Gazzetta n. 70 del 24 marzo 2006 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 21 marzo 2006 |
Misure per la regolamentazione della raccolta a distanza delle scommesse, del bingo e delle lotterie. |
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IL DIRETTORE GENERALE dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni, concernente la disciplina delle attivita' di gioco; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1962, n. 806, recante norme regolamentari per l'applicazione e l'esecuzione del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, sulla disciplina delle attivita' di gioco; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, che reca norme sull'organizzazione delle amministrazioni pubbliche; Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33, in attuazione dell'art. 12 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, con il quale si e' provveduto all'affidamento delle attribuzioni in materia di giochi e scommesse all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato; Visto il decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, recante norme relative alla riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali; Visto l'art. 4 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, con il quale sono state dettate disposizioni in materia di unificazione delle competenze in materia di giochi; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, codice in materia di protezione dei dati personali; Visto l'art. 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, come modificato dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante disposizioni sull'esercizio abusivo di attivita' di giuoco o di scommessa; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in data 1° marzo 2006, n. 111, recante norme concernenti la disciplina delle scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli, adottato ai sensi dell'art. 1, comma 286, della legge 30 dicembre 2004, n. 311; Visto in particolare l'art. 19 del citato decreto ministeriale n. 111 del 2006, che dispone la definizione delle modalita' di accettazione delle scommesse raccolte con modalita' a distanza, con provvedimenti AAMS; Visto il decreto del Ministro delle finanze 15 febbraio 2001, n. 156, con il quale e' stato adottato il regolamento recante autorizzazione alla raccolta telefonica o telematica delle giocate relative a scommesse, giochi e concorsi pronostici, in base al quale e' facolta' del Ministero delle finanze, in applicazione di apposita direttiva del Ministro delle finanze, autorizzare i concessionari, ovvero i gestori dei giochi, concorsi pronostici o scommesse ad effettuare la raccolta telefonica o telematica delle giocate, mediante sistemi, centri di servizio od operatori di telecomunicazione che utilizzino linee telefoniche ordinarie, secondo le modalita' stabilite con decreto dirigenziale; Visto il decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato in data 31 maggio 2002, che disciplina l'accettazione telefonica e telematica delle scommesse sportive; Vista la direttiva del Ministro dell'economia e delle finanze in data 30 maggio 2002, che ha affidato al direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato l'autorizzazione alla raccolta telefonica e telematica delle giocate relative ai concorsi pronostici e alle scommesse; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, con il quale e' stato emanato il regolamento delle lotterie nazionali; Visto il decreto ministeriale 12 febbraio 1991, n. 183, con il quale e' stato emanato il regolamento delle lotterie nazionali ad estrazione differita; Visto il decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29, con il quale e' stato adottato il regolamento recante norme per l'istituzione del gioco «Bingo»; Visto il decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, recante misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria; Visto il comma 4-ter del citato art. 4 della legge n. 401 del 1989 come modificato dall'art. 1, com-ma 539, legge 23 dicembre 2005, n. 266, che stabilisce che gli operatori di gioco effettuano la raccolta per via telefonica e telematica solo se previamente autorizzati dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato; Visto l'art. 1, comma 292, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che affida all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la definizione dei provvedimenti per la regolamentazione delle lotterie, differite ed istantanee con partecipazione a distanza; Visto l'art. 1, commi 290 e 291, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che affidano all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato