Gazzetta n. 71 del 25 marzo 2006 (vai al sommario) |
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DECRETO LEGISLATIVO 13 febbraio 2006, n. 118 |
Attuazione della direttiva 2001/84/CE, relativa al diritto dell'autore di un'opera d'arte sulle successive vendite dell'originale. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la direttiva 2001/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, relativa al diritto dell'autore di un'opera d'arte sulle successive vendite dell'originale; Vista la legge 18 aprile 2005, n. 62, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 2004, ed in particolare gli articoli 1 e 2, che dettano le modalita' ed i criteri della delega al Governo per l'attuazione delle direttive comunitarie comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B della legge medesima; Visto l'allegato B della predetta legge, che include, tra le direttive da attuare ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 3, la citata direttiva 2001/84/CE; Vista la legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, recante protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio; Vista la legge 20 giugno 1978, n. 399, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche; Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante istituzione del Ministero per i beni e le attivita' culturali, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visti l'articolo 52 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e l'articolo 10 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, relativi al trasferimento al Ministero per i beni e le attivita' culturali delle competenze esercitate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di diritto d'autore e disciplina della proprieta' letteraria; Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, recante riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare l'articolo 7, relativo alla Societa' italiana autori ed editori; Vista la legge 18 agosto 2000, n. 248, recante nuove norme di tutela del diritto d'autore; Visto l'articolo 2 del decreto-legge 26 aprile 2005, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2005, n. 109; Visto il regio decreto 18 maggio 1942, n. 1369, recante approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge 22 aprile 1941, n. 633, per la protezione del diritto di autore e di altri diritti connessi al suo esercizio; Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Acquisito il parere del Comitato consultivo permanente per il diritto d'autore, espresso nella riunione del 19 settembre 2005; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 ottobre 2005; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni VII e XIV della Camera dei deputati e della Commissione 7ª del Senato della Repubblica, resi, rispettivamente, in data 13 dicembre 2005 e in data 14 dicembre 2005; Visto che le predette Commissioni hanno espresso parere favorevole sul presente provvedimento, e precisamente, con condizioni ed osservazioni la Commissione VII della Camera dei deputati e con osservazioni la Commissione 7ª del Senato della Repubblica e la Commissione XIV della Camera dei deputati; Considerato che il presente provvedimento accoglie tutte le modifiche poste a condizione del parere favorevole della VII Commissione della Camera dei deputati e che tiene conto di tutte le osservazioni delle predette Commissioni parlamentari, fatta eccezione: 1) per l'osservazione della XIV Camera, con la quale si chiede di valutare 1'opportunita' «di non applicare il diritto di seguito a favore degli aventi causa dell'artista dopo la sua morte, al massimo fino al 1° gennaio 2010», ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della direttiva 2001/84/CE, in quanto tale facolta' e' limitata, per espressa previsione del citato articolo 8, comma 2, solo agli Stati membri in cui non si applica, alla data di entrata in vigore della direttiva stessa - 13 ottobre 2001 - il diritto sulle successive vendite di opere d'arte. Nel nostro Paese detta disciplina e' applicabile sin dal 1941, anno di entrata in vigore della legge n. 633 del 1941, che contiene gia' la disciplina del diritto di seguito; 2) per l'osservazione della VII Camera - con la quale si chiede di valutare l'opportunita' - all'articolo 12, primo capoverso, secondo periodo, di stabilire che il decreto ministeriale ivi previsto debba essere adottato, sentite, oltre alla S.I.A.E, anche le organizzazioni sindacali di categoria degli autori. Tale osservazione non e' stata accolta poiche' si e' ritenuta assorbente la previsione, gia' contenuta all'articolo 12, primo capoverso, secondo periodo, in base alla quale deve essere sentita la SIAE, che rappresenta gia' in maniera compiuta ed istituzionale gli interessi degli autori; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 gennaio 2006; Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto con il Ministro degli affari esteri, con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'economia e delle finanze;
E m a n a
il seguente decreto legislativo: Art. 1. Sostituzione della rubrica della sezione VI, capo II titolo III, della legge 22 aprile 1941, n. 633 1. La denominazione della sezione VI, capo II, titolo III, della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' sostituita dalla seguente: «Diritti dell'autore sulle vendite successive di opere d'arte e di manoscritti».
