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| Gazzetta n. 71 del 25 marzo 2006 (vai al sommario) |  |  |  | DECRETO LEGISLATIVO 13 febbraio 2006, n. 118 |  | Attuazione   della   direttiva   2001/84/CE,   relativa   al  diritto dell'autore    di    un'opera   d'arte   sulle   successive   vendite dell'originale. |  | 
 |  |  |  | IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
 Vista   la  direttiva  2001/84/CE  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio,  del 27 settembre 2001, relativa al diritto dell'autore di un'opera d'arte sulle successive vendite dell'originale;
 Vista  la  legge  18 aprile  2005,  n. 62, recante disposizioni per l'adempimento  di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza dell'Italia alle  Comunita'  europee  - legge comunitaria 2004, ed in particolare gli  articoli 1  e  2,  che  dettano  le modalita' ed i criteri della delega  al  Governo  per  l'attuazione  delle  direttive  comunitarie comprese  negli  elenchi  di  cui  agli  allegati  A  e B della legge medesima;
 Visto  l'allegato  B  della  predetta  legge,  che  include, tra le direttive da attuare ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 3, la citata direttiva 2001/84/CE;
 Vista  la legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, recante  protezione  del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio;
 Vista  la  legge  20 giugno  1978,  n.  399,  recante  ratifica  ed esecuzione  della  Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche;
 Visto  il  decreto  legislativo  20 ottobre  1998,  n. 368, recante istituzione  del  Ministero  per  i  beni e le attivita' culturali, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
 Visti l'articolo 52 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e  l'articolo  10  del  decreto  legislativo  30 luglio 1999, n. 303, relativi  al  trasferimento  al  Ministero  per i beni e le attivita' culturali  delle competenze esercitate dalla Presidenza del Consiglio dei  Ministri  in  materia  di  diritto  d'autore  e disciplina della proprieta' letteraria;
 Visto  il  decreto  legislativo  29 ottobre  1999,  n. 419, recante riordinamento  del  sistema  degli  enti  pubblici nazionali, a norma degli  articoli 11  e  14  della  legge  15 marzo  1997, n. 59, ed in particolare  l'articolo  7, relativo alla Societa' italiana autori ed editori;
 Vista  la  legge  18 agosto  2000,  n.  248, recante nuove norme di tutela del diritto d'autore;
 Visto  l'articolo  2  del  decreto-legge  26 aprile  2005,  n.  63, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2005, n. 109;
 Visto   il   regio   decreto   18 maggio  1942,  n.  1369,  recante approvazione  del  regolamento per l'esecuzione della legge 22 aprile 1941,  n.  633,  per  la  protezione del diritto di autore e di altri diritti connessi al suo esercizio;
 Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
 Acquisito  il  parere  del  Comitato  consultivo  permanente per il diritto d'autore, espresso nella riunione del 19 settembre 2005;
 Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 ottobre 2005;
 Acquisiti  i  pareri  delle  competenti Commissioni VII e XIV della Camera   dei  deputati  e  della  Commissione  7ª  del  Senato  della Repubblica, resi, rispettivamente, in data 13 dicembre 2005 e in data 14 dicembre 2005;
 Visto  che le predette Commissioni hanno espresso parere favorevole sul   presente  provvedimento,  e  precisamente,  con  condizioni  ed osservazioni  la  Commissione  VII  della  Camera  dei deputati e con osservazioni  la  Commissione  7ª  del  Senato  della Repubblica e la Commissione XIV della Camera dei deputati;
 Considerato   che  il  presente  provvedimento  accoglie  tutte  le modifiche   poste  a  condizione  del  parere  favorevole  della  VII Commissione  della  Camera dei deputati e che tiene conto di tutte le osservazioni   delle   predette   Commissioni   parlamentari,   fatta eccezione:
 1) per l'osservazione della XIV Camera, con la quale si chiede di valutare  1'opportunita'  «di  non  applicare il diritto di seguito a favore  degli aventi causa dell'artista dopo la sua morte, al massimo fino  al  1° gennaio  2010», ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della direttiva  2001/84/CE,  in  quanto  tale  facolta'  e'  limitata, per espressa  previsione  del citato articolo 8, comma 2, solo agli Stati membri  in  cui  non si applica, alla data di entrata in vigore della direttiva  stessa  -  13 ottobre  2001  - il diritto sulle successive vendite  di  opere  d'arte.  Nel  nostro  Paese  detta  disciplina e' applicabile  sin  dal  1941, anno di entrata in vigore della legge n. 633 del 1941, che contiene gia' la disciplina del diritto di seguito;
 2)  per  l'osservazione della VII Camera - con la quale si chiede di   valutare  l'opportunita'  -  all'articolo 12,  primo  capoverso, secondo  periodo,  di  stabilire  che  il  decreto  ministeriale  ivi previsto debba essere adottato, sentite, oltre alla S.I.A.E, anche le organizzazioni sindacali di categoria degli autori. Tale osservazione non e' stata accolta poiche' si e' ritenuta assorbente la previsione, gia'  contenuta all'articolo 12, primo capoverso, secondo periodo, in base  alla quale deve essere sentita la SIAE, che rappresenta gia' in maniera compiuta ed istituzionale gli interessi degli autori;
 Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 gennaio 2006;
 Sulla  proposta  del  Ministro  per  le politiche comunitarie e del Ministro  per  i  beni  e  le attivita' culturali, di concerto con il Ministro  degli  affari esteri, con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'economia e delle finanze;
 
 E m a n a
 
 il seguente decreto legislativo:
 Art. 1.
 Sostituzione della rubrica della sezione VI, capo II titolo III,
 della legge 22 aprile 1941, n. 633
 1.  La  denominazione  della sezione VI, capo II, titolo III, della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' sostituita dalla seguente:
 «Diritti  dell'autore sulle vendite successive di opere d'arte e di manoscritti».
 
 
 
 Avvertenza:
 Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
 dall'amministrazione   competente   per  materia  ai  sensi
 dell'art.   10,   commi   2  e  3  del  testo  unico  delle
 disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
 sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
 e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
 approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
 28 dicembre  1985,  n.  1092, al solo fine di facilitare la
 lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
 e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
 l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
 Per  le  direttive  CEE  vengono forniti gli estremi di
 pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
 europee (GUCE).
 Note alle premesse:
 - L'art.   76   della   Costituzione   stabilisce   che
 l'esercizio  della  funzione  legislativa  non  puo' essere
 delegato al Governo se non con determinazione di principi e
 criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo  limitato e per
 oggetti definiti.
 - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
 al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
 leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
 regolamenti.
 - La  direttiva  2001/84/CE e' pubblicata nella GUCE n.
 L. 272 del 13 ottobre 2001.
 - Il  testo  degli  articoli 1,  2 e gli allegati A e B
 della   legge  18 aprile  2005,  n.  62,  pubblicata  nella
 Gazzetta  Ufficiale  n.  36 del 27 aprile 2005, supplemento
 ordinario n. 76, e' il seguente:
 «Art.   1   (Delega  al  Governo  per  l'attuazione  di
 direttive  comunitarie).  -  1.  Il  Governo e' delegato ad
 adottare,  entro  il termine di diciotto mesi dalla data di
 entrata   in   vigore   della  presente  legge,  i  decreti
 legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione
 alle  direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati
 A e B.
 2.  I  decreti  legislativi sono adottati, nel rispetto
 dell'art.  14  della  legge  23 agosto  1988,  n.  400,  su
 proposta  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri o del
 Ministro  per  le  politiche comunitarie e del Ministro con
 competenza  istituzionale  prevalente  per  la  materia, di
 concerto   con   i  Ministri  degli  affari  esteri,  della
 giustizia,  dell'economia  e  delle finanze e con gli altri
 Ministri   interessati   in   relazione  all'oggetto  della
 direttiva.
