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| Gazzetta n. 71 del 25 marzo 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |  | DECRETO 8 marzo 2006 |  | Protezione   transitoria   accordata   a   livello   nazionale   alla denominazione  «Formaggella  del  Luinese»,  per  la  quale  e' stata inviata  istanza  alla  Commissione europea per la registrazione come denominazione di origine protetta. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari
 Visto   il  decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n.  165,  ed  in particolare l'art. 16, lettera d);
 Visto  il regolamento (CEE) n. 2081/92, del Consiglio del 14 luglio 1992,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari;
 Visto il regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997 che  modifica  il  regolamento  CEE  n.  2081/92 sopra indicato ed in particolare  l'art.  1,  paragrafo  2,  nella parte in cui integrando l'art.  5  del  predetto  regolamento,  consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione  trasmessa  per  la  registrazione  e,  se del caso, un periodo di adeguamento, anche esso a livello transitorio;
 Vista  la  domanda  presentata  dall'Associazione per la produzione della  «Formaggella  del  Luinese» e del Formaggio misto capra-vacca, con  sede  in Luino (Varese), via Collodi n. 4, intesa ad ottenere la registrazione della denominazione «Formaggella del Luinese», ai sensi dell'art. 5 del citato regolamento 2081/92;
 Vista  la  nota  protocollo  n. 661222 del 16 febbraio 2005, con la quale il Ministero delle politiche agricole e forestali ritenendo che la  predetta  domanda  soddisfi  i requisiti indicati dal regolamento comunitario,  ha  trasmesso  all'organismo  comunitario competente la predetta  domanda  di  registrazione,  unitamente alla documentazione pervenuta a sostegno della stessa;
 Vista l'istanza con il quale l'Associazione per la produzione della «Formaggella  del  Luinese»  e  del  Formaggio  misto Capra-Vacca, ha chiesto  la  protezione  a  titolo transitorio della stessa, ai sensi dell'art.  5  del  predetto  regolamento (CEE) 2081/92 come integrato dall'art.  1,  paragrafo  2,  del  regolamento  (CE)  n. 535/97 sopra richiamato, espressamente esonerando lo Stato italiano, e per esso il Ministero   delle   politiche  agricole  e  forestali,  da  qualunque responsabilita', presente e futura, conseguente all'eventuale mancato accoglimento  della  citata  istanza  della  denominazione di origine protetta, ricadendo la stessa esclusivamente sui soggetti interessati che della protezione a titolo provvisorio faranno uso;
 Considerato  che  la  protezione  di  cui sopra ha efficacia solo a livello  nazionale,  ai  sensi  dell'art.  1, paragrafo 2, del citato regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997;
 Ritenuto  di  dover  assicurare certezza alle situazioni giuridiche degli  interessati all'utilizzazione della denominazione «Formaggella del  Luinese»,  in  attesa  che  l'organismo comunitario decida sulla domanda di riconoscimento della denominazione di origine protetta;
 Ritenuto  di  dover emanare un provvedimento nella forma di decreto che,  in accoglimento della domanda avanzata dall'Associazione per la produzione  della  «Formaggella  del  Luinese»  e del Formaggio misto Capra-Vacca,  assicuri la protezione a titolo transitorio e a livello nazionale  della  denominazione «Formaggella del Luinese», secondo il disciplinare di produzione trasmesso con la citata nota all'organismo comunitario e allegato al presente decreto;
 Decreta:
 Art. 1.
 E'   accordata   la  protezione  a  titolo  transitorio  a  livello nazionale,  ai  sensi dell'art. 5, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, come integrato dall'art. 1,  paragrafo  2,  del  regolamento  (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997, alla denominazione «Formaggella del Luinese».
 |  |  |  | Art. 2. La denominazione «Formaggella del Luinese» e' riservata al prodotto ottenuto  in  conformita'  al  disciplinare  di  produzione trasmesso all'organismo  comunitario  con  nota n. 61222 del 16 febbraio 2006 e allegato al presente decreto.
 |  |  |  | Art. 3. La  responsabilita',  presente e futura, conseguente alla eventuale mancata  registrazione  comunitaria  della denominazione «Formaggella del  Luinese»,  come  denominazione  di  origine  protetta ricade sui soggetti  che  si  avvalgono della protezione a titolo transitorio di cui all'art. 1.
 |  |  |  | Art. 4. La  protezione transitoria di cui all'art. 1 cessera' di esistere a decorrere  dalla  data  in  cui  sara'  adottata  una decisione sulla domanda stessa da parte dell'organismo comunitario.
 Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 8 marzo 2006
 Il direttore generale: La Torre
 |  |  |  | Allegato Disciplinare di produzione
 Denominazione d'Origine Protetta (DOP)
 «FORMAGGELLA DEL LUINESE»
 Art. 1.
 Denominazione
 La  Denominazione  d'Origine  Protetta  (D.O.P.) «Formaggella del Luinese» e' riservata al formaggio che risponde alle condizioni ed ai requisiti   stabiliti   dal   Reg.   (CEE)  2081/92  e  dal  presente disciplinare.
 Art. 2.
 Descrizione e caratteristiche al consumo
 La  «Formaggella  del  Luinese» e' un formaggio a pasta semidura, prodotto  esclusivamente  con  latte  intero  e  crudo  di  capra,  a coagulazione presamica, con stagionatura minima di 20 giorni.
 2.1. Caratteristiche morfologiche:
 forma: cilindrica, con facce piane;
 dimensioni:
 diametro: 13-15 cm;
 scalzo: 4-6 cm;
 peso medio: 700-900 g;
 aspetto: crosta naturale, non dura, con possibile presenza di muffe;
 pasta morbida, compatta, con eventuale occhiatura fine;
 2.2. Caratteristiche fisico-chimiche:
 grasso sulla sostanza secca: min. 41%;
 estratto secco: min. 45%;
 tenore in acqua: max 55%.
 2.3. Caratteristiche microbiologiche:
 spiccata  prevalenza  di  una microflora lattica mista (cocchi, bastoncini,     omoeterofermentanti),    proveniente    dal    latte, dall'ambiente e dagli innesti.
 2.4. Caratteristiche organolettiche:
 il  sapore  e'  mediamente  dolce,  delicato,  gradevole  e  si intensifica  con  il progredire della stagionatura. L'odore e l'aroma sono  delicati  e anch'essi si intensificano durante la stagionatura. La  struttura  e'  elastica, umida, morbida e abbastanza solubile. Il colore della pasta e' omogeneo e prevalentemente bianco.
 Art. 3.
 Zona di produzione
 Il   territorio  interessato  alla  produzione  del  latte  della «Formaggella    del   Luinese»,   alla   sua   stagionatura   ed   al condizionamento   comprende   i  seguenti  comuni  appartenenti  alla provincia di Varese:
 Agra,   Arcisate,  Azzio,  Barasso,  Bardello,  Bedero  Valcuvia, Besano,  Besozzo,  Biandronno,  Bisuschio,  Brebbia, Bregano, Brenta, Brezzo   di  Bedero,  Brinzio,  Brissago  Valtravaglia,  Brusimpiano, Cadegliano   Viconago,   Cantello,   Casalzuigno,  Cassano  Valcuvia, Castello  Cabiaglio,  Caravate,  Casciago,  Castelveccana, Cittiglio, Clivio,  Cocquio  Trevisago,  Comerio,  Cremenaga,  Cuasso  al Monte, Cugliate  Fabiasco,  Cunardo,  Curiglia  con  Monteviasco,  Cuveglio, Cuvio,   Dumenza,   Duno,   Ferrera  di  Varese,  Gavirate,  Gemonio, Germignaga,  Grantola,  Induno  Olona,  Lavena  Ponte  Tresa,  Laveno Mombello,  Leggiuno,  Luino,  Luvinate, Maccagno, Marchirolo, Marzio, Masciago   Primo,   Malgesso,   Mesenzana,  Montegrino  Valtravaglia, Monvalle,  Orino, Pino sulla Sponda del Lago Maggiore, Porto Ceresio, Porto    Valtravaglia,    Rancio    Valcuvia,    Saltrio,   Sangiano, Travedona-Monate, Tronzano Lago Maggiore, Valganna, Varese, Veddasca, Viggiu'.