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE). Note alle premesse: - L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - La direttiva 2001/84/CE e' pubblicata nella GUCE n. L. 272 del 13 ottobre 2001. - Il testo degli articoli 1, 2 e gli allegati A e B della legge 18 aprile 2005, n. 62, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 27 aprile 2005, supplemento ordinario n. 76, e' il seguente: «Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie). - 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B. 2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva. 3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B, nonche', qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perche' su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma, ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 8, scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni. 4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione della direttiva 2003/10/CE, della direttiva 2003/20/CE, della direttiva 2003/35/CE, della direttiva 2003/42/CE, della direttiva 2003/59/CE, della direttiva 2003/85/CE, della direttiva 2003/87/CE, della direttiva 2003/99/CE, della direttiva 2003/122/Euratom, della direttiva 2004/8/CE, della direttiva 2004/12/CE, della direttiva 2004/17/CE, della direttiva 2004/18/CE, della direttiva 2004/22/CE, della direttiva 2004/25/CE, della direttiva 2004/35/CE, 2004/38/CE, della direttiva 2004/39/CE, della direttiva 2004/67/CE e della direttiva 2004/101/CE sono corredati della relazione tecnica di cui all'art. 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Su di essi e' richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti per i profili finanziari che devono essere espressi entro venti giorni. 5. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo puo' emanare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 5-bis. 5-bis. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, adottati per l'attuazione delle direttive 2004/39/CE, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, e 2004/25/CE, concernente le offerte pubbliche di acquisto, il Governo, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'art. 2 e con la procedura prevista dal presente articolo, puo' emanare disposizioni integrative e correttive al fine di tenere conto delle eventuali disposizioni di attuazione adottate dalla Commissione europea secondo la procedura di cui, rispettivamente, all'art. 64, paragrafo 2, della direttiva 2004/39/CE, e all'art. 18, paragrafo 2, della direttiva 2004/25/CE. 6. In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto comma, della Costituzione, i decreti legislativi eventualmente adottati nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano entrano in vigore, per le regioni e le province autonome nelle quali non sia ancora in vigore la propria normativa di attuazione, alla data di scadenza del termine stabilito per l'attuazione della normativa comunitaria e perdono comunque efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della normativa di attuazione adottata da ciascuna regione e provincia autonoma nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e, nelle materie di competenza concorrente, dei principi fondamentali stabiliti dalla legislazione dello Stato. A tale fine i decreti legislativi recano l'esplicita indicazione della natura sostitutiva e cedevole delle disposizioni in essi contenute. 7. Il Ministro per le politiche comunitarie, nel caso in cui una o piu' deleghe di cui al comma 1 non risulti ancora esercitata trascorsi quattro mesi dal termine previsto dalla direttiva per la sua attuazione, trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica una relazione che dia conto dei motivi addotti dai Ministri con competenza istituzionale prevalente per la materia a giustificazione del ritardo. Il Ministro per le politiche comunitarie ogni quattro mesi informa altresi' la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sullo stato di attuazione delle direttive da parte delle regioni e delle province autonome. 8. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali contenute negli schemi di decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese negli allegati A e B, ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni i testi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica per il parere definitivo che deve essere espresso entro venti giorni.». «Art. 2 (Principi e criteri direttivi generali della delega legislativa). - 1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi stabiliti dalle disposizioni di cui al capo II ed in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'art. 1 sono informati ai seguenti principi e criteri direttivi generali: a) le amministrazioni direttamente interessate provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative; b) ai fini di un migliore coordinamento con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti modificazioni alle discipline stesse, fatte salve le materie oggetto di delegificazione ovvero i procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa; c) salva l'applicazione delle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 103.291 euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente protetti. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che rechino un danno di particolare gravita'. La sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a 103 euro e non superiore a 103.291 euro e' prevista per le infrazioni che ledano o espongano a pericolo interessi diversi da quelli sopra indicati. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni sopra indicate sono determinate nella loro entita', tenendo conto della diversa potenzialita' lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualita' personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonche' del vantaggio patrimoniale che l'infrazione puo' recare al colpevole o alla persona o all'ente nel cui interesse egli agisce. In ogni caso sono previste sanzioni identiche a quelle eventualmente gia' comminate dalle leggi vigenti per le violazioni omogenee e di pari offensivita' rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi; d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attivita' ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere previste nei decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive stesse; alla relativa copertura, nonche' alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle direttive, in quanto non sia possibile fare fronte con i fondi gia' assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede a carico del fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, per un ammontare complessivo non superiore a 50 milioni di euro; e) all'attuazione di direttive che modificano precedenti direttive gia' attuate con legge o con decreto legislativo si procede, se la modificazione non comporta ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva modificata; f) i decreti legislativi assicurano in ogni caso che, nelle materie oggetto delle direttive da attuare, la disciplina sia pienamente conforme alle prescrizioni delle direttive medesime, tenuto anche conto delle eventuali modificazioni comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega; g) quando si verifichino sovrapposizioni di competenze fra amministrazioni diverse o comunque siano coinvolte le competenze di piu' amministrazioni statali, i decreti legislativi individuano, attraverso le piu' opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di sussidiarieta', differenziazione e adeguatezza e le competenze delle regioni e degli altri enti territoriali, le procedure per salvaguardare l'unitarieta' dei processi decisionali, la trasparenza, la celerita', l'efficacia e l'economicita' nell'azione amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti responsabili; h) i decreti legislativi assicurano che sia garantita una effettiva parita' di trattamento dei cittadini italiani rispetto a quelli degli altri Stati membri dell'Unione europea, facendo in modo di assicurare il massimo livello di armonizzazione possibile tra le legislazioni interne dei vari Stati membri ed evitando l'insorgere di situazioni discriminatorie a danno dei cittadini italiani nel momento in cui gli stessi sono tenuti a rispettare, con particolare riferimento ai requisiti richiesti per l'esercizio di attivita' commerciali e professionali, una disciplina piu' restrittiva di quella applicata ai cittadini degli altri Stati membri.». «Allegato A (Art. 1, commi 1 e 3) 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano. 2003/38/CE del Consiglio, del 13 maggio 2003, che modifica la direttiva 78/660/CEE relativa ai conti annuali di taluni tipi di societa' per quanto concerne gli importi espressi in euro. 2003/73/CE della Commissione, del 24 luglio 2003, recante modifica dell'allegato III della direttiva 1999/94/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. 2003/93/CE del Consiglio, del 7 ottobre 2003, che modifica la direttiva 77/799/CEE relativa alla reciproca assistenza fra le autorita' competenti degli Stati membri nei settore delle imposte dirette e indirette. 2003/94/CE della Commissione, dell'8 ottobre 2003, che stabilisce i principi e le linee direttrici delle buone prassi di fabbricazione relative ai medicinali per uso umano e ai medicinali per uso umano in fase di sperimentazione. 2003/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, relativa ai riutilizzo dell'informazione del settore pubblico. 2003/122/Euratom del Consiglio, del 22 dicembre 2003, sui controllo delle sorgenti radioattive sigillate ad alta attivita' e delle sorgenti orfane. 2004/6/CE della Commissione, del 20 gennaio 2004, che deroga alla direttiva 2001/15/CE al fine di differire l'applicazione del divieto di commercio di taluni prodotti. 2004/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che modifica la direttiva 2001/82/CE recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari. 2004/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa alla limitazione delle emissioni di composti organici volatili dovute all'uso di solventi organici in talune pitture e vernici e in taluni prodotti per carrozzeria e recante modifica della direttiva 1999/13/CE.». «Allegato B (Art. 1, commi 1 e 3) 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente. 2001/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, relativa al diritto dell'autore di un'opera d'arte sulle successive vendite dell'originale. 2002/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2002, che istituisce un quadro generale relativo all'informazione e alla consultazione dei lavoratori. 2002/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2002, concernente l'organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto. 2003/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 febbraio 2003, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (rumore) (diciassettesima direttiva particolare ai sensi dell'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE.). 2003/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 marzo 2003, che modifica la direttiva 83/477/CEE del Consiglio sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro. 2003/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 aprile 2003, che modifica la direttiva 91/671/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'uso obbligatorio delle cinture di sicurezza sugli autoveicoli di peso inferiore a 3,5 tonnellate. 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, che prevede la partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale e modifica le direttive del Consiglio 85/337/CEE e 96/61/CE relativamente alla partecipazione del pubblico e all'accesso alla giustizia. 2003/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 giugno 2003, relativa alle attivita' e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali. 2003/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2003, relativa alla segnalazione di taluni eventi nel settore dell'aviazione civile. 2003/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2003, che modifica le direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE, 86/635/CEE e 91/674/CEE relative ai conti annuali e ai conti consolidati di taluni tipi di societa', delle banche e altri istituti finanziari e delle imprese di assicurazione. 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE. 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 98/30/CE. 2003/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003, che modifica la direttiva 68/151/CEE del Consiglio per quanto riguarda i requisiti di pubblicita' di taluni tipi di societa'. 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003, sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti ai trasporto di merci o passeggeri, che modifica il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio e la direttiva 91/439/CEE del Consiglio e che abroga la direttiva76/914/CEE del Consiglio. 2003/72/CE del Consiglio, del 22 luglio 2003, che completa lo statuto della societa' cooperativa europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori. 2003/74/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, che modifica la direttiva 96/22/CE del Consiglio concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione armonica, tireostatica e delle sostanze \beta -agoniste nelle produzioni animali. 