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| Gazzetta n. 71 del 25 marzo 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |  | COMUNICATO |  | Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni  di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini,  relativo  alla richiesta di riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Terratico di Bibbona». |  | 
 |  |  |  | Il  Comitato  nazionale  per  la tutela e la valorizzazione delle denominazioni  di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164: Esaminata  la  domanda  inoltrata dalla Associazione produttori vitivinicoli  toscani,  intesa  ad  ottenere  il riconoscimento della Denominazione di origine controllata «Terratico di Bibbona»;
 Viste  le  risultanze  della pubblica audizione, concernente la predetta istanza, tenutasi a Cecina (Livorno) il 17 gennaio 2006, con la  partecipazione  di  rappresentanti  di  enti,  organizzazioni  di produttori ed aziende vitivinicole;
 Ha espresso, nella riunione del 2 marzo 2006, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto  direttoriale, il disciplinare di produzione secondo il testo di cui appresso.
 Le  eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare  di  produzione  dovranno, in regola con le disposizioni contenute  nel  decreto  del  Presidente  della Repubblica 26 ottobre 1972,   n.  642  «Disciplina  dell'imposta  di  bollo»  e  successive modifiche  ed  integrazioni,  essere  inviate  dagli  interessati  al Ministero  delle  politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per  la  tutela  e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, via Sallustiana n. 10 -  00187  Roma  -  entro  sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
 |  |  |  | PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA
 «TERRATICO DI BIBBONA»
 
 Art. 1.
 Denominazione e vini
 La denominazione di origine controllata «Terratico di Bibbona» e' riservata  ai  vini  bianchi,  rossi,  rosso  superiore  e rosati che rispondono  alle  condizioni  ed  ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:
 «Terratico di Bibbona» bianco;
 «Terratico di Bibbona» rosso;
 «Terratico di Bibbona» rosso superiore;
 «Terratico di Bibbona» rosato;
 «Terratico di Bibbona» trebbiano toscano;
 «Terratico di Bibbona» vermentino;
 «Terratico di Bibbona» sangiovese;
 «Terratico di Bibbona» merlot;
 «Terratico di Bibbona» cabernet sauvignon;
 «Terratico di Bibbona» syrah.
 
 Art. 2.
 Base ampelografica
 I  vini  a  denominazione  di  origine  controllata «Terratico di Bibbona»  devono essere ottenuti esclusivamente dalle uve provenienti dalle  zone  di  produzione  nel  successivo  art. 3, da vigneti che, nell'ambito    aziendale,    abbiano    le    seguenti   composizioni ampelografiche:
 «Terratico di Bibbona» bianco:
 Vermentino: minimo 50%;
 possono concorrere altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, idonei   alla   coltivazione   per  la  regione  Toscana  da  soli  o congiuntamente fino ad un massimo del 50%.
 «Terratico di Bibbona» rosso, rosso superiore e rosato:
 Sangiovese: minimo l 35%;
 Merlot: minimo l 35%;
 possono  concorrere  altri vitigni a bacca nera, non aromatici, idonei   alla   coltivazione   per  la  regione  Toscana  da  soli  o congiuntamente fino ad un massimo del 30%.
 I  vini  a  denominazione  di  origine  controllata «Terratico di Bibbona» con le seguenti specificazioni:
 trebbiano toscano;
 vermentino;
 sangiovese;
 merlot;
 cabernet sauvignon;
 syrah;
 devono  essere ottenuti dalle uve dei vitigni corrispondenti, per almeno  l'85%.  Possono  concorrere  altri vitigni bacca dello stesso colore di quello del vitigno specificato in etichetta, non aromatici, fmo ad un massimo del 15%.
 
 Art. 3.
 Zona di produzione delle uve
 La  zona  di  produzione  dei  vini  a  denominazione  di origine controllata  «Terratico di Bibbona» ricade nella provincia di Livorno e  comprende  i  territori  amministrativi  dei  comuni  di Rosignano Marittimo, Cecina, Bibbona e Collesalvetti.
 
