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| Gazzetta n. 72 del 27 marzo 2006 (vai al sommario) |  |  |  | LEGGE 6 marzo 2006, n. 120 |  | Ratifica  ed  esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana  e il Consiglio Federale della Confederazione svizzera sulla effettuazione  di  attivita'  congiunte di addestramento e formazione militare  delle  rispettive  Forze armate, fatto a Berna il 24 maggio 2004. |  | 
 |  |  |  | La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno approvato; 
 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 Promulga
 
 la seguente legge:
 Art. 1.
 
 Autorizzazione alla ratifica
 
 1.  Il  Presidente  della  Repubblica  e'  autorizzato a ratificare l'Accordo  tra  il  Governo  della Repubblica italiana e il Consiglio Federale   della   Confederazione  svizzera  sulla  effettuazione  di attivita'  congiunte  di  addestramento  e  formazione militare delle rispettive Forze armate, fatto a Berna il 24 maggio 2004.
 |  |  |  | Art. 2. 
 Ordine di esecuzione
 
 1.   Piena   ed  intera  esecuzione  e'  data  all'Accordo  di  cui all'articolo  1,  a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in  conformita'  a  quanto  disposto  dall'articolo  15  dell'Accordo stesso.
 |  |  |  | Art. 3. 
 Copertura finanziaria
 
 1. Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata la spesa di 14.135  euro  annui  a decorrere dall'anno 2006. Al relativo onere si provvede   mediante   corrispondente   riduzione  dello  stanziamento iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale  2006-2008, nell'ambito dell'unita'  previsionale  di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
 2.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 |  |  |  | Art. 4. 
 Entrata in vigore
 
 1.  La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
 La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
 Data a Roma, addi' 6 marzo 2006
 
 CIAMPI
 
 Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
 dei Ministri
 
 Fini, Ministro degli affari esteri
 
 Martino, Ministro della difesa
 
 Visto, il Guardasigilli: Castelli
 
 LAVORI PREPARATORI
 
 Camera dei deputati (atto n. 6146):
 
 Presentato  dal  Ministro  degli affari esteri (Fini) e
 dal Ministro della difesa (Martino) il 20 ottobre 2005.
 Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede
 referente,  il 7 novembre 2005 con pareri delle commissioni
 I, II, IV, V, IX, XI e XII.
 Esaminato  dalla  III  commissione il 20 dicembre 2005;
 11 gennaio 2006.
 Esaminato  in  aula  il  16 gennaio 2006 e approvato il
 19 gennaio 2006.
 
 Senato della Repubblica (atto n. 3746):
 
 Assegnato  alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede
 referente,  il 24 gennaio 2006 con pareri delle commissioni
 1ª, 4ª, 5ª e 12ª.
 Esaminato dalla 3ª commissione il 25 gennaio 2006 ed il
 14 gennaio 2006.
 Esaminato in aula e approvato il 15 febbraio 2006.
 |  |  |  | ACCORDO  TRA  IL  GOVERNO  DELLA  REPUBBLICA  ITALIANA E IL CONSIGLIO  FEDERALE  DELLA  CONFEDERAZIONE  SVIZZERA  SULLA
 EFFETTUAZIONE  DI  ATTIVITA'  CONGIUNTE  DI ADDESTRAMENTO E
 FORMAZIONE MILITARE DELLE RISPETTIVE FORZE ARMATE
 
 ---->  Vedere immagini da pag. 30 a pag. 35  <----
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