Gazzetta n. 71 del 25 marzo 2006 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 8 marzo 2006
Protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Formaggella del Luinese», per la quale e' stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come denominazione di origine protetta.

IL DIRETTORE GENERALE
per la qualita' dei prodotti agroalimentari
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92, del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari;
Visto il regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997 che modifica il regolamento CEE n. 2081/92 sopra indicato ed in particolare l'art. 1, paragrafo 2, nella parte in cui integrando l'art. 5 del predetto regolamento, consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adeguamento, anche esso a livello transitorio;
Vista la domanda presentata dall'Associazione per la produzione della «Formaggella del Luinese» e del Formaggio misto capra-vacca, con sede in Luino (Varese), via Collodi n. 4, intesa ad ottenere la registrazione della denominazione «Formaggella del Luinese», ai sensi dell'art. 5 del citato regolamento 2081/92;
Vista la nota protocollo n. 661222 del 16 febbraio 2005, con la quale il Ministero delle politiche agricole e forestali ritenendo che la predetta domanda soddisfi i requisiti indicati dal regolamento comunitario, ha trasmesso all'organismo comunitario competente la predetta domanda di registrazione, unitamente alla documentazione pervenuta a sostegno della stessa;
Vista l'istanza con il quale l'Associazione per la produzione della «Formaggella del Luinese» e del Formaggio misto Capra-Vacca, ha chiesto la protezione a titolo transitorio della stessa, ai sensi dell'art. 5 del predetto regolamento (CEE) 2081/92 come integrato dall'art. 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 535/97 sopra richiamato, espressamente esonerando lo Stato italiano, e per esso il Ministero delle politiche agricole e forestali, da qualunque responsabilita', presente e futura, conseguente all'eventuale mancato accoglimento della citata istanza della denominazione di origine protetta, ricadendo la stessa esclusivamente sui soggetti interessati che della protezione a titolo provvisorio faranno uso;
Considerato che la protezione di cui sopra ha efficacia solo a livello nazionale, ai sensi dell'art. 1, paragrafo 2, del citato regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997;
Ritenuto di dover assicurare certezza alle situazioni giuridiche degli interessati all'utilizzazione della denominazione «Formaggella del Luinese», in attesa che l'organismo comunitario decida sulla domanda di riconoscimento della denominazione di origine protetta;
Ritenuto di dover emanare un provvedimento nella forma di decreto che, in accoglimento della domanda avanzata dall'Associazione per la produzione della «Formaggella del Luinese» e del Formaggio misto Capra-Vacca, assicuri la protezione a titolo transitorio e a livello nazionale della denominazione «Formaggella del Luinese», secondo il disciplinare di produzione trasmesso con la citata nota all'organismo comunitario e allegato al presente decreto;
Decreta:
Art. 1.
E' accordata la protezione a titolo transitorio a livello nazionale, ai sensi dell'art. 5, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, come integrato dall'art. 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997, alla denominazione «Formaggella del Luinese».
 
Art. 2.
La denominazione «Formaggella del Luinese» e' riservata al prodotto ottenuto in conformita' al disciplinare di produzione trasmesso all'organismo comunitario con nota n. 61222 del 16 febbraio 2006 e allegato al presente decreto.
 
Art. 3.
La responsabilita', presente e futura, conseguente alla eventuale mancata registrazione comunitaria della denominazione «Formaggella del Luinese», come denominazione di origine protetta ricade sui soggetti che si avvalgono della protezione a titolo transitorio di cui all'art. 1.
 
Art. 4.
La protezione transitoria di cui all'art. 1 cessera' di esistere a decorrere dalla data in cui sara' adottata una decisione sulla domanda stessa da parte dell'organismo comunitario.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 8 marzo 2006
Il direttore generale: La Torre
 
