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| Gazzetta n. 72 del 27 marzo 2006 (vai al sommario) |  |  |  | TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 8 marzo 2006, n. 75 |  | Testo  del decreto-legge 8 marzo 2006, n. 75 (in Gazzetta Ufficiale - serie  generale - n. 57 del 9 marzo 2006), coordinato con la legge di conversione   20 marzo  2006,  n.  121  (in  questa  stessa  Gazzetta Ufficiale  -  alla  pag.  36), recante: «Modifiche della composizione grafica  delle  schede  e delle modalita' di espressione del voto per l'elezione  della  Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, nonche' disposizioni finanziarie». |  | 
 |  |  |  | Avvertenza: 
 Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni  sulla  promulgazione  delle  leggi, sull'emanazione dei decreti   del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico,  al  solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del  decreto-legge,  integrate con le modifiche apportate dalla legge di  conversione,  che  di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte  nelle  note.  Restano  invariati  il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
 Le  modifiche  apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
 Tali modifiche sul terminale sono riportate tra i segni ((...)).
 A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina  dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del  Consiglio  dei  Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione  hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
 
 Art. 1. Schede  ed  espressione  del  voto  per  l'elezione  della Camera dei
 deputati
 
 1.  Il  primo  periodo del comma 2 dell'articolo 31 del testo unico delle  leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di  cui  al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361,   come   modificato   dall'articolo  1,  comma  8,  della  legge 21 dicembre 2005, n. 270, e' sostituito dal seguente:
 «Sulle  schede  i  contrassegni  delle liste collegate appartenenti alla   stessa   coalizione  sono  riprodotti  di  seguito,  in  linea orizzontale, uno accanto all'altro, su un'unica riga.».
 ((1-bis.  Al  primo  periodo del secondo comma dell'articolo 58 del citato testo unico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.  361  del 1957, come modificato dall'articolo 1, comma 10, lettera b),  della  legge  21 dicembre  2005,  n.  270,  la  parola: «nel» e' sostituita dalla seguente: «sul».
 1-ter.  All'articolo  69  del citato testo unico, di cui al decreto del  Presidente  della  Repubblica  n.  361  del  1957,  e successive modificazioni,  e'  aggiunto  il  seguente  periodo: «Quando un unico segno  sia  tracciato su piu' rettangoli, il voto si intende riferito al  contrassegno  su  cui  insiste  la  parte  prevalente  del  segno stesso».))
 2.  La  tabella  A-bis del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, introdotta dall'allegato 1 alla legge 21 dicembre 2005, n. 270, e' sostituita da quella di cui all'allegato 1 al presente decreto.
 
 
 
 Riferimenti normativi:
 