l'adozione dei provvedimenti necessari per la definizione, diffusione e gestione, con organizzazione propria o di terzi, dei mezzi di pagamento specifici per la partecipazione al gioco a distanza, nonche' la scelta dell'organizzazione alla quale affidare la diffusione e la gestione; Visto l'art. 11-quinquiesdecies, comma 11 della citata legge n. 248 del 2005, che affida all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato l'adozione dei provvedimenti necessari per la definizione delle misure per la regolamentazione della raccolta a distanza delle scommesse, del bingo, e delle lotterie; Visto l'art. 11-quinquiesdecies, comma 11, lettera a), della citata legge n. 248 del 2005, che affida all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato l'adozione dei provvedimenti che prevedano la possibilita' di raccolta da parte dei soggetti titolari di concessione per l'esercizio dei giochi, concorsi e scommesse riservati allo Stato, i quali dispongano di un sistema di raccolta conforme a requisiti tecnici ed organizzativi stabiliti dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, delle lotterie istantanee e differite con partecipazione a distanza; Visto l'art. 11-quinquiesdecies, comma 11, lettera c), della citata legge n. 248 del 2005, che affida all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato l'adozione dei provvedimenti che prevedano le modalita' di estrazione centralizzata, di gestione gioco e di raccolta a distanza, affidata agli attuali concessionari del gioco previsto dal regolamento, di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29; Visto l'art. 1, commi dal 535 al 539, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante disposizioni per contrastare l'offerta telematica di giochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro; Visto il decreto direttoriale 7 febbraio 2006, recante disposizioni finalizzate alla rimozione dei casi di offerta in assenza di autorizzazione, attraverso la rete telematica, di giochi, lotterie, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro; Considerato che occorre definire in modo unitario ed organico le misure per la regolamentazione della raccolta a distanza delle scommesse, del bingo e delle lotterie, da adottare nel periodo che precede la definizione dei provvedimenti di riordino complessivo delle modalita' di pagamento del gioco a distanza, ai sensi dell'art. 1, commi 290 e 291, della citata legge n. 311 del 2004; Ritenuto opportuno stabilire norme a tutela del giocatore, specifiche per il gioco a distanza; Dispone: Art. 1. Oggetto e definizioni 1. Il presente decreto reca misure per la regolamentazione della raccolta a distanza: a) delle scommesse a quota fissa ed a totalizzatore, diverse da quelle previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1999, n. 278, e dall'art. 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2004, n. 311; b) del gioco del bingo; c) delle lotterie istantanee e differite. 2. Ai fini del presente decreto si intende per: a) AAMS, il Ministero dell'economia e delle finanze Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato; b) attivita' di commercializzazione, l'attivita' di commercializzazione di ricariche, nonche' di distribuzione dello schema di contratto di conto di gioco e di trasmissione al titolare di sistema del contratto di conto di gioco sottoscritto dal giocatore; c) bonus, l'ammontare di servizi di gioco a fruizione differita offerto gratuitamente al giocatore; d) codice di identificazione, il codice che identifica univocamente un conto di gioco; e) codice personale, il codice riservato del titolare del conto di gioco che, unitamente al codice di identificazione, consente l'identificazione del giocatore; f) codice univoco, il codice assegnato all'atto della convalida della giocata dal sistema di registrazione, controllo e convalida nazionale previsto dal regolamento specifico del gioco, che identifica univocamente la giocata; g) concessionario autorizzato, il singolo concessionario che ha ottenuto l'autorizzazione alla raccolta a distanza; h) contratto di conto di gioco, il contratto tra un giocatore ed un titolare di sistema, alla cui stipula e' subordinata la partecipazione a distanza al gioco e con il quale le parti convengono di registrare su un conto di gioco intestato al giocatore le operazioni riguardanti il gioco con partecipazione a distanza; i) credito di gioco, il saldo esistente su un conto di gioco; j) dotazione tecnologica, l'insieme delle apparecchiature tecnologiche, hardware e software, di cui il titolare di sistema puo' dotare il punto di commercializzazione; k) posta di gioco, l'importo pagato dal partecipante