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| Gazzetta n. 70 del 24 marzo 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE |  | DECRETO 2 marzo 2006 |  | Disposizioni  per  il  finanziamento delle iniziative a vantaggio dei consumatori,  di  cui  all'articolo  148,  comma  1,  della  legge 23 dicembre  2000,  n.  388,  ai  sensi  dell'articolo 2 del decreto del Ministro delle attivita' produttive 23 novembre 2004. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE per l'armonizzazione del mercato
 e la tutela dei consumatori
 Vista  la legge 23 dicembre 2000, n. 388, concernente «Disposizioni per  la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» e, in  particolare,  l'art.  148,  comma  1, il quale ha previsto che le entrate    derivanti    dalle    sanzioni   amministrative   irrogate dall'Autorita'   garante   della  concorrenza  e  del  mercato  siano destinate ad iniziative a vantaggio dei consumatori;
 Visto,  altresi', l'art. 148, comma 2 della legge 23 dicembre 2000, n.  388,  il  quale  stabilisce  che le entrate di cui al comma 1 del medesimo   articolo   siano  riassegnate  con  decreto  del  Ministro dell'economia  e  delle  finanze  ad un apposito Fondo iscritto nello stato  di  previsione  del  Ministero  delle attivita' produttive per essere destinate alle iniziative del suddetto comma 1, individuate di volta  in  volta con decreto del Ministro delle attivita' produttive, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti;
 Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'economia e delle finanze n. 124331 del 2002 che istituisce il capitolo n. 1650, denominato «Fondo derivante   dalle  sanzioni  amministrative  irrogate  dall'Autorita' garante  della concorrenza e del mercato da destinare ad iniziative a vantaggio  dei  consumatori», nello stato di previsione del Ministero delle attivita' produttive;
 Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'economia e delle finanze n. 41454  del  2004 che, in attuazione di quanto disposto dall'art. 148, comma  2,  della  legge  23  dicembre  2000,  n. 388, ha provveduto a riassegnare  le  entrate  di  cui al comma 1 del medesimo articolo al «Fondo    derivante    dalle    sanzioni    amministrative   irrogate dall'Autorita'  garante  della concorrenza e del mercato da destinare ad iniziative a vantaggio dei consumatori» per un importo complessivo di euro 55.128.308,00;
 Visto  l'art.  2  comma  1 del decreto del Ministro delle attivita' produttive  del  23  novembre  2004,  con  il  quale  viene stabilita l'assegnazione di euro 10.000.000,00 all'Unione italiana delle camere di  commercio, industria, artigianato e agricoltura per la promozione delle   attivita'   di  informazione,  consulenza  ed  assistenza  ai consumatori  e  dell'attivita'  di composizione extragiudiziale delle controversie in materia di consumi;
 Visto,  altresi',  l'art. 2, comma 2 del decreto del Ministro delle attivita'  produttive  del  23  novembre 2004, che stabilisce che con decreto  del direttore generale per l'armonizzazione del mercato e la tutela  dei consumatori devono essere individuate le attivita' di cui al comma 1 dello stesso decreto;
 Considerato  che  per  la  realizzazione  delle  attivita' verranno adottate  misure idonee ad evitare la dispersione e la frammentazione delle  iniziative, realizzando un congruo ed efficiente impiego delle risorse,  ai  sensi  dell'art. 2, lettera f) del decreto del Ministro delle attivita' produttive del 23 novembre 2004;
 Considerato  altresi'  che  appare  opportuno  che le attivita' e i progetti  siano  programmati  in  modo coordinato tra loro, secondo i principi dell'efficacia e della consequenzialita' logico-temporale;
 Decreta:
 Art. 1.
