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| Gazzetta n. 70 del 24 marzo 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |  | DECRETO 21 marzo 2006 |  | Misure  per  la  regolamentazione  della  raccolta  a  distanza delle scommesse, del bingo e delle lotterie. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE dell'Amministrazione autonoma
 dei monopoli di Stato
 Visto  il  decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni, concernente la disciplina delle attivita' di gioco;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581,  modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1962,  n.  806,  recante  norme  regolamentari  per  l'applicazione e l'esecuzione  del  decreto  legislativo 14 aprile 1948, n. 496, sulla disciplina delle attivita' di gioco;
 Visto  il  decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni  ed  integrazioni,  recante riforma dell'organizzazione del Governo;
 Visto  il  decreto  legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni  ed  integrazioni,  che  reca norme sull'organizzazione delle amministrazioni pubbliche;
 Visto  il  regolamento  emanato  con  decreto  del Presidente della Repubblica  24  gennaio 2002, n. 33, in attuazione dell'art. 12 della legge  18  ottobre  2001,  n.  383,  con  il  quale  si e' provveduto all'affidamento  delle  attribuzioni in materia di giochi e scommesse all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
 Visto  il  decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, recante norme relative  alla  riorganizzazione  del Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali;
 Visto l'art. 4 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge 8 agosto 2002, n. 178, con il quale sono  state  dettate  disposizioni  in  materia di unificazione delle competenze in materia di giochi;
 Visto  il  decreto  legislativo  30  giugno 2003, n. 196, codice in materia di protezione dei dati personali;
 Visto  l'art.  4  della  legge  13  dicembre  1989,  n.  401,  come modificato dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante disposizioni sull'esercizio abusivo di attivita' di giuoco o di scommessa;
 Visto  il  decreto  del  Ministro dell'economia e delle finanze, in data  1°  marzo 2006, n. 111, recante norme concernenti la disciplina delle  scommesse  a  quota  fissa  su  eventi diversi dalle corse dei cavalli,  adottato  ai  sensi  dell'art. 1, comma 286, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
 Visto  in  particolare l'art. 19 del citato decreto ministeriale n. 111   del  2006,  che  dispone  la  definizione  delle  modalita'  di accettazione  delle  scommesse raccolte con modalita' a distanza, con provvedimenti AAMS;
 Visto  il  decreto  del Ministro delle finanze 15 febbraio 2001, n. 156,   con   il  quale  e'  stato  adottato  il  regolamento  recante autorizzazione  alla  raccolta  telefonica o telematica delle giocate relative  a scommesse, giochi e concorsi pronostici, in base al quale e'  facolta' del Ministero delle finanze, in applicazione di apposita direttiva  del  Ministro  delle finanze, autorizzare i concessionari, ovvero  i  gestori  dei  giochi,  concorsi  pronostici o scommesse ad effettuare   la  raccolta  telefonica  o  telematica  delle  giocate, mediante    sistemi,    centri    di   servizio   od   operatori   di telecomunicazione che utilizzino linee telefoniche ordinarie, secondo le modalita' stabilite con decreto dirigenziale;
 Visto   il  decreto  del  direttore  generale  dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato in data 31 maggio 2002, che disciplina l'accettazione telefonica e telematica delle scommesse sportive;
 Vista  la  direttiva  del Ministro dell'economia e delle finanze in data   30   maggio  2002,  che  ha  affidato  al  direttore  generale dell'Amministrazione  autonoma dei monopoli di Stato l'autorizzazione alla  raccolta  telefonica  e  telematica  delle  giocate relative ai concorsi pronostici e alle scommesse;
 Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n.  1677, con il quale e' stato emanato il regolamento delle lotterie nazionali;
 Visto  il  decreto  ministeriale  12  febbraio 1991, n. 183, con il quale  e'  stato  emanato  il regolamento delle lotterie nazionali ad estrazione differita;