 3.   Gli   schemi   dei   decreti  legislativi  recanti
 attuazione  delle  direttive  comprese  nell'elenco  di cui
 all'allegato  B, nonche', qualora sia previsto il ricorso a
 sanzioni   penali,  quelli  relativi  all'attuazione  delle
 direttive  elencate  nell'allegato  A, sono trasmessi, dopo
 l'acquisizione  degli  altri  pareri  previsti dalla legge,
 alla  Camera  dei  deputati  e  al  Senato della Repubblica
 perche'  su  di  essi sia espresso il parere dei competenti
 organi  parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di
 trasmissione,  i decreti sono emanati anche in mancanza del
 parere.  Qualora  il  termine  per l'espressione del parere
 parlamentare  di  cui  al  presente comma, ovvero i diversi
 termini previsti dai commi 4 e 8, scadano nei trenta giorni
 che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o
 5  o  successivamente,  questi  ultimi  sono  prorogati  di
 novanta giorni.
 4.   Gli   schemi   dei   decreti  legislativi  recanti
 attuazione  della  direttiva  2003/10/CE,  della  direttiva
 2003/20/CE,  della  direttiva  2003/35/CE,  della direttiva
 2003/42/CE,  della  direttiva  2003/59/CE,  della direttiva
 2003/85/CE,  della  direttiva  2003/87/CE,  della direttiva
 2003/99/CE,   della   direttiva   2003/122/Euratom,   della
 direttiva  2004/8/CE,  della  direttiva  2004/12/CE,  della
 direttiva  2004/17/CE,  della  direttiva  2004/18/CE, della
 direttiva  2004/22/CE,  della  direttiva  2004/25/CE, della
 direttiva    2004/35/CE,    2004/38/CE,   della   direttiva
 2004/39/CE,  della  direttiva  2004/67/CE e della direttiva
 2004/101/CE  sono  corredati della relazione tecnica di cui
 all'art.  11-ter,  comma  2,  della legge 5 agosto 1978, n.
 468,  e  successive  modificazioni. Su di essi e' richiesto
 anche  il  parere delle Commissioni parlamentari competenti
 per  i  profili  finanziari.  Il  Governo,  ove non intenda
 conformarsi   alle  condizioni  formulate  con  riferimento
 all'esigenza  di garantire il rispetto dell'art. 81, quarto
 comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi,
 corredati    dei    necessari   elementi   integrativi   di
 informazione,  per  i  pareri  definitivi delle Commissioni
 competenti  per  i  profili  finanziari  che  devono essere
 espressi entro venti giorni.
 5.  Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore
 di  ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel
 rispetto  dei  principi  e  criteri direttivi fissati dalla
 presente  legge,  il Governo puo' emanare, con la procedura
 indicata  nei  commi  2,  3 e 4, disposizioni integrative e
 correttive  dei  decreti  legislativi  emanati ai sensi del
 comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 5-bis.
 5-bis.  Entro  tre anni dalla data di entrata in vigore
 dei  decreti  legislativi  di  cui al comma 1, adottati per
 l'attuazione   delle   direttive  2004/39/CE,  relativa  ai
 mercati   degli   strumenti   finanziari,   e   2004/25/CE,
 concernente  le  offerte pubbliche di acquisto, il Governo,
 nel  rispetto  dei  principi  e  criteri  direttivi  di cui
 all'art.  2  e  con  la  procedura  prevista  dal  presente
 articolo,   puo'   emanare   disposizioni   integrative   e
 correttive   al   fine  di  tenere  conto  delle  eventuali
 disposizioni   di  attuazione  adottate  dalla  Commissione
 europea  secondo  la  procedura  di  cui,  rispettivamente,
 all'art.  64,  paragrafo  2,  della direttiva 2004/39/CE, e
 all'art. 18, paragrafo 2, della direttiva 2004/25/CE.
 6. In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto
 comma,    della   Costituzione,   i   decreti   legislativi
 eventualmente   adottati   nelle   materie   di  competenza
 legislativa  delle  regioni  e  delle  province autonome di
 Trento  e di Bolzano entrano in vigore, per le regioni e le
 province  autonome  nelle quali non sia ancora in vigore la
 propria  normativa di attuazione, alla data di scadenza del
 termine   stabilito   per   l'attuazione   della  normativa
 comunitaria  e perdono comunque efficacia a decorrere dalla
 data  di  entrata  in  vigore della normativa di attuazione
 adottata  da  ciascuna  regione  e  provincia  autonoma nel
 rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario
 e,  nelle  materie  di competenza concorrente, dei principi
 fondamentali  stabiliti  dalla  legislazione dello Stato. A
 tale   fine   i   decreti  legislativi  recano  l'esplicita
 indicazione  della  natura  sostitutiva  e  cedevole  delle
 disposizioni in essi contenute.
 7.  Il  Ministro per le politiche comunitarie, nel caso
 in  cui  una  o  piu' deleghe di cui al comma 1 non risulti
 ancora   esercitata  trascorsi  quattro  mesi  dal  termine
 previsto  dalla  direttiva per la sua attuazione, trasmette
 alla  Camera  dei deputati e al Senato della Repubblica una
 relazione che dia conto dei motivi addotti dai Ministri con
 competenza   istituzionale  prevalente  per  la  materia  a
 giustificazione  del  ritardo. Il Ministro per le politiche
 comunitarie  ogni  quattro  mesi informa altresi' la Camera
 dei  deputati  e  il Senato della Repubblica sullo stato di
 attuazione  delle  direttive da parte delle regioni e delle
 province autonome.
 8. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri
 parlamentari  di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali
 contenute  negli  schemi  di  decreti  legislativi  recanti
 attuazione  delle  direttive comprese negli allegati A e B,
 ritrasmette   con  le  sue  osservazioni  e  con  eventuali
 modificazioni i testi alla Camera dei deputati ed al Senato
 della  Repubblica  per il parere definitivo che deve essere
 espresso entro venti giorni.».
 «Art.  2  (Principi  e criteri direttivi generali della
 delega  legislativa).  -  1. Salvi gli specifici principi e
 criteri  direttivi  stabiliti  dalle disposizioni di cui al
 capo  II  ed in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive
 da  attuare,  i  decreti legislativi di cui all'art. 1 sono
 informati   ai   seguenti   principi  e  criteri  direttivi
 generali:
 a) le    amministrazioni   direttamente   interessate
 provvedono  all'attuazione  dei  decreti legislativi con le
 ordinarie strutture amministrative;
 b) ai  fini  di  un  migliore  coordinamento  con  le
 discipline  vigenti per i singoli settori interessati dalla
 normativa   da   attuare,  sono  introdotte  le  occorrenti
 modificazioni   alle  discipline  stesse,  fatte  salve  le
 materie  oggetto  di  delegificazione ovvero i procedimenti
 oggetto di semplificazione amministrativa;
 c) salva  l'applicazione  delle norme penali vigenti,
 ove    necessario   per   assicurare   l'osservanza   delle
 disposizioni   contenute   nei  decreti  legislativi,  sono
 previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni
 alle  disposizioni  dei decreti stessi. Le sanzioni penali,
 nei  limiti,  rispettivamente,  dell'ammenda fino a 103.291
 euro  e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via
 alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni
 ledano  o espongano a pericolo interessi costituzionalmente
 protetti.  In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda
 alternativa  all'arresto  per le infrazioni che espongano a
 pericolo   o   danneggino  l'interesse  protetto;  la  pena
 dell'arresto   congiunta   a  quella  dell'ammenda  per  le
 infrazioni che rechino un danno di particolare gravita'. La
 sanzione  amministrativa  del  pagamento  di  una somma non
 inferiore  a  103  euro  e  non superiore a 103.291 euro e'
 prevista  per  le  infrazioni  che  ledano  o  espongano  a
 pericolo   interessi  diversi  da  quelli  sopra  indicati.