 Definizioni
 1. Ai fini del presente decreto, si intende per:
 a) Ministero: il Ministero delle attivita' produttive;
 b) DGAMTC   o  Direzione  generale:  la  Direzione  generale  per l'armonizzazione   del  mercato  e  la  tutela  dei  consumatori  del Ministero delle attivita' produttive;
 c) Unioncamere:  l'Unione  italiana  delle  camere  di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
 d) Camere  di  commercio:  le  camere  di  commercio,  industria, artigianato e agricoltura;
 e) Comitato  tecnico:  il  Comitato  tecnico  costituito ai sensi dell'art. 13 del presente decreto;
 f) A.D.R.:   Alternative  Dispute  Resolution,  le  procedure  di risoluzione   extragiudiziale   delle   controversie   conformi  alle raccomandazioni 98/257 CE e 2001/310 CE;
 g) Associazioni  nazionali  di  consumatori:  le associazioni dei consumatori  rappresentative  a livello nazionale di cui all'art. 137 del decreto legislativo n. 206/2005;
 h) Associazioni  regionali  di  consumatori:  le associazioni dei consumatori  iscritte  agli  elenchi e agli albi previsti dalle leggi regionali  o  delle  province  autonome in materia, con esclusione di quelle   che  siano  emanazione  locale  di  una  delle  associazioni nazionali  di consumatori, o che siano con queste federate o comunque connesse.
 |  |  |  | Art. 2. Progetti ed iniziative in attuazione dell'art. 2
 del decreto ministeriale 23 novembre 2004
 1. Le  attivita'  di  promozione previste dall'art. 2, comma 2, del decreto del Ministro delle attivita' produttive del 23 novembre 2004, sono  realizzate  attraverso  le  attivita' e i progetti e secondo le modalita' previste dagli articoli seguenti.
 2. Le risorse, pari ad euro 10.000.000, di cui all'art. 2, comma 1, del decreto del Ministro delle attivita' produttive 23 novembre 2004, assegnate  all'Unioncamere,  sono  ripartite  tra  le  attivita'  e i progetti di cui al comma 1.
 3. La  convenzione tra la DGAMTC e l'Unioncamere di cui all'art. 2, comma  3,  del  decreto  del  Ministro  delle attivita' produttive 23 novembre 2004 disciplina le modalita' di trasferimento delle risorse, l'attivita'   di   controllo   e   monitoraggio,   le   modalita'  di rendicontazione  delle  spese  relative  a  tutte  le  attivita'  e i progetti.
 |  |  |  | Art. 3. Informazione, divulgazione e promozione delle ADR
 1. Per la realizzazione di una campagna promozionale, sia a livello nazionale  che  a  livello  locale,  finalizzata  all'informazione ai consumatori e alla divulgazione degli strumenti ADR (art. 2, comma 2, lettere  a),  c) ed e) del decreto ministeriale 23 novembre 2004), e' destinata la somma di euro 1.800.000,00.
 2. Per  la creazione di un call center finalizzato all'attivita' di promozione  delle  ADR  e  di  assistenza  ai  consumatori  a livello nazionale  (art.  2,  comma  2,  lettere  a),  b)  e  c)  del decreto ministeriale  23  novembre  2004)  e'  destinata  la  somma  di  euro 250.000,00.
 3. La  progettazione  e  la realizzazione delle attivita' di cui ai commi 1 e 2 sono affidate all'Unioncamere, che definisce le modalita' operative,  i tempi e le risorse finanziarie nei limiti degli importi stabiliti.
 4. Per  l'attivita'  di cui al comma 1 l'Unioncamere puo' avvalersi anche delle associazioni nazionali di consumatori.
 5. I programmi relativi alle attivita' di cui al presente articolo, redatti  dall'Unioncamere,  sono  approvati dalla Direzione generale, sentito il comitato tecnico.
 |  |  |  | Art. 4. Informazione e consulenza per i consumatori
 assistenza nei reclami: Sportelli pilota
 1. Per  la  realizzazione di progetti che prevedano la creazione di sportelli-pilota  per  l'attivita'  di informazione, anche in tema di ADR, consulenza ed assistenza in fase di reclamo ai consumatori (art. 2,  comma  2,  lettere  a)  e b) del decreto ministeriale 23 novembre 2004), e' destinata la somma complessiva di euro 3.400.000,00.
