Gazzetta n. 73 del 28 marzo 2006 (vai al sommario) |
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LEGGE 6 marzo 2006, n. 123 |
Ratifica ed esecuzione del Protocollo sui privilegi e le immunita' dell'Autorita' internazionale dei fondi marini, fatto a Kingston il 27 marzo 1998. |
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge: Art. 1.
Autorizzazione alla ratifica
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il Protocollo sui privilegi e le immunita' dell'Autorita' internazionale dei fondi marini, fatto a Kingston il 27 marzo 1998. |
| Art. 2.
Ordine di esecuzione
1. Piena ed intera esecuzione e' data al Protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 18, paragrafo 2, del Protocollo stesso. |
| Art. 3.
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 6 marzo 2006
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Fini, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: Castelli
LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 6169):
Presentato dal Ministro degli affari esteri (Fini) l'8 novembre 2005. Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 23 novembre 2005 con pareri delle commissioni I, II, V, e VI. Esaminato dalla III commissione il 20 dicembre 2005 e l'11 gennaio 2006. Esaminato in aula il 16 gennaio 2006 e approvato il 19 gennaio 2006.
Senato della Repubblica (atto n. 3747):
Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 24 gennaio 2006 con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª e 6ª. Esaminato dalla 3ª commissione il 25 gennaio 2006 ed il 14 febbraio 2006. Esaminato in aula e approvato il 15 febbraio 2006. |
| PROTOCOLLO SUI PRIVILEGI E LE IMMUNITA' DELL'AUTORITA' INTERNAZIONALE DEI FONDI MARINI
----> PROTOCOLLO (in lingua originale) <---- Traduzione non ufficiale
PROTOCOLLO SUI PRIVILEGI E LE IMMUNITA' DELL'AUTORITA' INTERNAZIONALE DEI FONDI MARINI
Gli Stati Parti al presente Protocollo Considerando che la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare istituisce l'Autorita' internazionale dei fondi marini Ricordando che l'articolo 176 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare stabilisce che l'Autorita' ha personalita' giuridica internazionale e che ha la capacita' giuridica richiesta per esercitare le sue funzioni e conseguire i suoi scopi. Rilevando che l'articolo 177 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare dispone che l'Autorita' gode, sul territorio di ciascuno Stato Parte della Convenzione, dei privilegi e delle immunita' previste nella sotto-sezione G della sezione 4 della parte XI della Convezione e che i privilegi e le immunita' relative all'Ente sono previsti all'articolo 13 dell'Annesso IV, Considerando che sono necessari privilegi ed immunita' addizionali affinche' l'Autorita' internazionale dei fondi marini possa esercitare le sue funzioni,
Hanno convenuto quanto segue
Articolo primo USO DEI TERMINI Ai fini del presente Accordo: a) Per "Autorita'" s'intende l'Autorita' internazionale dei fondi marini; b) Per "Convenzione" s'intende la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982; c) Per "Accordo" s'intende l'Accordo relativo all'applicazione della parte XI della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982. In conformita' all'Accordo, le disposizioni di quest'ultimo e quelle della parte IX della Convezione devono essere interpretate ed applicate insieme, come solo ed unico strumento; allo stesso modo andranno interpretati ed applicati il presente Protocollo ed i riferimenti alla Convenzione contenuti in detto Protocollo; d) Per "Ente" s'intende l'organo dell'Autorita' in tal modo designato nella Convenzione; e) Per "membro dell'Autorita'" s'intende: Ogni Stato Parte alla Convenzione; e Ogni Stato o ente membro dell'Autorita' a titolo provvisorio in attuazione del paragrafo 12 capoverso a) della sezione I dell'annesso dell'Accordo; f) Per "rappresentanti" s'intendono i rappresentanti, i rappresentanti sostituiti, i consiglieri, gli esperti tecnici ed i segretari delle delegazioni; g) Per "Segretario generale" s'intende il Segretario generale dell'Autorita' internazionale dei fondi marini.
Articolo 2 DISPOSIZIONI GENERALI Fatto salvo lo statuto giuridico ed i privilegi e le immunita' concesse all'Autorita' e all'Ente, rispettivamente previsti nella sotto-sezione g della sezione 4 della parte XI ed all'articolo 13 dell'annesso IV della Convenzione, ogni Stato Parte del presente Protocollo concede all'Autorita' ed ai suoi organi, ai rappresentanti dei membri dell'Autorita', ai funzionari dell'Autorita' ed agli esperti in missione per conto dell'Autorita', i privilegi e le immunita' specificate nel presente Protocollo.