 Visto il decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29, con  il  quale  e'  stato  adottato  il regolamento recante norme per l'istituzione del gioco «Bingo»;
 Visto  il  decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, recante misure di contrasto  all'evasione  fiscale  e  disposizioni  urgenti in materia tributaria e finanziaria;
 Visto  il comma 4-ter del citato art. 4 della legge n. 401 del 1989 come  modificato  dall'art. 1, com-ma 539, legge 23 dicembre 2005, n. 266, che stabilisce che gli operatori di gioco effettuano la raccolta per  via  telefonica  e  telematica  solo  se previamente autorizzati dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
 Visto  l'art.  1,  comma 292, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che  affida  all'Amministrazione  autonoma  dei  monopoli di Stato la definizione dei provvedimenti per la regolamentazione delle lotterie, differite ed istantanee con partecipazione a distanza;
 Visto  l'art.  1, commi 290 e 291, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,  che affidano all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato l'adozione dei provvedimenti necessari per la definizione, diffusione e  gestione,  con  organizzazione  propria  o  di terzi, dei mezzi di pagamento  specifici  per  la  partecipazione  al  gioco  a distanza, nonche'   la   scelta  dell'organizzazione  alla  quale  affidare  la diffusione e la gestione;
 Visto l'art. 11-quinquiesdecies, comma 11 della citata legge n. 248 del  2005,  che  affida  all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato l'adozione dei provvedimenti necessari per la definizione delle misure  per  la  regolamentazione  della  raccolta  a  distanza delle scommesse, del bingo, e delle lotterie;
 Visto l'art. 11-quinquiesdecies, comma 11, lettera a), della citata legge  n.  248  del 2005, che affida all'Amministrazione autonoma dei monopoli  di  Stato  l'adozione  dei  provvedimenti  che prevedano la possibilita'   di   raccolta   da  parte  dei  soggetti  titolari  di concessione   per   l'esercizio  dei  giochi,  concorsi  e  scommesse riservati  allo  Stato,  i quali dispongano di un sistema di raccolta conforme    a    requisiti   tecnici   ed   organizzativi   stabiliti dall'Amministrazione  autonoma  dei monopoli di Stato, delle lotterie istantanee e differite con partecipazione a distanza;
 Visto l'art. 11-quinquiesdecies, comma 11, lettera c), della citata legge  n.  248  del 2005, che affida all'Amministrazione autonoma dei monopoli  di  Stato  l'adozione  dei  provvedimenti  che prevedano le modalita'  di  estrazione  centralizzata,  di  gestione  gioco  e  di raccolta  a  distanza,  affidata agli attuali concessionari del gioco previsto  dal  regolamento,  di  cui  al  decreto  del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29;
 Visto l'art. 1, commi dal 535 al 539, della legge 23 dicembre 2005, n.  266, recante disposizioni per contrastare l'offerta telematica di giochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro;
 Visto il decreto direttoriale 7 febbraio 2006, recante disposizioni finalizzate  alla  rimozione  dei  casi  di  offerta  in  assenza  di autorizzazione,  attraverso  la rete telematica, di giochi, lotterie, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro;
 Considerato  che  occorre  definire in modo unitario ed organico le misure  per  la  regolamentazione  della  raccolta  a  distanza delle scommesse,  del  bingo  e delle lotterie, da adottare nel periodo che precede  la  definizione  dei  provvedimenti  di riordino complessivo delle modalita' di pagamento del gioco a distanza, ai sensi dell'art. 1, commi 290 e 291, della citata legge n. 311 del 2004;
 Ritenuto   opportuno   stabilire  norme  a  tutela  del  giocatore, specifiche per il gioco a distanza;
 Dispone:
 Art. 1.
 Oggetto e definizioni
 1.  Il  presente  decreto reca misure per la regolamentazione della raccolta a distanza:
 a)  delle  scommesse a quota fissa ed a totalizzatore, diverse da quelle  previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze  2 agosto 1999, n. 278, e dall'art. 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
 b) del gioco del bingo;
 c) delle lotterie istantanee e differite.
