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| Gazzetta n. 71 del 25 marzo 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA |  | DECRETO 30 dicembre 2005 |  | Ammissione  di  progetti  autonomi  al finanziamento del Fondo per le agevolazioni  alla  ricerca  per  un  impegno  di  spesa  pari a euro 114.836.443,07. (Decreto n. 3334/Ric.). |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE per il coordinamento e lo sviluppo della ricerca
 Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo del «Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca»;
 Visto  il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della  disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca   scientifica   e   tecnologica,   per  la  diffusione  delle tecnologie,  per  la mobilita' dei ricercatori», e in particolare gli articoli 5  e  7  che prevedono l'istituzione di un comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del Fondo agevolazioni alla ricerca;
 Visto  il  decreto  ministeriale  8 agosto  2000,  n. 593, recante: «Modalita' procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal   decreto   legislativo   del  27 luglio  1999,  n.  297»  e,  in particolare,  le domande presentate ai sensi degli articoli 5, 6, 8 e 9  che  disciplinano  la  presentazione  e  selezione  di progetti di ricerca e formazione;
 Visto  il decreto ministeriale n. 860/Ric. del 18 dicembre 2000, di nomina  del  comitato,  cosi'  come previsto dall'art. 7 del predetto decreto legislativo, e successive modifiche ed integrazioni;
 Viste  le  domande  presentate  ai  sensi  dell'art.  5 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593 e i relativi esiti istruttori;
 Tenuto  conto  delle proposte formulate dal comitato nella riunione del  22 giugno  2004,  28 settembre 2004, 19 ottobre 2004, 9 novembre 2004,  23 novembre  2004,  14 dicembre  2004,  9 marzo 2005, 23 marzo 2005,  22 giugno 2005, 25 maggio 2005, 6 luglio 2005, 27 luglio 2005, 5 ottobre 2005, 26 ottobre 2005, 16 novembre 2005, 14 dicembre 2005 e riportate nel rispettivo resoconto sommario;
 Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'economia e delle finanze n. 90402  del  10 ottobre 2003 d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'universita'  e della ricerca «Criteri e modalita' di concessione delle  agevolazioni  previste dagli interventi a valere sul Fondo per le  agevolazioni  alla  ricerca  (F.A.R.),  registrato alla Corte dei conti  il  30 ottobre  2003 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 novembre 2003, n. 274;
 Visto  il  decreto  del 29 novembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  del 25 febbraio 2006, n. 47, di ripartizione del fondo per la ricerca per l'anno 2005;
 Considerato  che per tutti i progetti proposti per il finanziamento nelle  predette  riunioni  esiste  o  e'  in corso di acquisizione la certificazione  di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998 n. 252;
 Visto  il  decreto  legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche e integrazioni;
 Decreta:
 Art. 1.
 1.  I  seguenti  progetti  di  ricerca sono ammessi agli interventi previsti  dalle  leggi  citate  nelle  premesse,  nella  forma, nella misura,  le  modalita'  e le condizioni indicate, per ciascuno, nelle schede allegate al presente decreto (allegato 1).
 |  |  |  | Art. 2. 1.  Gli  interventi  di  cui  al precedente art. 1 sono subordinati all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.
 2.  Ai  sensi  del  comma 35  dell'art.  5 del decreto ministeriale 8 agosto  2000,  n.  593  e'  data facolta' al soggetto proponente di richiedere   una   anticipazione   per   un   importo   pari  al  30% dell'intervento  concesso.  Ove  detta  anticipazione  sia concessa a soggetti  privati  la  stessa dovra' essere garantita da fidejussione bancaria o polizza assicurativa di pari importo.
 3. Nello svolgimento delle attivita' progettuali i costi di ciascun progetto, di cui al presente decreto, sostenuti fuori dall'ob. 1, non potranno superare il 25% del costo totale del progetto.
 4. Il tasso di interesse da applicare ai finanziamenti agevolati e' fissato nella misura dello 0,5% fisso annuo.
 5.  La  durata  del  finanziamento  e'  stabilita in un periodo non superiore  a  dieci anni a decorrere dalla data del presente decreto, comprensivo  di  un periodo di preammortamento ed utilizzo fino ad un massimo  di  cinque anni. Il periodo di preammortamento (suddiviso in rate  semestrali  con  scadenza  primo gennaio e primo luglio di ogni anno  solare) non puo' superare la durata suddetta e si conclude alla prima scadenza semestrale solare successiva all'effettiva conclusione del progetto di ricerca e/o formazione.
 Le  rate  dell'ammortamento sono semestrali, costanti, posticipate, comprensive  di  capitale  ed  interessi con scadenza primo gennaio e primo luglio  di ogni anno e la prima di esse coincide con la seconda scadenza  semestrale  solare successiva all'effettiva conclusione del progetto.
 Ai fini di quanto sopra si considera quale primo semestre intero il semestre solare in cui cade la data del presente decreto.
 6.  Il  Ministero  fornira'  alla  banca, ai fini della stipula del contratto  di  finanziamento,  la  ripartizione  per ciascun soggetto proponente del costo ammesso e della relativa quota di contributo.
 7.  La  durata  del progetto potra' essere maggiorata fino a dodici mesi  per  compensare eventuali slittamenti temporali nell'esecuzione delle  attivita' poste in essere dal contratto, fermo restando quanto stabilito all'art. 5.
 |  |  |  | Art. 3. Le  risorse  necessarie  per  gli  interventi di cui all'art. 1 del presente   decreto   sono   determinate   complessivamente   in  euro 114.836.443,07   ripartita  in  euro  57.501.416,16  nella  forma  di contributo  nella  spesa ed euro 57.335.030,91 nella forma di credito agevolato   e  graveranno  sulle  disponibilita'  del  Fondo  per  le agevolazioni alla ricerca per l'anno 2005.
 Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 30 dicembre 2005
 Il direttore generale: Criscuoli
 |  |  |  | Allegato 1 
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