Articolo 3 PERSONALITA' GIURIDICA DELL'AUTORITA' L'Autorita' ha personalita' giuridica internazionale. Essa ha la capacita': a) di contrattare; b) di acquisire e di alienare beni mobili ed immobili; c) di avere legittimazione processuale.
Articolo 4 AGEVOLAZIONI DI TIPO FINANZIARIO CONCESSE ALL'AUTORITA' Senza essere vincolata da alcun controllo, regolamentazione o moratoria finanziaria, l'Autorita' puo' liberamente: a) Acquistare qualsiasi moneta per mezzo delle vie autorizzate, detenerle e disporne; b) Detenere fondi, valori oro, metalli preziosi o valute da un paese all'altro, o all'interno di qualsiasi paese e convertire tutte le valute che detiene in qualsiasi altra moneta. 2. Nell'esercizio dei diritti che le sono concessi ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, l'Autorita' tiene debitamente conto di qualsiasi questione eventualmente fatta valere dal governo di tale o talaltro dei suoi Membri, sempre che ritenga di poter darvi seguito senza nuocere ai propri interessi.
Articolo 6 BANDIERA ED EMBLEMA L'autorita' ha diritto d'inalberare la sua bandiera ed il suo emblema nei suoi locali e sui suoi veicoli ufficiali.
Articolo 7 RAPPRESENTANTI DEI MEMBRI DELL'AUTORITA' I rappresentanti dei membri dell'Autorita' alle riunioni convocate da quest'ultima, godono, nell'esercizio delle loro funzioni e durante il viaggio verso il luogo della riunione o in provenienza da questo luogo, dei seguenti privilegi ed immunita': a) immunita' da qualsiasi forma di azione legale per le loro parole, scritti ed atti compiuti nell'esercizio delle loro funzioni, salvo se il membro che rappresentano vi rinuncia espressamente in un caso particolare; b) immunita' da arresto o detenzione, e le stesse immunita' ed agevolazioni per quanto riguarda il loro bagaglio personale, di quelle concesse agli agenti diplomatici; c) inviolabilita' di tutta la documentazione e dei documenti personali; d) diritto di utilizzare codici e di ricevere documenti o corrispondenza per corriere o valigia sigillata; e) esenzione, per loro stessi e per il coniuge, da ogni misura restrittiva relativa all'immigrazione e dalle formalita' di registrazione degli stranieri, nonche' da qualsiasi obbligo relativo al servizio nazionale nello Stato in cui si recano, o in cui transitano nell'esercizio delle loro funzioni; f) le medesime agevolazioni, per quanto concerne le operazioni di cambio, di quelle concesse ai rappresentanti di governi esteri di rango paragonabile, in missione ufficiale temporanea. 2. In vista di assicurare ai rappresentanti dei membri dell'Autorita', una completa liberta' di parola ed una completa indipendenza nell'esercizio delle loro funzioni, l'immunita' dalla giurisdizione per tutti gli atti da essi compiuti nell'ambito di tali funzioni, continua ad essere loro concessa anche quando hanno cessato di rappresentare un membro dell'Autorita'. 3. Ai fini di qualsiasi forma d'imposizione fiscale subordinata alla residenza, per i periodi durante i quali i rappresentanti dei membri dell'Autorita' che assistono alle riunioni convocate da quest'ultima, si trovano sul territorio di un membro dell'Autorita' per l'esercizio delle loro funzioni, sono considerati come periodi di residenza. 4. I privilegi e le immunita' sono concessi ai rappresentanti dei membri dell'Autorita', non a loro vantaggio personale, ma per garantire la loro indipendenza nell'esercizio delle funzioni che essi svolgono presso l'Autorita'. Di conseguenza, ogni membro dell'Autorita' ha il diritto ed il dovere di sospendere l'immunita' del suo rappresentante in tutti i casi in cui a suo giudizio, l'immunita' impedisce di fare giustizia e puo' essere sospesa senza nuocere allo scopo per il quale e' stata concessa. 5. I rappresentanti dei membri dell'Autorita' sono tenuti a sottoscrivere per tutti i veicoli di cui sono proprietari e che utilizzano, l'assicurazione di responsabilita' civile prevista dalle leggi e dai regolamenti dello Stato in cui questi veicoli sono utilizzati. 6. Le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3 non sono opponibili alle autorita' del membro dell'Autorita' di cui l'interessato e' cittadino, o di cui e', o e' stato rappresentante.