 - Si  riporta  il  testo  dell'art.  31 del decreto del
 Presidente   della   Repubblica   30  marzo  1957,  n.  361
 (Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per
 la  elezione  della  Camera  dei deputati), come modificato
 dalla presente legge:
 «Art.  31.  -  1.  Le schede sono di carta consistente,
 sono  fornite  a  cura  del  Ministero  dell'interno con le
 caratteristiche  essenziali  del  modello  descritto  nelle
 tabelle  A-bis  e  A-ter allegate al presente testo unico e
 riproducono  in fac-simile i contrassegni di tutte le liste
 regolarmente  presentate  nella  circoscrizione, secondo le
 disposizioni di cui all'art. 24.
 2.  Sulle  schede  i contrassegni delle liste collegate
 appartenenti  alla  stessa  coalizione  sono  riprodotti di
 seguito, in linea orizzontale, uno accanto all'altro, su un
 unica riga. L'ordine delle coalizioni e delle singole liste
 non  collegate,  nonche'  l'ordine  dei  contrassegni delle
 liste  di  ciascuna coalizione sono stabiliti con sorteggio
 secondo  le disposizioni di cui all'art. 24. I contrassegni
 devono  essere  riprodotti  sulle schede con il diametro di
 centimetri tre.».
 - Si  riporta  il  testo  degli  articoli  58  e 69 del
 decreto  del  Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n.
 361 (Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme
 per  la  elezione  della  Camera  dei deputati), pubblicato
 nella Gazzetta Ufficiale 3 giugno 1957, n. 139, supplemento
 ordinario, come modificati dalla presente legge:
 «Art. 58 (Testo unico 5 febbraio 1948, n. 26, art. 41).
 -  Riconosciuta  l'identita'  personale  dell'elettore,  il
 presidente  estrae dalla cassetta o scatola una scheda e la
 consegna  all'elettore  opportunamente piegata insieme alla
 matita copiativa.
 L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime
 il  voto  tracciando,  con  la matita, sulla scheda un solo
 segno,  comunque  apposto,  sul  rettangolo  contenente  il
 contrassegno  della  lista  prescelta.  Sono  vietati altri
 segni  o indicazioni. L'elettore deve poi piegare la scheda
 secondo le linee in essa tracciate e chiuderla inumidendone
 la  parte  gommata.  Di queste operazioni il presidente gli
 da'    preventive    istruzioni,    astenendosi   da   ogni
 esemplificazione e indicando in ogni caso le modalita' e il
 numero dei voti di preferenza che l'elettore ha facolta' di
 esprimere.
 Compiuta  l'operazione  di  voto l'elettore consegna al
 presidente  la  scheda  chiusa  e  la matita. Il presidente
 constata  la  chiusura  della  scheda e, ove questa non sia
 chiusa,  invita l'elettore a chiuderla, facendolo rientrare
 in cabina; ne verifica l'identita' esaminando la firma e il
 bollo,  e confrontando il numero scritto sull'appendice con
 quello   scritto   sulla  lista;  ne  distacca  l'appendice
 seguendo  la  linea  tratteggiata  e  pone la scheda stessa
 nell'urna.
 Uno  dei  membri dell'Ufficio accerta che l'elettore ha
 votato,  apponendo  la propria firma accanto al nome di lui
 nella apposita colonna della lista sopraindicata.
 Le schede mancanti dell'appendice o prive di numero, di
 bollo  o  della  firma  dello  scrutatore  non  sono  poste
 nell'urna,  e  gli  elettori  che le abbiano presentate non
 possono  piu' votare. Esse sono vidimate immediatamente dal
 presidente  e  da  almeno  due  scrutatori  ed  allegate al
 processo verbale, il quale fa anche menzione speciale degli
 elettori  che,  dopo  ricevuta  la  scheda,  non  l'abbiano
 riconsegnata.».
 «Art.  69 (Legge 16 maggio 1956, n. 493, art. 29). - La
 validita'  dei  voti  contenuti  nella  scheda  deve essere
 ammessa   ogni   qualvolta   possa  desumersi  la  volonta'
 effettiva   dell'elettore,   salvo   il   disposto  di  cui
 all'articolo  seguente. Quando un unico segno sia tracciato
 su   piu'  rettangoli,  il  voto  si  intende  riferito  al
 contrassegno  su  cui insiste la parte prevalente del segno
 stesso.».
 - La  legge  21 dicembre 2005, n. 270, reca: «Modifiche
 alle  norme  per l'elezione della Camera dei deputati e del
 Senato della Repubblica.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 2. 
 Schede  ed  espressione  del  voto  per  l'elezione  del Senato della
 Repubblica
 
 1.  Il secondo periodo del comma 3 dell'articolo 11 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di  cui  al  decreto  legislativo  20 dicembre  1993,  n.  533,  come modificato dall'articolo 4, comma 4, della legge 21 dicembre 2005, n. 270, e' sostituito dal seguente:
 «Sulle  schede  i  contrassegni  delle liste collegate appartenenti alla   stessa   coalizione  sono  riprodotti  di  seguito,  in  linea orizzontale, uno accanto all'altro, su un'unica riga.».
 ((1-bis. All'articolo 14, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 533 del 1993, come modificato dall'articolo 4, comma  6,  della  legge 21 dicembre 2005, n. 270, la parola: «nel» e' sostituita dalla seguente: «sul».))
 2.  La  tabella  A  del  citato  testo  unico  di  cui al decreto legislativo  n.  533  del 1993, introdotta dall'allegato 2 alla legge 21 dicembre 2005, n. 270, e' sostituita da quella di cui all'allegato 2 al presente decreto.
 
 
 
 Riferimenti normativi:
 
 - Si  riporta  il  testo  dell'art.  11,  comma  3, del
 decreto  legislativo  20 dicembre 1993, n. 533 (Testo unico
 delle  leggi  recanti norme per l'elezione del Senato della
 Repubblica), come modificato dalla presente legge:
 «3. Le schede sono di carta consistente, sono fornite a
 cura  del  Ministero dell'interno, hanno le caratteristiche
 essenziali  del  modello  descritto  nelle  tabelle  A  e B
 allegate   al   presente   testo  unico  e  riproducono  in
 fac-simile  i  contrassegni  di tutte le liste regolarmente
 presentate    nella    circoscrizione.   Sulle   schede   i
 contrassegni delle liste collegate appartenenti alla stessa
 coalizione   sono   riprodotti   di   seguito,   in   linea
 orrizzontale,  uno  accanto  all'altro,  su  un'unica riga.
 L'ordine   delle  coalizioni  e  delle  singole  liste  non
 collegate, nonche' l'ordine dei contrassegni delle liste di
 ciascuna coalizione sono stabiliti con sorteggio secondo le
 disposizioni  di cui al comma 1, lettera a). I contrassegni
 devono  essere  riprodotti  sulle schede con il diametro di
 centimetri tre.».
 - Si   riporta   il  testo  dell'art.  14  del  decreto
 legislativo  20 dicembre  1993,  n.  533 (Testo unico delle
 leggi   recanti  norme  per  l'elezione  del  Senato  della
 Repubblica),    pubblicato    nella    Gazzetta   Ufficiale
 27 dicembre  1993,  n.  302,  supplemento  ordinario,  come
 modificato dalla presente legge:
 «Art.  14.  -  1. Il voto si esprime tracciando, con la
 matita,  sulla  scheda un solo segno, comunque apposto, sul
 rettangolo   contenente   il   contrassegno   della   lista
 prescelta.».
 - Per l'argomento della legge 21 dicembre 2005, n. 270,
 vedasi nei riferimenti normativi all'art. 1.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 3. Spese per l'organizzazione delle consultazioni elettorali
 