per ciascuna giocata; l) prenotazione della giocata, accettazione della giocata da parte del concessionario autorizzato, effettuata senza previo ricevimento della convalida e del codice univoco da parte del sistema di registrazione, controllo e convalida nazionale; m) punto di commercializzazione, locale presso il quale e' esercitata l'attivita' di commercializzazione; n) rapporto del conto di gioco, i movimenti ed il saldo del conto di gioco, nonche' le registrazioni riguardanti sia le giocate convalidate ed i relativi importi, sia gli esiti certificati delle giocate ed i relativi importi; o) ricarica, il controvalore di servizi di gioco, a fruizione differita, acquistato dal giocatore; p) riscossione, il prelievo di importi di credito di gioco dal conto di gioco; q) sale dei concessionari, le sale di accettazione delle scommesse e le sale di gioco del bingo appartenenti ai concessionari autorizzati che adottano lo stesso sistema di conti di gioco; r) schema di contratto, il contratto-tipo sottoposto all'approvazione di AAMS ed adottato dal titolare di sistema al fine di regolare uniformemente i rapporti contrattuali; s) sistema di conti di gioco, il sistema che gestisce i conti di gioco, unitamente ai contratti di gioco stipulati; t) titolare del contratto di conto di gioco/titolare del conto di gioco, il giocatore intestatario del contratto di conto di gioco e del conto di gioco; u) titolare di sistema, il singolo concessionario autorizzato che dispone di un sistema di conti di gioco. |
| Art. 2. Soggetti ammessi 1. La raccolta a distanza delle scommesse sulle corse dei cavalli, a totalizzatore, diverse da quelle previste dall'art. 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nonche' a quota fissa, puo' essere esercitata dai titolari di concessione per l'esercizio delle scommesse sulle corse dei cavalli. 2. La raccolta a distanza delle scommesse a quota fissa su eventi sportivi diversi dalle corse dei cavalli e su eventi non sportivi puo' essere esercitata dai titolari di concessione per l'esercizio delle predette scommesse. 3. La raccolta a distanza del gioco del bingo con partecipazione a distanza puo' essere esercitata dai titolari di concessione per il gioco del bingo di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29. 4. La raccolta a distanza delle lotterie istantanee e differite con partecipazione a distanza, previste dall'art. 1, comma 292, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, puo' essere esercitata dai titolari di concessione per l'esercizio di giochi, concorsi o scommesse riservati allo Stato. |
| Art. 3. Autorizzazione alla raccolta 1. AAMS autorizza i concessionari, di cui all'art. 2, che dispongono di un sistema di conti di gioco e che ne fanno richiesta, alla raccolta a distanza. 2. AAMS autorizza, altresi', alla raccolta a distanza i concessionari, di cui all'art. 2, che si avvalgono del sistema di conti di gioco di un titolare di sistema e che ne fanno richiesta. La raccolta del gioco da parte di un concessionario autorizzato, che si avvale del sistema di conti di gioco di un titolare di sistema, e' subordinata alla informazione ed al preventivo consenso esplicito del giocatore. L'autorizzazione decade in coincidenza con la scadenza della concessione del titolare di sistema. 3. Per un periodo pari a centoventi giorni successivi alla data di adozione del presente decreto i concessionari gia' autorizzati alla raccolta telefonica o telematica delle scommesse possono proseguire l'esercizio della raccolta a distanza con i sistemi gia' in uso. Decorso tale termine, l'esercizio della raccolta a distanza e' subordinato all'ottenimento dell'autorizzazione di cui ai commi 1 e 2. |
| Art. 4. Contratto di conto di gioco 1. L'esercizio della raccolta a distanza e' subordinato alla stipula di un contratto di conto di gioco tra il giocatore ed il titolare di sistema. 2. Lo schema di contratto di conto di gioco e' trasmesso ad AAMS per l'approvazione. Il titolare di sistema e' tenuto ad accertare le generalita' del giocatore contraente e la sua maggiore eta', nonche' ad acquisirne il codice fiscale. Il titolare di sistema puo' stipulare un solo contratto con ciascun giocatore. Il contratto e' univocamente numerato nell'ambito del rapporto concessorio instaurato con il titolare di sistema. La durata del contratto non puo' superare il termine di scadenza della concessione del titolare di sistema. Il titolare di sistema e' tenuto alla conservazione dei contratti stipulati fino alla conclusione del quinto anno successivo alla scadenza della concessione. 