 2. Ai fini del presente decreto si intende per:
 a)   AAMS,   il   Ministero   dell'economia   e   delle   finanze Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
 b)    attivita'    di    commercializzazione,    l'attivita'   di commercializzazione  di  ricariche,  nonche'  di  distribuzione dello schema  di  contratto di conto di gioco e di trasmissione al titolare di   sistema  del  contratto  di  conto  di  gioco  sottoscritto  dal giocatore;
 c)  bonus,  l'ammontare di servizi di gioco a fruizione differita offerto gratuitamente al giocatore;
 d)   codice   di   identificazione,   il  codice  che  identifica univocamente un conto di gioco;
 e)  codice  personale, il codice riservato del titolare del conto di  gioco  che,  unitamente  al  codice  di identificazione, consente l'identificazione del giocatore;
 f)  codice  univoco, il codice assegnato all'atto della convalida della  giocata  dal  sistema  di registrazione, controllo e convalida nazionale   previsto   dal   regolamento  specifico  del  gioco,  che identifica univocamente la giocata;
 g)  concessionario  autorizzato, il singolo concessionario che ha ottenuto l'autorizzazione alla raccolta a distanza;
 h)  contratto di conto di gioco, il contratto tra un giocatore ed un   titolare   di  sistema,  alla  cui  stipula  e'  subordinata  la partecipazione a distanza al gioco e con il quale le parti convengono di  registrare  su  un  conto  di  gioco  intestato  al  giocatore le operazioni riguardanti il gioco con partecipazione a distanza;
 i) credito di gioco, il saldo esistente su un conto di gioco;
 j)   dotazione   tecnologica,   l'insieme  delle  apparecchiature tecnologiche, hardware e software, di cui il titolare di sistema puo' dotare il punto di commercializzazione;
 k) posta di gioco, l'importo pagato dal partecipante per ciascuna giocata;
 l)  prenotazione  della  giocata,  accettazione  della giocata da parte   del   concessionario  autorizzato,  effettuata  senza  previo ricevimento della convalida e del codice univoco da parte del sistema di registrazione, controllo e convalida nazionale;
 m)  punto  di  commercializzazione,  locale  presso  il  quale e' esercitata l'attivita' di commercializzazione;
 n) rapporto del conto di gioco, i movimenti ed il saldo del conto di  gioco,  nonche'  le  registrazioni  riguardanti  sia  le  giocate convalidate  ed  i  relativi importi, sia gli esiti certificati delle giocate ed i relativi importi;
 o)  ricarica,  il  controvalore  di servizi di gioco, a fruizione differita, acquistato dal giocatore;
 p)  riscossione,  il  prelievo di importi di credito di gioco dal conto di gioco;
 q)   sale  dei  concessionari,  le  sale  di  accettazione  delle scommesse  e le sale di gioco del bingo appartenenti ai concessionari autorizzati che adottano lo stesso sistema di conti di gioco;
 r)    schema   di   contratto,   il   contratto-tipo   sottoposto all'approvazione  di AAMS ed adottato dal titolare di sistema al fine di regolare uniformemente i rapporti contrattuali;
 s)  sistema di conti di gioco, il sistema che gestisce i conti di gioco, unitamente ai contratti di gioco stipulati;
 t) titolare del contratto di conto di gioco/titolare del conto di gioco,  il  giocatore  intestatario del contratto di conto di gioco e del conto di gioco;
 u) titolare di sistema, il singolo concessionario autorizzato che dispone di un sistema di conti di gioco.
 |  |  |  | Art. 2. Soggetti ammessi
 1.  La raccolta a distanza delle scommesse sulle corse dei cavalli, a  totalizzatore,  diverse da quelle previste dall'art. 1, comma 498, della  legge  30  dicembre  2004, n. 311, nonche' a quota fissa, puo' essere  esercitata  dai titolari di concessione per l'esercizio delle scommesse sulle corse dei cavalli.
 2.  La  raccolta a distanza delle scommesse a quota fissa su eventi sportivi  diversi  dalle  corse  dei cavalli e su eventi non sportivi puo'  essere  esercitata  dai titolari di concessione per l'esercizio delle predette scommesse.
 3.  La raccolta a distanza del gioco del bingo con partecipazione a distanza  puo'  essere  esercitata dai titolari di concessione per il gioco  del  bingo  di  cui  al  decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29.
 4. La raccolta a distanza delle lotterie istantanee e differite con partecipazione  a  distanza,  previste  dall'art. 1, comma 292, della legge  30  dicembre 2004, n. 311, puo' essere esercitata dai titolari di  concessione  per  l'esercizio  di  giochi,  concorsi  o scommesse riservati allo Stato.
 |  |  |  | Art. 3. Autorizzazione alla raccolta
 1.   AAMS  autorizza  i  concessionari,  di  cui  all'art.  2,  che dispongono  di un sistema di conti di gioco e che ne fanno richiesta, alla raccolta a distanza.
 2.   AAMS   autorizza,   altresi',   alla  raccolta  a  distanza  i concessionari,  di  cui  all'art.  2, che si avvalgono del sistema di conti di gioco di un titolare di sistema e che ne fanno richiesta. La raccolta  del gioco da parte di un concessionario autorizzato, che si avvale  del  sistema  di conti di gioco di un titolare di sistema, e' subordinata alla informazione ed al preventivo consenso esplicito del giocatore.  L'autorizzazione  decade  in  coincidenza con la scadenza della concessione del titolare di sistema.