 Art. 4.
 Norme per la viticoltura
 Le  condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione  dei  vini di cui all'art. 2, devono essere quelle normali della  zona  e,  comunque,  atte  a  conferire alle uve ed ai vini le specifiche caratteristiche di qualita'.
 I  sesti  d'impianto,  le  forme  di  allevamento ed i sistemi di potatura  devono  essere  quelli generalmente usati atti, comunque, a non  modificare le caratteristiche delle uve e dei vini. Sono esclusi i sistemi espansi.
 E' vietata ogni pratica di forzatura. E' consentita l'irrigazione di soccorso.
 I  vigneti  impiantati  precedentemente all'entrata in vigore del presente  disciplinare  di  produzione, purche' rispettosi della base ampelografica  di cui all'art. 2, hanno il diritto di essere iscritti nell'Albo  vigneti  per  la produzione dei vini di cui all'art. 2 del presente  disciplinare,  anche  se  con  numero di ceppi inferiore ad ettaro.
 I  vigneti  impiantati  successivamente all'entrata in vigore del presente  disciplinare  di  produzione dovranno avere una densita' di almeno 4.000 ceppi per ettaro.
 Le  produzioni massime di uva per ettaro di vigneto specializzato e i titoli alcolometrici volumici naturali minimi sono i seguenti: =====================================================================
 |                 |  Titolo alcolometrico
 |                 |   volumico  naturale
 Tipologia:        |Resa uva/HA Ton.:|     minimo: (%vol) ===================================================================== {Terratico di Bibbona}   |                 | bianco                   |       10        |          10,5 --------------------------------------------------------------------- {Terratico di Bibbona}   |                 | rosso                    |        9        |          12,0 --------------------------------------------------------------------- {Terratico di Bibbona}   |                 | rosso superiore          |        8        |          12,5 --------------------------------------------------------------------- {Terratico di Bibbona}   |                 | rosato                   |        9        |          11,0 --------------------------------------------------------------------- {Terratico di Bibbona}   |                 | trebbiano toscano        |       10        |          10,5 --------------------------------------------------------------------- {Terratico di Bibbona}   |                 | vermentino               |       10        |          10,5 --------------------------------------------------------------------- {Terratico di Bibbona}   |                 | sangiovese               |        9        |          12,0 --------------------------------------------------------------------- {Terratico di Bibbona}   |                 | merlot                   |        9        |          12,0 --------------------------------------------------------------------- {Terratico di Bibbona}   |                 | cabernet sauvignon       |        9        |          12,0 --------------------------------------------------------------------- {Terratico di Bibbona}   |                 | syrah                    |        9        |          12,0
 
 Per i vigneti in coltura promiscua la produzione massima di uva a ettaro   deve   essere   rapportata  alla  superficie  effettivamente impegnata dalla vite.
 In  annate  di  elevata  produzione  i  quantitativi delle uve da destinare  alla  produzione  dei  vini  a  denominazione  di  origine controllata  «Terratico  di  Bibbona»,  devono  essere riportati, nei limiti  di cui sopra, purche' la produzione globale non superi il 20% i  limiti  medesimi,  fermi restando i limiti di resa uva/vino di cui all'art. 5 per i quantitativi di cui trattasi.
 Le  eccedenze  delle  uve,  nel limite massimo del 20%, non hanno diritto alla denominazione di origine controllata.
 Qualora  detto  limite  venga  superato, l'intero quantitativo di vino  ottenuto  dalla  partita  interessata,  decade dal diritto alla denominazione di origine controllata «Terratico di Bibbona».
 Per  l'entrata  in  produzione  dei  nuovi impianti la produzione massima ad ettaro e': =====================================================================
 Anno vegetativo          |       Produzione ammessa =====================================================================
 I e II anno            |               0%
 III anno              |               60%
 IV anno e successivi        |              100 %
 