Allegato
Disciplinare di produzione
Denominazione d'Origine Protetta (DOP)
«FORMAGGELLA DEL LUINESE»
Art. 1.
Denominazione
La Denominazione d'Origine Protetta (D.O.P.) «Formaggella del Luinese» e' riservata al formaggio che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal Reg. (CEE) 2081/92 e dal presente disciplinare.
Art. 2.
Descrizione e caratteristiche al consumo
La «Formaggella del Luinese» e' un formaggio a pasta semidura, prodotto esclusivamente con latte intero e crudo di capra, a coagulazione presamica, con stagionatura minima di 20 giorni.
2.1. Caratteristiche morfologiche:
forma: cilindrica, con facce piane;
dimensioni:
diametro: 13-15 cm;
scalzo: 4-6 cm;
peso medio: 700-900 g;
aspetto: crosta naturale, non dura, con possibile presenza di muffe;
pasta morbida, compatta, con eventuale occhiatura fine;
2.2. Caratteristiche fisico-chimiche:
grasso sulla sostanza secca: min. 41%;
estratto secco: min. 45%;
tenore in acqua: max 55%.
2.3. Caratteristiche microbiologiche:
spiccata prevalenza di una microflora lattica mista (cocchi, bastoncini, omoeterofermentanti), proveniente dal latte, dall'ambiente e dagli innesti.
2.4. Caratteristiche organolettiche:
il sapore e' mediamente dolce, delicato, gradevole e si intensifica con il progredire della stagionatura. L'odore e l'aroma sono delicati e anch'essi si intensificano durante la stagionatura. La struttura e' elastica, umida, morbida e abbastanza solubile. Il colore della pasta e' omogeneo e prevalentemente bianco.
Art. 3.
Zona di produzione
Il territorio interessato alla produzione del latte della «Formaggella del Luinese», alla sua stagionatura ed al condizionamento comprende i seguenti comuni appartenenti alla provincia di Varese:
Agra, Arcisate, Azzio, Barasso, Bardello, Bedero Valcuvia, Besano, Besozzo, Biandronno, Bisuschio, Brebbia, Bregano, Brenta, Brezzo di Bedero, Brinzio, Brissago Valtravaglia, Brusimpiano, Cadegliano Viconago, Cantello, Casalzuigno, Cassano Valcuvia, Castello Cabiaglio, Caravate, Casciago, Castelveccana, Cittiglio, Clivio, Cocquio Trevisago, Comerio, Cremenaga, Cuasso al Monte, Cugliate Fabiasco, Cunardo, Curiglia con Monteviasco, Cuveglio, Cuvio, Dumenza, Duno, Ferrera di Varese, Gavirate, Gemonio, Germignaga, Grantola, Induno Olona, Lavena Ponte Tresa, Laveno Mombello, Leggiuno, Luino, Luvinate, Maccagno, Marchirolo, Marzio, Masciago Primo, Malgesso, Mesenzana, Montegrino Valtravaglia, Monvalle, Orino, Pino sulla Sponda del Lago Maggiore, Porto Ceresio, Porto Valtravaglia, Rancio Valcuvia, Saltrio, Sangiano, Travedona-Monate, Tronzano Lago Maggiore, Valganna, Varese, Veddasca, Viggiu'.
Art. 4.
Origine
Ogni fase del processo produttivo deve essere monitorata documentando per ognuna gli input (prodotti in entrata) e gli output (prodotti in uscita). In questo modo, e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dall'organismo di controllo, degli allevatori, dei produttori e dei confezionatori, nonche' attraverso la dichiarazione tempestiva alla struttura di controllo delle quantita' prodotte, e' garantita la tracciabilita' (da valle a monte della filiera di produzione) del prodotto. Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, saranno assoggettate al controllo da parte dell'organismo di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.
Art. 5.
Metodo di ottenimento
Il metodo di ottenimento e' cosi' schematizzato:
al latte crudo al 100% di capra sono aggiunti l'innesto e il caglio;
coagulazione;
rottura della cagliata;
agitazione e sosta;
estrazione e messa negli stampi;
rivoltamenti;
salatura;
asciugatura;
stagionatura;
marchiatura' a fuoco nel corso della stagionatura.
5.1. Materia prima:
latte crudo intero 100% di capra. Il periodo di produzione copre l'intero ciclo di lattazione.
5.1.1. Caratteristiche:
il latte utilizzato puo' essere conservato al massimo per 30 ore a una temperatura non superiore a +40 C prima di essere trasformato.
5.2. Ingredienti:
latte di capra, caglio naturale, sale.
5.3. Preparazione.
Il riscaldamento del latte puo' avvenire con fuoco di legna, gas o vapore.
Si utilizza innesto naturale o selezionato, costituito in prevalenza da batteri lattici termofili, con possibilita' di aggiunta di piccole dosi di ceppi mesofili.
Il caglio impiegato deve essere esclusivamente caglio naturale di vitello.
La coagulazione avviene tra 320C e 340C, con una durata di 30-40 minuti.
La rottura della cagliata avviene quando la consistenza ha raggiunto una densita' medio-forte e viene protratta fino al raggiungimento di una grana fine, tendente al chicco di mais. Successivamente, se l'ambiente e' particolarmente freddo, avviene un eventuale riscaldamento a una temperatura massima di 380C, seguito da una fase di agitazione e da una di riposo di circa 15 minuti ciascuna. La formatura avviene in stampi di 14 cm di diametro.
5.4. Trasformazione.
La sgocciolatura delle forme viene protratta al massimo per 48 ore a temperatura ambiente, nel corso della quale si effettuano 2-5 rivoltamenti.