 Art. 4.
 Origine
 Ogni   fase   del  processo  produttivo  deve  essere  monitorata documentando  per ognuna gli input (prodotti in entrata) e gli output (prodotti  in  uscita).  In questo modo, e attraverso l'iscrizione in appositi   elenchi,   gestiti   dall'organismo  di  controllo,  degli allevatori,  dei  produttori e dei confezionatori, nonche' attraverso la   dichiarazione  tempestiva  alla  struttura  di  controllo  delle quantita'  prodotte, e' garantita la tracciabilita' (da valle a monte della  filiera di produzione) del prodotto. Tutte le persone, fisiche o  giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, saranno assoggettate al controllo  da  parte  dell'organismo  di  controllo,  secondo  quanto disposto  dal  disciplinare  di  produzione  e  dal relativo piano di controllo.
 Art. 5.
 Metodo di ottenimento
 Il metodo di ottenimento e' cosi' schematizzato:
 al  latte  crudo  al 100% di capra sono aggiunti l'innesto e il caglio;
 coagulazione;
 rottura della cagliata;
 agitazione e sosta;
 estrazione e messa negli stampi;
 rivoltamenti;
 salatura;
 asciugatura;
 stagionatura;
 marchiatura' a fuoco nel corso della stagionatura.
 5.1. Materia prima:
 latte  crudo  intero  100%  di  capra. Il periodo di produzione copre l'intero ciclo di lattazione.
 5.1.1. Caratteristiche:
 il  latte  utilizzato  puo' essere conservato al massimo per 30 ore  a  una  temperatura  non  superiore  a  +40 C  prima  di  essere trasformato.
 5.2. Ingredienti:
 latte di capra, caglio naturale, sale.
 5.3. Preparazione.
 Il  riscaldamento del latte puo' avvenire con fuoco di legna, gas o vapore.
 Si   utilizza  innesto  naturale  o  selezionato,  costituito  in prevalenza da batteri lattici termofili, con possibilita' di aggiunta di piccole dosi di ceppi mesofili.
 Il caglio impiegato deve essere esclusivamente caglio naturale di vitello.
 La  coagulazione avviene tra 320C e 340C, con una durata di 30-40 minuti.
 La  rottura  della  cagliata  avviene  quando  la  consistenza ha raggiunto   una  densita'  medio-forte  e  viene  protratta  fino  al raggiungimento  di  una  grana  fine,  tendente  al  chicco  di mais. Successivamente,  se l'ambiente e' particolarmente freddo, avviene un eventuale riscaldamento a una temperatura massima di 380C, seguito da una  fase  di  agitazione  e  da  una  di  riposo  di circa 15 minuti ciascuna. La formatura avviene in stampi di 14 cm di diametro.
 5.4. Trasformazione.
 La  sgocciolatura  delle  forme viene protratta al massimo per 48 ore  a  temperatura ambiente, nel corso della quale si effettuano 2-5 rivoltamenti.
 La  salatura  puo'  essere  eseguita  a secco o in salamoia ed e' seguita da un'asciugatura a temperatura ambiente.
 La   stagionatura   viene   effettuata   in  celle  con  umidita' controllata a 85-95% e con una temperatura massima di 150C, oppure in cantine a umidita' e temperatura naturali.
 La  fase  di  stagionatura  deve  essere  protratta per almeno 20 giorni.
 In   alternativa   all'acciaio  e  alla  plastica  alimentare  e' consentito  l'impiego  di  caldaie  in rame e l'utilizzo di tele e di scalere con assi in legno. Non e' ammesso l'uso di griglie.
 Art. 6.