 3.  Per un periodo pari a centoventi giorni successivi alla data di adozione  del  presente decreto i concessionari gia' autorizzati alla raccolta  telefonica  o telematica delle scommesse possono proseguire l'esercizio  della  raccolta  a  distanza  con i sistemi gia' in uso. Decorso  tale  termine,  l'esercizio  della  raccolta  a  distanza e' subordinato  all'ottenimento  dell'autorizzazione di cui ai commi 1 e 2.
 |  |  |  | Art. 4. Contratto di conto di gioco
 1.  L'esercizio  della  raccolta  a  distanza  e'  subordinato alla stipula  di  un  contratto  di  conto di gioco tra il giocatore ed il titolare di sistema.
 2.  Lo  schema  di contratto di conto di gioco e' trasmesso ad AAMS per  l'approvazione. Il titolare di sistema e' tenuto ad accertare le generalita'  del giocatore contraente e la sua maggiore eta', nonche' ad  acquisirne  il  codice  fiscale.  Il  titolare  di  sistema  puo' stipulare  un  solo  contratto con ciascun giocatore. Il contratto e' univocamente numerato nell'ambito del rapporto concessorio instaurato con il titolare di sistema. La durata del contratto non puo' superare il  termine di scadenza della concessione del titolare di sistema. Il titolare  di  sistema  e'  tenuto  alla  conservazione  dei contratti stipulati  fino  alla  conclusione  del  quinto  anno successivo alla scadenza della concessione.
 3.  Il  contratto  di  conto  di  gioco  reca  l'informativa per il trattamento  dei  dati  personali  ed indica specifiche modalita' per l'osservanza  degli  obblighi  previsti  dal  decreto  legislativo 30 giugno  2003,  n.  196,  con  particolare riferimento al principio di necessita'  ed  alle  misure di sicurezza da adottare nel trattamento dei dati personali e dei dati identificativi.
 4.  Il titolare di sistema utilizza i dati trattati in applicazione del  presente  decreto per esclusive finalita' di gestione dei giochi ed  adotta  misure idonee a preservare e tutelare la riservatezza del giocatore.
 5.  Il titolare di sistema e' tenuto a rendere disponibili ad AAMS, con  le modalita' da essa definite, i dati personali del titolare del contratto  di  conto  di  gioco  ed  a prevedere in esso, a tal fine, opportuna clausola.
 6.  Il  contratto  di  conto  di  gioco  prevede la possibilita' di sospensione  della  facolta' di effettuare giocate, su iniziativa del titolare  di  sistema,  nonche' su richiesta di AAMS o dell'autorita' giudiziaria.
 7.  Per un periodo pari a centoventi giorni successivi alla data di adozione  del  presente decreto i contratti gia' in essere, stipulati tra  i  concessionari  ed  i  giocatori,  abilitano  alla  raccolta a distanza, limitatamente ai giochi oggetto del contratto stesso.
 |  |  |  | Art. 5. Conto di gioco
 1.  Le  operazioni derivanti dall'esecuzione del contratto di conto di  gioco,  relative  a  giocate,  vincite  e  rimborsi  di  giocate, ricariche, bonus e riscossioni, sono registrate su un conto di gioco.
 2.  Il  titolare di sistema attiva il conto di gioco all'atto della trasmissione  al  giocatore  del  codice  identificativo e del codice personale.
 3.  Il titolare di sistema e' tenuto a controllare i conti di gioco ed  a  effettuare verifiche costanti circa il corretto utilizzo degli stessi,  segnalando  immediatamente ad AAMS, con le modalita' da essa definite,   violazioni  delle  norme  vigenti,  nonche'  anomalie  di utilizzo  del  conto  di  gioco corrispondenti ai profili indicati da AAMS stessa.
 4.  Il titolare di sistema e' tenuto a rendere disponibili ad AAMS, con  le modalita' da essa definite, i rapporti dei conti di gioco dei giocatori,  prevedendone opportuna clausola nel contratto di conto di gioco.
 |  |  |  | Art. 6. Utilizzo del conto di gioco
 1.  Il  giocatore, mediante identificazione, ha accesso al rapporto del conto di gioco ed e' abilitato ad effettuare giocate.