 2. I  progetti di cui al comma 1 sono realizzati dalle associazioni nazionali di consumatori, anche in collaborazione con le associazioni regionali  di consumatori, e sono presentati all'Unioncamere dal loro rappresentante legale a livello nazionale. Nel caso di collaborazione con  altre  associazioni  deve  essere  indicato  un responsabile del progetto.
 3. Il  finanziamento  delle  attivita' non potra' eccedere la somma complessiva  di  euro  200.000,00  per  ciascun  progetto, fino ad un massimo     di     euro     70.000,00    a    sportello.    L'analisi economico-finanziaria  e  occupazionale del progetto dovra' riportare anche  il dettaglio per singolo sportello, ivi compresi l'ubicazione, gli orari e i giorni di apertura al pubblico.
 4. Ogni  associazione  puo'  presentare un solo progetto che dovra' prevedere  fino  ad  un massimo di cinque sportelli-pilota, dislocati ciascuno in regioni e province autonome diverse.
 5. I   progetti   di   cui  al  presente  articolo  sono  approvati dall'Unioncamere,   che  ne  verifica  l'ammissibilita',  sentito  il comitato tecnico.
 6. L'attivita'  di informazione anche in tema di ADR, consulenza ed assistenza  in  fase  di  reclamo  ai consumatori prestata presso gli sportelli  di  cui al comma 1 e' gratuita e non condizionata da alcun ulteriore onere economico.
 |  |  |  | Art. 5. Finanziamento e spese ammissibili
 dei progetti di cui all'art. 4
 1. Per  la  realizzazione  dei  progetti  previsti  all'art.  4  le associazioni  di  consumatori  richiedono all'Unioncamere il rimborso delle spese sostenute considerate ammissibili.
 2. Sono   ammissibili   le  spese  direttamente  ed  esclusivamente imputabili  al  progetto,  sostenute dall'associazione di consumatori successivamente  alla  data  di  presentazione dei progetti fino alla data  di ultimazione del progetto stesso indicata nella richiesta, in conformita'  al  disposto  dell'art.  12, e per le quali sia prodotta idonea   e   specifica   documentazione   di   spesa  e  attestazione dell'avvenuto pagamento.
 3. L'elenco  delle  spese  ammissibili, la prestazione di eventuali garanzie  e  le  modalita'  di  rendicontazione  sono  fissate con la convenzione  tra  la  Direzione  generale  e  l'Unioncamere,  di  cui all'art.  2,  comma  3,  del  decreto  del  Ministro  delle attivita' produttive 23 novembre 2004.
 4. I  progetti  di  cui  all'art. 4 non possono ottenere, a pena di revoca, altri finanziamenti pubblici, comunitari o privati.
 |  |  |  | Art. 6. Parametri di valutazione dei progetti di cui all'art. 4
 1. L'Unioncamere verifica la rispondenza di ciascun progetto di cui all'art.   4   ai   requisiti   stabiliti  dal  presente  decreto  ed eventualmente  specificati  nella convenzione di cui all'art. 2, e ne valuta  l'idoneita' a realizzare gli obiettivi prefissati nell'ambito delle attivita' previste, in base ai seguenti parametri:
 a) Qualita'   del  progetto  (QP).  Valutazione  della  capacita' progettuale,  anche  con riferimento a risorse tecniche e strumentali per l'attuazione del progetto;
 b) Capacita' organizzative (CO). Valutazione su:
 modalita'   attuative,   con  riferimento  al  dettaglio  degli strumenti  e  delle  modalita'  di comunicazione con i cittadini e al monitoraggio tecnico ed economico;
 coinvolgimento  di  istituzioni  pubbliche per la realizzazione del progetto;
 c) Efficacia  in  funzione  degli obiettivi (EO). Valutazione del rapporto  tra  il  numero  di sportelli e le spese ammissibili; delle conoscenze  acquisibili  dai  consumatori  degli  strumenti  ADR, con riferimento  a competenze specifiche nelle attivita' di informazione, consulenza  e  assistenza  ai  consumatori;  del  ricorso  a  sistemi efficaci  di informazione e consulenza; ricorso a sistemi di customer satisfaction.