 Nell'ambito  dei  limiti  minimi  e  massimi  previsti,  le
 sanzioni   sopra   indicate  sono  determinate  nella  loro
 entita',  tenendo  conto della diversa potenzialita' lesiva
 dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in
 astratto,  di  specifiche qualita' personali del colpevole,
 comprese   quelle   che  impongono  particolari  doveri  di
 prevenzione,  controllo  o vigilanza, nonche' del vantaggio
 patrimoniale  che  l'infrazione  puo' recare al colpevole o
 alla  persona  o all'ente nel cui interesse egli agisce. In
 ogni   caso  sono  previste  sanzioni  identiche  a  quelle
 eventualmente  gia'  comminate  dalle  leggi vigenti per le
 violazioni  omogenee  e  di pari offensivita' rispetto alle
 infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi;
 d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e
 che    non    riguardano    l'attivita'   ordinaria   delle
 amministrazioni statali o regionali possono essere previste
 nei  decreti  legislativi  recanti  le norme occorrenti per
 dare  attuazione  alle direttive nei soli limiti occorrenti
 per   l'adempimento  degli  obblighi  di  attuazione  delle
 direttive  stesse;  alla  relativa  copertura, nonche' alla
 copertura  delle  minori  entrate  eventualmente  derivanti
 dall'attuazione   delle   direttive,   in  quanto  non  sia
 possibile  fare  fronte  con  i  fondi  gia' assegnati alle
 competenti  amministrazioni, si provvede a carico del fondo
 di  rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987,
 n.  183,  per  un  ammontare complessivo non superiore a 50
 milioni di euro;
 e) all'attuazione   di   direttive   che   modificano
 precedenti  direttive  gia' attuate con legge o con decreto
 legislativo  si  procede,  se la modificazione non comporta
 ampliamento   della   materia   regolata,   apportando   le
 corrispondenti   modificazioni  alla  legge  o  al  decreto
 legislativo di attuazione della direttiva modificata;
 f) i decreti legislativi assicurano in ogni caso che,
 nelle  materie  oggetto  delle  direttive  da  attuare,  la
 disciplina  sia pienamente conforme alle prescrizioni delle
 direttive  medesime,  tenuto  anche  conto  delle eventuali
 modificazioni   comunque   intervenute   fino   al  momento
 dell'esercizio della delega;
 g) quando    si    verifichino   sovrapposizioni   di
 competenze  fra  amministrazioni  diverse  o comunque siano
 coinvolte  le competenze di piu' amministrazioni statali, i
 decreti   legislativi   individuano,   attraverso  le  piu'
 opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di
 sussidiarieta',   differenziazione   e   adeguatezza  e  le
 competenze  delle  regioni e degli altri enti territoriali,
 le  procedure  per salvaguardare l'unitarieta' dei processi
 decisionali,  la  trasparenza,  la celerita', l'efficacia e
 l'economicita'   nell'azione  amministrativa  e  la  chiara
 individuazione dei soggetti responsabili;
 h) i decreti legislativi assicurano che sia garantita
 una effettiva parita' di trattamento dei cittadini italiani
 rispetto  a  quelli  degli  altri  Stati membri dell'Unione
 europea,  facendo  in modo di assicurare il massimo livello
 di armonizzazione possibile tra le legislazioni interne dei
 vari  Stati  membri  ed  evitando l'insorgere di situazioni
 discriminatorie  a danno dei cittadini italiani nel momento
 in cui gli stessi sono tenuti a rispettare, con particolare
 riferimento  ai  requisiti  richiesti  per  l'esercizio  di
 attivita'  commerciali e professionali, una disciplina piu'
 restrittiva  di  quella  applicata ai cittadini degli altri
 Stati membri.».
 «Allegato A
 (Art. 1, commi 1 e 3)
 2001/83/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 6 novembre  2001, recante un codice comunitario relativo ai
 medicinali per uso umano.
 2003/38/CE  del  Consiglio,  del  13 maggio  2003,  che
 modifica  la direttiva 78/660/CEE relativa ai conti annuali
 di  taluni tipi di societa' per quanto concerne gli importi
 espressi in euro.
 2003/73/CE   della  Commissione,  del  24 luglio  2003,
 recante   modifica   dell'allegato   III   della  direttiva
 1999/94/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.
 2003/93/CE  del  Consiglio,  del  7 ottobre  2003,  che
 modifica  la  direttiva  77/799/CEE relativa alla reciproca
 assistenza  fra  le autorita' competenti degli Stati membri
 nei settore delle imposte dirette e indirette.
 2003/94/CE  della Commissione, dell'8 ottobre 2003, che
 stabilisce  i  principi  e  le linee direttrici delle buone
 prassi  di  fabbricazione  relative  ai  medicinali per uso
 umano   e   ai   medicinali   per  uso  umano  in  fase  di
 sperimentazione.
 2003/98/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 17 novembre  2003, relativa ai riutilizzo dell'informazione
 del settore pubblico.
 2003/122/Euratom  del  Consiglio, del 22 dicembre 2003,
 sui  controllo delle sorgenti radioattive sigillate ad alta
 attivita' e delle sorgenti orfane.
 2004/6/CE  della  Commissione, del 20 gennaio 2004, che
 deroga  alla  direttiva  2001/15/CE  al  fine  di differire
 l'applicazione del divieto di commercio di taluni prodotti.
 2004/28/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 31 marzo 2004, che modifica la direttiva 2001/82/CE recante
 un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari.
 2004/42/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 21 aprile  2004,  relativa alla limitazione delle emissioni
 di  composti  organici  volatili dovute all'uso di solventi
 organici  in  talune pitture e vernici e in taluni prodotti
 per   carrozzeria   e   recante  modifica  della  direttiva
 1999/13/CE.».
 «Allegato B
 (Art. 1, commi 1 e 3)
 2001/42/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di
 determinati piani e programmi sull'ambiente.
 2001/84/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 27 settembre  2001,  relativa  al  diritto  dell'autore  di
 un'opera d'arte sulle successive vendite dell'originale.
 2002/14/CE  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio,
 dell'11 marzo  2002,  che  istituisce  un  quadro  generale
 relativo   all'informazione   e   alla   consultazione  dei
 lavoratori.
 2002/15/CE  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio,
 dell'11 marzo     2002,     concernente    l'organizzazione
 dell'orario   di   lavoro   delle  persone  che  effettuano
 operazioni mobili di autotrasporto.
 2003/10/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 6 febbraio  2003,  sulle prescrizioni minime di sicurezza e
 di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi
 derivanti  dagli  agenti  fisici  (rumore) (diciassettesima
 direttiva  particolare  ai sensi dell'art. 16, paragrafo 1,
 della direttiva 89/391/CEE.).
 2003/18/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 27 marzo  2003,  che  modifica  la direttiva 83/477/CEE del
 Consiglio  sulla  protezione dei lavoratori contro i rischi
 connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro.
 2003/20/CE  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio,
 dell'8 aprile  2003,  che  modifica la direttiva 91/671/CEE
 del  Consiglio  per  il  ravvicinamento  delle legislazioni
 degli  Stati  membri  relative  all'uso  obbligatorio delle
 cinture  di sicurezza sugli autoveicoli di peso inferiore a
 3,5 tonnellate.
 2003/35/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 26 maggio  2003, che prevede la partecipazione del pubblico
 nell'elaborazione  di  taluni  piani e programmi in materia
 ambientale e modifica le direttive del Consiglio 85/337/CEE
 e 96/61/CE relativamente alla partecipazione del pubblico e
 all'accesso alla giustizia.
 2003/41/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 3 giugno  2003, relativa alle attivita' e alla supervisione
 degli enti pensionistici aziendali o professionali.
 2003/42/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 13 giugno 2003, relativa alla segnalazione di taluni eventi
 nel settore dell'aviazione civile.
 2003/51/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 18 giugno  2003,  che  modifica  le  direttive  78/660/CEE,
 83/349/CEE,  86/635/CEE  e  91/674/CEE  relative  ai  conti
 annuali  e ai conti consolidati di taluni tipi di societa',
 delle banche e altri istituti finanziari e delle imprese di
 assicurazione.
 2003/54/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 26 giugno  2003,  relativa  a  norme  comuni per il mercato
 interno  dell'energia  elettrica  e che abroga la direttiva
 96/92/CE.
 2003/55/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 26 giugno  2003,  relativa  a  norme  comuni per il mercato
 interno   del  gas  naturale  e  che  abroga  la  direttiva
 98/30/CE.
 2003/58/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 15 luglio  2003,  che  modifica la direttiva 68/151/CEE del
 Consiglio per quanto riguarda i requisiti di pubblicita' di
 taluni tipi di societa'.
 2003/59/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 15 luglio  2003, sulla qualificazione iniziale e formazione
 periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti
 ai  trasporto  di  merci  o  passeggeri,  che  modifica  il
 regolamento  (CEE)  n. 3820/85 del Consiglio e la direttiva
 91/439/CEE     del    Consiglio    e    che    abroga    la
 direttiva76/914/CEE del Consiglio.