2003/85/CE del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica, che abroga la direttiva 85/511/CEE e le decisioni 89/531/CEE e 91/665/CEE e recante modifica della direttiva 92/46/CEE. 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare. 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunita' e che modifica la direttiva 96761/CE del Consiglio. 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro. 2003/89/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 novembre 2003, che modifica la direttiva 2000/13/CE per quanto riguarda l'indicazione degli ingredienti contenuti nei prodotti alimentari. 2003/92/CE del Consiglio, del 7 ottobre 2003, che modifica la direttiva 77/388/CEE relativamente alle norme sul luogo di cessione di gas e di energia elettrica. 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricita'. 2003/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sulle misure di sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici, recante modifica della decisione 90/424/CEE del Consiglio e che abroga la direttiva 92/117/CEE del Consiglio. 2003/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2003, che modifica la direttiva 96/82/CE del Consiglio sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose. 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini dei paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo. 2003/110/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa all'assistenza durante il transito nell'ambito di provvedimenti di espulsione per via aerea. 2004/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell'energia e che modifica la direttiva 92/42/CEE. 2004/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio. 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali. 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi. 2004/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa agli strumenti di misura. 2004/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, concernente le offerte pubbliche di acquisto. 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla responsabilita' ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale. 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE. 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio. 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sui rispetto dei diritti di proprieta' intellettuale. 2004/67/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas naturale. 2004/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, recante modifica della direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunita', riguardo ai meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto.». - La legge 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio.) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 166 del 16 luglio 1941. - La legge 20 giugno 1978, n. 399 (Ratifica ed esecuzione della convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche, firmata il 9 settembre 1886, completata a Parigi il 4 maggio 1896, riveduta a Berlino il 13 novembre 1908, completata a Berna il 20 marzo 1914, riveduta a Roma il 2 giugno 1928, a Bruxelles il 26 giugno 1948, a Stoccolma il 14 luglio 1967 e a Parigi il 24 luglio 1971, con allegato.) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 2 agosto 1978, n. 214, supplemento ordinario. - Il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 (Istituzione del Ministero per i beni e le attivita' culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998. - Il testo dell'art. 52 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59) e' il seguente: «Art. 52 (Attribuzioni). - 1. Il Ministero per i beni e le attivita' culturali esercita anche in base alle norme del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e del testo unico approvato con decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, le attribuzioni spettanti allo Stato in materia di beni culturali e ambientali, spettacolo e sport, eccettuate quelle attribuite, anche dal presente decreto, ad altri Ministeri o ad agenzie, e fatte in ogni caso salve, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a) e b), della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle regioni ed agli enti locali. 2. Al Ministero sono altresi' trasferite, con le inerenti risorse, le funzioni esercitate dal Dipartimento per l'informazione e l'editoria, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in materia di diritto d'autore e disciplina della proprieta' letteraria e promozione delle attivita' culturali.». - Il testo dell'art. 10 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, (Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59) e' il seguente: «Art. 10 (Riordino dei compiti operativi e gestionali). - 1. Ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettere a) e b), della legge 15 marzo 1959, n. 59, sono trasferiti ai Ministeri di seguito individuati i compiti relativi alle seguenti aree funzionali, in quanto non riconducibili alle autonome funzioni di impulso indirizzo e coordinamento del Presidente. Ai Ministeri interessati sono contestualmente trasferite le corrispondenti strutture e le relative risorse finanziarie, materiali ed umane: a) turismo al Ministero dell'industria, commercio e artigianato; b); c) segreteria del comitato per la liquidazione delle pensioni privilegiate ordinarie, di cui all'art. 19, comma 1, lettera s), della legge 23 agosto 1988, n. 400, al Ministero del tesoro, bilancio e programmazione economica; d) aree urbane, fatto salvo quanto previsto al comma 5, nonche' Commissione Reggio Calabria, di cui all'art. 7 della legge 5 luglio 1989, n. 246, e Commissione per il risanamento della Torre di Pisa, al Ministero dei lavori pubblici; e) diritto d'autore e disciplina della proprieta' letteraria, nonche' promozione delle attivita' culturali, nell'ambito dell'attivita' del Dipartimento per l'informazione ed editoria, al Ministero per i beni e le attivita' culturali, come previsto dall'art. 52, comma 2, del decreto legislativo sul riordino dei Ministeri. 2. Fatte salve le successive modifiche ordinamentali di cui agli articoli 12, lettere f) e seguenti, e 13 della legge 15 marzo 1997, n. 59, le amministrazioni destinatarie dei compiti e delle strutture trasferite ai sensi del comma 1 ne assumono la responsabilita' a decorrere dalla entrata in vigore del presente decreto quando si tratti di strutture in atto affidate a Ministri con portafoglio mediante delega del Presidente del Consiglio. In caso diverso, l'assunzione di responsabilita' decorre dalla individuazione, mediante apposito decreto del Presidente del Consiglio, delle risorse da trasferire. 