 2. L'Unioncamere   puo'   rinviare   il  progetto  all'associazione proponente  chiedendo  modifiche  e/o integrazioni durante la fase di valutazione.
 3. Sono  ritenuti  idonei e ammessi al finanziamento i progetti che rispondono ai requisiti sopra elencati.
 |  |  |  | Art. 7. Formazione per i quadri delle associazioni
 1.  Per  la  realizzazione  di  5  progetti  relativi  a interventi formativi  diretti ai quadri delle associazioni nazionali e regionali di  consumatori  sulle  ADR  (art. 2, comma 2, lettera a) del decreto ministeriale  23  novembre 2004) sono destinati euro 600.000,00. Ogni intervento viene finanziato fino ad un massimo di euro 120.000,00.
 2.  I  progetti  di  cui  al  comma  1  sono realizzati da primarie istituzioni   universitarie   che   abbiano   gia'  svolto  attivita' continuative e rilevanti in materia di tutela del consumatore, con le quali l'Unioncamere stipula apposita convenzione.
 3.  I  progetti  di  cui  al  comma 1 dovranno essere realizzati in altrettante  aree  del  territorio  nazionale: due per le regioni del nord,  una  per  le  regioni del centro; due per le regioni del sud e isole.   Ciascun   progetto  deve  essere  rivolto  ai  quadri  delle associazioni   nazionali   e   regionali   di  consumatori  dell'area territoriale interessata.
 4.  La  scelta  dei soggetti attuatori e' affidata all'Unioncamere, sentito  il comitato tecnico. Essa terra' conto dei criteri di cui al successivo art. 8.
 |  |  |  | Art. 8. Selezione degli interventi di formazione di cui all'art. 7
 1. I  progetti  relativi  ad interventi formativi sulle ADR, di cui all'art.  7,  saranno  valutati  secondo  i  seguenti  parametri, con attribuzione del relativo punteggio:
 a) Qualita'  dell'intervento  (QI).  Valutazione  della  proposta formativa  dell'intervento,  con riferimento a: competenze specifiche ed esperienza consolidata del proponente (da 1 a 10 punti); strumenti efficaci  di  docenza e di valutazione (da 1 a 10 punti); presenza di partners,  con particolare riferimento alle associazioni nazionali di consumatori  (da 1 a 5 punti); modalita' di aggiornamento dei sistemi di formazione (da 1 a 5 punti). Totale 30 punti;
 b) capacita'  organizzative  (CO).  Valutazione  sulle  modalita' attuative, con riferimento a: numero di soggetti proponenti (da 1 a 5 punti);  eventuali partners esterni (da 1 a 5 punti); rapporto numero docenti/allievi  (da  1  a  5  punti);  qualita' delle sedi (da 1 a 5 punti). Totale 20 punti;
 c) punteggio   aggiuntivo  (PA)  relativo  alla  rispondenza  dei programmi  formativi  rispetto ai requisiti fissati (da 1 a 6 punti), ed  alle  ricadute  occupazionali dell'intervento formativo (da 1 a 4 punti). Totale 10 punti.
 2.  Saranno considerati ammissibili al finanziamento i progetti che avranno ottenuto almeno 40 punti.
 3. Ogni soggetto attuatore potra' presentare un solo progetto.
 |  |  |  | Art. 9. Divulgazione a livello nazionale
 1. Per  la  realizzazione  di iniziative di promozione di contratti tipo  e  di  verifica sulla presenza di clausole inique nei contratti per  i consumatori (art. 2, comma 2, lettere a), c) ed e) del decreto ministeriale  23  novembre  2004)  viene  destinata  la somma di euro 250.000,00.