 2003/72/CE  del  Consiglio,  del  22 luglio  2003,  che
 completa  lo statuto della societa' cooperativa europea per
 quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori.
 2003/74/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 22 settembre  2003,  che modifica la direttiva 96/22/CE del
 Consiglio concernente il divieto di utilizzazione di talune
 sostanze  ad azione armonica, tireostatica e delle sostanze
 \beta -agoniste nelle produzioni animali.
 2003/85/CE   del   Consiglio,  del  29 settembre  2003,
 relativa  a  misure  comunitarie  di  lotta  contro  l'afta
 epizootica,   che  abroga  la  direttiva  85/511/CEE  e  le
 decisioni  89/531/CEE e 91/665/CEE e recante modifica della
 direttiva 92/46/CEE.
 2003/86/CE   del   Consiglio,  del  22 settembre  2003,
 relativa al diritto al ricongiungimento familiare.
 2003/87/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 13 ottobre  2003,  che istituisce un sistema per lo scambio
 di  quote  di  emissioni  dei  gas  a  effetto  serra nella
 Comunita'   e   che  modifica  la  direttiva  96761/CE  del
 Consiglio.
 2003/88/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 4 novembre     2003,     concernente     taluni     aspetti
 dell'organizzazione dell'orario di lavoro.
 2003/89/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 10 novembre  2003, che modifica la direttiva 2000/13/CE per
 quanto  riguarda  l'indicazione degli ingredienti contenuti
 nei prodotti alimentari.
 2003/92/CE  del  Consiglio,  del  7 ottobre  2003,  che
 modifica  la  direttiva 77/388/CEE relativamente alle norme
 sul luogo di cessione di gas e di energia elettrica.
 2003/96/CE  del  Consiglio,  del  27 ottobre  2003, che
 ristruttura  il  quadro  comunitario  per la tassazione dei
 prodotti energetici e dell'elettricita'.
 2003/99/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 17 novembre   2003,  sulle  misure  di  sorveglianza  delle
 zoonosi  e  degli  agenti zoonotici, recante modifica della
 decisione   90/424/CEE   del  Consiglio  e  che  abroga  la
 direttiva 92/117/CEE del Consiglio.
 2003/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 16 dicembre  2003,  che  modifica la direttiva 96/82/CE del
 Consiglio sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti
 connessi con determinate sostanze pericolose.
 2003/109/CE   del   Consiglio,  del  25 novembre  2003,
 relativa  allo  status  dei  cittadini  dei paesi terzi che
 siano soggiornanti di lungo periodo.
 2003/110/CE   del   Consiglio,  del  25 novembre  2003,
 relativa  all'assistenza durante il transito nell'ambito di
 provvedimenti di espulsione per via aerea.
 2004/8/CE  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,
 dell'11 febbraio 2004, sulla promozione della cogenerazione
 basata  su  una domanda di calore utile nel mercato interno
 dell'energia e che modifica la direttiva 92/42/CEE.
 2004/12/CE  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio,
 dell'11 febbraio  2004,  che modifica la direttiva 94/62/CE
 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.
 2004/17/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 31 marzo  2004,  che coordina le procedure di appalto degli
 enti  erogatori  di  acqua  e  di  energia,  degli enti che
 forniscono servizi di trasporto e servizi postali.
 2004/18/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di
 aggiudicazione   degli   appalti  pubblici  di  lavori,  di
 forniture e di servizi.
 2004/22/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 31 marzo 2004, relativa agli strumenti di misura.
 2004/25/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 21 aprile   2004,   concernente  le  offerte  pubbliche  di
 acquisto.
 2004/35/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 21 aprile 2004, sulla responsabilita' ambientale in materia
 di prevenzione e riparazione del danno ambientale.
 2004/38/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 29 aprile   2004,   relativa   al   diritto  dei  cittadini
 dell'Unione   e  dei  loro  familiari  di  circolare  e  di
 soggiornare  liberamente nel territorio degli Stati membri,
 che  modifica  il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le
 direttive  64/221/CEE,  68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE,
 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE.
 2004/39/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 21 aprile   2004,   relativa  ai  mercati  degli  strumenti
 finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE
 del  Consiglio  e  la  direttiva  2000/12/CE del Parlamento
 europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE
 del Consiglio.
 2004/48/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 29 aprile  2004,  sui  rispetto  dei  diritti di proprieta'
 intellettuale.
 2004/67/CE   del   Consiglio,   del   26 aprile   2004,
 concernente   misure   volte   a   garantire  la  sicurezza
 dell'approvvigionamento di gas naturale.
 2004/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 27 ottobre   2004,   recante   modifica   della   direttiva
 2003/87/CE  che  istituisce  un  sistema  per lo scambio di
 quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunita',
 riguardo  ai  meccanismi  di  progetto  del  Protocollo  di
 Kyoto.».
 - La  legge  22 aprile  1941,  n.  633  (Protezione del
 diritto  d'autore  e  di  altri  diritti  connessi  al  suo
 esercizio.)  e'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 166
 del 16 luglio 1941.
 - La   legge   20 giugno  1978,  n.  399  (Ratifica  ed
 esecuzione  della  convenzione  di  Berna per la protezione
 delle   opere   letterarie   ed   artistiche,   firmata  il
 9 settembre  1886,  completata  a  Parigi il 4 maggio 1896,
 riveduta  a Berlino il 13 novembre 1908, completata a Berna
 il  20 marzo  1914,  riveduta  a  Roma  il 2 giugno 1928, a
 Bruxelles  il 26 giugno 1948, a Stoccolma il 14 luglio 1967
 e  a Parigi il 24 luglio 1971, con allegato.) e' pubblicata
 nella   Gazzetta  Ufficiale  del  2 agosto  1978,  n.  214,
 supplemento ordinario.
 - Il   decreto  legislativo  20 ottobre  1998,  n.  368
 (Istituzione  del  Ministero  per  i  beni  e  le attivita'
 culturali,  a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997,
 n.  59.)  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del
 26 ottobre 1998.
 - Il   testo   dell'art.  52  del  decreto  legislativo
 30 luglio  1999,  n.  300, (Riforma dell'organizzazione del
 Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n.
 59) e' il seguente:
 «Art. 52 (Attribuzioni). - 1. Il Ministero per i beni e
 le  attivita'  culturali  esercita anche in base alle norme
 del  decreto  legislativo  20 ottobre  1998,  n. 368, e del
 testo  unico  approvato  con decreto legislativo 29 ottobre
 1999,  n.  490,  le  attribuzioni  spettanti  allo Stato in
 materia di beni culturali e ambientali, spettacolo e sport,
 eccettuate  quelle  attribuite, anche dal presente decreto,
 ad  altri  Ministeri  o  ad  agenzie,  e fatte in ogni caso
 salve,  ai  sensi e per gli effetti degli articoli 1, comma
 2,  e  3,  comma  1,  lettere a) e b), della legge 15 marzo
 1997,   n.   59,   le   funzioni  conferite  dalla  vigente
 legislazione alle regioni ed agli enti locali.
 2.  Al  Ministero  sono  altresi'  trasferite,  con  le
 inerenti  risorse,  le funzioni esercitate dal Dipartimento
 per   l'informazione  e  l'editoria,  istituito  presso  la
 Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,  in  materia  di
 diritto d'autore e disciplina della proprieta' letteraria e
 promozione delle attivita' culturali.».
 - Il   testo   dell'art.  10  del  decreto  legislativo
 30 luglio  1999,  n. 303, (Ordinamento della Presidenza del
 Consiglio  dei  Ministri,  a norma dell'art. 11 della legge
 15 marzo 1997, n. 59) e' il seguente:
 «Art. 10 (Riordino dei compiti operativi e gestionali).