Articolo 8 FUNZIONARI Il Segretario generale stabilisce le categorie di funzionari cui si applicano le disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo. Esso sottopone la lista all'Assemblea, e la comunica in seguito ai governi di tutti i membri dell'Autorita'. I nominativi dei funzionari inclusi in queste categorie sono periodicamente comunicati ai governi dei membri dell'Autorita'. I funzionari dell'Autorita', a prescindere dalla loro nazionalita', godono dei seguenti privilegi ed immunita': a) immunita' da qualsiasi forma di azione legale per le loro parole, i loro scritti e tutti gli atti da essi compiuti nella loro qualifica ufficiale; b) immunita' dall'arresto o dalla detenzione per gli atti da essi compiuti nella loro qualita' ufficiale; c) esenzione da tassazione sugli stipendi e gli emolumenti che percepiscono dall'Autorita', o su qualsiasi altra forma di versamento ad essi corrisposto da quest'ultima; d) esenzione da ogni obbligo relativo al servizio nazionale, rimanendo tuttavia inteso che la presente disposizione e' opponibile agli Stati di cui sono cittadini solo per quanto riguarda i funzionari dell'Autorita' il cui nome e' stato iscritto, per via delle loro funzioni in una lista compilata dal Segretario generale e approvata dallo Stato interessato; per gli altri funzionari dell'Autorita', in casi di chiamata al servizio nazionale, lo Stato interessato puo' concedere un rinvio, a richiesta del Segretario generale, per evitare che l'interessato debba interrompere mansioni essenziali; e) esenzione, per essi stessi, il coniuge ed i familiari a carico, da ogni misura restrittiva relativa all'immigrazione e da tutte le formalita' di registrazione degli stranieri; f) stessi privilegi ed agevolazioni di cambio di quelle concesse ai funzionari di rango paragonabile, appartenenti alle rappresentanze diplomatiche accreditate presso i governi interessati; g) diritto d'importare in franchigia la loro mobilia ed i loro bagagli al momento dell'assunzione iniziale delle loro funzioni nel paese in questione; h) esenzione da qualsiasi ispezione dei bagagli personali, salvo se esistono motivi validi per ritenere che questi ultimi contengono articoli non destinati ad un uso personale, o articoli la cui importazione o esportazione e' vietata dalla legge o dipende dalla regolamentazione dello Stato Parte interessato in materia di quarantena; in tal caso si procede all'ispezione in presenza del funzionario nonche', ove trattasi di bagagli ufficiali, in presenza del Segretario generale o del suo rappresentante autorizzato; i) in periodo di crisi internazionale, le stesse agevolazioni di rimpatrio, per loro stessi, il coniuge ed i familiari a carico, di quelle concesse agli agenti diplomatici. Oltre ai privilegi ed alle immunita' specificate al paragrafo 2, il Segretario generale o, in sua assenza, il funzionario che lo sostituisce, ed il Direttore generale dell'Ente, nonche' il coniuge ed i figli minorenni, godono degli stessi privilegi, immunita', esenzioni ed agevolazioni di quelle concesse agli agenti diplomatici in conformita' al diritto internazionale. 4. I privilegi e le immunita' sono concessi ai funzionari non a loro vantaggio personale, ma per garantire la loro indipendenza nell'esercizio delle funzioni che essi svolgono presso l'Autorita'. Il Segretario generale ha il diritto ed il dovere di sospendere l'immunita' di qualsiasi funzionario quando a suo giudizio, tale immunita' impedisce di fare giustizia e puo' essere sospesa senza nuocere agli interessi dell'Autorita'. Ove si tratti del Segretario generale, l'Assemblea e' competente a pronunciare la sospensione delle immunita'. 5. L'Autorita' collabora in ogni momento con le autorita' competenti dei suoi membri in vista di facilitare una corretta amministrazione della giustizia, garantire l'osservanza dei regolamenti di polizia ed evitare qualsiasi abuso cui potrebbero dar luogo i privilegi, le immunita' e le agevolazioni di cui nel presente articolo. 6. I funzionari dell'Autorita' sono tenuti a sottoscrivere, per tutti i veicoli di cui sono proprietari o che utilizzano, l'assicurazione di responsabilita' civile prevista dalle leggi e dai regolamenti dello Stato interessato.