La salatura puo' essere eseguita a secco o in salamoia ed e' seguita da un'asciugatura a temperatura ambiente.
La stagionatura viene effettuata in celle con umidita' controllata a 85-95% e con una temperatura massima di 150C, oppure in cantine a umidita' e temperatura naturali.
La fase di stagionatura deve essere protratta per almeno 20 giorni.
In alternativa all'acciaio e alla plastica alimentare e' consentito l'impiego di caldaie in rame e l'utilizzo di tele e di scalere con assi in legno. Non e' ammesso l'uso di griglie.
Art. 6.
Legame con l'ambiente
Le testimonianze storiche che comprovano come il formaggio e la formaggella di capra sia da sempre presente nella tradizione gastronomica dei luoghi sono numerose a partire dalla menzione dello «Specioso formaggio che si fa in Valtravaglia», che si trova in un celebre trattato del XVII secolo (Morigia, Paolo, Historia della nobilta' et degne qualita' del Lago Maggiore, Milano, 1603). Questo, analogamente a diverse fonti del periodo medioevale, sottolinea la presenza dell'allevamento nelle Valli del Luinese e come i formaggi fossero ampiamente presenti sui mercati e oggetto di scambi, donazioni e commerci. Ancora, due secoli dopo, i formaggi locali e il loro sapore non mancano di colpire l'attenzione di Luigi Boniforti, che, a proposito della Valtravaglia, annota: «... E' fertile specialmente in viti e pascoli: di questi abbondano le supreme parti delle vicine montagne, nell'estiva stagione popolate da un gran numero di mandriani e caprai, che vi ammaniscono piccoli formaggi di gusto piccante, e molto gradito ai riverani ...». (Boniforti, Luigi, Il Lago Maggiore e dintorni con viaggi ai laghi e ai monti circonvicini, Milano 1814). Riferimenti altrettanto espliciti alle produzioni casearie locali sono di Vagliano (1710), che riferisce dei «casci preziosi» di Porto Valtravaglia e di Binda, che stimava men che mediocri le caciole di Valtravaglia e preferiva il gusto piccante dei formaggini prodotti in valle Veddasca. La «Nota della spesa fatta dalli rev.di sacerdoti di Val travaglia nella visita di mons.re ill.mo card.le Borromeo fatta l'anno 1596 del mese di agosto» riferisce ancora come alcune libbre di formaggio comparissero regolarmente nei pranzi e nelle cene offerte al Cardinale Federico Borromeo. Il legame con il territorio, inteso come insieme dei fattori ambientali e sociali, e' sintetizzato dalla stessa filiera produttiva, che si concretizza nella specificita' del patrimonio caprino allevato, nella prevalenza del pascolamento, nel razionamento del bestiame e nelle tecniche di caseificazione che vengono condotte secondo metodologie e con strumentazione tradizionale. Tali condizioni determinano uno strettissimo legame tra la qualita' del patrimonio caprino, il valore tabulare dei foraggi, le caratteristiche chimico-fisiche e microbiologiche del latte impiegato, la sapidita' e il valore organolettico del formaggio. A cio' si aggiunga il fattore umano che e' depositario di un'antica cultura casearia che si esprime, attraverso strumenti e tecnologie particolari, in una serie di produzioni fortemente caratterizzate dai luoghi. Queste abilita', che ancora permangono fra gli operatori del settore, caratterizzano il patrimonio di competenze e di tecniche casearie che si sono espresse all'interno dell'area geografica anche grazie alla costruzione di un'ampia e specifica serie di strumenti caseari che possono ritenersi tipici dell'area e lo stretto legame con il territorio che si esprime in particolare nella forma di alimentazione del gregge che permane al pascolo per sette o otto mesi o si alimenta in prevalenza con foraggi locali avvantaggiandosi di un'ampia variabilita' di specie vegetali autoctone.
Art. 7.
Controlli
Il controllo sulla conformita' del prodotto al disciplinare e' svolto, conformemente a quanto stabilito dall'art. 10 del Reg. CEE 2081/92.
Art. 8.
Confezionamento ed etichettatura
La «FORMAGGELLA DEL LUINESE» a Denominazione di Origine Protetta e' immessa al consumo esclusivamente in forma intera e identificata da un'etichetta di carta ad uso alimentare apposta su una faccia che riporta il simbolo grafico cosi' come previsto al successivo art. 9. Sul bordo circolare esterno di colore giallo oro deve essere indicata la sede dell'azienda produttrice e dello stagionatore. E consentita inoltre l'aggiunta di indicazioni che facciano riferimento ad aziende, nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente. Tali indicazioni devono essere di dimensioni inferiori rispetto alla scritta «FORMAGGELLA DEL LUINESE D.O.P.». Inoltre, sullo scalzo del formaggio sara' impresso a fuoco un simbolo grafico costituito da una testa di capra (larghezza e altezza: 3 cm) affiancata ad un numero di matricola identificativo dell'azienda produttrice (altezza 1,5 cm). Il marchio a fuoco sara' impresso trascorsi almeno 15 giorni dalla data di lavorazione.