 Legame con l'ambiente
 Le  testimonianze  storiche che comprovano come il formaggio e la formaggella   di  capra  sia  da  sempre  presente  nella  tradizione gastronomica  dei luoghi sono numerose a partire dalla menzione dello «Specioso  formaggio  che  si fa in Valtravaglia», che si trova in un celebre  trattato  del  XVII  secolo  (Morigia, Paolo, Historia della nobilta'  et degne qualita' del Lago Maggiore, Milano, 1603). Questo, analogamente  a  diverse  fonti del periodo medioevale, sottolinea la presenza  dell'allevamento  nelle Valli del Luinese e come i formaggi fossero   ampiamente  presenti  sui  mercati  e  oggetto  di  scambi, donazioni e commerci. Ancora, due secoli dopo, i formaggi locali e il loro  sapore  non mancano di colpire l'attenzione di Luigi Boniforti, che,   a  proposito  della  Valtravaglia,  annota:  «...  E'  fertile specialmente  in viti e pascoli: di questi abbondano le supreme parti delle  vicine  montagne,  nell'estiva  stagione  popolate  da un gran numero  di mandriani e caprai, che vi ammaniscono piccoli formaggi di gusto  piccante, e molto gradito ai riverani ...». (Boniforti, Luigi, Il  Lago  Maggiore  e  dintorni  con  viaggi  ai  laghi  e  ai  monti circonvicini,  Milano  1814).  Riferimenti altrettanto espliciti alle produzioni casearie locali sono di Vagliano (1710), che riferisce dei «casci  preziosi»  di  Porto Valtravaglia e di Binda, che stimava men che mediocri le caciole di Valtravaglia e preferiva il gusto piccante dei formaggini prodotti in valle Veddasca. La «Nota della spesa fatta dalli  rev.di  sacerdoti  di  Val  travaglia  nella visita di mons.re ill.mo  card.le  Borromeo  fatta  l'anno  1596  del  mese  di agosto» riferisce   ancora  come  alcune  libbre  di  formaggio  comparissero regolarmente  nei  pranzi  e nelle cene offerte al Cardinale Federico Borromeo.  Il  legame  con  il  territorio,  inteso  come insieme dei fattori  ambientali  e  sociali, e' sintetizzato dalla stessa filiera produttiva,  che  si  concretizza  nella  specificita' del patrimonio caprino allevato, nella prevalenza del pascolamento, nel razionamento del  bestiame e nelle tecniche di caseificazione che vengono condotte secondo   metodologie   e   con   strumentazione  tradizionale.  Tali condizioni  determinano  uno  strettissimo legame tra la qualita' del patrimonio    caprino,   il   valore   tabulare   dei   foraggi,   le caratteristiche   chimico-fisiche   e   microbiologiche   del   latte impiegato,  la  sapidita'  e il valore organolettico del formaggio. A cio'  si  aggiunga  il  fattore umano che e' depositario di un'antica cultura  casearia  che  si esprime, attraverso strumenti e tecnologie particolari, in una serie di produzioni fortemente caratterizzate dai luoghi.  Queste abilita', che ancora permangono fra gli operatori del settore,  caratterizzano  il  patrimonio  di competenze e di tecniche casearie  che si sono espresse all'interno dell'area geografica anche grazie  alla  costruzione  di un'ampia e specifica serie di strumenti caseari  che  possono  ritenersi tipici dell'area e lo stretto legame con  il  territorio  che  si  esprime  in  particolare nella forma di alimentazione del gregge che permane al pascolo per sette o otto mesi o  si  alimenta  in prevalenza con foraggi locali avvantaggiandosi di un'ampia variabilita' di specie vegetali autoctone.
 Art. 7.
 Controlli
 Il  controllo  sulla  conformita' del prodotto al disciplinare e' svolto,  conformemente  a  quanto stabilito dall'art. 10 del Reg. CEE 2081/92.
 Art. 8.