Articolo 9 ESPERTI IN MISSIONE PER CONTO DELL'AUTORITA' 1. Gli esperti (diversi dai funzionari di cui all'articolo 8), quando compiono una missione per l'Autorita', godono durante tutta la missione, ivi compresa la durata del viaggio, dei privilegi e delle immunita' richieste per esercitare le loro funzioni in piena indipendenza. In particolare, essi godono dei seguenti privilegi ed immunita': a) dell'immunita' dall' arresto o dalla detenzione, e dal sequestro dei bagagli personali; b) dell'immunita' totale dalla giurisdizione per le loro parole, i loro scritti e gli atti da essi compiuti nell'esercizio delle loro funzioni. Questa immunita' sussiste anche se hanno cessato di effettuare missioni per l'Autorita'; c) inviolabilita' di tutta la documentazione e dei documenti personali; d) diritto, per le loro comunicazioni con l'Autorita', di utilizzare codici e di ricevere documenti o corrispondenza per corriere o valigia sigillata; e) esenzione da ogni imposizione fiscale sugli stipendi e gli emolumenti che percepiscono dall'Autorita' o su ogni altra forma di versamento fatto da quest'ultima. La presente disposizione non e' opponibile nei confronti del membro dell'Autorita' di cui l'interessato e' cittadino; f) stesse agevolazioni monetarie o di cambio di quelle concesse ai rappresentanti di governi esteri in missione ufficiale temporanea. 2. I privilegi e le immunita' sono concessi agli esperti non a loro vantaggio personale ma per garantire la loro indipendenza nell'esercizio delle funzioni che svolgono presso l'Autorita'. Il Segretario generale ha il diritto ed il dovere di sospendere l'immunita' di qualsiasi funzionario quando, a suo giudizio, l'immunita' impedisce di fare giustizia e puo' essere sospesa senza pregiudicare gli interessi dell'Autorita'.
Articolo 10 OSSERVANZA DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI Fatti salvi i loro privilegi ed immunita', tutte le persone di cui agli articoli 7, 8 e 9 hanno l'obbligo di rispettare le leggi ed i regolamenti del membro dell'Autorita' sul cui territorio si trovano, o sul cui territorio esse transitano al servizio dell'Autorita'. Esse hanno altresi' l'obbligo di non interferire negli affari interni di detto membro.
Articolo 11 LASCIAPASSARE E VISTI 1. Fatta salva la possibilita' che l'Autorita' rilasci i propri documenti di viaggio, gli Stati Parti del presente Protocollo riconoscono ed accettano i lasciapassare delle Nazioni Unite rilasciati ai funzionari dell'Autorita'. 2. Quando occorrono dei visti, le relative domande sottoposte dai funzionari dell'Autorita' sono trattate al piu' presto; le domande depositate da funzionari dell'Autorita' titolari di un lasciapassare delle Nazioni Unite devono essere accompagnate da un certificato attestante che questi ultimi viaggiano ufficialmente al servizio dell'Autorita'.
Articolo 12 RELAZIONI FRA L'ACCORDO DI SEDE ED IL PROTOCOLLO Le disposizioni del presente Protocollo completano quelle dell'Accordo di sede. Quando una disposizione del presente Accordo ed una disposizione dell'Accordo di sede attengono al medesimo oggetto, le due disposizioni sono, ogni qualvolta cio' e' possibile, considerate complementari, in modo che siano entrambe applicabili e che nessuna delle due abbia sull'altra un effetto limitativo; tuttavia, in caso di conflittualita', prevalgono le disposizioni dell'Accordo di sede.
Articolo 13 ACCORDI ADDIZIONALI Il presente Protocollo non rimette in discussione, ne' limita in alcun modo i privilegi e le immunita' che l'Autorita' ha potuto ottenere, o che potrebbe in seguito ottenere da uno dei suoi membri in ragione dell'insediamento sul suo territorio di una sede o di centri o uffici regionali. Il presente Protocollo non osta alla conclusione di accordi addizionali fra l'Autorita' e qualsiasi membro di quest'ultima.