 - 1. Ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettere a) e b), della
 legge 15 marzo 1959, n. 59, sono trasferiti ai Ministeri di
 seguito  individuati  i compiti relativi alle seguenti aree
 funzionali,  in  quanto  non  riconducibili  alle  autonome
 funzioni   di   impulso   indirizzo   e  coordinamento  del
 Presidente.  Ai  Ministeri interessati sono contestualmente
 trasferite   le  corrispondenti  strutture  e  le  relative
 risorse finanziarie, materiali ed umane:
 a) turismo  al  Ministero dell'industria, commercio e
 artigianato;
 b);
 c) segreteria  del comitato per la liquidazione delle
 pensioni  privilegiate ordinarie, di cui all'art. 19, comma
 1,  lettera  s),  della  legge  23 agosto  1988, n. 400, al
 Ministero del tesoro, bilancio e programmazione economica;
 d) aree  urbane, fatto salvo quanto previsto al comma
 5,  nonche'  Commissione Reggio Calabria, di cui all'art. 7
 della  legge  5 luglio  1989,  n. 246, e Commissione per il
 risanamento  della  Torre  di Pisa, al Ministero dei lavori
 pubblici;
 e) diritto  d'autore  e  disciplina  della proprieta'
 letteraria,  nonche'  promozione delle attivita' culturali,
 nell'ambito    dell'attivita'    del    Dipartimento    per
 l'informazione  ed  editoria,  al Ministero per i beni e le
 attivita'  culturali,  come previsto dall'art. 52, comma 2,
 del decreto legislativo sul riordino dei Ministeri.
 2. Fatte salve le successive modifiche ordinamentali di
 cui  agli  articoli 12,  lettere  f) e seguenti, e 13 della
 legge 15 marzo 1997, n. 59, le amministrazioni destinatarie
 dei compiti e delle strutture trasferite ai sensi del comma
 1  ne assumono la responsabilita' a decorrere dalla entrata
 in   vigore  del  presente  decreto  quando  si  tratti  di
 strutture  in  atto  affidate  a  Ministri  con portafoglio
 mediante  delega  del  Presidente  del  Consiglio.  In caso
 diverso,  l'assunzione  di  responsabilita'  decorre  dalla
 individuazione,  mediante  apposito  decreto del Presidente
 del Consiglio, delle risorse da trasferire.
 3.  A  decorrere dalla data di inizio della legislatura
 successiva  a  quella  in  cui il presente decreto entra in
 vigore,  sono  trasferiti al Ministero dell'interno, con le
 inerenti risorse finanziarie, materiali ed umane, i compiti
 svolti   dagli  uffici  dei  commissari  di  Governo  nelle
 regioni.
 3-bis. Per le esigenze delle rappresentanze del Governo
 nelle   regioni   a   statuto   speciale  tuttora  operanti
 nell'ambito  della  Presidenza,  possono  essere  destinati
 nelle  relative sedi dirigenti di prima e di seconda fascia
 o  equiparati,  appartenenti  ai  ruoli  della Presidenza o
 chiamati  in posizione di comando o fuori ruolo nell'ambito
 della percentuale di cui all'art. 9-bis, comma 3.
 3-ter.   I   dirigenti   appartenenti  ai  ruoli  delle
 soppresse tabelle A e C allegate alla legge 23 agosto 1988,
 n.  400,  in  servizio  alla  data di entrata in vigore del
 presente  comma  presso le Prefetture - Uffici territoriali
 del Governo, sono inquadrati nella corrispondente qualifica
 del ruolo dirigenziale del Ministero dell'interno.
 4.  A  decorrere  dalla  data  di  cui al comma 3, sono
 trasferiti  al  Ministero  del lavoro, della salute e delle
 politiche  sociali, secondo le disposizioni di cui all'art.
 45 del decreto legislativo sul riordinamento dei Ministeri,
 i  compiti esercitati dal Dipartimento degli affari sociali
 della  Presidenza. Al Ministero stesso sono contestualmente
 trasferite  le  inerenti  risorse finanziarie, materiali ed
 umane.
 5.  A  decorrere  dalla  data  di  cui al comma 3, sono
 trasferiti   al   Ministero   delle  infrastrutture  e  dei
 trasporti  di  cui  all'art. 41 del decreto legislativo sul
 riordinamento   dei  Ministeri,  con  le  inerenti  risorse
 finanziarie,  materiali  e  umane,  i  compiti  esercitati,
 nell'ambito   del  Dipartimento  delle  aree  urbane  della
 Presidenza, dall'Ufficio per Roma capitale e grandi eventi.
 6.  A  decorrere  dalla data di cui al comma 3, o dalla
 diversa  data  indicata  in sede di riordino dei Ministeri,
 sono  trasferite,  con  le  inerenti  risorse  finanziarie,
 materiali   ed   umane,   all'Agenzia   per  la  protezione
 dell'ambiente  e  per i servizi tecnici, di cui all'art. 38
 del   decreto   legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  e
 successive  modificazioni, le funzioni del Dipartimento per
 i  servizi tecnici nazionali della Presidenza del Consiglio
 dei  Ministri, fatta eccezione per le funzioni del Servizio
 sismico nazionale, fermo restando quanto previsto dall'art.
 91  del  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  112, e
 successive   modificazioni.   Sono   escluse  dal  suddetto
 trasferimento  le  funzioni gia' attribuite all'Ufficio per
 il  sistema  informativo  unico, che restano assegnate alla
 Presidenza  del  Consiglio  dei Ministri e sono affidate al
 Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie.
 6-bis.  Il  Comitato  per  l'emersione  del  lavoro non
 regolare  di  cui all'art. 78 della legge 23 dicembre 1998,
 n. 448, come modificato dall'art. 116, comma 7, della legge
 23 dicembre  2000,  n.  388, e' trasferito al Ministero del
 lavoro  e  delle  politiche sociali con le relative risorse
 finanziarie ed i comandi in atto. Il Ministro dell'economia
 e  delle  finanze  e'  autorizzato ad apportare, con propri
 decreti, le relative variazioni di bilancio
 6-ter.  A decorrere dal 1° gennaio 2004 sono trasferiti
 al   Centro  nazionale  per  l'informatica  nella  pubblica
 amministrazione  i  compiti,  le  funzioni  e  le attivita'
 esercitati  dal Centro tecnico di cui al comma 19 dell'art.
 17  della  legge  15 maggio  1997,  n.  127,  e  al comma 6
 dell'art.  24  della  legge  24 novembre  2000,  n. 340. Al
 Centro  medesimo sono contestualmente trasferite le risorse
 finanziarie e strumentali, nonche' quelle umane comunque in
 servizio.  Il  limite massimo di cui al comma 1 dell'art. 6
 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e' fissato
 in complessive 190 unita'.
 6-quater.  In  sede  di prima applicazione il personale
 trasferito ai sensi del comma 6-ter mantiene il trattamento
 giuridico ed economico in godimento.
 6-quinquies.  Al  riordino organizzativo, di gestione e
 di  funzionamento  del  Centro  nazionale per l'informatica
 nella  pubblica  amministrazione si provvede con successivi
 regolamenti  adottati  ai sensi del comma 1 dell'art. 5 del
 decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39.
 6-sexies.  Dalla  data  di  cui  al  comma  6-ter  sono
 abrogati  il  comma  19  dell'art. 17 della legge 15 maggio
 1997,   n.  127,  il  comma  6  dell'art.  24  della  legge
 24 novembre 2000, n. 340, e il decreto del Presidente della
 Repubblica 23 dicembre 1997, n. 522.
 7.
 8.
 9.
 10.  La collocazione e l'organizzazione dell'Ufficio di
 supporto  alla  Cancelleria  dell'Ordine  al  merito  della
 Repubblica  e  dell'Ufficio  di  segreteria  del  Consiglio
 supremo  della difesa sono stabilite da appositi protocolli
 d'intesa  tra  Segretariato generale della Presidenza della
 Repubblica e Segretariato generale della Presidenza.
 11.  Gli organi collegiali le cui strutture di supporto
 sono    dal    presente   decreto   trasferite   ad   altre
 amministrazioni,    operano   presso   le   amministrazioni
 medesime.
 11-bis.  Salva l'applicazione delle disposizioni di cui
 al  decreto-legge  6  maggio  2002,  n. 83, convertito, con
 modificazioni, dalla legge 2 luglio 2002, n. 133, i compiti
 di  sicurezza e vigilanza nell'ambito della Presidenza sono
 svolti,  ai  sensi dell'art. 33 della legge 23 agosto 1988,
 n. 400, da personale della Polizia di Stato e dell'Arma dei
 carabinieri  nell'ambito  di  una  apposita Sovrintendenza,
 costituita  con  decreto  del  Presidente adottato ai sensi
 dell'art.   7,  alla  quale  e'  preposto  un  coordinatore
 nominato  ai  sensi  dell'art. 18 della citata legge n. 400
 del 1988.