 Ai  fini  dell'entrata  in  produzione si fa riferimento all'anno vegetativo   (per   impianto  primaverile  si  intende  anche  quello effettuato nel periodo successivo con barbatelle in vaso).
 La  regione  Toscana, con proprio provvedimento, di anno in anno, prima  della  vendemmia,  tenuto conto delle condizioni ambientali di coltivazione,  puo'  stabilire  i limiti massimi di produzione di uve per  ettaro,  inferiori a quelli fissati dal presente disciplinare da valere   esclusivamente   per  il  «Terratico  di  Bibbona»,  nonche' consentire,  nel  rispetto  del  Reg.  CEE,  un  titolo alcolometrico volumico  minimo  naturale  inferiore a quello stabilito dal presente disciplinare,  dandone,  in  ambo  i casi, immediata comunicazione al Ministero  delle  politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per  la  tutela  e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche.
 
 Art. 5.
 Norme per la vinificazione
 Le operazioni di vinificazione, invecchiamento e imbottigliamento devono   essere   effettuate   nell'ambito   del   territorio   della denominazione  di  origine  controllata  «Terratico  di  Bibbona». E' tuttavia  consentito  che  dette  operazioni  possano  effettuarsi in cantine  situate all'interno del territorio amministrativo dei comuni confinanti  con  la zona di produzione della denominazione di origine controllata «Terratico di Bibbona».
 Nella  vinificazione  sono  ammesse  solo  le pratiche enologiche locali,  leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.
 La  resa  massima  di uva in vino per tutte le tipologie dei vini della  denominazione  di  origine controllata «Terratico di Bibbona», all'atto  dell'immissione  al  consumo,  non deve essere superiore al 70%.  Qualora la resa superi detto limite, ma non il 75%, l'eccedenza non  ha  diritto  alla denominazione di origine controllata. Oltre il 75%  decade  il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.
 Il  vino  a  denominazione  di  origine controllata «Terratico di Bibbona»  rosso  superiore  deve  essere  sottoposto ad un periodo di invecchiamento  non  inferiore a 18 mesi di cui almeno 12 in botti di legno.
 Il periodo di invecchiamento decorre dal 1° novembre dell'anno di produzione   delle   uve.   La   tipologia  «superiore»  deve  essere rivendicata in sede di denuncia annuale delle uve.
 