3. Il contratto di conto di gioco reca l'informativa per il trattamento dei dati personali ed indica specifiche modalita' per l'osservanza degli obblighi previsti dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con particolare riferimento al principio di necessita' ed alle misure di sicurezza da adottare nel trattamento dei dati personali e dei dati identificativi. 4. Il titolare di sistema utilizza i dati trattati in applicazione del presente decreto per esclusive finalita' di gestione dei giochi ed adotta misure idonee a preservare e tutelare la riservatezza del giocatore. 5. Il titolare di sistema e' tenuto a rendere disponibili ad AAMS, con le modalita' da essa definite, i dati personali del titolare del contratto di conto di gioco ed a prevedere in esso, a tal fine, opportuna clausola. 6. Il contratto di conto di gioco prevede la possibilita' di sospensione della facolta' di effettuare giocate, su iniziativa del titolare di sistema, nonche' su richiesta di AAMS o dell'autorita' giudiziaria. 7. Per un periodo pari a centoventi giorni successivi alla data di adozione del presente decreto i contratti gia' in essere, stipulati tra i concessionari ed i giocatori, abilitano alla raccolta a distanza, limitatamente ai giochi oggetto del contratto stesso. |
| Art. 5. Conto di gioco 1. Le operazioni derivanti dall'esecuzione del contratto di conto di gioco, relative a giocate, vincite e rimborsi di giocate, ricariche, bonus e riscossioni, sono registrate su un conto di gioco. 2. Il titolare di sistema attiva il conto di gioco all'atto della trasmissione al giocatore del codice identificativo e del codice personale. 3. Il titolare di sistema e' tenuto a controllare i conti di gioco ed a effettuare verifiche costanti circa il corretto utilizzo degli stessi, segnalando immediatamente ad AAMS, con le modalita' da essa definite, violazioni delle norme vigenti, nonche' anomalie di utilizzo del conto di gioco corrispondenti ai profili indicati da AAMS stessa. 4. Il titolare di sistema e' tenuto a rendere disponibili ad AAMS, con le modalita' da essa definite, i rapporti dei conti di gioco dei giocatori, prevedendone opportuna clausola nel contratto di conto di gioco. |
| Art. 6. Utilizzo del conto di gioco 1. Il giocatore, mediante identificazione, ha accesso al rapporto del conto di gioco ed e' abilitato ad effettuare giocate. 2. L'utilizzo del conto di gioco, per l'effettuazione di giocate e per l'accesso al rapporto del conto di gioco, e' gratuito. 3. Il giocatore puo' effettuare giocate di importo non superiore all'ammontare del credito di gioco, fermo restando il rispetto dei limiti stabiliti dai regolamenti specifici di ciascun gioco, relativi agli importi ed al numero delle giocate ammesso. 4. Le giocate possono essere effettuate esclusivamente mediante connessione telematica o telefonica con il concessionario autorizzato o con il titolare di sistema. 5. Il concessionario autorizzato, ovvero il titolare di sistema, e' tenuto a comunicare e rendere visibili al giocatore, al momento della richiesta di effettuare giocate, informazioni a tutela del giocatore ed in materia di gioco responsabile, nonche' eventuali comunicazioni ed integrazioni predisposte da AAMS. 6. Le operazioni di gioco rispettano i seguenti requisiti: a) l'accettazione della giocata e' subordinata alla convalida ed attribuzione del codice univoco, da parte del sistema di registrazione, controllo e convalida nazionale previsto dal regolamento specifico del gioco; b) la giocata convalidata e' immediatamente contabilizzata sul conto di gioco del giocatore mediante la registrazione del codice univoco e di tutti gli ulteriori elementi identificativi della giocata, nonche' mediante l'addebito del relativo importo; c) l'esito della giocata, certificato dal sistema di registrazione, controllo e convalida nazionale, e' immediatamente contabilizzato mediante registrazione sul conto di gioco e contestuale pagamento con accredito dell'importo dell'eventuale vincita o rimborso; d) l'avvenuto pagamento della vincita o del rimborso, mediante accredito sul conto di gioco, e' immediatamente comunicato al sistema di registrazione, controllo e convalida nazionale. 7. La registrazione della giocata e dell'esito sul sistema di registrazione, controllo e convalida nazionale, immediatamente contabilizzata sul conto di gioco ai sensi del comma 6, sostituisce a tutti gli effetti la ricevuta di gioco. 8. Le giocate convalidate non possono essere annullate. 9. E' vietata la prenotazione della giocata. Fino a quando il sistema di registrazione, controllo e convalida delle scommesse avra' un orario di apertura inferiore a venti ore al giorno, AAMS potra' consentire la stipula di contratti preliminari di scommessa, definiti esclusivamente secondo le modalita' autorizzate da AAMS stessa. 