| 
| Gazzetta n. 71 del 25 marzo 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |  | DECRETO 8 marzo 2006 |  | Autorizzazione  all'organismo  di controllo denominato Suolo e Salute Srl ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Aceto Balsamico Tradizionale di Reggio Emilia», registrata in ambito Unione europea ai sensi del Regolamento (CEE) n. 2081/92. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari
 Visto   il  decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n.  165,  ed  in particolare l'art. 16, lettera d);
 Visto  il  regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni  di  origine  dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 10 concernente i controlli;
 Visto  il  regolamento  della  Commissione  (CE)  n.  813/2000  del 17 aprile  2000  con  il  quale  l'Unione  europea ha provveduto alla registrazione   della   denominazione   di  origine  protetta  «Aceto Balsamico  Tradizionale di Reggio Emilia», nel quadro della procedura di cui all'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;
 Visto  l'art. 53, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni   per   l'adempimento   di   obblighi   derivanti  dalla appartenenza  dell'Italia alle Comunita' europee -- legge comunitaria 1999  --  il  quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza  sulle  denominazioni  protette  dei  prodotti  agricoli  e alimentari,  istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con  decreto  del  Ministero  delle  politiche  agricole e forestali, sentite  le  regioni  ed  individua  nel  Ministero  delle  politiche agricole  e forestali l'Autorita' nazionale preposta al coordinamento dell'attivita'  di  controllo  e  responsabile  della vigilanza sulla stessa;
 Visto  il  decreto  29 aprile 2002 con il quale l'organismo Product Authentication Inspectorate Limited e' stato autorizzato ad espletare le  funzioni di controllo previste dall'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio 2081/92 per la denominazione di origine protetta «Aceto Balsamico Tradizionale di Reggio Emilia»;
 Visto   il  decreto  11 aprile  2005  con  il  quale  la  validita' dell'autorizzazione  rilasciata  all'organismo  di  controllo Product Authentication  Inspectorate Limited e' stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 29 maggio 2005;
 Visto  il  decreto  1° settembre  2005  con  il quale il termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi del predetto decreto 11 aprile  2005,  e' stato differito di novanta giorni a far data dal 1° ottobre 2005;
 Visto   il  decreto  14 dicembre  2005  con  il  quale  la  proroga dell'autorizzazione,   rilasciata   ai  sensi  dei  predetti  decreti 11 aprile  2005  e  1° settembre  2005,  e' stata prorogata fino alla emanazione del decreto di autorizzazione all'organismo Suolo e Salute S.r.l.;
 Vista  la  comunicazione  del  Consorzio  fra  produttori di «Aceto Balsamico Tradizionale di Reggio Emilia», datata 8 novembre 2005, con la  quale  viene  indicato  per  il  controllo sulla denominazione di origine  protetta  «Aceto  Balsamico  Tradizionale di Reggio Emilia», l'organismo  denominato Suolo e Salute Srl con sede in Fano (Pesaro - Urbino),  via  Paolo  Bersellino  n.  12,  in sostituzione di Product Authentication Inspectorate Limited;
 Considerato  che  l'organismo  Suolo  e  Salute  Srl  risulta  gia' iscritto  nell'elenco  degli  organismi  di  controllo privati per le denominazioni  di  origine protetta (DOP), le indicazioni geografiche protette  (IGP)  e  le  attestazioni di specificita' (STG), di cui al comma 7 dell'art. 14 della legge n. 526/1999;
 Considerato  che  l'organismo  di  controllo  Suolo e Salute Srl ha dimostrato  di  aver  adeguato in modo puntuale il piano di controllo predisposto per la denominazione di origine protetta «Aceto Balsamico Tradizionale  di  Reggio  Emilia», allo schema tipo e di possedere la struttura   idonea   a  garantire  l'efficacia  dei  controlli  sulla denominazione di origine protetta predetta;
 Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo concernente  la  denominazione  di  origine protetta «Aceto Balsamico Tradizionale di Reggio Emilia»;
 Considerato  che il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai  sensi  del  citato art. 14 della legge n. 526/1999, si e' avvalso del gruppo tecnico di valutazione;
 Considerato  che  le  decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi  di  controllo  privati  di cui all'art. 10 del regolamento (CEE)  del Consiglio n. 2081/92 spettano al Ministero delle politiche agricole  e  forestali,  in  quanto  Autorita'  nazionale preposta al coordinamento  dell'attivita'  di  controllo  ai  sensi  del comma 1, dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni;
 Vista la documentazione agli atti del Ministero;
 Ritenuto   di   procedere   all'emanazione   del  provvedimento  di autorizzazione  ai  sensi dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128,  come  sostituito  dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526;
 Decreta:
 Art. 1.