 2.  L'utilizzo del conto di gioco, per l'effettuazione di giocate e per l'accesso al rapporto del conto di gioco, e' gratuito.
 3.  Il  giocatore  puo' effettuare giocate di importo non superiore all'ammontare  del  credito  di gioco, fermo restando il rispetto dei limiti stabiliti dai regolamenti specifici di ciascun gioco, relativi agli importi ed al numero delle giocate ammesso.
 4.  Le  giocate  possono  essere effettuate esclusivamente mediante connessione telematica o telefonica con il concessionario autorizzato o con il titolare di sistema.
 5. Il concessionario autorizzato, ovvero il titolare di sistema, e' tenuto a comunicare e rendere visibili al giocatore, al momento della richiesta  di effettuare giocate, informazioni a tutela del giocatore ed  in materia di gioco responsabile, nonche' eventuali comunicazioni ed integrazioni predisposte da AAMS.
 6. Le operazioni di gioco rispettano i seguenti requisiti:
 a)  l'accettazione della giocata e' subordinata alla convalida ed attribuzione   del   codice   univoco,   da   parte  del  sistema  di registrazione,   controllo   e   convalida   nazionale  previsto  dal regolamento specifico del gioco;
 b)  la  giocata  convalidata e' immediatamente contabilizzata sul conto  di  gioco  del  giocatore mediante la registrazione del codice univoco  e  di  tutti  gli  ulteriori  elementi  identificativi della giocata, nonche' mediante l'addebito del relativo importo;
 c)   l'esito   della   giocata,   certificato   dal   sistema  di registrazione,  controllo  e  convalida  nazionale, e' immediatamente contabilizzato   mediante   registrazione   sul   conto  di  gioco  e contestuale   pagamento  con  accredito  dell'importo  dell'eventuale vincita o rimborso;
 d)  l'avvenuto  pagamento  della vincita o del rimborso, mediante accredito sul conto di gioco, e' immediatamente comunicato al sistema di registrazione, controllo e convalida nazionale.
 7.  La  registrazione  della  giocata  e  dell'esito sul sistema di registrazione,   controllo   e  convalida  nazionale,  immediatamente contabilizzata sul conto di gioco ai sensi del comma 6, sostituisce a tutti gli effetti la ricevuta di gioco.
 8. Le giocate convalidate non possono essere annullate.
 9.  E'  vietata  la  prenotazione  della  giocata. Fino a quando il sistema di registrazione, controllo e convalida delle scommesse avra' un  orario  di  apertura inferiore a venti ore al giorno, AAMS potra' consentire la stipula di contratti preliminari di scommessa, definiti esclusivamente secondo le modalita' autorizzate da AAMS stessa.
 10.  Il  concessionario  autorizzato  e'  responsabile del corretto esercizio del gioco, ai sensi delle disposizioni vigenti.
 11. Il concessionario autorizzato e' responsabile della corretta ed immediata   comunicazione   al  titolare  di  sistema  della  giocata convalidata,   nonche'  dell'esito  della  giocata,  certificato  dal sistema   di  registrazione,  controllo  e  convalida  nazionale.  Il concessionario   autorizzato   e'   responsabile  della  corretta  ed immediata   conferma,   al  sistema  di  registrazione,  controllo  e convalida  nazionale,  del  pagamento  della  vincita o del rimborso, avvenuto  mediante  accredito  sul  conto  di gioco del giocatore, da parte del titolare di sistema.
 12.  Il  titolare  di  sistema  e'  responsabile  della corretta ed immediata  esecuzione  delle  contabilizzazioni  corrispondenti  alle operazioni  di  gioco  ed  adotta  modalita' di contabilizzazione che individuano  univocamente l'origine del credito di gioco. Il titolare di  sistema  e'  responsabile della corretta ed immediata conferma al concessionario  autorizzato  della  contabilizzazione della giocata e dell'avvenuto  accredito  della  vincita  o del rimborso sul conto di gioco del giocatore.
 |  |  |  | Art. 7. Ricarica
 1.  Il  titolare di sistema puo' consentire l'acquisto di ricariche presso  la propria sede, anche mediante interconnessione telematica o telefonica, nonche' presso le sale dei concessionari e presso i punti di  commercializzazione.  Il pagamento puo' essere effettuato con gli strumenti  di  pagamento  finanziari,  bancari  e postali, ovvero per contanti.