Articolo 14 SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE 1. Relativamente all'attuazione pratica dei privilegi e delle immunita' concesse in forza del presente Protocollo, l'Autorita' adotta adeguate disposizioni in vista di una soluzione soddisfacente: a) delle controversie di diritto privato di cui e' Parte; b) delle controversie implicanti qualsiasi funzionario dell'Autorita' o esperto in missione per conto dell'Autorita', i quale beneficia dell'immunita' in ragione delle sue funzioni ufficiali, se tale immunita' non e' stata abrogata dal segretario generale. 2. Ogni controversia fra l'Autorita' ed uno dei suoi membri, relativa all'interpretazione o all'applicazione del presente Protocollo, che non e' stata risolta per via consultiva o negoziale, o con ogni altro mezzo convenuto per la soluzione delle controversie, e' deferita, a domanda di una delle parti, ad un collegio di tre arbitri la cui sentenza dara' definitiva e vincolante: a) uno degli arbitri dovra' essere designato dal Segretario generale, il secondo dall'altra parte della controversia ed il terzo, il quale presiedera', dai primi due arbitri; b) se una delle Parti non ha nominato un arbitro entro due mesi a decorrere dalla nomina di un arbitro ad opera dell'altra parte, il Presidente del Tribunale internazionale del diritto del mare procede alla designazione: Se i primi due arbitri non riescono ad intendersi sulla scelta del terzo arbitro nei tre mesi successivi alla loro designazione, il Presidente del Tribunale Internazionale del Diritto del Mare sceglie il terzo arbitro a richiesta del Segretario generale o dell'altra parte alla controversia.
Articolo 15 FIRMA Il presente protocollo e' aperto alla firma di tutti i membri dell'Autorita' presso la sede dell'Autorita' internazionale dei fondi marini a Kingston (Giamaica) dal 17 al 28 agosto 1998, e successivamente presso la Sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite a New York fino al 16 agosto 2000.
Articolo 16 RATIFICA Il presente Protocollo e' sottoposto a ratifica, approvazione o accettazione. Gli strumenti di ratifica, di approvazione o di accettazione saranno depositati presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
Articolo 17 ADESIONE Il presente Protocollo rimarra', aperto all'adesione di tutti i membri dell'Autorita'. Gli strumenti di adesione saranno depositati presso Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
Articolo 18 ENTRATA IN VIGORE 1. Il presente Protocollo entrera' in vigore 30 giorni dopo la data di deposito del decimo strumenti di ratifica, di approvazione, di accettazione o di adesione. 2. Per ciascun membro dell'Autorita' che lo ratifichera', lo approvera', lo accettera' o vi aderira' dopo il deposito del decimo strumento di ratifica, di approvazione, di accettazione o di adesione, il presente Protocollo entrera' in vigore in trentesimo giorno successivo alla data di deposito dello strumenti di ratifica, di approvazione, di accettazione o di adesione.
Articolo 19 APPLICAZIONE PROVVISORIA Ogni Stato che intende ratificare, approvare o accettare il presente protocollo o aderirvi, puo' in qualsiasi momento notificare al depositario che lo applichera' a titolo provvisorio per un periodo non superiore a due anni.
Articolo 20 DENUNCIA 1. Ogni Stato Parte puo' denunciare il presente Protocollo per mezzo di una notifica scritta indirizzata al Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. La denunzia ha effetto un anno dopo la data di ricevimento della notifica, salvo se quest'ultima indica una data ulteriore. 2. In caso di denuncia, ogni Stato Parte rimarra' tenuto ad adempiere ad ogni obbligo previsto nel presente Protocollo, al quale in forza del diritto internazionale a prescindere dal Protocollo.
Articolo 21 DEPOSITARIO Il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e' depositario del presente Protocollo.
Articolo 22 TESTI FACENTI FEDE I testi del presente Protocollo in arabo, cinese, francese, russo e spagnolo del presente Protocollo fanno ugualmente fede. IN FEDE DI CHE, i sottoscritti plenipotenziari, a tal fine debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Protocollo, APERTO ALLA FIRMA a Kingston dal diciassette al ventotto agosto millenovecentonovantotto, in un unico originale in lingua araba, cinese, francese, inglese, russa e spagnola. |
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