3. A decorrere dalla data di inizio della legislatura successiva a quella in cui il presente decreto entra in vigore, sono trasferiti al Ministero dell'interno, con le inerenti risorse finanziarie, materiali ed umane, i compiti svolti dagli uffici dei commissari di Governo nelle regioni. 3-bis. Per le esigenze delle rappresentanze del Governo nelle regioni a statuto speciale tuttora operanti nell'ambito della Presidenza, possono essere destinati nelle relative sedi dirigenti di prima e di seconda fascia o equiparati, appartenenti ai ruoli della Presidenza o chiamati in posizione di comando o fuori ruolo nell'ambito della percentuale di cui all'art. 9-bis, comma 3. 3-ter. I dirigenti appartenenti ai ruoli delle soppresse tabelle A e C allegate alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in servizio alla data di entrata in vigore del presente comma presso le Prefetture - Uffici territoriali del Governo, sono inquadrati nella corrispondente qualifica del ruolo dirigenziale del Ministero dell'interno. 4. A decorrere dalla data di cui al comma 3, sono trasferiti al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, secondo le disposizioni di cui all'art. 45 del decreto legislativo sul riordinamento dei Ministeri, i compiti esercitati dal Dipartimento degli affari sociali della Presidenza. Al Ministero stesso sono contestualmente trasferite le inerenti risorse finanziarie, materiali ed umane. 5. A decorrere dalla data di cui al comma 3, sono trasferiti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'art. 41 del decreto legislativo sul riordinamento dei Ministeri, con le inerenti risorse finanziarie, materiali e umane, i compiti esercitati, nell'ambito del Dipartimento delle aree urbane della Presidenza, dall'Ufficio per Roma capitale e grandi eventi. 6. A decorrere dalla data di cui al comma 3, o dalla diversa data indicata in sede di riordino dei Ministeri, sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, materiali ed umane, all'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, di cui all'art. 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, le funzioni del Dipartimento per i servizi tecnici nazionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, fatta eccezione per le funzioni del Servizio sismico nazionale, fermo restando quanto previsto dall'art. 91 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni. Sono escluse dal suddetto trasferimento le funzioni gia' attribuite all'Ufficio per il sistema informativo unico, che restano assegnate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e sono affidate al Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie. 6-bis. Il Comitato per l'emersione del lavoro non regolare di cui all'art. 78 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dall'art. 116, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' trasferito al Ministero del lavoro e delle politiche sociali con le relative risorse finanziarie ed i comandi in atto. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le relative variazioni di bilancio 6-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2004 sono trasferiti al Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione i compiti, le funzioni e le attivita' esercitati dal Centro tecnico di cui al comma 19 dell'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, e al comma 6 dell'art. 24 della legge 24 novembre 2000, n. 340. Al Centro medesimo sono contestualmente trasferite le risorse finanziarie e strumentali, nonche' quelle umane comunque in servizio. Il limite massimo di cui al comma 1 dell'art. 6 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e' fissato in complessive 190 unita'. 6-quater. In sede di prima applicazione il personale trasferito ai sensi del comma 6-ter mantiene il trattamento giuridico ed economico in godimento. 6-quinquies. Al riordino organizzativo, di gestione e di funzionamento del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione si provvede con successivi regolamenti adottati ai sensi del comma 1 dell'art. 5 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39. 6-sexies. Dalla data di cui al comma 6-ter sono abrogati il comma 19 dell'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, il comma 6 dell'art. 24 della legge 24 novembre 2000, n. 340, e il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1997, n. 522. 7. 8. 9. 10. La collocazione e l'organizzazione dell'Ufficio di supporto alla Cancelleria dell'Ordine al merito della Repubblica e dell'Ufficio di segreteria del Consiglio supremo della difesa sono stabilite da appositi protocolli d'intesa tra Segretariato generale della Presidenza della Repubblica e Segretariato generale della Presidenza. 11. Gli organi collegiali le cui strutture di supporto sono dal presente decreto trasferite ad altre amministrazioni, operano presso le amministrazioni medesime. 11-bis. Salva l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2002, n. 133, i compiti di sicurezza e vigilanza nell'ambito della Presidenza sono svolti, ai sensi dell'art. 33 della legge 23 agosto 1988, n. 400, da personale della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri nell'ambito di una apposita Sovrintendenza, costituita con decreto del Presidente adottato ai sensi dell'art. 7, alla quale e' preposto un coordinatore nominato ai sensi dell'art. 18 della citata legge n. 400 del 1988. 11-ter. La Presidenza puo' provvedere alla amministrazione, organizzazione, coordinamento e gestione dei servizi generali di supporto, purche' non siano di nocumento alle esigenze di sicurezza, attraverso societa' per azioni appositamente costituita, anche con partecipazione minoritaria di soggetti privati selezionati attraverso procedure ad evidenza pubblica. I rapporti tra la societa' e la Presidenza sono regolati da apposito contratto di servizio, anche con riferimento alla verifica qualitativa delle prestazioni rese. 11-quater. Con specifico atto aggiuntivo al contratto di servizio di cui al comma 11-ter sono definite le modalita', i termini e le condizioni per l'utilizzazione di personale in servizio presso la Presidenza che, mantenendo lo stesso stato giuridico, su base volontaria e senza pregiudizio economico e di carriera, puo' essere distaccato presso la societa'. 