 2. La  realizzazione  delle attivita' di cui al comma 1 e' affidata all'Unioncamere.
 3. Il  progetto  delle  attivita'  e'  redatto  dall'Unioncamere  e definisce:  gli ambiti di applicazione di dette attivita'; i tempi di realizzazione;  lo  svolgimento  delle  procedure;  il coinvolgimento delle    associazioni    nazionali    di   consumatori,   sia   nella predisposizione  che  nella  promozione dei contratti tipo, sia nella rilevazione  delle clausole inique; la divulgazione della clausola di conciliazione all'interno del contratti.
 4. Il  progetto  e'  approvato  dalla  DGAMTC,  sentito il comitato tecnico.
 |  |  |  | Art. 10. Assistenza nelle ADR
 1. Per l'attivita' di assistenza al consumatore nelle procedure ADR (art.  2,  comma  2,  lettera b) del decreto ministeriale 23 novembre 2004) e' destinata la somma complessiva di euro 3.000.000,00.
 2. L'attivita' di cui al comma 1 e' riferita:
 a) a  procedure  ADR  curate,  in  attuazione  di  accordi con le aziende, dalle associazioni nazionali o regionali di consumatori che, in  attesa  dell'attuazione  della  procedura di cui all'art. 141 del decreto  legislativo  6 settembre  2005,  n.  206,  autocerficano  la conformita'  ai  principi  fissati  dalle raccomandazioni 98/257 CE e 2001/310 CE;
 b) a procedure conciliative condotte dalle camere di commercio ai sensi  dell'art.  141,  comma  3, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
 3. Le risorse sono destinate per il 50% alle procedure curate dalle associazioni  di consumatori di cui alla lettera a) del comma 2 e per il  50% alle procedure condotte dalle camere di commercio di cui alla lettera b) dello stesso comma.
 4.  Le  somme  di  cui  al  comma  3 sono erogate alle associazioni nazionali  o  regionali  di  consumatori  (per le procedure di cui al comma  2, lettera a), e alle camere di commercio (per le procedure di cui  al  comma  2,  lettera  b), a titolo di copertura delle spese di ciascuna  procedura,  conclusa  favorevolmente,  secondo  le seguenti modalita':
 a) per  le  procedure  di  valore  compreso tra euro 0 e 5.000,00 viene  corrisposto  un  contributo  fisso  di  euro  100,00  per ogni procedura  di conciliazione attestata dal relativo verbale conclusivo e dalla documentazione di cui al comma 5;
 b) per  le  procedure  di  valore superiore a euro 5.000,00 viene corrisposto   un   contributo   fino   al   massimo,  per  scaglioni, dell'importo fissato dal tariffario predisposto dall'Unioncamere e in vigore  presso  le camere di commercio alla data di pubblicazione del presente  decreto  per  ogni procedura di conciliazione attestata dal relativo verbale conclusivo e dalla documentazione di cui al comma 5.
 5.  L'Unioncamere,  d'intesa  con  il  Comitato  tecnico, redige la modulistica     contenente    le    informazioni    necessarie    per l'identificazione   delle  procedure  ADR  oggetto  di  rimborso.  La modulistica  e' resa nota alle associazioni dei consumatori nazionali attraverso  la  pubblicazione  sui  siti  internet  del  Ministero  e dell'Unioncamere.
 6.  Il  verbale  di  conciliazione  deve  essere  sottoscritto  dal consumatore,  dal  rappresentante  dell'azienda  e dal rappresentante dell'associazione,  nel  caso  delle  procedure  di  cui  al comma 2, lettera  a)  o dal soggetto che ha svolto le funzioni di conciliatore per  la camera di commercio, nel caso di procedure di cui al comma 2, lettera b).
