in alcun  modo  i  privilegi  e  le  immunita' che l'Autorita' ha potuto ottenere,  o  che potrebbe in seguito ottenere da uno dei suoi membri in  ragione  dell'insediamento  sul  suo  territorio di una sede o di centri  o  uffici  regionali.  Il  presente  Protocollo non osta alla conclusione di accordi addizionali fra l'Autorita' e qualsiasi membro di quest'ultima.
 
 Articolo 14
 SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
 1.  Relativamente  all'attuazione  pratica  dei  privilegi e delle immunita'  concesse  in  forza  del  presente Protocollo, l'Autorita' adotta adeguate disposizioni in vista di una soluzione soddisfacente:
 a) delle controversie di diritto privato di cui e' Parte;
 b)    delle    controversie   implicanti   qualsiasi   funzionario dell'Autorita'  o  esperto  in  missione  per conto dell'Autorita', i quale   beneficia   dell'immunita'  in  ragione  delle  sue  funzioni ufficiali,  se  tale  immunita'  non e' stata abrogata dal segretario generale.
 2.  Ogni  controversia  fra  l'Autorita'  ed  uno dei suoi membri, relativa   all'interpretazione   o   all'applicazione   del  presente Protocollo,  che non e' stata risolta per via consultiva o negoziale, o con ogni altro mezzo convenuto per la soluzione delle controversie, e'  deferita,  a  domanda  di  una delle parti, ad un collegio di tre arbitri la cui sentenza dara' definitiva e vincolante:
 a)  uno  degli  arbitri  dovra'  essere  designato  dal Segretario generale, il secondo dall'altra parte della controversia ed il terzo, il quale presiedera', dai primi due arbitri;
 b)  se una delle Parti non ha nominato un arbitro entro due mesi a decorrere  dalla  nomina  di un arbitro ad opera dell'altra parte, il Presidente  del Tribunale internazionale del diritto del mare procede alla  designazione: Se i primi due arbitri non riescono ad intendersi sulla  scelta  del  terzo  arbitro  nei tre mesi successivi alla loro designazione,  il Presidente del Tribunale Internazionale del Diritto del Mare sceglie il terzo arbitro a richiesta del Segretario generale o dell'altra parte alla controversia.
 
 Articolo 15
 FIRMA
 Il  presente  protocollo  e'  aperto  alla firma di tutti i membri dell'Autorita' presso la sede dell'Autorita' internazionale dei fondi marini   a   Kingston   (Giamaica)  dal  17  al  28  agosto  1998,  e successivamente  presso  la  Sede  dell'Organizzazione  delle Nazioni Unite a New York fino al 16 agosto 2000.
 
 Articolo 16
 RATIFICA
 Il  presente  Protocollo  e' sottoposto a ratifica, approvazione o accettazione.  Gli  strumenti  di  ratifica,  di  approvazione  o  di accettazione   saranno   depositati  presso  il  Segretario  generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
 
 Articolo 17
 ADESIONE
 Il  presente  Protocollo  rimarra', aperto all'adesione di tutti i membri  dell'Autorita'.  Gli strumenti di adesione saranno depositati presso Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
 
 Articolo 18
 ENTRATA IN VIGORE
 1.  Il  presente  Protocollo  entrera' in vigore 30 giorni dopo la data  di  deposito del decimo strumenti di ratifica, di approvazione, di accettazione o di adesione.
 2.  Per  ciascun  membro  dell'Autorita'  che  lo ratifichera', lo approvera',  lo  accettera' o vi aderira' dopo il deposito del decimo strumento   di  ratifica,  di  approvazione,  di  accettazione  o  di adesione,  il  presente  Protocollo  entrera' in vigore in trentesimo giorno  successivo alla data di deposito dello strumenti di ratifica, di approvazione, di accettazione o di adesione.
 
 Articolo 19
 APPLICAZIONE PROVVISORIA
 Ogni  Stato  che  intende  ratificare,  approvare  o  accettare il presente  protocollo o aderirvi, puo' in qualsiasi momento notificare al depositario che lo applichera' a titolo provvisorio per un periodo non superiore a due anni.
 
 Articolo 20
 DENUNCIA
 1.  Ogni  Stato  Parte  puo' denunciare il presente Protocollo per mezzo  di  una  notifica  scritta  indirizzata al Segretario Generale dell'Organizzazione  delle  Nazioni  Unite. La denunzia ha effetto un anno   dopo   la   data  di  ricevimento  della  notifica,  salvo  se quest'ultima indica una data ulteriore.
 2.  In  caso  di  denuncia,  ogni  Stato  Parte rimarra' tenuto ad adempiere  ad ogni obbligo previsto nel presente Protocollo, al quale in forza del diritto internazionale a prescindere dal Protocollo.
 
 Articolo 21
 DEPOSITARIO
 Il  Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e' depositario del presente Protocollo.
 
 Articolo 22
 TESTI FACENTI FEDE
 I  testi del presente Protocollo in arabo, cinese, francese, russo e spagnolo del presente Protocollo fanno ugualmente fede.
 IN  FEDE  DI  CHE,  i  sottoscritti  plenipotenziari,  a  tal fine debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Protocollo,
 APERTO  ALLA  FIRMA  a Kingston dal diciassette al ventotto agosto millenovecentonovantotto,  in  un  unico  originale  in lingua araba, cinese, francese, inglese, russa e spagnola.
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