11-quinquies. Il restante personale coinvolto nel processo di attuazione di cui al comma 11-ter e' assegnato alle altre strutture generali della Presidenza, nel rispetto delle procedure di consultazione con le organizzazioni sindacali previste dalla normativa vigente.». - Il testo dell'art. 7 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419 (Riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 novembre 1999, n. 268, e' il seguente: «Art. 7 (Societa' italiana autori e editori). - 1. La Societa' italiana autori ed editori, di seguito denominata SIAE, ente pubblico a base associativa, svolge le seguenti funzioni: a) esercita l'attivita' di intermediazione, comunque attuata sotto ogni forma diretta o indiretta di intervento, mediazione, mandato, rappresentanza ed anche cessione per l'esercizio dei diritti di rappresentazione, di esecuzione, di recitazione, di radiodiffusione, ivi compresa la comunicazione al pubblico via satellite e di riproduzione meccanica e cinematografica di opere tutelate; b) cura la tenuta dei registri di cui all'art. 103 della legge 22 aprile 1941, n. 633; c) assicura la migliore tutela dei diritti di cui alla lettera a), nell'ambito della societa' dell'informazione, nonche' la protezione e lo sviluppo delle opere dell'ingegno. 2. L'attivita' della SIAE, fatto salvo l'esercizio delle funzioni pubbliche attribuite dalla legge, e' disciplinata dalle norme di diritto privato. 3. La SIAE esercita le altre funzioni attribuite dalla legge e puo' effettuare, altresi', la gestione di servizi di accertamento e riscossione di imposte, contributi e diritti, anche in regime di convenzione con pubbliche amministrazioni, regioni, enti locali ed altri enti pubblici o privati. 4. L'organizzazione ed il funzionamento della SIAE sono regolati dallo statuto adottato nel rispetto dei criteri di cui all'art. 13, comma 1, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Non si applicano le disposizioni di cui al comma 2 dell'art. 13. Lo statuto assicura una adeguata presenza di autori ed editori negli organi dell'Ente, una ripartizione dei proventi dell'esazione dei diritti d'autore tra gli aventi diritto, che tenga anche conto dell'effettivo contributo di ciascuno alla formazione dei proventi stessi, e l'applicazione di provvigioni sui diritti d'autore in coerenza con l'ordinamento vigente in sede europea. 5. Lo statuto e' adottato dall'Assemblea a maggioranza dei suoi componenti, su proposta del Consiglio di amministrazione, ed e' approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze . 6. La SIAE assicura la distinzione tra la gestione relativa alla tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi e la gestione relativa agli ulteriori servizi, nonche', a partire dall'esercizio successivo a quello della data di entrata in vigore del presente decreto, la separazione contabile tra le due distinte gestioni per ciascuna delle quali deve essere perseguito l'equilibrio finanziario. 7. La gestione dei servizi attinenti alla tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi si informa ai principi della massima trasparenza nella ripartizione dei proventi tra gli aventi diritto. I criteri di ripartizione dei proventi spettanti ai titolari dei diritti d'autore sono annualmente predeterminati dalla SIAE e sottoposti all'approvazione del Ministro vigilante. 8. Il Ministro per i beni e le attivita' culturali esercita congiuntamente con il Presidente del Consiglio dei Ministri la vigilanza sulla SIAE. L'attivita' di vigilanza e' svolta sentito il Ministro delle finanze per le materie di sua specifica competenza. Sono soppressi l'art. 182 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e l'art. 57 del regolamento di attuazione della medesima legge, approvato con regio decreto 18 maggio 1942, n. 1369.». - La legge 18 agosto 2000, n. 248 (Nuove norme di tutela del diritto di autore.) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 206 del 4 settembre 2000. - Il testo dell'art. 2 del decreto-legge 26 aprile 2005, n. 63, convertito con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2005, n. 109 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo e la coesione territoriale, nonche' per la tutela del diritto d'autore) e' il seguente: «Art. 2 (Coordinamento delle politiche in materia di diritto d'autore). - 1. Al fine di consentire l'efficace coordinamento, anche a livello internazionale, delle funzioni di contrasto delle attivita' illecite lesive della proprieta' intellettuale di cui all'art. 19 della legge 18 agosto 2000, n. 248, i compiti del Ministero per i beni e le attivita' culturali previsti dall'art. 6, comma 3, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 173, sono esercitati d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri. 2. All'art. 7, comma 5, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, le parole: «con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica» sono sostituite dalle seguenti: «con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.». 3. All'art. 7, comma 8, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, dopo le parole: «il Ministro per i beni e le attivita' culturali esercita» sono inserite le seguenti: «congiuntamente con il Presidente del Consiglio dei Ministri». 3-bis. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.». - Il regio decreto 18 maggio 1942, n. 1369 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge 22 aprile 1941, n. 633, per la protezione del diritto di autore e di altri diritti connessi al suo esercizio.) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3 dicembre 1942, n. 286. - Il testo dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) e' il seguente: Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'art. 76 della Costituzione sono emanate dal Presidente della Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo» e con l'indicazione nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei Ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione. 2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo e' trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza. 3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega. 4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda i due anni, il governo e' tenuto a richiedete il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni.». - Il testo dell'art. 8, comma 2, della citata direttiva 2001/84/CE, e' il seguente: «2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri che non applicano il diritto sulle successive vendite di opere d'arte al [data di entrata in vigore di cui all'art. 13] non sono tenuti, per un periodo che termina non oltre il 1° gennaio 2010, ad applicare il diritto a favore degli aventi causa dell'artista dopo la sua morte.». Nota dall'art. 1 all'art. 14: - Per la legge n. 633 del 1941, si vedano le note alle premesse.