10. Il concessionario autorizzato e' responsabile del corretto esercizio del gioco, ai sensi delle disposizioni vigenti. 11. Il concessionario autorizzato e' responsabile della corretta ed immediata comunicazione al titolare di sistema della giocata convalidata, nonche' dell'esito della giocata, certificato dal sistema di registrazione, controllo e convalida nazionale. Il concessionario autorizzato e' responsabile della corretta ed immediata conferma, al sistema di registrazione, controllo e convalida nazionale, del pagamento della vincita o del rimborso, avvenuto mediante accredito sul conto di gioco del giocatore, da parte del titolare di sistema. 12. Il titolare di sistema e' responsabile della corretta ed immediata esecuzione delle contabilizzazioni corrispondenti alle operazioni di gioco ed adotta modalita' di contabilizzazione che individuano univocamente l'origine del credito di gioco. Il titolare di sistema e' responsabile della corretta ed immediata conferma al concessionario autorizzato della contabilizzazione della giocata e dell'avvenuto accredito della vincita o del rimborso sul conto di gioco del giocatore. |
| Art. 7. Ricarica 1. Il titolare di sistema puo' consentire l'acquisto di ricariche presso la propria sede, anche mediante interconnessione telematica o telefonica, nonche' presso le sale dei concessionari e presso i punti di commercializzazione. Il pagamento puo' essere effettuato con gli strumenti di pagamento finanziari, bancari e postali, ovvero per contanti. 2. Il titolare di sistema e' responsabile della corretta e tempestiva esecuzione delle operazioni di accredito delle ricariche e dei bonus sul conto di gioco. |
| Art. 8. Riscossione 1. Il titolare del contratto di conto di gioco e' titolare del credito di gioco ed ha diritto alla riscossione degli importi relativi a vincite e a rimborsi non utilizzati per effettuare ulteriori giocate. 2. Il titolare di sistema puo' consentire la riscossione esclusivamente con le seguenti modalita': a) mediante il circuito bancario o postale; b) per contanti, presso le sale dei concessionari, nel rispetto dei vincoli e secondo le modalita' previste dalla vigente normativa in materia di antimafia ed antiriciclaggio. 3. Il titolare di sistema e' responsabile della correttezza e puntualita' delle operazioni di riscossione nei confronti dei giocatori. |
| Art. 9. Attivita' di commercializzazione 1. L'attivita' di commercializzazione puo' essere esercitata presso gli esercizi commerciali o pubblici, in possesso dei seguenti requisiti: a) assenza, a carico del titolare o degli amministratori, nel caso di attivita' esercitata in forma societaria, di condanne con sentenza passata in giudicato per i reati di cui alla legge 13 dicembre 1989, n. 401, per reati di natura fiscale, per reati per cui vi sia stata condanna non inferiore a sei anni, nonche' per reati diversi dai precedenti che incidano sull'affidabilita' del soggetto; b) assenza di situazioni di inadempimento e di obblighi nei confronti di AAMS. 2. Il titolare di sistema verifica e garantisce il possesso dei requisiti da parte del soggetto con il quale stipula contratto di affidamento dell'attivita' di commercializzazione. 3. Su richiesta di AAMS e con le modalita' da essa definite, il titolare di sistema fornisce ad AAMS stessa, per ciascun punto di commercializzazione, i dati relativi all'ubicazione del locale nel quale sara' esercitata l'attivita' di commercializzazione, gli altri elementi necessari ad identificare in modo univoco il suddetto locale e gli incaricati delle attivita', nonche' eventuali altre informazioni richieste da AAMS. 4. Resta fermo, ai sensi dell'art. 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401 e successive modificazioni ed integrazioni, il divieto di raccolta di giocate, di riscossione di poste di gioco e di liquidazione di vincite e di rimborsi presso i punti di commercializzazione. E' vietata la liquidazione di importi di credito di gioco presso i punti di commercializzazione. 5. Nei punti di commercializzazione sono esposti, in modo visibile, il divieto di esercizio delle attivita' di cui al comma 4, il divieto di gioco da parte dei minori e le relative sanzioni, nonche' le eventuali comunicazioni predisposte da AAMS, a tutela del giocatore ed in materia di gioco responsabile. 6. Nel contratto e' inserita espressa clausola di risoluzione nei casi di violazione dei divieti di cui al comma 4, nonche' del divieto di gioco da parte dei minori e delle altre disposizioni del presente decreto. 