 11-ter.    La    Presidenza    puo'   provvedere   alla
 amministrazione,  organizzazione,  coordinamento e gestione
 dei  servizi  generali  di  supporto,  purche' non siano di
 nocumento  alle  esigenze di sicurezza, attraverso societa'
 per    azioni    appositamente    costituita,   anche   con
 partecipazione  minoritaria di soggetti privati selezionati
 attraverso  procedure  ad evidenza pubblica. I rapporti tra
 la  societa'  e  la  Presidenza  sono  regolati da apposito
 contratto  di servizio, anche con riferimento alla verifica
 qualitativa delle prestazioni rese.
 11-quater.  Con  specifico atto aggiuntivo al contratto
 di  servizio  di  cui  al  comma  11-ter  sono  definite le
 modalita', i termini e le condizioni per l'utilizzazione di
 personale  in servizio presso la Presidenza che, mantenendo
 lo  stesso  stato  giuridico,  su  base  volontaria e senza
 pregiudizio economico e di carriera, puo' essere distaccato
 presso la societa'.
 11-quinquies.   Il  restante  personale  coinvolto  nel
 processo  di attuazione di cui al comma 11-ter e' assegnato
 alle   altre   strutture  generali  della  Presidenza,  nel
 rispetto   delle   procedure   di   consultazione   con  le
 organizzazioni    sindacali    previste   dalla   normativa
 vigente.».
 - Il  testo  dell'art.  7  del  decreto  legislativo 29
 ottobre  1999, n. 419 (Riordinamento del sistema degli enti
 pubblici  nazionali,  a  norma degli articoli 11 e 14 della
 legge  15 marzo  1997,  n.  59),  pubblicato nella Gazzetta
 Ufficiale 15 novembre 1999, n. 268, e' il seguente:
 «Art.  7  (Societa' italiana autori e editori). - 1. La
 Societa'  italiana autori ed editori, di seguito denominata
 SIAE,  ente pubblico a base associativa, svolge le seguenti
 funzioni:
 a) esercita  l'attivita' di intermediazione, comunque
 attuata sotto ogni forma diretta o indiretta di intervento,
 mediazione,  mandato,  rappresentanza ed anche cessione per
 l'esercizio dei diritti di rappresentazione, di esecuzione,
 di   recitazione,   di  radiodiffusione,  ivi  compresa  la
 comunicazione  al  pubblico via satellite e di riproduzione
 meccanica e cinematografica di opere tutelate;
 b) cura  la  tenuta  dei registri di cui all'art. 103
 della legge 22 aprile 1941, n. 633;
 c) assicura  la  migliore  tutela  dei diritti di cui
 alla     lettera    a),    nell'ambito    della    societa'
 dell'informazione,  nonche'  la  protezione  e  lo sviluppo
 delle opere dell'ingegno.
 2.  L'attivita'  della  SIAE,  fatto  salvo l'esercizio
 delle   funzioni   pubbliche  attribuite  dalla  legge,  e'
 disciplinata dalle norme di diritto privato.
 3.  La SIAE esercita le altre funzioni attribuite dalla
 legge  e  puo' effettuare, altresi', la gestione di servizi
 di  accertamento  e  riscossione  di  imposte, contributi e
 diritti,  anche  in  regime  di  convenzione  con pubbliche
 amministrazioni,   regioni,   enti  locali  ed  altri  enti
 pubblici o privati.
 4. L'organizzazione ed il funzionamento della SIAE sono
 regolati dallo statuto adottato nel rispetto dei criteri di
 cui  all'art.  13,  comma 1,  entro  tre mesi dalla data di
 entrata in vigore del presente decreto. Non si applicano le
 disposizioni  di  cui  al  comma 2 dell'art. 13. Lo statuto
 assicura  una  adeguata presenza di autori ed editori negli
 organi    dell'Ente,    una   ripartizione   dei   proventi
 dell'esazione  dei diritti d'autore tra gli aventi diritto,
 che tenga anche conto dell'effettivo contributo di ciascuno
 alla  formazione  dei  proventi stessi, e l'applicazione di
 provvigioni   sui   diritti   d'autore   in   coerenza  con
 l'ordinamento vigente in sede europea.
 5.  Lo statuto e' adottato dall'Assemblea a maggioranza
 dei   suoi   componenti,   su  proposta  del  Consiglio  di
 amministrazione, ed e' approvato con decreto del Presidente
 del  Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i
 beni  e le attivita' culturali, di concerto con il Ministro
 dell'economia e delle finanze .
 6.  La  SIAE  assicura  la  distinzione tra la gestione
 relativa  alla  tutela  del  diritto d'autore e dei diritti
 connessi  e  la  gestione  relativa agli ulteriori servizi,
 nonche', a partire dall'esercizio successivo a quello della
 data   di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  la
 separazione  contabile  tra  le  due  distinte gestioni per
 ciascuna  delle  quali  deve essere perseguito l'equilibrio
 finanziario.
 7.  La  gestione  dei servizi attinenti alla tutela del
 diritto  d'autore  e  dei  diritti  connessi  si informa ai
 principi  della  massima trasparenza nella ripartizione dei
 proventi  tra gli aventi diritto. I criteri di ripartizione
 dei  proventi  spettanti  ai  titolari dei diritti d'autore
 sono  annualmente  predeterminati  dalla  SIAE e sottoposti
 all'approvazione del Ministro vigilante.
 8.  Il  Ministro  per  i  beni e le attivita' culturali
 esercita congiuntamente con il Presidente del Consiglio dei
 Ministri  la vigilanza sulla SIAE. L'attivita' di vigilanza
 e'  svolta sentito il Ministro delle finanze per le materie
 di  sua  specifica  competenza.  Sono  soppressi l'art. 182
 della  legge  22 aprile  1941,  n.  633,  e  l'art.  57 del
 regolamento  di  attuazione della medesima legge, approvato
 con regio decreto 18 maggio 1942, n. 1369.».
 - La  legge  18  agosto  2000,  n.  248 (Nuove norme di
 tutela del diritto di autore.) e' pubblicata nella Gazzetta
 Ufficiale n. 206 del 4 settembre 2000.
 - Il  testo  dell'art.  2  del  decreto-legge 26 aprile
 2005,  n.  63,  convertito  con  modificazioni, dalla legge
 25 giugno   2005,  n.  109  (Disposizioni  urgenti  per  lo
 sviluppo  e la coesione territoriale, nonche' per la tutela
 del diritto d'autore) e' il seguente:
 «Art.  2  (Coordinamento  delle politiche in materia di
 diritto  d'autore).  -  1. Al fine di consentire l'efficace
 coordinamento,   anche   a  livello  internazionale,  delle
 funzioni di contrasto delle attivita' illecite lesive della
 proprieta'  intellettuale  di  cui  all'art. 19 della legge
 18 agosto  2000, n. 248, i compiti del Ministero per i beni
 e  le  attivita'  culturali  previsti dall'art. 6, comma 3,
 lettera   a),   del  regolamento  di  cui  al  decreto  del
 Presidente  della  Repubblica  10 giugno 2004, n. 173, sono
 esercitati  d'intesa  con  la  Presidenza del Consiglio dei
 Ministri.
 2.   All'art.  7,  comma  5,  del  decreto  legislativo
 29 ottobre  1999,  n.  419,  le  parole:  «con  decreto del
 Ministro  per  i beni e le attivita' culturali, di concerto
 con  i  Ministri delle finanze e del tesoro, del bilancio e
 della   programmazione  economica»  sono  sostituite  dalle
 seguenti:  «con  decreto  del  Presidente del Consiglio dei
 Ministri,  su  proposta  del  Ministro  per  i  beni  e  le
 attivita'   culturali,   di   concerto   con   il  Ministro
 dell'economia e delle finanze.».
 3.   All'art.  7,  comma  8,  del  decreto  legislativo
 29 ottobre 1999, n. 419, dopo le parole: «il Ministro per i
 beni  e  le  attivita' culturali esercita» sono inserite le
 seguenti:  «congiuntamente  con il Presidente del Consiglio
 dei Ministri».
 3-bis.  Dall'attuazione delle disposizioni del presente
 articolo  non  devono  derivare  nuovi  o  maggiori oneri a
 carico della finanza pubblica.».