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| Art. 2. Sostituzione dell'articolo 144 della legge 22 aprile 1941, n. 633 1. L'articolo 144 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' sostituito dal seguente: «Art. 144. - 1. Gli autori delle opere d'arte e di manoscritti hanno diritto ad un compenso sul prezzo di ogni vendita successiva alla prima cessione delle opere stesse da parte dell'autore. 2. Ai fini del primo comma si intende come vendita successiva quella comunque effettuata che comporta l'intervento, in qualita' di venditori, acquirenti o intermediari, di soggetti che operano professionalmente nel mercato dell'arte, come le case d'asta, le gallerie d'arte e, in generale, qualsiasi commerciante di opere d'arte. 3. Il diritto di cui al comma 1 non si applica alle vendite quando il venditore abbia acquistato l'opera direttamente dall'autore meno di tre anni prima di tali vendite e il prezzo di vendita non sia superiore a 10.000,00 euro. La vendita si presume effettuata oltre i tre anni dall'acquisto salva prova contraria fornita dal venditore.». |
| Art. 3. Sostituzione dell'articolo 145 della legge 22 aprile 1941, n. 633 1. L'articolo 145 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' sostituito dal seguente: «Art. 145. - 1. Ai fini dell'articolo 144, per opere si intendono gli originali delle opere delle arti figurative, comprese nell'articolo 2, come i quadri, i "collages", i dipinti, i disegni, le incisioni, le stampe, le litografie, le sculture, gli arazzi, le ceramiche, le opere in vetro e le fotografie, nonche' gli originali dei manoscritti, purche' si tratti di creazioni eseguite dall'autore stesso o di esemplari considerati come opere d'arte e originali. 2. Le copie delle opere delle arti figurative prodotte in numero limitato dall'autore stesso o sotto la sua autorita', sono considerate come originali purche' siano numerate, firmate o altrimenti debitamente autorizzate dall'autore.». |
| Art. 4. Sostituzione dell'articolo 146 della legge 22 aprile 1941, n. 633 1. L'articolo 146 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' sostituito dal seguente: «Art. 146. - 1. Il diritto di cui all'articolo 144 e' riconosciuto anche agli autori e ai loro aventi causa di paesi non facenti parte dell'Unione europea, solo ove la legislazione di tali paesi preveda lo stesso diritto a favore degli autori che siano cittadini italiani e dei loro aventi causa. 2. Agli autori di paesi non facenti parte dell'Unione europea non in possesso della cittadinanza italiana, ma abitualmente residenti in Italia, e' riservato lo stesso trattamento previsto dalla presente sezione per i cittadini italiani.». |
| Art. 5. Sostituzione dell'articolo 147 della legge 22 aprile 1941, n. 633 1. L'articolo 147 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' sostituito dal seguente: «Art. 147. - 1. Il diritto di cui all'articolo 144 non puo' formare oggetto di alienazione o di rinuncia, nemmeno preventivamente.». |
| Art. 6. Sostituzione dell'articolo 148 della legge 22 aprile 1941, n. 633 1. L'articolo 148 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' sostituito dal seguente: «Art. 148. - 1. Il diritto di cui all'articolo 144 dura per tutta la vita dell'autore e per settant'anni dopo la sua morte.». |
| Art. 7. Sostituzione dell'articolo 149 della legge 22 aprile 1941, n. 633 1. L'articolo 149 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' sostituito dal seguente: «Art. 149. - 1. Il diritto di cui all'articolo 144 spetta dopo la morte dell'autore agli eredi, secondo le norme del codice civile; in difetto di successori entro il sesto grado, il diritto e' devoluto all'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici (ENAP) per i propri fini istituzionali.». |
| Art. 8. Sostituzione dell'articolo 150 della legge 22 aprile 1941, n. 633 1. L'articolo 150 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' sostituito dal seguente: «Art. 150. - 1. Il compenso previsto dall'articolo 144 e' dovuto solo se il prezzo della vendita non e' inferiore a 3.000,00 euro. 2. Fatto salvo quanto disposto dal comma 1, i compensi dovuti ai sensi dell'articolo 144 sono cosi' determinati: a) 4 per cento per la parte del prezzo di vendita compresa tra 3.000,00 euro e 50.000,00 euro; b) 3 per cento per la parte del prezzo di vendita compresa tra euro 50.000,01 e 200.000,00 euro; c) 1 per cento per la parte del prezzo di vendita compresa tra euro 200.000,01 e 350.000,00 euro; d) 0,5 per cento per la parte del prezzo di vendita compresa tra euro 350.000,01 e 500.000,00 euro; e) 0,25 per cento per la parte del prezzo di vendita superiore a 500.000,00 euro. 3. L'importo totale del compenso non puo' essere comunque superiore a 12.500,00 euro.». |
| Art. 9. Sostituzione dell'articolo 151 della legge 22 aprile 1941, n. 633 1. L'articolo 151 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' sostituito dal seguente: «Art. 151. - 1. Il prezzo della vendita, ai fini dell'applicazione delle percentuali di cui all'articolo 150, e' calcolato al netto dell'imposta.». |
| Art. 10. Sostituzione dell'articolo 152 della legge 22 aprile 1941, n. 633 1. L'articolo 152 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' sostituito dal seguente: «Art. 152. - 1. Il compenso di cui agli articoli 144 e 150 e' a carico del venditore. 2. Fermo restando quanto disposto nel comma 1, l'obbligo di prelevare e di trattenere dal prezzo di vendita il compenso dovuto e di versarne, nel termine stabilito dal regolamento, il relativo importo alla Societa' italiana degli autori ed editori (SIAE), e' a carico dei soggetti di cui all'articolo 144, comma 2. 3. Fino al momento in cui il versamento alla Societa' italiana degli autori ed editori (SIAE) non sia stato effettuato, i soggetti di cui al comma 2 sono costituiti depositari, ad ogni effetto di legge, delle somme prelevate. 4. I soggetti di cui al comma 2, intervenuti nella vendita quali acquirenti o intermediari, rispondono solidalmente con il venditore del pagamento del compenso da questi dovuto.». |