 2.  Il  titolare  di  sistema  e'  responsabile  della  corretta  e tempestiva esecuzione delle operazioni di accredito delle ricariche e dei bonus sul conto di gioco.
 |  |  |  | Art. 8. Riscossione
 1.  Il  titolare  del  contratto  di conto di gioco e' titolare del credito  di  gioco  ed  ha  diritto  alla  riscossione  degli importi relativi  a  vincite  e  a  rimborsi  non  utilizzati  per effettuare ulteriori giocate.
 2.   Il   titolare   di  sistema  puo'  consentire  la  riscossione esclusivamente con le seguenti modalita':
 a) mediante il circuito bancario o postale;
 b)  per  contanti, presso le sale dei concessionari, nel rispetto dei  vincoli  e secondo le modalita' previste dalla vigente normativa in materia di antimafia ed antiriciclaggio.
 3.  Il  titolare  di  sistema  e'  responsabile della correttezza e puntualita'   delle  operazioni  di  riscossione  nei  confronti  dei giocatori.
 |  |  |  | Art. 9. Attivita' di commercializzazione
 1. L'attivita' di commercializzazione puo' essere esercitata presso gli  esercizi  commerciali  o  pubblici,  in  possesso  dei  seguenti requisiti:
 a)  assenza,  a  carico  del titolare o degli amministratori, nel caso  di  attivita'  esercitata  in forma societaria, di condanne con sentenza  passata  in  giudicato  per  i  reati  di cui alla legge 13 dicembre 1989, n. 401, per reati di natura fiscale, per reati per cui vi  sia  stata  condanna  non inferiore a sei anni, nonche' per reati diversi dai precedenti che incidano sull'affidabilita' del soggetto;
 b)  assenza  di  situazioni  di  inadempimento  e di obblighi nei confronti di AAMS.
 2.  Il  titolare  di  sistema verifica e garantisce il possesso dei requisiti  da  parte  del  soggetto con il quale stipula contratto di affidamento dell'attivita' di commercializzazione.
 3.  Su  richiesta  di  AAMS e con le modalita' da essa definite, il titolare  di  sistema  fornisce  ad AAMS stessa, per ciascun punto di commercializzazione,  i  dati  relativi all'ubicazione del locale nel quale  sara' esercitata l'attivita' di commercializzazione, gli altri elementi necessari ad identificare in modo univoco il suddetto locale e   gli   incaricati   delle   attivita',   nonche'  eventuali  altre informazioni richieste da AAMS.
 4.  Resta fermo, ai sensi dell'art. 4 della legge 13 dicembre 1989, n.  401  e  successive  modificazioni  ed integrazioni, il divieto di raccolta   di  giocate,  di  riscossione  di  poste  di  gioco  e  di liquidazione   di   vincite   e   di   rimborsi  presso  i  punti  di commercializzazione. E' vietata la liquidazione di importi di credito di gioco presso i punti di commercializzazione.
 5. Nei punti di commercializzazione sono esposti, in modo visibile, il divieto di esercizio delle attivita' di cui al comma 4, il divieto di  gioco  da  parte  dei  minori  e le relative sanzioni, nonche' le eventuali  comunicazioni  predisposte da AAMS, a tutela del giocatore ed in materia di gioco responsabile.
 6.  Nel  contratto e' inserita espressa clausola di risoluzione nei casi di violazione dei divieti di cui al comma 4, nonche' del divieto di  gioco da parte dei minori e delle altre disposizioni del presente decreto.
 7.  Il  titolare  di sistema e' tenuto a controllare la correttezza dell'attivita'   esercitata   nei   punti   di   commercializzazione, verificando   l'esistenza   di  irregolarita',  nonche'  di  anomalie corrispondenti  ai  profili  indicati  da  AAMS  stessa,  provvedendo immediatamente  alla  risoluzione  del  contratto  nei casi in cui ne ricorrono gli estremi, dando, in ogni caso, immediata segnalazione ad AAMS  delle  irregolarita'  ed  anomalie rilevate e dei provvedimenti intrapresi,  con  le modalita' definite da AAMS stessa, anche ai fini della valutazione di eventuale irrogazione di ulteriori sanzioni.
 8.  Il titolare di sistema e' altresi' tenuto a rendere disponibili ad AAMS i dati e le informazioni scambiate tra il titolare di sistema stesso  ed i punti di commercializzazione, su richiesta di AAMS e con le modalita' da essa definite.
 9.  Il contratto non prevede l'obbligo di esclusiva tra il titolare di sistema ed il singolo punto di commercializzazione.