 L'organismo  di  controllo,  Suolo  e  Salute  Srl con sede in Fano (Pesaro  -  Urbino),  via  Paolo  Bersellino n. 12, e' autorizzato ad espletare  le  funzioni  di  controllo,  previste  dall'art.  10  del regolamento  (CEE)  del  Consiglio n. 2081/92 per la denominazione di origine  protetta  «Aceto  Balsamico  Tradizionale di Reggio Emilia», registrata  in  ambito europeo come denominazione di origine protetta con regolamento (CE) n. 813/2000 del 17 aprile 2000.
 |  |  |  | Art. 2. La presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'organismo Suolo e  Salute  Srl  del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e puo' essere sospesa o revocata ai sensi dell'art. 53, comma 4,  della  legge  24 aprile 1998, n. 128 come sostituito dall'art. 14 della   legge   21 dicembre   1999,   n.   526,   con   provvedimento dell'autorita' nazionale competente.
 |  |  |  | Art. 3. L'organismo  autorizzato  Suolo  e  Salute  Srl  dovra' assicurare, coerentemente  con  gli  obiettivi  delineati  nelle premesse, che il prodotto  certificato  risponda  ai  requisiti descritti nel relativo disciplinare  di produzione e che sulle confezioni con le quali viene commercializzata  la  denominazione  «Aceto Balsamico Tradizionale di Reggio  Emilia»,  venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle  politiche  agricole  e  forestali  ai  sensi  dell'art. 10 del regolamento (CEE) 2081/92».
 |  |  |  | Art. 4. L'organismo  autorizzato  Suolo e Salute Srl non puo' modificare la denominazione  sociale,  il  proprio  statuto,  i  propri  organi  di rappresentanza,   il   proprio  sistema  qualita',  le  modalita'  di controllo  e  il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo  per  la denominazione di origine protetta «Aceto Balsamico Tradizionale  di  Reggio  Emilia»,  cosi'  come  depositati presso il Ministero  delle  politiche agricole e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorita'.
 L'organismo  comunica  ogni  variazione  concernente  il  personale ispettivo  indicato  nella documentazione presentata, la composizione del  Comitato  di  certificazione  o  della  struttura  equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonche' l'esercizio di attivita' che risultano   oggettivamente  incompatibili  con  il  mantenimento  del provvedimento autorizzatorio.
 Il  mancato  adempimento  delle  prescrizioni del presente articolo puo' comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.
 |  |  |  | Art. 5. L'autorizzazione  di  cui  all'art.  1  ha  durata  di  tre  anni a decorrere dalla data di emanazione del presente decreto.
 Nell'ambito   del   periodo   di   validita'   dell'autorizzazione, l'organismo  di  Suolo e Salute Srl e' tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni  complementari che l'autorita' nazionale competente, ove lo ritenga utile, ritenga di impartire.
 |  |  |  | Art. 6. L'organismo   autorizzato   Suolo   e   Salute   Srl  comunica  con immediatezza,  e  comunque  con termine non superiore a trenta giorni lavorativi,   le   attestazioni  di  conformita'  all'utilizzo  della denominazione  di  origine  protetta «Aceto Balsamico Tradizionale di Reggio Emilia», anche mediante immissione nel sistema informativo del Ministero  delle  politiche  agricole  e  forestali  delle  quantita' certificate e degli aventi diritto.
 |  |  |  | Art. 7. L'organismo  autorizzato  Suolo  e  Salute  Srl  immette  anche nel sistema   informativo   del  Ministero  delle  politiche  agricole  e forestali  tutti  gli  elementi  conoscitivi  di  carattere tecnico e documentale   dell'attivita'   certificativa,   ed  adotta  eventuali opportune  misure,  da  sottoporre preventivamente ad approvazione da parte  dell'Autorita' nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione,    confusione   o   difformi   utilizzazioni   delle attestazioni  di  conformita' della denominazione di origine protetta «Aceto  Balsamico  Tradizionale  di  Reggio  Emilia»  rilasciate agli utilizzatori.  Le  modalita'  di attuazione di tali procedure saranno indicate  dal  Ministero  delle  politiche  agricole  e  forestali. I medesimi  elementi  conoscitivi  individuati  dal presente articolo e dall'art.  6,  sono  simultaneamente  resi  noti  anche  alla regione Emilia-Romagna.
 |  |  |  | Art. 8. L'organismo  autorizzato  Suolo  e  Salute  Srl  e' sottoposto alla vigilanza   esercitata  dal  Ministero  delle  politiche  agricole  e forestali  e  dalla  regione  Emilia-Romagna,  ai sensi dell'art. 53, comma 12 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito.
 |  |  |  | Art. 9. L'organismo   Product   Authentication  Inspectorate  Limited  deve trasferire  all'organismo  autorizzato  Suolo  e  Salute Srl tutta la documentazione  inerente  il controllo della denominazione di origine protetta  «Aceto Balsamico Tradizionale di Reggio Emilia» del passato triennio.
 Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 8 marzo 2006
 Il direttore generale: La Torre
 |  |  |  |  |