| Art. 11. Sostituzione dell'articolo 153 della legge 22 aprile 1941, n. 633 1. L'articolo 153 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' sostituito dal seguente: «Art. 153. - 1. Le vendite delle opere e dei manoscritti di cui alla presente sezione, il cui prezzo minimo sia quello indicato al comma 1 dell'articolo 150, debbono essere denunciate, a cura del professionista intervenuto quale venditore acquirente o intermediario, mediante dichiarazione alla Societa' italiana degli autori ed editori (SIAE), nel termine e con le modalita' stabilite nel regolamento. 2. Il soggetto di cui al comma 1 ha, altresi', l'obbligo di fornire alla Societa' italiana degli autori ed editori (SIAE), su richiesta di quest'ultima, per un periodo di tre anni successivi alla vendita, tutte le informazioni atte ad assicurare il pagamento dei compensi previsti dagli articoli precedenti, anche tramite l'esibizione della documentazione relativa alla vendita stessa.». |
| Art. 12. Sostituzione dell'articolo 154 della legge 22 aprile 1941, n. 633 1. L'articolo 154 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' sostituito dal seguente: «Art. 154. - 1. La Societa' italiana degli autori ed editori (SIAE) provvede, secondo quanto disposto dal regolamento, a comunicare agli aventi diritto l'avvenuta vendita e la percezione del compenso ed a rendere pubblico, anche tramite il proprio sito informatico istituzionale, per tutto il periodo di cui al comma 2, l'elenco degli aventi diritto che non abbiano ancora rivendicato il compenso. Provvede, altresi', al successivo pagamento del compenso al netto della provvigione, comprensiva delle spese, la cui misura e' determinata con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, sentita la Societa' italiana degli autori ed editori (SIAE). Il decreto e' sottoposto ad aggiornamento triennale. 2. Presso la Societa' italiana degli autori ed editori (SIAE) sono tenuti a disposizione i compensi di cui al comma 1, che non sia stato possibile versare agli aventi diritto, per un periodo di cinque anni, decorrente dalla data a decorrere dalla quale gli stessi sono divenuti esigibili secondo quanto disposto dal regolamento. Decorso tale periodo senza che sia intervenuta alcuna rivendicazione dei compensi, questi ultimi sono devoluti all'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i pittori e scultori, musicisti scrittori ed autori drammatici (ENAP) per i propri fini istituzionali, con gli interessi legali dalla data di percezione delle somme fino a quella del pagamento al netto della provvigione di cui al comma 1.». |
| Art. 13. Sostituzione dell'articolo 155 della legge 22 aprile 1941, n. 633 1. L'articolo 155 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' sostituito dal seguente: «Art. 155. - 1. Le disposizioni di cui alla presente Sezione si applicano anche alle opere anonime e pseudonime.». |
| Art. 14. Sotituzione dell'articolo 172 della legge 22 aprile 1941, n. 633 1. L'articolo 172 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' sostituito dal seguente: «Art. 172. - 1. Se i fatti preveduti nell'articolo 171 sono commessi per colpa la pena e' della sanzione amministrativa fino a 1.032,00 euro. 2. Con la stessa pena e' punito chiunque esercita l'attivita' di intermediario in violazione del disposto degli articoli 180 e 183. 3. La violazione delle disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 152 e all'articolo 153 comporta la sospensione dell'attivita' professionale o commerciale da sei mesi ad un anno, nonche' la sanzione amministrativa da 1.034,00 euro a 5.165,00 euro.». |
| Art. 15. Modfica all'articolo 182-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633 1. All'articolo 182-bis, comma 1, della legge 22 aprile 1941, n. 633, dopo la lettera d-bis) e' aggiunta, in fine, la seguente: «d-ter) sulle case d'asta, le gallerie e in genere qualsiasi soggetto che eserciti professionalmente il commercio di opere d'arte o di manoscritti.». Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 13 febbraio 2006 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri La Malfa, Ministro per le politiche comunitarie Buttiglione, Ministro per i beni e le attivita' culturali Fini, Ministro degli affari esteri Castelli, Ministro della giustizia Tremonti, Ministro del-l'economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Castelli
Nota all'art. 15: - Il testo vigente del1'art. 182-bis, comma 1, della citata legge 22 aprile 1941, n. 633, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: «Art. 182-bis. - 1. All'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni ed alla Societa' italiana degli autori ed editori (SIAE) e' attribuita, nell'ambito delle rispettive competenze previste dalla legge, al fine di prevenire ed accertare le violazioni della presente legge, la vigilanza: a) sull'attivita' di riproduzione e duplicazione con qualsiasi procedimento, su supporto audiovisivo, fonografico e qualsiasi altro supporto nonche' su impianti di utilizzazione in pubblico, via etere e via cavo, nonche' sull'attivita' di diffusione radiotelevisiva con qualsiasi mezzo effettuata; b) sulla proiezione in sale cinematografiche di opere e registrazioni tutelate dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi al suo esercizio; c) sulla distribuzione, la vendita, il noleggio, l'emissione e l'utilizzazione in qualsiasi forma dei supporti di cui alla lettera a); d) sui centri di riproduzione pubblici o privati, i quali utilizzano nel proprio ambito o mettono a disposizione di terzi, anche gratuitamente, apparecchi per fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione; d-bis) sull'attivita' di fabbricazione, importazione e distribuzione degli apparecchi e dei supporti di cui all'art. 71-septies; d-ter) sulle case d'asta, le gallerie e in genere qualsiasi soggetto eserciti professionalmente il commercio di opere d'arte o di manoscritti».
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