 7. Ogni associazione di consumatori notifica all'Unioncamere:
 a) la  lista  delle  persone autorizzate a curare le procedure di cui  al  comma  2,  lettera  a),  in conformita' alle raccomandazioni 98/257  CE  e  2001/310  CE,  ed  ai  sensi dell'art. 141 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;
 b) gli  accordi  con le aziende di cui al comma 2, lettera a) che sono pubblicati sui siti dell'Unioncamere e del Ministero.
 8.  Per le attivita' di assistenza al consumatore nelle ADR, di cui al  comma  2  del  presente articolo, sono prese in considerazione le spese sostenute per le procedure avviate successivamente alla data di pubblicazione  del  presente decreto, fino al termine di ventiquattro mesi.
 9.  Il  consumatore  che partecipa alle procedure di cui al comma 2 non  sostiene  alcuna  spesa  ed e' assistito a titolo gratuito e non condizionato da alcun ulteriore onere economico.
 10.  Qualora, allo scadere del termine di dodici mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, le risorse destinate ad una delle procedure  previste  al  comma  2  risultassero,  anche parzialmente, inutilizzate,  queste  potranno  essere  devolute  alla copertura dei costi   dell'altra   procedura   che   abbia   esaurito   le  proprie disponibilita'.
 11.  Tale  finanziamento potra' avvenire sulla base delle richieste di  rimborso  pervenute entro il termine di cui al comma precedente e non finanziate per esaurimento delle risorse ad esse destinate.
 |  |  |  | Art. 11. Monitoraggio e banca dati
 1. Per  l'attivita'  di  monitoraggio e di costituzione della banca dati  dei  reclami conclusi e delle procedure ADR di cui all'art. 10, nonche'  per  l'idonea  divulgazione  di  tutte  le  attivita'  e dei risultati ottenuti in attuazione delle attivita' di cui agli articoli 4  e  10  del  presente decreto (art. 2, comma 2, lettere c) e d) del decreto  ministeriale  23  novembre  2004)  viene  destinata la somma complessiva di euro 450.000,00.
 2. Il  programma,  le modalita' operative, le fasi di realizzazione dell'attivita'  di  cui  al  comma  1  sono redatti dall'Unioncamere, sentito il Comitato tecnico ed approvati dalla DGAMTC.
 3. La banca dati, gestita dall'Unioncamere per conto del Ministero, dovra'  essere  integralmente  accessibile alla DGAMTC, anche al fine della elaborazione dei dati acquisiti.
 4. Ai  fini  dell'acquisizione dei dati di cui al comma 1, tutte le associazioni titolari di progetti di cui all'art. 4 e delle attivita' di  cui  all'art. 10 dovranno notificare all'Unioncamere, con cadenza trimestrale,  i  reclami  ricevuti  e  le  ADR  curate,  secondo  una modulistica   informatica   definita   dall'Unioncamere,  sentito  il Comitato  tecnico.  Queste  notifiche  saranno parte integrante della documentazione  valida  ai  fini  della  erogazione dei finanziamenti previsti agli articoli 4 e 10.
 |  |  |  | Art. 12. Termine per la realizzazione dei progetti e delle attivita'
 1. I  progetti  e  le attivita' di cui agli articoli 3, 4, 7, 9 del presente  decreto  devono  essere  completati,  pena  la  revoca  del finanziamento   provvisoriamente   concesso,   entro   e   non  oltre ventiquattro mesi dalla data di concessione del finanziamento.
 2. Limitatamente   ai  progetti  di  cui  all'art.  4  puo'  essere concessa,  per  gravi e sopravvenute cause non imputabili al soggetto attuatore,  una  proroga  non  superiore  a sei mesi, che deve essere richiesta  almeno due mesi prima della scadenza del suddetto termine. La  richiesta  di proroga e' avanzata da parte del soggetto attuatore del progetto all'Unioncamere, cui spetta la valutazione definitiva in ordine  alla  richiesta,  sentito  il Comitato tecnico. Della proroga accordata verra' data comunicazione alla DGAMTC.