----> Vedere a pag. 49 <----

Art. 9.
Logo
Il marchio di identificazione della FORMAGGELLA DEL LUINESE D.O.P. e' di forma circolare di cm 9 di diametro. Esso e' formato da un bordo circolare esterno di colore giallo oro e da una parte interna di colore rosso. Sulla parte interna di colore rosso e' rappresentata una testa di capra di colore nero sfumato, con collare e campana di colore giallo oro, contornati dalla scritta FORMAGGELLA DEL LUINESE di colore bianco. Tale scritta e' divisa in una parte superiore, in cui e' rappresentata la parola «FORMAGGELLA», scritta in stampatello, in senso orario, e in una parte inferiore in cui e' rappresentata, in stampatello, la scritta «DEL LUINESE» in senso antiorario. La parola «FORMAGGELLA» e' preceduta dal logo comunitario per le Denominazioni d'Origine Protetta, di dimensioni adattate e nei colori e caratteri originali, e seguita dall'acronimo D.O.P. dello stesso blu del logo comunitario per le Denominazioni d'Origine Protetta e dello stesso carattere utilizzato per la dicitura FORMAGGELLA DEL LUINESE, inserito in un ovale con sfondo giallo oro e stesso bordo del logo comunitario per le Denominazioni d'Origine Protetta. Inoltre, sopra la scritta DEL LUINESE viene inserita la dicitura AL LATTE CRUDO, in stampatello, di colore bianco su sfondo giallo oro.
Caratteristiche tecniche:
forma: cerchio di diametro 9 cm;
colori: giallo oro Pantone 110, rosso Warm Red, i colori del marchio DOP;
carattere: Bodoni grassetto corpo 32, 16 e 9;
immagine: testa stilizzata della capra della razza Nera di Verzasca.

----> Vedere a pag. 50 <----
Art. 10.
Prodotti trasformati
I prodotti per la cui produzione e' utilizzata la Formaggella del Luinese D.O.P., anche a seguito di processi di elaborazione e di trasformazione, possono essere ammessi al consumo in confezioni recanti il riferimento alla detta denominazione senza l'apposizione del logo comunitario a condizione che:
gli utilizzatori del prodotto a denominazione protetta siano autorizzati dai titolari del diritto di proprieta' intellettuale conferito dalla registrazione della Formaggella del Luinese D.O.P. riuniti in Consorzio incaricato alla tutela dal Ministero delle politiche agricole e forestali. Lo stesso Consorzio incaricato provvedera' anche ad iscriverli in appositi registri ed a vigilare sul corretto uso della denominazione protetta. In assenza di un Consorzio di tutela incaricato, le predette funzioni saranno svolte dal MIPAF in quanto autorita' nazionale preposta all'attuazione del Reg. (CEE) 2081/92.
 
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