 Art. 6.
 Caratteristiche al consumo
 I  vini  a  denominazione  di  origine  controllata «Terratico di Bibbona»  di  cui  all'art.  2,  all'atto  dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
 «Terratico di Bibbona» bianco:
 Colore: giallo paglierino;
 Odore: fine e delicato;
 Sapore: secco e armonico;
 Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol.;
 Acidita' totale minima: 4,5 g/l;
 Estratto non riduttore minimo: 15 g/l;
 «Terratico di Bibbona» rosato:
 Colore: rosato senza riflessi violacei;
 Odore: fine e delicato, fruttato;
 Sapore: secco e armonico, delicato;
 Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
 Acidita' totale minima: 4,5 g/l;
 Estratto non riduttore minimo: 17 g/l.
 «Terratico di Bibbona» rosso:
 Colore: rosso rubino;
 Odore: intensamente vinoso;
 Sapore: pieno e armonico;
 Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,5% vol.;
 Acidita' totale minima: 4,5 g/l;
 Estratto non riduttore minimo: 20 g/l.
 «Terratico di Bibbona» rosso superiore:
 Colore:   rosso   rubino  intenso  tendente  al  granato  con l'invecchiamento;
 Odore: ampio vinoso ed elegante, caratteristico;
 Sapore:  pieno,  asciutto,  caldo  ed elegante, con eventuale sentore di legno;
 Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13% vol.;
 Acidita' totale minima: 4,5 g/l;
 Estratto non riduttore minimo: 22 g/l.
 «Terratico di Bibbona» trebbiano toscano:
 Colore: giallo paglierino;
 Odore: fino e delicato;
 Sapore: secco ed armonico;
 Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol.;
 Acidita' totale minima: 4,5 g/l;
 Estratto non riduttore minimo: 17 g/l.
 «Terratico di Bibbona» vermentino:
 Colore: giallo paglierino;
 Odore: delicato, fine, fruttato;
 Sapore: secco ed armonico;
 Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol.;
 Acidita' totale minima: 4,5 g/l;
 Estratto non riduttore minimo: 17 g/l.
 «Terratico di Bibbona» cabernet sauvignon:
 Colore: da rosso rubino al granato;
 Odore: intenso, caratteristico, speziato;
 Sapore: pieno e armonico, asciutto;
 Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,5% vol.;
 Acidita' totale minima: 4,5 g/l;
 Estratto non riduttore minimo: 22 g/l.
 «Terratico di Bibbona» merlot:
 Colore:  rosso  granato  vivo  talvolta  con qualche riflesso violaceo, tendente al rosso mattone con l'invecchiamento;
 Odore: sentore di piccoli frutti, intenso;
 Sapore: secco e armonico e pieno;
 Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,5% vol.;
 Acidita' totale minima: 4,5 g/l;
 Estratto non riduttore minimo: 22 g/l.
 «Terratico di Bibbona» sangiovese:
 Colore:  da  rosso  rubino,  tendente  al rosso aranciato con l'invecchiamento;
 Odore: vinoso, intenso ed elegante;
 Sapore: secco e armonico;
 Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,5% vol.;
 Acidita' totale minima: 4,5 g/l;
 Estratto non riduttore minimo: 20 g/l.
 «Terratico di Bibbona» syrah:
 Colore:  da  rosso  rubino a rosso granato, tendente al rosso mattone con l'invecchiamento;
 Odore: intenso, speziato, sentore di piccoli frutti;
 Sapore: secco e armonico, pieno;
 Titolo aicolometrico volumico totale minimo: 12,5% vol.;
 Acidita' totale minima: 4,5 g/l;
 Estratto non riduttore minimo: 22 g/l.
 E'  facolta' del Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato   nazionale   per   la  tutela  e  la  valorizzazione  delle denominazioni  di  origine  e  delle  indicazioni geografiche tipiche modificare, con proprio decreto, i limiti minimi sopra menzionati per l'acidita' totale e per l'estratto non riduttore minimo.
 
 Art. 7.
 Etichettatura, designazione e presentazione
 Nella   designazione   dei   vini   a  denominazione  di  origine controllata «Terratico di Bibbona» il nome del vitigno, ove previsto, deve figurare in etichetta in caratteri di dimensioni non superiori a quelli utilizzati per la denominazione di origine controllata.
 Alla  denominazione  di  cui  all'art. 1 e' vietata l'aggiunta di qualsiasi  specificazione  aggiuntiva,  ivi  compresi  gli  aggettivi extra, fine, scelto, selezionato e similari.
 E'   tuttavia   consentito  l'uso  di  indicazioni  che  facciano riferimento  a  nomi,  ragioni  sociali,  e marchi privati non aventi significato   laudativo   e   non  idonei  a  trarre  in  inganno  il consumatore.
 Alla  denominazione di origine controllata «Terratico di Bibbona» e' consentita l'aggiunta di ulteriori indicazioni facenti riferimento a  poderi  o vigneti ubicati all'interno della stessa zona, dai quali provengano  effettivamente le uve da cui il vino cosi' qualificato e' stato ottenuto. In tali casi e' consentito l'uso del termine «vigna».
 
 Art. 8.
 Confezionamento
 Per  il  confezionamento  dei  vini  a  denominazione  di origine controllata  «Terratico  di  Bibbona»  sono  ammesse,  ai sensi della normativa  vigente,  soltanto  bottiglie  di  vetro  aventi  forma ed abbigliamento  consoni  ai  caratteri  dei vini di pregio, con volume nominale  di  litri: 0.187, 0.375, 0.500, 0.750, 1.500, 3.000, 6.000, 9.000, 12.000 con chiusura a tappo raso.
 E'  obbligatoria l'indicazione dell'annata in etichetta per tutte le tipologie di vino.
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