 3. Per  data  di  avvio  e  di  ultimazione  dei  progetti  o delle attivita' di cui al comma 1 si intendono, rispettivamente, quella del primo  e  dell'ultimo  titolo di spesa, se il progetto si e' concluso con prestazione di terzi o con acquisizione di beni o servizi, ovvero quella  dichiarata  dal  rappresentante  legale  dell'associazione di consumatori  o  dal responsabile del progetto o dell'attivita', se il progetto o l'attivita' si sono conclusi con costi interni di cui deve essere fornita la relativa specificazione.
 |  |  |  | Art. 13. Comitato tecnico
 1. Per   lo  svolgimento  delle  attivita'  previste  dal  presente decreto,  l'Unioncamere  costituisce un Comitato tecnico, composto da tre  rappresentanti  designati  dalla  Direzione  generale,  e da due rappresentanti nominati dall'Unioncamere.
 2. Per  l'attivita'  svolta  dal Comitato tecnico e' corrisposto ai suoi membri un emolumento stabilito nella convenzione di cui all'art. 2,  comma  3, del decreto del Ministro delle attivita' produttive del 23 novembre 2004, oltre alle spese necessarie.
 3. Per  il  finanziamento dell'attivita' del Comitato tecnico viene destinata la somma complessiva di euro 250.000.
 4. I  componenti del Comitato tecnico, come individuati al comma 1, dovranno   essere   nominati   entro  trenta  giorni  dalla  data  di pubblicazione del presente decreto.
 |  |  |  | Art. 14. Termini e modalita' per la presentazione
 delle richieste di finanziamento
 1. Al  fine  dell'erogazione  delle  risorse  di  cui  all'art.  2, l'Unioncamere  presenta alla DGAMTC apposita domanda per ciascuno dei progetti  approvati  e delle attivita' previste dal presente decreto, secondo le modalita' seguenti, entro e non oltre il 30 giugno 2006.
 2.  Ogni  plico  deve  recare la dicitura: «legge n. 388/2000, art. 148,  comma  1  -  Iniziative  a  vantaggio  dei  consumatori»,  pena l'irricevibilita' della domanda di ammissione al contributo.
 3.  Ogni  comunicazione  e  documentazione  prevista  dal  presente decreto,  deve essere inviata, ove non diversamente previsto, a mezzo raccomandata  a/r  ovvero  presentata  a  mano al seguente indirizzo: Ministero   delle  attivita'  produttive  -  Direzione  generale  per l'armonizzazione del mercato e la tutela dei consumatori, via Molise, 2 - 00187 Roma.
 4.  Per la determinazione della data di presentazione della domanda di cui al comma 1 fa fede il timbro postale di spedizione ovvero, nel caso  di  presentazione  a  mano,  il  timbro  apposto  all'atto  del ricevimento.
 |  |  |  | Art. 15. Assegnazione delle somme in eccedenza
 1.  Le risorse finanziarie di cui al presente decreto non assegnate o  non  utilizzate  saranno destinate ad iniziative gia' previste dal presente  decreto  o  ad  ulteriori  iniziative  su indicazione della DGAMTC.
 2.  Con  riferimento  ai  progetti  di  cui agli articoli 4 e 7 del presente  decreto,  qualora  l'importo  complessivo  delle  attivita' finanziate,  come rideterminato a seguito delle attivita' istruttorie previste  nella  convenzione  tra  la  DGAMTC e l'Unioncamere risulti inferiore all'ammontare complessivo delle quote gia' erogate a titolo di  anticipazione  o  dell'ammontare  stanziato,  e' fatto obbligo al soggetto    attuatore   di   restituire   le   somme   in   eccedenza all'Unioncamere.
 Roma, 2 marzo 2006
 Il direttore generale: Primicerio
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