7. Il titolare di sistema e' tenuto a controllare la correttezza dell'attivita' esercitata nei punti di commercializzazione, verificando l'esistenza di irregolarita', nonche' di anomalie corrispondenti ai profili indicati da AAMS stessa, provvedendo immediatamente alla risoluzione del contratto nei casi in cui ne ricorrono gli estremi, dando, in ogni caso, immediata segnalazione ad AAMS delle irregolarita' ed anomalie rilevate e dei provvedimenti intrapresi, con le modalita' definite da AAMS stessa, anche ai fini della valutazione di eventuale irrogazione di ulteriori sanzioni. 8. Il titolare di sistema e' altresi' tenuto a rendere disponibili ad AAMS i dati e le informazioni scambiate tra il titolare di sistema stesso ed i punti di commercializzazione, su richiesta di AAMS e con le modalita' da essa definite. 9. Il contratto non prevede l'obbligo di esclusiva tra il titolare di sistema ed il singolo punto di commercializzazione. 10. Su richiesta di AAMS e con le modalita' da essa definite, il titolare di sistema fornisce ad AAMS stessa i dati relativi alle ricariche commercializzate ed ai compensi spettanti e corrisposti a ciascun punto di commercializzazione. 11. Il titolare di sistema puo' fornire al punto di commercializzazione dotazioni tecnologiche, abilitate esclusivamente all'effettuazione telematica delle attivita' di commercializzazione. 12. Lo schema di contratto di attivita' di commercializzazione e' trasmesso ad AAMS per l'approvazione. 13. A decorrere dal sessantesimo giorno successivo a quello di efficacia del presente decreto cessano di avere effetto le autorizzazioni concesse in via sperimentale e provvisoria ai concessionari per l'esercizio delle scommesse, ai sensi della nota AAMS dell'11 aprile 2005. |
| Art. 10. Sistemi e reti di trasmissione dati 1. I sistemi del titolare di sistema e del concessionario autorizzato, con i quali il giocatore si connette per la partecipazione a distanza al gioco, sono dotati di caratteristiche di sicurezza atte a garantire l'autenticazione dei sistemi stessi, nonche' la protezione da accessi non autorizzati e da intercettazione ed alterazione dei dati scambiati. Le reti di trasmissioni dati del titolare di sistema e del concessionario autorizzato adottano caratteristiche di sicurezza idonee ad impedire accessi non autorizzati ai propri sistemi ed alle dotazioni tecnologiche del punto di commercializzazione, nonche' l'intercettazione e l'alterazione dei dati scambiati. |
| Art. 11. Obblighi 1. Il titolare di sistema ha l'obbligo di consentire al giocatore la riscossione del credito di gioco corrispondente alle vincite ed ai rimborsi relativi alle giocate, effettuate anche presso i concessionari autorizzati che si avvalgono del suo sistema di conti di gioco. 2. Il concessionario autorizzato, nel caso in cui si avvalga del sistema di conti di gioco di un titolare di sistema, e' tenuto a vigilarne il corretto e tempestivo adempimento degli obblighi di cui al comma 1 ed e', comunque, patrimonialmente responsabile dell'adempimento dell'obbligo riguardante la riscossione del credito di gioco corrispondente alle vincite ed ai rimborsi relativi a giocate effettuate sui giochi oggetto della propria concessione. |
| Art. 12. Controlli e sanzioni 1. AAMS puo' effettuare controlli, in merito alla corretta applicazione delle disposizioni definite dal presente provvedimento, anche sui sistemi informativi ed attraverso ispezioni presso le sedi dei concessionari e presso i punti di commercializzazione. 2. AAMS puo' procedere alla sospensione od alla decadenza od alla revoca dell'autorizzazione alla raccolta a distanza, nonche' delle concessioni per l'esercizio dei giochi, nei casi di inadempienza degli obblighi di vigilanza e controllo dei punti di commercializzazione, di cui all'art. 9, nonche' nei casi di violazione delle altre disposizioni di cui al presente decreto. 3. Le concessioni e le autorizzazioni alla raccolta di giochi, rilasciate da AAMS ovvero dai suoi concessionari, sono soggette alla sospensione od alla decadenza od alla revoca, da parte di AAMS o da parte del concessionario che ha rilasciato l'autorizzazione stessa, anche su richiesta di AAMS, qualora siano violate le disposizioni di cui all'art. 9 del presente decreto. 4. Le sanzioni comminate non esonerano da ogni eventuale responsabilita' civile verso terzi. |
| Art. 13. Efficacia 1. Il presente decreto e' efficace a partire dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il presente decreto sara' trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza. Roma, 21 marzo 2006 Il direttore generale: Tino Registrato alla Corte dei conti il 22 marzo 2006 Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 2 |
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