 10.  Su  richiesta  di AAMS e con le modalita' da essa definite, il titolare  di  sistema  fornisce  ad  AAMS stessa i dati relativi alle ricariche  commercializzate  ed ai compensi spettanti e corrisposti a ciascun punto di commercializzazione.
 11.   Il   titolare   di   sistema   puo'   fornire   al  punto  di commercializzazione  dotazioni tecnologiche, abilitate esclusivamente all'effettuazione telematica delle attivita' di commercializzazione.
 12.  Lo  schema di contratto di attivita' di commercializzazione e' trasmesso ad AAMS per l'approvazione.
 13.  A  decorrere  dal  sessantesimo  giorno successivo a quello di efficacia   del   presente   decreto  cessano  di  avere  effetto  le autorizzazioni   concesse   in  via  sperimentale  e  provvisoria  ai concessionari  per  l'esercizio  delle scommesse, ai sensi della nota AAMS dell'11 aprile 2005.
 |  |  |  | Art. 10. Sistemi e reti di trasmissione dati
 1.   I  sistemi  del  titolare  di  sistema  e  del  concessionario autorizzato,   con   i   quali   il  giocatore  si  connette  per  la partecipazione a distanza al gioco, sono dotati di caratteristiche di sicurezza  atte  a  garantire  l'autenticazione  dei  sistemi stessi, nonche' la protezione da accessi non autorizzati e da intercettazione ed  alterazione  dei dati scambiati. Le reti di trasmissioni dati del titolare   di  sistema  e  del  concessionario  autorizzato  adottano caratteristiche   di   sicurezza   idonee  ad  impedire  accessi  non autorizzati  ai  propri  sistemi  ed  alle dotazioni tecnologiche del punto    di    commercializzazione,   nonche'   l'intercettazione   e l'alterazione dei dati scambiati.
 |  |  |  | Art. 11. Obblighi
 1.  Il  titolare di sistema ha l'obbligo di consentire al giocatore la riscossione del credito di gioco corrispondente alle vincite ed ai rimborsi   relativi   alle   giocate,   effettuate   anche  presso  i concessionari  autorizzati  che si avvalgono del suo sistema di conti di gioco.
 2.  Il  concessionario  autorizzato, nel caso in cui si avvalga del sistema  di  conti  di  gioco  di un titolare di sistema, e' tenuto a vigilarne  il corretto e tempestivo adempimento degli obblighi di cui al   comma   1   ed   e',   comunque,  patrimonialmente  responsabile dell'adempimento  dell'obbligo riguardante la riscossione del credito di  gioco  corrispondente  alle  vincite  ed  ai  rimborsi relativi a giocate effettuate sui giochi oggetto della propria concessione.
 |  |  |  | Art. 12. Controlli e sanzioni
 1.   AAMS  puo'  effettuare  controlli,  in  merito  alla  corretta applicazione  delle disposizioni definite dal presente provvedimento, anche  sui sistemi informativi ed attraverso ispezioni presso le sedi dei concessionari e presso i punti di commercializzazione.
 2.  AAMS  puo' procedere alla sospensione od alla decadenza od alla revoca  dell'autorizzazione  alla  raccolta a distanza, nonche' delle concessioni  per  l'esercizio  dei  giochi,  nei casi di inadempienza degli    obblighi   di   vigilanza   e   controllo   dei   punti   di commercializzazione,   di   cui  all'art.  9,  nonche'  nei  casi  di violazione delle altre disposizioni di cui al presente decreto.
 3.  Le  concessioni  e  le  autorizzazioni alla raccolta di giochi, rilasciate  da AAMS ovvero dai suoi concessionari, sono soggette alla sospensione  od  alla decadenza od alla revoca, da parte di AAMS o da parte  del  concessionario che ha rilasciato l'autorizzazione stessa, anche  su richiesta di AAMS, qualora siano violate le disposizioni di cui all'art. 9 del presente decreto.
 4.   Le   sanzioni   comminate  non  esonerano  da  ogni  eventuale responsabilita' civile verso terzi.
 |  |  |  | Art. 13. Efficacia
 1.  Il presente decreto e' efficace a partire dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
 Il  presente  decreto  sara' trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza.
 Roma, 21 marzo 2006
 Il direttore generale: Tino Registrato alla Corte dei conti il 22 marzo 2006 Ufficio  di  controllo  Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 2
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