 Confezionamento ed etichettatura
 La  «FORMAGGELLA DEL LUINESE» a Denominazione di Origine Protetta e'  immessa  al consumo esclusivamente in forma intera e identificata da  un'etichetta di carta ad uso alimentare apposta su una faccia che riporta  il simbolo grafico cosi' come previsto al successivo art. 9. Sul bordo circolare esterno di colore giallo oro deve essere indicata la  sede  dell'azienda produttrice e dello stagionatore. E consentita inoltre   l'aggiunta  di  indicazioni  che  facciano  riferimento  ad aziende,   nomi,   ragioni   sociali,   marchi  privati,  non  aventi significato  laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente. Tali  indicazioni devono essere di dimensioni inferiori rispetto alla scritta  «FORMAGGELLA  DEL LUINESE D.O.P.». Inoltre, sullo scalzo del formaggio sara' impresso a fuoco un simbolo grafico costituito da una testa di capra (larghezza e altezza: 3 cm) affiancata ad un numero di matricola  identificativo  dell'azienda produttrice (altezza 1,5 cm). Il marchio  a  fuoco  sara' impresso trascorsi almeno 15 giorni dalla data di lavorazione.
 
 ---->  Vedere a pag. 49  <----
 
 Art. 9.
 Logo
 Il  marchio  di  identificazione  della  FORMAGGELLA  DEL LUINESE D.O.P.  e' di forma circolare di cm 9 di diametro. Esso e' formato da un  bordo  circolare  esterno  di  colore  giallo  oro e da una parte interna  di  colore  rosso.  Sulla  parte  interna di colore rosso e' rappresentata  una testa di capra di colore nero sfumato, con collare e  campana di colore giallo oro, contornati dalla scritta FORMAGGELLA DEL  LUINESE  di  colore  bianco. Tale scritta e' divisa in una parte superiore,  in  cui e' rappresentata la parola «FORMAGGELLA», scritta in  stampatello,  in senso orario, e in una parte inferiore in cui e' rappresentata,  in  stampatello,  la  scritta  «DEL LUINESE» in senso antiorario. La parola «FORMAGGELLA» e' preceduta dal logo comunitario per le Denominazioni d'Origine Protetta, di dimensioni adattate e nei colori  e  caratteri  originali, e seguita dall'acronimo D.O.P. dello stesso  blu  del  logo  comunitario  per  le  Denominazioni d'Origine Protetta   e  dello  stesso  carattere  utilizzato  per  la  dicitura FORMAGGELLA DEL LUINESE, inserito in un ovale con sfondo giallo oro e stesso  bordo  del  logo  comunitario  per le Denominazioni d'Origine Protetta.  Inoltre,  sopra  la  scritta DEL LUINESE viene inserita la dicitura  AL  LATTE CRUDO, in stampatello, di colore bianco su sfondo giallo oro.
 Caratteristiche tecniche:
 forma: cerchio di diametro 9 cm;
 colori:  giallo  oro  Pantone 110, rosso Warm Red, i colori del marchio DOP;
 carattere: Bodoni grassetto corpo 32, 16 e 9;
 immagine:  testa  stilizzata  della  capra  della razza Nera di Verzasca.
 
 ---->  Vedere a pag. 50  <----
 Art. 10.
 Prodotti trasformati
 I prodotti per la cui produzione e' utilizzata la Formaggella del Luinese  D.O.P.,  anche  a  seguito  di processi di elaborazione e di trasformazione,  possono  essere  ammessi  al  consumo  in confezioni recanti  il  riferimento alla detta denominazione senza l'apposizione del logo comunitario a condizione che:
 gli  utilizzatori  del  prodotto a denominazione protetta siano autorizzati  dai  titolari  del  diritto  di proprieta' intellettuale conferito  dalla  registrazione  della Formaggella del Luinese D.O.P. riuniti  in  Consorzio  incaricato  alla  tutela  dal Ministero delle politiche  agricole  e  forestali.  Lo  stesso  Consorzio  incaricato provvedera'  anche  ad  iscriverli in appositi registri ed a vigilare sul  corretto  uso  della  denominazione  protetta.  In assenza di un Consorzio  di  tutela incaricato, le predette funzioni saranno svolte dal  MIPAF  in quanto autorita' nazionale preposta all'attuazione del Reg. (CEE) 2081/92.
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