 - Il    regio   decreto   18 maggio   1942,   n.   1369
 (Approvazione  del regolamento per l'esecuzione della legge
 22 aprile  1941,  n.  633, per la protezione del diritto di
 autore  e  di  altri diritti connessi al suo esercizio.) e'
 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3 dicembre 1942, n.
 286.
 - Il  testo dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n.
 400,  (Disciplina  dell'attivita'  di Governo e ordinamento
 della   Presidenza   del  Consiglio  dei  Ministri)  e'  il
 seguente:
 Art.   14   (Decreti   legislativi).  -  1.  I  decreti
 legislativi  adottati  dal  Governo  ai  sensi dell'art. 76
 della   Costituzione  sono  emanate  dal  Presidente  della
 Repubblica  con la denominazione di «decreto legislativo» e
 con   l'indicazione   nel   preambolo,   della   legge   di
 delegazione, della deliberazione del Consiglio dei Ministri
 e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
 legge di delegazione.
 2.  L'emanazione  del decreto legislativo deve avvenire
 entro  il  termine  fissato  dalla legge di delegazione; il
 testo  del  decreto  legislativo  adottato  dal  Governo e'
 trasmesso   al   Presidente   della   Repubblica,   per  la
 emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
 3.  Se  la  delega  legislativa  si  riferisce  ad  una
 pluralita'  di  oggetti  distinti  suscettibili di separata
 disciplina,  il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
 successivi  per  uno  o  piu'  degli  oggetti  predetti. In
 relazione  al  termine  finale  stabilito  dalla  legge  di
 delegazione,  il  Governo  informa periodicamente le Camere
 sui  criteri  che  segue nell'organizzazione dell'esercizio
 della delega.
 4.  In  ogni  caso,  qualora  il  termine  previsto per
 l'esercizio  della  delega ecceda i due anni, il governo e'
 tenuto a richiedete il parere delle Camere sugli schemi dei
 decreti  delegati.  Il parere e' espresso dalle Commissioni
 permanenti  delle  due  Camere competenti per materia entro
 sessanta  giorni,  indicando  specificamente  le  eventuali
 disposizioni  non  ritenute  corrispondenti  alle direttive
 della  legge  di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
 successivi,  esaminato  il  parere, ritrasmette, con le sue
 osservazioni  e  con  eventuali modificazioni, i testi alle
 Commissioni  per  il  parere  definitivo  che  deve  essere
 espresso entro trenta giorni.».
 - Il testo dell'art. 8, comma 2, della citata direttiva
 2001/84/CE, e' il seguente:
 «2.  In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri che non
 applicano  il  diritto  sulle  successive  vendite di opere
 d'arte  al  [data  di entrata in vigore di cui all'art. 13]
 non  sono  tenuti,  per un periodo che termina non oltre il
 1° gennaio  2010,  ad  applicare  il diritto a favore degli
 aventi causa dell'artista dopo la sua morte.».
 Nota dall'art. 1 all'art. 14:
 - Per  la legge n. 633 del 1941, si vedano le note alle
 premesse.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 2. Sostituzione dell'articolo 144 della legge 22 aprile 1941, n. 633
 1. L'articolo 144 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' sostituito dal seguente:
 «Art.  144.  -  1.  Gli  autori delle opere d'arte e di manoscritti hanno  diritto  ad  un compenso sul prezzo di ogni vendita successiva alla prima cessione delle opere stesse da parte dell'autore.
 2.  Ai  fini  del  primo  comma  si intende come vendita successiva quella  comunque effettuata che comporta l'intervento, in qualita' di venditori,   acquirenti  o  intermediari,  di  soggetti  che  operano professionalmente  nel  mercato  dell'arte,  come  le case d'asta, le gallerie  d'arte  e,  in  generale,  qualsiasi  commerciante di opere d'arte.
 3.  Il diritto di cui al comma 1 non si applica alle vendite quando il  venditore  abbia acquistato l'opera direttamente dall'autore meno di  tre  anni  prima  di  tali vendite e il prezzo di vendita non sia superiore  a 10.000,00 euro. La vendita si presume effettuata oltre i tre anni dall'acquisto salva prova contraria fornita dal venditore.».
 |  |  |  | Art. 3. Sostituzione dell'articolo 145 della legge 22 aprile 1941, n. 633
 1. L'articolo 145 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' sostituito dal seguente:
 «Art.  145.  - 1. Ai fini dell'articolo 144, per opere si intendono gli   originali   delle   opere   delle   arti  figurative,  comprese nell'articolo  2,  come i quadri, i "collages", i dipinti, i disegni, le  incisioni,  le stampe, le litografie, le sculture, gli arazzi, le ceramiche,  le  opere in vetro e le fotografie, nonche' gli originali dei  manoscritti, purche' si tratti di creazioni eseguite dall'autore stesso o di esemplari considerati come opere d'arte e originali.
 2.  Le  copie  delle opere delle arti figurative prodotte in numero limitato   dall'autore   stesso   o  sotto  la  sua  autorita',  sono considerate   come   originali  purche'  siano  numerate,  firmate  o altrimenti debitamente autorizzate dall'autore.».
 |  |  |  | Art. 4. Sostituzione dell'articolo 146 della legge 22 aprile 1941, n. 633
 1. L'articolo 146 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' sostituito dal seguente:
 «Art.  146. - 1. Il diritto di cui all'articolo 144 e' riconosciuto anche  agli  autori e ai loro aventi causa di paesi non facenti parte dell'Unione  europea,  solo ove la legislazione di tali paesi preveda lo  stesso diritto a favore degli autori che siano cittadini italiani e dei loro aventi causa.
 2.  Agli  autori di paesi non facenti parte dell'Unione europea non in possesso della cittadinanza italiana, ma abitualmente residenti in Italia,  e'  riservato  lo stesso trattamento previsto dalla presente sezione per i cittadini italiani.».
 |  |  |  | Art. 5. Sostituzione dell'articolo 147 della legge 22 aprile 1941, n. 633
 1. L'articolo 147 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' sostituito dal seguente:
 «Art. 147. - 1. Il diritto di cui all'articolo 144 non puo' formare oggetto di alienazione o di rinuncia, nemmeno preventivamente.».
 |  |  |  | Art. 6. Sostituzione dell'articolo 148 della legge 22 aprile 1941, n. 633
 1. L'articolo 148 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' sostituito dal seguente:
 «Art.  148.  - 1. Il diritto di cui all'articolo 144 dura per tutta la vita dell'autore e per settant'anni dopo la sua morte.».
 |  |  |  | Art. 7. Sostituzione dell'articolo 149 della legge 22 aprile 1941, n. 633
 1. L'articolo 149 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' sostituito dal seguente:
 «Art.  149.  - 1. Il diritto di cui all'articolo 144 spetta dopo la morte  dell'autore agli eredi, secondo le norme del codice civile; in difetto  di  successori  entro il sesto grado, il diritto e' devoluto all'Ente  nazionale  di  previdenza  e  assistenza  per  i  pittori e scultori,  musicisti,  scrittori  ed  autori  drammatici (ENAP) per i propri fini istituzionali.».
 |  |  |  | Art. 8. Sostituzione dell'articolo 150 della legge 22 aprile 1941, n. 633
 1. L'articolo 150 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' sostituito dal seguente:
 «Art.  150.  -  1. Il compenso previsto dall'articolo 144 e' dovuto solo se il prezzo della vendita non e' inferiore a 3.000,00 euro.
 2.  Fatto  salvo  quanto disposto dal comma 1, i compensi dovuti ai sensi dell'articolo 144 sono cosi' determinati:
 a) 4  per  cento  per la parte del prezzo di vendita compresa tra 3.000,00 euro e 50.000,00 euro;
 b) 3  per  cento  per la parte del prezzo di vendita compresa tra euro 50.000,01 e 200.000,00 euro;
 c) 1  per  cento  per la parte del prezzo di vendita compresa tra euro 200.000,01 e 350.000,00 euro;
 d) 0,5  per cento per la parte del prezzo di vendita compresa tra euro 350.000,01 e 500.000,00 euro;
 e) 0,25  per cento per la parte del prezzo di vendita superiore a 500.000,00 euro.