 1.  Limitatamente all'esercizio finanziario 2006, per le sole spese comunque  connesse  allo svolgimento delle consultazioni elettorali e referendarie,  possono  essere  assunti impegni in deroga al disposto dell'articolo 1, comma 7, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
 
 
 
 Riferimenti normativi:
 
 - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 7, della legge
 23  dicembre  2005,  n. 266 (Disposizioni per la formazione
 del  bilancio  annuale  e  pluriennale  dello  Stato (legge
 finanziaria 2006):
 «7.   Al  fine  di  agevolare  il  perseguimento  degli
 obiettivi  di  finanza pubblica, a decorrere dall'esercizio
 finanziario  2006,  le amministrazioni dello Stato, escluso
 il   comparto  della  sicurezza  e  del  soccorso,  possono
 assumere  mensilmente  impegni per importi non superiori ad
 un  dodicesimo  della  spesa  prevista  da  ciascuna unita'
 previsionale  di  base,  con  esclusione  delle  spese  per
 stipendi,  retribuzioni,  pensioni  e  altre  spese fisse o
 aventi  natura  obbligatoria  ovvero  non  frazionabili  in
 dodicesimi,  nonche'  per  interessi,  poste  correttive  e
 compensative   delle   entrate,   comprese  le  regolazioni
 contabili, accordi internazionali, obblighi derivanti dalla
 normativa  comunitaria,  annualita'  relative  ai limiti di
 impegno  e  rate  di  ammortamento mutui. La violazione del
 divieto  di cui al presente comma rileva agli effetti della
 responsabilita' contabile.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 3-bis. 
 Somme da conservare in conto residui
 
 ((1.  La  somma  iscritta  nello  stato di previsione del Ministero della  salute ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 21 febbraio  2005,  n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile  2005,  n.  58,  non  impegnata  al  31  dicembre  2005, viene conservata nel conto dei residui per essere utilizzata nell'esercizio successivo.))
 
 
 
 Riferimenti normativi:
 
 - Si  riporta  il  testo  del  comma  5 dell'art. 1 del
 decreto-legge  21 febbraio  2005, n. 16 (Interventi urgenti
 per  la  tutela  dell'ambiente e per la viabilita' e per la
 sicurezza pubblica), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21
 febbraio   2005,   n.   42,  e  convertito  in  legge,  con
 modificazioni, dall'art. 1, legge 22 aprile 2005, n. 58:
 «5.   Per   assicurare   il   rispetto  degli  obblighi
 finanziari connessi alla gestione di altri servizi pubblici
 gestiti  in  regime  convenzionale, a decorrere dal 2005 e'
 autorizzata la spesa di 20 milioni di euro. Con decreto del
 Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, da emanare entro
 trenta  giorni dalla data di entrata in vigore del presente
 decreto, si provvede alla attuazione del presente comma.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 3-ter. 
 Copertura di oneri in conto capitale
 
 ((1.   Agli   oneri   derivanti   dall'attuazione  dell'articolo  2 dell'ordinanza  del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3441 del 10  giugno  2005,  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 17 giugno 2005, si provvede per l'anno 2006, nel limite di 10 milioni di euro,  mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai  fini  del  bilancio  triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unita' previsionale  di  base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di  previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006,  allo  scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al  medesimo  Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato   ad   apportare,   con  propri  decreti,  le  occorrenti variazioni di bilancio.))
 |  |  |  | Art. 4. 
 Entrata in vigore
 
 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
 |  |  |  | Allegato 1 Tabella A-bis ---->  Vedere scheda a pag. 59   <----
 |  |  |  | Allegato 2 Tabella A ---->  Vedere scheda a pag. 60   <----
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