 3. L'importo totale del compenso non puo' essere comunque superiore a 12.500,00 euro.».
 |  |  |  | Art. 9. Sostituzione dell'articolo 151 della legge 22 aprile 1941, n. 633
 1. L'articolo 151 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' sostituito dal seguente:
 «Art.  151. - 1. Il prezzo della vendita, ai fini dell'applicazione delle  percentuali  di  cui  all'articolo  150, e' calcolato al netto dell'imposta.».
 |  |  |  | Art. 10. Sostituzione dell'articolo 152 della legge 22 aprile 1941, n. 633
 1. L'articolo 152 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' sostituito dal seguente:
 «Art.  152.  -  1.  Il compenso di cui agli articoli 144 e 150 e' a carico del venditore.
 2.  Fermo  restando  quanto  disposto  nel  comma 1, l'obbligo di prelevare  e di trattenere dal prezzo di vendita il compenso dovuto e di  versarne,  nel  termine  stabilito  dal  regolamento, il relativo importo  alla  Societa' italiana degli autori ed editori (SIAE), e' a carico dei soggetti di cui all'articolo 144, comma 2.
 3.  Fino  al  momento  in  cui il versamento alla Societa' italiana degli  autori  ed editori (SIAE) non sia stato effettuato, i soggetti di  cui  al  comma  2  sono costituiti depositari, ad ogni effetto di legge, delle somme prelevate.
 4.  I  soggetti  di cui al comma 2, intervenuti nella vendita quali acquirenti  o  intermediari, rispondono solidalmente con il venditore del pagamento del compenso da questi dovuto.».
 |  |  |  | Art. 11. Sostituzione dell'articolo 153 della legge 22 aprile 1941, n. 633
 1. L'articolo 153 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' sostituito dal seguente:
 «Art.  153.  -  1.  Le vendite delle opere e dei manoscritti di cui alla  presente  sezione,  il cui prezzo minimo sia quello indicato al comma  1  dell'articolo  150,  debbono  essere denunciate, a cura del professionista    intervenuto    quale    venditore    acquirente   o intermediario,  mediante  dichiarazione  alla Societa' italiana degli autori  ed  editori  (SIAE), nel termine e con le modalita' stabilite nel regolamento.
 2. Il soggetto di cui al comma 1 ha, altresi', l'obbligo di fornire alla  Societa'  italiana degli autori ed editori (SIAE), su richiesta di  quest'ultima, per un periodo di tre anni successivi alla vendita, tutte  le  informazioni  atte ad assicurare il pagamento dei compensi previsti  dagli articoli precedenti, anche tramite l'esibizione della documentazione relativa alla vendita stessa.».
 |  |  |  | Art. 12. Sostituzione dell'articolo 154 della legge 22 aprile 1941, n. 633
 1. L'articolo 154 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' sostituito dal seguente:
 «Art. 154. - 1. La Societa' italiana degli autori ed editori (SIAE) provvede,  secondo quanto disposto dal regolamento, a comunicare agli aventi  diritto  l'avvenuta vendita e la percezione del compenso ed a rendere   pubblico,   anche   tramite  il  proprio  sito  informatico istituzionale, per tutto il periodo di cui al comma 2, l'elenco degli aventi  diritto  che  non  abbiano  ancora  rivendicato  il compenso. Provvede,  altresi',  al  successivo  pagamento del compenso al netto della   provvigione,  comprensiva  delle  spese,  la  cui  misura  e' determinata  con  decreto  del  Ministro  per  i  beni e le attivita' culturali,  sentita  la  Societa'  italiana  degli  autori ed editori (SIAE). Il decreto e' sottoposto ad aggiornamento triennale.
 2.  Presso la Societa' italiana degli autori ed editori (SIAE) sono tenuti a disposizione i compensi di cui al comma 1, che non sia stato possibile versare agli aventi diritto, per un periodo di cinque anni, decorrente  dalla  data  a  decorrere  dalla  quale  gli  stessi sono divenuti  esigibili  secondo quanto disposto dal regolamento. Decorso tale  periodo  senza  che  sia  intervenuta alcuna rivendicazione dei compensi,   questi   ultimi   sono  devoluti  all'Ente  nazionale  di previdenza e assistenza per i pittori e scultori, musicisti scrittori ed  autori drammatici (ENAP) per i propri fini istituzionali, con gli interessi  legali  dalla data di percezione delle somme fino a quella del pagamento al netto della provvigione di cui al comma 1.».
 |  |  |  | Art. 13. Sostituzione dell'articolo 155 della legge 22 aprile 1941, n. 633
 1. L'articolo 155 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' sostituito dal seguente:
 «Art.  155.  -  1.  Le disposizioni di cui alla presente Sezione si applicano anche alle opere anonime e pseudonime.».
 |  |  |  | Art. 14. Sotituzione dell'articolo 172 della legge 22 aprile 1941, n. 633
 1. L'articolo 172 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' sostituito dal seguente:
 «Art.  172.  -  1.  Se  i  fatti  preveduti  nell'articolo 171 sono commessi  per  colpa  la pena e' della sanzione amministrativa fino a 1.032,00 euro.
 2.  Con  la  stessa pena e' punito chiunque esercita l'attivita' di intermediario in violazione del disposto degli articoli 180 e 183.
 3. La violazione delle disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 152   e  all'articolo  153  comporta  la  sospensione  dell'attivita' professionale  o  commerciale  da  sei  mesi  ad  un anno, nonche' la sanzione amministrativa da 1.034,00 euro a 5.165,00 euro.».
 |  |  |  | Art. 15. Modfica all'articolo 182-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633
 1.  All'articolo  182-bis,  comma 1, della legge 22 aprile 1941, n. 633, dopo la lettera d-bis) e' aggiunta, in fine, la seguente:
 «d-ter)  sulle  case  d'asta,  le  gallerie e in genere qualsiasi soggetto  che eserciti professionalmente il commercio di opere d'arte o di manoscritti.».
 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
 Dato a Roma, addi' 13 febbraio 2006
 CIAMPI
 Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
 dei Ministri
 La  Malfa,  Ministro  per  le politiche
 comunitarie
 Buttiglione,  Ministro  per i beni e le
 attivita' culturali
 Fini, Ministro degli affari esteri
 Castelli, Ministro della giustizia
 Tremonti,   Ministro  del-l'economia  e
 delle finanze Visto, il Guardasigilli: Castelli
 
 
 
 Nota all'art. 15:
 - Il  testo  vigente  del1'art. 182-bis, comma 1, della
 citata  legge  22 aprile  1941, n. 633, come modificato dal
 presente decreto, e' il seguente:
 «Art. 182-bis. - 1. All'Autorita' per le garanzie nelle
 comunicazioni  ed  alla  Societa'  italiana degli autori ed
 editori  (SIAE) e' attribuita, nell'ambito delle rispettive
 competenze  previste  dalla  legge, al fine di prevenire ed
 accertare le violazioni della presente legge, la vigilanza:
 a) sull'attivita'  di riproduzione e duplicazione con
 qualsiasi    procedimento,    su    supporto   audiovisivo,
 fonografico  e qualsiasi altro supporto nonche' su impianti
 di utilizzazione in pubblico, via etere e via cavo, nonche'
 sull'attivita'  di diffusione radiotelevisiva con qualsiasi
 mezzo effettuata;
 b) sulla proiezione in sale cinematografiche di opere
 e   registrazioni  tutelate  dalla  normativa  sul  diritto
 d'autore e sui diritti connessi al suo esercizio;
 c) sulla  distribuzione,  la  vendita,  il  noleggio,
 l'emissione   e  l'utilizzazione  in  qualsiasi  forma  dei
 supporti di cui alla lettera a);
 d) sui  centri  di riproduzione pubblici o privati, i
 quali   utilizzano   nel   proprio   ambito   o  mettono  a
 disposizione  di terzi, anche gratuitamente, apparecchi per
 fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione;
 d-bis)  sull'attivita' di fabbricazione, importazione
 e  distribuzione  degli  apparecchi  e  dei supporti di cui
 all'art. 71-septies;
 d-ter)  sulle  case  d'asta,  le gallerie e in genere
 qualsiasi  soggetto eserciti professionalmente il commercio
 di opere d'arte o di manoscritti».
 
 
 
 
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